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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 27/03/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 467/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 467/2024 R.G. promossa da:
, C. F. , rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Piero Montecchiari e dal Prof.
Avv. Sandro Nardi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
Montecchiari sito in Macerata (MC), via Ancona n. 21
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento di
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
OGGETTO: Delibazione e riconoscimento di sentenza ecclesiastica contenente declaratoria di nullità di matrimonio concordatario. pagina 1 di 5
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis rejectis, in accoglimento della presente domanda, dichiarare l'efficacia nella
Repubblica italiana della sentenza del Tribunale Ecclesiastico Regionale
Piceno resa in data 19.12.2019, ratificata dal Tribunale Ecclesiastico
Regionale Etrusco in data 22.9.2020 e resa esecutiva con decreto del
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del 6.3.2024.
Conseguentemente, ordinare all' Ufficiale dello Stato civile del Comune di
Cingoli di procedere alle trascrizioni e annotazioni di Legge.
Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Conclusioni del P.G.: “Nulla oppone in merito a quanto richiesto”.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza in data 18.12.2019 depositata in data 3.3.2020, il Tribunale
Ecclesiastico Regionale Piceno ha dichiarato la nullità del matrimonio celebrato - con rito concordatario - fra e , in Parte_1 CP_1
Cingoli (MC), il 12.6.1994 per grave difetto di discrezione di giudizio nella donna e per incapacità ad assumere gli oneri coniugali nell'uomo.
Con decreto in data 22.9.2020, il Tribunale Ecclesiastico Regionale Etrusco ha confermato la sentenza di prima istanza, su appello del difensore del vincolo di primo grado del 9.3.2020.
Infine, in data 6.3.2024 il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica ha emesso il decreto di esecutività della detta pronuncia canonica, richiesto dall'articolo 8.2 dell'Accordo di revisione del Concordato Lateranense del
18.2.1984 per la delibazione della sentenza ecclesiastica nell'Ordinamento italiano.
Con citazione notificata in data 9.5.2024 - sul rilievo che la Parte_1 menzionata sentenza ecclesiastica non è contraria all'ordine pubblico italiano, nella ricorrenza di tutti i requisiti previsti dalla legge - ha chiesto che ne sia dichiarata l'efficacia nella Repubblica italiana, con ogni conseguente statuizione.
pagina 2 di 5 , ritualmente raggiunto dalla notifica della citazione, non si è CP_1 costituito.
Il P. M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, nulla ha opposto in ordine alla richiesta.
In data 19.3.2025 il procedimento è stato trattenuto in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Occorre - anzitutto - evidenziare che presupposto indispensabile per dichiarare l'efficacia della sentenza ecclesiastica nella Repubblica italiana è che questa non sia in contrasto con l'ordine pubblico.
La compatibilità - o meno - con l'ordine pubblico italiano deve essere verificata con riferimento alla causa per la quale viene dichiarata la nullità del matrimonio.
Il Tribunale Ecclesiastico Regionale Piceno ha dichiarato la nullità del matrimonio “per grave difetto di discrezione di giudizio nella donna e per incapacità ad assumere gli oneri coniugali nell'uomo” e tale decisione è stata confermata dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Etrusco.
Il “grave difetto di discrezione di giudizio” e la “incapacità ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio” sono vizi della volontà attinenti in modo diretto alla ritenuta incapacità personale dei coniugi di partecipare efficacemente all'atto, escludendone quel minimo requisito psichico che si richiede per la validità del vincolo.
Tali vizi - ben diversi dalla riserva interiore di escludere l'uno o l'altro dei bona matrimonii - incidono in modo negativo sulla validità del matrimonio anche nell'ordinamento civile sotto forma di incapacità naturale, mentre deve ritenersi irrilevante la circostanza che il medesimo istituto riceva differente disciplina nei due ordinamenti, ciò non influendo sui principi essenziali dell'ordinamento italiano e non ostacolando, pertanto, il riconoscimento della sentenza ecclesiastica.
In tema di delibazione della sentenza di un Tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario, per difetto di pagina 3 di 5 consenso, la situazione di vizio psichico (“ob defectum discretionis iudicii”) da parte di uno dei coniugi, assunta in considerazione dal giudice ecclesiastico siccome comportante l'inettitudine del soggetto a comprendere i diritti e i doveri del matrimonio al momento della manifestazione del consenso, non si discosta sostanzialmente dall'ipotesi di invalidità contemplata dagli artt. 120
e 122 c.c., cosicché è da escludere che il riconoscimento dell'efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo nei principi fondamentali dell'ordinamento italiano (Cass. 11791/2021, v. Cass. n. 4701/1988 e n. 3002/1997; in senso conforme, v. Cass. n. 5822/1987; n. 4387/2000; n. 10796/2006).
