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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 22/11/2025, n. 2057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2057 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1303/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
– NA IM Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– LA AR ON Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NI IE ( ), C.F._2
appellante
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
TU ZO ( e dell'avv. PETRONE ANGELO C.F._3
( , C.F._4 appellata
Conclusioni per «Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in totale Parte_1 riforma della sentenza impugnata: IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE: sospendere e/o revocare ai sensi dell'art. 283 c.p.c. la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto;
NEL MERITO: accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale civile di Arezzo n. 1325/2022 pubblicata il 16/12/2022 RG n. 1097/2018 Repert. n. 2225/2022 non notificata accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado nei limiti dei motivi di impugnazione dedotti e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dei motivi di appello I-II, accogliere in ogni caso il motivo di appello III e per l'effetto in riforma della sentenza emessa dal Tribunale civile di Arezzo n. 1325/2022 pubblicata il 16/12/2022 RG n. 1097/2018 Repert. n. 2225/2022 non notificata ridurre l'importo della condanna al compenso professionale del primo grado di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede ammettersi sin da ora consulenza tecnica contabile che sulla scorta della documentazione in atti (perizia di parte) accerti tutte le illiceità denunziate nei motivi del ricorso e per l'effetto quantifichi le somme ripetibili sotto i profili lamentati con ogni ulteriore riserva di integrazione del quesito del CTU fino all'esito della nomina e/o del giuramento dello stesso.
Con vittoria di spese e compenso professionale del doppio grado di giudizio»; per «Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze Controparte_1 adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
(a) in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348bis c.p.c.;
(b) in via preliminare subordinata: rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, provvedendo sulle relative spese da liquidare in favore della appellata;
(c) in subordine, in via principale: rigettare l'appello in quanto inammissibile ed infondato e confermare l'impugnata Sentenza del Tribunale di Arezzo n. 1325/2022 pubblicata il 16.12.2022;
(d) in via gradata: comunque rigettare tutte le conclusioni, domande ed istanze, anche istruttorie, avversarie siccome inammissibili, infondate ed inconferenti sia in fatto che in diritto, oltre che improvate, per i motivi esposti in atti;
(e) in via ulteriorimente subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento di una qualche domanda attorea, disporre le dovute compensazioni accertando comunque il credito della CP_2
pag. 2/16 (f) in via istruttoria: rigettare la richiesta di CTU siccome palesemente esplorativa, irrilevante ed inammissibile;
(g) in ogni caso: condannare parte appellante al pagamento dei compensi professionali per il grado di appello (e per la fase cautelare concernente l'istanza di sospensiva) secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014, oltre accessori».
Rilevato ha impugnato la sentenza n. 1325 del 2022 del Parte_1
Tribunale di Arezzo, che ha rigettato tutte le domande da essa proposte in relazione al mutuo dell'importo di euro 238.000,00 stipulato il 30 maggio 2006 con Lazio s.p.a. (poi oggi Controparte_3 Controparte_4
nel prosieguo ), domande dirette a: a) accertare Controparte_1 CP_1
l'usurarietà del tasso moratorio pattuito e condannare la mutuante al risarcimento del danno;
b) accertare l'indeterminatezza dell'indicatore sintetico di costo (i.s.c.)/tasso annuo effettivo globale (t.a.e.g.) del finanziamento;
c) accertare la nullità della clausola contrattuale che prevede il tasso floor; d) accertare la nullità del medesimo mutuo per superamento del limite di finanziabilità; e) accertare la sussistenza di anatocismo. Coerentemente sono state respinte anche le domande consequenziali d'imputazione al debito residuo di quanto pagato in eccedenza o di condanna alla restituzione di tale somma.
Quanto alla dedotta usurarietà degli interessi moratori, il Tribunale l'ha esclusa rilevando che il relativo tasso-soglia era stato rispettato.
Relativamente alla pretesa indeterminatezza dell'oggetto del contratto per inesatta indicazione dell'i.s.c./t.a.e.g., ha considerato che l'art. 125-bis del d.lgs. n. 385 del 1993 (Testo unico bancario, nel prosieguo t.u.b.) non fosse applicabile al caso in esame e che «l'eventuale incompleta e non corretta indicazione» di tale i.s.c./t.a.e.g. non determinasse la violazione dell'art. 117
t.u.b., come lamentato dalla Pt_1
Ancora, il Tribunale ha negato che il riferimento all'OR quale parametro per il calcolo degli interessi determinasse una nullità per violazione pag. 3/16 della disciplina antitrust, «non essendovi elementi tali da far ritenere che l'allora abbia mai applicato tassi oggetto di un “cartello”». Ha poi CP_3 ritenuto rinunciata la domanda diretta a far valere l'illegittimità della clausola floor. Ha inoltre escluso che il dedotto superamento del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38, comma 2, t.u.b. determinasse la nullità del mutuo. Ha infine escluso l'esistenza del fenomeno anatocistico relativamente al finanziamento in esame.
Le spese di lite sono state poste a carico della in applicazione del Pt_1 principio di soccombenza.
L'appello è stato affidato ai seguenti motivi:
1. con il primo si assume l'illegittimità della pattuizione degli interessi, articolandosi due profili di doglianza: a) il tasso applicato non corrisponderebbe a quello indicato nel contratto;
b) tale tasso sarebbe indeterminato in conseguenza della manipolazione dell'indice OR avvenuta tra il 2005 e il 2008;
2. con il secondo motivo lamenta la mancata «pattuizione del regime finanziario di capitalizzazione composta» in base al quale sarebbe stato elaborato il piano di ammortamento, domanda che sarebbe stata travisata dal Tribunale;
3. con il terzo si contesta la misura della condanna alla refusione delle spese di lite.
Si è costituita , protestando l'inammissibilità e, comunque, CP_1
l'infondatezza del gravame.
Con ordinanza del 28 marzo 2024 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza gravata.
Assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. – nel testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis – precisate le conclusioni come in esergo, all'esito dell'udienza del 14 ottobre 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la pag. 4/16 decisione è stata riservata al Collegio con ordinanza del successivo 13 novembre.
Considerato
1. Con il primo motivo di gravame la lamenta l'illegittimità della Pt_1 pattuizione degli interessi, articolando due profili di censura: a) con il primo sostiene che il tasso debitore indicato nel contratto «non era corretto in quanto non corrispondente a quello applicato». A tal proposito afferma che all'art. 3, comma 3, del contratto «il tasso OR 6 mesi base 360 alla data di stipula
[…] (30.05.2006) era pari al 3%» e che, sommandovi la componente fissa dell'1% – parimenti prevista dal contratto – il tasso pattuito risulterebbe del
4%. Tuttavia «il valore del parametro OR 6 mesi base 360 alla data del
30.05.2006» era in realtà «3.07%», come dimostrerebbe la serie storica di tale tasso da essa stessa prodotta in giudizio. A tale valore avrebbe fatto riferimento la banca nell'elaborare il piano di ammortamento, così «applicando un tasso di interesse debitore del 4.07% e non del 4% come indicato in contratto». Pertanto, non potrebbero essere condivise le conclusioni del c.t.u., secondo cui «il tasso corrispettivo […] nella misura del 4%» sarebbe stato correttamente indicato nel contratto. Sostiene poi che dall'allegato n. 9 alla c.t.u. emergerebbe «che nel maggio 2006 l'OR 6 mesi base 360 era pari a
3.053% e non […] a 3%»; pertanto, «il tasso effettivo sarebbe stato del 4.053% e non certo del 4% come erratamente indicato in contratto e affermato dal CTU».
