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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 28/06/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1013/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Seconda civile – composta dai Signori:
1) Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente rel.
2) Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
3) Dott.ssa Alessandra Ferraro - Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1013/2023 del Ruolo Generale, promossa da
(P. IVA , in persona del sig. Sindaco pro - _1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Deborah Calavita, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura del Comune di , p.zza san Domenico n. 1 Pt_1
APPELLANTE contro
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._1
Avv.ti Attilio De Marco e Silvia Palamà, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in , viale Ferrari n. 35 Pt_1
APPELLATO
NONCHÉ CONTRO
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Rossella Farnelli ed Egilda De Donno, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Bari, via Cognetti n. 36
APPELLATA
CONCLUSIONI
Sulle note scritte in sostituzione dell'udienza del 01.04.2025 depositate dalle parti nei termini concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*******
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Controparte_1
l e il , ritenendoli responsabili dei danni Controparte_2 _1 subiti dalla propria abitazione sita in alla via Cisternella angolo via Ceccotti, Pt_1 in quanto nel mese di gennaio 2019 il piano seminterrato dell'immobile veniva interessato da fenomeni infiltrativi causati dalla condotta della fogna di raccolta delle acque bianche e nere posta in adiacenza al fabbricato che, in occasione di forti precipitazioni piovose, non riusciva a contenere l'eccesso di acque reflue, le quali si infiltravano nel vano seminterrato dell'immobile causando danni sulle superfici murarie interne ed esterne, pavimentazione e impianto elettrico. Chiedeva quindi il risarcimento dei danni patrimoniali correlati al pregiudizio subito e alle spese necessarie per le riparazioni nonché relativi al periodo di mancato godimento dell'immobile.
Costituitosi in giudizio, il negava la propria responsabilità nelle _1 distinte figure di custode (art. 2051 c.c.) e autore del fatto illecito (art. 2043 c.c.) invocando il caso fortuito, concludendo per il rigetto della domanda e deducendo la responsabilità esclusiva di Controparte_2
Quest'ultima, regolarmente costituitasi, negava l'esistenza del nesso causale tra il descritto evento e le conseguenze dannose ritenendo responsabile il solo per Pt_1 non essersi dotato di condutture fognarie sufficienti a contenere le acque meteoriche comprese le immissioni abusive da parte di terzi.
Istruita la causa con prove testimoniali e documentali, nonché l'espletamento di C.T.U., all'udienza del 15.05.2023 il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 1449/2023, così provvedeva:
«- Respinge l'eccezione di litispendenza.
- Nel merito accoglie la domanda per quanto di ragione e, accertata la responsabilità esclusiva del nel descritto evento dannoso, lo condanna al _1 pagamento in favore dell'attore della somma di euro 5.600,00 oltre I.V.A. nell'aliquota di legge oltre interessi al tasso legale dal giorno del fatto illecito (22.01.2019) al soddisfo da calcolarsi sulla somma annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT-FOI.
- Condanna il in persona del Sindaco in carica al pagamento delle _1 spese processuali che si liquidano per l'attore in complessivi euro 2.600,00 di cui euro
300,00 per spese non imponibili ed euro 2.300,00 per onorario, ed euro 2.300,00 per onorario in favore di oltre per tutti spese generali 15%, IVA e CAP se ed in CP_3 quanto dovuti.
- Pone le spese della c.t.u. definitivamente a carico del ». _1
Rilevava il Tribunale che dall'istruttoria era emerso che fino all'anno 2019, in occasione di forti precipitazioni meteoriche, la tavernetta dell'appartamento di proprietà dell'attore era stata invasa da acqua putrida, che cadeva dalle pareti del fabbricato, situazione cui poneva rimedio effettuando interventi di ripristino sulla sede Controparte_2 stradale con sostituzione di un tronco della rete fognaria, al cui sovraccarico erano riconducibili le infiltrazioni nei locali di proprietà dell'attore.
