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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 30/09/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dr. Michele VIDETTA - Presidente
Dr. Mariadomenica MARCHESE - Consigliere
Dr. Salvatore GUZZI Giudice Ausiliario di Appello, est., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella giudizio civile in grado di appello iscritto al n. RG. C.A. 457/2017 avente ad oggetto impugnazione della sentenza n.ro 633/2017 del Tribunale di Matera tra: rappresentato e difeso dall'Avvocato Mara Mitidieri ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Tito (PZ) alla via E. De
Nicola 40 appellante contro
(già in persona del l.r., Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale De Luca ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Tursi (MT) alla via Roma 251/A,
Appellata
CONCLUSIONI: come in narrativa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione del 25.02.2012 conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Matera, la in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_3 chiedendo la condanna della stessa al risarcimento danni in forza di contratto di assicurazione con la stessa stipulato.
1.1. Premetteva l'attore che in data 12.07.2011, nel podere di sua proprietà sito in c.da
Le Cesine in agro del Comune di Pisticci (MT), si verificava un incendio che causava la distruzione di numerose piante da frutto unitamente al danneggiamento di alcune attrezzature e di parte delle tubazioni in polietilene dell'impianto irriguo ivi esistente.
Chiedeva quindi la condanna della convenuta società di assicurazioni al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'evento che, in base ad una relazione tecnica di parte, determinava, dedotto quanto ricevuto dalla Compagnia Assicuratrice ed accettato a titolo di acconto, nella misura di € 11.300,00 (euro undicimilatrecento/00) o quella risultante dall'istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
1.2. Si costituiva la compagnia assicuratrice che eccepiva Controparte_1
l'infondatezza della domanda evidenziando, in particolare, che non poteva risarcirsi il danno alle piante di ulivo in quanto non coperto espressamente dalla garanzia assicurativa, come da contratto sottoscritto dall'attore, e quindi non ricompreso nella garanzia di polizza.
1.3. L'istruttoria, oltre che documentale, si svolgeva mediante l'interrogatorio formale, deferito dalla Compagnia Assicuratrice e reso dall'attore, e con escussione dei testi e, terminata questa fase, la causa veniva rinviata ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti il termine per il deposito di note difensive autorizzate.
2. Con la sentenza n. 633/2017 del 25.5.2017 il Tribunale rigettava la domanda.
Riteneva il Tribunale, richiamate le posizioni delle parti, che le eccezioni preliminari sollevate dall'assicurazione convenuta non potevano accogliersi perché la stessa non aveva provato la diversità dell'azienda assicurata rispetto a quella per la quale era stata proposta la domanda attorea.
2.1. Osservava ancora il Tribunale, a ulteriore conferma dell'infondatezza dell'eccezione, l'erogazione del risarcimento a seguito di report di liquidazione in atti da parte della convenuta sì che l'impresa interessata era quella effettivamente assicurata.
2.2. Osservava il Tribunale che, risultando il danneggiamento di 10 alberi da frutto e 62 ulivi, non spettava il risarcimento per dette ultime piante non essendo le stesse comprese nella garanzia di polizza, che prevedeva un'espressa previsione di garanzia aggiuntiva per gli uliveti che non risultava sottoscritta.
2.3. Rilevava, ancora, il Tribunale che, atteso il danneggiamento di 10 alberi da frutto e considerati i costi di reimpianto e dell'impalcatura dell'impianto irriguo, quanto liquidato dall'assicurazione appariva evidentemente congruo.
3, Avverso la detta pronuncia proponeva impugnazione e a supporto Parte_1 deduceva i seguenti motivi:
1) Carenza di motivazione;
violazione dell'art. 111, comma 6, della Costituzione;
violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..
2) Mancata valutazione delle risultanze processuali
3) Violazione dell'art. 112 c.p.c. – Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
_______________
pag. 2 3.1. Si costituiva l'appellata eccependo l'infondatezza dell'impugnazione CP_1
e proponendo appello incidentale quanto alla compensazione delle spese del giudizio di prime cure.