Ciò comporterebbe l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 117 t.u.b. e dell'art. 1284 c.c. Assume inoltre che la medesima indeterminatezza deriverebbe altresì dalla mancata specificazione della tipologia di ammortamento e dalla redazione solo parziale del piano di ammortamento. Da ciò conseguirebbe la necessaria «rideterminazione del corretto rapporto dare-avere tra le parti»; b) con il secondo profilo la Pt_1 lamenta che il medesimo indice OR sarebbe stato manipolato, in violazione dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990. Ciò sarebbe dimostrato dalla
Decisione della Commissione europea che costituisce «prova privilegiata della pag. 5/16 violazione» e comporterebbe la nullità per indeterminatezza della clausola relativa alla pattuizione degli interessi, il cui importo dovrebbe essere rideterminato «con riguardo […] al periodo interessato». Sostiene che sarebbe irrilevante che non abbia fatto parte del gruppo di banche sanzionate CP_1 dalla Commissione europea, avendo comunque applicato un «euribor illecito» dal quale avrebbe tratto vantaggio. Di conseguenza, domanda «la restituzione di una somma a titolo di interessi illegittimamente corrisposti nel periodo
30.05.2006 (stipula mutuo)/30.05.2008, somma data dalla differenza tra quanto pagato e quanto ricalcolato ex art. 117 comma 7 TUB […], ovvero in alternativa data dalla differenza tra quanto pagato e quanto ricalcolato applicando soltanto la quota di tasso fissa (1%)».
Il motivo è infondato con riferimento a entrambi i profili di doglianza.
Quanto a quello sub a), occorre anzitutto rilevare che in sostanza la Pt_1 sostiene di aver pagato per interessi più del pattuito, in quanto il piano di ammortamento sarebbe stato elaborato con parametri diversi da quelli previsti in contratto, piano che sarebbe altresì parziale, con conseguente nullità del contratto.
Va in primo luogo escluso che l'appellante abbia pagato più quanto stabilito – e che quindi abbia titolo a ripetere parte delle somme corrisposte – essendo tale tesi smentita dal tenore letterale del medesimo contratto, dal piano di ammortamento e dalle risultanze della c.t.u.
Va a tal proposito rilevato che il documento negoziale del finanziamento in esame (doc. 1 fasc. di primo grado e doc. 3 fasc. Intesa di primo grado), Pt_1 dell'importo di euro 238.000,00, stabilisce, all'art. 2, che «[i]l mutuo ha la durata di 20 […] anni e dovrà essere rimborsato mediante il pagamento di n.
240 […] rate costanti mensili di Euro 1.442,23 […] ciascuna comprensiva di capitale ed interessi, al tasso indicato al successivo art. 3, scadenti la prima rata il 30 giugno 2006 e l'ultima il 31 maggio 2026, tutte come meglio risulta dal piano di ammortamento che viene allegato sotto la lettera “C”».
pag. 6/16 Inoltre, il medesimo documento negoziale, all'art. 3, comma 1, prevede, quale criterio per il calcolo degli interessi nel periodo di ammortamento, che
«[s]ul capitale mutuato si applica il tasso in ragione di 1 (uno) punti percentuali in più del EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) 6 mesi, base
360, […] e relativo alla media del mese precedente a quello di scadenza delle rate n. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96, 102, 108,
114, 120, 126, 132, 138, 144, 150, 156, 162, 168, 174, 180, 186, 192, 198,
204, 210, 216, 222, 228 e 234, arrotondato all'ottavo di punto percentuale più vicino».
Al comma 2 del medesimo art. 3 è poi previsto che «il mutuo sarà regolato, fino a quando non interverrà variazione a tale indice, al tasso del 4%
(quattro per cento) con applicazione, peraltro, dello 0,33% (zero virgola trentatré per cento) in ragione di mese pagabile in via posticipata con conteggio giorni commerciali (360)».
Inoltre, il comma 3, stabilisce che «[i]n caso di variazione dell'EURIBOR,
[…], rispetto all'attuale del 3% […] nel corso di ammortamento del mutuo, il saggio di interesse del mutuo stesso verrà corrispondentemente aumentato e diminuito, senza obbligo alcuno di preventiva comunicazione da parte della con effetto dal primo giorno del semestre successivo alla data di CP_2 scadenza delle rate n. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90,
96, 102, 108, 114, 120, 126, 132, 138, 144, 150, 156, 162, 168, 174, 180,
186, 192, 198, 204, 210, 216, 222, 228 e 234».
Emerge pertanto dal contratto che la misura del tasso di interesse pari al
4% non è riferita a tutto il periodo di svolgimento del rapporto – come invece assunto dalla – ma unicamente al primo semestre del medesimo, essendo Pt_1 invece previsto, per quelli successivi, l'applicazione della misura del tasso
OR riferito «alla media del mese precedente a quello di scadenza» delle singole rate specificamente indicate, cui sommare la componente fissa dell'1%.
pag. 7/16 Tanto premesso, rispetto a tale primo semestre, ossia alle prime sei rate di ammortamento (scadenti tra il 30 giugno 2006 e il 31 dicembre 2006), emerge dalla c.t.u. che il piano di ammortamento elaborato dalla banca è rispettoso delle pattuizioni contrattuali. L'ausiliare, infatti, applicando queste ultime ha individuando l'importo mensile di tali prime 6 rate in euro 1.442,23 ciascuna, ossia il medesimo importo corrisposto dalla come indicato nelle Pt_1 contabili di pagamento contenute alle pag. da 120 a 125 del relativo file telematico (doc. 3 fasc. Gori di primo grado), come emerge dall'allegato n. 3 alla relazione peritale nella parte che di seguito si riproduce:
Pertanto, è smentita la tesi della secondo cui la banca avrebbe fatto Pt_1 riferimento al diverso valore del 3,07% annuo – o al 3,053% – per calcolare quanto dovutole per interessi.
Solo per completezza va inoltre considerato che il consulente ha verificato la correttezza dell'importo di tutti i pagamenti dimostrati dalla ossia le Pt_1 rate dalla n. 1 alla 91 e dalla n. 94 alla 128, oltre la n. 132 (doc. 3, 3a, 3b, 3c fasc. Gori di primo grado). Per ogni mese corrispondente a quello di pagamento di tali rate, infatti, il c.t.u. ha calcolato quanto dovuto in base ai criteri contrattuali – ossia sommando la quota fissa dell'1% alla media del valore
OR del mese precedente a quello di scadenza delle singole rate specificamente indicate all'art. 3 dell'accordo – e ha poi riscontrato la sostanziale coincidenza tra quanto dovuto e quanto pagato, consistendo le pag. 8/16 relative discrasie in pochi centesimi dovute all'arrotondamento dei valori, come emerge dall'allegato n. 10 alla relazione.
