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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 27/06/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 2008/2024 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. PASQUINI CLAUDIO Parte_1
RICORRENTE
contro
:
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come in atti
Il sig. , con ricorso ex art. 414 c.p.c. iscritto a ruolo generale telematico il 20.12.2024, Parte_1
ha rappresentato di aver lavorato per con qualifica di operaio e mansioni di manovale CP_1
di primo livello del CCNL Edilizia Industria, dal 7.12.2023 al 31.12.2023 in forza di contratto a termine, dal 4.1.2024 al 23.1.2024 in nero e dal 24.1.2024, senza soluzione di continuità, in virtù di altro contratto a termine con durata sino al 31.3.2024, non rinnovato alla scadenza.
Il lavoratore ha asserito che per tutta la durata del rapporto di lavoro non ha mai ricevuto i cedolini paga (salvo quello di dicembre 2023), né il pagamento delle retribuzioni mensili e delle competenze di fine rapporto, ad eccezione di un acconto sulla retribuzione di dicembre 2023 per € 800,00.
Il ricorrente ha pertanto convenuto in giudizio , chiedendo l'accoglimento delle seguenti CP_1
conclusioni: “- per i motivi di cui al § 2.1 in diritto, accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e nel periodo 04.01.2024/23.01.2024; - per CP_1 i motivi di cui al § 2.2 in diritto, accertare e dichiarare, altresì, che la resistente non ha corrisposto al ricorrente quanto dovuto a saldo della busta paga di Dicembre 2023 e delle retribuzioni da Gennaio
2024 a Marzo 2024, ivi incluse le competenze di fine rapporto ed il TFR, - per l'effetto, condannare la resistente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore del ricorrente, per i titoli indicati nel ricorso, dell'importo di lordi complessivi € 8.705,55, di cui lordi €
591,71 a titolo di TFR, ovvero il diverso importo, maggiore o minore, che sarà ritenuto di Giustizia;
In ogni caso: - Su tutti gli importi dovuti, rivalutazione ed interessi come per legge dal dovuto al saldo effettivo. - Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
All'udienza del 16.4.2025, accertata la regolarità della notifica del ricorso, è stata dichiarata la contumacia di parte convenuta e ammessa la prova orale. Espletata quest'ultima all'udienza del
7.5.2025, è stato concesso al ricorrente termine sino al 30.5.2025 per depositare nota conclusiva, letta la quale la causa viene decisa con sentenza.
***
Il ricorso è fondato.
È documentalmente provato, dai contratti prodotti in giudizio e dalla comunicazione obbligatoria
Unilav, che il sig. ha lavorato per la convenuta dal 7.12.2023 al 31.12.2023 e dal Parte_1
24.1.2024 al 31.3.2024 (doc. nn. 2-3).
Quanto al periodo lavorativo svolto in assenza di copertura contrattuale, il ricorrente ha sostenuto che per tutta la sua durata dello stesso ha dovuto osservare un orario impostogli dal datore, oltre a essere sottoposto alle direttive e al controllo del capocantiere (tale signor , non Per_1
specificato il cognome), nonché a ritrovarsi stabilmente inserito nell'organizzazione aziendale.
L'assunzione della prova orale ha consentito di dimostrare tali aspetti.
Infatti, l'unico testimone ascoltato, il sig. ha così dichiarato: “Sono muratore e ho Testimone_1
lavorato col ricorrente alle dipendenze di Almar dal 22.1.2024 al 31.3.2024 e prima dal 4 gennaio
2024 in nero sempre per Almar. Non ricordo in quale cantiere. Entrambi abbiamo lavorato come muratori. Dalle 8 alle 17.00, Da lunedì al venerdì e a volte anche il sabato dalle 8 alle 15.00 o alle
16.00. Il sabato ero pagato in nero. Il mio capo si chiamava . C'era anche un tale Per_2 Per_1
come capo cantiere”.
