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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/09/2025, n. 4269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4269 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr. Massimo Sensale - Presidente dr.ssa Rosanna De Rosa - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a R.G.N. 4393/2022/CC, riassunta ex art. 392 c.p.c., a seguito di rinvio ex art. 383 c.p.c. disposto dalla Corte di cassazione, III sezione civile, mediante la sentenza n.
23067/2022, pubblicata il 25 luglio 2022;
TRA
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Ricciuto (C.F.: ; PEC: CodiceFiscale_1
, del foro di Napoli, come da procura speciale ad litem apposta su documento Email_1 informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente il ricorso in riassunzione;
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
C.F.: ), con sede a Napoli in Via del Rione Controparte_1 P.IVA_2
Sirignano n. 10, in persona del legale rappresentante pro tempore, e C.F.: Controparte_2 [...]
), nato a Napoli il [...], in [...] procuratore generale, dr. C.F._2 CP_3
Per_
giusta procura generale per notar in atti, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Michele
[...]
Chianese (C.F.: ; PEC: , del CodiceFiscale_3 Email_2 foro di Napoli, come da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di costituzione in giudizio;
RESISTENTI IN RIASSUNZIONE
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...]. Controparte_4 CodiceFiscale_4
RESISTENTE CONTUMACE IN RIASSUNZIONE
1 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. - Il 30 settembre 2003 acquistava da che se n'era Controparte_4 CP_5 riservata l'usufrutto, la nuda proprietà di due locali commerciali ubicati a Napoli, di cui il primo sito in Via Roma n. 115, denominata, in seguito, Via Toledo n. 115, ed il secondo posto in Via Toti n. 14, rilasciando contestualmente a una dichiarazione con cui, in riferimento a tale Controparte_2 contratto di compravendita, puntualizzava “ad ogni effetto di legge di essere acquirente solo fiduciario... per conto ed incarico del sig. , avendo dichiarato, altresì, di essere Controparte_2
“disponibile a semplice richiesta e in qualsiasi momento ad effettuare il trasferimento della piena proprietà degli stessi immobili a favore del predetto sig. o di eventuale terzo che mi Controparte_2 sarà indicato nella medesima richiesta per il corrispettivo pari alla rendita catastale rivalutata secondo la vigente legge di registro.”
1.2. - Il 28 febbraio 2004 l'usufruttuaria decedeva, per cui di tali unità CP_5 immobiliari diveniva pieno proprietario , che successivamente provvedeva ad Controparte_4 intimare la disdetta per finita locazione alla società conduttrice del locale sito in Via Parte_1
Roma n. 115, denominata, poi, Via Toledo n. 115, ed il giorno 1° agosto 2005 stipulava con la stessa società un nuovo contratto locatizio, registrato il 3 agosto 2005.
1.3. - In seguito, con l'atto di citazione notificato il giorno 1° ottobre 2008 Controparte_2 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, , ex art. 2932 c.c., in relazione Controparte_4 ai due immobili de quibus, chiedendo che questi fossero trasferiti in proprietà alla società
[...]
di cui era socio. Controparte_1
Tale domanda veniva accolta dal giudice adito mediante la sentenza n. 11016/2009, resa il 5 ottobre 2009 e pubblicata il giorno 8 ottobre 2009, passata in cosa in giudicata.
1.4. - Con il ricorso depositato il 30 luglio 2010, la società adiva il Tribunale di Parte_1
Napoli, chiedendo, in via principale, che fosse accertato il suo diritto di prelazione ed il consequenziale suo diritto di riscatto, ex artt. 38 e 39 L. n. 392/1978, e che fosse, pertanto, disposta la sua sostituzione rispetto alla negli effetti traslativi del diritto di Controparte_6 proprietà dell'immobile ubicato a Napoli in Via Roma n. 115, successivamente denominata Via
Toledo n. 115, scaturente dalla sentenza n. 11016/2009 del medesimo Tribunale per il corrispettivo di € 30.294,15; proponendo, in via subordinata, opposizione di terzo, ex art. 404 c.p.c., nei confronti di tale sentenza;
chiedendo, altresì, che le controparti, e la società Controparte_2 Controparte_4
fossero condannate solidalmente, cumulativamente e/o in via Controparte_1 concorrenziale a risarcirle tutti i danni subiti e subendi, patrimoniali e non patrimoniali, di natura
2 contrattuale ed extracontrattuale, “per la violazione dell'art. 38 legge 392 del 1978 e per il comportamento contrario ai principi di lealtà, buona fede e correttezza che informano il nostro ordinamento (ex artt. 1175 e 1375 c.c.), con restituzione anche di tutti i canoni pagati a far data dal
5.10.2009.”
1.5. - Nella contumacia di e sull'opposizione all'accoglimento dell'avversa Controparte_4 pretesa, a cura dei costituiti e il Tribunale adito Controparte_2 Controparte_6 respingeva il ricorso mediante la sentenza n. 11764/2013, pubblicata il 23 ottobre 2013.
1.6. - Avverso tale sentenza la società proponeva l'impugnazione con l'atto Parte_1 notificato il 30 gennaio 2014 ed essendosi costituiti, resistendo all'appello, la società
[...]
rimanendo invece contumace , la Corte d'Appello Controparte_7 Controparte_4 di Napoli respingeva il gravame con la sentenza n. 2588/2014, pubblicata il 13 giugno 2014.
1.7. - Avverso quest'ultima sentenza la società proponeva il ricorso per Parte_1 cassazione sulla base di quattro motivi;
si costituivano in giudizio, resistendo, la società
[...]
e i quali presentavano ricorso incidentale condizionato, rimanendo Controparte_1 Controparte_2 contumace . Controparte_4
La Suprema corte mediante la sentenza n. 27180/2016, pubblicata il 28 dicembre 2016, accoglieva il primo motivo del ricorso principale, ritenendo assorbiti tutti gli altri, rigettando il ricorso incidentale, cassando in relazione la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della stessa corte territoriale anche per le spese di lite.
1.8. - La società riassumeva il giudizio davanti al giudice del rinvio, chiedendo: Parte_1 di accertare il suo diritto di prelazione e il consequenziale suo diritto di riscatto dell'immobile de quo, oltre che di disporre la propria sostituzione rispetto alla società negli Controparte_1 effetti traslativi del diritto di proprietà scaturente dalla sentenza n. 11016/2009 del tribunale partenopeo a fronte del corrispettivo di € 30.294,15; di compensare “parte dei canoni di locazione versati a far data dal mese di novembre 2009” con il suddetto corrispettivo;
di condannare la società
a restituirle “tutti i canoni di locazione versati e versandi a far data dal Controparte_1 mese di novembre 2009”, detraendone il richiamato importo di € 30.294,15, dovuto a titolo di corrispettivo per il riscatto, da porre in compensazione;
di condannare la società
[...]
ed , in via solidale, alternativa o subordinata, a Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 risarcirle “tutti i danni patrimoniali patiti... e causati anche dal suddetto indebito pagamento degli indicati canoni di locazione (anche a titolo di responsabilità contrattuale e per mancata ottemperanza all'obbligo di buona fede ex art. 1375 c.c.), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dai rispettivi pagamenti”; di condannarli, altresì, “al risarcimento di tutti i danni patrimoniali
3 causati dall'indebito pagamento delle spese di giustizia relative alle offerte reali dei canoni” da ottobre 2010 a febbraio 2011; di condannare solidalmente e in caso Controparte_4 Controparte_2 di mancata restituzione dei canoni versati e versandi e/o sopravvenuta insolvibilità della società
al risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti all'indebita Controparte_1 corresponsione dei canoni a far data dal novembre 2009, oltre agli accessori con decorrenza dai rispettivi pagamenti;
di condannare solidalmente tutti i convenuti a risarcirle i danni per l'indebito pagamento di € 675,00, quale contributo unificato aggiuntivo in relazione alla sentenza d'appello cassata, oltre agli accessori dalla data del versamento;
di condannare solidalmente i convenuti al risarcimento, sia per responsabilità contrattuale sia per responsabilità extracontrattuale, di tutti i danni non patrimoniali subiti da quantificarsi equitativamente;
di condannare la società
[...] alla restituzione delle spese di lite del primo grado di giudizio e della somma versata Controparte_1 per l'imposta di registrazione della sentenza cassata e di condannare solidalmente le controparti a rifonderle tutte le spese di lite.
