Sentenza 20 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 20/04/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2680/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.2680/2024 promosso da:
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
27/07/1983, rappresentata e difesa dall'Avv. LOMBARDO GAETANO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. GELSOMINO GIULIA CHIARA e dall'Avv. KING
FRANCESCA, presso il cui studio comune è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto pervenuto in data 10/03/2025).
OGGETTO: “Separazione personale”.
pagina 1 di 6
Le parti hanno concluso congiuntamente riportandosi all'accordo raggiunto, del seguente tenore:
“Nei termini concessi dall'Ill.mo Giudice, le parti personalmente, nonché gli scriventi difensori, si richiamano all'accordo raggiunto nelle more del giudizio, insistendo affinchè la causa venga rimessa al Collegio, che pronunci con sentenza la separazione dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1.- I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2.- I figli minori e sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2
prenderanno insieme tutte le decisioni più importanti con riguardo alla loro educazione, istruzione, salute e residenza.
3.- I minori vivranno con collocazione prevalente con la madre presso la casa familiare, sita a Gazzada Schianno in via Cagnola 25, di proprietà di entrambi i coniugi, dove manterranno la loro residenza anagrafica. Il sig. si è già trasferito in un appartamento in CP_1
locazione, sito a Buguggiate in Via Garibaldi 3, portando con sé parte dei suoi beni ed effetti personali e si impegna a completare il trasloco di tali beni nel prossimo mese.
4.- I minori staranno con il padre, presso l'abitazione dello stesso, a settimane alterne dal giovedì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina, quando il padre li accompagnerà a scuola e, nella settimana senza weekend di competenza paterna, due giorni consecutivi con pernottamento (di regola il mercoledì e il giovedì). Con riguardo alle vacanze, i coniugi concordano quanto segue: Vacanze estive: i bambini trascorreranno due settimane consecutive con ciascun genitore nel mese di agosto, alternando di anno in anno la prima alla seconda metà del mese. Nel restante periodo di vacanza, i genitori si organizzeranno con campi estivi e con l'aiuto ove possibile dei nonni. Al termine delle vacanze l'alternanza dei fine settimana riprenderà a favore del genitore con cui i bambini non hanno trascorso l'ultimo periodo di vacanza. Vacanze di Natale: i bambini staranno ad anni alterni con un genitore dal primo giorno di vacanza al 30 dicembre e con l'altro genitore dal 30 dicembre all'ultimo giorno di vacanza scolastica (Natale 2025: madre). Al termine delle vacanze l'alternanza dei fine settimana riprenderà a favore del genitore con cui i bambini non hanno trascorso l'ultimo periodo di vacanza. Vacanze di Pasqua: i bambini staranno, ad anni alterni, tutto il periodo con un genitore (Pasqua 2025: padre), senza che questo interferisca pagina 2 di 6 con l'alternanza dei fine settimana. I ponti saranno trascorsi con il genitore cui spetta il fine settimana adiacente al ponte. Qualora i genitori non possano occuparsi dei figli nei loro rispettivi giorni di competenza sarà loro cura organizzarsi tramite una babysitter o i nonni, così sopportandone i relativi ed eventuali costi.
4.- La casa familiare, sita a Gazzada Schianno in via Cagnola 25 e di proprietà di entrambi i coniugi al 50% ciascuno, è assegnata, con quanto l'arreda, alla signora Parte_1 nell'interesse dei figli. Dal mese di marzo 2025 la stessa si farà carico di tutte le spese connesse all'uso della casa (utenze tutte, TARI, spese manutenzione ordinaria, ecc. – per le quali dunque andranno fatti i necessari cambi di intestazione e di domiciliazione bancaria), mentre gli oneri relativi al titolo di proprietà (spese straordinarie e rate del mutuo ipotecario) continueranno ad essere sostenute da entrambi al 50%. Considerati i rilevanti costi connessi alla casa, i coniugi si impegnano a valutare soluzioni alternative (come la cessione delle quote tra gli stessi o la vendita a terzi) che possano liberare risorse utili per la famiglia entro un anno dalla pubblicazione della sentenza. Le parti precisano che anche in ipotesi di negativa valutazione rispetto all'eventuale cessione del suddetto immobile, tale circostanza, essa sola, non potrà essere allegata e/o indicata a eventuale presupposto per la modifica delle qui convenute condizioni di separazione.
