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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 03/03/2025, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paolo Filippone
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 5871/2019 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l'avv. Parte_1 P.IVA_1
MINESSO ELENA
attrice
contro
(c.f. ), (c.f. ), CP_1 C.F._1 P_ C.F._2
(c.f. ), (c.f. CP_3 C.F._3 Controparte_4
), con l'avv. ALMANSI MARINO C.F._4
AB UT (c.f. ), con l'avv. FATTORI RICCARDO C.F._5
convenuti
CONCLUSIONI
Conclusioni dell'attrice:
come da memoria ex art. 183 cpc n. 1, in via istruttoria come da memorie 183, n.ri 2-3, c.p.c. con
rigetto delle domande ed eccezioni avversarie perché infondate e tardive e rigetto delle avverse istanze
istruttorie
Conclusioni dei convenuti , : CP_5 Controparte_4 P_ CP_3
pagina 1 di 12 previa contestazione di tutte le domande attoree, nel merito come da memoria 183 n. 1 c.p.c. e in via
istruttoria come da memorie ex art. 183 n.ri 2-3 c.p.c. e, con riferimento alle prove testimoniali già
ammesse, con esclusione della riproposizione delle relative domande
Conclusioni del convenuto HA OU:
contestate tutte le domande attoree, nel merito come da memoria 183 n. 1 c.p.c. e in via istruttoria
come da memorie ex art. 183 n.ri 2-3 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6/6/19 la chiedeva di Parte_1
essere reintegrata nel possesso dell'immobile sito in Venezia Marghera, via Lazzarini n. 3, di cui assumeva essere stata illegittimamente spogliata ad opera dei sigg.ri , CP_1 P_
, e HA OU o, in subordine, ordinarsi la cessazione delle CP_3 Controparte_4
molestie nel possesso, chiedendo inoltre la condanna dei resistenti al pagamento di una penale per ogni giorno di ritardo nell'adempimento, ex art. 614 bis c.p.c., ed al risarcimento dei danni.
Secondo l'assunto della ricorrente, in particolare:
- acquistava il 5/9/16 la proprietà dell'immobile in Venezia-Marghera, via Lazzarini, per Pt_1
adibirlo a luogo di riunione dei fedeli della comunità di lasciandolo chiuso al pubblico Pt_1
per la necessità di opere di straordinaria manutenzione;
- il 7/6/18 un gruppo di persone, tra cui i resistenti, entrava nell'immobile senza autorizzazione da parte degli organi rappresentativi dell'associazione e si rifiutava di liberarlo, dichiarando di non riconoscere il nuovo ed attuale presidente dell'associazione Sadmir Aliovski;
- il 27/11/18 il sig. si opponeva all'inizio dei lavori di manutenzione da parte Controparte_4
del sig. , titolare di impresa edile incaricata dall'associazione, recatosi in loco Persona_1
insieme al progettista e direttore lavori, Arch. , al suo collaboratore Geom. Controparte_6
, al coordinatore della sicurezza Arch. al segretario dell'associazione Parte_2 CP_7
sig. ed all'Imam Persona_2 Persona_3
pagina 2 di 12 - il successivo 23/12/18 il presidente dell'associazione, recatosi presso l'immobile insieme ad altri componenti del consiglio direttivo, scopriva che le chiavi in suo possesso non erano più in grado di aprire l'immobile, poiché il cancello era stato chiuso con una catena ed un lucchetto;
- dopo aver contattato telefonicamente il resistente sopraggiungeva in loco CP_1
OU HA, il quale consentiva al presidente di accedere all'immobile, aprendo il lucchetto posto a chiusura del cancello, e di riscontrare così l'esecuzione di opere non autorizzate, tra cui l'allacciamento alla linea elettrica nonché l'apertura di un'utenza per l'erogazione di acqua;
- dopo tale sopralluogo, il presidente non riusciva comunque ad ottenere dai resistenti la consegna delle chiavi e la sua liberazione.
I resistenti si costituivano nel procedimento possessorio a mezzo di unico difensore, chiedendo il rigetto del ricorso.