1.9. - Essendosi costituiti, resistendo, la società e
Controparte_1 Controparte_2 rimanendo invece contumace , mediante la sentenza n. 2731/2018, pubblicata il 28 Controparte_4 agosto 2018, il giudice del rinvio, in riforma della sentenza n. 11764/2013 del Tribunale di Napoli: accoglieva la domanda di riscatto, disponendo la sostituzione nella richiamata sentenza n. 11016/2009 della società con la società quale acquirente dell'immobile
Controparte_1 Parte_1 ubicato a Napoli in Via Roma n. 115, denominata, in seguito, Via Toledo n. 115, a fronte del prezzo di € 30.294,15, da corrispondere alla società entro tre mesi dal passaggio
Controparte_1 in giudicato della sentenza stessa;
condannava la società a restituire alla
Controparte_1 società la somma di € 2.309,22 per le spese di primo grado e la somma di € 217,50 per Parte_1 il rimborso dell'imposta di registrazione della sentenza cassata, rigettando per il resto l'appello e condannando la società a rifondere alla società le spese di
Controparte_1 Parte_1 tutti i gradi di giudizio.
1.10. - Avverso quest'ultima sentenza proponevano il ricorso per cassazione, sulla base di sette motivi di censura, la società e rispetto al quale formulava Controparte_1 Controparte_2 il controricorso la società che formalizzava, altresì, il ricorso incidentale, sulla base di Parte_1 sei motivi di critica, nei confronti del quale proponevano il rispettivo controricorso sia la società
e da una parte, che , dall'altra. Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4
1.11. - Con la sentenza n. 23067, pubblicata il 25 luglio 2022, il giudice della funzione nomofilattica rigettava il ricorso principale e, in riferimento al ricorso incidentale, accoglieva per quanto di ragione il primo motivo di censura, ritenendo inammissibile quella parte di tale motivo
4 inerente alla domanda nuova “di rimborso delle spese di giustizia relative alle offerte reali dei canoni di locazione maturati nel periodo ottobre 2010 - febbraio 2011”, così come correttamente rilevato dalla corte territoriale partenopea, ed accoglieva integralmente il secondo motivo, dichiarati assorbititi i restanti motivi, cassando, in relazione ai motivi accolti, la sentenza impugnata, rinviando la causa innanzi alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione.
Più precisamente, in riferimento alla parte del primo motivo di ricorso incidentale accolto, col quale era stata impugnata la richiamata sentenza, in parte qua, secondo la Corte territoriale: "presenta profili di novità la domanda di ripetizione dei canoni proposta con l'atto di riassunzione, volta ad ottenere la condanna della alla restituzione dei canoni "versati e Controparte_1 versandi a far data da novembre 2009 (quantificabili ad oggi con la somma di Euro 162.800,00"...) da cui andrà detratto l'importo di Euro 30.294,15... quale corrispettivo del riscatto", dal momento che "con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, la società ha chiesto soltanto la Pt_1 restituzione "di tutti i canoni pagati a far data dal 5.10.2009"... senza esplicitare in alcun modo la volontà di conseguire anche la ripetizione dei canoni che avrebbe versato nel corso del giudizio".
Quindi nel ricorso in riassunzione la domanda sarebbe stata così "modificata", e "non essendo consentito alle parti di prendere nuove conclusioni nel giudizio di rinvio (art. 394 c.p.c., comma 3)" la domanda risulterebbe inammissibile "nella parte in cui estende il "petitum" a tutti i canoni pagati in corso di causa.", la Suprema corte ne stabiliva l'accoglimento, così statuendo: “Invero, è del tutto evidente che presentare il petitum, come era avvenuto nell'atto introduttivo, ovvero riportandone la quantificazione non ad una somma già calcolata e circoscritta, bensì esclusivamente a un dies quo -
“a far data dal 5.10.2009” - non “ferma” né frena il preteso dovuto, come reputa la corte territoriale, al contrario manifestando la pretesa del pagamento anche di quel che ancora non era dovuto al momento della proposizione della domanda, alla luce, prima ancora che del diritto, della pura logica.
La pretesa attorea, infatti, con l'espressione “a far data” si commisura pienamente con tutto quello di cui insorge la debenza da tale data e fin quando la medesima debenza, appunto, continuerà a maturare sulla base proprio della causa petendi invocata all'originario ingresso della domanda.”
Mentre a proposito del secondo motivo di ricorso incidentale, integralmente accolto, la
Suprema corte enunciava il seguente principio di diritto:
“L'esercizio del diritto di riscatto urbano di cui all'art. 39 della legge n. 392 del 1978, previsto in favore del conduttore di immobile urbano ad uso diverso dall'abitazione pretermesso nel caso di vendita del bene locato, ha come effetto non la risoluzione del contratto traslativo a favore del terzo e la contestuale formazione di un titolo di acquisto ex nunc a favore del retraente, né un nuovo trasferimento del diritto sul bene del terzo acquirente al titolare del diritto di riscatto, ma la
5 sostituzione ex tunc di detto titolare al terzo nella stessa posizione che questo aveva nel negozio concluso, sulla base della propria dichiarazione unilaterale recettizia. Ne consegue che la pronuncia, che decida positivamente sul valido esercizio di detto diritto potestativo del conduttore, è di mero accertamento del già avvenuto trasferimento … e tale conduttore non è, pertanto, tenuto a pagare al retrattato i canoni di locazione maturati nelle more tra la vendita ed il passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento della domanda di riscatto.”
1.12. - Con il ricorso depositato il 20 ottobre 2022, notificato il 15 ed il 16 novembre 2022, in uno al consequenziale decreto di comparizione delle parti reso il 9 novembre 2022, la società Pt_1 riassumeva il giudizio de quo in fase di rinvio innanzi a questa Corte, rassegnando le seguenti
[...] testuali conclusioni: “1) accertare il diritto della soc. alla restituzione dei canoni di Parte_1 locazione pagati a partire dal mese di novembre 2009 al mese di maggio 2018, pari ad € 192.800,00, oltre interessi legali dai rispettivi pagamenti;
2) dichiarare la compensazione parziale con il credito vantato dalla Immobiliare pari ad € 30.294,15, corrispondente al prezzo del riscatto Controparte_1
CP_ dovutole dalla soc. 3) condannare, pertanto, la alla Parte_1 Controparte_1 restituzione della somma di € 162.505,85 alla soc. o di quella diversa somma maggiore Parte_1
o minore che la Corte riterrà di accertare quale importo dovuto in relazione a quanto statuito dalla
Corte Suprema di Cassazione, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
4) condannare le controparti in solido tra loro (o chi di ragione) al risarcimento di tutti i danni, anche non patrimoniali, subiti dalla soc. per il comportamento processuale ed extraprocessuale Parte_1 delle stesse, pure in applicazione dell'art. 96, 3° comma c.p.c. da quantificarsi secondo equità; 5) condannare la soc. in persona del suo legale rappresentante, e il dott. Controparte_1
ed eventualmente in via solidale il dott. , al pagamento di € 675,00, Controparte_2 Controparte_4 quale rimborso per la somma corrisposta dalla a titolo di contributo unificato Parte_1 aggiuntivo ex art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali a far data dal relativo pagamento;
6) condannare la soc. Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante, e il dott. ed eventualmente in via solidale Controparte_2 il dott. , al rimborso della somma di € 5.877,81 anticipato dalla ricorrente a titolo di Controparte_4 tassa di registro della sentenza n. 2731/2018 della Corte di appello di Napoli. Con vittoria di spese
e competenze di lite, nonché spese generali, relative anche al giudizio di cassazione, oltre cpa e iva, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.”