5.- Il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli,
l'importo di € 1.600,00 al mese per dodici mensilità. Tale importo sarà corrisposto mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora in via anticipata entro il Parte_1
5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di marzo 2025, e sarà oggetto di rivalutazione
ISTAT (base marzo 2025, prima rivalutazione marzo 2026). Il padre si farà inoltre carico al
100% delle spese per i corsi sportivi dei figli durante l'anno scolastico (per un massimo di due corsi all'anno per ciascun figlio, previamente concordati tra i genitori – al momento fa padel e basket, mentre fa nuoto e ginnastica) e al 50% di tutte le altre spese Per_1 Per_2
extra, come da Linee Guida adottate nel 2018 dal Tribunale di Varese, che si allegano al presente accordo.
6.- I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e di avere ancora in comune, oltre alla proprietà dell'immobile adibito a casa familiare: un conto corrente cointestato presso Banca BPer, che rimarrà in essere solo per il pagamento del mutuo ipotecario e sul quale ciascuno dei coniugi verserà ogni mese il 50% della relativa rata e che non utilizzerà per altre spese, e un conto dove vengono accreditate le cedole degli interessi di titoli intestati ai coniugi ma destinati al momento ai figli.
pagina 3 di 6 7.- I genitori prestano sin da ora il reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio dei figli.
Spese legali compensate.
Le parti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare.
Le parti rinunciano altresì espressamente all'impugnazione dell'emananda sentenza, nei termini di legge.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/12/2024 ha adìto Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere pronuncia di separazione personale nei confronti di in relazione al matrimonio contratto in Varese in data 26/10/2013, Controparte_1
come da relativo Atto di Matrimonio n. 90, parte I, serie /, dell'anno 2013; da tale unione sono nati i figli (23.05.2015) e (24.11.2020). Per_1 Per_2
La ricorrente ha originariamente formulato domanda di addebito della responsabilità in capo al marito per violazione del dovere di fedeltà; ha domanda poi l'affido condiviso della prole, il suo collocamento prevalente presso la madre, con previsione di un regime di frequentazione secondo giustizia e previ accertamenti;
assegnazione alla madre della casa coniugale;
contributo economico paterno per la prole per € 3.000,00 mensili (€ 1.500,00 a figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Attivato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il resistente rappresentando che nelle more era già intervenuto accordo per il bonario componimento della lite, depositando il testo delle condizioni congiunte di separazione concordate fra le parti.
Previo mutamento della modalità di trattazione della prima udienza ex art. 127 ter c.p.c. come richiesto, e sua anticipazione, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta
17/03/2025, la causa è stata rimessa al Collegio per il recepimento dell'accordo raggiunto ex art. 473bis.21 c.p.c. con provvedimento 24/03/2025.
***********
Va pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi Parte_1
(C.F. ) nata a [...] il [...], e C.F._1 [...]
(C.F. ) nato a [...] il [...], i quali CP_1 C.F._2
pagina 4 di 6 hanno contratto matrimonio in Varese in data 26/10/2013, come da relativo Atto di
Matrimonio n. 90, parte I, serie /, dell'anno 2013.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché il tenore dell'accordo raggiunto dai coniugi stessi, rende manifesta la volontà delle parti di non poter ricostruire la comunione materiale e spirituale del contratto matrimonio, con conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
ricorrono, pertanto, le condizioni richieste dall'art. 151 c.c. per la pronuncia del provvedimento di separazione.
La separazione, introdotta come giudiziale, è divenuta consensuale con la presentazione all'udienza del 20/03/2025 di conclusioni congiunte, chiedendo le parti concordemente che fosse pronunciata la separazione alle condizioni dagli stessi concordate.
Tali condizioni non appaiono in contrasto con norme imperative e appaiono conformi all'interesse dei figli minori della coppia.
Pertanto, la pronuncia richiesta deve avvenire alle condizioni concordate tra i coniugi in quanto non contrarie a norme imperative e conformi all'interesse morale e materiale dei figli minori, nonché rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente.
Alla luce della natura congiunta della procedura e degli elementi di fatto e di diritto allegati dalle parti a fondamento del loro accordo, ritiene il Collegio che l'ascolto dei figli minorenni, peraltro infradodicenni, non sia necessario, a norma dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate, come da coerente accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale fra i coniugi (C.F. Parte_1
) nata a [...] il [...], e C.F._1 [...]
(C.F. ) nato a [...] il [...], i CP_1 C.F._2
quali hanno contratto matrimonio in Varese in data 26/10/2013, come da relativo Atto di Matrimonio n. 90, parte I, serie /, dell'anno 2013;
pagina 5 di 6 2) DICHIARA che la separazione fra i coniugi avviene alle condizioni congiunte di cui in motivazione, da intendersi qui integralmente ritrascritte;
3) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza;
4) COMPENSA le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 03/04/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
pagina 6 di 6