CA
Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 25/01/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
sezione civile per le controversie in materia di locazione composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr.ssa Angela Quitadamo Consigliere
3. dr.ssa Arianna Sbano Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio, all'udienza del 23/01/2025, fissata ai sensi dell'art.127-ter; lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 205/2024 r. g., vertente
TRA
, in forma abbreviata, Parte_1 Parte_2
(C.F. con il patrocinio degli avv. LAIS NICOLA con elezione di domicilio in Indirizzo P.IVA_1
Telematico
APPELLANTE
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. RIPA MARIA Parte_3 P.IVA_2
RITA, con elezione di domicilio in VIA NAZARIO SAURO, 3 63827 Pt_3
APPELLATO
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società - propone appello avverso sentenza n. Parte_4
651/2023 emessa dal Tribunale di Fermo, la quale, decidendo sull'opposizione al decreto ingiuntivo emesso a carico della stessa per il pagamento a favore del della somma di euro Parte_3
21.000,00 a titolo di canoni per gli anni 2021/2022, dichiarava pienamente efficace tra le parti il contratto di locazione sottoscritto in data 25/06/14 registrato in data 2/02/2015 in tutte le sue clausole compreso il canone di locazione nella misura ivi prevista;
revocava il decreto Ingiuntivo opposto “solo pagina 1 di 7 nella parte relativa alla somma ingiunta che, tenuto conto dei pagamenti effettuati dalla Pt_2
ammonta ad Euro 19.898,73 oltre interessi legali dal dovuto al saldo”; condannava infine la Parte_2
al pagamento in favore del al pagamento delle spese di lite. Parte_3
Assume l'appellante l'erroneità della sentenza impugnata per errata ricostruzione in fatto (ed in diritto) della fattispecie in esame ed, in particolare, per errata applicazione della norma di cui all'art. 93
(oggi 54) CCE, stante l'irrilevanza della natura disponibile/indisponibile del bene concesso in detenzione ai fini dell'applicazione della stessa;
in ogni caso rileva l'erronea qualificazione del bene locato quale bene disponibile;
lamenta anche la mancata compensazione delle spese di lite.
Si è costituito nel presente grado il , insiste per la conferma della sentenza Parte_3
impugnata, essendo i motivi di appello infondati.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette, in fatto, che il in data 25/06/2014 stipulava con la Parte_3 [...]
un contratto di locazione di immobile destinato ad uso diverso dell'abitazione, in CP_1
sostituzione di un precedente contratto di locazione stipulato sempre con la in data CP_1
6/10/2011. Con il nuovo contratto, registrato ad Ivrea in data 09/02/2015, veniva nuovamente concessa in locazione da parte del Comune di , una porzione del solaio di copertura di immobile Pt_3
(mattatoio) ed il locale posto al piano seminterrato sempre di detto immobile, siti in in via lungo Pt_3
Aso snc, catastalmente censiti al NCT di Ascoli Piceno al foglio 1, part.65. La durata del contratto veniva stabilita dall'01/06/2014 al 31/05/2020, con rinnovo tacito per sei anni (art. 2 bis), il canone di locazione stabilito in euro 10.500,00 annui da corrispondersi in due rate semestrali anticipate di euro
5.250,00.
Su tale porzione di immobile, la realizzava un'infrastruttura per impianti Controparte_1
di comunicazioni elettroniche, antenne, parabole, il tutto per la diffusione di segnali radio (art. 1 ter contratto locazione). L'immobile concesso in locazione perveniva all'odierna appellante
[...]
a seguito di operazioni societarie (fusione per incorporazione ) con Parte_5
e poi Controparte_1 Controparte_2
La a partire dalla rata annuale Giugno2020/Maggio 2021 e Giugno 2021/Maggio Parte_2
2022, ometteva di versare il canone pattuito nel contratto di locazione e versava, come dichiarato dalla stessa ricorrente /appellante , la somma di euro 516,46 per il 2021 e la somma di euro 584,81 per il
2022, pari alla TOSAP/COSAP.
Il otteneva, dunque, decreto ingiuntivo n. 805/22 per il pagamento dei Parte_3
pagina 2 di 7 canoni dovuti per le due citate annualità pari ad euro 21.000,00, decreto che veniva opposto dalla odierna appellante.