1.13. - Con la memoria difensiva depositata il 27 gennaio 2023 si costituivano in giudizio la società e chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 Controparte_2 testuali conclusioni: “A) Dichiarare inammissibili e comunque rigettare nel merito le domande
6 contenute nel ricorso in riassunzione ex art. 392 cpc proposto dalla con atto del Parte_1
20.10.2022 con ogni consequenziale provvedimento;
B) Dichiarare in ogni caso inammissibili le nuove domande formulate in sede di giudizio di appello ed in sede di giudizio di rinvio siccome individuate nel corpo della presente memoria;
C) Rigettare nel merito la domanda di compensazione, quand'anche ritenuta ammissibile, in mancanza del requisito della coesistenza di crediti certi, liquidi ed esigibili;
D) In via gradata, limitare la restituzione ai soli canoni il cui pagamento a CP_1 risulti ritualmente documentato da controparte e limitare la compensazione agli importi
[...] conseguenti;
E) Con vittoria di spese e competenze del presente grado e dei precedenti gradi di giudizio, con rimborso forfettario come per legge, oltre accessori.”
1.14. - Con l'ordinanza pubblicata il 7 febbraio 2023 veniva dichiarata la contumacia di
, non essendosi costituito nella presente fase del giudizio, benché ritualmente citato Controparte_4
a comparirvi.
1.15 - A seguito della parziale acquisizione avvenuta il 17 marzo 2025 dei fascicoli cartacei d'ufficio delle precedenti fasi processuali;
disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il 16 luglio 2025 la discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., per l'udienza collegiale del
16 settembre 2025; depositate dalle parti costituite le note difensive conclusive, contenenti le conclusioni rassegnate in maniera identica ai rispettivi atti introduttivi della presente fase di rinvio;
seguiva la discussione orale in tale udienza a cura dei difensori delle parti costituite, nonché la camera di consiglio e la decisione, come da dispositivo letto e depositato in pari data nella medesima udienza.
2. - MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1. - Poiché il giudizio di rinvio è a cognizione limitata, in quanto il thema decidendum è predeterminato nella precedente fase del processo nell'ambito dei capi della sentenza cassati o da essi dipendenti, questa Corte, sulla base di quanto stabilito nella decisione di rinvio del giudice di legittimità, si deve limitare a pronunciarsi sull'originaria domanda attrice, formulata dalla società conduttrice, tesa a conseguire, tra le altre pretese, per quel che in questa fase del Parte_1 giudizio rileva ai fini decisori, la “restituzione anche di tutti i canoni pagati a far data dal 5.10.2009”, in considerazione del principio stabilito dal giudice della nomofilachia, per il quale: “la pronuncia, che decida positivamente sul valido esercizio di detto diritto potestativo del conduttore, è di mero accertamento del già avvenuto trasferimento… e tale conduttore non è, pertanto, tenuto a pagare al retrattato i canoni di locazione maturati nelle more tra la vendita ed il passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento della domanda di riscatto.”
Orbene, poiché, come da documentazione versata in atti, la società Controparte_1
e riconoscevano expressis verbis, - sia a pagina 18, punto a) del ricorso per
[...] Controparte_2
7 sequestro giudiziario, ex art. 670 c.p.c., depositato il giorno 8 settembre 2021, che a pagina 5, punto a) della loro memoria, ex art. 378 c.p.c., depositata innanzi alla Corte di cassazione - che la società aveva cessato, soltanto a decorrere dal 6 giugno dell'anno 2018 (data della lettura del Parte_1 dispositivo della sentenza n. 2731/2018 della Corte d'Appello di Napoli, quale giudice del primo rinvio), il pagamento dell'incontestato e documentato canone di locazione, in ragione di € 2.000.00 mensili, ammettendo implicitamente che lo stesso fosse stato puntualmente versato sino a tale decisione, il Collegio ritiene, in conformità al principio di diritto enunciato dalla Suprema corte mediante la richiamata sentenza n. 23056/2022 ed in riforma della sentenza n. 11764/2013 pronunciata dal Tribunale di Napoli il 23 ottobre 2013, che il valore complessivo della somma corrisposta a titolo di canone locatizio mensile, di cui la società ha diritto alla Parte_1 restituzione da parte della società sia pari ad € 192.800,00, come, Controparte_1 peraltro, già riportato nel corpo della motivazione della sopra richiamata precedente decisione cassata, di cui € 8.800,00, versata per le undici mensilità nella misura del minore importo di € 800,00 ciascuno, maturata nel periodo compreso tra il mese di novembre dell'anno 2009 ed il mese di settembre dell'anno 2010, ed € 184.000,00, versata per le novantadue mensilità dell'importo di €
2.000,00 cadauna, maturata nel periodo compreso tra il mese di ottobre dell'anno 2010 ed il mese di maggio dell'anno 2018.
A ciò si aggiunga, altresì, che poiché con la innanzi citata sentenza n. 2731/2018, pubblicata il 28 agosto 2018, la Corte d'Appello di Napoli, quale giudice del primo rinvio, in riforma della decisione n. 11764/2013 del Tribunale di Napoli, accoglieva l'originaria domanda di riscatto, disponendo la sostituzione nella richiamata sentenza n. 11016/2009, resa il 5 ottobre 2009 e pubblicata il giorno 8 ottobre 2009, della società con la società Controparte_1 Pt_1
quale acquirente dell'immobile ubicato a Napoli in Via Roma n. 115, ora denominata Via
[...]
Toledo n. 115, a fronte del prezzo di € 30.294,15, da corrispondere alla società Controparte_1 entro tre mesi dal passaggio in giudicato di tale decisione, quest'ultima società è da ritenere che
[...] sia senz'altro creditrice nei confronti della società di tale indicato ultimo importo. Parte_1
Ad ogni buon conto, la Corte è dell'avviso che la compensazione giudiziale invocata dalla società ai sensi del comma 2 dell'art. 1243 c.c., nella fattispecie in esame possa essere Parte_1 senz'altro disposta, atteso che il debito opposto in compensazione da tale società è stato agevolmente quantificato nei termini di cui innanzi, in ragione di € 192.800,00, in quanto di facile e pronta soluzione, sussistendo pure i requisiti di omogeneità ed esigibilità, per cui la società
[...]
in considerazione dell'operata compensazione giudiziale, che impone di sottrarre dal Controparte_1 maggiore credito vantato dalla prima quello minore vantato dalla seconda, va condannata a restituire
8 alla società la complessiva somma di € 162.505,85, determinata dalla seguente Parte_1 operazione aritmetica: (€ 192.800,00 - € 30.294,15 = € 162.505,85), oltre interessi legali di mora dalla data degli eseguiti pagamenti dei singoli importi versati a titolo di canoni locativi, con la presupposta declaratoria d'intervenuta estinzione del credito per compensazione giudiziale dell'intera somma di € 30.294,15, già maturata in favore della società sino alla Controparte_1 concorrenza del pari importo con il maggiore controcredito liquido maturato in capo alla società
in persona del legale rappresentante pro tempore, coerentemente all'insegnamento Parte_1 giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale: “L'art. 1243 c.c. stabilisce i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e l'esigibilità. Nella loro ricorrenza, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione legale, a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda, mentre, se il credito opposto è certo ma non liquido, perché indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, egli può provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta, e quindi può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, oppure può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione.” (Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 15/11/2016, n. 23225).