I convenuti eccepivano, in particolare:
- il difetto di procura in capo al difensore per nullità del verbale del consiglio direttivo del
14/12/2018 nonché per decadenza sia del presidente che del consiglio direttivo in ragione dell'omessa produzione dei documenti previsti all'art. 17 dello Statuto (casellario giudiziario e carichi pendenti) e della mancata richiesta di fiducia a metà mandato;
- la decadenza del presidente e del consiglio direttivo per aver causato l'esclusione di Pt_1
dall'iscrizione nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale;
- l'assenza di atti di spoglio, avendo i resistenti ed sempre avuto il CP_1 P_
possesso delle chiavi sin dall'acquisto dell'immobile, con il benestare dell'attuale presidente
Sadmir Aliovski, il quale, a sua volta, ne avrebbe parimenti mantenuto il possesso ed avrebbe ricevuto anche una copia di quelle nuove da parte dei resistenti i quali avevano provveduto a sostituire le serrature dopo un atto vandalico;
- il difetto di legittimazione passiva dei resistenti ed Controparte_4 CP_3
pagina 3 di 12 HA OU, non in possesso di chiavi dell'immobile, o, in alternativa, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri membri dell'associazione che avevano partecipato all'occupazione;
- la tardività delle azioni, di spoglio o molestia, giacché già nel maggio 2018, poco dopo l'inizio del Ramadam, i resistenti avevano comunicato al presidente ed al consiglio direttivo l'inizio dei lavori all'interno dell'immobile;
- l'assenza di violenza o clandestinità nell'asserito spoglio, avvenuto tramite le chiavi lasciate dal presidente ai resistenti ed e previo avviso all'Imam e ad un CP_1 P_
membro del consiglio direttivo;
- il difetto dell'animus spoliandi, essendo i resistenti disponibili a restituire le chiavi a fronte della dimostrazione, da parte dell'attuale presidente e del consiglio direttivo, della legittima titolarità delle cariche ricoperte;
- l'insussistenza dei danni reclamati, anche con riferimento alle opere eseguite all'interno dell'immobile, costituenti delle migliorie.
Deducevano i resistenti, in particolare, di essere stati in possesso delle chiavi dell'immobile sin dal suo acquisto, tramite i sigg. e , membri del precedente consiglio direttivo, e CP_1 P_
di aver mantenuto tale possesso per concessione dell'attuale presidente il quale l'aveva accordato al fine di consentire la collaborazione nella pulizia e riordino dei locali;
di essersi trattenuti nei locali, al di fuori dello svolgimento delle suddette attività ed insieme ad altre persone non precisate, per effettuare la rottura del digiuno diurno durante il mese di Ramadan;
che il giorno 8/6/18 il presidente,
recatosi in loco, manifestava il proprio dissenso a siffatto utilizzo dei locali che, tuttavia, continuava anche nei giorni successivi;
che il 9/6/18 si verificava, presso l'immobile, uno scontro tra il raggruppamento di persone facente capo ai resistenti ed altro gruppo di circa 100 soggetti indeterminati che, insieme al presidente dell'associazione, chiedevano il rilascio dell'immobile; che dopo l'intervento della Polizia il gruppo dei resistenti continuava ad eseguire opere di sistemazione dei locali;
di aver pagina 4 di 12 sostituito le chiavi dei locali, a seguito di un atto vandalico, e di averne consegnato copia all'attuale presidente;
di aver eseguito all'interno dell'immobile opere di bonifica, dipintura e sistemazione approvate dal consigliere dell'associazione Ammar Hammam.
Con ordinanza in data 18.10.19 il Tribunale accoglieva l'istanza della ricorrente, ordinando ai resistenti di reintegrare la prima nel possesso esclusivo dell'immobile, con l'apertura del cancello e delle porte,
rimozione dell'allacciamento alla linea elettrica e chiusura della relativa utenza, con condanna al pagamento della somma di € 100,00 pro die per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine.
L'ordinanza non veniva reclamata.
Con ordinanza depositata il 19.12.19 la ricorrente, dando atto che in data 11.11.19 l'immobile era stato rilasciato, chiedeva la prosecuzione del giudizio di merito ex art. 703, co. 4, c.p.c., al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti, tra i quali il valore di un muletto e di un cassone, asportati dall'immobile,
ed il costo dei servizi per l'asporto rifiuti durante il periodo di illegittima occupazione dei CP_8
resistenti.
Con comparsa depositata il 19.11.20 si costituivano i signori CP_5 Controparte_4
, , i quali concludevano per il rigetto delle avverse domande e, in via P_ CP_3
riconvenzionale, per la condanna di al pagamento della somma di € 20.000,00, in favore di Pt_1
per le migliorie ed addizioni apportate all'immobile. CP_5
Deducevano i convenuti, in particolare, l'insussistenza dei danni lamentati, avendo avuto l'associazione sempre libero accesso all'immobile, all'interno del quale i resistenti avevano anche eseguito interventi di pulizia e migliorativi tali da consentirne il pieno utilizzo per tutti gli scopi consentiti;
il difetto di legittimazione passiva all'azione risarcitoria in capo ai sigg.ri e Controparte_4 CP_3
HA OU, non avendo gli stessi mai impedito l'accesso all'immobile; l'assenza di prova circa la proprietà del muletto e del cassone, comunque privi di alcun valore;
la debenza delle somme richieste da indipendentemente dai consumi e per il solo fatto di utilizzo dell'immobile; CP_8
l'esecuzione da parte di di interventi all'interno dell'immobile che avevano comportato CP_5
pagina 5 di 12 l'arricchimento dell'associazione.
