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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 25/03/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 376/2022 R.G.
Oggetto della causa: Vendita di cose mobili
All'udienza del 25 marzo 2025, alle ore10.55, innanzi al Giudice dott. Federico Fiore chiamata la causa tra
Pt_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
sono comparsi:
Per l'avv. VITALI LUCA il quale conclude come in atti insistendo per Pt_1
l'accoglimento della propria domanda.
Per nessuno è comparso. Controparte_1
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Quindi, alle ore 20.59, in assenza dei procuratori delle parti, il Giudice definisce il giudizio con sentenza, che viene allegata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e delle concise ragioni in fatto e in diritto della decisione
1 / 16 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice Dott. Federico Fiore all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 376 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “vendita di cose mobili”
Tra
C.F. ), in persona del Presidente e legale Parte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_3
Leonardo Archimi e Luca Vitali, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Leonardo Martinelli in Assisi (PG), Fraz. Santa Maria Degli Angeli, Via
Raffaello, come da procura rilasciata su foglio separato ma accluso all'atto di citazione
Attrice
e
(P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Magrini, ed elettivamente CP_2
domiciliata presso il suo studio in Foligno (PG), Via Mazzini n. 57, come da procura rilasciata su foglio separato ma accluso alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
2 / 16 Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in Parte_2
giudizio per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni per i Controparte_1 costi di ripristino e riparazione dell'autobus modello Temsa Opalin, oltre al danno da lucro cessante per l'impossibilità di utilizzare il mezzo, e rimborso delle spese per
A.T.P.
A fondamento della domanda la società attrice ha dedotto di aver acquistato dalla convenuta in data 20/11/2019, un autobus usato, modello Temsa Controparte_1
Opalin, al prezzo di euro 34.000,00, oltre I.V.A., impegnandosi a garantire il corretto funzionamento del mezzo.
L'attrice ha lamentato che, dopo la consegna del mezzo, avvenuta il 06/12/2019,
l'acquirente riscontrava gravi difetti sul veicolo, quali il FAP e la marmitta non conformi, tanto da causare la dispersione dei fumi all'interno dell'abitacolo, il bagno e l'aria condizionata non funzionanti, la perdita di olio dal motore.
Ha aggiunto di aver provveduto a segnalare al venditore i difetti riscontrati, telefonicamente e poi a mezzo email dell'11/12/2019.
Benché il venditore si fosse reso disponibile – per il tramite di Persona_1
dipendente della convenuta – ad effettuare gli interventi di riparazione necessari, ed avesse a tal fine proceduto al ritiro del mezzo, parte attrice lamenta che, una volta riconsegnato il mezzo, in data 03/01/2020, questo continuava ad avere un malfunzionamento al tubo di scarico della marmitta, che risultava manomesso in corrispondenza delle bagagliere, con rischio di incendio, immissione di fumi nell'abitacolo e maggior rumorosità, tanto da impedire la circolazione del veicolo.
La società attrice ha poi rappresentato di aver investito della questione la
Motorizzazione Civile di Roma, che aveva proceduto alla revisione del mezzo, e questa aveva risposto che, al momento del collaudo, il mezzo non presentava difetti allo scarico.
Inoltre, rilevava il permanere delle problematiche preesistenti Parte_2 all'aria condizionata e al bagno.
3 / 16 Parte attrice ha quindi dedotto di aver promosso un giudizio per accertamento tecnico preventivo dinanzi a questo Tribunale, rubricato al R.G. n. 5488/2020, per accertare la sussistenza delle problematiche riscontrate al veicolo.
In tale sede, a fronte del seguente quesito: “Verifichi il CTU se il sistema di scarico fumi dell'autobus telaio NLTHNJ45L01000221, targa CP_3 Parte_4
FZ570KF, di cui è causa, rispetti tutti i requisiti di omologazione previsti dal Codice della Strada e se presenti in ogni caso vizi di funzionamento;
Verifichi se il bagno dell'autobus presenti vizi di funzionamento;
Determini il CTU, in caso di sussistenza di vizi, le spese necessarie per il ripristino delle regolari condizioni del mezzo;
Determini il CTU, in caso di sussistenza di vizi, le spese necessarie per il ripristino delle regolari condizioni del mezzo;
Determini il CTU l'ammontare dei costi di fermo tecnico del mezzo, compresi quelli conseguenti alla mancata utilizzazione dell'autobus dalla data di acquisto fino all'attualità”, il C.T.U. incaricato, dopo aver dato atto che, nel frattempo, il bagno era stato fatto riparare dall'attore, e che non era più possibile riscontrarne la sussistenza dei vizi, confermava che il sistema di scarico, in particolare il dispositivo del silenziamento/filtrazione, non soddisfaceva i requisiti di omologazione, a causa di una modifica dell'impianto originale, stimando i costi di ripristino nella somma di euro 13.822,21, oltre I.V.A. al 22%, nonché costi per fermo tecnico pari ad euro 196,56 al giorno.
In sede di A.T.P., si provvedeva alla riparazione dei vizi in contraddittorio, mediante l'intervento della società Truck Assistance S.r.l.
Fatte queste premesse in punto di fatto, parte attrice ha quindi chiesto la condanna di al risarcimento dei danni subiti, quantificati in euro 25.210,91 per i Controparte_1
danni emergenti, quali le spese di riparazione, comprendendovi anche le riparazioni al bagno e al sistema di condizionamento, nonché le spese cd. di fermo tecnico, consistenti nel pagamento del premio di assicurazione e del bollo nel periodo in cui il veicolo era inutilizzabile, nonché il lucro cessante per l'indisponibilità del mezzo alla circolazione, con conseguente perdita di guadagno, per euro 7.852,40.
4 / 16 Si è tempestivamente costituita in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 della domanda attorea, sull'assunto che la disponibilità ad effettuare le riparazioni era stata resa da un dipendente, come tale sprovvisto del potere di impegnare la società convenuta.
Ha sostenuto che, dopo aver provveduto alle riparazioni richieste dall'attore a proprie spese, il veicolo era funzionante, e non presentava difformità, sicché eventuali problematiche riscontrate in seguito non potevano essere ascritte alla convenuta.
Ha negato di aver manomesso il tubo di scarico della marmitta, tanto che la
Motorizzazione civile aveva regolarmente provveduto a dar luogo all'immatricolazione del veicolo.
Soltanto parte attrice ha provveduto al deposito delle memorie ex art. 183 comma 6
c.p.c. La causa è stata istruita documentalmente e a mezzo testimoni, e all'esito, è stata rinviata all'udienza del 25/03/2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Mutata la persona del Giudice istruttore, all'odierna udienza, l'attore ha precisato le conclusioni come da verbale che precede, mentre per la società convenuta nessuno è comparso.
***
In via preliminare si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui "la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art.115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o
5 / 16 comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito" (Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145). ).
Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
La domanda di parte attrice è fondata e va accolta, nei termini che seguono.
La società attrice ha lamentato che l'autobus acquistato dalla anche Controparte_4
dopo le riparazioni eseguite dalla stessa, era affetto da vizi, quali il FAP e la marmitta non conformi, e il malfunzionamento del bagno e dell'aria condizionata, e ha chiesto il risarcimento dei danni derivanti da tali difformità, sia in punto di danno emergente, che di lucro cessante, per l'indisponibilità del mezzo alla circolazione.