3.2. All'udienza del 07.05.2024, sulle conclusioni delle parti la causa veniva riservata per la decisione con concessione dei doppi termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Per ragioni di ordine logico ed essendo i motivi di gravame logicamente connessi si procede alla loro disamina congiunta.
Col primo motivo di impugnazione parte appellante deduce il vizio di motivazione concretizzantesi, a suo dire, nell'assenza della stessa non risultando possibile comprendere lo svolgimento del ragionamento sillogistico che ha condotto alla decisione.
Col secondo motivo di impugnazione censura la sentenza perché, a suo dire, il
Tribunale non aveva adeguatamente valutato il materiale probatorio e, nella specie,
l'escussione dei testi nonché l'interpretazione del contratto di assicurazione che egli sottoscrisse.
Col terzo motivo di impugnazione censura il mancato riconoscimento da parte del
Tribunale del danno all'impianto di irrigazione da considerarsi, a suo dire, comunque ricompreso nella garanzia di polizza e suscettibile di autonomo indennizzo.
L'appello è infondato.
4.1. Quanto al primo motivo di gravame deve rilevarsi che la dedotta assenza di motivazione non sussiste, atteso che dalla formulazione, benché estremamente concisa, del provvedimento, è possibile ricostruire l'iter logico che ha condotto il Tribunale alla formazione del proprio convincimento.
4.2. Nondimento è doveroso richiamare quanto anche di recente la Suprema Corte ha avuto modo di rilevare: “Il vizio di omessa o apparente motivazione della decisione sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. Ne deriva che è possibile ravvisare una "motivazione apparente" nel caso in cui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l'identificazione dell'iter
_______________
pag. 3 logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi seguita dal giudice. Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva.” (Cass. civ.
I, 30/10/2024, n.ro 27986)
4.3. Nulla di quanto enucleato dalla Suprema Corte è dato ritenere sussistente nel caso che giunge alla cognizione di questa Corte onde è evidente l'infondatezza del primo motivo.
4.4. Procedendo alla disamina del secondo motivo di gravame deve rilevarsi che parte appellante incentra la critica al decisum di prime cure, quanto al mancato accoglimento della domanda risarcitoria relativa alle piante di ulivo, su una omessa valutazione non soltanto delle risultanze dell'interrogatorio formale reso dall'attore, ma anche delle deposizioni testimoniali e del contratto di assicurazione. Osserva l'appellante che, costituendo quest'ultimo un modulo standard, non permetteva di effettuare specificazioni, non essendovi peraltro allegato un glossario che permettesse di qualificare o meno come uliveto il filare di piante di ulivo e quindi considerarlo ricompreso o meno nella garanzia di polizza.
4.5. La formulazione del motivo impone alla Corte, attesa la sua specificità, di procedere necessariamente ad una nuova organica e complessiva valutazione dei vari elementi probatori acquisiti, considerandoli nel loro complesso (Cass. civ. sent. n.
6697/2009 e Corte App. Napoli, III, 09/05/2019, n. 2492).
4.6. Benché l'interrogatorio formale dell'attore sia stato reso su deferimento da parte della Compagnia Assicuratrice odierna appellata, dalle risultanze dello stesso non è dato ricavare una portata confessoria perché l'odierno appellante, attore in prime cure, rese sostanzialmente dichiarazioni a se favorevoli, che come tali non possono vedersi ascritta la portata che pretende attribuirvisi oggi, risultando la mancata contestazione di quanto dichiarato irrilevante.
4.7. Né elementi che consentano alla Corte di giungere ad un diverso esito del decisum rispetto a quello del Tribunale può ricavarsi dalla prova testimoniale perché né l'agente di assicurazione escusso all'udienza del 12.05.2014 (teste né il teste Tes_1
escusso all'udienza del 24.11.2014 consentono con la valutazione delle Tes_2
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pag. 4 loro deposizioni di ricostruire una realtà diversa da quella emersa in prime cure. Peraltro si tratta di circostanze già provate per tabulas quali l'incendio, i danni conseguenti al frutteto e agli impianti e infine l'assenza nel contratto di assicurazione di un glossario.