Sostiene, dunque, la che, a seguito dell'emanazione dell'art. 93 del D.lgs. 259/2003 Pt_2
(Codice delle Comunicazioni Elettroniche), dovrebbe ritenersi nulla la clausola di determinazione del canone del contratto di locazione in essere con il , per essere la stessa sostituita dalla Parte_3
norma imperativa suddetta prevedente l'obbligo di pagamento delle sole somme dovute a titolo di
TOSAP/COSAP fino al 31/12/20 e dopo tale data a titolo di canone unico come previsto dall'art. 1 comma 831 bis l. 160/19, determinato in 800,00= euro annue.
Secondo l'appellante, infatti, l'art. 93 CCE (oggi 54) D.lgs 259/03 come modificato nel 2012 ed interpretato autenticamente nel 2016, dovrebbe trovare applicazione, prescindendo dalla natura del bene messo a disposizione sia che lo stesso faccia parte del patrimonio indisponibile o disponibile degli
Enti locali.
Il Giudice di primo grado ha, invece, dichiarato che sia l'art. 1 comma 831 bis l. 160/19 che l'art. 93 (oggi 54) CCE troverebbero applicazione solo per le aree del patrimonio demaniale/indisponibile degli enti pubblici, affermando, quindi, che quanto concesso in detenzione da nel non rientrerebbe nel patrimonio indisponibile di detto Ente, ma nel Parte_2 Parte_3
patrimonio disponibile del come da documentazione prodotta in giudizio dal Parte_3
opposto e non contestata da controparte/opponente. Pt_3
Ebbene, al fine di risolvere la presente questione, di natura meramente interpretativa, si ricorda che il citato art. 93 (titolato Divieto di imporre altri oneri) prevedeva che:
“1. Le pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre, per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge.
2. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale.
Nessun altro onere finanziario o reale puo' essere imposto, in base all'articolo 4 della legge 31 luglio
1997, n. 249, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettera e), del medesimo articolo,
pagina 3 di 7 ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo
47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507”.
Il D.lgs. n. 33/2016 disponeva, poi, (con l'art. 12, comma 3) che "L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione".
Successivamente, interveniva il D.L. n. 55/2018 convertito in L. n. 12/2019 che modificava la citata norma disponendo che "L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto".
Attualmente, (dopo la novella di cui al D.lgs. 207/2021) l'art. 54 del medesimo testo legislativo che è andato a sostituire l'art. 93 sancisce che:
“1. Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni, i consorzi, gli enti pubblici economici, i concessionari di pubblici servizi, di aree e beni pubblici o demaniali, gli enti pubblici non economici nonché ogni altro soggetto preposto alla cura di interessi pubblici non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, nonché per la modifica o lo spostamento di opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche, oneri di qualsiasi natura o canoni ulteriori a quelli stabiliti nel presente decreto, fatta salva l'applicazione del canone previsto dall'articolo 1, comma 816, della legge
27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020 n.178, nel rispetto dei presupposti previsti dalla normativa in materia. Resta escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o titolo richiesto, come da art. 12 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, come integrato dall' art. 8 bis, comma
1, lettera c) del decreto-legge14 dicembre 2018, n. 135, coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12”.
Ebbene, il tenore letterale delle norme sopra esposte suggerisce che la volontà del legislatore fosse orientata a limitare il potere degli Enti locali o proprietari di aree pubbliche rientranti nel patrimonio indisponibile di imporre, agli operatori di telecomunicazioni, oneri economici, diversi dalla
Tosap e/o Cosap.
Gli stessi termini usati nel disposto dell'articolo 93 CCE e nella norma che ne ha dato pagina 4 di 7 interpretazione autentica (“imporre”; “essere soggetti”) presuppongono, infatti, una posizione di supremazia della Pubblica Amministrazione e di soggezione dell'impresa che appaiono incompatibili con contratti di diritto privato quali quelli di cui si controverte.
In questo senso si è espressa, di recente, anche la Suprema Corte (v. sentenza n. 283/2017) affermando che “l'art. 93 cit., è espressione di un principio fondamentale dell'ordinamento di settore delle telecomunicazioni, in quanto persegue la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di porre a carico degli stessi ulteriori oneri o canoni, posto che - ove ciò non fosse - ogni singola Amministrazione dotata di potestà impositiva potrebbe liberamente prevedere obblighi pecuniari a carico dei soggetti operanti sul proprio territorio, con il rischio di una ingiustificata discriminazione rispetto ad operatori di altre regioni, per i quali, in ipotesi, tali obblighi potrebbero non essere imposti”.
