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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/10/2025, n. 3721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3721 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 923/2022
RE BBLICA TANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa LA CE MA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 923/2022 promossa da
Parte 1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Nicola Santarcangelo;
OPPONENTE
contro
CO 1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Lucia Pisani;
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Parte opposta ha concluso come da verbale di udienza del 18.06.2025, che si intende qui integralmente richiamato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con atto di citazione regolarmente notificato, la Parte 1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4776/2021, per la somma di € 7.988,77 a saldo dell'importo dovuto per forniture di merci e sulla base di 15 fatture commerciali.
In via preliminare, ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bari, in favore del
Tribunale di Matera, per indeterminatezza del credito ingiunto, in ragione dell'assenza di un termine nel titolo e in costanza di denuncia per vizi della merce venduta ex art. 1495 c.c.; nel merito, ha eccepito la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo, per carenza del requisito oggettivo ex art. 125 c.p.c. poiché fondato su fatture “di cui si contesta il deposito della copia, specificate nel numero e nella data senza, però, nulla dire sull'oggetto di tale documento".
CO_1 la quale ha eccepito2. Con comparsa del 24.05.2022, si è costituita l'infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione, concludendo per il rigetto della domanda e conferma del titolo monitorio.
3. Con provvedimento del 23.07.2022, è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. 4. La causa, istruita sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti e delle prove orali, è stata rinviata all'udienza del 14.05.2025 e assunta in decisione ex art. 281 sexies comma 3
c.p.c.
*** 1. Sulla preliminare eccezione di incompetenza territoriale si osserva quanto segue.
La competenza per territorio, nel caso di domanda di pagamento di una somma di denaro, si determina, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c., in relazione al luogo in cui dev'essere adempiuta l'obbligazione (forum destinatae solutionis), che ai sensi dell'art. 1182 comma
3 c.p.c. corrisponde al domicilio del creditore. La giurisprudenza di legittimità ha, però, chiarito che il foro del creditore, previsto dal terzo comma di tale ultima disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora, facendo riferimento alla domanda formulata dall'attore, questi abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, senza che rilevi se all'esito del giudizio emerga l'illiquidità del credito o che il convenuto ne contesti l'esistenza o l'ammontare, circostanze, quest'ultime che attengono esclusivamente alla successiva fase di merito (Cass. n.
12455/2010, n. 4792/2021).
Ove il convenuto non neghi il proprio debito, ma contesti che il credito sia "portabile", la questione della liquidità del credito andrà accertata dal giudice ai soli fini della competenza, in base allo stato degli atti ex art. 38, comma 4, c.p.c., senza nessuna incidenza sul merito della causa.
Ebbene, nel caso di specie l'opponente ha contestato la natura portabile del credito ingiunto tanto per l'assenza di termine per il pagamento nel titolo quanto per la formulata denuncia per vizi della merce venduta.
In ordine al primo aspetto, la mancata indicazione nel titolo di un termine per l'adempimento, non priva l'obbligazione pecuniaria del carattere della liquidità, attenendo quest'ultimo alla determinazione della somma da versare e non al tempo dell'esecuzione.
In relazione, invece, alla rilevanza, ai fini della determinazione della competenza, dell'esistenza di una denuncia per vizi della merce venduta e di cui si chiede il pagamento - invero formulata per la prima volta solo con l'opposizione - si osserva quanto segue. Il principio che la competenza va determinata in base alla domanda non può essere esteso sino al punto di consentire all'attore di dare dei fatti una qualificazione giuridica diversa da quella prevista dalla legge, o di allegare fatti (ad esempio un contratto che indichi l'ammontare del credito) privi di riscontro probatorio. Resta fermo, ovviamente, che tali fatti sono accertati dal giudice, ai soli fini della competenza, allo stato degli atti secondo la regola di cui all'art. 38 c.p.c., u.C."