Parte convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha contestato quanto affermato dal ricorrente e successivamente confermato in sede testimoniale. Ritiene pertanto questo Giudice che l'attività lavorativa nei fatti svolta nel suddetto periodo concretizzi un rapporto di lavoro di natura subordinata, sottoposto alla relativa disciplina di legge, con tutti gli istituti normativi, retributivi e contributivi che da essa discendono.
Quanto alle somme a vario titolo rivendicate dal lavoratore, si rileva quanto segue.
I contratti sottoscritti dalle parti hanno previsto i seguenti elementi della retribuzione: “paga base:
€ 987,83; contingenza € 522,46; indennità territoriale € 198,95; ind. mensa pari a € 9,50 per giornata lavorativa;
ind. trasporto edili € 4,42 per giornata lavorativa” (cfr. doc. n. 2).
Il ricorrente ha riferito di non aver tuttavia mai percepito alcun compenso dalla resistente, né nei periodi contrattualizzati né in quello in nero, salvo per l'acconto di € 800 sulla retribuzione di dicembre 2023 ricevuto il 26.2.2024 (doc. n. 5). Non risultano percepite, inoltre, le competenze di fine rapporto ed il TFR maturato nell'intercorso rapporto di lavoro.
Era onere della società dimostrare l'avvenuto pagamento di dette somme. Tuttavia, anche relativamente a questo punto, la convenuta, non costituendosi, non ha contestato quanto affermato dall'ex dipendente.
L'importo dovuto al lavoratore in virtù dell'intercorso rapporto di lavoro nel complessivo periodo dal 7.12.2023 al 31.3.2024 ammonta a € 8.705,55 lordi, come da conteggi agli atti che questo
Giudice ritiene di far propri in assenza di contestazione della controparte contumace. In particolare, rientrano in tale importo:
€ 1.207,51 lordi a saldo della retribuzione di dicembre 2023 (€ 2.126 come totale delle competenze lorde – acconto € 800,00 – € 118,71 a titolo di “TFR liq. matur. Dal 2001” cfr. busta paga sub doc. n.
2);
€ 5.128,53 lordi a titolo di retribuzioni maturate dal 4.1.2024 al 31.3.2024 (come da conteggi di cui al doc. n. 9);
€ 1.777,80 lordi a titolo di maggiorazioni della retribuzione spettanti per la prosecuzione del rapporto di lavoro dopo la scadenza del primo contratto a termine, ai sensi dell'art. 22, comma 1,
D. Lgs. n. 81/2015 (cfr. conti sub doc. n. 10). Si ricorda che ai sensi di quest'ultimo articolo, “(…) se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20 per cento fino al decimo giorno successivo e al 40 per cento per ciascun giorno ulteriore”. Come visto, il ricorrente ha continuato a prestare la propria attività lavorativa anche dopo la scadenza del primo contratto, dal 4.1.2024 al
23.1.2024 e, dunque, per complessivi 20 giorni, prima di essere nuovamente riassunto con un secondo contratto a termine. La somma indicata è dunque rispettosa del dettato normativo;
€ 591,71 lordi a titolo di TFR (di cui € 118,71 maturati nel periodo del primo contratto a termine, come indicato nella busta paga di dicembre 2023 al doc. n. 2 ed € 473,00 maturati dal 4.1.2025 al
31.3.2025, come da conteggi contenuti al doc. n. 9.
deve essere pertanto condannata a corrispondere al sig. la somma CP_1 Parte_1
complessiva di € 8.705,55 secondo quanto appena specificato per ogni singola voce. Il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., venendo poste a carico di CP_1
e liquidate come da dispositivo.
[...]
