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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/04/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2912/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
24.4.2024, assunto in decisione in data 15.4.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
30.9.1990, con l'Avvocato Luca Berti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Biassono (MB), via Porta Mugnaia n. 52;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Alessandra Basilico ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Meda (MB), Via Roma n.
7;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Le parti nelle more del procedimento hanno raggiunto un accordo per la consensualizzazione alle seguenti condizioni:
- I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
- i coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento;
- i coniugi convengono di sciogliere la comunione legale dei beni tra loro esistente, dichiarano di aver già regolato ogni aspetto economico fra loro e dichiarano che nulla avranno a che pretendere reciprocamente a qualsivoglia titolo;
- il figlio minore nato in [...] in data [...], è affidato in via condivisa ad entrambi Persona_1
i genitori, con collocamento prevalente presso il padre in Germania;
- la signora rinuncia a ogni beneficio economico (quale l'Assegno Unico) e fiscale erogato dalla Stato Pt_1 italiano, affinché il signor possa integralmente usufruire dei benefici economici per erogati dalla Pt_2 Per_1
Germania e/o dall'Italia;
- la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio un fine settimana al mese, portandolo con sé dove vuole e riportandolo poi presso il padre entro le ore 21:00 della domenica, salvi migliori accordi da assumere tra le
Parti; se la signora deciderà di trascorrere in Germania il fine settimana mensile di sua spettanza, la Pt_1 stessa potrà pernottare presso la madre del signor Pt_2
- Con riferimento alle vacanze di Natale, la madre potrà trascorre con il figlio una settimana consecutiva, alternando annualmente con il padre il giorno di Natale e quello di Capodanno;
durante le festività pasquali, la signora potrà trascorrere con il figlio tre giorni consecutivi, alternando annualmente con il padre Pt_1 il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta;
infine, la madre potrà trascorre con il figlio un mese durante le vacanze estive, da concordare entro il 31/05 di ogni anno.
- I coniugi prestano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo dei documenti necessari per l'espatrio sia proprio che del figlio minore.
- Spese di lite compensate.
pagina 2 di 6 Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva di aver contratto matrimonio in data Parte_1
11.12.2018 ad Hermaringen (Germania) con che dalla unione nasceva ad ULM (Germania) Parte_2 Per_1
nato il [...]; di essere disoccupata, mentre il resistente viveva in Germania e lavorava con reddito
[...] mensile di euro 2.500; di aver portato in data 27.11.2023 il figlio in Germania dal padre, con l'accordo che il minore sarebbe rientrato in Italia il giorno 8.1.2024; che da allora tuttavia il resistente tratteneva illegittimamente il minore presso di sé; di aver sporto denuncia per sottrazione internazionale di minore;
domandava la separazione, l'affido esclusivo di con collocamento presso di sé in OG ES, Per_1 la determinazione in euro 500 mensili del contributo al mantenimento del minore a carico del resistente ed in euro 500 mensili del proprio.
Si costituiva il resistente, il quale esponeva di vivere in Germania sin dal 2013, con la di lui famiglia di origine
(madre, padre e fratelli); che la ricorrente aveva altri due figli da due precedenti relazioni, nato nel Per_2
2012 ed affidato in via esclusiva al padre, e , nata nel 2014, che viveva con la madre;
che la coppia Per_3 contraeva matrimonio in Germania ed ivi viveva sin dal 2018; che nel 2021 egli vinceva un'importante somma al gioco (euro 100.000); che da quel momento la moglie insisteva per trasferirsi in Italia, e la famiglia lasciava la casa coniugale in locazione in Germania;
che il nucleo veniva ospitato dal padre della ricorrente a Bergamo, unitamente alla moglie dell'uomo e ai quattro figli di quest'ultima, in una situazione insostenibile dal punto di vista logistico;
che la famiglia si trasferiva dunque alle Canarie, ove egli apriva un'attività, nella quale perdeva tutti i proventi del gioco;
che la famiglia si trasferiva di nuovo, nel 2022, in Italia, viveva per un periodo in auto, sino a quando la ricorrente occupava abusivamente con la figlia un immobile Per_3