La norma, dunque, si preoccupa proprio di circoscrivere il perimetro dell'esercizio del potere impositivo della pubblica amministrazione, che presuppone l'indisponibilità o la demanialità dei beni, come anche confermato dal richiamo alla poi sostituiti dal Canone unico, che CP_3
riguardano, come unici tributi applicabili, esclusivamente il demanio o patrimonio indisponibile.
È significativo in questo senso ricordare come la norma in materia di Canone unico (articolo 1, comma 816 e ss., della legge 27 dicembre 2019, n. 160) preveda, al comma 819, che “il presupposto del canone è:
a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico”.
Dunque, il tenore letterale e la stessa ratio sottesa alla norma in esame depongono per la correttezza della conclusione raggiunta dal primo giudice secondo cui essa non può trovare applicazione nel caso di contratti di diritto privato liberamente stipulati dalle amministrazioni per consentire il godimento di beni appartenenti al patrimonio disponibile.
Nel caso in esame, infatti, il ha agito iure privatorum, non imponendo alcunché ma Pt_3
contrattando il canone da corrispondere in cambio del godimento, da parte della società di gestione delle reti, del solaio di copertura e del semiinterrato dell'ex mattatoio comunale.
D'altronde, ritenere che solo ai contratti di locazione stipulati dagli enti locali e non a quelli stipulati dai privati cittadini (si pensi ai ripetitori installati nei tetti dei condomini) si applichi imperativamente la riduzione del canone a quello pari al canone unico (di importo irrisorio rispetto al canone liberamente contrattato, come nella specie) comporterebbe conseguenze inammissibilmente discriminatorie.
Infondato appare anche il secondo motivo di appello, non potendosi affermare che un immobile pagina 5 di 7 rientri automaticamente nel patrimonio indisponibile dell'Ente solo perché il posizionamento dell'antenna risponde a un servizio di pubblica utilità.
Come è noto, infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità (v. SS.UU. n. 14865/2006)
“Affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili in quanto destinati ad un pubblico servizio, ai sensi dell'art.
826, terzo comma, cod. civ., deve sussistere il doppio requisito (soggettivo ed oggettivo) della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio)
e dell'effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio, per cui non è sufficiente la semplice previsione dello strumento urbanistico circa la destinazione di un'area alla realizzazione di una finalità di interesse pubblico. In difetto di tali condizioni e della conseguente ascrivibilità del bene al patrimonio indisponibile, la cessione in godimento del bene medesimo in favore di privati non può essere ricondotta ad un rapporto di concessione amministrativa, ma, inerendo a un bene facente parte del patrimonio disponibile, al di là del "nomen iuris" che le parti contraenti abbiano inteso dare al rapporto, essa viene ad inquadrarsi nello schema privatistico della locazione, con la conseguente devoluzione della cognizione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario”.
Ebbene, con riferimento al requisito soggettivo, non appare sufficiente la delibera che ha autorizzato la sottoscrizione del contratto di locazione ad imprimere all'area locata il carattere di indisponibilita', essendo a tal fine necessario un atto deliberativo proprio che contenga la manifestazione specifica della volontà dell'Ente di destinare proprio quell'immobile ad un uso pubblico, atto che in questo caso è mancante. D'altronde, già il solo fatto di avere stipulato un contratto di locazione e non una concessione rende evidente la volontà dell'amministrazione di non considerare l'immobile come facente parte del patrimonio indisponibile.
Circa il requisito oggettivo, si osserva come il servizio di telecomunicazione non è propriamente un servizio pubblico, quanto una attività di interesse pubblico, stante il carattere privatistico e lucrativo del regime di accesso alle telecomunicazioni. In ogni caso, tale servizio non ricade tra le competenze comunali, sicché la destinazione in parola non appare rilevante al fine di imprimere natura indisponibile al bene per esso utilizzato.