Tuttavia, è stato altresì precisato che (Cass. 2 settembre 2020, n. 18236) il collegamento tra il giudice e la controversia si determina in base alla domanda;
ciò comporta che i criteri di applicazione dell'art. 20 c.p.c. vanno desunti a prescindere dalla fondatezza della domanda, senza che abbiano, a tal fine, rilevanza le contestazioni formulate dal convenuto e le diverse prospettazioni dei fatti da esso avanzate, dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza;
ne consegue che sulla determinazione del forum destinate solutionis in riferimento all'art. 1182 c.c. non può influire l'eccezione del convenuto che neghi l'esistenza dell'obbligazione, unico limite alla rilevanza dei fatti prospettati dall'attore ai fini della determinazione della competenza essendo l'eventuale prospettazione artificiosa, finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge (Cass. n. 10226/2001; conf. n.
22382/2006; n. 8189/2012; in tal senso si veda anche il p. 3 di Cass. Sez. Un. 13 settembre 2016, n.
17989).
Nel caso di specie, la difesa dell'opponente, senza contestare specificamente l'importo delle somme asseritamente dovute alla società opposta in base al rapporto di vendita, ha contestato la debenza della somma richiesta, sul presupposto che la merce venduta fosse affetta da vizi e, quindi, sull'assunto dell'inesatto adempimento di controparte.
Avuto, quindi, riguardo al contenuto della domanda monitoria, ed esclusa in essa ogni rappresentazione artificiosa, diviene rilevante la circostanza che l'importo fatturato non risulta specificamente oggetto di contestazione in merito al suo ammontare, e ciò mancando una specifica deduzione circa la non corrispondenza tra la somma indicata nelle fatture e quanto dovuto per effetto degli accordi intercorsi tra le parti. Deve quindi reputarsi che, proprio alla luce dei principi affermati dalle richiamate Sezioni Unite le obbligazioni pecuniarie oggetto di causa possano essere reputate come liquide, con l'attrazione della controversia presso il foro del creditore.
Ed infatti, la preoccupazione sottostante all'intervento delle Sezioni Unite è quella di evitare che il foro sia determinato unicamente da una quantificazione operata dal creditore priva di qualsiasi riscontro probatorio, di modo non sia più il dato oggettivo della liquidità del credito a radicare la competenza per territorio, bensì una indicazione meramente arbitraria del creditore stesso, il quale scelga di individuare, senza qualsivoglia riscontro, una determinata somma come oggetto della sua domanda giudiziale, con conseguente lesione anche del principio costituzionale del giudice naturale, preoccupazione che nella specie non ricorre, atteso che il quantum del preteso credito non è specificamente contestato, soffermandosi le ragioni dell'opponente sulla pretesa esistenza di vizi, che incidono sulla presenza di ragioni di controcredito idonee a vanificare la pretesa della controricorrente (così Cass. n. 36835/2022)
2. Passando ad esaminare il merito della fattispecie controversa, occorre ribadire che oggetto del giudizio di opposizione non è più la verifica dei presupposti legittimanti la concessione del decreto ingiuntivo, bensì la fondatezza della pretesa azionata dall'opposto che, quale creditore, è attore in senso sostanziale e deve fornire piena prova del credito vantato. Tale considerazione assorbe, dunque,
l'esame del secondo motivo di opposizione concernente la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo, per il mancato rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 125 c.p.c., aspetto già vagliato dal giudice del monitorio prima della concessione del d.i. qui opposto.
In ogni caso, poiché la Parte 1 ha fondato la propria opposizione esclusivamente su tale motivo, lamentando, nella sostanza, la compromissione del proprio diritto di difesa, si evidenzia che le n. 15 fatture allegate al fascicolo di parte opposta, tutte emesse dalla CO 1 in favore della Parte 1 oltre a riportare firma del vettore e del destinatario, contengono una descrizione dettagliata del relativo oggetto, sotto la voce "descrizione prodotto", con indicazione del codice prodotto, unità di misura, quantità e prezzo per unità di prodotto (cfr. all.3 fasc. parte opposta).