4.8. Questa Corte ritiene opportuno richiamare quanto la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare a proposito del diritto dell'assicurato all'indennizzo individuandolo in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, essendo pertanto onere dell'assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro, analogo onere probatorio incombendo sull'assicurato con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia (v. Cass., 8/1/1987, n. 17;
Cass., 4/3/1978, n. 1081).
4.9. In altri termini, poiché nell'assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, ai sensi dell'art. 2697 c.c. spetta al danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro o chiede la copertura ai fini della responsabilità civile (v. Cass., 17/5/1997, n. 4426).
4.10. Sempre la Suprema Corte afferma che (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 6108 del
20/03/2006): "Fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato, nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, è
l'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza. L'assicurato, dunque, ha l'onere di dimostrare che si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza, che sia derivato dalle cause previste dalla polizza, e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza. È noto tuttavia come il rischio previsto nel contratto di assicurazione sia di norma un rischio delimitato, attraverso patti di vario genere che circoscrivono, a seconda delle volontà delle parti e del premio pagato,
l'indennizzabilità ai sinistri derivanti da determinate cause, ovvero ai sinistri consistiti in determinati eventi, od ancora ai sinistri che abbiano prodotto determinati effetti.”
4.11. Nella specie, proprio richiamando quest'ultima pronuncia della Suprema Corte e la classificazione in essa operata quanto ai rischi assicurati e al relativo onere della prova, si ritiene opportuno precisare che per i rischi non compresi la relativa prova
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pag. 5 liberatoria è a carico dell'assicuratore, prova che, alla luce del bagaglio acquisito in prime cure, non può dirsi raggiunta.
4.12. Dalla lettura del modulo contrattuale risulta evidente che mentre il frutteto sia stato oggetto di assicurazione e così le attrezzature, nulla viene previsto per l'uliveto che, alla luce dell'interpretazione letterale, va a collocarsi fuori del rischio garantito.
4.13. Occorre tuttavia rilevare che nella specie si è in presenza di un contratto redatto su moduli o formulari contenente clausole standard, nella specie un contratto di assicurazione che, quanto alle regole ermeneutiche che vengono maggiormente in rilievo, impone aver riguardo oltre che all'art. 1370 c.c., anche all'art. 1366 c.c., e quindi l'interpretazione deve essere corrispondente a buona fede.
4.14. Insegna il supremo giudice di nomofilachia, in presenza di contratti di tale tipologia, che : “Le clausole di polizza, che delimitino il rischio assicurato, ove inserite in condizioni generali su modulo predisposto dall'assicuratore, sono soggette al criterio ermeneutico posto dall'art. 1370 c.c., e, pertanto, nel dubbio, devono essere intese in senso sfavorevole all'assicuratore medesimo.” (Cass. civ., III, 17/01/2008, n.ro 866)
4.15. E' evidentemente sfuggito al giudice di prime cure, benché provato dall'attore odierno appellante anche mediante la produzione di un glossario delle definizioni in uso nel settore tecnico immobiliare, che andava risarcito anche il danno al filare di ulivi che delimitava il confine. Costituendo la presenza del filare di ulivi una coltura ridotta rispetto a quella presente sul fondo e dovendo farsi luogo ad un'interpretazione favorevole all'assicurato, deve considerarsi dovuto il risarcimento anche per queste essenze.
4.16. E' evidente infatti che la presenza di un frutteto ove la cultivar ulivo ha carattere evidentemente ornamentale, non determina la presenza di un uliveto, come tale non assicurato non essendo stata sottoscritta la correlativa garanzia, ma piuttosto di essenze arboree da ricomprendersi nel danno garantito.