Sempre al fine di verificare la non contrarietà all'ordine pubblico interno, deve osservarsi che, alla stregua della giurisprudenza di legittimità, la successiva convivenza - quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all'esercizio di diritti, adempimento di doveri e assunzione di responsabilità di natura personalissima - è oggetto di un'eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio e soggetta a termine di decadenza e, pertanto, non opponibile dal coniuge, per la prima volta, nel giudizio di legittimità (Cass., SS. UU, n. n.
16379/2014).
Nel caso di specie, nessuna eccezione è stata avanzata dal convenuto, che è rimasto contumace.
Va osservato, infine, che il matrimonio fra le parti è stato celebrato con rito canonico e trascritto nei registri dello Stato civile, per cui il giudice ecclesiastico era competente a conoscere della causa;
inoltre, nel procedimento è stato assicurato il diritto ad agire e a difendersi;
ricorrono anche le altre condizioni richieste per la dichiarazione di efficacia della decisione, in particolare, a quanto risulta, la sentenza non è contraria ad altra pronunciata in Italia, è divenuta definitiva secondo l'ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale, non pende processo davanti a un giudice italiano - per il medesimo oggetto e fra le stesse parti -
pagina 4 di 5 e, come già visto, le disposizioni della sentenza non producono effetti contrastanti con l'ordine pubblico.
Deve, conclusivamente, essere dichiarata l'esecutività della sentenza ecclesiastica oggetto del presente giudizio negli atti dello stato civile.
Non vi è luogo per provvedere in ordine alle spese di lite, attesa la mancata costituzione della parte resistente.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
così provvede:
[...] accoglie la domanda e, per l'effetto:
- dichiara esecutiva in Italia la sentenza emessa inter partes in data
18.12.2019 (depositata in data 3.3.2020), munita di esecutività con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 06.03.2024, con cui il Tribunale Ecclesiastico Regionale Piceno ha dichiarato la nullità del matrimonio concordatario contratto da e in data Parte_1 CP_1
12 giugno 1994 in Cingoli (MC) e trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune atto n. 29 parte II Serie A dell'anno 1994 Ufficio 1;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune Cingoli (MC) di trascrivere la presente sentenza e quella ecclesiastica a margine dell'atto di matrimonio, trascritto presso gli uffici dello Stato Civile di detto Comune.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 19.3.2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 467/2024 R.G. promossa da:
, C. F. , rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Piero Montecchiari e dal Prof.
Avv. Sandro Nardi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
Montecchiari sito in Macerata (MC), via Ancona n. 21
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento di
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
OGGETTO: Delibazione e riconoscimento di sentenza ecclesiastica contenente declaratoria di nullità di matrimonio concordatario. pagina 1 di 5
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis rejectis, in accoglimento della presente domanda, dichiarare l'efficacia nella
Repubblica italiana della sentenza del Tribunale Ecclesiastico Regionale
Piceno resa in data 19.12.2019, ratificata dal Tribunale Ecclesiastico
Regionale Etrusco in data 22.9.2020 e resa esecutiva con decreto del
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del 6.3.2024.
Conseguentemente, ordinare all' Ufficiale dello Stato civile del Comune di
Cingoli di procedere alle trascrizioni e annotazioni di Legge.
Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Conclusioni del P.G.: “Nulla oppone in merito a quanto richiesto”.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza in data 18.12.2019 depositata in data 3.3.2020, il Tribunale
Ecclesiastico Regionale Piceno ha dichiarato la nullità del matrimonio celebrato - con rito concordatario - fra e , in Parte_1 CP_1
Cingoli (MC), il 12.6.1994 per grave difetto di discrezione di giudizio nella donna e per incapacità ad assumere gli oneri coniugali nell'uomo.
Con decreto in data 22.9.2020, il Tribunale Ecclesiastico Regionale Etrusco ha confermato la sentenza di prima istanza, su appello del difensore del vincolo di primo grado del 9.3.2020.
Infine, in data 6.3.2024 il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica ha emesso il decreto di esecutività della detta pronuncia canonica, richiesto dall'articolo 8.2 dell'Accordo di revisione del Concordato Lateranense del
18.2.1984 per la delibazione della sentenza ecclesiastica nell'Ordinamento italiano.
Con citazione notificata in data 9.5.2024 - sul rilievo che la Parte_1 menzionata sentenza ecclesiastica non è contraria all'ordine pubblico italiano, nella ricorrenza di tutti i requisiti previsti dalla legge - ha chiesto che ne sia dichiarata l'efficacia nella Repubblica italiana, con ogni conseguente statuizione.
pagina 2 di 5 , ritualmente raggiunto dalla notifica della citazione, non si è CP_1 costituito.