2.2. - A proposito, poi, della domanda risarcitoria, qui reiterata dalla società ad Parte_1 avviso della Corte non sussistono i presupposti per la condanna delle parti resistenti in riassunzione né al risarcimento dei danni asseritamente patiti, correlati al versamento dei canoni locativi dopo aver esercitato il diritto di riscatto, in considerazione dell'innanzi disposta condanna della società alla restituzione del quantum incassato a tale titolo, né per responsabilità Controparte_1 aggravata, ex art. 96, comma 1, c.p.c., difettando, nella specie, sia il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave in capo alle medesime, ovvero di una loro condotta oggettivamente valutabile in termini di resistenza all'azione o di promozione della stessa, praticata del tutto pretestuosamente, cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione, sia - a proposito di un ipotetico risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale - qualsivoglia allegazione e prova, che avrebbero dovuto formulare e fornire la parte ricorrente in riassunzione circa il subito danno ulteriore, oltre a quello liquidabile con le spese processuali.
Vero è che la condanna di cui all'applicato comma 3 del richiamato art. 96 c.p.c., aggiunto dall'art. 45 L. 18 giugno 2009, n. 69, applicabile d'ufficio ai giudizi, come il presente, proposti a decorrere dal 4 luglio 2009 in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ai sensi del
9 comma 1 e 2 del medesimo art. 96 c.p.c. e con queste cumulabile, tesa, con finalità deflattive del contenzioso, alla repressione dell'abuso dello strumento processuale, per cui la sua applicazione non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua del c.d. “abuso del processo”, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (Cass. Civ., Sez. II, 21 novembre 2017, n.
27623), ciò nondimeno, nella specie, mancando gli estremi di una condotta oggettivamente valutabile in termini di azione intentata o di resistenza in giudizio del tutto pretestuosamente e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione, non sussistono i presupposti della condanna d'ufficio delle parti resistenti in riassunzione per lite temeraria.
2.3. - Quanto alla domanda restitutoria, ex art. 389 c.p.c., della somma di € 675,00, versata dalla società in esecuzione della cassata sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. Parte_1
2731/2018, a titolo di ulteriore contributo unificato, ex art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002, ne va disposta la restituzione alla società istante, ponendo l'obbligo in tal senso solidalmente a carico della società di e di , essendo il Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 pagamento documentato dalla corrispondente ricevuta versata in atti, coerentemente all'insegnamento giurisprudenziale della Suprema corte, per la quale: “Il contributo unificato atti giudiziali costituisce un'obbligazione ex lege gravante sulla parte soccombente per effetto della condanna alle spese, sicché, anche in caso di mancata menzione da parte del giudice, la relativa statuizione include, implicitamente, l'imposizione della restituzione alla parte vittoriosa di quanto versato, senza che si renda necessaria alcun correzione, per errore materiale, del provvedimento giudiziale e restando il pagamento verificabile, anche in sede esecutiva, con la corrispondente ricevuta.” (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 10/02/2016, n. 2691).
2.4. - Circa l'ulteriore domanda restitutoria, ex art. 389 c.p.c., della somma di € 5.877,81, anticipata dalla società a titolo di tassa di registrazione della sentenza della Corte Parte_1
d'Appello di Napoli n. 2731/2018, la stessa è accolta parzialmente, limitatamente all'importo di €
3.031,81, versato a tale titolo, comprensivo degli oneri di riscossione e del costo di notificazione, per cui ne va disposta la restituzione alla società istante, ponendone il solidale obbligo di pagamento a carico della società di e di , risultando Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 la restante somma versata a titolo di sanzioni per il ritardato pagamento, di interessi, d'imposta ipotecaria e catastale, in considerazione del trasferimento di proprietà consequenziale al riconosciuto diritto di riscatto dell'unità immobiliare de qua in favore dell'originaria società attrice, obbligata a tale adempimento.
10 3. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
3.1. - Confermata, in considerazione della lacunosa acquisizione degli atti processuali delle precedenti fasi del giudizio, la liquidazione delle spese di lite per tali fasi, così come già disposte nella innanzi richiamata sentenza n. 2731/2018 della Corte di Appello di Napoli, la soccombenza dei resistenti in riassunzione impone che le spese del presupposto giudizio di legittimità e della presente fase di rinvio vadano poste interamente e solidalmente a carico della società Controparte_1
di e di , in favore della società nella misura
[...] Controparte_2 Controparte_4 Parte_1 liquidata in dispositivo, sulla base del valore del decisum (da € 52.000,01 ad € 260.000,00), delle fasi processuali eseguite e dei parametri professionali, di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dal successivo D.M. 8 marzo 2018, n. 37, per il grado di legittimità, oltre che dal successivo D.M. 13 agosto 2022, n. 147, per la presente fase di rinvio, con distrazione in favore dell'avv. Nicola Ricciuto, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul rinvio disposto dalla Corte di cassazione, III sezione civile, ai sensi dell'art. 383 c.p.c., mediante la sentenza n. 23067/2022, pubblicata il 25 luglio 2022, così decide:
1) dichiara l'intervenuta estinzione del credito per compensazione giudiziale dell'intera somma di € 30.294,15, già maturata in favore della società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, sino alla concorrenza del pari importo con il maggiore controcredito liquido maturato in capo alla società in persona del legale rappresentante pro tempore; Parte_1
2) condanna, in ragione della disposta compensazione, la società Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire alla società in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, la complessiva somma di € 162.505,85, oltre interessi legali dalla data degli eseguiti pagamenti dei singoli importi versati a titolo di canoni locativi;
3) condanna solidalmente la società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, ed , a restituire alla società Controparte_2 Controparte_4 Pt_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, la complessiva somma di € 3.706,81, oltre
[...] interessi legali dalla data degli eseguiti pagamenti dei singoli importi versati, in ragione di € 675,00,
a titolo di contributo unificato, e di € 3.031,81, a titolo d'imposta di registrazione della sentenza cassata;
4) condanna la società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, ed alla solidale rifusione, in favore della società Controparte_2 Controparte_4 Pt_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese processuali, che liquida:
[...]
11 a) per il giudizio di legittimità, definito con la sentenza n. 23067/2022 della Corte di cassazione, nella complessiva somma di € 8.353,00, di cui € 1.063,00 a titolo di rimborso spese ed € 7.290,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sui compensi detti, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Nicola Ricciuto, dichiaratosi antistatario;
b) per il presente procedimento di rinvio, nella complessiva somma di € 15.482,50, di cui €
1.165,50 a titolo di rimborso spese ed € 14.317,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sui compensi detti, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Nicola Ricciuto, dichiaratosi antistatario.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di
Napoli, in data 16 settembre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Massimo Sensale
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr. Massimo Sensale - Presidente dr.ssa Rosanna De Rosa - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a R.G.N. 4393/2022/CC, riassunta ex art. 392 c.p.c., a seguito di rinvio ex art. 383 c.p.c. disposto dalla Corte di cassazione, III sezione civile, mediante la sentenza n.