4.17. La lettura del contratto in atti e in particolare della voce “Garanzie” ove espressamente si indica “Sono operanti solo le garanzie per le quali è indicata la somma assicurata oppure “compresi”” fa sì che essendo indicata alla voce “colture compresi i frutti pendenti” soltanto il valore assicurato dei “Frutteti” per lire 50.000.000, dovendosi interpretare il contratto in maniera favorevole all'assicurato non risulti provata
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pag. 6 l'esclusione del rischio al filare di ulivi dalla garanzia, non risultando provata la circostanza impeditiva della pretesa attorea.
4.18. Per la quantificazione è di ausilio quanto determinato dal perito assicurativo incaricato dall'appellata che, pur avendo considerato il relativo danno non risarcibile, ha stimato in euro 7.440,00 il costo dell'intervento di potatura. Applicando le percentuali di abbattimento utilizzate dallo stesso incaricato della compagnia assicuratrice si perviene all'importo da corrispondersi a titolo di indennizzo per euro 2.304,92.
Conclusivamente è fondato il secondo motivo di impugnazione.
4.19. Il terzo motivo di appello principale configura la violazione dell'art. 112 c.p.c. nel mancato riconoscimento da parte del giudice di prime cure dell'intero risarcimento richiesto comprensivo sia di quello agli impianti idrici da considerarsi quali attrezzature dell'azienda e quindi voce autonoma di garanzia, che di quello al filare di ulivi costituente, a dire dell'appellante, un unicum col frutteto attesa la sua modesta estensione.
Il motivo è infondato.
4.20. La decisione del giudice di prime cure ha ritenuto congrua la somma erogata dall'impresa assicuratrice oggi appellata come quantificata dall'incaricato della stessa compagnia e corrispondente a quanto risultante dalla stessa relazione tecnica di parte allegata dall'appellante attore in prime cure.
4.21. Non sfugge alla Corte che, sebbene il Tribunale non abbia operato la scissione fra le due voci risarcitorie, ed avendo parte attrice oggi appellante espressamente circoscritto la domanda di prime cure al quantum, il danno alle attrezzature conglobato nella pretesa azionata non differisce da quanto liquidato dalla Compagnia e ritenuto congruo dal Tribunale.
Conclusivamente è infondato anche il terzo motivo di appello principale.
5. La riforma della sentenza di prime cure, che consegue all'accoglimento del secondo motivo di impugnazione principale, determinando la statuizione delle spese di giudizio anche per ciò che concerne il giudizio di prime cure in ragione del principio della soccombenza, comporta che deve considerarsi assorbito l'unico motivo di appello incidentale col quale viene censurata la compensazione delle spese operata in prime cure.
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pag. 7 6. Le spese seguono la soccombenza e, atteso l'esito complessivo del giudizio, vengono liquidate in dispositivo con riferimento al doppio grado di giudizio atteso l'accoglimento dell'appello incidentale e al principio della soccombenza nella misura di cui al D.M. 55/2014 nella formulazione in vigore dall'ottobre 2022 (scaglione di valore da euro 1.101,00 a euro 5.200,00) nei valori minimi attesa l'assenza di rilevanti questioni di diritto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro in persona del l.r. Parte_1 Controparte_4 avverso la sentenza n.ro 633/2017 del Tribunale di Matera così provvede:
1) accoglie l'appello principale e per l'effetto condanna la compagnia assicuratrice in persona del l.r. al pagamento in favore dell'appellante della Controparte_1 somma di euro 2.304,92 già rivalutata e produttiva di interessi che previa devalutazione al momento del sinistro, andranno calcolati al tasso legale sulla somma di anno in anno rivalutata e fino al soddisfo;
3) condanna parte appellata al pagamento di favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in euro 2552,00 per il giudizio di primo grado e in euro 2915,00 per il presente grado di giudizio, maggiorate di spese generali (15%),
CNA e IVA nella misura di legge
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 19.09.2025
Il Giudice Ausiliario, est. Il Presidente
Dr. Salvatore Guzzi Dr. Michele Videtta
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pag. 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dr. Michele VIDETTA - Presidente
Dr. Mariadomenica MARCHESE - Consigliere
Dr. Salvatore GUZZI Giudice Ausiliario di Appello, est., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella giudizio civile in grado di appello iscritto al n. RG. C.A. 457/2017 avente ad oggetto impugnazione della sentenza n.ro 633/2017 del Tribunale di Matera tra: rappresentato e difeso dall'Avvocato Mara Mitidieri ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Tito (PZ) alla via E. De
Nicola 40 appellante contro
(già in persona del l.r., Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale De Luca ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Tursi (MT) alla via Roma 251/A,
Appellata
CONCLUSIONI: come in narrativa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione del 25.02.2012 conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Matera, la in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_3 chiedendo la condanna della stessa al risarcimento danni in forza di contratto di assicurazione con la stessa stipulato.