Risulta poi smentita la tesi della secondo cui l'oggetto del contratto Pt_1 sarebbe indeterminato per la mancata specificazione della tipologia di ammortamento e per la redazione solo parziale del piano di ammortamento.
Quanto alla tipologia di ammortamento, essa è prevista, come detto, all'art. 2 del contratto, nel quale è indicato che il rimborso debba avvenire «mediante il pagamento di n. 240 […] rate costanti mensili di Euro 1.442,23 […] ciascuna comprensiva di capitale ed interessi» salvo variazione del tasso, secondo il criterio parimenti pattuito. Quanto alla redazione solo parziale del piano di ammortamento, la contestazione è inammissibile – essendo stata dedotta per la prima volta in appello, in violazione dell'art. 345 c.p.c. – e, ad ogni buon conto, infondata, in quanto l'applicazione dei criteri di calcolo di quanto dovuto, contenuti nel contratto, determina univocamente l'importo da pagare, come verificato dal c.t.u. sempre nel prospetto del predetto allegato n. 10, con il quale la omette qualunque confronto. Pt_1
Parimenti, va respinta la contestazione sub b), con la quale l'appellante lamenta l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto per manipolazione del parametro OR.
Come già osservato in precedenti decisioni di questa Corte d'appello (n. n.
1270 del 2025, n. 363 del 2025 e n. 720 del 2024, tutte in motivazione), la
Commissione Europea, con decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre
2016 (pubblicate per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea serie C e vincolanti per il giudice nazionale ai sensi dell'art. 16, par. 1,
Regolamento CE n. 1/2003) ha stabilito che tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008 alcune banche avevano partecipato a un'infrazione unica e continuata all'art. 101 TFUE avente a oggetto la restrizione e/o la distorsione della concorrenza nel settore dei derivati sui tassi di interesse in Euro collegati all'OR (Euro Interbank Offered Rate) e/o all'EO (Euro Over-Night Index
Average) (di seguito “EIRD”). Tuttavia, la determinazione del tasso di interesse pag. 9/16 variabile attraverso il riferimento al parametro OR nel contratto di mutuo ipotecario per cui è causa non può in alcun modo considerarsi “intesa attuativa” o “contratto a valle” rispetto alle “pratiche collusive” quali accertate dalla Commissione ex art. 101 TFUE, posto che: a) le pratiche collusive sanzionate avevano a oggetto un mercato di prodotti finanziari («mercato degli
EIRD [...] negoziati fuori borsa (OTC) o, nel caso dei future su tassi di interesse, in borsa») del tutto distinto ed eterogeneo rispetto al contratto per cui è causa (mutuo ipotecario a tasso variabile); b) le pratiche collusive sanzionate non erano in alcun modo dirette a favorire le banche mutuatarie, posto che gli operatori, in relazione al tentativo di influenzare il mercato di tali prodotti finanziari, avevano, di volta in volta, «comunicato e/o ricevuto preferenze per un fixing invariato, basso o elevato di determinate scadenze dell'EURIBOR», con un potenziale indiretto pregiudizio (non concretamente accertato dalla Commissione), a seconda dei casi, per la stessa banca mutuante ovvero per il mutuatario (entrambi del tutto estranei all'intesa ed entrambi teoricamente danneggiati ovvero avvantaggiati); c) il mutuo ipotecario non era in alcun modo in «collegamento funzionale con la volontà anticompetitiva a monte».
Anche la Corte di cassazione, nella recente ordinanza con la quale la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite, ha svolto analoghe considerazioni:
«La accertata intesa restrittiva era orientata alla riduzione dei flussi di cassa che i partecipanti avrebbero dovuto pagare a titolo degli “EIRD” o dall'aumento di quelli che essi dovevano ricevere a tale titolo e ha, dunque, riguardato un mercato, quello degli “EIRD”, diverso da quello dei mutui a tasso variabile, di cui partecipa […] il contratto dedotto in giudizio […] da ciò consegue che tali contratti non possono considerarsi “a valle” rispetto all'intesa illecita, tantomeno nell'ipotesi in cui il mutuante sia estraneo all'intesa anticoncorrenziale, non costituendone lo sbocco, né risultando essenziali a realizzarne e ad attuarne gli effetti [… A]lla nullità della clausola determinativa degli interessi del contratto di mutuo a mezzo dell'OR non sembra potersi pag. 10/16 pervenire, in caso di banche estranee all'intesa, neppure per il tramite della disciplina consumeristica, se si considera che l'art. 33 cod. cons. colloca al di fuori della presunzione di vessatorietà le pattuizioni concernenti “prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni ... di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista”» (Cass. n. 19900 del 2024, in motivazione).
Il primo motivo è quindi infondato sotto entrambi i profili.
2. Con il secondo motivo d'impugnazione l'appellante sostiene che il
Tribunale avrebbe travisato la domanda proposta dalla e avrebbe Pt_1 erroneamente considerato che essa avesse contestato l'effetto anatocistico in tale rapporto. Sostiene di avere invece, in primo grado, lamentato «la violazione delle norme sulla trasparenza […] per non esser stata indicata/pattuita nel contratto di mutuo l'applicazione del regime composto di capitalizzazione degli interessi e dunque l'effettivo tasso di interesse applicato conseguentemente a tale capitalizzazione». Sostiene inoltre che nel contratto «il tasso di interesse indicato corrisponde all'applicazione di un regime di capitalizzazione semplice degli interessi», mentre il piano di ammortamento è costituito con il regime composto, con il conseguente «innalzamento occulto del tasso di interesse effettivamente applicato». Inoltre, «il tipo di ammortamento “alla francese” può essere sviluppato sia in regime di calcolo composto sia in regime di calcolo semplice», pertanto, nel caso in esame, trattandosi di contratto stipulato da
«persona non esperta di matematica finanziaria, senza una chiara e specifica pattuizione del regime di capitalizzazione non può […] affermarsi che il criterio di calcolo dell'interesse sia determinato», risultando tale regime
«esclusivamente ex post attraverso una analisi tecnica del piano di ammortamento». Afferma poi che «la mera indicazione di un riferimento numerico per il tasso di interessi può non risultare sufficiente», che l'individuazione del tasso per relationem deve avvenire «mediante rinvio a dati che siano conoscibili a priori» e che siano in ogni caso inammissibili «costi occulti». Sostiene inoltre che il t.a.n. sarebbe stato «impiegato in regime pag. 11/16 composto» e che «tra i possibili criteri di imputazione, il TAN viene impiegato anticipando ogni scadenza» di pagamento degli interessi maturati sul debito residuo. Pertanto, la mancata rappresentazione di un «tasso annuo effettivo
(TAE)», che tenga conto «della capitalizzazione composta degli interessi», renderebbe le condizioni economiche indeterminate e indeterminabili. Di conseguenza, il t.a.n. contrattuale sul quale la parte ha formato la propria volontà «non corrisponde alla rata indicata contrattualmente», in quanto il
«piano di capitalizzazione composto, attuato dalla banca, fa lievitare gli interessi oltre il tasso di interessi in contratto». In conclusione, domanda che quanto dovuto per interessi sia ricalcolato ai sensi dell'art. 117, comma 7,
t.u.b. o «in alternativa in regime di capitalizzazione semplice, eliminando l'effetto occulto della (indebita) capitalizzazione composta», restituendo alla
Gori quanto pagato in eccedenza.
