Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
II Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 7/01/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6504/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Parte_1
Francesco Silluzio;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv. Pier IG
Tomaselli;
-Resistente–
Le parti concludevano come da note autorizzate.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.07.2024, deduceva: che la ricorrente Parte_1
ebbe a richiedere, nell'anno 2020, a parte resistente il beneficio del Reddito di cittadinanza ex lege 4/19; che l' accoglieva tale beneficio, ma lo stesso veniva CP_1
sospeso nel mese di marzo 2022 in quanto, a dire dell' convenuto, nell'anno 2022 CP_1
non era stato inserito l'ex marito della ricorrente;
che, come più volte comunicato all' tramite Patronato di riferimento, gli ex coniugi si sono separati, come da CP_1
Sentenza che si allega n.4250/15 che si produce del 22.10.2015, e quindi il Parte_2
IG, ex marito della ricorrente, non rientrava più nel nucleo familiare d'origine; che addirittura lo stesso si trasferiva in altro luogo sganciandosi dal nucleo familiare della ricorrente;
che adesso, vengono ancora richieste le somme versate nei mesi intercorrenti da luglio 2021 a febbraio 2022, quando, come detto, il non era Parte_2
più sposato con la ricorrente da ben sei anni;
che quello che è ancora più paradossale è che tutto ciò è stato confermato dalla Sentenza, che si allega, n.4150/23 del 18.10.2023 dove il Tribunale afferma che ; che la ricorrente, pertanto, ha diritto al beneficio del reddito di cittadinanza sussistendone tutti i requisiti di legge.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: Dichiarare ex art. 1
e ss. della L. 4/19 e norme collegate che la ricorrente ha diritto al beneficio del reddito di cittadinanza sin dal momento della sospensione, nonché dal mese di marzo 2022 e la relativa liquidazione dello stesso;
Annullare o rendere invalido il Provvedimento di richiesta di restituzione somme del 29.05.2024 n.66509227215-7; Riconoscere come dovuta la richiesta del su detto beneficio e condannare l' alla liquidazione degli CP_1 arretrati sin dal momento della sospensione e quant'altro chiesto e specificato. CP_ Fissata l'udienza di discussione si costituiva la convenuta svolgendo difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 7.01.2025 come sostituita dalle note depositate dalle parti nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
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Osserva il decidente che l'art. 1, comma 1, d.l. n. 4/2019 conv. in legge n. 26/2019, istituisce il “reddito di cittadinanza” e lo definisce “quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro”. L'art. 2 individua i beneficiari e i requisiti necessari, prevedendo, in sintesi, che sono beneficiari dell'accesso al RdC i nuclei familiari in possesso di taluni requisiti che concorrono cumulativamente al riconoscimento della prestazione, riferiti al criterio della residenza e del soggiorno, del reddito e del patrimonio e della disponibilità di beni durevoli. Ulteriore requisito per la fruizione del RdC è la mancata sottoposizione (per il richiedente del beneficio) a misura 3
cautelare personale, anche adottata all'esito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanna definitiva, intervenuta nei 10 anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti di cui all'art. 7, comma 3. Il Reddito è costituito da un beneficio economico, ripartito su dodici mensilità, con un importo variabile a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare, erogato mensilmente attraverso una carte di pagamento elettronica (Carte RdC), la quale permette di soddisfare le esigenze previste per la carte acquisti, nonché di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore a 100 euro per un individui singoli, nonché di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione ovvero dell'intermediario che ha concesso il mutuo nel caso delle integrazioni previste per i nuclei familiari residenti in abitazione in locazione o in proprietà ( v. art.5, comma 6).
L'art. 5 disciplina le modalità di presentazione della domanda, stabilendo che “il Rdc è riconosciuto dall' ove ricorrano le condizioni. Ai fini del riconoscimento del
CP_1 beneficio, l' verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione di
CP_1 cui al comma 1, il possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc sulla base delle informazioni pertinenti. disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati . A tal fine l' acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la
CP_1 finanza pubblica, dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico registro automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le informazioni necessarie ai fini della concessione del Rdc. Con provvedimento dell' , sentito il Garante per la
CP_1
protezione dei dati personali, sono definite, ove non già disciplinate, la tipologia dei dati, le modalità di acquisizione e le misure a tutela degli interessati. In ogni caso il riconoscimento da parte dell' avviene entro la fine del mese successivo alla CP_1 trasmissione della domanda all'Istituto” (v. art. 5, comma 3). Come è dato leggere nella
Circolare n. 100 del 05/07/2019 (doc. 1), è stata inserita dalla legge di CP_1
conversione la nuova lettera c-bis), che prevede per il richiedente il beneficio, al momento della presentazione della domanda, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto- legge. Tale disposizione va letta in combinato disposto con l'art. 3, comma 13, del
Decreto-Legge n. 4/2019, che in tema di “beneficio economico” precisa che “Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il 4
parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti. La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3”. Ad esempio, un nucleo familiare di 3 maggiorenni, di cui uno sottoposto ad una misura cautelare e/o condannato in via definitiva, il parametro della s.e. è pari a 1,4, così calcolato : 1 (primo maggiorenne) + 0,4 (per il secondo maggiorenne), senza considerare il terzo componente sottoposto alle predette.