1.1. Premetteva l'attore che in data 12.07.2011, nel podere di sua proprietà sito in c.da
Le Cesine in agro del Comune di Pisticci (MT), si verificava un incendio che causava la distruzione di numerose piante da frutto unitamente al danneggiamento di alcune attrezzature e di parte delle tubazioni in polietilene dell'impianto irriguo ivi esistente.
Chiedeva quindi la condanna della convenuta società di assicurazioni al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'evento che, in base ad una relazione tecnica di parte, determinava, dedotto quanto ricevuto dalla Compagnia Assicuratrice ed accettato a titolo di acconto, nella misura di € 11.300,00 (euro undicimilatrecento/00) o quella risultante dall'istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
1.2. Si costituiva la compagnia assicuratrice che eccepiva Controparte_1
l'infondatezza della domanda evidenziando, in particolare, che non poteva risarcirsi il danno alle piante di ulivo in quanto non coperto espressamente dalla garanzia assicurativa, come da contratto sottoscritto dall'attore, e quindi non ricompreso nella garanzia di polizza.
1.3. L'istruttoria, oltre che documentale, si svolgeva mediante l'interrogatorio formale, deferito dalla Compagnia Assicuratrice e reso dall'attore, e con escussione dei testi e, terminata questa fase, la causa veniva rinviata ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti il termine per il deposito di note difensive autorizzate.
2. Con la sentenza n. 633/2017 del 25.5.2017 il Tribunale rigettava la domanda.
Riteneva il Tribunale, richiamate le posizioni delle parti, che le eccezioni preliminari sollevate dall'assicurazione convenuta non potevano accogliersi perché la stessa non aveva provato la diversità dell'azienda assicurata rispetto a quella per la quale era stata proposta la domanda attorea.
2.1. Osservava ancora il Tribunale, a ulteriore conferma dell'infondatezza dell'eccezione, l'erogazione del risarcimento a seguito di report di liquidazione in atti da parte della convenuta sì che l'impresa interessata era quella effettivamente assicurata.
2.2. Osservava il Tribunale che, risultando il danneggiamento di 10 alberi da frutto e 62 ulivi, non spettava il risarcimento per dette ultime piante non essendo le stesse comprese nella garanzia di polizza, che prevedeva un'espressa previsione di garanzia aggiuntiva per gli uliveti che non risultava sottoscritta.
2.3. Rilevava, ancora, il Tribunale che, atteso il danneggiamento di 10 alberi da frutto e considerati i costi di reimpianto e dell'impalcatura dell'impianto irriguo, quanto liquidato dall'assicurazione appariva evidentemente congruo.
3, Avverso la detta pronuncia proponeva impugnazione e a supporto Parte_1 deduceva i seguenti motivi:
1) Carenza di motivazione;
violazione dell'art. 111, comma 6, della Costituzione;
violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..
2) Mancata valutazione delle risultanze processuali
3) Violazione dell'art. 112 c.p.c. – Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
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pag. 2 3.1. Si costituiva l'appellata eccependo l'infondatezza dell'impugnazione CP_1
e proponendo appello incidentale quanto alla compensazione delle spese del giudizio di prime cure.