Va anzitutto chiarito che è pacifico, e comunque risulta dalla documentazione in atti, che l'attore ha acquistato, in data 20/11/2019, dalla società convenuta CP_1
un autobus usato, modello Temsa Opalin, al prezzo di euro 34.000,00, oltre
[...]
I.V.A., (doc.ti 1, 2, 3, 4 dell'atto di citazione).
La società attrice ha lamentato che, dopo la consegna del mezzo, avvenuta il
06/12/2019, l'acquirente riscontrava la non conformità del FAP e della marmitta, il malfunzionamento del bagno e dell'aria condizionata, e la perdita di olio dal motore,
e ha rappresentato che provvedeva a segnalare tali difetti al venditore, con email dell'11/12/2019 (cfr. doc. 5 dell'atto di citazione).
Ha dedotto che, benché il venditore si fosse reso disponibile – per il tramite di dipendente della convenuta – ad effettuare gli interventi di riparazione Persona_1
necessari, ed avesse a tal fine proceduto al ritiro del mezzo, una volta riconsegnato, in data 03/01/2020, il veicolo continuava ad avere un malfunzionamento al tubo di
6 / 16 scarico della marmitta, che risultava manomesso, in corrispondenza delle bagagliere, con rischio di incendio, immissione di fumi nell'abitacolo e maggior rumorosità, tanto da impedire la circolazione del veicolo, e che il bagno e l'impianto di condizionamento era ancora non funzionante.
Va preliminarmente evidenziato che non rientrando la società attrice nella definizione giuridica di “consumatore” introdotta dal d.lgs. 206/2005 (cd. Codice del
Consumo) deve escludersi l'applicazione della disciplina consumeristica ivi prevista per la responsabilità del produttore al caso di specie (cfr. art. 3 Codice del Consumo:
“
1. Ai fini del presente codice ove non diversamente previsto, si intende per: a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”).
Trova pertanto, applicazione al caso di specie la disciplina prevista dall'art. 1490 c.c.
e ss. secondo la quale il venditore, è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Peraltro, nelle stesse condizioni generali di vendita (cfr. doc. 1 dell'atto di citazione), all'art. 8.2, è espressamente disciplinata la garanzia del venditore, essendo previsto l'obbligo in capo alla venditrice di provvedere, a proprie cure e spese, al ripristino di eventuali vizi e difetti denunciati dall'acquirente sul bene oggetto di compravendita,
e avendo le parti espressamente convenuto la garanzia sul funzionamento – tra l'altro – dell'aria condizionata e dei bagni (cfr. doc.ti 1, 2 dell'atto di citazione).
In relazione all'inidoneità dell'autobus a circolare a causa della manomissione della marmitta, non v'è chi non veda come il ripristino della normale funzionalità del bene al fine di adibirlo all'uso cui è destinato deve senz'altro ritenersi compreso nella garanzia prestata dal venditore, ai sensi dell'art. 1490 c.c. e ss.
Ciò chiarito, quanto all'onere della prova in ordine alla sussistenza dei vizi della cosa oggetto di vendita, fino al 2013 non vi erano incertezze giurisprudenziali sul principio che, nelle azioni di garanzia per i vizi della cosa venduta, l'onere della prova dei difetti e delle eventuali conseguenze dannose, nonché dell'esistenza del
7 / 16 nesso causale fra i primi e le seconde, fosse posto a carico al compratore che avesse fatto valere la garanzia (Cass. 1035/68, Cass. 2841/74, Cass. 7986/91, Cass. 8533/94,
Cass. 8963/98, Cass. 13695/07, Cass. 18125/13).
Detto indirizzo è stato sovvertito da una pronuncia della Seconda Sezione, la sentenza 20/09/13 n. 20110, che ha ritenuto il medesimo non più sostenibile dopo che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 13533 del 2001, avevano unificato la disciplina dell'onere della prova dell'inadempimento dell'obbligazione nelle azioni di adempimento contrattuale, di risoluzione contrattuale e di risarcimento dei danni da inadempimento.
L'indirizzo espresso da Cass. 20110/13 non è stato seguito da Cass. 21949/13, né da
Cass. 3042/15, né da Cass. 18497/17, nelle quali si è continuato ad affermare che nelle azioni edilizie grava sul compratore l'onere di provare i vizi della cosa venduta;
esso, tuttavia, è stato ripreso, nella Seconda Sezione, dalla sentenza 2.12.16 n.
24731/16 e, nella Terza Sezione, dall'ordinanza 21.9.17 n. 21927; quest'ultima ha espressamente motivato la propria adesione alla sentenza n. 20110/13 proprio sulla ritenuta necessità di muoversi “nel solco dell'insegnamento” di SSUU n. 13533/01.
È quindi intervenuto l'arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, che, con la sentenza n. 11748 del 3/5/2019, hanno confermato l'orientamento tradizionale e affermato che, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi.
Più di recente la Corte di Cassazione ha nuovamente ribadito che “In materia di vendita, il compratore è gravato dell'onere di provare il vizio della cosa venduta.
L'esistenza del vizio, infatti, è il fatto costitutivo del diritto alla risoluzione o alla modificazione (quanto al prezzo) del contratto di compravendita, e, allo stesso tempo, è il fatto la cui prova è più vicina al compratore. È proprio il compratore, infatti, dopo che la cosa venduta gli è stata consegnata dal venditore, ad averne la disponibilità, necessaria per lo svolgimento degli esami funzionali all'accertamento
8 / 16 del vizio lamentato. In definitiva, in tali evenienze è il compratore che eccepisca
l'esistenza di vizi della cosa compravenduta ad essere gravato dell'onere di dimostrare gli stessi vizi, non potendo ritenersi che il venditore sia onerato della prova di aver consegnato un bene immune da vizi” (Cass. 28224/2023).
Nella specie, la società attrice ha adempiuto compitamente al proprio onere probatorio, avendo dimostrato che – anche in seguito alle riparazioni effettuate dalla convenuta – l'autobus compravenduto presentava dei vizi al tubo di scarico della al bagno e all'impianto di condizionamento, che non ha Pt_5 Controparte_1
provveduto ad eliminare.
Tali difetti venivano rappresentati in data 06/12/2019 alla convenuta (cfr. doc. 5 dell'atto di citazione), la quale – per il tramite di un suo dipendente – si Persona_1
rendeva disponibile a rimuoverli.
Costituisce circostanza pacifica che abbia, quindi, ritirato il veicolo Controparte_1
per procedere alle riparazioni, sicché è inconferente che fosse un Persona_1
semplice dipendente, risultando – dallo stesso tenore delle difese di parte convenuta
– che il suo operato sia stato ratificato da (cfr. p. 2 della comparsa Controparte_1 di costituzione: “Pochi giorni dopo lo stesso è stato riportato presso la CP_1
per dei lavori che, pur non essendo a carico del venditore, sono stati pro bono
[...] pacis da quest'ultima eseguiti…”).