A quanto precede, si aggiunge che i testi escussi hanno confermato gli ordinativi e la consegna della merce oggetto di fornitura da parte della CO_1 in favore della Pt 1 In
Testimone 1 (agente di commercio che ha svolto attività di intermediazione particolare il teste e collaborazione della società opposta) ha confermato l'acquisto di prodotti per la ristorazione da parte della Parte 1 nel periodo compreso tra il 15.03.2019 al 25.09.2020, mediante la sua attività
di intermediazione, e che gli ordini sono stati effettuati dal sig. CO 2 , direttore del
Persona 1 in qualità di chef (cfr. verbale udienza 15.03.2024); il ristorante, e dalla sig.ra
(dipendente con mansione di autista consegnatario della CO 1 teste Testimone 2
ha confermato che effettuava personalmente le consegne di merce presso la sede della società opponente sita nella città di Nova Siri, previ ordinativi effettuati dal direttore sig. CP_2 e dalla chef sig.ra Per 1, specificando altresì che "la chef aveva anche contatti diretti con me, quando ad esempio di dimenticava qualche ordine all'agente Tes_1 chiedeva direttamente a me di aggiungere qualcosa e inoltre mi chiedeva anche gli orari di scarico della merce" e che "per le fatture firmate da me in qualità di vettore le consegne sono state effettuate sempre a Nova Siri" (cfr. verbale udienza
17.01.2025); da ultimo, la teste (chef presso il ristorante) ha dato conferma che Persona 1
"l'azienda per la quale lavoravo, ossia Parte 1 si serviva dalla CP 1 e io facevo gli ordini in base alle esigenze, interfacciandomi con Testimone 1 che era il rappresentante della CP_1 e che "le fatture che riportano la mia firma sono nn. 30787 del 09.09.2020; 3138 del 11.09.2020;
31599 del 14.09.2020; 33480 del 25.09.2020 e la n. 6454P del 14.09.2020; quando non la prendevo io la merce veniva consegnata al direttore o a chi era in struttura" (cfr. verbale udienza 26.03.2025).
Alla luce delle argomentazioni innanzi esposte, può dirsi provato il credito vantato dalla società opposta, sia per mancanza di specifica contestazione, da parte dell'opponente, sull'effettiva consegna della merce e sull'importo fatturato sia per difetto di prova, in realtà neppure richiesta, dell'esistenza di vizi della merce venduta, che possa legittimare una riduzione dell'importo ingiunto.
Né vale ad inficiare la valenza probatoria delle fatture prodotte, come corroborata dalle dichiarazioni testimoniali innanzi riportate, il generico disconoscimento, formulato dall'opponente, delle copie fotostatiche delle medesime fatture depositate da parte avversa. Difatti, l'onere di disconoscere la conformità della copia fotostatica prodotta in giudizio all'originale di una scrittura privata può dirsi assolto qualora la parte renda una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e inequivoco i tratti di difformità del documento prodotto rispetto all'originale, di cui costituisce mera copia, non potendosi considerare sufficiente una contestazione generica od onnicomprensiva (Cass.
n. 15790/2016).
3. L'opposizione va, pertanto, rigettata con conferma del decreto ingiuntivo n. 4776/2021, che va dichiarato esecutivo. 4. Le spese vanno poste a carico dell'opponente, secondo il principio di soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147, applicati secondo i valori medi previsti per lo scaglione di riferimento (da €5.201 a €26.000).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa LA CE
MA, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 4776/2021, che dichiara esecutivo;
Parte 1 in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di 2. Condanna
in persona del 1.r.p.t., liquidate nella misura complessivaCO 1 lite in favore di di €5.077,00 oltre rimborso spese al 15% iva e cpa come per legge.