Riteneva il Tribunale che il convenuto era tenuto alla manutenzione e Pt_1 adeguamento delle reti di smaltimento delle acque piovane sul territorio comunale (le c.d. acque bianche), trattandosi di opere a servizio della collettività. Ciò nonostante il
, pur destinatario di ripetute segnalazioni di sversamenti di acque _1 luride provenienti dal sovraccarico della rete fognaria, era rimasto del tutto inerte, a fronte del comportamento diligente di che, nonostante la Controparte_2 sua competenza in tal senso fosse esclusa dall'art. 3, comma 3, della Convenzione in data 30/09/2002 intercorsa tra e per la Controparte_2 CP_4 gestione del servizio idrico integrato, si era adoperata per ben due volte per rimediare al danno subito dall'attore.
Per tali ragioni il Tribunale condannava il al risarcimento dei danni _1 subiti dal per un importo pari ad euro 4.600,00 oltre I.V.A., ulteriormente CP_1 liquidando in via equitativa – in difetto di prova sul punto – la somma di euro 1.000,00
a titolo di risarcimento del danno per mancato utilizzo del vano interrato durante il tempo necessario al ripristino.
Avverso la sentenza ha proposto appello, con atto notificato il 12.12.2023, il _1
, per i motivi che saranno illustrati in prosieguo.
[...]
Con separate comparse si sono costituiti e Controparte_1 Controparte_2 contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo l'integrale rigetto dell'appello proposto.
Sulle note scritte in sostituzione dell'udienza del 01.04.2025 depositate dalle parti nei termini concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante deduce la nullità della sentenza impugnata poiché in contrasto con l'elaborato tecnico depositato dal c.t.u. in quanto, benché riguardasse le stesse parti, si riferiva a fenomeni atmosferici verificatisi nel periodo compreso tra il
2014 e il 2018 (per le quali pendeva altro giudizio tra le medesime parti dinanzi al
Tribunale di Lecce n. 4755/2018 RG) e non nel 2019, così come lamentato dall'attore nell'atto di citazione e per i quali era stato richiesto il risarcimento dei danni subiti.
2. Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'errata e/o superficiale valutazione delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. In particolare, secondo l'appellante, il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere il l'unico responsabile dell'evento dannoso patito dall'attore, _1 discostandosi apertamente dalle risultanze della CTU la quale, dopo aver accertato che le cause delle lamentele infiltrazioni erano attribuibili alla rottura delle condotte di fognatura nera di proprietà di (dalla stessa tempestivamente Controparte_2 riparate), concludeva nel senso che, data anche la sua perdurante inerzia nel rispondere alle sollecitazioni pervenutegli, dovesse escludersi la responsabilità del _1
per i danni oggetto di lite.
[...]
3. Con il terzo motivo l'appellante deduce che il primo giudice aveva errato nell'individuare nel l'ente cui spettava il controllo, la custodia, la _1 manutenzione e l'adeguamento degli impianti fognari. Ciò in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui all' gestore CP_5 Controparte_2
è affidata in via esclusiva la manutenzione delle condotte idriche, delle quali è custode, avendone sia la disponibilità giuridica delle condizioni di uso e di conservazione, sia la disponibilità materiale, intesa quale effettivo potere fisico sul bene. Una tale relazione
è sufficiente a configurare la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo ad
[...]
competente ad eseguire i lavori di riparazione straordinaria degli Controparte_2 impianti di fognatura, in relazione al danno subito dal privato in dipendenza dello straripamento di liquami dall'impianto fognario e del cattivo funzionamento dello stesso.
Difatti, deve provvedere, nei comuni serviti, ai sensi del r.d.l. Controparte_2
n. 1464 del 1938, ai lavori di costruzione, manutenzione, rinnovazione e riparazione straordinaria della rete idrica e fognaria, nonché all'esercizio ed alla gestione di quest'ultima; pertanto, tale società ha l'obbligo di manlevare gli enti proprietari delle opere da ogni responsabilità alle stessa connessa e di risarcire i terzi ex art. 2051 c.c. dei danni causati dall'attività svolta (Cass. n. 8888/2020).
Non potrebbe, inoltre, ritenersi provato, nel caso di specie, il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode, atteso che la rottura delle tubature idriche rappresenta un evento piuttosto consueto, sicuramente evitabile con una capillare vigilanza e una costante manutenzione degli impianti, né sarebbe stato provato come la lesione della conduttura abbia avuto origine da una causa imprevedibile e straordinaria, rientrando, invece, nell'ordinaria usura degli impianti idrici.