Orbene, nel caso in esame, la ricorrente, ha provato l'intervenuta cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la medesima e l'ex coniuge pronunciata dal Persona_1
Tribunale di Catania in data 22.10.2015, per cui vi è la prova in atti dell'insussistenza di alcun rapporto di coniugio intercorrente tra i due.
CP_ Non solo, lo stesso nel procedimento definito con la sentenza n. 4150/23 del
18.10.2023 aveva espressamente dedotto “… ha verificato attraverso il portale ANPR
(Anagrafe della Popolazione residente) che in effetti, alla data del 26/03/2020 di presentazione della DSU (Dichiarazione sostitutiva unica), la ricorrente non era residente con il sig. c.f. nato a [...] il [...] Persona_1
. Di conseguenza … ha cancellato la decadenza sanzionatoria CodiceFiscale_1
della domanda di Rdc prot.INPS-RDC-2020-2369139 per mancata presentazione dei redditi da lavoro dipendente del sig. dato che, come detto, non era più Parte_2
CP_ residente con la sig.ra . Inoltre ha provveduto all'abbandono dell'indebito di Pt_1
€ 7.696,00 (pratica R.I.17035379). Si precisa che la domanda di Rdc verrà riportata nello stato precedente di "Terminata" per completamento delle prime 18 mensilità spettanti per rispettare il mese di pausa tra il pagamento delle prime 18 mensilità e le successive. Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere”.
Orbene, osserva il decidente che a fronte della prova inoppugnabile dell'intervenuta cessazione degli effetti civili del matrimonio tra l'odierna ricorrente ed il sig.
e di quanto già dedotto in precedente giudizio avente lo stesso Persona_1
CP_ oggetto, oggi l' non presenta alcuna prova idonea a sostenere la sussistenza di una diversa composizione del nucleo familiare della ricorrente e di una conseguente erroneità della DSU a suo tempo posta a fondamento della richiesta di godimento del beneficio del reddito di cittadinanza elargito e successivamente contestato. 5
Osserva, oltretutto, il decidente che un eventuale errore nella DSU sarebbe rilevante solo ed esclusivamente ove come statuito dalla Suprema Corte : “Integrano il delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo
2019, n. 26, le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza solo se funzionali a ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge” (Cassazione a S.U. sentenza n. 49686 del 13.07.2023).
Infatti, se l'agente ha comunque diritto al beneficio, la non corrispondenza al vero delle informazioni a tal fine rese non qualifica il falso come "inutile", ma rende puramente e semplicemente atipica la condotta, dovendosi escludere la natura indebita del beneficio stesso;
viene meno, cioè, un elemento del fatto tipico.
Il ridetto principio espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte è stato fatto proprio anche dalla Corte di Appello – Sezione Lavoro di Catania nella sentenza n.
607/2024 del 26.06.2024.
CP_ Ebbene, come già sopra evidenziato, l' non ha fornito la prova della sussistenza di un comportamento doloso della ricorrente che appare in possesso dei requisiti per godere del reddito di cittadinanza nel periodo in contestazione.
In definitiva, il ricorso, è meritevole di accoglimento.
Per quanto riguarda le spese di lite, in ragione della peculiarità della materia trattata e delle contrastanti interpretazioni giurisprudenziali esistenti in merito, si ritiene essere sussistenti eccezionali ragioni per disporne la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: in accoglimento del ricorso dichiara che la ricorrente ha diritto al beneficio del reddito di cittadinanza sin dal momento della sospensione;
dichiara l'illegittimità ed inefficacia del provvedimento di richiesta di restituzione somme del 29.05.2024 n.66509227215-7; condanna l' alla liquidazione degli arretrati sin dal momento della sospensione CP_1
con gli accessori dovuti per legge;
compensa le spese.
Catania, 8 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro 6
G.O.T. dott. Domenico Circosta