Così deciso in Bari il 16.10.2025
Il Giudice
LA CE MA
RE BBLICA TANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa LA CE MA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 923/2022 promossa da
Parte 1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Nicola Santarcangelo;
OPPONENTE
contro
CO 1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Lucia Pisani;
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Parte opposta ha concluso come da verbale di udienza del 18.06.2025, che si intende qui integralmente richiamato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con atto di citazione regolarmente notificato, la Parte 1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4776/2021, per la somma di € 7.988,77 a saldo dell'importo dovuto per forniture di merci e sulla base di 15 fatture commerciali.
In via preliminare, ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bari, in favore del
Tribunale di Matera, per indeterminatezza del credito ingiunto, in ragione dell'assenza di un termine nel titolo e in costanza di denuncia per vizi della merce venduta ex art. 1495 c.c.; nel merito, ha eccepito la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo, per carenza del requisito oggettivo ex art. 125 c.p.c. poiché fondato su fatture “di cui si contesta il deposito della copia, specificate nel numero e nella data senza, però, nulla dire sull'oggetto di tale documento".
CO_1 la quale ha eccepito2. Con comparsa del 24.05.2022, si è costituita l'infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione, concludendo per il rigetto della domanda e conferma del titolo monitorio.
3. Con provvedimento del 23.07.2022, è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. 4. La causa, istruita sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti e delle prove orali, è stata rinviata all'udienza del 14.05.2025 e assunta in decisione ex art. 281 sexies comma 3
c.p.c.
*** 1. Sulla preliminare eccezione di incompetenza territoriale si osserva quanto segue.
La competenza per territorio, nel caso di domanda di pagamento di una somma di denaro, si determina, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c., in relazione al luogo in cui dev'essere adempiuta l'obbligazione (forum destinatae solutionis), che ai sensi dell'art. 1182 comma
3 c.p.c. corrisponde al domicilio del creditore. La giurisprudenza di legittimità ha, però, chiarito che il foro del creditore, previsto dal terzo comma di tale ultima disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora, facendo riferimento alla domanda formulata dall'attore, questi abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, senza che rilevi se all'esito del giudizio emerga l'illiquidità del credito o che il convenuto ne contesti l'esistenza o l'ammontare, circostanze, quest'ultime che attengono esclusivamente alla successiva fase di merito (Cass. n.
12455/2010, n. 4792/2021).
Ove il convenuto non neghi il proprio debito, ma contesti che il credito sia "portabile", la questione della liquidità del credito andrà accertata dal giudice ai soli fini della competenza, in base allo stato degli atti ex art. 38, comma 4, c.p.c., senza nessuna incidenza sul merito della causa.
Ebbene, nel caso di specie l'opponente ha contestato la natura portabile del credito ingiunto tanto per l'assenza di termine per il pagamento nel titolo quanto per la formulata denuncia per vizi della merce venduta.
In ordine al primo aspetto, la mancata indicazione nel titolo di un termine per l'adempimento, non priva l'obbligazione pecuniaria del carattere della liquidità, attenendo quest'ultimo alla determinazione della somma da versare e non al tempo dell'esecuzione.
In relazione, invece, alla rilevanza, ai fini della determinazione della competenza, dell'esistenza di una denuncia per vizi della merce venduta e di cui si chiede il pagamento - invero formulata per la prima volta solo con l'opposizione - si osserva quanto segue. Il principio che la competenza va determinata in base alla domanda non può essere esteso sino al punto di consentire all'attore di dare dei fatti una qualificazione giuridica diversa da quella prevista dalla legge, o di allegare fatti (ad esempio un contratto che indichi l'ammontare del credito) privi di riscontro probatorio. Resta fermo, ovviamente, che tali fatti sono accertati dal giudice, ai soli fini della competenza, allo stato degli atti secondo la regola di cui all'art. 38 c.p.c., u.C."
