Sentenza 30 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 30/03/2026, n. 1488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1488 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01488/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01524/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1524 del 2025, proposto da
EL ZZ, rappresentata e difesa dagli avvocati NE Ferro, Felice Nicola Solfrizzo, con domicilio eletto presso lo studio NE Ferro in Milano, via Pacini, 76;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano n. 2255, Sezione Lavoro, pubblicata in data 14.07.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 il dott. LU ET e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la sentenza n. 2255 pubblicata in data 14 luglio 2023, che così provvede:
- “ accerta il diritto della ricorrente ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 per l'importo di euro 500,00 annui e condanna il convenuto a mettere a disposizione della ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;”.
2. Nonostante la notifica, effettuata in data 18.07.2023, il titolo è rimasto inadempiuto.
3. Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato, come da attestazione della cancelleria del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 07.08.2024 ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 D. L. 669/1996 convertito in legge 30/97 e s.m.i, entro cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme.
4. Con il ricorso in ottemperanza odierno, la ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di condannare l’Amministrazione intimata a dare integrale esecuzione, per la parte relativa all’ottenimento della carta docente, alla predetta sentenza n.2255/2023 del Tribunale di Milano, adottando tutti gli atti a tal fine necessari. In caso di persistente inadempimento, ha chiesto la nomina di un Commissario ad Acta che provveda agli adempimenti sostitutivi.
4.1 Con lo stesso ricorso è chiesta, altresì, la fissazione di una somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato ai sensi dell’art.114, comma 2, lett. e, del D. Lgs. n.104/2010.
4.2 Ha chiesto altresì la condanna al risarcimento dei danni, da valutarsi equitativamente, connessi alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione (art. 112, co. 3, D.Lgs. 104/10).
5. In data 19.05.2025 si è costituita formalmente l’amministrazione intimata, a mezzo della Avvocatura Distrettuale dello Stato.
6. Alla camera di consiglio del 07.10.2025 veniva disposto differimento della trattazione per consentire la regolarizzazione degli atti di causa.
7. Alla nuova udienza del 26.03.2026 l’affare viene trattenuto in decisione.
7.1 Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
7.2 La pretesa fatta valere in giudizio dalla ricorrente risulta adeguatamente documentata. A fronte dell’allegato inadempimento, l’amministrazione non ha contestato in giudizio il mancato adempimento all’ obbligo portato dal titolo azionato.
8. L’Amministrazione deve essere conseguentemente condannata a dare completa esecuzione, per il contributo alla formazione, alla sentenza n.2255 pubblicata in data 14 luglio 2023 del Tribunale di Milano, provvedendo in tal senso entro il termine di novanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza. Una volta decorso infruttuosamente tale termine, provvederà – entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura del ricorrente – un Commissario ad Acta , che sin d’ora si nomina nel Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o dirigente o funzionario dallo stesso delegato, che provvederà ad adottare quegli atti necessari all'assolvimento del suo mandato, anche avvalendosi, per quanto occorra, della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi amministrazione appartenenti. Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso, al predetto Commissario ad Acta .
8.1 In ragione dell’esiguità dell’importo da corrispondere, il Collegio non ritiene, invece, sussistenti allo stato i presupposti per la condanna alle penalità di mora di cui all’art. 114, co. 2, lett. e), c.p.a., cui potrà eventualmente provvedersi, su istanza della parte ricorrente, in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati con la presente sentenza.
8.2 Non può essere accolta la richiesta di condanna ex art. 112, comma 3, c.p.a. al risarcimento dei danni da mancata esecuzione in forma specifica del giudicato, ritenuto che il danno in questione, in mancanza di specifica prova il cui onere incombeva a carico del ricorrente, è coperto dal riconoscimento degli interessi legali medio tempore maturati, che vanno quindi corrisposti dall’Amministrazione nella misura legale su quanto complessivamente risultante dal giudicato, assumendo – da un lato – quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla notificazione o dalla comunicazione se anteriore della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente, dall’altro lato – quale dies ad quem - il giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato da parte dell’Amministrazione intimata oppure, di quello effettuato dal Commissario ad acta , il cui insediamento non priva l’amministrazione del potere di provvedere (cfr., Cons. Stato, Ad. pl n. 8 del 2021).
9. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) dichiara l’inottemperanza del giudicato in epigrafe, ordinando all’Ente resistente di darvi completa esecuzione nei termini e nelle forme stabilite in motivazione;
b) nomina, per il caso di perdurante inerzia, il Commissario ad Acta nella persona del dirigente indicato in motivazione;
c) condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, nell’importo di € 800,00 (ottocento/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6bis.1 del DPR n. 115/2002).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
BR UN, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
LU ET, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU ET | BR UN |
IL SEGRETARIO