ALER; che nei suoi confronti veniva aperto procedimento penale per tali fatti;
di temere che la moglie lo tradisse e di aver fatto uso di marijuana nell'anno 2023 per sollevare il proprio tono dell'umore; di essere stato destinatario di decreto penale di condanna per tale motivo;
che la moglie gli rivelava in effetti nel settembre 2023 di avere una relazione con un uomo di Palermo conosciuto tramite social network;
di aver dunque fatto rientro in Germania, con l'accordo che lo avrebbe raggiunto;
che infatti in data Per_1
23.11.2023 la madre gli portava il minore;
che non vi era nessun accordo per il rientro del minore in Italia e che la moglie contattata sporadicamente il bambino;
che ella si recava in Germania solo a marzo 2024 dove ribadiva l'accordo per lasciarvi il minore;
che la madre non faceva visita al minore in Germania nemmeno durante l'estate 2024; che il minore era accudito dai parenti paterni e frequentava la scuola materna il
Germania: di essere regolarmente assunto da gennaio 2024 in società tedesca, con contratto a tempo determinato sino a gennaio 2025 e con una retribuzione netta di circa Euro 1.700,00 mensili;
di aver precedentemente frequentato corso per mulettista ed effettuato lavori saltuari;
di aver sanato i debiti per l'attività alle Canarie e per l'assegno unico indebitamente percepito dalla ricorrente dal 2021; che la ricorrente effettuava lavori occasionali e percepiva nuovamente in modo indebito l'assegno unico;
concludeva per il pagina 3 di 6 difetto di giurisdizione del giudice italiano in ordine alla responsabilità genitoriale, per la pronuncia di separazione con addebito alla ricorrente, in subordine, per l'affido esclusivo del minore con collocamento presso di sé, e la sospensione della regolamentazione dei tempi di permanenza presso la madre, sino all'esito dell'indagine psicosociale da parte dei servizi sociali;
che fosse posto a carico della ricorrente un contributo al mantenimento del figlio nella misura mensile di euro 200, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Alla udienza del 10.10.2024 le parti rispettivamente dichiaravano:
: vivo a OG ES, in una casa ALER che occupo, vivo lì da circa due anni, vivo Pt_1 Parte_1 con e poi ogni tanto viene mio figlio viene quasi ogni settimana. Sono in prova in una RSA di Milano, non Per_3 Per_2 ho ancora preso uno stipendio, prendo 500 euro mensili di reddito di inclusione, l'assegno unico di 412 euro mensili per Per_3
e per , non per Non prendo contributo al mantenimento per e verso ogni tanto qualche cosa per Per_1 Per_2 Per_3 Per_2 se il padre ha difficoltà. Attualmente non ho un compagno. con abbiamo vissuto in Germania, poi alle Canarie dove Pt_2 avevamo rilevato un'attività di ristorazione, poi in Sardegna, poi io ho deciso di tornare a OG ES, e siamo tornati tutti insieme, abbiamo vissuto insieme a OG un anno e mezzo. Poi tante cose non hanno più funzionato e ho deciso di lasciarlo, e gli ho chiesto di andare via di casa. Lui è andato in Germania il 30.9.2023 e è rimasto con me, poi a Per_1 novembre ci siamo sentiti, voleva passare del tempo con e io l'ho portato da lui in Germania, con l'accordo che sarebbe Per_1 rientrato in Italia dopo le vacanze di Natale, ma abbiamo iniziato a discutere, lui non voleva riportare il bambino in Italia, perché secondo lui in Germania avrebbe una vita migliore, e io non sono d'accordo. Allora l'ha tenuto in Germania e io a
Pasqua sono andata a trovarlo, prima non potevo andare a trovarlo perché non avevo la possibilità economica, poi sono stata un mese fa e due settimane fa. Non ho provato a riportarlo a casa perché è in un altro Stato e lui non è d'accordo che faccia Per_1 ritorno. Io ho chiesto di poterlo portare in vacanza, ma lui mi ha detto di no. Ho fatto denuncia a febbraio per sottrazione di minore. Sono scuse quelle che accampa lui, perché anche ha vissuto in una casa abusiva e non era un problema. Io all'inizio Pt_2 volevo che stesse in Italia, poi mio figlio è cambiato, ma comunque voglio che viva in Italia. Per_1
vivo in Germania, la casa è di mio fratello e io gli pago un canone di locazione irrisoria, 250 euro mensili. Email_1
Ma di fatto sono domiciliato da mia mamma, che mi aiuta con mio figlio. Io lavoro alla Bosh sulle macchine operatrici, con reddito mensile di euro 1800; non sto prendendo assegno unico per . Sto pagando tutto io. Ho scoperto un tradimento di Per_1 mia moglie, io ho tentato di far sistemare le cose, ma lei ha perso la testa, è scappata di casa ed è andata 4 giorni a Palermo.