Tuttavia, è stato altresì precisato che (Cass. 2 settembre 2020, n. 18236) il collegamento tra il giudice e la controversia si determina in base alla domanda;
ciò comporta che i criteri di applicazione dell'art. 20 c.p.c. vanno desunti a prescindere dalla fondatezza della domanda, senza che abbiano, a tal fine, rilevanza le contestazioni formulate dal convenuto e le diverse prospettazioni dei fatti da esso avanzate, dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza;
ne consegue che sulla determinazione del forum destinate solutionis in riferimento all'art. 1182 c.c. non può influire l'eccezione del convenuto che neghi l'esistenza dell'obbligazione, unico limite alla rilevanza dei fatti prospettati dall'attore ai fini della determinazione della competenza essendo l'eventuale prospettazione artificiosa, finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge (Cass. n. 10226/2001; conf. n.
22382/2006; n. 8189/2012; in tal senso si veda anche il p. 3 di Cass. Sez. Un. 13 settembre 2016, n.
17989).
Nel caso di specie, la difesa dell'opponente, senza contestare specificamente l'importo delle somme asseritamente dovute alla società opposta in base al rapporto di vendita, ha contestato la debenza della somma richiesta, sul presupposto che la merce venduta fosse affetta da vizi e, quindi, sull'assunto dell'inesatto adempimento di controparte.
Avuto, quindi, riguardo al contenuto della domanda monitoria, ed esclusa in essa ogni rappresentazione artificiosa, diviene rilevante la circostanza che l'importo fatturato non risulta specificamente oggetto di contestazione in merito al suo ammontare, e ciò mancando una specifica deduzione circa la non corrispondenza tra la somma indicata nelle fatture e quanto dovuto per effetto degli accordi intercorsi tra le parti. Deve quindi reputarsi che, proprio alla luce dei principi affermati dalle richiamate Sezioni Unite le obbligazioni pecuniarie oggetto di causa possano essere reputate come liquide, con l'attrazione della controversia presso il foro del creditore.
Ed infatti, la preoccupazione sottostante all'intervento delle Sezioni Unite è quella di evitare che il foro sia determinato unicamente da una quantificazione operata dal creditore priva di qualsiasi riscontro probatorio, di modo non sia più il dato oggettivo della liquidità del credito a radicare la competenza per territorio, bensì una indicazione meramente arbitraria del creditore stesso, il quale scelga di individuare, senza qualsivoglia riscontro, una determinata somma come oggetto della sua domanda giudiziale, con conseguente lesione anche del principio costituzionale del giudice naturale, preoccupazione che nella specie non ricorre, atteso che il quantum del preteso credito non è specificamente contestato, soffermandosi le ragioni dell'opponente sulla pretesa esistenza di vizi, che incidono sulla presenza di ragioni di controcredito idonee a vanificare la pretesa della controricorrente (così Cass. n. 36835/2022)
2. Passando ad esaminare il merito della fattispecie controversa, occorre ribadire che oggetto del giudizio di opposizione non è più la verifica dei presupposti legittimanti la concessione del decreto ingiuntivo, bensì la fondatezza della pretesa azionata dall'opposto che, quale creditore, è attore in senso sostanziale e deve fornire piena prova del credito vantato. Tale considerazione assorbe, dunque,
l'esame del secondo motivo di opposizione concernente la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo, per il mancato rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 125 c.p.c., aspetto già vagliato dal giudice del monitorio prima della concessione del d.i. qui opposto.
In ogni caso, poiché la Parte 1 ha fondato la propria opposizione esclusivamente su tale motivo, lamentando, nella sostanza, la compromissione del proprio diritto di difesa, si evidenzia che le n. 15 fatture allegate al fascicolo di parte opposta, tutte emesse dalla CO 1 in favore della Parte 1 oltre a riportare firma del vettore e del destinatario, contengono una descrizione dettagliata del relativo oggetto, sotto la voce "descrizione prodotto", con indicazione del codice prodotto, unità di misura, quantità e prezzo per unità di prodotto (cfr. all.3 fasc. parte opposta).