23067/2022, pubblicata il 25 luglio 2022;
TRA
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Ricciuto (C.F.: ; PEC: CodiceFiscale_1
, del foro di Napoli, come da procura speciale ad litem apposta su documento Email_1 informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente il ricorso in riassunzione;
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
C.F.: ), con sede a Napoli in Via del Rione Controparte_1 P.IVA_2
Sirignano n. 10, in persona del legale rappresentante pro tempore, e C.F.: Controparte_2 [...]
), nato a Napoli il [...], in [...] procuratore generale, dr. C.F._2 CP_3
Per_
giusta procura generale per notar in atti, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Michele
[...]
Chianese (C.F.: ; PEC: , del CodiceFiscale_3 Email_2 foro di Napoli, come da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di costituzione in giudizio;
RESISTENTI IN RIASSUNZIONE
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...]. Controparte_4 CodiceFiscale_4
RESISTENTE CONTUMACE IN RIASSUNZIONE
1 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. - Il 30 settembre 2003 acquistava da che se n'era Controparte_4 CP_5 riservata l'usufrutto, la nuda proprietà di due locali commerciali ubicati a Napoli, di cui il primo sito in Via Roma n. 115, denominata, in seguito, Via Toledo n. 115, ed il secondo posto in Via Toti n. 14, rilasciando contestualmente a una dichiarazione con cui, in riferimento a tale Controparte_2 contratto di compravendita, puntualizzava “ad ogni effetto di legge di essere acquirente solo fiduciario... per conto ed incarico del sig. , avendo dichiarato, altresì, di essere Controparte_2
“disponibile a semplice richiesta e in qualsiasi momento ad effettuare il trasferimento della piena proprietà degli stessi immobili a favore del predetto sig. o di eventuale terzo che mi Controparte_2 sarà indicato nella medesima richiesta per il corrispettivo pari alla rendita catastale rivalutata secondo la vigente legge di registro.”
1.2. - Il 28 febbraio 2004 l'usufruttuaria decedeva, per cui di tali unità CP_5 immobiliari diveniva pieno proprietario , che successivamente provvedeva ad Controparte_4 intimare la disdetta per finita locazione alla società conduttrice del locale sito in Via Parte_1
Roma n. 115, denominata, poi, Via Toledo n. 115, ed il giorno 1° agosto 2005 stipulava con la stessa società un nuovo contratto locatizio, registrato il 3 agosto 2005.
1.3. - In seguito, con l'atto di citazione notificato il giorno 1° ottobre 2008 Controparte_2 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, , ex art. 2932 c.c., in relazione Controparte_4 ai due immobili de quibus, chiedendo che questi fossero trasferiti in proprietà alla società
[...]
di cui era socio. Controparte_1
Tale domanda veniva accolta dal giudice adito mediante la sentenza n. 11016/2009, resa il 5 ottobre 2009 e pubblicata il giorno 8 ottobre 2009, passata in cosa in giudicata.
1.4. - Con il ricorso depositato il 30 luglio 2010, la società adiva il Tribunale di Parte_1
Napoli, chiedendo, in via principale, che fosse accertato il suo diritto di prelazione ed il consequenziale suo diritto di riscatto, ex artt. 38 e 39 L. n. 392/1978, e che fosse, pertanto, disposta la sua sostituzione rispetto alla negli effetti traslativi del diritto di Controparte_6 proprietà dell'immobile ubicato a Napoli in Via Roma n. 115, successivamente denominata Via
Toledo n. 115, scaturente dalla sentenza n. 11016/2009 del medesimo Tribunale per il corrispettivo di € 30.294,15; proponendo, in via subordinata, opposizione di terzo, ex art. 404 c.p.c., nei confronti di tale sentenza;
chiedendo, altresì, che le controparti, e la società Controparte_2 Controparte_4
fossero condannate solidalmente, cumulativamente e/o in via Controparte_1 concorrenziale a risarcirle tutti i danni subiti e subendi, patrimoniali e non patrimoniali, di natura
2 contrattuale ed extracontrattuale, “per la violazione dell'art. 38 legge 392 del 1978 e per il comportamento contrario ai principi di lealtà, buona fede e correttezza che informano il nostro ordinamento (ex artt. 1175 e 1375 c.c.), con restituzione anche di tutti i canoni pagati a far data dal
5.10.2009.”
1.5. - Nella contumacia di e sull'opposizione all'accoglimento dell'avversa Controparte_4 pretesa, a cura dei costituiti e il Tribunale adito Controparte_2 Controparte_6 respingeva il ricorso mediante la sentenza n. 11764/2013, pubblicata il 23 ottobre 2013.
1.6. - Avverso tale sentenza la società proponeva l'impugnazione con l'atto Parte_1 notificato il 30 gennaio 2014 ed essendosi costituiti, resistendo all'appello, la società
[...]
rimanendo invece contumace , la Corte d'Appello Controparte_7 Controparte_4 di Napoli respingeva il gravame con la sentenza n. 2588/2014, pubblicata il 13 giugno 2014.
1.7. - Avverso quest'ultima sentenza la società proponeva il ricorso per Parte_1 cassazione sulla base di quattro motivi;
si costituivano in giudizio, resistendo, la società
[...]
e i quali presentavano ricorso incidentale condizionato, rimanendo Controparte_1 Controparte_2 contumace . Controparte_4
La Suprema corte mediante la sentenza n. 27180/2016, pubblicata il 28 dicembre 2016, accoglieva il primo motivo del ricorso principale, ritenendo assorbiti tutti gli altri, rigettando il ricorso incidentale, cassando in relazione la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della stessa corte territoriale anche per le spese di lite.
1.8. - La società riassumeva il giudizio davanti al giudice del rinvio, chiedendo: Parte_1 di accertare il suo diritto di prelazione e il consequenziale suo diritto di riscatto dell'immobile de quo, oltre che di disporre la propria sostituzione rispetto alla società negli Controparte_1 effetti traslativi del diritto di proprietà scaturente dalla sentenza n. 11016/2009 del tribunale partenopeo a fronte del corrispettivo di € 30.294,15; di compensare “parte dei canoni di locazione versati a far data dal mese di novembre 2009” con il suddetto corrispettivo;
di condannare la società
a restituirle “tutti i canoni di locazione versati e versandi a far data dal Controparte_1 mese di novembre 2009”, detraendone il richiamato importo di € 30.294,15, dovuto a titolo di corrispettivo per il riscatto, da porre in compensazione;
di condannare la società
[...]
ed , in via solidale, alternativa o subordinata, a Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 risarcirle “tutti i danni patrimoniali patiti... e causati anche dal suddetto indebito pagamento degli indicati canoni di locazione (anche a titolo di responsabilità contrattuale e per mancata ottemperanza all'obbligo di buona fede ex art. 1375 c.c.), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dai rispettivi pagamenti”; di condannarli, altresì, “al risarcimento di tutti i danni patrimoniali
3 causati dall'indebito pagamento delle spese di giustizia relative alle offerte reali dei canoni” da ottobre 2010 a febbraio 2011; di condannare solidalmente e in caso Controparte_4 Controparte_2 di mancata restituzione dei canoni versati e versandi e/o sopravvenuta insolvibilità della società
al risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti all'indebita Controparte_1 corresponsione dei canoni a far data dal novembre 2009, oltre agli accessori con decorrenza dai rispettivi pagamenti;
di condannare solidalmente tutti i convenuti a risarcirle i danni per l'indebito pagamento di € 675,00, quale contributo unificato aggiuntivo in relazione alla sentenza d'appello cassata, oltre agli accessori dalla data del versamento;
di condannare solidalmente i convenuti al risarcimento, sia per responsabilità contrattuale sia per responsabilità extracontrattuale, di tutti i danni non patrimoniali subiti da quantificarsi equitativamente;
di condannare la società
[...] alla restituzione delle spese di lite del primo grado di giudizio e della somma versata Controparte_1 per l'imposta di registrazione della sentenza cassata e di condannare solidalmente le controparti a rifonderle tutte le spese di lite.