La convenuta ha sostenuto di aver provveduto ad effettuare lavori di sistemazione prima della compravendita (cfr. doc. 4 della produzione del convenuto), e ulteriori lavorazioni a seguito della richiesta dell'attore di rimuovere i difetti riscontrati (cfr. doc. 5 della produzione del convenuto), deducendo che alla riconsegna del mezzo, avvenuta in data 03/01/2020, il mezzo era “perfettamente funzionante e regolare in ogni sua parte”.
Ebbene, la prova per testi espletata in corso di causa ha confermato la presenza delle problematiche segnalate dalla società attrice al momento della prima consegna, nonché alla riconsegna del mezzo, dopo l'intervento di riparazione da parte di avvenuta in data 03/01/2020. Controparte_1
9 / 16 In particolare, i testi escussi e dipendenti di Testimone_1 Testimone_2
hanno confermato che tali vizi erano presenti al momento Parte_2 della prima consegna dell'autobus, e che dopo il ritiro del mezzo da parte della società convenuta e la successiva riconsegna alla essi erano Parte_2
ancora sussistenti.
I testi hanno anche confermato la circostanza che i problemi riscontrati sul bagno e sull'impianto dell'aria condizionata erano stati risolti attraverso le riparazioni effettuate dalla ditta Menghini, su incarico della stessa attrice per un importo di spesa di euro 7.961,33, oltre I.V.A come risulta dalla fattura n. 240 del 30/04/2021 ( doc.
19 fascicolo dell'attrice).
Quanto alle difformità rilevate sulla marmitta, la C.T.U. svolta nel procedimento per
A.T.P. (cfr. doc. 15 della produzione attorea), che si ritiene immune da vizi logici e metodologici ed intrinsecamente coerente, ha confermato che l'autobus presentava una manomissione della marmitta, del sistema di scarico dei fumi e del sistema di trattamento, filtrazione e silenziamento dei gas esausti generati dal motore, tale da rendere il mezzo inidoneo alla circolazione, e ha permesso di escludere che il difetto fosse dipeso da interventi successivi alla consegna all'acquirente, essendo lo stato
Parte esterno del e del tubo di scarico del tutto identico rispetto a quello fotografato dall'acquirente il giorno seguente alla prima consegna del veicolo (cfr. doc. 11,
11bis, 12 della produzione attorea).
Al riguardo, i testi in sede di escussione Testimone_1 Testimone_2
testimoniale, hanno confermato che le fotografie e i video riguardanti lo stato della marmitta versate in atti (cfr. doc. 11, 11bis) erano state realizzate in data 07/12/2019, ossia il giorno seguente alla consegna del mezzo da Controparte_5
Il teste ha anche dichiarato di aver provveduto, insieme a Testimone_2 CP_5
al ritiro del mezzo, in data 06/12/2019, e che in tale occasione, dopo alcuni
[...] chilometri, si era avveduto delle immissioni di gas di scarico nell'abitacolo.
Sia che hanno confermato, poi, che giunti al magazzino dell'attrice, Tes_2 Tes_1
l'autobus veniva sollevato tramite il ponte dell'officina, ed entrambi, insieme a
10 / 16 si avvedevano che l'impianto di scarico era più corto di quello originale del CP_5
veicolo, e che era visibile un bocchettone saldato sul filtro anti-particolato che scaricava i fumi sotto il bus, come da fotografie versate in atti (cfr. doc. 11 della produzione attorea). ha dichiarato che l'intervento di riparazione della convenuta non Testimone_1 aveva risolto le problematiche riscontrate (“Non era cambiato nulla, aveva solo rimosso il bocchettone saldato e lo aveva coperto con un pezzo di lamiera, ma la marmitta era rimasta tale e quale. Bagno ed aria condizionata erano come prima”).
Non rileva, invece, quanto asserito dalla convenuta, secondo cui se la
Motorizzazione aveva proceduto all'immatricolazione, la marmitta non poteva presentare problematiche, atteso che tra il momento in cui venivano eseguire le verifiche da parte della Motorizzazione e la vendita del mezzo, la convenuta – che svolge anche attività di riparazione e di intervento sui veicoli – ben avrebbe potuto intervenire sulla marmitta e sui tubi di scarico.
Alla luce di tali risultanze istruttorie, è pertanto dimostrato che i vizi relativi alla marmitta, al FAP e al tubo di scarico fossero già presenti al momento del ritiro del mezzo.
Per quanto concerne la richiesta risarcitoria di parte attrice si osserva che “l'azione di risarcimento dei danni proposta dall'acquirente ex art. 1494 c.c., sul presupposto dell'inadempimento dovuto alla colpa del venditore, consistente nell'omissione della diligenza necessaria a scongiurare l'eventuale presenza di vizi nella cosa, può estendersi a tutti i danni subiti dall'acquirente medesimo e, dunque, non solo a quelli relativi alle spese necessarie per l'eliminazione dei vizi accertati, ma anche a quelli inerenti alla mancata o parziale utilizzazione della cosa, o al lucro cessante per la mancata rivendita del bene;
ne discende che tale azione si rende ammissibile in alternativa, ovvero cumulativamente, rispetto alle azioni di adempimento in forma specifica del contratto, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto medesimo” (cfr. Cass. n. 14986 del 28.05.2021). E', dunque, ammissibile che il compratore possa agire per il risarcimento del danno costituito dalle spese per
11 / 16 eliminare i vizi del bene con una somma che deve essere riconosciuta a prescindere dall'effettiva eliminazione dei vizi medesimi (cfr. già Cass. n. 8336/1990), in quanto il compratore deve essere posto nella situazione economica equivalente a quella in cui egli si sarebbe trovato se la cosa fosse stata immune da vizi ( Cass. n.
14986/2021) ed integrando una tale obbligazione risarcitoria un debito di valore (cfr.
Cass. n. 1627 del 19.01.2022 e Cass. n. 7948/2020 del 20.04.2020). A tal proposito, si osserva, inoltre, che l'esistenza e l'entità del danno risarcibile sono circostanze fattuali che devono essere specificamente allegate e provate dal creditore danneggiato (cfr. Cass. n. 21140/2007). Il risarcimento del danno patrimoniale richiede, infatti, la prova circa la certezza della sua reale esistenza, prova in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale, tenuto conto che la funzione primaria dell'obbligazione di risarcimento è la compensazione del pregiudizio arrecato ovvero la restaurazione della situazione del soggetto leso antecedente all'illecito. Ulteriormente, si ritiene opportuno richiamare la massima giurisprudenziale in base alla quale “in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, l'onere della prova dei difetti, delle conseguenze dannose e del nesso causale fra gli uni e le altre fa carico al compratore, mentre la prova liberatoria della mancanza di colpa, incombente al venditore, rileva solo quando la controparte abbia preventivamente dimostrato la denunciata inadempienza” (cfr. Cass. n.
18947/2017).
Nel caso di specie la società attrice risulta aver compiutamente assolto tale onere di specifica allegazione e soprattutto della prova dell'aver subito un danno – che abbia comportato un evento lesivo ovvero una diminuzione della sfera patrimoniale del compratore derivate dai vizi della cosa compravenduta.