Il P. M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, nulla ha opposto in ordine alla richiesta.
In data 19.3.2025 il procedimento è stato trattenuto in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Occorre - anzitutto - evidenziare che presupposto indispensabile per dichiarare l'efficacia della sentenza ecclesiastica nella Repubblica italiana è che questa non sia in contrasto con l'ordine pubblico.
La compatibilità - o meno - con l'ordine pubblico italiano deve essere verificata con riferimento alla causa per la quale viene dichiarata la nullità del matrimonio.
Il Tribunale Ecclesiastico Regionale Piceno ha dichiarato la nullità del matrimonio “per grave difetto di discrezione di giudizio nella donna e per incapacità ad assumere gli oneri coniugali nell'uomo” e tale decisione è stata confermata dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Etrusco.
Il “grave difetto di discrezione di giudizio” e la “incapacità ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio” sono vizi della volontà attinenti in modo diretto alla ritenuta incapacità personale dei coniugi di partecipare efficacemente all'atto, escludendone quel minimo requisito psichico che si richiede per la validità del vincolo.
Tali vizi - ben diversi dalla riserva interiore di escludere l'uno o l'altro dei bona matrimonii - incidono in modo negativo sulla validità del matrimonio anche nell'ordinamento civile sotto forma di incapacità naturale, mentre deve ritenersi irrilevante la circostanza che il medesimo istituto riceva differente disciplina nei due ordinamenti, ciò non influendo sui principi essenziali dell'ordinamento italiano e non ostacolando, pertanto, il riconoscimento della sentenza ecclesiastica.
In tema di delibazione della sentenza di un Tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario, per difetto di pagina 3 di 5 consenso, la situazione di vizio psichico (“ob defectum discretionis iudicii”) da parte di uno dei coniugi, assunta in considerazione dal giudice ecclesiastico siccome comportante l'inettitudine del soggetto a comprendere i diritti e i doveri del matrimonio al momento della manifestazione del consenso, non si discosta sostanzialmente dall'ipotesi di invalidità contemplata dagli artt. 120
e 122 c.c., cosicché è da escludere che il riconoscimento dell'efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo nei principi fondamentali dell'ordinamento italiano (Cass. 11791/2021, v. Cass. n. 4701/1988 e n. 3002/1997; in senso conforme, v. Cass. n. 5822/1987; n. 4387/2000; n. 10796/2006).
Sempre al fine di verificare la non contrarietà all'ordine pubblico interno, deve osservarsi che, alla stregua della giurisprudenza di legittimità, la successiva convivenza - quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all'esercizio di diritti, adempimento di doveri e assunzione di responsabilità di natura personalissima - è oggetto di un'eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio e soggetta a termine di decadenza e, pertanto, non opponibile dal coniuge, per la prima volta, nel giudizio di legittimità (Cass., SS. UU, n. n.
16379/2014).
Nel caso di specie, nessuna eccezione è stata avanzata dal convenuto, che è rimasto contumace.
Va osservato, infine, che il matrimonio fra le parti è stato celebrato con rito canonico e trascritto nei registri dello Stato civile, per cui il giudice ecclesiastico era competente a conoscere della causa;
inoltre, nel procedimento è stato assicurato il diritto ad agire e a difendersi;
ricorrono anche le altre condizioni richieste per la dichiarazione di efficacia della decisione, in particolare, a quanto risulta, la sentenza non è contraria ad altra pronunciata in Italia, è divenuta definitiva secondo l'ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale, non pende processo davanti a un giudice italiano - per il medesimo oggetto e fra le stesse parti -
pagina 4 di 5 e, come già visto, le disposizioni della sentenza non producono effetti contrastanti con l'ordine pubblico.
Deve, conclusivamente, essere dichiarata l'esecutività della sentenza ecclesiastica oggetto del presente giudizio negli atti dello stato civile.
Non vi è luogo per provvedere in ordine alle spese di lite, attesa la mancata costituzione della parte resistente.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
così provvede:
[...] accoglie la domanda e, per l'effetto:
- dichiara esecutiva in Italia la sentenza emessa inter partes in data
18.12.2019 (depositata in data 3.3.2020), munita di esecutività con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 06.03.2024, con cui il Tribunale Ecclesiastico Regionale Piceno ha dichiarato la nullità del matrimonio concordatario contratto da e in data Parte_1 CP_1
12 giugno 1994 in Cingoli (MC) e trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune atto n. 29 parte II Serie A dell'anno 1994 Ufficio 1;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune Cingoli (MC) di trascrivere la presente sentenza e quella ecclesiastica a margine dell'atto di matrimonio, trascritto presso gli uffici dello Stato Civile di detto Comune.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 19.3.2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
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