P.Q.M.
dichiara la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra il sig. Parte_1
e la contumace nel periodo dal 4.1.2024 al 23.1.2024;
[...] CP_1
condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore CP_1
del ricorrente, dell'importo di complessivi € 8.705,55 lordi, di cui € 591,71 a titolo di TFR, il tutto oltre rivalutazione e interessi di legge dal dovuto al saldo;
condanna la società convenuta a pagare al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 2.109,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Busto Arsizio, 27/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Franca Molinari
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 2008/2024 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. PASQUINI CLAUDIO Parte_1
RICORRENTE
contro
:
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come in atti
Il sig. , con ricorso ex art. 414 c.p.c. iscritto a ruolo generale telematico il 20.12.2024, Parte_1
ha rappresentato di aver lavorato per con qualifica di operaio e mansioni di manovale CP_1
di primo livello del CCNL Edilizia Industria, dal 7.12.2023 al 31.12.2023 in forza di contratto a termine, dal 4.1.2024 al 23.1.2024 in nero e dal 24.1.2024, senza soluzione di continuità, in virtù di altro contratto a termine con durata sino al 31.3.2024, non rinnovato alla scadenza.
Il lavoratore ha asserito che per tutta la durata del rapporto di lavoro non ha mai ricevuto i cedolini paga (salvo quello di dicembre 2023), né il pagamento delle retribuzioni mensili e delle competenze di fine rapporto, ad eccezione di un acconto sulla retribuzione di dicembre 2023 per € 800,00.
Il ricorrente ha pertanto convenuto in giudizio , chiedendo l'accoglimento delle seguenti CP_1
conclusioni: “- per i motivi di cui al § 2.1 in diritto, accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e nel periodo 04.01.2024/23.01.2024; - per CP_1 i motivi di cui al § 2.2 in diritto, accertare e dichiarare, altresì, che la resistente non ha corrisposto al ricorrente quanto dovuto a saldo della busta paga di Dicembre 2023 e delle retribuzioni da Gennaio
2024 a Marzo 2024, ivi incluse le competenze di fine rapporto ed il TFR, - per l'effetto, condannare la resistente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore del ricorrente, per i titoli indicati nel ricorso, dell'importo di lordi complessivi € 8.705,55, di cui lordi €
591,71 a titolo di TFR, ovvero il diverso importo, maggiore o minore, che sarà ritenuto di Giustizia;
In ogni caso: - Su tutti gli importi dovuti, rivalutazione ed interessi come per legge dal dovuto al saldo effettivo. - Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
All'udienza del 16.4.2025, accertata la regolarità della notifica del ricorso, è stata dichiarata la contumacia di parte convenuta e ammessa la prova orale. Espletata quest'ultima all'udienza del
7.5.2025, è stato concesso al ricorrente termine sino al 30.5.2025 per depositare nota conclusiva, letta la quale la causa viene decisa con sentenza.
***
Il ricorso è fondato.
È documentalmente provato, dai contratti prodotti in giudizio e dalla comunicazione obbligatoria
Unilav, che il sig. ha lavorato per la convenuta dal 7.12.2023 al 31.12.2023 e dal Parte_1
24.1.2024 al 31.3.2024 (doc. nn. 2-3).
Quanto al periodo lavorativo svolto in assenza di copertura contrattuale, il ricorrente ha sostenuto che per tutta la sua durata dello stesso ha dovuto osservare un orario impostogli dal datore, oltre a essere sottoposto alle direttive e al controllo del capocantiere (tale signor , non Per_1
specificato il cognome), nonché a ritrovarsi stabilmente inserito nell'organizzazione aziendale.
L'assunzione della prova orale ha consentito di dimostrare tali aspetti.
Infatti, l'unico testimone ascoltato, il sig. ha così dichiarato: “Sono muratore e ho Testimone_1
lavorato col ricorrente alle dipendenze di Almar dal 22.1.2024 al 31.3.2024 e prima dal 4 gennaio
2024 in nero sempre per Almar. Non ricordo in quale cantiere. Entrambi abbiamo lavorato come muratori. Dalle 8 alle 17.00, Da lunedì al venerdì e a volte anche il sabato dalle 8 alle 15.00 o alle
16.00. Il sabato ero pagato in nero. Il mio capo si chiamava . C'era anche un tale Per_2 Per_1
come capo cantiere”.