1.9. - Essendosi costituiti, resistendo, la società e
Controparte_1 Controparte_2 rimanendo invece contumace , mediante la sentenza n. 2731/2018, pubblicata il 28 Controparte_4 agosto 2018, il giudice del rinvio, in riforma della sentenza n. 11764/2013 del Tribunale di Napoli: accoglieva la domanda di riscatto, disponendo la sostituzione nella richiamata sentenza n. 11016/2009 della società con la società quale acquirente dell'immobile
Controparte_1 Parte_1 ubicato a Napoli in Via Roma n. 115, denominata, in seguito, Via Toledo n. 115, a fronte del prezzo di € 30.294,15, da corrispondere alla società entro tre mesi dal passaggio
Controparte_1 in giudicato della sentenza stessa;
condannava la società a restituire alla
Controparte_1 società la somma di € 2.309,22 per le spese di primo grado e la somma di € 217,50 per Parte_1 il rimborso dell'imposta di registrazione della sentenza cassata, rigettando per il resto l'appello e condannando la società a rifondere alla società le spese di
Controparte_1 Parte_1 tutti i gradi di giudizio.
1.10. - Avverso quest'ultima sentenza proponevano il ricorso per cassazione, sulla base di sette motivi di censura, la società e rispetto al quale formulava Controparte_1 Controparte_2 il controricorso la società che formalizzava, altresì, il ricorso incidentale, sulla base di Parte_1 sei motivi di critica, nei confronti del quale proponevano il rispettivo controricorso sia la società
e da una parte, che , dall'altra. Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4
1.11. - Con la sentenza n. 23067, pubblicata il 25 luglio 2022, il giudice della funzione nomofilattica rigettava il ricorso principale e, in riferimento al ricorso incidentale, accoglieva per quanto di ragione il primo motivo di censura, ritenendo inammissibile quella parte di tale motivo
4 inerente alla domanda nuova “di rimborso delle spese di giustizia relative alle offerte reali dei canoni di locazione maturati nel periodo ottobre 2010 - febbraio 2011”, così come correttamente rilevato dalla corte territoriale partenopea, ed accoglieva integralmente il secondo motivo, dichiarati assorbititi i restanti motivi, cassando, in relazione ai motivi accolti, la sentenza impugnata, rinviando la causa innanzi alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione.
Più precisamente, in riferimento alla parte del primo motivo di ricorso incidentale accolto, col quale era stata impugnata la richiamata sentenza, in parte qua, secondo la Corte territoriale: "presenta profili di novità la domanda di ripetizione dei canoni proposta con l'atto di riassunzione, volta ad ottenere la condanna della alla restituzione dei canoni "versati e Controparte_1 versandi a far data da novembre 2009 (quantificabili ad oggi con la somma di Euro 162.800,00"...) da cui andrà detratto l'importo di Euro 30.294,15... quale corrispettivo del riscatto", dal momento che "con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, la società ha chiesto soltanto la Pt_1 restituzione "di tutti i canoni pagati a far data dal 5.10.2009"... senza esplicitare in alcun modo la volontà di conseguire anche la ripetizione dei canoni che avrebbe versato nel corso del giudizio".
Quindi nel ricorso in riassunzione la domanda sarebbe stata così "modificata", e "non essendo consentito alle parti di prendere nuove conclusioni nel giudizio di rinvio (art. 394 c.p.c., comma 3)" la domanda risulterebbe inammissibile "nella parte in cui estende il "petitum" a tutti i canoni pagati in corso di causa.", la Suprema corte ne stabiliva l'accoglimento, così statuendo: “Invero, è del tutto evidente che presentare il petitum, come era avvenuto nell'atto introduttivo, ovvero riportandone la quantificazione non ad una somma già calcolata e circoscritta, bensì esclusivamente a un dies quo -
“a far data dal 5.10.2009” - non “ferma” né frena il preteso dovuto, come reputa la corte territoriale, al contrario manifestando la pretesa del pagamento anche di quel che ancora non era dovuto al momento della proposizione della domanda, alla luce, prima ancora che del diritto, della pura logica.
La pretesa attorea, infatti, con l'espressione “a far data” si commisura pienamente con tutto quello di cui insorge la debenza da tale data e fin quando la medesima debenza, appunto, continuerà a maturare sulla base proprio della causa petendi invocata all'originario ingresso della domanda.”
Mentre a proposito del secondo motivo di ricorso incidentale, integralmente accolto, la
Suprema corte enunciava il seguente principio di diritto:
“L'esercizio del diritto di riscatto urbano di cui all'art. 39 della legge n. 392 del 1978, previsto in favore del conduttore di immobile urbano ad uso diverso dall'abitazione pretermesso nel caso di vendita del bene locato, ha come effetto non la risoluzione del contratto traslativo a favore del terzo e la contestuale formazione di un titolo di acquisto ex nunc a favore del retraente, né un nuovo trasferimento del diritto sul bene del terzo acquirente al titolare del diritto di riscatto, ma la
5 sostituzione ex tunc di detto titolare al terzo nella stessa posizione che questo aveva nel negozio concluso, sulla base della propria dichiarazione unilaterale recettizia. Ne consegue che la pronuncia, che decida positivamente sul valido esercizio di detto diritto potestativo del conduttore, è di mero accertamento del già avvenuto trasferimento … e tale conduttore non è, pertanto, tenuto a pagare al retrattato i canoni di locazione maturati nelle more tra la vendita ed il passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento della domanda di riscatto.”
1.12. - Con il ricorso depositato il 20 ottobre 2022, notificato il 15 ed il 16 novembre 2022, in uno al consequenziale decreto di comparizione delle parti reso il 9 novembre 2022, la società Pt_1 riassumeva il giudizio de quo in fase di rinvio innanzi a questa Corte, rassegnando le seguenti
[...] testuali conclusioni: “1) accertare il diritto della soc. alla restituzione dei canoni di Parte_1 locazione pagati a partire dal mese di novembre 2009 al mese di maggio 2018, pari ad € 192.800,00, oltre interessi legali dai rispettivi pagamenti;
2) dichiarare la compensazione parziale con il credito vantato dalla Immobiliare pari ad € 30.294,15, corrispondente al prezzo del riscatto Controparte_1
CP_ dovutole dalla soc. 3) condannare, pertanto, la alla Parte_1 Controparte_1 restituzione della somma di € 162.505,85 alla soc. o di quella diversa somma maggiore Parte_1
o minore che la Corte riterrà di accertare quale importo dovuto in relazione a quanto statuito dalla
Corte Suprema di Cassazione, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
4) condannare le controparti in solido tra loro (o chi di ragione) al risarcimento di tutti i danni, anche non patrimoniali, subiti dalla soc. per il comportamento processuale ed extraprocessuale Parte_1 delle stesse, pure in applicazione dell'art. 96, 3° comma c.p.c. da quantificarsi secondo equità; 5) condannare la soc. in persona del suo legale rappresentante, e il dott. Controparte_1
ed eventualmente in via solidale il dott. , al pagamento di € 675,00, Controparte_2 Controparte_4 quale rimborso per la somma corrisposta dalla a titolo di contributo unificato Parte_1 aggiuntivo ex art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali a far data dal relativo pagamento;
6) condannare la soc. Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante, e il dott. ed eventualmente in via solidale Controparte_2 il dott. , al rimborso della somma di € 5.877,81 anticipato dalla ricorrente a titolo di Controparte_4 tassa di registro della sentenza n. 2731/2018 della Corte di appello di Napoli. Con vittoria di spese
e competenze di lite, nonché spese generali, relative anche al giudizio di cassazione, oltre cpa e iva, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.”
