Sentenza 4 ottobre 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/10/2004, n. 19824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19824 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - rel. Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO IE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI SAVORELLI 11, presso lo studio dell'avvocato ANNA CHIOZZA, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO ALOSI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DI GO IN;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 27564/01 proposto da:
DI GO IN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLLINA 36, presso lo studio dell'avvocato GAETANO IACONO, rappresentata e difesa dagli avvocati SERGIO MANGO, LUIGI URSO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
CO IE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 370/01 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 03/05/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 25/06/04 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito l'Avvocato IACONO Gaetano, con delega dell'Avvocato MANGO Sergio, difensore del resistente che ha chiesto rigetto del ricorso principale, e accoglimento ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo che ha concluso per accoglimento primo motivo ricorso principale;
assorbito nel resto, assorbito ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 15.11.96 Di GO NA convenne davanti al Tribunale di Palermo CO IE, con il quale aveva concluso un contratto preliminare di compravendita immobiliare per il pattuito corrispettivo di lire 560.000.000, di cui 130.000.000 già versate a titolo di acconto e caparra confirmatoria, lamentando che l'immobile compromesso in vendita, benché classificato catastalmente come A/2, destinato cioè a civile abitazione, era fornito del certificato di agibilità e non di abitabilità; che il CO non aveva messo a disposizione della promessa acquirente tutta la documentazione relativa alla proprietà e piena libertà e disponibilità del bene;
che non era stata ritualmente notificata alla conduttrice dell'immobile la proposta di vendita per consentirle l'esercizio della prelazione e che comunque, la rinunzia della detta conduttrice all'acquisto era irregolare e non avrebbe garantito l'acquirente dal rischio dell'evizione. Chiese, pertanto, che il contratto fosse dichiarato risolto per colpa del convenuto e la condanna del medesimo alla restituzione del doppio della caparra. Il CO, costituitosi, sostenne che inadempiente doveva ritenersi l'attrice per aver rifiutato di stipulare il rogito. Chiese, pertanto, il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, dichiararsi risolto il contratto per inadempimento della promissaria e autorizzarsi esso promittente alla ritenzione della caparra. Con sentenza 4.12.97 il Tribunale rigettò la domanda dell'attrice e, in accoglimento della riconvenzionale, dichiarò risolto il contratto per inadempimento della Di GO autorizzando il CO a trattenere la caparra.
La Di GO propose appello insistendo nella domanda di risoluzione del contratto per colpa del promittente venditore.
Con sentenza 3.5.01 la Corte d'appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, annullò la statuizione di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento della Di GO, dichiarando il diritto di costei di sospendere la propria prestazione per inadempimento del CO, condannando quest'ultimo alla restituzione della caparra con interessi dal di della domanda giudiziale e compensando le spese del doppio grado di giudizio.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il CO affidando il mezzo a quattro motivi di censura.
L'intimata ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato fondato su un unico motivo di censura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Va anzitutto disposta la riunione dei due ricorsi in quanto proposti avverso la medesima sentenza ed esaminato per primo il ricorso principale.
Col primo motivo di tale ricorso si denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 1453 e 145 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo perché la sentenza, interpretando la domanda di risoluzione della Di GO come eccezione di inadempimento ha non solo modificato d'ufficio la domanda, ma ha violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Inoltre, ha sospeso l'esecuzione del contratto e, a allo stesso tempo, ne ha implicitamente dichiarato la risoluzione condannando il ricorrente alla restituzione della caparra.
Col secondo motivo sì denunciano, in via subordinata, violazione e falsa applicazione dell'art. 1460 c.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo per avere la sentenza ritenuto fondata l'eccezione di inadempimento della Di GO in relazione all'inadempimento del ricorrente, ravvisato nell'incertezza della documentazione relativa all'immobile promesso in vendita (in particolare, se questo era agibile o abitabile), pervenendo a tale convincimento attraverso un erroneo esame della documentazione prodotta. Questa infatti non giustificava il giudizio di inadempimento a carico del CO, perché non ricorreva l'irregolarità urbanistica ravvisata dal giudice d'appello e non sussisteva il rischio del retratto del conduttore.