Ritiene, poi, l'appellante di ricavare un valido argomento a favore della natura indisponibile del bene qui in oggetto, per funzione e per destinazione, dal fatto che, secondo la legge, gli impianti di comunicazione elettronica (ovvero gli impianti di telefonia, e relative infrastrutture) sono opere di urbanizzazione primaria, attraverso le quali viene svolto il relativo servizio pubblico (art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 259/03, oggi art. 43).
pagina 6 di 7 In contrario, va, invece, osservato che il citato art. 43 stabilisce una mera assimilazione di tali costruzioni ed impianti alle opere di urbanizzazione primaria, specificando, in ogni caso, che gli stessi rimangono di proprietà dei rispettivi operatori, diversamente da quanto accade alle opere di urbanizzazione (v. comma 4 art. 43 CCE: “Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 44 e 49, e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga, effettuate anche all'interno degli edifici sono assimilate ad ogni effetto di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori,…”).
In conclusione, non si ravvisano validi argomenti a favore della tesi propugnata dall'appellante, con conseguente conferma della sentenza di primo grado, laddove ha ritenuto la perdurante validità del contratto di locazione stipulato tra le parti e la debenza del canone come originariamente previsto in contratto.
Purtuttavia, la sentenza va riformata nella parte in cui, pur dando atto dell'erronea quantificazione dell'importo ingiunto, non essendo state detratte le somme pagate dalla Parte_2
seppure al diverso titolo di Tosap, non ha provveduto a revocare in toto il decreto ingiuntivo opposto, non essendo ammissibile una sua revoca parziale.
Dunque, in riforma della sentenza di primo grado, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e la parte opponente va condannata a pagare la somma di euro 19.898,73, oltre interessi legali come da domanda.
L'appello va anche accolto in ordine al regolamento delle spese di lite, dovendosi ritenere la sussistenza di eccezionali motivi per compensare integralmente le spese di lite del doppio grado, in ragione della novità della questione che ha dato luogo a pronunce giurisprudenziali dagli esiti contrapposti e del, seppure limitato, accoglimento dell'opposizione.
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello per quanto di ragione ed in parziale riforma della sentenza di primo grado revoca il decreto ingiuntivo n. 805/2022; 2) condanna la a pagare Parte_2
al la somma di euro 19.898,73, oltre interessi legali come da domanda 3) compensa Parte_3
integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Ancona, 21 novembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
sezione civile per le controversie in materia di locazione composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr.ssa Angela Quitadamo Consigliere
3. dr.ssa Arianna Sbano Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio, all'udienza del 23/01/2025, fissata ai sensi dell'art.127-ter; lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 205/2024 r. g., vertente
TRA
, in forma abbreviata, Parte_1 Parte_2
(C.F. con il patrocinio degli avv. LAIS NICOLA con elezione di domicilio in Indirizzo P.IVA_1
Telematico
APPELLANTE
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. RIPA MARIA Parte_3 P.IVA_2
RITA, con elezione di domicilio in VIA NAZARIO SAURO, 3 63827 Pt_3
APPELLATO
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società - propone appello avverso sentenza n. Parte_4
651/2023 emessa dal Tribunale di Fermo, la quale, decidendo sull'opposizione al decreto ingiuntivo emesso a carico della stessa per il pagamento a favore del della somma di euro Parte_3
21.000,00 a titolo di canoni per gli anni 2021/2022, dichiarava pienamente efficace tra le parti il contratto di locazione sottoscritto in data 25/06/14 registrato in data 2/02/2015 in tutte le sue clausole compreso il canone di locazione nella misura ivi prevista;
revocava il decreto Ingiuntivo opposto “solo pagina 1 di 7 nella parte relativa alla somma ingiunta che, tenuto conto dei pagamenti effettuati dalla Pt_2
ammonta ad Euro 19.898,73 oltre interessi legali dal dovuto al saldo”; condannava infine la Parte_2
al pagamento in favore del al pagamento delle spese di lite. Parte_3
Assume l'appellante l'erroneità della sentenza impugnata per errata ricostruzione in fatto (ed in diritto) della fattispecie in esame ed, in particolare, per errata applicazione della norma di cui all'art. 93
(oggi 54) CCE, stante l'irrilevanza della natura disponibile/indisponibile del bene concesso in detenzione ai fini dell'applicazione della stessa;
in ogni caso rileva l'erronea qualificazione del bene locato quale bene disponibile;
lamenta anche la mancata compensazione delle spese di lite.