Censura la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui indica il _1
quale Ente responsabile dell'evento dannoso sul presupposto della perdurante
[...] inerzia dello stesso nell'intervenire, essendosi invece quest'ultimo tempestivamente attivato per quanto di sua competenza, effettuando un sopralluogo per il tramite della polizia locale ed informando dell'accaduto Acquedotto che provvedeva a Controparte_2 porre fine alle infiltrazioni di acque reflue nell'abitazione dell'attore.
4. Con il quarto motivo si lamenta l'errata valutazione in merito alla causa che aveva determinato le infiltrazioni ed alla natura delle acque.
Secondo l'appellante il Tribunale aveva erroneamente richiamato i due precedenti giurisprudenziali citati nella sentenza impugnata, in quanto afferenti alla diversa fattispecie relativa ad allagamenti di acque bianche delle aree pubbliche e non ad infiltrazioni di acque reflue derivanti dalla rottura dell'impianto fognario, così come emergente dall'istruttoria.
5. Con il quinto motivo si deduce l'errata interpretazione e applicazione della
Convenzione intercorsa tra e la in data Controparte_2 CP_4
30/09/2002 per la gestione del servizio idrico integrato. In particolare, il giudice di prime cure, prendendo in considerazione esclusivamente l'art. 3, comma 3, della predetta
Convenzione, aveva omesso di considerare che, in forza del combinato disposto degli artt. 1, 5 e 7, l'Ente proprietario dell'opera è manlevato da ogni responsabilità derivante dall'esercizio, dalla manutenzione e dalla gestione del Servizio Idrico Integrato che resta, pertanto, esclusivamente in capo ad Controparte_2
6. Con il sesto motivo l'appellante lamenta la mancata statuizione in ordine alla riunione del giudizio (RG n. 5675/2019, conclusosi con la sentenza qui impugnata) con il giudizio
RG n. 4755/2018, entrambi pendenti tra le stesse parti dinanzi al Tribunale di Lecce e nei quali l'attore lamentava lo stesso tipo di danni presso la propria abitazione, causati da infiltrazioni di acqua proveniente dell'impianto fognario.
7. In ordine logico, va prioritariamente esaminato l'ultimo motivo di gravame.
Esso si palesa infondato, posto che, in tema di connessione di cause, il provvedimento di riunione e di separazione, fondandosi su valutazioni di mera opportunità, costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice, e ha natura ordinatoria, essendo pertanto insuscettibile di impugnazione e insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 8024/2018;
Cass. n. 28539/2022).
8. Gli altri cinque motivi di appello, per evidenti ragioni di connessione logica e giuridica, possono essere esaminati congiuntamente.
Va anzitutto rilevato che il c.t.u., nell'elaborato depositato nel corso del giudizio di primo grado, ha precisato (pag. 9) che il prima del gennaio 2019, epoca in cui si è CP_1 verificato l'evento dannoso per cui è causa, aveva già eseguito le riparazioni per le quali era stato in precedenza indennizzato. Non v'è dubbio, quindi, che l'oggetto del presente giudizio verta sui danni successivamente verificatisi e constati nel gennaio del 2019. Tanto premesso, ritiene il Collegio che nessuna valida censura possa essere mossa alla decisione del giudice di prime cure in punto di addebito della responsabilità dell'evento dannoso per cui è causa al solo . _1
Infatti, dal complesso delle risultanze istruttorie è emerso che la causa del danno subito dall'attore è da rinvenirsi nella mancata manutenzione del sistema fognario relativo allo smaltimento delle c.d. acque bianche, derivanti cioè dalle precipitazioni meteoriche che, riversandosi nel sistema fognario dedito allo smaltimento delle c.d. acque nere, hanno comportato un sovraccarico delle tubature e la conseguente rottura delle stesse, con le conseguenti infiltrazioni all'interno dell'abitazione dell'attore.
A fronte di tale situazione l'amministrazione comunale è rimasta del tutto inerte, omettendo di attivarsi per risolvere il problema. Nonostante le ripetute sollecitazioni ricevute, il non ha eseguito alcun intervento per evitare le _1 esorbitanti immissioni di acqua piovana nella rete di fognatura nera.