A quanto precede, si aggiunge che i testi escussi hanno confermato gli ordinativi e la consegna della merce oggetto di fornitura da parte della CO_1 in favore della Pt 1 In
Testimone 1 (agente di commercio che ha svolto attività di intermediazione particolare il teste e collaborazione della società opposta) ha confermato l'acquisto di prodotti per la ristorazione da parte della Parte 1 nel periodo compreso tra il 15.03.2019 al 25.09.2020, mediante la sua attività
di intermediazione, e che gli ordini sono stati effettuati dal sig. CO 2 , direttore del
Persona 1 in qualità di chef (cfr. verbale udienza 15.03.2024); il ristorante, e dalla sig.ra
(dipendente con mansione di autista consegnatario della CO 1 teste Testimone 2
ha confermato che effettuava personalmente le consegne di merce presso la sede della società opponente sita nella città di Nova Siri, previ ordinativi effettuati dal direttore sig. CP_2 e dalla chef sig.ra Per 1, specificando altresì che "la chef aveva anche contatti diretti con me, quando ad esempio di dimenticava qualche ordine all'agente Tes_1 chiedeva direttamente a me di aggiungere qualcosa e inoltre mi chiedeva anche gli orari di scarico della merce" e che "per le fatture firmate da me in qualità di vettore le consegne sono state effettuate sempre a Nova Siri" (cfr. verbale udienza
17.01.2025); da ultimo, la teste (chef presso il ristorante) ha dato conferma che Persona 1
"l'azienda per la quale lavoravo, ossia Parte 1 si serviva dalla CP 1 e io facevo gli ordini in base alle esigenze, interfacciandomi con Testimone 1 che era il rappresentante della CP_1 e che "le fatture che riportano la mia firma sono nn. 30787 del 09.09.2020; 3138 del 11.09.2020;
31599 del 14.09.2020; 33480 del 25.09.2020 e la n. 6454P del 14.09.2020; quando non la prendevo io la merce veniva consegnata al direttore o a chi era in struttura" (cfr. verbale udienza 26.03.2025).
Alla luce delle argomentazioni innanzi esposte, può dirsi provato il credito vantato dalla società opposta, sia per mancanza di specifica contestazione, da parte dell'opponente, sull'effettiva consegna della merce e sull'importo fatturato sia per difetto di prova, in realtà neppure richiesta, dell'esistenza di vizi della merce venduta, che possa legittimare una riduzione dell'importo ingiunto.
Né vale ad inficiare la valenza probatoria delle fatture prodotte, come corroborata dalle dichiarazioni testimoniali innanzi riportate, il generico disconoscimento, formulato dall'opponente, delle copie fotostatiche delle medesime fatture depositate da parte avversa. Difatti, l'onere di disconoscere la conformità della copia fotostatica prodotta in giudizio all'originale di una scrittura privata può dirsi assolto qualora la parte renda una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e inequivoco i tratti di difformità del documento prodotto rispetto all'originale, di cui costituisce mera copia, non potendosi considerare sufficiente una contestazione generica od onnicomprensiva (Cass.
n. 15790/2016).
3. L'opposizione va, pertanto, rigettata con conferma del decreto ingiuntivo n. 4776/2021, che va dichiarato esecutivo. 4. Le spese vanno poste a carico dell'opponente, secondo il principio di soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147, applicati secondo i valori medi previsti per lo scaglione di riferimento (da €5.201 a €26.000).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa LA CE
MA, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 4776/2021, che dichiara esecutivo;
Parte 1 in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di 2. Condanna
in persona del 1.r.p.t., liquidate nella misura complessivaCO 1 lite in favore di di €5.077,00 oltre rimborso spese al 15% iva e cpa come per legge.
Così deciso in Bari il 16.10.2025
Il Giudice
LA CE MA