Allora il 30.9.2023 sono partito per la Germania e ho trovato lavoro lì. per , lei me l'ha portato per poter vedere Per_1
l'amante, avrebbe dovuto portarmelo a Natale, ma me l'ha portato prima per poter vedere l'amante. Avrei dovuto riportarlo a marzo, dopo che io padre sarebbe stato operato al femore, ma in realtà non potevo riportarlo perché non avevo i documenti, non volevo rischiare. Io pensavo che potesse vivere in Germania, anche perché lei vive in una casa abusiva. Per_1
Le parti dichiaravano poi di aver trovato un accordo provvisorio nei seguenti termini: affido condiviso, resta in Germania con il padre e la madre potrà vederlo e tenerlo con sé, salvi migliori accordi da assumere Per_1 tra le parti, un fine settimana al mese, portandolo con sé dove vuole, e riportandolo poi presso il padre;
inoltre, una settimana
pagina 4 di 6 durante le vacanze natalizie, alternando annualmente con il padre il giorno di Natale e quello di Capodanno;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando annualmente con il padre il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta, un mese durante le vacanze estive, da concordare entro il 31.5 di ogni anno;
quando si reca in Germania, la signora sarà ospite della mamma di Pt_2
La signora rinuncia all'assegno unico di , che verrà percepito integralmente dal padre. in via provvisoria, da novembre Per_1
2024 e fino a che non avrà trovato un nuovo lavoro con una retribuzione di almeno 800 euro netti al mese, le Pt_1 Pt_2 verserà a titolo di contributo al suo mantenimento l'importo di euro 200 mensili, entro il 15 di ogni mese, per 12 mensilità
l'anno, il tutto a condizione che rimetta la querela nei confronti del marito. Pt_1
Chiedevano un rinvio per la verifica dei rapporti.
Il Giudice autorizzava i coniugi a vivere separati, provvedeva in conformità agli accordi assunti dalle parti e rinviava per la verifica dei rapporti al 25.3.2025.
Alla predetta udienza il legale del resistente fa presente che la signora ha trovato lavoro, e quindi decade il diritto al contributo al mantenimento.
L'avv. Motta conferma e le parti chiedono breve rinvio per permettere alle parti di trovare un accordo, rinvio di almeno un mese.
La signora dichiara di iniziare dal 1 aprile a lavorare come OSS per 18 ore settimanali a tempo indeterminato con reddito mensile di 650 euro circa.
Il Giudice rinviava per permettere alle parti il deposito di conclusioni congiunte, che le parit precisavano come sopra.
*******
Ritenuto preliminarmente che sussista la competenza dell'Autorità giudiziaria italiana a decidere sulla separazione tra le parti.
A norma dell'articolo 3 regolamento UE 2201/2003 Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: - la residenza abituale dei coniugi, o - l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora
(…) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, ha ivi il proprio "domicile".
Nel caso di specie, l'ultima residenza comune dei coniugi è in Italia, OG ES (cfr. certificato residenza e Stato di famiglia prodotto da , ed ivi ha avuta la residenza anche nei sei mesi Pt_1 Pt_1 precedenti all'instaurazione del procedimento (circostanza non contestata): sussiste dunque la giurisdizione italiana.
Alla domanda di separazione è applicabile la legge italiana, ex articolo 8 regolamento UE 2019/1111, il quale recita In mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello
Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità pagina 5 di 6 giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Ai sensi dell'articolo 8 lettera d) regolamento UE 2019/1111 dunque alla separazione è applicabile la legge italiana.
Ciò premesso, ritenuto nel merito che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( , 27.3.2019) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato Per_1 contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorso depositato in data 24.4.2024, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Hermaringen (Germania) in data 11.12.2018 (Atto n. 3, Parte II, Serie
C, anno 2020, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Samassi), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Samassi, affinchè sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16.4.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
24.4.2024, assunto in decisione in data 15.4.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
30.9.1990, con l'Avvocato Luca Berti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Biassono (MB), via Porta Mugnaia n. 52;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Alessandra Basilico ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Meda (MB), Via Roma n.