1.13. - Con la memoria difensiva depositata il 27 gennaio 2023 si costituivano in giudizio la società e chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 Controparte_2 testuali conclusioni: “A) Dichiarare inammissibili e comunque rigettare nel merito le domande
6 contenute nel ricorso in riassunzione ex art. 392 cpc proposto dalla con atto del Parte_1
20.10.2022 con ogni consequenziale provvedimento;
B) Dichiarare in ogni caso inammissibili le nuove domande formulate in sede di giudizio di appello ed in sede di giudizio di rinvio siccome individuate nel corpo della presente memoria;
C) Rigettare nel merito la domanda di compensazione, quand'anche ritenuta ammissibile, in mancanza del requisito della coesistenza di crediti certi, liquidi ed esigibili;
D) In via gradata, limitare la restituzione ai soli canoni il cui pagamento a CP_1 risulti ritualmente documentato da controparte e limitare la compensazione agli importi
[...] conseguenti;
E) Con vittoria di spese e competenze del presente grado e dei precedenti gradi di giudizio, con rimborso forfettario come per legge, oltre accessori.”
1.14. - Con l'ordinanza pubblicata il 7 febbraio 2023 veniva dichiarata la contumacia di
, non essendosi costituito nella presente fase del giudizio, benché ritualmente citato Controparte_4
a comparirvi.
1.15 - A seguito della parziale acquisizione avvenuta il 17 marzo 2025 dei fascicoli cartacei d'ufficio delle precedenti fasi processuali;
disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il 16 luglio 2025 la discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., per l'udienza collegiale del
16 settembre 2025; depositate dalle parti costituite le note difensive conclusive, contenenti le conclusioni rassegnate in maniera identica ai rispettivi atti introduttivi della presente fase di rinvio;
seguiva la discussione orale in tale udienza a cura dei difensori delle parti costituite, nonché la camera di consiglio e la decisione, come da dispositivo letto e depositato in pari data nella medesima udienza.
2. - MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1. - Poiché il giudizio di rinvio è a cognizione limitata, in quanto il thema decidendum è predeterminato nella precedente fase del processo nell'ambito dei capi della sentenza cassati o da essi dipendenti, questa Corte, sulla base di quanto stabilito nella decisione di rinvio del giudice di legittimità, si deve limitare a pronunciarsi sull'originaria domanda attrice, formulata dalla società conduttrice, tesa a conseguire, tra le altre pretese, per quel che in questa fase del Parte_1 giudizio rileva ai fini decisori, la “restituzione anche di tutti i canoni pagati a far data dal 5.10.2009”, in considerazione del principio stabilito dal giudice della nomofilachia, per il quale: “la pronuncia, che decida positivamente sul valido esercizio di detto diritto potestativo del conduttore, è di mero accertamento del già avvenuto trasferimento… e tale conduttore non è, pertanto, tenuto a pagare al retrattato i canoni di locazione maturati nelle more tra la vendita ed il passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento della domanda di riscatto.”
Orbene, poiché, come da documentazione versata in atti, la società Controparte_1
e riconoscevano expressis verbis, - sia a pagina 18, punto a) del ricorso per
[...] Controparte_2
7 sequestro giudiziario, ex art. 670 c.p.c., depositato il giorno 8 settembre 2021, che a pagina 5, punto a) della loro memoria, ex art. 378 c.p.c., depositata innanzi alla Corte di cassazione - che la società aveva cessato, soltanto a decorrere dal 6 giugno dell'anno 2018 (data della lettura del Parte_1 dispositivo della sentenza n. 2731/2018 della Corte d'Appello di Napoli, quale giudice del primo rinvio), il pagamento dell'incontestato e documentato canone di locazione, in ragione di € 2.000.00 mensili, ammettendo implicitamente che lo stesso fosse stato puntualmente versato sino a tale decisione, il Collegio ritiene, in conformità al principio di diritto enunciato dalla Suprema corte mediante la richiamata sentenza n. 23056/2022 ed in riforma della sentenza n. 11764/2013 pronunciata dal Tribunale di Napoli il 23 ottobre 2013, che il valore complessivo della somma corrisposta a titolo di canone locatizio mensile, di cui la società ha diritto alla Parte_1 restituzione da parte della società sia pari ad € 192.800,00, come, Controparte_1 peraltro, già riportato nel corpo della motivazione della sopra richiamata precedente decisione cassata, di cui € 8.800,00, versata per le undici mensilità nella misura del minore importo di € 800,00 ciascuno, maturata nel periodo compreso tra il mese di novembre dell'anno 2009 ed il mese di settembre dell'anno 2010, ed € 184.000,00, versata per le novantadue mensilità dell'importo di €
2.000,00 cadauna, maturata nel periodo compreso tra il mese di ottobre dell'anno 2010 ed il mese di maggio dell'anno 2018.
A ciò si aggiunga, altresì, che poiché con la innanzi citata sentenza n. 2731/2018, pubblicata il 28 agosto 2018, la Corte d'Appello di Napoli, quale giudice del primo rinvio, in riforma della decisione n. 11764/2013 del Tribunale di Napoli, accoglieva l'originaria domanda di riscatto, disponendo la sostituzione nella richiamata sentenza n. 11016/2009, resa il 5 ottobre 2009 e pubblicata il giorno 8 ottobre 2009, della società con la società Controparte_1 Pt_1
quale acquirente dell'immobile ubicato a Napoli in Via Roma n. 115, ora denominata Via
[...]
Toledo n. 115, a fronte del prezzo di € 30.294,15, da corrispondere alla società Controparte_1 entro tre mesi dal passaggio in giudicato di tale decisione, quest'ultima società è da ritenere che
[...] sia senz'altro creditrice nei confronti della società di tale indicato ultimo importo. Parte_1
Ad ogni buon conto, la Corte è dell'avviso che la compensazione giudiziale invocata dalla società ai sensi del comma 2 dell'art. 1243 c.c., nella fattispecie in esame possa essere Parte_1 senz'altro disposta, atteso che il debito opposto in compensazione da tale società è stato agevolmente quantificato nei termini di cui innanzi, in ragione di € 192.800,00, in quanto di facile e pronta soluzione, sussistendo pure i requisiti di omogeneità ed esigibilità, per cui la società
[...]
in considerazione dell'operata compensazione giudiziale, che impone di sottrarre dal Controparte_1 maggiore credito vantato dalla prima quello minore vantato dalla seconda, va condannata a restituire
8 alla società la complessiva somma di € 162.505,85, determinata dalla seguente Parte_1 operazione aritmetica: (€ 192.800,00 - € 30.294,15 = € 162.505,85), oltre interessi legali di mora dalla data degli eseguiti pagamenti dei singoli importi versati a titolo di canoni locativi, con la presupposta declaratoria d'intervenuta estinzione del credito per compensazione giudiziale dell'intera somma di € 30.294,15, già maturata in favore della società sino alla Controparte_1 concorrenza del pari importo con il maggiore controcredito liquido maturato in capo alla società
in persona del legale rappresentante pro tempore, coerentemente all'insegnamento Parte_1 giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale: “L'art. 1243 c.c. stabilisce i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e l'esigibilità. Nella loro ricorrenza, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione legale, a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda, mentre, se il credito opposto è certo ma non liquido, perché indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, egli può provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta, e quindi può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, oppure può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione.” (Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 15/11/2016, n. 23225).