Nella CTU espletata in primo grado si legge (pag. 13) che “da informazioni assunte presso l'Ufficio Tecnico Comunale di e da quanto dichiaratomi dall'Arch. Pt_1 [...]
, responsabile dell'ufficio Lavori Pubblici dello stesso Ente, nessun intervento è Tes_1 stato da loro eseguito per porre fine alle lamentele dell'attore, Sig. ”. Controparte_1
L'inerzia del in ordine ai solleciti per una migliore gestione della _1 fognatura bianca di proprietà dell'amministrazione comunale e per un maggior controllo degli scarichi abusivi è ribadita nella parte finale della relazione tecnica (pag. 14).
Il c.t.u., tuttavia, riscontrata la perdurante inerzia del dopo aver ritenuto che Pt_1
“sarebbe opportuno censurare e diffidare l'Ente per questo comportamento”, Pt_1 afferma poi che nel caso di specie dovrebbe escludersi la responsabilità del _1
.
[...]
Tali conclusioni, in quanto palesemente contradditorie e prive di adeguati riscontri, vanno disattese.
Il c.t.u., inoltre, dopo aver rilevato che successivamente alla riparazione delle condotte di fognatura nera effettuata nel giugno 2019 da non si sono Controparte_2 più verificate infiltrazioni nell'immobile del nonostante le precipitazioni CP_1 atmosferiche intercorse, afferma che tale ultima riparazione sarebbe stata risolutiva e che quindi la cause dei danni lamentati dall'attore dovrebbe essere ascritta alla rottura delle condotte di proprietà di Controparte_2
La circostanza, ad avviso del Collegio, non assume valenza dirimente al fine di escludere la responsabilità del , in assenza di riscontri specifici in merito alla _1 entità delle precipitazioni nelle more verificatesi e ben potendo l'assenza di infiltrazioni correlarsi anche ad una riduzione degli scarichi abusivi effettuati nella fognatura delle acque bianche.
In punto di diritto si osserva che “L deve provvedere, nei Controparte_2 comuni serviti, ai sensi del r.d.l. n. 1464 del 1938, ai lavori di costruzione, manutenzione, rinnovazione e riparazione straordinaria della rete idrica e fognaria, nonché all'esercizio ed alla gestione di quest'ultima. Pertanto, tale società ha l'obbligo di manlevare gli enti proprietari delle opere da ogni responsabilità alle stesse connessa e di risarcire i terzi ex art. 2051 c.c. dei danni causati dall'attività svolta (Cass. Sez. 3,
13/05/2020, n. 8888; in senso conforme, Cass. Sez. 3, 18/12/2024, n. 33122).
Nel caso di specie, tuttavia, il condotta omissiva tenuta dal integra _1 fattore causale esclusivo nella verificazione dell'evento dannoso oggetto di giudizio. Tale danno, invero, è eziologicamente riconducibile alla condotta inerte dell'ente pubblico, atteso che lo straripamento dei liquami è stato causato, non dalla rete fognaria o dalla gestione della stessa, ma dal sovraccarico della rete di smaltimento delle acque meteoriche e dall'omesso controllo degli scarichi abusivi di terzi.
Le condutture di smaltimento delle c.d. acque bianche sono di proprietà del _1
e rientrano nella gestione dello stesso, come espressamente stabilito dall'art.
[...]
3, comma 3, della Convenzione in data 30/09/2002 tra e Controparte_2
, il quale esclude espressamente dall'oggetto della stessa il “Servizio di CP_4 fognatura separata per la raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche”.
9. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, l'appello deve essere rigettato.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei difensori antistatari di . Controparte_1
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto notificato il 12.12.2023 dal nei confronti di _1 Controparte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 1449/2023, Controparte_2 depositata il 15.5.2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio che liquida, in favore di ciascuna delle parti appellate, in € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA
e CAP come per legge, con distrazione in favore degli Avv.ti Attilio De Marco e Silvia Con Palamà, difensori antistatari di;
CP_1
3) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 29.5.2025.