3.2. All'udienza del 07.05.2024, sulle conclusioni delle parti la causa veniva riservata per la decisione con concessione dei doppi termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Per ragioni di ordine logico ed essendo i motivi di gravame logicamente connessi si procede alla loro disamina congiunta.
Col primo motivo di impugnazione parte appellante deduce il vizio di motivazione concretizzantesi, a suo dire, nell'assenza della stessa non risultando possibile comprendere lo svolgimento del ragionamento sillogistico che ha condotto alla decisione.
Col secondo motivo di impugnazione censura la sentenza perché, a suo dire, il
Tribunale non aveva adeguatamente valutato il materiale probatorio e, nella specie,
l'escussione dei testi nonché l'interpretazione del contratto di assicurazione che egli sottoscrisse.
Col terzo motivo di impugnazione censura il mancato riconoscimento da parte del
Tribunale del danno all'impianto di irrigazione da considerarsi, a suo dire, comunque ricompreso nella garanzia di polizza e suscettibile di autonomo indennizzo.
L'appello è infondato.
4.1. Quanto al primo motivo di gravame deve rilevarsi che la dedotta assenza di motivazione non sussiste, atteso che dalla formulazione, benché estremamente concisa, del provvedimento, è possibile ricostruire l'iter logico che ha condotto il Tribunale alla formazione del proprio convincimento.
4.2. Nondimento è doveroso richiamare quanto anche di recente la Suprema Corte ha avuto modo di rilevare: “Il vizio di omessa o apparente motivazione della decisione sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. Ne deriva che è possibile ravvisare una "motivazione apparente" nel caso in cui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l'identificazione dell'iter
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pag. 3 logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi seguita dal giudice. Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva.” (Cass. civ.
I, 30/10/2024, n.ro 27986)
4.3. Nulla di quanto enucleato dalla Suprema Corte è dato ritenere sussistente nel caso che giunge alla cognizione di questa Corte onde è evidente l'infondatezza del primo motivo.
4.4. Procedendo alla disamina del secondo motivo di gravame deve rilevarsi che parte appellante incentra la critica al decisum di prime cure, quanto al mancato accoglimento della domanda risarcitoria relativa alle piante di ulivo, su una omessa valutazione non soltanto delle risultanze dell'interrogatorio formale reso dall'attore, ma anche delle deposizioni testimoniali e del contratto di assicurazione. Osserva l'appellante che, costituendo quest'ultimo un modulo standard, non permetteva di effettuare specificazioni, non essendovi peraltro allegato un glossario che permettesse di qualificare o meno come uliveto il filare di piante di ulivo e quindi considerarlo ricompreso o meno nella garanzia di polizza.
4.5. La formulazione del motivo impone alla Corte, attesa la sua specificità, di procedere necessariamente ad una nuova organica e complessiva valutazione dei vari elementi probatori acquisiti, considerandoli nel loro complesso (Cass. civ. sent. n.
6697/2009 e Corte App. Napoli, III, 09/05/2019, n. 2492).
4.6. Benché l'interrogatorio formale dell'attore sia stato reso su deferimento da parte della Compagnia Assicuratrice odierna appellata, dalle risultanze dello stesso non è dato ricavare una portata confessoria perché l'odierno appellante, attore in prime cure, rese sostanzialmente dichiarazioni a se favorevoli, che come tali non possono vedersi ascritta la portata che pretende attribuirvisi oggi, risultando la mancata contestazione di quanto dichiarato irrilevante.
4.7. Né elementi che consentano alla Corte di giungere ad un diverso esito del decisum rispetto a quello del Tribunale può ricavarsi dalla prova testimoniale perché né l'agente di assicurazione escusso all'udienza del 12.05.2014 (teste né il teste Tes_1
escusso all'udienza del 24.11.2014 consentono con la valutazione delle Tes_2
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pag. 4 loro deposizioni di ricostruire una realtà diversa da quella emersa in prime cure. Peraltro si tratta di circostanze già provate per tabulas quali l'incendio, i danni conseguenti al frutteto e agli impianti e infine l'assenza nel contratto di assicurazione di un glossario.
