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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 27/02/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12069/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott. Monica Tarchi Presidente
2) dott. Daniela Garufi Giudice
3) dott. Serena Alinari Giudice rel. pronunzia la seguente
SENTENZA
nel procedimento di contenzioso civile iscritto al n.12609/2024 RG promosso da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Pinna Parte_1
RICORRENTE
contro
, nato a [...] il [...] residente in [...], Controparte_1
Via Giuseppe Verdi n. 8 int. 10
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 26.02.2025 la ricorrente assistita dal proprio legale e il resistente contumace hanno precisato conclusioni concordi, avendo l'avv. Pinna concluso come da ricorso ed essendosi il resistente dichiarato d'accordo con le richieste della madre.
pagina 1 di 3 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, la ricorrente ha chiesto la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento dei minori , e . Persona_1 Persona_2 Persona_3
2. Il padre, pur non essendosi costituito, è comparso alla prima udienza.
3. All'udienza del 26.02.2025 le parti hanno precisato le conclusioni concordi e all'esito il
Giudice ha rimesso il procedimento al Collegio per la decisione.
4. Il Collegio ritiene che le pattuizioni delle parti siano accoglibili, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e conformi agli interessi dei figli e che le spese del giudizio debbano essere compensate stante l'accordo raggiunto dalle parti in ordine alle questioni controverse.
P.Q.M.
Il Tribunale in via definitiva dispone quanto segue:
1) prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e dispone in conformità alle pattuizioni di detto accordo che devono qui intendersi integralmente richiamate;
2) dispone la compensazione delle spese del presente giudizio tra le parti.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 26.02.2025 su relazione della dott.ssa
Serena Alinari.
Il Presidente
dott. Monica Tarchi
IL GIUDICE
dott. Serena Alinari
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai
pagina 2 di 3 sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott. Monica Tarchi Presidente
2) dott. Daniela Garufi Giudice
3) dott. Serena Alinari Giudice rel. pronunzia la seguente
SENTENZA
nel procedimento di contenzioso civile iscritto al n.12609/2024 RG promosso da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Pinna Parte_1
RICORRENTE
contro
, nato a [...] il [...] residente in [...], Controparte_1
Via Giuseppe Verdi n. 8 int. 10
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 26.02.2025 la ricorrente assistita dal proprio legale e il resistente contumace hanno precisato conclusioni concordi, avendo l'avv. Pinna concluso come da ricorso ed essendosi il resistente dichiarato d'accordo con le richieste della madre.
pagina 1 di 3 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, la ricorrente ha chiesto la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento dei minori , e . Persona_1 Persona_2 Persona_3
2. Il padre, pur non essendosi costituito, è comparso alla prima udienza.
3. All'udienza del 26.02.2025 le parti hanno precisato le conclusioni concordi e all'esito il
Giudice ha rimesso il procedimento al Collegio per la decisione.
4. Il Collegio ritiene che le pattuizioni delle parti siano accoglibili, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e conformi agli interessi dei figli e che le spese del giudizio debbano essere compensate stante l'accordo raggiunto dalle parti in ordine alle questioni controverse.
P.Q.M.
Il Tribunale in via definitiva dispone quanto segue:
1) prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e dispone in conformità alle pattuizioni di detto accordo che devono qui intendersi integralmente richiamate;
2) dispone la compensazione delle spese del presente giudizio tra le parti.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 26.02.2025 su relazione della dott.ssa
Serena Alinari.
Il Presidente
dott. Monica Tarchi
IL GIUDICE
dott. Serena Alinari
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai
pagina 2 di 3 sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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