A tale riguardo il C.T.U. nominato in sede di A.T.P., ha stimato i costi di ripristino nella somma di euro 13.822,21, oltre I.V.A. al 22%, nonché i costi per fermo tecnico pari ad euro 196,56 al giorno, per 5 giorni di fermo.
Va precisato, inoltre, che, la C.T.U. ha dato atto che, alla data del 16/07/2021, durante le operazioni peritali svolte nel procedimento per A.T.P., la società Truck
12 / 16 Assistance S.r.l. aveva definitivamente risolto le problematiche riscontrate sulla marmitta e sul tubo di scarico.
Tali riparazioni sostenute dall'attrice ammontano ad euro 13.467,52, oltre I.V.A. (cfr. doc. 18 della produzione attorea).
In definitiva, deve, pertanto, essere riconosciuto il risarcimento del danno per i costi
Parte di riparazione del veicolo, al netto di I.V.A., sulla marmitta e il per euro
13.467,52, come da fattura n. 490 dell'08/04/2022 emessa da Truck Assistance S.r.l., nonché sul bagno e sull'impianto di condizionamento, pari ad euro 7.948,00 ( doc. 19 fascicolo dell'attrice), come richiesto dall'attrice, e quindi per complessivi euro
21.415,52, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle scadenze indicate nelle due fatture di spesa al saldo.
La società attrice ha anche chiesto la condanna di al risarcimento Controparte_1
dei danni a titolo di lucro cessate, derivante dal fermo del mezzo, consistente nelle somme inutilmente sostenute a causa dell'impossibilità di utilizzare il mezzo per la circolazione, per spese, quali il bollo e l'assicurazione, nonché nel deprezzamento del mezzo, e nel mancato guadagno rispetto alle corse di noleggio non effettuate per via del fermo.
In ordine al c.d. danno da fermo tecnico, consistente nel pregiudizio patito dal proprietario di un veicolo per non averne potuto disporre durante il tempo necessario alle riparazioni, la giurisprudenza di legittimità ormai consolidatasi ha ripetutamente affermato che detto danno non può considerarsi sussistente “in re ipsa”, quale conseguenza automatica di un sinistro o, come nella specie, di un adeguamento normativo che ha richiesto riparazioni necessarie del mezzo, potendo esso essere risarcito soltanto al cospetto “di esplicita prova” in quanto “il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato non è mai in re ipsa: deve essere allegato e dimostrato. La relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo e di altri eventuali danni direttamente connessi all'indisponibilità del veicolo” (cfr. Cass. 15262/2023).
13 / 16 Ciò premesso, ritiene il Tribunale, in adesione a tale orientamento, che parte attrice abbia fornito idonea prova del danno da lucro cessante nei termini che seguono.
La ha rappresentato di non aver potuto utilizzare il mezzo Parte_2
acquistato per il periodo che va dal 06/12/2019 al 01/12/2021, quando Truck
Assistance S.r.l. ultimava le lavorazioni sulla marmitta e il veicolo era finalmente idoneo alla circolazione su strada.
Al riguardo, va rilevato che, la C.T.U. svolta nel procedimento per A.T.P., ha dato atto che, alla data del 16/07/2021, le lavorazioni erano state ultimate, e che la fattura emessa da Truck Assistance S.r.l. riporta quale “data dossier”, il 13/07/2021, sicché
è in relazione a tale periodo che va valutata la domanda attorea, non risultando, al contrario, alcuna documentazione dalla quale poter evincere che l'autobus sia rimasto inutilizzabile fino al 01/12/2021.
L'attrice ha anche dedotto che l'autobus per cui è causa doveva essere destinato all'attività di noleggio, normalmente svolta da un autobus “gemello”, che in quel periodo – a causa dell'indisponibilità di altro veicolo – era stato adibito al trasporto pubblico locale, e che, pur tenendo in considerazione il periodo di emergenza pandemica e le conseguenti misure di contenimento del virus da covid-19, non avrebbe lavorato meno di 40 giornate nei due anni in cui è rimasto in officina, producendo, a sostegno di ciò, due diversi estratti relativi ai noleggi dell'autobus
“gemello”, effettuati nelle annualità 2018 e 2019.
Facendo propria la determinazione del costo giornaliero per mancato utilizzo del mezzo operata dal C.T.U. di euro 196,56 giornalieri, ha chiesto la condanna della convenuta a risarcire la somma complessiva di euro 7.862,40.
Il Tribunale aderisce alla metodologia di calcolo effettuata dal C.T.U. in sede di
A.T.P., essendo immune da vizi logici, laddove individua il guadagno giornaliero di euro 196,56, parametrando gli incassi per i noleggi giornalieri ai chilometri mediamente percorsi, detratti i costi diretti e indiretti derivanti dall'autobus.
In ordine al numero giorni in cui l'autobus avrebbe potuto essere destinato al noleggio, l'attore ha dimostrato che nell'anno 2018, il medesimo modello di autobus
14 / 16 era stato adibito a noleggio per 37 giorni (cfr. doc. 22 della produzione attorea), e nel
2019 a 40 (cfr. doc. 23 della produzione attorea).
Tenuto conto che, come rappresentato dalla stessa parte attrice, le annualità 2020 e
2021 erano caratterizzate dalle misure di contenimento alla diffusione del virus
Covid-19, che avevano – tra l'altro – comportato estese limitazioni alla circolazione e alle attività commerciali, e che l'autobus è stato aggiustato in maniera risolutiva e definitiva in contraddittorio tra le parti, in data 16/07/2021, si ritiene congruo operare una diminuzione delle giornate di noleggio a 30, per l'intero periodo dal 06/12/2019 al 16/07/2021, con conseguente rideterminazione del risarcimento del danno spettante in euro 5.896,80.
Quanto alle spese per bollo e assicurazione, la società attrice non ha depositato documentazione volta a provare di aver effettivamente sostenuto tali spese, sicché la domanda, sotto tale profilo, non può trovare accoglimento.
In conclusione, deve essere condanna al risarcimento del danno nei Controparte_1
confronti di per complessivi euro 27.312,32, oltre interessi Parte_2
legali e rivalutazione monetaria.
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza e, pertanto, la convenuta deve essere condannata a rimborsare Controparte_6 all'attore le spese di lite da questo sostenute, tenuto conto del decisum della controversia e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405),
Le spese della consulenza tecnica nell'ambito del procedimento di A.T.P., come da decreto di liquidazione del 15/01/2022, devono essere poste a carico della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e istanza disattesa o assorbita, così provvede:
15 / 16 a) in accoglimento della domanda attorea, condanna al pagamento Controparte_1
in favore di del complessivo importo di euro 27.312,32, oltre Parte_2
interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto a saldo;
b) condanna al rimborso in favore di delle Controparte_1 Parte_2
spese di lite che liquida in euro 6.164,00, oltre rimborso spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge, ed € 518,00 per esborsi;
c) pone definitivamente a carico di le spese di C.T.U. liquidate Controparte_1
come da decreto di liquidazione del 15/01/2022 reso da questo Tribunale nel procedimento rubricato al R.G. n. 5488/2020.
Perugia, 25 marzo 2025
Il giudice
Dott. Federico Fiore
16 / 16
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 376/2022 R.G.