Si è costituito nel presente grado il , insiste per la conferma della sentenza Parte_3
impugnata, essendo i motivi di appello infondati.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette, in fatto, che il in data 25/06/2014 stipulava con la Parte_3 [...]
un contratto di locazione di immobile destinato ad uso diverso dell'abitazione, in CP_1
sostituzione di un precedente contratto di locazione stipulato sempre con la in data CP_1
6/10/2011. Con il nuovo contratto, registrato ad Ivrea in data 09/02/2015, veniva nuovamente concessa in locazione da parte del Comune di , una porzione del solaio di copertura di immobile Pt_3
(mattatoio) ed il locale posto al piano seminterrato sempre di detto immobile, siti in in via lungo Pt_3
Aso snc, catastalmente censiti al NCT di Ascoli Piceno al foglio 1, part.65. La durata del contratto veniva stabilita dall'01/06/2014 al 31/05/2020, con rinnovo tacito per sei anni (art. 2 bis), il canone di locazione stabilito in euro 10.500,00 annui da corrispondersi in due rate semestrali anticipate di euro
5.250,00.
Su tale porzione di immobile, la realizzava un'infrastruttura per impianti Controparte_1
di comunicazioni elettroniche, antenne, parabole, il tutto per la diffusione di segnali radio (art. 1 ter contratto locazione). L'immobile concesso in locazione perveniva all'odierna appellante
[...]
a seguito di operazioni societarie (fusione per incorporazione ) con Parte_5
e poi Controparte_1 Controparte_2
La a partire dalla rata annuale Giugno2020/Maggio 2021 e Giugno 2021/Maggio Parte_2
2022, ometteva di versare il canone pattuito nel contratto di locazione e versava, come dichiarato dalla stessa ricorrente /appellante , la somma di euro 516,46 per il 2021 e la somma di euro 584,81 per il
2022, pari alla TOSAP/COSAP.
Il otteneva, dunque, decreto ingiuntivo n. 805/22 per il pagamento dei Parte_3
pagina 2 di 7 canoni dovuti per le due citate annualità pari ad euro 21.000,00, decreto che veniva opposto dalla odierna appellante.
Sostiene, dunque, la che, a seguito dell'emanazione dell'art. 93 del D.lgs. 259/2003 Pt_2
(Codice delle Comunicazioni Elettroniche), dovrebbe ritenersi nulla la clausola di determinazione del canone del contratto di locazione in essere con il , per essere la stessa sostituita dalla Parte_3
norma imperativa suddetta prevedente l'obbligo di pagamento delle sole somme dovute a titolo di
TOSAP/COSAP fino al 31/12/20 e dopo tale data a titolo di canone unico come previsto dall'art. 1 comma 831 bis l. 160/19, determinato in 800,00= euro annue.
Secondo l'appellante, infatti, l'art. 93 CCE (oggi 54) D.lgs 259/03 come modificato nel 2012 ed interpretato autenticamente nel 2016, dovrebbe trovare applicazione, prescindendo dalla natura del bene messo a disposizione sia che lo stesso faccia parte del patrimonio indisponibile o disponibile degli
Enti locali.
Il Giudice di primo grado ha, invece, dichiarato che sia l'art. 1 comma 831 bis l. 160/19 che l'art. 93 (oggi 54) CCE troverebbero applicazione solo per le aree del patrimonio demaniale/indisponibile degli enti pubblici, affermando, quindi, che quanto concesso in detenzione da nel non rientrerebbe nel patrimonio indisponibile di detto Ente, ma nel Parte_2 Parte_3
patrimonio disponibile del come da documentazione prodotta in giudizio dal Parte_3
opposto e non contestata da controparte/opponente. Pt_3
Ebbene, al fine di risolvere la presente questione, di natura meramente interpretativa, si ricorda che il citato art. 93 (titolato Divieto di imporre altri oneri) prevedeva che:
“1. Le pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre, per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge.
2. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale.
Nessun altro onere finanziario o reale puo' essere imposto, in base all'articolo 4 della legge 31 luglio
1997, n. 249, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettera e), del medesimo articolo,
pagina 3 di 7 ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo
47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507”.
Il D.lgs. n. 33/2016 disponeva, poi, (con l'art. 12, comma 3) che "L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione".
Successivamente, interveniva il D.L. n. 55/2018 convertito in L. n. 12/2019 che modificava la citata norma disponendo che "L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto".