4.8. Questa Corte ritiene opportuno richiamare quanto la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare a proposito del diritto dell'assicurato all'indennizzo individuandolo in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, essendo pertanto onere dell'assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro, analogo onere probatorio incombendo sull'assicurato con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia (v. Cass., 8/1/1987, n. 17;
Cass., 4/3/1978, n. 1081).
4.9. In altri termini, poiché nell'assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, ai sensi dell'art. 2697 c.c. spetta al danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro o chiede la copertura ai fini della responsabilità civile (v. Cass., 17/5/1997, n. 4426).
4.10. Sempre la Suprema Corte afferma che (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 6108 del
20/03/2006): "Fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato, nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, è
l'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza. L'assicurato, dunque, ha l'onere di dimostrare che si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza, che sia derivato dalle cause previste dalla polizza, e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza. È noto tuttavia come il rischio previsto nel contratto di assicurazione sia di norma un rischio delimitato, attraverso patti di vario genere che circoscrivono, a seconda delle volontà delle parti e del premio pagato,
l'indennizzabilità ai sinistri derivanti da determinate cause, ovvero ai sinistri consistiti in determinati eventi, od ancora ai sinistri che abbiano prodotto determinati effetti.”
4.11. Nella specie, proprio richiamando quest'ultima pronuncia della Suprema Corte e la classificazione in essa operata quanto ai rischi assicurati e al relativo onere della prova, si ritiene opportuno precisare che per i rischi non compresi la relativa prova
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pag. 5 liberatoria è a carico dell'assicuratore, prova che, alla luce del bagaglio acquisito in prime cure, non può dirsi raggiunta.
4.12. Dalla lettura del modulo contrattuale risulta evidente che mentre il frutteto sia stato oggetto di assicurazione e così le attrezzature, nulla viene previsto per l'uliveto che, alla luce dell'interpretazione letterale, va a collocarsi fuori del rischio garantito.
4.13. Occorre tuttavia rilevare che nella specie si è in presenza di un contratto redatto su moduli o formulari contenente clausole standard, nella specie un contratto di assicurazione che, quanto alle regole ermeneutiche che vengono maggiormente in rilievo, impone aver riguardo oltre che all'art. 1370 c.c., anche all'art. 1366 c.c., e quindi l'interpretazione deve essere corrispondente a buona fede.
4.14. Insegna il supremo giudice di nomofilachia, in presenza di contratti di tale tipologia, che : “Le clausole di polizza, che delimitino il rischio assicurato, ove inserite in condizioni generali su modulo predisposto dall'assicuratore, sono soggette al criterio ermeneutico posto dall'art. 1370 c.c., e, pertanto, nel dubbio, devono essere intese in senso sfavorevole all'assicuratore medesimo.” (Cass. civ., III, 17/01/2008, n.ro 866)
4.15. E' evidentemente sfuggito al giudice di prime cure, benché provato dall'attore odierno appellante anche mediante la produzione di un glossario delle definizioni in uso nel settore tecnico immobiliare, che andava risarcito anche il danno al filare di ulivi che delimitava il confine. Costituendo la presenza del filare di ulivi una coltura ridotta rispetto a quella presente sul fondo e dovendo farsi luogo ad un'interpretazione favorevole all'assicurato, deve considerarsi dovuto il risarcimento anche per queste essenze.
4.16. E' evidente infatti che la presenza di un frutteto ove la cultivar ulivo ha carattere evidentemente ornamentale, non determina la presenza di un uliveto, come tale non assicurato non essendo stata sottoscritta la correlativa garanzia, ma piuttosto di essenze arboree da ricomprendersi nel danno garantito.