Oggetto della causa: Vendita di cose mobili
All'udienza del 25 marzo 2025, alle ore10.55, innanzi al Giudice dott. Federico Fiore chiamata la causa tra
Pt_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
sono comparsi:
Per l'avv. VITALI LUCA il quale conclude come in atti insistendo per Pt_1
l'accoglimento della propria domanda.
Per nessuno è comparso. Controparte_1
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Quindi, alle ore 20.59, in assenza dei procuratori delle parti, il Giudice definisce il giudizio con sentenza, che viene allegata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e delle concise ragioni in fatto e in diritto della decisione
1 / 16 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice Dott. Federico Fiore all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 376 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “vendita di cose mobili”
Tra
C.F. ), in persona del Presidente e legale Parte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_3
Leonardo Archimi e Luca Vitali, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Leonardo Martinelli in Assisi (PG), Fraz. Santa Maria Degli Angeli, Via
Raffaello, come da procura rilasciata su foglio separato ma accluso all'atto di citazione
Attrice
e
(P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Magrini, ed elettivamente CP_2
domiciliata presso il suo studio in Foligno (PG), Via Mazzini n. 57, come da procura rilasciata su foglio separato ma accluso alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
2 / 16 Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in Parte_2
giudizio per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni per i Controparte_1 costi di ripristino e riparazione dell'autobus modello Temsa Opalin, oltre al danno da lucro cessante per l'impossibilità di utilizzare il mezzo, e rimborso delle spese per
A.T.P.
A fondamento della domanda la società attrice ha dedotto di aver acquistato dalla convenuta in data 20/11/2019, un autobus usato, modello Temsa Controparte_1
Opalin, al prezzo di euro 34.000,00, oltre I.V.A., impegnandosi a garantire il corretto funzionamento del mezzo.
L'attrice ha lamentato che, dopo la consegna del mezzo, avvenuta il 06/12/2019,
l'acquirente riscontrava gravi difetti sul veicolo, quali il FAP e la marmitta non conformi, tanto da causare la dispersione dei fumi all'interno dell'abitacolo, il bagno e l'aria condizionata non funzionanti, la perdita di olio dal motore.
Ha aggiunto di aver provveduto a segnalare al venditore i difetti riscontrati, telefonicamente e poi a mezzo email dell'11/12/2019.
Benché il venditore si fosse reso disponibile – per il tramite di Persona_1
dipendente della convenuta – ad effettuare gli interventi di riparazione necessari, ed avesse a tal fine proceduto al ritiro del mezzo, parte attrice lamenta che, una volta riconsegnato il mezzo, in data 03/01/2020, questo continuava ad avere un malfunzionamento al tubo di scarico della marmitta, che risultava manomesso in corrispondenza delle bagagliere, con rischio di incendio, immissione di fumi nell'abitacolo e maggior rumorosità, tanto da impedire la circolazione del veicolo.
La società attrice ha poi rappresentato di aver investito della questione la
Motorizzazione Civile di Roma, che aveva proceduto alla revisione del mezzo, e questa aveva risposto che, al momento del collaudo, il mezzo non presentava difetti allo scarico.
Inoltre, rilevava il permanere delle problematiche preesistenti Parte_2 all'aria condizionata e al bagno.
3 / 16 Parte attrice ha quindi dedotto di aver promosso un giudizio per accertamento tecnico preventivo dinanzi a questo Tribunale, rubricato al R.G. n. 5488/2020, per accertare la sussistenza delle problematiche riscontrate al veicolo.
In tale sede, a fronte del seguente quesito: “Verifichi il CTU se il sistema di scarico fumi dell'autobus telaio NLTHNJ45L01000221, targa CP_3 Parte_4
FZ570KF, di cui è causa, rispetti tutti i requisiti di omologazione previsti dal Codice della Strada e se presenti in ogni caso vizi di funzionamento;
Verifichi se il bagno dell'autobus presenti vizi di funzionamento;
Determini il CTU, in caso di sussistenza di vizi, le spese necessarie per il ripristino delle regolari condizioni del mezzo;
Determini il CTU, in caso di sussistenza di vizi, le spese necessarie per il ripristino delle regolari condizioni del mezzo;
Determini il CTU l'ammontare dei costi di fermo tecnico del mezzo, compresi quelli conseguenti alla mancata utilizzazione dell'autobus dalla data di acquisto fino all'attualità”, il C.T.U. incaricato, dopo aver dato atto che, nel frattempo, il bagno era stato fatto riparare dall'attore, e che non era più possibile riscontrarne la sussistenza dei vizi, confermava che il sistema di scarico, in particolare il dispositivo del silenziamento/filtrazione, non soddisfaceva i requisiti di omologazione, a causa di una modifica dell'impianto originale, stimando i costi di ripristino nella somma di euro 13.822,21, oltre I.V.A. al 22%, nonché costi per fermo tecnico pari ad euro 196,56 al giorno.
In sede di A.T.P., si provvedeva alla riparazione dei vizi in contraddittorio, mediante l'intervento della società Truck Assistance S.r.l.
Fatte queste premesse in punto di fatto, parte attrice ha quindi chiesto la condanna di al risarcimento dei danni subiti, quantificati in euro 25.210,91 per i Controparte_1
danni emergenti, quali le spese di riparazione, comprendendovi anche le riparazioni al bagno e al sistema di condizionamento, nonché le spese cd. di fermo tecnico, consistenti nel pagamento del premio di assicurazione e del bollo nel periodo in cui il veicolo era inutilizzabile, nonché il lucro cessante per l'indisponibilità del mezzo alla circolazione, con conseguente perdita di guadagno, per euro 7.852,40.
4 / 16 Si è tempestivamente costituita in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 della domanda attorea, sull'assunto che la disponibilità ad effettuare le riparazioni era stata resa da un dipendente, come tale sprovvisto del potere di impegnare la società convenuta.
Ha sostenuto che, dopo aver provveduto alle riparazioni richieste dall'attore a proprie spese, il veicolo era funzionante, e non presentava difformità, sicché eventuali problematiche riscontrate in seguito non potevano essere ascritte alla convenuta.
Ha negato di aver manomesso il tubo di scarico della marmitta, tanto che la
Motorizzazione civile aveva regolarmente provveduto a dar luogo all'immatricolazione del veicolo.
Soltanto parte attrice ha provveduto al deposito delle memorie ex art. 183 comma 6
c.p.c. La causa è stata istruita documentalmente e a mezzo testimoni, e all'esito, è stata rinviata all'udienza del 25/03/2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Mutata la persona del Giudice istruttore, all'odierna udienza, l'attore ha precisato le conclusioni come da verbale che precede, mentre per la società convenuta nessuno è comparso.
***
In via preliminare si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui "la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art.115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o
5 / 16 comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito" (Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145). ).
Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
La domanda di parte attrice è fondata e va accolta, nei termini che seguono.
La società attrice ha lamentato che l'autobus acquistato dalla anche Controparte_4
dopo le riparazioni eseguite dalla stessa, era affetto da vizi, quali il FAP e la marmitta non conformi, e il malfunzionamento del bagno e dell'aria condizionata, e ha chiesto il risarcimento dei danni derivanti da tali difformità, sia in punto di danno emergente, che di lucro cessante, per l'indisponibilità del mezzo alla circolazione.