Attualmente, (dopo la novella di cui al D.lgs. 207/2021) l'art. 54 del medesimo testo legislativo che è andato a sostituire l'art. 93 sancisce che:
“1. Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni, i consorzi, gli enti pubblici economici, i concessionari di pubblici servizi, di aree e beni pubblici o demaniali, gli enti pubblici non economici nonché ogni altro soggetto preposto alla cura di interessi pubblici non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, nonché per la modifica o lo spostamento di opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche, oneri di qualsiasi natura o canoni ulteriori a quelli stabiliti nel presente decreto, fatta salva l'applicazione del canone previsto dall'articolo 1, comma 816, della legge
27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020 n.178, nel rispetto dei presupposti previsti dalla normativa in materia. Resta escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o titolo richiesto, come da art. 12 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, come integrato dall' art. 8 bis, comma
1, lettera c) del decreto-legge14 dicembre 2018, n. 135, coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12”.
Ebbene, il tenore letterale delle norme sopra esposte suggerisce che la volontà del legislatore fosse orientata a limitare il potere degli Enti locali o proprietari di aree pubbliche rientranti nel patrimonio indisponibile di imporre, agli operatori di telecomunicazioni, oneri economici, diversi dalla
Tosap e/o Cosap.
Gli stessi termini usati nel disposto dell'articolo 93 CCE e nella norma che ne ha dato pagina 4 di 7 interpretazione autentica (“imporre”; “essere soggetti”) presuppongono, infatti, una posizione di supremazia della Pubblica Amministrazione e di soggezione dell'impresa che appaiono incompatibili con contratti di diritto privato quali quelli di cui si controverte.
In questo senso si è espressa, di recente, anche la Suprema Corte (v. sentenza n. 283/2017) affermando che “l'art. 93 cit., è espressione di un principio fondamentale dell'ordinamento di settore delle telecomunicazioni, in quanto persegue la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di porre a carico degli stessi ulteriori oneri o canoni, posto che - ove ciò non fosse - ogni singola Amministrazione dotata di potestà impositiva potrebbe liberamente prevedere obblighi pecuniari a carico dei soggetti operanti sul proprio territorio, con il rischio di una ingiustificata discriminazione rispetto ad operatori di altre regioni, per i quali, in ipotesi, tali obblighi potrebbero non essere imposti”.
La norma, dunque, si preoccupa proprio di circoscrivere il perimetro dell'esercizio del potere impositivo della pubblica amministrazione, che presuppone l'indisponibilità o la demanialità dei beni, come anche confermato dal richiamo alla poi sostituiti dal Canone unico, che CP_3
riguardano, come unici tributi applicabili, esclusivamente il demanio o patrimonio indisponibile.
È significativo in questo senso ricordare come la norma in materia di Canone unico (articolo 1, comma 816 e ss., della legge 27 dicembre 2019, n. 160) preveda, al comma 819, che “il presupposto del canone è:
a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico”.
Dunque, il tenore letterale e la stessa ratio sottesa alla norma in esame depongono per la correttezza della conclusione raggiunta dal primo giudice secondo cui essa non può trovare applicazione nel caso di contratti di diritto privato liberamente stipulati dalle amministrazioni per consentire il godimento di beni appartenenti al patrimonio disponibile.
Nel caso in esame, infatti, il ha agito iure privatorum, non imponendo alcunché ma Pt_3
contrattando il canone da corrispondere in cambio del godimento, da parte della società di gestione delle reti, del solaio di copertura e del semiinterrato dell'ex mattatoio comunale.
D'altronde, ritenere che solo ai contratti di locazione stipulati dagli enti locali e non a quelli stipulati dai privati cittadini (si pensi ai ripetitori installati nei tetti dei condomini) si applichi imperativamente la riduzione del canone a quello pari al canone unico (di importo irrisorio rispetto al canone liberamente contrattato, come nella specie) comporterebbe conseguenze inammissibilmente discriminatorie.
Infondato appare anche il secondo motivo di appello, non potendosi affermare che un immobile pagina 5 di 7 rientri automaticamente nel patrimonio indisponibile dell'Ente solo perché il posizionamento dell'antenna risponde a un servizio di pubblica utilità.