Con comparsa depositata il 23.11.20 si costituiva per la fase di merito anche HA OU il quale, parimenti, concludeva per il rigetto delle domande attoree deducendo la mancata prova e comunque l'insussistenza dei danni reclamati, la carenza di legittimazione passiva del resistente non avendo lo stesso mai occupato l'immobile e/o cagionato alcun danno, il possesso delle chiavi mantenuto dal presidente e dai coevocati e . CP_1 P_
Scambiate le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. la causa, istruita mediante l'assunzione di prove testimoniali, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 5.9.24, sulle conclusioni ivi rassegnate dalle parti.
Va preliminarmente osservato che i resistenti, costituiti per la fase di merito, non hanno riproposto le eccezioni preliminari originariamente formulate con la memoria difensiva per il procedimento sommario, attinenti alla tardività del ricorso, al difetto di procura ed alla decadenza del presidente e del consiglio direttivo.
Tali eccezioni devono intendersi rinunciate per la fase di merito giacché, se è vero che il procedimento possessorio è unico e non è necessaria nuova costituzione laddove il giudizio prosegua dopo il provvedimento interdittale, il deposito di nuova comparsa per la fase di merito vale a perimetrare le istanze, le domande e le eccezioni per le quali la parte intende insistere.
Si osserva, sotto altro profilo, che nessuno dei convenuti, all'atto della costituzione per la fase di merito, ha espressamente richiesto la riforma del provvedimento interdittale che ha ritenuto comprovato l'allegato spoglio ad opera di tutti gli odierni convenuti ed ordinato loro la reintegra.
Le difese dei convenuti, al riguardo, si sono limitate ad allegare, al solo fine di ottenere il rigetto delle avverse domande risarcitorie, che il presidente dell'associazione avrebbe sempre mantenuto il possesso delle chiavi dell'immobile, che nessuno dei convenuti avrebbe mai impedito l'accesso e/o che ed HA OU sarebbero privi di legittimazione passiva Controparte_4 CP_3
rispetto all'azione risarcitoria per non avere mai avuto il possesso delle chiavi dell'immobile.
pagina 6 di 12 Potrebbe, dunque, fondatamente ritenersi che nel giudizio di merito possessorio non debba essere ridiscussa la sussistenza degli elementi di fatto (in ordine alla sussistenza del possesso in capo a Pt_1
ed all'avvenuto spoglio da parte di tutti resistenti) posti dal giudice della prima fase a fondamento del provvedimento interdittale.
In ogni caso, si osserva, l'azione di reintegra, come già delibato dal giudice della prima fase, può
ritenersi fondata.
Come riconosciuto da tutti i resistenti all'atto della costituzione in giudizio, a mezzo di unico difensore,
nel procedimento sommario, nel giugno 2018 la fazione cui appartenevano gli odierni convenuti,
permanendo presso la sede dell'associazione per continuare i lavori di sistemazione, ebbe a manifestare opposizione al possesso esclusivo del bene esercitato dall'associazione rappresentata dagli organi legittimamente in carica, a nulla rilevando, per l'effetto, che il presidente avesse continuato a mantenere il possesso delle chiavi.
Ciò è dimostrato, del resto, dalla disponibilità, parimenti manifestata dai resistenti nella detta comparsa di risposta (pag. 14), a restituire le chiavi dell'immobile “a fronte della dimostrazione della legittimità
della rappresentatività del presidente e del consiglio direttivo di che è sempre stata messa in Pt_1
dubbio dagli odierni resistenti”.
Circostanza, questa, che rivela l'opposizione al possesso esclusivo in capo all'associazione in persona dei suoi organi.
Non assume rilevanza, quindi, neppure il fatto che alcuni dei convenuti non fossero, come asserito, nel possesso delle chiavi, giacché tutti i resistenti non hanno negato, nella prima difesa, di aver preso parte agli atti di occupazione, modifica ed utilizzo dell'immobile, denunciati dalla ricorrente siccome in contrasto con la volontà dell'associazione espressa dal presidente e dal consiglio direttivo. Ciò che concreta compartecipazione nella condotta integrante spoglio.