Il motivo è infondato.
A tal proposito va anzitutto rilevato che la in primo grado, a Pt_1 differenza di quando sostiene con il presente motivo di appello, ha effettivamente contestato la presenza di anatocismo nel finanziamento.
Tanto emerge testualmente dal capo VI della citazione in primo grado – rubricata «Violazione dell'art. 1283 c.c.. Piano di ammortamento con indebita capitalizzazione» – nel quale l'attrice, a pag. 21, ha asserito che, nel mutuo dedotto in giudizio, «ad ogni scadenza mensile gli interessi maturati vengono di fatto dapprima addebitati al capitale e poi pagati dalla quota contenuta nella rata. In tal modo, quindi, gli stessi interessi continuano a partecipare al computo degli interessi successivi». Ciò sarebbe foriero di «capitalizzazione composta, non dichiarata in contratto, ma risultante solo dal piano di ammortamento», integrando «una ipotesi di anatocismo vietata sia dall'art. 1283 c.c. sia dalla Delibera CICR 09.02.00». Pertanto, domandava che
«[l]'effetto di tale anatocismo» fosse «espunto dal piano di ammortamento […] con conseguente decurtazione di quanto illegittimamente pagato».
pag. 12/16 Il giudice di primo grado ha pertanto correttamente inteso la domanda.
La doglianza relativa alla mancata indicazione del tasso annuo effettivo è quindi una doglianza nuova, che afferisce a un profilo fattuale asseritamente fondante una nullità non tempestivamente dedotto in primo grado, ossia nel rispetto delle preclusioni assertive, e come tale inammissibile, circostanza di per sé sufficiente al rigetto della censura.
Ad ogni buon conto è infondata nel merito.
Quanto all'asserita indeterminatezza dell'oggetto del contratto per l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi, la stessa è stata esclusa dalla Corte di cassazione «quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato» (Cass., sez. un., n. 15130 del 2024, in motivazione).
Tutti tali elementi sono precisamente specificati nel documento contrattuale, in quanto – come detto nella trattazione del primo profilo di contestazione del primo motivo d'appello – le parti hanno pattuito il prestito di euro 238.000,00 e previsto che tale somma fosse restituita in 20 anni mediante il pagamento di n. 240 rate costanti mensili, ciascuna dell'importo di euro 1.442,23, corrispondente al 4% annuo (misura determinata incrementando di un punto percentuale il valore del tasso euribor di riferimento), salvo modifica di tale importo al variare del medesimo tasso euribor, secondo i criteri previsti nel contratto.
Va parimenti escluso che l'indeterminatezza delle condizioni economiche consegua all'indicizzazione del tasso d'interesse con riferimento al parametro
OR.
Va infatti in primo luogo considerato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, «[n]ella vigenza dell'art. 117, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993, il tasso di interesse può essere determinato “per relationem”, con esclusione del pag. 13/16 rinvio agli usi, ma in tal caso il contratto deve richiamare criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, non devono essere determinati unilateralmente dalla banca» (Cass. n. 17110 del 2019, in massima;
nello stesso senso Cass. n. 5151 del 2024, in motivazione).
Rispondendo l'indice OR a tali requisiti, non vi è dubbio che le parti abbiano legittimamente fatto a esso riferimento per la determinazione del tasso d'interesse.
Pertanto, non residuano dubbi sulla determinatezza o, comunque, determinabilità dell'oggetto del contratto.
Il secondo motivo va quindi respinto.
3. Con il terzo motivo di gravame, in subordine, la domanda che sia Pt_1
«riformato il capo delle spese legali a cui è stata condannata in quanto il relativo importo è troppo elevato rispetto al valore della controversia, all'attività svolta e alla complessità (bassa) della lite». Inoltre, il Tribunale avrebbe erroneamente «applicato il DM n. 147 del 13.08.2022 in vigore dal 23.10.2022» benché il contenzioso in esame sia iniziato nel 2018 «per cui avrebbe dovuto applicare la precedente formulazione». Infine, avrebbe dovuto applicare «lo scaglione tra € 26.000/52.000,00 al valore medio del DM n. 147 del
13.08.2022», così determinando un compenso di euro 7.616,00 oltre accessori,
«più congruo alla posta in gioco».
Il motivo è infondato.
Va condivisa la decisione del Tribunale di condanna della a rifondere Pt_1 la banca convenuta di euro 10.860,00 per spese di lite.
Va infatti considerato che i parametri per la loro liquidazione, contenuti nel decreto del Ministro della giustizia n. 55 del 2014, sono stati modificati da quello n. 147 del 2022 e che la Corte di cassazione, con l'ordinanza a sezioni unite n. 33482 del 2022, ha evidenziato che, quest'ultimo, «prevede all'articolo pag. 14/16 6 che le nuove tariffe in esso disposte “si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, e all'articolo
7 statuisce l'entrata in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale;
essendo stato pubblicato, dunque, sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre 2022, la vigenza decorre dal 23 ottobre 2022».
Occorre quindi considerare che il predetto decreto n. 55 del 2014, stabilisce, all'art. 4, comma 5, che «[i]l compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: […] d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, […],
l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio».
Ebbene, l'attività difensiva dei patrocinatori delle parti si è esaurita in un momento successivo al 23 ottobre 2022 in quanto l'esame della sentenza di primo grado si è inevitabilmente svolta successivamente al 16 dicembre 2022, data della sua pubblicazione. Esame, peraltro, senza dubbio effettivamente avvenuto, essendo stato strumentale alla predisposizione degli atti del giudizio d'appello da parte dei medesimi difensori.
Infine, va condiviso anche il riferimento allo scaglione indeterminato indicato nella sentenza gravata – non emergendo univocamente l'importo domandato dall'attrice e non essendo stato precisato nemmeno nel corso dell'istruttoria – di complessità media.
La censura va quindi respinta.