7;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Le parti nelle more del procedimento hanno raggiunto un accordo per la consensualizzazione alle seguenti condizioni:
- I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
- i coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento;
- i coniugi convengono di sciogliere la comunione legale dei beni tra loro esistente, dichiarano di aver già regolato ogni aspetto economico fra loro e dichiarano che nulla avranno a che pretendere reciprocamente a qualsivoglia titolo;
- il figlio minore nato in [...] in data [...], è affidato in via condivisa ad entrambi Persona_1
i genitori, con collocamento prevalente presso il padre in Germania;
- la signora rinuncia a ogni beneficio economico (quale l'Assegno Unico) e fiscale erogato dalla Stato Pt_1 italiano, affinché il signor possa integralmente usufruire dei benefici economici per erogati dalla Pt_2 Per_1
Germania e/o dall'Italia;
- la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio un fine settimana al mese, portandolo con sé dove vuole e riportandolo poi presso il padre entro le ore 21:00 della domenica, salvi migliori accordi da assumere tra le
Parti; se la signora deciderà di trascorrere in Germania il fine settimana mensile di sua spettanza, la Pt_1 stessa potrà pernottare presso la madre del signor Pt_2
- Con riferimento alle vacanze di Natale, la madre potrà trascorre con il figlio una settimana consecutiva, alternando annualmente con il padre il giorno di Natale e quello di Capodanno;
durante le festività pasquali, la signora potrà trascorrere con il figlio tre giorni consecutivi, alternando annualmente con il padre Pt_1 il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta;
infine, la madre potrà trascorre con il figlio un mese durante le vacanze estive, da concordare entro il 31/05 di ogni anno.
- I coniugi prestano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo dei documenti necessari per l'espatrio sia proprio che del figlio minore.
- Spese di lite compensate.
pagina 2 di 6 Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva di aver contratto matrimonio in data Parte_1
11.12.2018 ad Hermaringen (Germania) con che dalla unione nasceva ad ULM (Germania) Parte_2 Per_1
nato il [...]; di essere disoccupata, mentre il resistente viveva in Germania e lavorava con reddito
[...] mensile di euro 2.500; di aver portato in data 27.11.2023 il figlio in Germania dal padre, con l'accordo che il minore sarebbe rientrato in Italia il giorno 8.1.2024; che da allora tuttavia il resistente tratteneva illegittimamente il minore presso di sé; di aver sporto denuncia per sottrazione internazionale di minore;
domandava la separazione, l'affido esclusivo di con collocamento presso di sé in OG ES, Per_1 la determinazione in euro 500 mensili del contributo al mantenimento del minore a carico del resistente ed in euro 500 mensili del proprio.
Si costituiva il resistente, il quale esponeva di vivere in Germania sin dal 2013, con la di lui famiglia di origine
(madre, padre e fratelli); che la ricorrente aveva altri due figli da due precedenti relazioni, nato nel Per_2
2012 ed affidato in via esclusiva al padre, e , nata nel 2014, che viveva con la madre;
che la coppia Per_3 contraeva matrimonio in Germania ed ivi viveva sin dal 2018; che nel 2021 egli vinceva un'importante somma al gioco (euro 100.000); che da quel momento la moglie insisteva per trasferirsi in Italia, e la famiglia lasciava la casa coniugale in locazione in Germania;
che il nucleo veniva ospitato dal padre della ricorrente a Bergamo, unitamente alla moglie dell'uomo e ai quattro figli di quest'ultima, in una situazione insostenibile dal punto di vista logistico;
che la famiglia si trasferiva dunque alle Canarie, ove egli apriva un'attività, nella quale perdeva tutti i proventi del gioco;
che la famiglia si trasferiva di nuovo, nel 2022, in Italia, viveva per un periodo in auto, sino a quando la ricorrente occupava abusivamente con la figlia un immobile Per_3
ALER; che nei suoi confronti veniva aperto procedimento penale per tali fatti;
di temere che la moglie lo tradisse e di aver fatto uso di marijuana nell'anno 2023 per sollevare il proprio tono dell'umore; di essere stato destinatario di decreto penale di condanna per tale motivo;