Parte convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha contestato quanto affermato dal ricorrente e successivamente confermato in sede testimoniale. Ritiene pertanto questo Giudice che l'attività lavorativa nei fatti svolta nel suddetto periodo concretizzi un rapporto di lavoro di natura subordinata, sottoposto alla relativa disciplina di legge, con tutti gli istituti normativi, retributivi e contributivi che da essa discendono.
Quanto alle somme a vario titolo rivendicate dal lavoratore, si rileva quanto segue.
I contratti sottoscritti dalle parti hanno previsto i seguenti elementi della retribuzione: “paga base:
€ 987,83; contingenza € 522,46; indennità territoriale € 198,95; ind. mensa pari a € 9,50 per giornata lavorativa;
ind. trasporto edili € 4,42 per giornata lavorativa” (cfr. doc. n. 2).
Il ricorrente ha riferito di non aver tuttavia mai percepito alcun compenso dalla resistente, né nei periodi contrattualizzati né in quello in nero, salvo per l'acconto di € 800 sulla retribuzione di dicembre 2023 ricevuto il 26.2.2024 (doc. n. 5). Non risultano percepite, inoltre, le competenze di fine rapporto ed il TFR maturato nell'intercorso rapporto di lavoro.
Era onere della società dimostrare l'avvenuto pagamento di dette somme. Tuttavia, anche relativamente a questo punto, la convenuta, non costituendosi, non ha contestato quanto affermato dall'ex dipendente.
L'importo dovuto al lavoratore in virtù dell'intercorso rapporto di lavoro nel complessivo periodo dal 7.12.2023 al 31.3.2024 ammonta a € 8.705,55 lordi, come da conteggi agli atti che questo
Giudice ritiene di far propri in assenza di contestazione della controparte contumace. In particolare, rientrano in tale importo:
€ 1.207,51 lordi a saldo della retribuzione di dicembre 2023 (€ 2.126 come totale delle competenze lorde – acconto € 800,00 – € 118,71 a titolo di “TFR liq. matur. Dal 2001” cfr. busta paga sub doc. n.
2);
€ 5.128,53 lordi a titolo di retribuzioni maturate dal 4.1.2024 al 31.3.2024 (come da conteggi di cui al doc. n. 9);
€ 1.777,80 lordi a titolo di maggiorazioni della retribuzione spettanti per la prosecuzione del rapporto di lavoro dopo la scadenza del primo contratto a termine, ai sensi dell'art. 22, comma 1,
D. Lgs. n. 81/2015 (cfr. conti sub doc. n. 10). Si ricorda che ai sensi di quest'ultimo articolo, “(…) se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20 per cento fino al decimo giorno successivo e al 40 per cento per ciascun giorno ulteriore”. Come visto, il ricorrente ha continuato a prestare la propria attività lavorativa anche dopo la scadenza del primo contratto, dal 4.1.2024 al
23.1.2024 e, dunque, per complessivi 20 giorni, prima di essere nuovamente riassunto con un secondo contratto a termine. La somma indicata è dunque rispettosa del dettato normativo;
€ 591,71 lordi a titolo di TFR (di cui € 118,71 maturati nel periodo del primo contratto a termine, come indicato nella busta paga di dicembre 2023 al doc. n. 2 ed € 473,00 maturati dal 4.1.2025 al
31.3.2025, come da conteggi contenuti al doc. n. 9.
deve essere pertanto condannata a corrispondere al sig. la somma CP_1 Parte_1
complessiva di € 8.705,55 secondo quanto appena specificato per ogni singola voce. Il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., venendo poste a carico di CP_1
e liquidate come da dispositivo.
[...]
P.Q.M.
dichiara la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra il sig. Parte_1
e la contumace nel periodo dal 4.1.2024 al 23.1.2024;
[...] CP_1
condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore CP_1
del ricorrente, dell'importo di complessivi € 8.705,55 lordi, di cui € 591,71 a titolo di TFR, il tutto oltre rivalutazione e interessi di legge dal dovuto al saldo;
condanna la società convenuta a pagare al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 2.109,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Busto Arsizio, 27/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Franca Molinari