4.17. La lettura del contratto in atti e in particolare della voce “Garanzie” ove espressamente si indica “Sono operanti solo le garanzie per le quali è indicata la somma assicurata oppure “compresi”” fa sì che essendo indicata alla voce “colture compresi i frutti pendenti” soltanto il valore assicurato dei “Frutteti” per lire 50.000.000, dovendosi interpretare il contratto in maniera favorevole all'assicurato non risulti provata
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pag. 6 l'esclusione del rischio al filare di ulivi dalla garanzia, non risultando provata la circostanza impeditiva della pretesa attorea.
4.18. Per la quantificazione è di ausilio quanto determinato dal perito assicurativo incaricato dall'appellata che, pur avendo considerato il relativo danno non risarcibile, ha stimato in euro 7.440,00 il costo dell'intervento di potatura. Applicando le percentuali di abbattimento utilizzate dallo stesso incaricato della compagnia assicuratrice si perviene all'importo da corrispondersi a titolo di indennizzo per euro 2.304,92.
Conclusivamente è fondato il secondo motivo di impugnazione.
4.19. Il terzo motivo di appello principale configura la violazione dell'art. 112 c.p.c. nel mancato riconoscimento da parte del giudice di prime cure dell'intero risarcimento richiesto comprensivo sia di quello agli impianti idrici da considerarsi quali attrezzature dell'azienda e quindi voce autonoma di garanzia, che di quello al filare di ulivi costituente, a dire dell'appellante, un unicum col frutteto attesa la sua modesta estensione.
Il motivo è infondato.
4.20. La decisione del giudice di prime cure ha ritenuto congrua la somma erogata dall'impresa assicuratrice oggi appellata come quantificata dall'incaricato della stessa compagnia e corrispondente a quanto risultante dalla stessa relazione tecnica di parte allegata dall'appellante attore in prime cure.
4.21. Non sfugge alla Corte che, sebbene il Tribunale non abbia operato la scissione fra le due voci risarcitorie, ed avendo parte attrice oggi appellante espressamente circoscritto la domanda di prime cure al quantum, il danno alle attrezzature conglobato nella pretesa azionata non differisce da quanto liquidato dalla Compagnia e ritenuto congruo dal Tribunale.
Conclusivamente è infondato anche il terzo motivo di appello principale.
5. La riforma della sentenza di prime cure, che consegue all'accoglimento del secondo motivo di impugnazione principale, determinando la statuizione delle spese di giudizio anche per ciò che concerne il giudizio di prime cure in ragione del principio della soccombenza, comporta che deve considerarsi assorbito l'unico motivo di appello incidentale col quale viene censurata la compensazione delle spese operata in prime cure.
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pag. 7 6. Le spese seguono la soccombenza e, atteso l'esito complessivo del giudizio, vengono liquidate in dispositivo con riferimento al doppio grado di giudizio atteso l'accoglimento dell'appello incidentale e al principio della soccombenza nella misura di cui al D.M. 55/2014 nella formulazione in vigore dall'ottobre 2022 (scaglione di valore da euro 1.101,00 a euro 5.200,00) nei valori minimi attesa l'assenza di rilevanti questioni di diritto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro in persona del l.r. Parte_1 Controparte_4 avverso la sentenza n.ro 633/2017 del Tribunale di Matera così provvede:
1) accoglie l'appello principale e per l'effetto condanna la compagnia assicuratrice in persona del l.r. al pagamento in favore dell'appellante della Controparte_1 somma di euro 2.304,92 già rivalutata e produttiva di interessi che previa devalutazione al momento del sinistro, andranno calcolati al tasso legale sulla somma di anno in anno rivalutata e fino al soddisfo;
3) condanna parte appellata al pagamento di favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in euro 2552,00 per il giudizio di primo grado e in euro 2915,00 per il presente grado di giudizio, maggiorate di spese generali (15%),
CNA e IVA nella misura di legge
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 19.09.2025
Il Giudice Ausiliario, est. Il Presidente
Dr. Salvatore Guzzi Dr. Michele Videtta
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