che la moglie gli rivelava in effetti nel settembre 2023 di avere una relazione con un uomo di Palermo conosciuto tramite social network;
di aver dunque fatto rientro in Germania, con l'accordo che lo avrebbe raggiunto;
che infatti in data Per_1
23.11.2023 la madre gli portava il minore;
che non vi era nessun accordo per il rientro del minore in Italia e che la moglie contattata sporadicamente il bambino;
che ella si recava in Germania solo a marzo 2024 dove ribadiva l'accordo per lasciarvi il minore;
che la madre non faceva visita al minore in Germania nemmeno durante l'estate 2024; che il minore era accudito dai parenti paterni e frequentava la scuola materna il
Germania: di essere regolarmente assunto da gennaio 2024 in società tedesca, con contratto a tempo determinato sino a gennaio 2025 e con una retribuzione netta di circa Euro 1.700,00 mensili;
di aver precedentemente frequentato corso per mulettista ed effettuato lavori saltuari;
di aver sanato i debiti per l'attività alle Canarie e per l'assegno unico indebitamente percepito dalla ricorrente dal 2021; che la ricorrente effettuava lavori occasionali e percepiva nuovamente in modo indebito l'assegno unico;
concludeva per il pagina 3 di 6 difetto di giurisdizione del giudice italiano in ordine alla responsabilità genitoriale, per la pronuncia di separazione con addebito alla ricorrente, in subordine, per l'affido esclusivo del minore con collocamento presso di sé, e la sospensione della regolamentazione dei tempi di permanenza presso la madre, sino all'esito dell'indagine psicosociale da parte dei servizi sociali;
che fosse posto a carico della ricorrente un contributo al mantenimento del figlio nella misura mensile di euro 200, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Alla udienza del 10.10.2024 le parti rispettivamente dichiaravano:
: vivo a OG ES, in una casa ALER che occupo, vivo lì da circa due anni, vivo Pt_1 Parte_1 con e poi ogni tanto viene mio figlio viene quasi ogni settimana. Sono in prova in una RSA di Milano, non Per_3 Per_2 ho ancora preso uno stipendio, prendo 500 euro mensili di reddito di inclusione, l'assegno unico di 412 euro mensili per Per_3
e per , non per Non prendo contributo al mantenimento per e verso ogni tanto qualche cosa per Per_1 Per_2 Per_3 Per_2 se il padre ha difficoltà. Attualmente non ho un compagno. con abbiamo vissuto in Germania, poi alle Canarie dove Pt_2 avevamo rilevato un'attività di ristorazione, poi in Sardegna, poi io ho deciso di tornare a OG ES, e siamo tornati tutti insieme, abbiamo vissuto insieme a OG un anno e mezzo. Poi tante cose non hanno più funzionato e ho deciso di lasciarlo, e gli ho chiesto di andare via di casa. Lui è andato in Germania il 30.9.2023 e è rimasto con me, poi a Per_1 novembre ci siamo sentiti, voleva passare del tempo con e io l'ho portato da lui in Germania, con l'accordo che sarebbe Per_1 rientrato in Italia dopo le vacanze di Natale, ma abbiamo iniziato a discutere, lui non voleva riportare il bambino in Italia, perché secondo lui in Germania avrebbe una vita migliore, e io non sono d'accordo. Allora l'ha tenuto in Germania e io a
Pasqua sono andata a trovarlo, prima non potevo andare a trovarlo perché non avevo la possibilità economica, poi sono stata un mese fa e due settimane fa. Non ho provato a riportarlo a casa perché è in un altro Stato e lui non è d'accordo che faccia Per_1 ritorno. Io ho chiesto di poterlo portare in vacanza, ma lui mi ha detto di no. Ho fatto denuncia a febbraio per sottrazione di minore. Sono scuse quelle che accampa lui, perché anche ha vissuto in una casa abusiva e non era un problema. Io all'inizio Pt_2 volevo che stesse in Italia, poi mio figlio è cambiato, ma comunque voglio che viva in Italia. Per_1
vivo in Germania, la casa è di mio fratello e io gli pago un canone di locazione irrisoria, 250 euro mensili. Email_1
Ma di fatto sono domiciliato da mia mamma, che mi aiuta con mio figlio. Io lavoro alla Bosh sulle macchine operatrici, con reddito mensile di euro 1800; non sto prendendo assegno unico per . Sto pagando tutto io. Ho scoperto un tradimento di Per_1 mia moglie, io ho tentato di far sistemare le cose, ma lei ha perso la testa, è scappata di casa ed è andata 4 giorni a Palermo.