In ordine alle domande risarcitorie svolte dall'associazione, valga quanto segue.
Comiv deduce che, a causa dello spoglio, è stata impossibilitata ad iniziare i lavori di ristrutturazione pagina 7 di 12 dell'immobile acquistato, necessari per renderlo adeguato all'uso proprio dell'associazione.
Il relativo danno andrebbe quantificato sulla scorta del corrispettivo della locazione di altro immobile similare o in via equitativa.
Viene allegato, inoltre, il danno derivante dall'impossibilità di dare disdetta al contratto di locazione afferente l'immobile di via Monzani, con onere di pagare il relativo canone di € 2837,57 per ogni mese di protrazione dell'illegittimo possesso.
Tali poste risarcitorie integrano, a ben vedere, un unico pregiudizio.
L'attrice, infatti, lamentando di non aver potuto utilizzare la nuova sede per lo svolgimento delle attività nel frattempo espletate presso la vecchia sede di Via Monzani, otterrebbe indebita locupletazione qualora conseguisse dai convenuti sia i canoni pagati per la vecchia sede (che ha dovuto continuare ad utilizzare) sia il corrispettivo locatizio per la nuova sede (che non avrebbe ricavato laddove, senza la denunciata occupazione, si fosse ivi trasferita).
Può ritenersi comprovato che prima del denunciato spoglio del giugno 2018 la ricorrente si fosse concretamente attivata per intraprendere lavori di straordinaria manutenzione all'interno dell'immobile acquistato al fine di renderlo idoneo allo svolgimento delle attività proprie dell'associazione.
Risultano sufficientemente dimostrative sul punto la CILA presentata dall'arch. , Controparte_6
professionista incaricato dall'associazione, il 20.3.18 (all. 10 ricorrente) e le successive dichiarazioni del predetto in ordine agli impedimenti frapposti allo svolgimento dei lavori (all.ti 19-22 ricorrente).
La privazione del possesso ha impedito all'associazione di iniziare i detti lavori e, per l'effetto, di programmare il recesso dal contratto di locazione in essere, avente ad oggetto l'immobile di via
Monzani, in funzione della prevedibile conclusione di detti lavori.
Ne consegue che i resistenti dovranno rifondere all'associazione, siccome in nesso eziologico con il fatto illecito costituito dallo spoglio, i canoni pagati per mantenere la locazione di via Monzani dal giugno 2018 (inizio della privazione del possesso) al novembre 2019 (riconsegna dell'immobile) e di quelli ulteriori fino al maggio 2020, avuto riguardo al fatto che, riottenuta la disponibilità dei locali,
pagina 8 di 12 può ritenersi congruo che i lavori potessero essere ultimati nel termine minimo di preavviso (un semestre) previsto dal contratto di locazione (all. 42 ricorrente).
Il danno ammonta per tale titolo alla complessiva somma di € 64.963,14, come risultante dalle fatture allegate dalla ricorrente (all.ti 32 e 32-bis ricorrente).
Contestano i convenuti che le fatture, non quietanzate e non accompagnate dalla prova del bonifico,
sarebbero idonee a provare l'avvenuto pagamento.
Si osserva, al riguardo, che dalla scrittura in data 7.11.20 redatta dalla ricorrente e dalla locatrice per la riduzione del canone in conseguenza della pandemia (all. 44 ricorrente) si evince che, a quella data, gli arretrati a debito del conduttore ammontavano ad € 2.015,14.
Può pertanto ritenersi raggiunta prova adeguata del fatto che i canoni richiesti in tale sede dall'associazione siano stati pagati dall'attrice quantomeno per la somma di € 62.948,00 (64.963,14 –
2.015,14).
Somma quest'ultima al cui pagamento vengono condannati i convenuti in solido, oltre ad interessi al tasso legale dal 19.12.19, data della domanda per la prosecuzione del giudizio di merito.
Non rileva, si osserva, la circostanza che l'amministrazione non consenta di adibire l'immobile di via
Lazzarini a luogo di culto (moschea) giacché, come allegato dalla ricorrente, i fini istituzionali dell'associazione involgono lo svolgimento di attività di “promozione sociale” (si veda, al riguardo, lo
Statuto prodotto dalla ricorrente sub doc. 6).
Né possono assumere decisivo rilievo, al fine di escludere il risarcimento, la circostanza che i lavori di ristrutturazione siano poi iniziati molto tempo dopo l'avvenuto rilascio e/o la circostanza che la disdetta al contratto di locazione di via Monzani sia stata comunicata solo nel 2022, trattandosi di fatti successivi al rilascio la cui motivazione non tocca il fondamento dell'azione risarcitoria.