Va anzitutto chiarito che è pacifico, e comunque risulta dalla documentazione in atti, che l'attore ha acquistato, in data 20/11/2019, dalla società convenuta CP_1
un autobus usato, modello Temsa Opalin, al prezzo di euro 34.000,00, oltre
[...]
I.V.A., (doc.ti 1, 2, 3, 4 dell'atto di citazione).
La società attrice ha lamentato che, dopo la consegna del mezzo, avvenuta il
06/12/2019, l'acquirente riscontrava la non conformità del FAP e della marmitta, il malfunzionamento del bagno e dell'aria condizionata, e la perdita di olio dal motore,
e ha rappresentato che provvedeva a segnalare tali difetti al venditore, con email dell'11/12/2019 (cfr. doc. 5 dell'atto di citazione).
Ha dedotto che, benché il venditore si fosse reso disponibile – per il tramite di dipendente della convenuta – ad effettuare gli interventi di riparazione Persona_1
necessari, ed avesse a tal fine proceduto al ritiro del mezzo, una volta riconsegnato, in data 03/01/2020, il veicolo continuava ad avere un malfunzionamento al tubo di
6 / 16 scarico della marmitta, che risultava manomesso, in corrispondenza delle bagagliere, con rischio di incendio, immissione di fumi nell'abitacolo e maggior rumorosità, tanto da impedire la circolazione del veicolo, e che il bagno e l'impianto di condizionamento era ancora non funzionante.
Va preliminarmente evidenziato che non rientrando la società attrice nella definizione giuridica di “consumatore” introdotta dal d.lgs. 206/2005 (cd. Codice del
Consumo) deve escludersi l'applicazione della disciplina consumeristica ivi prevista per la responsabilità del produttore al caso di specie (cfr. art. 3 Codice del Consumo:
“
1. Ai fini del presente codice ove non diversamente previsto, si intende per: a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”).
Trova pertanto, applicazione al caso di specie la disciplina prevista dall'art. 1490 c.c.
e ss. secondo la quale il venditore, è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Peraltro, nelle stesse condizioni generali di vendita (cfr. doc. 1 dell'atto di citazione), all'art. 8.2, è espressamente disciplinata la garanzia del venditore, essendo previsto l'obbligo in capo alla venditrice di provvedere, a proprie cure e spese, al ripristino di eventuali vizi e difetti denunciati dall'acquirente sul bene oggetto di compravendita,
e avendo le parti espressamente convenuto la garanzia sul funzionamento – tra l'altro – dell'aria condizionata e dei bagni (cfr. doc.ti 1, 2 dell'atto di citazione).
In relazione all'inidoneità dell'autobus a circolare a causa della manomissione della marmitta, non v'è chi non veda come il ripristino della normale funzionalità del bene al fine di adibirlo all'uso cui è destinato deve senz'altro ritenersi compreso nella garanzia prestata dal venditore, ai sensi dell'art. 1490 c.c. e ss.
Ciò chiarito, quanto all'onere della prova in ordine alla sussistenza dei vizi della cosa oggetto di vendita, fino al 2013 non vi erano incertezze giurisprudenziali sul principio che, nelle azioni di garanzia per i vizi della cosa venduta, l'onere della prova dei difetti e delle eventuali conseguenze dannose, nonché dell'esistenza del
7 / 16 nesso causale fra i primi e le seconde, fosse posto a carico al compratore che avesse fatto valere la garanzia (Cass. 1035/68, Cass. 2841/74, Cass. 7986/91, Cass. 8533/94,
Cass. 8963/98, Cass. 13695/07, Cass. 18125/13).
Detto indirizzo è stato sovvertito da una pronuncia della Seconda Sezione, la sentenza 20/09/13 n. 20110, che ha ritenuto il medesimo non più sostenibile dopo che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 13533 del 2001, avevano unificato la disciplina dell'onere della prova dell'inadempimento dell'obbligazione nelle azioni di adempimento contrattuale, di risoluzione contrattuale e di risarcimento dei danni da inadempimento.
L'indirizzo espresso da Cass. 20110/13 non è stato seguito da Cass. 21949/13, né da
Cass. 3042/15, né da Cass. 18497/17, nelle quali si è continuato ad affermare che nelle azioni edilizie grava sul compratore l'onere di provare i vizi della cosa venduta;
esso, tuttavia, è stato ripreso, nella Seconda Sezione, dalla sentenza 2.12.16 n.
24731/16 e, nella Terza Sezione, dall'ordinanza 21.9.17 n. 21927; quest'ultima ha espressamente motivato la propria adesione alla sentenza n. 20110/13 proprio sulla ritenuta necessità di muoversi “nel solco dell'insegnamento” di SSUU n. 13533/01.
È quindi intervenuto l'arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, che, con la sentenza n. 11748 del 3/5/2019, hanno confermato l'orientamento tradizionale e affermato che, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi.
Più di recente la Corte di Cassazione ha nuovamente ribadito che “In materia di vendita, il compratore è gravato dell'onere di provare il vizio della cosa venduta.
L'esistenza del vizio, infatti, è il fatto costitutivo del diritto alla risoluzione o alla modificazione (quanto al prezzo) del contratto di compravendita, e, allo stesso tempo, è il fatto la cui prova è più vicina al compratore. È proprio il compratore, infatti, dopo che la cosa venduta gli è stata consegnata dal venditore, ad averne la disponibilità, necessaria per lo svolgimento degli esami funzionali all'accertamento
8 / 16 del vizio lamentato. In definitiva, in tali evenienze è il compratore che eccepisca
l'esistenza di vizi della cosa compravenduta ad essere gravato dell'onere di dimostrare gli stessi vizi, non potendo ritenersi che il venditore sia onerato della prova di aver consegnato un bene immune da vizi” (Cass. 28224/2023).
Nella specie, la società attrice ha adempiuto compitamente al proprio onere probatorio, avendo dimostrato che – anche in seguito alle riparazioni effettuate dalla convenuta – l'autobus compravenduto presentava dei vizi al tubo di scarico della al bagno e all'impianto di condizionamento, che non ha Pt_5 Controparte_1
provveduto ad eliminare.
Tali difetti venivano rappresentati in data 06/12/2019 alla convenuta (cfr. doc. 5 dell'atto di citazione), la quale – per il tramite di un suo dipendente – si Persona_1
rendeva disponibile a rimuoverli.
Costituisce circostanza pacifica che abbia, quindi, ritirato il veicolo Controparte_1
per procedere alle riparazioni, sicché è inconferente che fosse un Persona_1
semplice dipendente, risultando – dallo stesso tenore delle difese di parte convenuta
– che il suo operato sia stato ratificato da (cfr. p. 2 della comparsa Controparte_1 di costituzione: “Pochi giorni dopo lo stesso è stato riportato presso la CP_1
per dei lavori che, pur non essendo a carico del venditore, sono stati pro bono
[...] pacis da quest'ultima eseguiti…”).