Il Presidente est.
dott. Antonio Francesco Esposito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Seconda civile – composta dai Signori:
1) Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente rel.
2) Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
3) Dott.ssa Alessandra Ferraro - Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1013/2023 del Ruolo Generale, promossa da
(P. IVA , in persona del sig. Sindaco pro - _1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Deborah Calavita, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura del Comune di , p.zza san Domenico n. 1 Pt_1
APPELLANTE contro
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._1
Avv.ti Attilio De Marco e Silvia Palamà, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in , viale Ferrari n. 35 Pt_1
APPELLATO
NONCHÉ CONTRO
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Rossella Farnelli ed Egilda De Donno, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Bari, via Cognetti n. 36
APPELLATA
CONCLUSIONI
Sulle note scritte in sostituzione dell'udienza del 01.04.2025 depositate dalle parti nei termini concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*******
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Controparte_1
l e il , ritenendoli responsabili dei danni Controparte_2 _1 subiti dalla propria abitazione sita in alla via Cisternella angolo via Ceccotti, Pt_1 in quanto nel mese di gennaio 2019 il piano seminterrato dell'immobile veniva interessato da fenomeni infiltrativi causati dalla condotta della fogna di raccolta delle acque bianche e nere posta in adiacenza al fabbricato che, in occasione di forti precipitazioni piovose, non riusciva a contenere l'eccesso di acque reflue, le quali si infiltravano nel vano seminterrato dell'immobile causando danni sulle superfici murarie interne ed esterne, pavimentazione e impianto elettrico. Chiedeva quindi il risarcimento dei danni patrimoniali correlati al pregiudizio subito e alle spese necessarie per le riparazioni nonché relativi al periodo di mancato godimento dell'immobile.
Costituitosi in giudizio, il negava la propria responsabilità nelle _1 distinte figure di custode (art. 2051 c.c.) e autore del fatto illecito (art. 2043 c.c.) invocando il caso fortuito, concludendo per il rigetto della domanda e deducendo la responsabilità esclusiva di Controparte_2
Quest'ultima, regolarmente costituitasi, negava l'esistenza del nesso causale tra il descritto evento e le conseguenze dannose ritenendo responsabile il solo per Pt_1 non essersi dotato di condutture fognarie sufficienti a contenere le acque meteoriche comprese le immissioni abusive da parte di terzi.
Istruita la causa con prove testimoniali e documentali, nonché l'espletamento di C.T.U., all'udienza del 15.05.2023 il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 1449/2023, così provvedeva:
«- Respinge l'eccezione di litispendenza.
- Nel merito accoglie la domanda per quanto di ragione e, accertata la responsabilità esclusiva del nel descritto evento dannoso, lo condanna al _1 pagamento in favore dell'attore della somma di euro 5.600,00 oltre I.V.A. nell'aliquota di legge oltre interessi al tasso legale dal giorno del fatto illecito (22.01.2019) al soddisfo da calcolarsi sulla somma annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT-FOI.
- Condanna il in persona del Sindaco in carica al pagamento delle _1 spese processuali che si liquidano per l'attore in complessivi euro 2.600,00 di cui euro
300,00 per spese non imponibili ed euro 2.300,00 per onorario, ed euro 2.300,00 per onorario in favore di oltre per tutti spese generali 15%, IVA e CAP se ed in CP_3 quanto dovuti.
- Pone le spese della c.t.u. definitivamente a carico del ». _1
Rilevava il Tribunale che dall'istruttoria era emerso che fino all'anno 2019, in occasione di forti precipitazioni meteoriche, la tavernetta dell'appartamento di proprietà dell'attore era stata invasa da acqua putrida, che cadeva dalle pareti del fabbricato, situazione cui poneva rimedio effettuando interventi di ripristino sulla sede Controparte_2 stradale con sostituzione di un tronco della rete fognaria, al cui sovraccarico erano riconducibili le infiltrazioni nei locali di proprietà dell'attore.