4. Quanto alle spese di lite, la risultando totalmente soccombente Pt_1 anche all'esito del presente grado di giudizio, va condannata a rifondere a anche quelle sopportate in appello, il cui importo si liquida in CP_1 dispositivo, sempre in applicazione dei parametri medi relativi alle cause di valore indeterminato e di media complessità.
pag. 15/16 5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1325 del 2022 del Tribunale di Arezzo, che per l'effetto conferma;
2. condanna a rifondere le spese Parte_1 Controparte_1 di lite relative al giudizio d'appello, che liquida in euro 12.156,00, oltre a rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso nella camera di consiglio telematica della seconda sezione civile, in data 20 novembre 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
LA AR ON NA IM
pag. 16/16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
– NA IM Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– LA AR ON Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NI IE ( ), C.F._2
appellante
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
TU ZO ( e dell'avv. PETRONE ANGELO C.F._3
( , C.F._4 appellata
Conclusioni per «Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in totale Parte_1 riforma della sentenza impugnata: IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE: sospendere e/o revocare ai sensi dell'art. 283 c.p.c. la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto;
NEL MERITO: accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale civile di Arezzo n. 1325/2022 pubblicata il 16/12/2022 RG n. 1097/2018 Repert. n. 2225/2022 non notificata accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado nei limiti dei motivi di impugnazione dedotti e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dei motivi di appello I-II, accogliere in ogni caso il motivo di appello III e per l'effetto in riforma della sentenza emessa dal Tribunale civile di Arezzo n. 1325/2022 pubblicata il 16/12/2022 RG n. 1097/2018 Repert. n. 2225/2022 non notificata ridurre l'importo della condanna al compenso professionale del primo grado di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede ammettersi sin da ora consulenza tecnica contabile che sulla scorta della documentazione in atti (perizia di parte) accerti tutte le illiceità denunziate nei motivi del ricorso e per l'effetto quantifichi le somme ripetibili sotto i profili lamentati con ogni ulteriore riserva di integrazione del quesito del CTU fino all'esito della nomina e/o del giuramento dello stesso.
Con vittoria di spese e compenso professionale del doppio grado di giudizio»; per «Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze Controparte_1 adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
(a) in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348bis c.p.c.;
(b) in via preliminare subordinata: rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, provvedendo sulle relative spese da liquidare in favore della appellata;
(c) in subordine, in via principale: rigettare l'appello in quanto inammissibile ed infondato e confermare l'impugnata Sentenza del Tribunale di Arezzo n. 1325/2022 pubblicata il 16.12.2022;
(d) in via gradata: comunque rigettare tutte le conclusioni, domande ed istanze, anche istruttorie, avversarie siccome inammissibili, infondate ed inconferenti sia in fatto che in diritto, oltre che improvate, per i motivi esposti in atti;
(e) in via ulteriorimente subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento di una qualche domanda attorea, disporre le dovute compensazioni accertando comunque il credito della CP_2
pag. 2/16 (f) in via istruttoria: rigettare la richiesta di CTU siccome palesemente esplorativa, irrilevante ed inammissibile;
(g) in ogni caso: condannare parte appellante al pagamento dei compensi professionali per il grado di appello (e per la fase cautelare concernente l'istanza di sospensiva) secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014, oltre accessori».
Rilevato ha impugnato la sentenza n. 1325 del 2022 del Parte_1
Tribunale di Arezzo, che ha rigettato tutte le domande da essa proposte in relazione al mutuo dell'importo di euro 238.000,00 stipulato il 30 maggio 2006 con Lazio s.p.a. (poi oggi Controparte_3 Controparte_4
nel prosieguo ), domande dirette a: a) accertare Controparte_1 CP_1
l'usurarietà del tasso moratorio pattuito e condannare la mutuante al risarcimento del danno;
b) accertare l'indeterminatezza dell'indicatore sintetico di costo (i.s.c.)/tasso annuo effettivo globale (t.a.e.g.) del finanziamento;
c) accertare la nullità della clausola contrattuale che prevede il tasso floor; d) accertare la nullità del medesimo mutuo per superamento del limite di finanziabilità; e) accertare la sussistenza di anatocismo. Coerentemente sono state respinte anche le domande consequenziali d'imputazione al debito residuo di quanto pagato in eccedenza o di condanna alla restituzione di tale somma.
Quanto alla dedotta usurarietà degli interessi moratori, il Tribunale l'ha esclusa rilevando che il relativo tasso-soglia era stato rispettato.
Relativamente alla pretesa indeterminatezza dell'oggetto del contratto per inesatta indicazione dell'i.s.c./t.a.e.g., ha considerato che l'art. 125-bis del d.lgs. n. 385 del 1993 (Testo unico bancario, nel prosieguo t.u.b.) non fosse applicabile al caso in esame e che «l'eventuale incompleta e non corretta indicazione» di tale i.s.c./t.a.e.g. non determinasse la violazione dell'art. 117
t.u.b., come lamentato dalla Pt_1
Ancora, il Tribunale ha negato che il riferimento all'OR quale parametro per il calcolo degli interessi determinasse una nullità per violazione pag. 3/16 della disciplina antitrust, «non essendovi elementi tali da far ritenere che l'allora abbia mai applicato tassi oggetto di un “cartello”». Ha poi CP_3 ritenuto rinunciata la domanda diretta a far valere l'illegittimità della clausola floor. Ha inoltre escluso che il dedotto superamento del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38, comma 2, t.u.b. determinasse la nullità del mutuo. Ha infine escluso l'esistenza del fenomeno anatocistico relativamente al finanziamento in esame.
Le spese di lite sono state poste a carico della in applicazione del Pt_1 principio di soccombenza.
L'appello è stato affidato ai seguenti motivi:
1. con il primo si assume l'illegittimità della pattuizione degli interessi, articolandosi due profili di doglianza: a) il tasso applicato non corrisponderebbe a quello indicato nel contratto;
b) tale tasso sarebbe indeterminato in conseguenza della manipolazione dell'indice OR avvenuta tra il 2005 e il 2008;
2. con il secondo motivo lamenta la mancata «pattuizione del regime finanziario di capitalizzazione composta» in base al quale sarebbe stato elaborato il piano di ammortamento, domanda che sarebbe stata travisata dal Tribunale;
3. con il terzo si contesta la misura della condanna alla refusione delle spese di lite.
Si è costituita , protestando l'inammissibilità e, comunque, CP_1
l'infondatezza del gravame.
Con ordinanza del 28 marzo 2024 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza gravata.
Assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. – nel testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis – precisate le conclusioni come in esergo, all'esito dell'udienza del 14 ottobre 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la pag. 4/16 decisione è stata riservata al Collegio con ordinanza del successivo 13 novembre.
Considerato
1. Con il primo motivo di gravame la lamenta l'illegittimità della Pt_1 pattuizione degli interessi, articolando due profili di censura: a) con il primo sostiene che il tasso debitore indicato nel contratto «non era corretto in quanto non corrispondente a quello applicato». A tal proposito afferma che all'art. 3, comma 3, del contratto «il tasso OR 6 mesi base 360 alla data di stipula
[…] (30.05.2006) era pari al 3%» e che, sommandovi la componente fissa dell'1% – parimenti prevista dal contratto – il tasso pattuito risulterebbe del
4%. Tuttavia «il valore del parametro OR 6 mesi base 360 alla data del
30.05.2006» era in realtà «3.07%», come dimostrerebbe la serie storica di tale tasso da essa stessa prodotta in giudizio. A tale valore avrebbe fatto riferimento la banca nell'elaborare il piano di ammortamento, così «applicando un tasso di interesse debitore del 4.07% e non del 4% come indicato in contratto». Pertanto, non potrebbero essere condivise le conclusioni del c.t.u., secondo cui «il tasso corrispettivo […] nella misura del 4%» sarebbe stato correttamente indicato nel contratto. Sostiene poi che dall'allegato n. 9 alla c.t.u. emergerebbe «che nel maggio 2006 l'OR 6 mesi base 360 era pari a
3.053% e non […] a 3%»; pertanto, «il tasso effettivo sarebbe stato del 4.053% e non certo del 4% come erratamente indicato in contratto e affermato dal CTU».