Come è noto, infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità (v. SS.UU. n. 14865/2006)
“Affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili in quanto destinati ad un pubblico servizio, ai sensi dell'art.
826, terzo comma, cod. civ., deve sussistere il doppio requisito (soggettivo ed oggettivo) della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio)
e dell'effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio, per cui non è sufficiente la semplice previsione dello strumento urbanistico circa la destinazione di un'area alla realizzazione di una finalità di interesse pubblico. In difetto di tali condizioni e della conseguente ascrivibilità del bene al patrimonio indisponibile, la cessione in godimento del bene medesimo in favore di privati non può essere ricondotta ad un rapporto di concessione amministrativa, ma, inerendo a un bene facente parte del patrimonio disponibile, al di là del "nomen iuris" che le parti contraenti abbiano inteso dare al rapporto, essa viene ad inquadrarsi nello schema privatistico della locazione, con la conseguente devoluzione della cognizione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario”.
Ebbene, con riferimento al requisito soggettivo, non appare sufficiente la delibera che ha autorizzato la sottoscrizione del contratto di locazione ad imprimere all'area locata il carattere di indisponibilita', essendo a tal fine necessario un atto deliberativo proprio che contenga la manifestazione specifica della volontà dell'Ente di destinare proprio quell'immobile ad un uso pubblico, atto che in questo caso è mancante. D'altronde, già il solo fatto di avere stipulato un contratto di locazione e non una concessione rende evidente la volontà dell'amministrazione di non considerare l'immobile come facente parte del patrimonio indisponibile.
Circa il requisito oggettivo, si osserva come il servizio di telecomunicazione non è propriamente un servizio pubblico, quanto una attività di interesse pubblico, stante il carattere privatistico e lucrativo del regime di accesso alle telecomunicazioni. In ogni caso, tale servizio non ricade tra le competenze comunali, sicché la destinazione in parola non appare rilevante al fine di imprimere natura indisponibile al bene per esso utilizzato.
Ritiene, poi, l'appellante di ricavare un valido argomento a favore della natura indisponibile del bene qui in oggetto, per funzione e per destinazione, dal fatto che, secondo la legge, gli impianti di comunicazione elettronica (ovvero gli impianti di telefonia, e relative infrastrutture) sono opere di urbanizzazione primaria, attraverso le quali viene svolto il relativo servizio pubblico (art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 259/03, oggi art. 43).
pagina 6 di 7 In contrario, va, invece, osservato che il citato art. 43 stabilisce una mera assimilazione di tali costruzioni ed impianti alle opere di urbanizzazione primaria, specificando, in ogni caso, che gli stessi rimangono di proprietà dei rispettivi operatori, diversamente da quanto accade alle opere di urbanizzazione (v. comma 4 art. 43 CCE: “Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 44 e 49, e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga, effettuate anche all'interno degli edifici sono assimilate ad ogni effetto di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori,…”).
In conclusione, non si ravvisano validi argomenti a favore della tesi propugnata dall'appellante, con conseguente conferma della sentenza di primo grado, laddove ha ritenuto la perdurante validità del contratto di locazione stipulato tra le parti e la debenza del canone come originariamente previsto in contratto.
Purtuttavia, la sentenza va riformata nella parte in cui, pur dando atto dell'erronea quantificazione dell'importo ingiunto, non essendo state detratte le somme pagate dalla Parte_2
seppure al diverso titolo di Tosap, non ha provveduto a revocare in toto il decreto ingiuntivo opposto, non essendo ammissibile una sua revoca parziale.
Dunque, in riforma della sentenza di primo grado, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e la parte opponente va condannata a pagare la somma di euro 19.898,73, oltre interessi legali come da domanda.
L'appello va anche accolto in ordine al regolamento delle spese di lite, dovendosi ritenere la sussistenza di eccezionali motivi per compensare integralmente le spese di lite del doppio grado, in ragione della novità della questione che ha dato luogo a pronunce giurisprudenziali dagli esiti contrapposti e del, seppure limitato, accoglimento dell'opposizione.
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello per quanto di ragione ed in parziale riforma della sentenza di primo grado revoca il decreto ingiuntivo n. 805/2022; 2) condanna la a pagare Parte_2
al la somma di euro 19.898,73, oltre interessi legali come da domanda 3) compensa Parte_3
integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Ancona, 21 novembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
pagina 7 di 7