Allora il 30.9.2023 sono partito per la Germania e ho trovato lavoro lì. per , lei me l'ha portato per poter vedere Per_1
l'amante, avrebbe dovuto portarmelo a Natale, ma me l'ha portato prima per poter vedere l'amante. Avrei dovuto riportarlo a marzo, dopo che io padre sarebbe stato operato al femore, ma in realtà non potevo riportarlo perché non avevo i documenti, non volevo rischiare. Io pensavo che potesse vivere in Germania, anche perché lei vive in una casa abusiva. Per_1
Le parti dichiaravano poi di aver trovato un accordo provvisorio nei seguenti termini: affido condiviso, resta in Germania con il padre e la madre potrà vederlo e tenerlo con sé, salvi migliori accordi da assumere Per_1 tra le parti, un fine settimana al mese, portandolo con sé dove vuole, e riportandolo poi presso il padre;
inoltre, una settimana
pagina 4 di 6 durante le vacanze natalizie, alternando annualmente con il padre il giorno di Natale e quello di Capodanno;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando annualmente con il padre il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta, un mese durante le vacanze estive, da concordare entro il 31.5 di ogni anno;
quando si reca in Germania, la signora sarà ospite della mamma di Pt_2
La signora rinuncia all'assegno unico di , che verrà percepito integralmente dal padre. in via provvisoria, da novembre Per_1
2024 e fino a che non avrà trovato un nuovo lavoro con una retribuzione di almeno 800 euro netti al mese, le Pt_1 Pt_2 verserà a titolo di contributo al suo mantenimento l'importo di euro 200 mensili, entro il 15 di ogni mese, per 12 mensilità
l'anno, il tutto a condizione che rimetta la querela nei confronti del marito. Pt_1
Chiedevano un rinvio per la verifica dei rapporti.
Il Giudice autorizzava i coniugi a vivere separati, provvedeva in conformità agli accordi assunti dalle parti e rinviava per la verifica dei rapporti al 25.3.2025.
Alla predetta udienza il legale del resistente fa presente che la signora ha trovato lavoro, e quindi decade il diritto al contributo al mantenimento.
L'avv. Motta conferma e le parti chiedono breve rinvio per permettere alle parti di trovare un accordo, rinvio di almeno un mese.
La signora dichiara di iniziare dal 1 aprile a lavorare come OSS per 18 ore settimanali a tempo indeterminato con reddito mensile di 650 euro circa.
Il Giudice rinviava per permettere alle parti il deposito di conclusioni congiunte, che le parit precisavano come sopra.
*******
Ritenuto preliminarmente che sussista la competenza dell'Autorità giudiziaria italiana a decidere sulla separazione tra le parti.
A norma dell'articolo 3 regolamento UE 2201/2003 Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: - la residenza abituale dei coniugi, o - l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora
(…) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, ha ivi il proprio "domicile".
Nel caso di specie, l'ultima residenza comune dei coniugi è in Italia, OG ES (cfr. certificato residenza e Stato di famiglia prodotto da , ed ivi ha avuta la residenza anche nei sei mesi Pt_1 Pt_1 precedenti all'instaurazione del procedimento (circostanza non contestata): sussiste dunque la giurisdizione italiana.
Alla domanda di separazione è applicabile la legge italiana, ex articolo 8 regolamento UE 2019/1111, il quale recita In mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello
Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità pagina 5 di 6 giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Ai sensi dell'articolo 8 lettera d) regolamento UE 2019/1111 dunque alla separazione è applicabile la legge italiana.
Ciò premesso, ritenuto nel merito che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( , 27.3.2019) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato Per_1 contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorso depositato in data 24.4.2024, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Hermaringen (Germania) in data 11.12.2018 (Atto n. 3, Parte II, Serie
C, anno 2020, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Samassi), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Samassi, affinchè sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16.4.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
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