Ciò comporterebbe l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 117 t.u.b. e dell'art. 1284 c.c. Assume inoltre che la medesima indeterminatezza deriverebbe altresì dalla mancata specificazione della tipologia di ammortamento e dalla redazione solo parziale del piano di ammortamento. Da ciò conseguirebbe la necessaria «rideterminazione del corretto rapporto dare-avere tra le parti»; b) con il secondo profilo la Pt_1 lamenta che il medesimo indice OR sarebbe stato manipolato, in violazione dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990. Ciò sarebbe dimostrato dalla
Decisione della Commissione europea che costituisce «prova privilegiata della pag. 5/16 violazione» e comporterebbe la nullità per indeterminatezza della clausola relativa alla pattuizione degli interessi, il cui importo dovrebbe essere rideterminato «con riguardo […] al periodo interessato». Sostiene che sarebbe irrilevante che non abbia fatto parte del gruppo di banche sanzionate CP_1 dalla Commissione europea, avendo comunque applicato un «euribor illecito» dal quale avrebbe tratto vantaggio. Di conseguenza, domanda «la restituzione di una somma a titolo di interessi illegittimamente corrisposti nel periodo
30.05.2006 (stipula mutuo)/30.05.2008, somma data dalla differenza tra quanto pagato e quanto ricalcolato ex art. 117 comma 7 TUB […], ovvero in alternativa data dalla differenza tra quanto pagato e quanto ricalcolato applicando soltanto la quota di tasso fissa (1%)».
Il motivo è infondato con riferimento a entrambi i profili di doglianza.
Quanto a quello sub a), occorre anzitutto rilevare che in sostanza la Pt_1 sostiene di aver pagato per interessi più del pattuito, in quanto il piano di ammortamento sarebbe stato elaborato con parametri diversi da quelli previsti in contratto, piano che sarebbe altresì parziale, con conseguente nullità del contratto.
Va in primo luogo escluso che l'appellante abbia pagato più quanto stabilito – e che quindi abbia titolo a ripetere parte delle somme corrisposte – essendo tale tesi smentita dal tenore letterale del medesimo contratto, dal piano di ammortamento e dalle risultanze della c.t.u.
Va a tal proposito rilevato che il documento negoziale del finanziamento in esame (doc. 1 fasc. di primo grado e doc. 3 fasc. Intesa di primo grado), Pt_1 dell'importo di euro 238.000,00, stabilisce, all'art. 2, che «[i]l mutuo ha la durata di 20 […] anni e dovrà essere rimborsato mediante il pagamento di n.
240 […] rate costanti mensili di Euro 1.442,23 […] ciascuna comprensiva di capitale ed interessi, al tasso indicato al successivo art. 3, scadenti la prima rata il 30 giugno 2006 e l'ultima il 31 maggio 2026, tutte come meglio risulta dal piano di ammortamento che viene allegato sotto la lettera “C”».
pag. 6/16 Inoltre, il medesimo documento negoziale, all'art. 3, comma 1, prevede, quale criterio per il calcolo degli interessi nel periodo di ammortamento, che
«[s]ul capitale mutuato si applica il tasso in ragione di 1 (uno) punti percentuali in più del EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) 6 mesi, base
360, […] e relativo alla media del mese precedente a quello di scadenza delle rate n. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96, 102, 108,
114, 120, 126, 132, 138, 144, 150, 156, 162, 168, 174, 180, 186, 192, 198,
204, 210, 216, 222, 228 e 234, arrotondato all'ottavo di punto percentuale più vicino».
Al comma 2 del medesimo art. 3 è poi previsto che «il mutuo sarà regolato, fino a quando non interverrà variazione a tale indice, al tasso del 4%
(quattro per cento) con applicazione, peraltro, dello 0,33% (zero virgola trentatré per cento) in ragione di mese pagabile in via posticipata con conteggio giorni commerciali (360)».
Inoltre, il comma 3, stabilisce che «[i]n caso di variazione dell'EURIBOR,
[…], rispetto all'attuale del 3% […] nel corso di ammortamento del mutuo, il saggio di interesse del mutuo stesso verrà corrispondentemente aumentato e diminuito, senza obbligo alcuno di preventiva comunicazione da parte della con effetto dal primo giorno del semestre successivo alla data di CP_2 scadenza delle rate n. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90,
96, 102, 108, 114, 120, 126, 132, 138, 144, 150, 156, 162, 168, 174, 180,
186, 192, 198, 204, 210, 216, 222, 228 e 234».
Emerge pertanto dal contratto che la misura del tasso di interesse pari al
4% non è riferita a tutto il periodo di svolgimento del rapporto – come invece assunto dalla – ma unicamente al primo semestre del medesimo, essendo Pt_1 invece previsto, per quelli successivi, l'applicazione della misura del tasso
OR riferito «alla media del mese precedente a quello di scadenza» delle singole rate specificamente indicate, cui sommare la componente fissa dell'1%.
pag. 7/16 Tanto premesso, rispetto a tale primo semestre, ossia alle prime sei rate di ammortamento (scadenti tra il 30 giugno 2006 e il 31 dicembre 2006), emerge dalla c.t.u. che il piano di ammortamento elaborato dalla banca è rispettoso delle pattuizioni contrattuali. L'ausiliare, infatti, applicando queste ultime ha individuando l'importo mensile di tali prime 6 rate in euro 1.442,23 ciascuna, ossia il medesimo importo corrisposto dalla come indicato nelle Pt_1 contabili di pagamento contenute alle pag. da 120 a 125 del relativo file telematico (doc. 3 fasc. Gori di primo grado), come emerge dall'allegato n. 3 alla relazione peritale nella parte che di seguito si riproduce:
Pertanto, è smentita la tesi della secondo cui la banca avrebbe fatto Pt_1 riferimento al diverso valore del 3,07% annuo – o al 3,053% – per calcolare quanto dovutole per interessi.
Solo per completezza va inoltre considerato che il consulente ha verificato la correttezza dell'importo di tutti i pagamenti dimostrati dalla ossia le Pt_1 rate dalla n. 1 alla 91 e dalla n. 94 alla 128, oltre la n. 132 (doc. 3, 3a, 3b, 3c fasc. Gori di primo grado). Per ogni mese corrispondente a quello di pagamento di tali rate, infatti, il c.t.u. ha calcolato quanto dovuto in base ai criteri contrattuali – ossia sommando la quota fissa dell'1% alla media del valore
OR del mese precedente a quello di scadenza delle singole rate specificamente indicate all'art. 3 dell'accordo – e ha poi riscontrato la sostanziale coincidenza tra quanto dovuto e quanto pagato, consistendo le pag. 8/16 relative discrasie in pochi centesimi dovute all'arrotondamento dei valori, come emerge dall'allegato n. 10 alla relazione.