Riteneva il Tribunale che il convenuto era tenuto alla manutenzione e Pt_1 adeguamento delle reti di smaltimento delle acque piovane sul territorio comunale (le c.d. acque bianche), trattandosi di opere a servizio della collettività. Ciò nonostante il
, pur destinatario di ripetute segnalazioni di sversamenti di acque _1 luride provenienti dal sovraccarico della rete fognaria, era rimasto del tutto inerte, a fronte del comportamento diligente di che, nonostante la Controparte_2 sua competenza in tal senso fosse esclusa dall'art. 3, comma 3, della Convenzione in data 30/09/2002 intercorsa tra e per la Controparte_2 CP_4 gestione del servizio idrico integrato, si era adoperata per ben due volte per rimediare al danno subito dall'attore.
Per tali ragioni il Tribunale condannava il al risarcimento dei danni _1 subiti dal per un importo pari ad euro 4.600,00 oltre I.V.A., ulteriormente CP_1 liquidando in via equitativa – in difetto di prova sul punto – la somma di euro 1.000,00
a titolo di risarcimento del danno per mancato utilizzo del vano interrato durante il tempo necessario al ripristino.
Avverso la sentenza ha proposto appello, con atto notificato il 12.12.2023, il _1
, per i motivi che saranno illustrati in prosieguo.
[...]
Con separate comparse si sono costituiti e Controparte_1 Controparte_2 contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo l'integrale rigetto dell'appello proposto.
Sulle note scritte in sostituzione dell'udienza del 01.04.2025 depositate dalle parti nei termini concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante deduce la nullità della sentenza impugnata poiché in contrasto con l'elaborato tecnico depositato dal c.t.u. in quanto, benché riguardasse le stesse parti, si riferiva a fenomeni atmosferici verificatisi nel periodo compreso tra il
2014 e il 2018 (per le quali pendeva altro giudizio tra le medesime parti dinanzi al
Tribunale di Lecce n. 4755/2018 RG) e non nel 2019, così come lamentato dall'attore nell'atto di citazione e per i quali era stato richiesto il risarcimento dei danni subiti.
2. Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'errata e/o superficiale valutazione delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. In particolare, secondo l'appellante, il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere il l'unico responsabile dell'evento dannoso patito dall'attore, _1 discostandosi apertamente dalle risultanze della CTU la quale, dopo aver accertato che le cause delle lamentele infiltrazioni erano attribuibili alla rottura delle condotte di fognatura nera di proprietà di (dalla stessa tempestivamente Controparte_2 riparate), concludeva nel senso che, data anche la sua perdurante inerzia nel rispondere alle sollecitazioni pervenutegli, dovesse escludersi la responsabilità del _1
per i danni oggetto di lite.
[...]
3. Con il terzo motivo l'appellante deduce che il primo giudice aveva errato nell'individuare nel l'ente cui spettava il controllo, la custodia, la _1 manutenzione e l'adeguamento degli impianti fognari. Ciò in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui all' gestore CP_5 Controparte_2
è affidata in via esclusiva la manutenzione delle condotte idriche, delle quali è custode, avendone sia la disponibilità giuridica delle condizioni di uso e di conservazione, sia la disponibilità materiale, intesa quale effettivo potere fisico sul bene. Una tale relazione
è sufficiente a configurare la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo ad
[...]
competente ad eseguire i lavori di riparazione straordinaria degli Controparte_2 impianti di fognatura, in relazione al danno subito dal privato in dipendenza dello straripamento di liquami dall'impianto fognario e del cattivo funzionamento dello stesso.
Difatti, deve provvedere, nei comuni serviti, ai sensi del r.d.l. Controparte_2
n. 1464 del 1938, ai lavori di costruzione, manutenzione, rinnovazione e riparazione straordinaria della rete idrica e fognaria, nonché all'esercizio ed alla gestione di quest'ultima; pertanto, tale società ha l'obbligo di manlevare gli enti proprietari delle opere da ogni responsabilità alle stessa connessa e di risarcire i terzi ex art. 2051 c.c. dei danni causati dall'attività svolta (Cass. n. 8888/2020).
Non potrebbe, inoltre, ritenersi provato, nel caso di specie, il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode, atteso che la rottura delle tubature idriche rappresenta un evento piuttosto consueto, sicuramente evitabile con una capillare vigilanza e una costante manutenzione degli impianti, né sarebbe stato provato come la lesione della conduttura abbia avuto origine da una causa imprevedibile e straordinaria, rientrando, invece, nell'ordinaria usura degli impianti idrici.