La convenuta ha sostenuto di aver provveduto ad effettuare lavori di sistemazione prima della compravendita (cfr. doc. 4 della produzione del convenuto), e ulteriori lavorazioni a seguito della richiesta dell'attore di rimuovere i difetti riscontrati (cfr. doc. 5 della produzione del convenuto), deducendo che alla riconsegna del mezzo, avvenuta in data 03/01/2020, il mezzo era “perfettamente funzionante e regolare in ogni sua parte”.
Ebbene, la prova per testi espletata in corso di causa ha confermato la presenza delle problematiche segnalate dalla società attrice al momento della prima consegna, nonché alla riconsegna del mezzo, dopo l'intervento di riparazione da parte di avvenuta in data 03/01/2020. Controparte_1
9 / 16 In particolare, i testi escussi e dipendenti di Testimone_1 Testimone_2
hanno confermato che tali vizi erano presenti al momento Parte_2 della prima consegna dell'autobus, e che dopo il ritiro del mezzo da parte della società convenuta e la successiva riconsegna alla essi erano Parte_2
ancora sussistenti.
I testi hanno anche confermato la circostanza che i problemi riscontrati sul bagno e sull'impianto dell'aria condizionata erano stati risolti attraverso le riparazioni effettuate dalla ditta Menghini, su incarico della stessa attrice per un importo di spesa di euro 7.961,33, oltre I.V.A come risulta dalla fattura n. 240 del 30/04/2021 ( doc.
19 fascicolo dell'attrice).
Quanto alle difformità rilevate sulla marmitta, la C.T.U. svolta nel procedimento per
A.T.P. (cfr. doc. 15 della produzione attorea), che si ritiene immune da vizi logici e metodologici ed intrinsecamente coerente, ha confermato che l'autobus presentava una manomissione della marmitta, del sistema di scarico dei fumi e del sistema di trattamento, filtrazione e silenziamento dei gas esausti generati dal motore, tale da rendere il mezzo inidoneo alla circolazione, e ha permesso di escludere che il difetto fosse dipeso da interventi successivi alla consegna all'acquirente, essendo lo stato
Parte esterno del e del tubo di scarico del tutto identico rispetto a quello fotografato dall'acquirente il giorno seguente alla prima consegna del veicolo (cfr. doc. 11,
11bis, 12 della produzione attorea).
Al riguardo, i testi in sede di escussione Testimone_1 Testimone_2
testimoniale, hanno confermato che le fotografie e i video riguardanti lo stato della marmitta versate in atti (cfr. doc. 11, 11bis) erano state realizzate in data 07/12/2019, ossia il giorno seguente alla consegna del mezzo da Controparte_5
Il teste ha anche dichiarato di aver provveduto, insieme a Testimone_2 CP_5
al ritiro del mezzo, in data 06/12/2019, e che in tale occasione, dopo alcuni
[...] chilometri, si era avveduto delle immissioni di gas di scarico nell'abitacolo.
Sia che hanno confermato, poi, che giunti al magazzino dell'attrice, Tes_2 Tes_1
l'autobus veniva sollevato tramite il ponte dell'officina, ed entrambi, insieme a
10 / 16 si avvedevano che l'impianto di scarico era più corto di quello originale del CP_5
veicolo, e che era visibile un bocchettone saldato sul filtro anti-particolato che scaricava i fumi sotto il bus, come da fotografie versate in atti (cfr. doc. 11 della produzione attorea). ha dichiarato che l'intervento di riparazione della convenuta non Testimone_1 aveva risolto le problematiche riscontrate (“Non era cambiato nulla, aveva solo rimosso il bocchettone saldato e lo aveva coperto con un pezzo di lamiera, ma la marmitta era rimasta tale e quale. Bagno ed aria condizionata erano come prima”).
Non rileva, invece, quanto asserito dalla convenuta, secondo cui se la
Motorizzazione aveva proceduto all'immatricolazione, la marmitta non poteva presentare problematiche, atteso che tra il momento in cui venivano eseguire le verifiche da parte della Motorizzazione e la vendita del mezzo, la convenuta – che svolge anche attività di riparazione e di intervento sui veicoli – ben avrebbe potuto intervenire sulla marmitta e sui tubi di scarico.
Alla luce di tali risultanze istruttorie, è pertanto dimostrato che i vizi relativi alla marmitta, al FAP e al tubo di scarico fossero già presenti al momento del ritiro del mezzo.
Per quanto concerne la richiesta risarcitoria di parte attrice si osserva che “l'azione di risarcimento dei danni proposta dall'acquirente ex art. 1494 c.c., sul presupposto dell'inadempimento dovuto alla colpa del venditore, consistente nell'omissione della diligenza necessaria a scongiurare l'eventuale presenza di vizi nella cosa, può estendersi a tutti i danni subiti dall'acquirente medesimo e, dunque, non solo a quelli relativi alle spese necessarie per l'eliminazione dei vizi accertati, ma anche a quelli inerenti alla mancata o parziale utilizzazione della cosa, o al lucro cessante per la mancata rivendita del bene;
ne discende che tale azione si rende ammissibile in alternativa, ovvero cumulativamente, rispetto alle azioni di adempimento in forma specifica del contratto, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto medesimo” (cfr. Cass. n. 14986 del 28.05.2021). E', dunque, ammissibile che il compratore possa agire per il risarcimento del danno costituito dalle spese per
11 / 16 eliminare i vizi del bene con una somma che deve essere riconosciuta a prescindere dall'effettiva eliminazione dei vizi medesimi (cfr. già Cass. n. 8336/1990), in quanto il compratore deve essere posto nella situazione economica equivalente a quella in cui egli si sarebbe trovato se la cosa fosse stata immune da vizi ( Cass. n.
14986/2021) ed integrando una tale obbligazione risarcitoria un debito di valore (cfr.
Cass. n. 1627 del 19.01.2022 e Cass. n. 7948/2020 del 20.04.2020). A tal proposito, si osserva, inoltre, che l'esistenza e l'entità del danno risarcibile sono circostanze fattuali che devono essere specificamente allegate e provate dal creditore danneggiato (cfr. Cass. n. 21140/2007). Il risarcimento del danno patrimoniale richiede, infatti, la prova circa la certezza della sua reale esistenza, prova in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale, tenuto conto che la funzione primaria dell'obbligazione di risarcimento è la compensazione del pregiudizio arrecato ovvero la restaurazione della situazione del soggetto leso antecedente all'illecito. Ulteriormente, si ritiene opportuno richiamare la massima giurisprudenziale in base alla quale “in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, l'onere della prova dei difetti, delle conseguenze dannose e del nesso causale fra gli uni e le altre fa carico al compratore, mentre la prova liberatoria della mancanza di colpa, incombente al venditore, rileva solo quando la controparte abbia preventivamente dimostrato la denunciata inadempienza” (cfr. Cass. n.
18947/2017).
Nel caso di specie la società attrice risulta aver compiutamente assolto tale onere di specifica allegazione e soprattutto della prova dell'aver subito un danno – che abbia comportato un evento lesivo ovvero una diminuzione della sfera patrimoniale del compratore derivate dai vizi della cosa compravenduta.