Risulta poi smentita la tesi della secondo cui l'oggetto del contratto Pt_1 sarebbe indeterminato per la mancata specificazione della tipologia di ammortamento e per la redazione solo parziale del piano di ammortamento.
Quanto alla tipologia di ammortamento, essa è prevista, come detto, all'art. 2 del contratto, nel quale è indicato che il rimborso debba avvenire «mediante il pagamento di n. 240 […] rate costanti mensili di Euro 1.442,23 […] ciascuna comprensiva di capitale ed interessi» salvo variazione del tasso, secondo il criterio parimenti pattuito. Quanto alla redazione solo parziale del piano di ammortamento, la contestazione è inammissibile – essendo stata dedotta per la prima volta in appello, in violazione dell'art. 345 c.p.c. – e, ad ogni buon conto, infondata, in quanto l'applicazione dei criteri di calcolo di quanto dovuto, contenuti nel contratto, determina univocamente l'importo da pagare, come verificato dal c.t.u. sempre nel prospetto del predetto allegato n. 10, con il quale la omette qualunque confronto. Pt_1
Parimenti, va respinta la contestazione sub b), con la quale l'appellante lamenta l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto per manipolazione del parametro OR.
Come già osservato in precedenti decisioni di questa Corte d'appello (n. n.
1270 del 2025, n. 363 del 2025 e n. 720 del 2024, tutte in motivazione), la
Commissione Europea, con decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre
2016 (pubblicate per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea serie C e vincolanti per il giudice nazionale ai sensi dell'art. 16, par. 1,
Regolamento CE n. 1/2003) ha stabilito che tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008 alcune banche avevano partecipato a un'infrazione unica e continuata all'art. 101 TFUE avente a oggetto la restrizione e/o la distorsione della concorrenza nel settore dei derivati sui tassi di interesse in Euro collegati all'OR (Euro Interbank Offered Rate) e/o all'EO (Euro Over-Night Index
Average) (di seguito “EIRD”). Tuttavia, la determinazione del tasso di interesse pag. 9/16 variabile attraverso il riferimento al parametro OR nel contratto di mutuo ipotecario per cui è causa non può in alcun modo considerarsi “intesa attuativa” o “contratto a valle” rispetto alle “pratiche collusive” quali accertate dalla Commissione ex art. 101 TFUE, posto che: a) le pratiche collusive sanzionate avevano a oggetto un mercato di prodotti finanziari («mercato degli
EIRD [...] negoziati fuori borsa (OTC) o, nel caso dei future su tassi di interesse, in borsa») del tutto distinto ed eterogeneo rispetto al contratto per cui è causa (mutuo ipotecario a tasso variabile); b) le pratiche collusive sanzionate non erano in alcun modo dirette a favorire le banche mutuatarie, posto che gli operatori, in relazione al tentativo di influenzare il mercato di tali prodotti finanziari, avevano, di volta in volta, «comunicato e/o ricevuto preferenze per un fixing invariato, basso o elevato di determinate scadenze dell'EURIBOR», con un potenziale indiretto pregiudizio (non concretamente accertato dalla Commissione), a seconda dei casi, per la stessa banca mutuante ovvero per il mutuatario (entrambi del tutto estranei all'intesa ed entrambi teoricamente danneggiati ovvero avvantaggiati); c) il mutuo ipotecario non era in alcun modo in «collegamento funzionale con la volontà anticompetitiva a monte».
Anche la Corte di cassazione, nella recente ordinanza con la quale la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite, ha svolto analoghe considerazioni:
«La accertata intesa restrittiva era orientata alla riduzione dei flussi di cassa che i partecipanti avrebbero dovuto pagare a titolo degli “EIRD” o dall'aumento di quelli che essi dovevano ricevere a tale titolo e ha, dunque, riguardato un mercato, quello degli “EIRD”, diverso da quello dei mutui a tasso variabile, di cui partecipa […] il contratto dedotto in giudizio […] da ciò consegue che tali contratti non possono considerarsi “a valle” rispetto all'intesa illecita, tantomeno nell'ipotesi in cui il mutuante sia estraneo all'intesa anticoncorrenziale, non costituendone lo sbocco, né risultando essenziali a realizzarne e ad attuarne gli effetti [… A]lla nullità della clausola determinativa degli interessi del contratto di mutuo a mezzo dell'OR non sembra potersi pag. 10/16 pervenire, in caso di banche estranee all'intesa, neppure per il tramite della disciplina consumeristica, se si considera che l'art. 33 cod. cons. colloca al di fuori della presunzione di vessatorietà le pattuizioni concernenti “prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni ... di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista”» (Cass. n. 19900 del 2024, in motivazione).
Il primo motivo è quindi infondato sotto entrambi i profili.
2. Con il secondo motivo d'impugnazione l'appellante sostiene che il
Tribunale avrebbe travisato la domanda proposta dalla e avrebbe Pt_1 erroneamente considerato che essa avesse contestato l'effetto anatocistico in tale rapporto. Sostiene di avere invece, in primo grado, lamentato «la violazione delle norme sulla trasparenza […] per non esser stata indicata/pattuita nel contratto di mutuo l'applicazione del regime composto di capitalizzazione degli interessi e dunque l'effettivo tasso di interesse applicato conseguentemente a tale capitalizzazione». Sostiene inoltre che nel contratto «il tasso di interesse indicato corrisponde all'applicazione di un regime di capitalizzazione semplice degli interessi», mentre il piano di ammortamento è costituito con il regime composto, con il conseguente «innalzamento occulto del tasso di interesse effettivamente applicato». Inoltre, «il tipo di ammortamento “alla francese” può essere sviluppato sia in regime di calcolo composto sia in regime di calcolo semplice», pertanto, nel caso in esame, trattandosi di contratto stipulato da
«persona non esperta di matematica finanziaria, senza una chiara e specifica pattuizione del regime di capitalizzazione non può […] affermarsi che il criterio di calcolo dell'interesse sia determinato», risultando tale regime
«esclusivamente ex post attraverso una analisi tecnica del piano di ammortamento». Afferma poi che «la mera indicazione di un riferimento numerico per il tasso di interessi può non risultare sufficiente», che l'individuazione del tasso per relationem deve avvenire «mediante rinvio a dati che siano conoscibili a priori» e che siano in ogni caso inammissibili «costi occulti». Sostiene inoltre che il t.a.n. sarebbe stato «impiegato in regime pag. 11/16 composto» e che «tra i possibili criteri di imputazione, il TAN viene impiegato anticipando ogni scadenza» di pagamento degli interessi maturati sul debito residuo. Pertanto, la mancata rappresentazione di un «tasso annuo effettivo
(TAE)», che tenga conto «della capitalizzazione composta degli interessi», renderebbe le condizioni economiche indeterminate e indeterminabili. Di conseguenza, il t.a.n. contrattuale sul quale la parte ha formato la propria volontà «non corrisponde alla rata indicata contrattualmente», in quanto il
«piano di capitalizzazione composto, attuato dalla banca, fa lievitare gli interessi oltre il tasso di interessi in contratto». In conclusione, domanda che quanto dovuto per interessi sia ricalcolato ai sensi dell'art. 117, comma 7,
t.u.b. o «in alternativa in regime di capitalizzazione semplice, eliminando l'effetto occulto della (indebita) capitalizzazione composta», restituendo alla
Gori quanto pagato in eccedenza.