Col terzo motivo, si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla valutazione dell'inadempimento del ricorrente in relazione alle condotte tenute dai contraenti. Col quarto motivo si censura la statuizione relativa alle spese. Con il ricorso incidentale, sorretto da un unico motivo, si denuncia la violazione dell'art. 1455 c.c. perché, secondo la ricorrente, la sentenza avrebbe dovuto accogliere la domanda di risoluzione da lei proposta, risultando dalla documentazione prodotta dallo stesso CO che l'immobile aveva caratteristiche diverse da quelle promesse in vendita tali da realizzare un'ipotesi di aliud pro alio. In particolare era stato offerto in vendita un appartamento agibile su due elevazioni accatastato con il mappale 2159, ubicato invece a piano terra e primo piano, ditalché la documentazione catastale non corrispondeva all'oggetto della promessa di vendita.
2 - Il primo motivo del ricorso principale è fondato e merita accoglimento.
Procedendo all'interpretazione della domanda proposta dalla Di GO, la sentenza ha osservato che costei, attraverso la proposizione della domanda di risoluzione, aveva "probabilmente inteso, più che addivenire ad una pronunzia di risoluzione del contratto in dipendenza di un significativo comportamento della controparte, piuttosto giustificare il proprio rifiuto a procedere alla stipula dell'atto definitivo, per il difetto di determinate condizioni che, pur senza incidere sulla struttura dell'atto medesimo e sugli elementi costitutivi di esso desumibili dal modello legale di riferimento, nondimeno apparivano di ostacolo, sotto il profilo formale, alla conclusione del contratto". Ha pertanto ritenuto che nella domanda proposta dalla Di GO, "ancorché formalmente intesa ad ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte - di cui comunque non sussistevano gli estremi - erano ravvisabili, sotto il profilo sostanziale gli estremi dell'eccezione di inadempimento, ancorché fatta valere in via di azione, all'evidente fine di prevenire un'eventuale iniziativa in sede giudiziale da parte dell'antagonista".
Sulla base di tale interpretazione e dopo aver osservato che le inadempienze del CO non apparivano tali da configurare inadempimento grave da dar luogo alla risoluzione, ma giustificavano invece la sospensione ex art. 1460 c.c. della prestazione da parte della promissaria, ha condannato il CO alla restituzione della caparra.
Ricorrono pertanto i denunciati vizi di motivazione nonché la violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto la sentenza non solo si è discostata dal contenuto letterale della domanda dell'attrice, intesa a conseguire la risoluzione del contratto, sostituendola con l'eccezione di inadempimento, ma, andando oltre, ha attribuito all'eccezione dell'art. 1460 c.c., che consente solo di sospendere la prestazione, l'effetto di conseguire ugualmente la risoluzione del contratto, implicita nel fatto di avere attribuito atta Di GO il diritto di ottenere dal CO la restituzione della caparra confirmatoria versata.
Ne è derivata una pronunzia contraddittoria proprio in ordine ai punti decisivi ai fini del giudizio di inadempimento e alle conseguenti determinazioni assunte dal giudicante rispetto alle domande delle parti, sulle quali la sentenza, proprio a causa dell'intrinseca contraddittorietà della motivazione, ha provveduto in difformità dette richieste dalle spesse formulate. Pertanto, in accoglimento del motivo, la sentenza va cassata con rinvio per nuovo esame da parte del giudice d'appello. L'accoglimento del primo motivo del ricorso principale comporta l'assorbimento degli altri motivi del medesimo ricorso nonché del ricorso incidentale, inteso a far conseguire la risoluzione ex art. 1497 c.c.. Il giudice di rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiarando assorbiti i restanti motivi nonché il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2004