Censura la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui indica il _1
quale Ente responsabile dell'evento dannoso sul presupposto della perdurante
[...] inerzia dello stesso nell'intervenire, essendosi invece quest'ultimo tempestivamente attivato per quanto di sua competenza, effettuando un sopralluogo per il tramite della polizia locale ed informando dell'accaduto Acquedotto che provvedeva a Controparte_2 porre fine alle infiltrazioni di acque reflue nell'abitazione dell'attore.
4. Con il quarto motivo si lamenta l'errata valutazione in merito alla causa che aveva determinato le infiltrazioni ed alla natura delle acque.
Secondo l'appellante il Tribunale aveva erroneamente richiamato i due precedenti giurisprudenziali citati nella sentenza impugnata, in quanto afferenti alla diversa fattispecie relativa ad allagamenti di acque bianche delle aree pubbliche e non ad infiltrazioni di acque reflue derivanti dalla rottura dell'impianto fognario, così come emergente dall'istruttoria.
5. Con il quinto motivo si deduce l'errata interpretazione e applicazione della
Convenzione intercorsa tra e la in data Controparte_2 CP_4
30/09/2002 per la gestione del servizio idrico integrato. In particolare, il giudice di prime cure, prendendo in considerazione esclusivamente l'art. 3, comma 3, della predetta
Convenzione, aveva omesso di considerare che, in forza del combinato disposto degli artt. 1, 5 e 7, l'Ente proprietario dell'opera è manlevato da ogni responsabilità derivante dall'esercizio, dalla manutenzione e dalla gestione del Servizio Idrico Integrato che resta, pertanto, esclusivamente in capo ad Controparte_2
6. Con il sesto motivo l'appellante lamenta la mancata statuizione in ordine alla riunione del giudizio (RG n. 5675/2019, conclusosi con la sentenza qui impugnata) con il giudizio
RG n. 4755/2018, entrambi pendenti tra le stesse parti dinanzi al Tribunale di Lecce e nei quali l'attore lamentava lo stesso tipo di danni presso la propria abitazione, causati da infiltrazioni di acqua proveniente dell'impianto fognario.
7. In ordine logico, va prioritariamente esaminato l'ultimo motivo di gravame.
Esso si palesa infondato, posto che, in tema di connessione di cause, il provvedimento di riunione e di separazione, fondandosi su valutazioni di mera opportunità, costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice, e ha natura ordinatoria, essendo pertanto insuscettibile di impugnazione e insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 8024/2018;
Cass. n. 28539/2022).
8. Gli altri cinque motivi di appello, per evidenti ragioni di connessione logica e giuridica, possono essere esaminati congiuntamente.
Va anzitutto rilevato che il c.t.u., nell'elaborato depositato nel corso del giudizio di primo grado, ha precisato (pag. 9) che il prima del gennaio 2019, epoca in cui si è CP_1 verificato l'evento dannoso per cui è causa, aveva già eseguito le riparazioni per le quali era stato in precedenza indennizzato. Non v'è dubbio, quindi, che l'oggetto del presente giudizio verta sui danni successivamente verificatisi e constati nel gennaio del 2019. Tanto premesso, ritiene il Collegio che nessuna valida censura possa essere mossa alla decisione del giudice di prime cure in punto di addebito della responsabilità dell'evento dannoso per cui è causa al solo . _1
Infatti, dal complesso delle risultanze istruttorie è emerso che la causa del danno subito dall'attore è da rinvenirsi nella mancata manutenzione del sistema fognario relativo allo smaltimento delle c.d. acque bianche, derivanti cioè dalle precipitazioni meteoriche che, riversandosi nel sistema fognario dedito allo smaltimento delle c.d. acque nere, hanno comportato un sovraccarico delle tubature e la conseguente rottura delle stesse, con le conseguenti infiltrazioni all'interno dell'abitazione dell'attore.
A fronte di tale situazione l'amministrazione comunale è rimasta del tutto inerte, omettendo di attivarsi per risolvere il problema. Nonostante le ripetute sollecitazioni ricevute, il non ha eseguito alcun intervento per evitare le _1 esorbitanti immissioni di acqua piovana nella rete di fognatura nera.