Il motivo è infondato.
A tal proposito va anzitutto rilevato che la in primo grado, a Pt_1 differenza di quando sostiene con il presente motivo di appello, ha effettivamente contestato la presenza di anatocismo nel finanziamento.
Tanto emerge testualmente dal capo VI della citazione in primo grado – rubricata «Violazione dell'art. 1283 c.c.. Piano di ammortamento con indebita capitalizzazione» – nel quale l'attrice, a pag. 21, ha asserito che, nel mutuo dedotto in giudizio, «ad ogni scadenza mensile gli interessi maturati vengono di fatto dapprima addebitati al capitale e poi pagati dalla quota contenuta nella rata. In tal modo, quindi, gli stessi interessi continuano a partecipare al computo degli interessi successivi». Ciò sarebbe foriero di «capitalizzazione composta, non dichiarata in contratto, ma risultante solo dal piano di ammortamento», integrando «una ipotesi di anatocismo vietata sia dall'art. 1283 c.c. sia dalla Delibera CICR 09.02.00». Pertanto, domandava che
«[l]'effetto di tale anatocismo» fosse «espunto dal piano di ammortamento […] con conseguente decurtazione di quanto illegittimamente pagato».
pag. 12/16 Il giudice di primo grado ha pertanto correttamente inteso la domanda.
La doglianza relativa alla mancata indicazione del tasso annuo effettivo è quindi una doglianza nuova, che afferisce a un profilo fattuale asseritamente fondante una nullità non tempestivamente dedotto in primo grado, ossia nel rispetto delle preclusioni assertive, e come tale inammissibile, circostanza di per sé sufficiente al rigetto della censura.
Ad ogni buon conto è infondata nel merito.
Quanto all'asserita indeterminatezza dell'oggetto del contratto per l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi, la stessa è stata esclusa dalla Corte di cassazione «quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato» (Cass., sez. un., n. 15130 del 2024, in motivazione).
Tutti tali elementi sono precisamente specificati nel documento contrattuale, in quanto – come detto nella trattazione del primo profilo di contestazione del primo motivo d'appello – le parti hanno pattuito il prestito di euro 238.000,00 e previsto che tale somma fosse restituita in 20 anni mediante il pagamento di n. 240 rate costanti mensili, ciascuna dell'importo di euro 1.442,23, corrispondente al 4% annuo (misura determinata incrementando di un punto percentuale il valore del tasso euribor di riferimento), salvo modifica di tale importo al variare del medesimo tasso euribor, secondo i criteri previsti nel contratto.
Va parimenti escluso che l'indeterminatezza delle condizioni economiche consegua all'indicizzazione del tasso d'interesse con riferimento al parametro
OR.
Va infatti in primo luogo considerato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, «[n]ella vigenza dell'art. 117, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993, il tasso di interesse può essere determinato “per relationem”, con esclusione del pag. 13/16 rinvio agli usi, ma in tal caso il contratto deve richiamare criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, non devono essere determinati unilateralmente dalla banca» (Cass. n. 17110 del 2019, in massima;
nello stesso senso Cass. n. 5151 del 2024, in motivazione).
Rispondendo l'indice OR a tali requisiti, non vi è dubbio che le parti abbiano legittimamente fatto a esso riferimento per la determinazione del tasso d'interesse.
Pertanto, non residuano dubbi sulla determinatezza o, comunque, determinabilità dell'oggetto del contratto.
Il secondo motivo va quindi respinto.
3. Con il terzo motivo di gravame, in subordine, la domanda che sia Pt_1
«riformato il capo delle spese legali a cui è stata condannata in quanto il relativo importo è troppo elevato rispetto al valore della controversia, all'attività svolta e alla complessità (bassa) della lite». Inoltre, il Tribunale avrebbe erroneamente «applicato il DM n. 147 del 13.08.2022 in vigore dal 23.10.2022» benché il contenzioso in esame sia iniziato nel 2018 «per cui avrebbe dovuto applicare la precedente formulazione». Infine, avrebbe dovuto applicare «lo scaglione tra € 26.000/52.000,00 al valore medio del DM n. 147 del
13.08.2022», così determinando un compenso di euro 7.616,00 oltre accessori,
«più congruo alla posta in gioco».
Il motivo è infondato.
Va condivisa la decisione del Tribunale di condanna della a rifondere Pt_1 la banca convenuta di euro 10.860,00 per spese di lite.
Va infatti considerato che i parametri per la loro liquidazione, contenuti nel decreto del Ministro della giustizia n. 55 del 2014, sono stati modificati da quello n. 147 del 2022 e che la Corte di cassazione, con l'ordinanza a sezioni unite n. 33482 del 2022, ha evidenziato che, quest'ultimo, «prevede all'articolo pag. 14/16 6 che le nuove tariffe in esso disposte “si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, e all'articolo
7 statuisce l'entrata in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale;
essendo stato pubblicato, dunque, sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre 2022, la vigenza decorre dal 23 ottobre 2022».
Occorre quindi considerare che il predetto decreto n. 55 del 2014, stabilisce, all'art. 4, comma 5, che «[i]l compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: […] d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, […],
l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio».
Ebbene, l'attività difensiva dei patrocinatori delle parti si è esaurita in un momento successivo al 23 ottobre 2022 in quanto l'esame della sentenza di primo grado si è inevitabilmente svolta successivamente al 16 dicembre 2022, data della sua pubblicazione. Esame, peraltro, senza dubbio effettivamente avvenuto, essendo stato strumentale alla predisposizione degli atti del giudizio d'appello da parte dei medesimi difensori.
Infine, va condiviso anche il riferimento allo scaglione indeterminato indicato nella sentenza gravata – non emergendo univocamente l'importo domandato dall'attrice e non essendo stato precisato nemmeno nel corso dell'istruttoria – di complessità media.
La censura va quindi respinta.
4. Quanto alle spese di lite, la risultando totalmente soccombente Pt_1 anche all'esito del presente grado di giudizio, va condannata a rifondere a anche quelle sopportate in appello, il cui importo si liquida in CP_1 dispositivo, sempre in applicazione dei parametri medi relativi alle cause di valore indeterminato e di media complessità.
pag. 15/16 5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1325 del 2022 del Tribunale di Arezzo, che per l'effetto conferma;
2. condanna a rifondere le spese Parte_1 Controparte_1 di lite relative al giudizio d'appello, che liquida in euro 12.156,00, oltre a rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso nella camera di consiglio telematica della seconda sezione civile, in data 20 novembre 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
LA AR ON NA IM
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