A tale riguardo il C.T.U. nominato in sede di A.T.P., ha stimato i costi di ripristino nella somma di euro 13.822,21, oltre I.V.A. al 22%, nonché i costi per fermo tecnico pari ad euro 196,56 al giorno, per 5 giorni di fermo.
Va precisato, inoltre, che, la C.T.U. ha dato atto che, alla data del 16/07/2021, durante le operazioni peritali svolte nel procedimento per A.T.P., la società Truck
12 / 16 Assistance S.r.l. aveva definitivamente risolto le problematiche riscontrate sulla marmitta e sul tubo di scarico.
Tali riparazioni sostenute dall'attrice ammontano ad euro 13.467,52, oltre I.V.A. (cfr. doc. 18 della produzione attorea).
In definitiva, deve, pertanto, essere riconosciuto il risarcimento del danno per i costi
Parte di riparazione del veicolo, al netto di I.V.A., sulla marmitta e il per euro
13.467,52, come da fattura n. 490 dell'08/04/2022 emessa da Truck Assistance S.r.l., nonché sul bagno e sull'impianto di condizionamento, pari ad euro 7.948,00 ( doc. 19 fascicolo dell'attrice), come richiesto dall'attrice, e quindi per complessivi euro
21.415,52, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle scadenze indicate nelle due fatture di spesa al saldo.
La società attrice ha anche chiesto la condanna di al risarcimento Controparte_1
dei danni a titolo di lucro cessate, derivante dal fermo del mezzo, consistente nelle somme inutilmente sostenute a causa dell'impossibilità di utilizzare il mezzo per la circolazione, per spese, quali il bollo e l'assicurazione, nonché nel deprezzamento del mezzo, e nel mancato guadagno rispetto alle corse di noleggio non effettuate per via del fermo.
In ordine al c.d. danno da fermo tecnico, consistente nel pregiudizio patito dal proprietario di un veicolo per non averne potuto disporre durante il tempo necessario alle riparazioni, la giurisprudenza di legittimità ormai consolidatasi ha ripetutamente affermato che detto danno non può considerarsi sussistente “in re ipsa”, quale conseguenza automatica di un sinistro o, come nella specie, di un adeguamento normativo che ha richiesto riparazioni necessarie del mezzo, potendo esso essere risarcito soltanto al cospetto “di esplicita prova” in quanto “il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato non è mai in re ipsa: deve essere allegato e dimostrato. La relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo e di altri eventuali danni direttamente connessi all'indisponibilità del veicolo” (cfr. Cass. 15262/2023).
13 / 16 Ciò premesso, ritiene il Tribunale, in adesione a tale orientamento, che parte attrice abbia fornito idonea prova del danno da lucro cessante nei termini che seguono.
La ha rappresentato di non aver potuto utilizzare il mezzo Parte_2
acquistato per il periodo che va dal 06/12/2019 al 01/12/2021, quando Truck
Assistance S.r.l. ultimava le lavorazioni sulla marmitta e il veicolo era finalmente idoneo alla circolazione su strada.
Al riguardo, va rilevato che, la C.T.U. svolta nel procedimento per A.T.P., ha dato atto che, alla data del 16/07/2021, le lavorazioni erano state ultimate, e che la fattura emessa da Truck Assistance S.r.l. riporta quale “data dossier”, il 13/07/2021, sicché
è in relazione a tale periodo che va valutata la domanda attorea, non risultando, al contrario, alcuna documentazione dalla quale poter evincere che l'autobus sia rimasto inutilizzabile fino al 01/12/2021.
L'attrice ha anche dedotto che l'autobus per cui è causa doveva essere destinato all'attività di noleggio, normalmente svolta da un autobus “gemello”, che in quel periodo – a causa dell'indisponibilità di altro veicolo – era stato adibito al trasporto pubblico locale, e che, pur tenendo in considerazione il periodo di emergenza pandemica e le conseguenti misure di contenimento del virus da covid-19, non avrebbe lavorato meno di 40 giornate nei due anni in cui è rimasto in officina, producendo, a sostegno di ciò, due diversi estratti relativi ai noleggi dell'autobus
“gemello”, effettuati nelle annualità 2018 e 2019.
Facendo propria la determinazione del costo giornaliero per mancato utilizzo del mezzo operata dal C.T.U. di euro 196,56 giornalieri, ha chiesto la condanna della convenuta a risarcire la somma complessiva di euro 7.862,40.
Il Tribunale aderisce alla metodologia di calcolo effettuata dal C.T.U. in sede di
A.T.P., essendo immune da vizi logici, laddove individua il guadagno giornaliero di euro 196,56, parametrando gli incassi per i noleggi giornalieri ai chilometri mediamente percorsi, detratti i costi diretti e indiretti derivanti dall'autobus.
In ordine al numero giorni in cui l'autobus avrebbe potuto essere destinato al noleggio, l'attore ha dimostrato che nell'anno 2018, il medesimo modello di autobus
14 / 16 era stato adibito a noleggio per 37 giorni (cfr. doc. 22 della produzione attorea), e nel
2019 a 40 (cfr. doc. 23 della produzione attorea).
Tenuto conto che, come rappresentato dalla stessa parte attrice, le annualità 2020 e
2021 erano caratterizzate dalle misure di contenimento alla diffusione del virus
Covid-19, che avevano – tra l'altro – comportato estese limitazioni alla circolazione e alle attività commerciali, e che l'autobus è stato aggiustato in maniera risolutiva e definitiva in contraddittorio tra le parti, in data 16/07/2021, si ritiene congruo operare una diminuzione delle giornate di noleggio a 30, per l'intero periodo dal 06/12/2019 al 16/07/2021, con conseguente rideterminazione del risarcimento del danno spettante in euro 5.896,80.
Quanto alle spese per bollo e assicurazione, la società attrice non ha depositato documentazione volta a provare di aver effettivamente sostenuto tali spese, sicché la domanda, sotto tale profilo, non può trovare accoglimento.
In conclusione, deve essere condanna al risarcimento del danno nei Controparte_1
confronti di per complessivi euro 27.312,32, oltre interessi Parte_2
legali e rivalutazione monetaria.
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza e, pertanto, la convenuta deve essere condannata a rimborsare Controparte_6 all'attore le spese di lite da questo sostenute, tenuto conto del decisum della controversia e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405),
Le spese della consulenza tecnica nell'ambito del procedimento di A.T.P., come da decreto di liquidazione del 15/01/2022, devono essere poste a carico della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e istanza disattesa o assorbita, così provvede:
15 / 16 a) in accoglimento della domanda attorea, condanna al pagamento Controparte_1
in favore di del complessivo importo di euro 27.312,32, oltre Parte_2
interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto a saldo;
b) condanna al rimborso in favore di delle Controparte_1 Parte_2
spese di lite che liquida in euro 6.164,00, oltre rimborso spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge, ed € 518,00 per esborsi;
c) pone definitivamente a carico di le spese di C.T.U. liquidate Controparte_1
come da decreto di liquidazione del 15/01/2022 reso da questo Tribunale nel procedimento rubricato al R.G. n. 5488/2020.
Perugia, 25 marzo 2025
Il giudice
Dott. Federico Fiore
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