Nella CTU espletata in primo grado si legge (pag. 13) che “da informazioni assunte presso l'Ufficio Tecnico Comunale di e da quanto dichiaratomi dall'Arch. Pt_1 [...]
, responsabile dell'ufficio Lavori Pubblici dello stesso Ente, nessun intervento è Tes_1 stato da loro eseguito per porre fine alle lamentele dell'attore, Sig. ”. Controparte_1
L'inerzia del in ordine ai solleciti per una migliore gestione della _1 fognatura bianca di proprietà dell'amministrazione comunale e per un maggior controllo degli scarichi abusivi è ribadita nella parte finale della relazione tecnica (pag. 14).
Il c.t.u., tuttavia, riscontrata la perdurante inerzia del dopo aver ritenuto che Pt_1
“sarebbe opportuno censurare e diffidare l'Ente per questo comportamento”, Pt_1 afferma poi che nel caso di specie dovrebbe escludersi la responsabilità del _1
.
[...]
Tali conclusioni, in quanto palesemente contradditorie e prive di adeguati riscontri, vanno disattese.
Il c.t.u., inoltre, dopo aver rilevato che successivamente alla riparazione delle condotte di fognatura nera effettuata nel giugno 2019 da non si sono Controparte_2 più verificate infiltrazioni nell'immobile del nonostante le precipitazioni CP_1 atmosferiche intercorse, afferma che tale ultima riparazione sarebbe stata risolutiva e che quindi la cause dei danni lamentati dall'attore dovrebbe essere ascritta alla rottura delle condotte di proprietà di Controparte_2
La circostanza, ad avviso del Collegio, non assume valenza dirimente al fine di escludere la responsabilità del , in assenza di riscontri specifici in merito alla _1 entità delle precipitazioni nelle more verificatesi e ben potendo l'assenza di infiltrazioni correlarsi anche ad una riduzione degli scarichi abusivi effettuati nella fognatura delle acque bianche.
In punto di diritto si osserva che “L deve provvedere, nei Controparte_2 comuni serviti, ai sensi del r.d.l. n. 1464 del 1938, ai lavori di costruzione, manutenzione, rinnovazione e riparazione straordinaria della rete idrica e fognaria, nonché all'esercizio ed alla gestione di quest'ultima. Pertanto, tale società ha l'obbligo di manlevare gli enti proprietari delle opere da ogni responsabilità alle stesse connessa e di risarcire i terzi ex art. 2051 c.c. dei danni causati dall'attività svolta (Cass. Sez. 3,
13/05/2020, n. 8888; in senso conforme, Cass. Sez. 3, 18/12/2024, n. 33122).
Nel caso di specie, tuttavia, il condotta omissiva tenuta dal integra _1 fattore causale esclusivo nella verificazione dell'evento dannoso oggetto di giudizio. Tale danno, invero, è eziologicamente riconducibile alla condotta inerte dell'ente pubblico, atteso che lo straripamento dei liquami è stato causato, non dalla rete fognaria o dalla gestione della stessa, ma dal sovraccarico della rete di smaltimento delle acque meteoriche e dall'omesso controllo degli scarichi abusivi di terzi.
Le condutture di smaltimento delle c.d. acque bianche sono di proprietà del _1
e rientrano nella gestione dello stesso, come espressamente stabilito dall'art.
[...]
3, comma 3, della Convenzione in data 30/09/2002 tra e Controparte_2
, il quale esclude espressamente dall'oggetto della stessa il “Servizio di CP_4 fognatura separata per la raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche”.
9. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, l'appello deve essere rigettato.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei difensori antistatari di . Controparte_1
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto notificato il 12.12.2023 dal nei confronti di _1 Controparte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 1449/2023, Controparte_2 depositata il 15.5.2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio che liquida, in favore di ciascuna delle parti appellate, in € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA
e CAP come per legge, con distrazione in favore degli Avv.ti Attilio De Marco e Silvia Con Palamà, difensori antistatari di;
CP_1
3) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 29.5.2025.
Il Presidente est.
dott. Antonio Francesco Esposito