2.2. - A proposito, poi, della domanda risarcitoria, qui reiterata dalla società ad Parte_1 avviso della Corte non sussistono i presupposti per la condanna delle parti resistenti in riassunzione né al risarcimento dei danni asseritamente patiti, correlati al versamento dei canoni locativi dopo aver esercitato il diritto di riscatto, in considerazione dell'innanzi disposta condanna della società alla restituzione del quantum incassato a tale titolo, né per responsabilità Controparte_1 aggravata, ex art. 96, comma 1, c.p.c., difettando, nella specie, sia il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave in capo alle medesime, ovvero di una loro condotta oggettivamente valutabile in termini di resistenza all'azione o di promozione della stessa, praticata del tutto pretestuosamente, cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione, sia - a proposito di un ipotetico risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale - qualsivoglia allegazione e prova, che avrebbero dovuto formulare e fornire la parte ricorrente in riassunzione circa il subito danno ulteriore, oltre a quello liquidabile con le spese processuali.
Vero è che la condanna di cui all'applicato comma 3 del richiamato art. 96 c.p.c., aggiunto dall'art. 45 L. 18 giugno 2009, n. 69, applicabile d'ufficio ai giudizi, come il presente, proposti a decorrere dal 4 luglio 2009 in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ai sensi del
9 comma 1 e 2 del medesimo art. 96 c.p.c. e con queste cumulabile, tesa, con finalità deflattive del contenzioso, alla repressione dell'abuso dello strumento processuale, per cui la sua applicazione non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua del c.d. “abuso del processo”, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (Cass. Civ., Sez. II, 21 novembre 2017, n.
27623), ciò nondimeno, nella specie, mancando gli estremi di una condotta oggettivamente valutabile in termini di azione intentata o di resistenza in giudizio del tutto pretestuosamente e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione, non sussistono i presupposti della condanna d'ufficio delle parti resistenti in riassunzione per lite temeraria.
2.3. - Quanto alla domanda restitutoria, ex art. 389 c.p.c., della somma di € 675,00, versata dalla società in esecuzione della cassata sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. Parte_1
2731/2018, a titolo di ulteriore contributo unificato, ex art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002, ne va disposta la restituzione alla società istante, ponendo l'obbligo in tal senso solidalmente a carico della società di e di , essendo il Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 pagamento documentato dalla corrispondente ricevuta versata in atti, coerentemente all'insegnamento giurisprudenziale della Suprema corte, per la quale: “Il contributo unificato atti giudiziali costituisce un'obbligazione ex lege gravante sulla parte soccombente per effetto della condanna alle spese, sicché, anche in caso di mancata menzione da parte del giudice, la relativa statuizione include, implicitamente, l'imposizione della restituzione alla parte vittoriosa di quanto versato, senza che si renda necessaria alcun correzione, per errore materiale, del provvedimento giudiziale e restando il pagamento verificabile, anche in sede esecutiva, con la corrispondente ricevuta.” (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 10/02/2016, n. 2691).
2.4. - Circa l'ulteriore domanda restitutoria, ex art. 389 c.p.c., della somma di € 5.877,81, anticipata dalla società a titolo di tassa di registrazione della sentenza della Corte Parte_1
d'Appello di Napoli n. 2731/2018, la stessa è accolta parzialmente, limitatamente all'importo di €
3.031,81, versato a tale titolo, comprensivo degli oneri di riscossione e del costo di notificazione, per cui ne va disposta la restituzione alla società istante, ponendone il solidale obbligo di pagamento a carico della società di e di , risultando Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 la restante somma versata a titolo di sanzioni per il ritardato pagamento, di interessi, d'imposta ipotecaria e catastale, in considerazione del trasferimento di proprietà consequenziale al riconosciuto diritto di riscatto dell'unità immobiliare de qua in favore dell'originaria società attrice, obbligata a tale adempimento.
10 3. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
3.1. - Confermata, in considerazione della lacunosa acquisizione degli atti processuali delle precedenti fasi del giudizio, la liquidazione delle spese di lite per tali fasi, così come già disposte nella innanzi richiamata sentenza n. 2731/2018 della Corte di Appello di Napoli, la soccombenza dei resistenti in riassunzione impone che le spese del presupposto giudizio di legittimità e della presente fase di rinvio vadano poste interamente e solidalmente a carico della società Controparte_1
di e di , in favore della società nella misura
[...] Controparte_2 Controparte_4 Parte_1 liquidata in dispositivo, sulla base del valore del decisum (da € 52.000,01 ad € 260.000,00), delle fasi processuali eseguite e dei parametri professionali, di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dal successivo D.M. 8 marzo 2018, n. 37, per il grado di legittimità, oltre che dal successivo D.M. 13 agosto 2022, n. 147, per la presente fase di rinvio, con distrazione in favore dell'avv. Nicola Ricciuto, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul rinvio disposto dalla Corte di cassazione, III sezione civile, ai sensi dell'art. 383 c.p.c., mediante la sentenza n. 23067/2022, pubblicata il 25 luglio 2022, così decide:
1) dichiara l'intervenuta estinzione del credito per compensazione giudiziale dell'intera somma di € 30.294,15, già maturata in favore della società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, sino alla concorrenza del pari importo con il maggiore controcredito liquido maturato in capo alla società in persona del legale rappresentante pro tempore; Parte_1
2) condanna, in ragione della disposta compensazione, la società Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire alla società in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, la complessiva somma di € 162.505,85, oltre interessi legali dalla data degli eseguiti pagamenti dei singoli importi versati a titolo di canoni locativi;
3) condanna solidalmente la società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, ed , a restituire alla società Controparte_2 Controparte_4 Pt_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, la complessiva somma di € 3.706,81, oltre
[...] interessi legali dalla data degli eseguiti pagamenti dei singoli importi versati, in ragione di € 675,00,
a titolo di contributo unificato, e di € 3.031,81, a titolo d'imposta di registrazione della sentenza cassata;
4) condanna la società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, ed alla solidale rifusione, in favore della società Controparte_2 Controparte_4 Pt_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese processuali, che liquida:
[...]
11 a) per il giudizio di legittimità, definito con la sentenza n. 23067/2022 della Corte di cassazione, nella complessiva somma di € 8.353,00, di cui € 1.063,00 a titolo di rimborso spese ed € 7.290,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sui compensi detti, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Nicola Ricciuto, dichiaratosi antistatario;
b) per il presente procedimento di rinvio, nella complessiva somma di € 15.482,50, di cui €
1.165,50 a titolo di rimborso spese ed € 14.317,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sui compensi detti, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Nicola Ricciuto, dichiaratosi antistatario.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di
Napoli, in data 16 settembre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Massimo Sensale
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