Quanto al danno all'immagine, nulla risulta concretamente dimostrato in ordine ad un presunto discredito arrecato alla comunità islamica per i fatti di causa.
Né risulta dimostrato un preteso nesso eziologico tra l'allegato calo delle offerte dei fedeli (sulle quali pagina 9 di 12 si sostiene la comunità) e l'atto illecito dei resistenti che, secondo l'assunto della ricorrente, avrebbe determinato sfiducia negli accoliti a causa dei conflitti interni all'associazione ingenerati dallo spossessamento e degli atti denigratori rivolti verso l'attuale rappresentanza.
Nulla viene dedotto, nelle difese conclusive, in ordine ad eventuali danni causati all'interno all'immobile e ad eventuali danni per oneri tecnici e amministrativi dovuti alla scadenza delle autorizzazioni che hanno una durata di tre anni dal rilascio.
Tali richieste, dunque, devono intendersi rinunciate.
Nulla è stato dimostrato in ordine a presunte offerte raccolte illegittimamente dai resistenti e dirette a per la somma di € 1.000,00. Pt_1
Quanto alla bolletta di € 656,96, se anche la stessa concerne la mera titolarità dell'immobile nel CP_8
periodo indicato, a prescindere dall'utilizzo dei servizi per i rifiuti, sembra congruo che la somma gravi sul soggetto che nel detto periodo ha avuto di fatto la disponibilità del bene.
I convenuti sono, per l'effetto, tenuti a rifondere all'associazione anche tale importo, il cui pagamento in favore di può ritenersi presumibile. CP_8
In ordine all'asporto del muletto e del cassone, la circostanza viene espressamente ammessa dai convenuti nel verbale di rilascio.
Circa il valore di tali beni, la ricorrente richiama, quanto al muletto, il verbale di inventario redatto nel contesto del Fallimento della venditrice dell'immobile (all. 46 ricorrente), nel quale allo stesso viene assegnato un valore di € 4.000,00.
I convenuti, peraltro, hanno documentato l'istanza in data 30.9.16 con la quale il Curatore del chiedeva al G.D. autorizzazione a vendere il complesso dei beni presenti nel Parte_3
capannone, tra cui il muletto, al prezzo complessivo di € 1.000,00, dando atto che a seguito di un incendio vari beni risultavano danneggiati (all. 2 memoria ex art. 183, co. 6, n. 3 c.p.c. CP_5
, ). Controparte_4 P_ CP_3
Inoltre, il teste ha dichiarato che il muletto necessitava di un'ingente spesa per Testimone_1
pagina 10 di 12 essere rimesso in funzione, di tal che è stato rottamato.
Per l'effetto, avuto riguardo all'onere probatorio gravante sull'attrice, non ritenendosi raggiunta prova adeguata circa un qualche valore commerciale attribuibile al muletto, nulla potrà essere riconosciuto a tale titolo.
Lo stesso dicasi per il cassone, per il quale non consta alcun elemento probatorio.
Quanto alla riconvenzionale proposta da la stessa deve ritenersi tardiva, siccome non CP_5
svolta all'atto della prima costituzione nel procedimento possessorio ma solo nella fase di merito e,
comunque, oltre il termine fissato per la costituzione del convenuto ex art. 166 c.p.c.
In ordine all'istanza di cancellazione ex art. 89 c.p.c. formulata dalla difesa attorea, non si ritiene che le espressioni usate dai convenuti superino i limiti della continenza e/o delle esigenze difensive.
Avuto riguardo al non integrale accoglimento delle domande risarcitorie formulate dalla ricorrente
(fondate su più titoli), le spese possono essere compensate per la quota di 2/3 con conseguente condanna dei convenuti a rifondere la residua quota in favore dell'attrice.
Le spese vengono liquidate, per l'intero, come in dispositivo in conformità ai parametri di cui al d.m.
55/14, sul valore del decisum.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
- conferma l'ordinanza interdittale emessa in data 18.10.19
- condanna i convenuti, in via tra loro solidale, a pagare alla ricorrente, a titolo risarcitorio per i fatti di causa, la somma complessiva di € 63.604,96, oltre ad interessi al tasso legale dal
19.12.19
- compensa le spese di lite del merito possessorio per la quota di 2/3 e condanna i convenuti alla rifusione della residua quota in favore dell'attrice
- liquida le spese, per l'intero, in € 12.000,00 per compensi ed euro 10,40 per esborsi, oltre al pagina 11 di 12 rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge
Venezia, 25 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Paolo Filippone
pagina 12 di 12