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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 04/03/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE CIVILE
Proc. n. 315/2019 R.G.A.C.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, composta dai signori Magistrati:
Dott. Natalino SAPONE - Presidente
Dott. ssa Federica RENDE - Consigliere
Dott. Alessandro LIPRINO - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 315/2019 R.G., vertente
TRA
(CF: ), nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
26.01.1931, residente a Marina di San Lorenzo, Corso Saltolavecchia n. 97, già via B.
Buozzi n. 97, rappresentata e difesa NI AF, (CF: C.F._2
) e presso questi elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via G. Tagliavia
[...]
2, ai seguenti recapiti dichiarati per le notificazioni: fax 0965 24962, p.e.c.
Email_1
-appellante e appellata incidentale-
CONTRO
(CF. ), nata a [...] il 1° CP_1 CodiceFiscale_3
dicembre 1950, residente a [...], rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall' avv. Maria Altomonte (CF:
), con studio in Melito di Porto Salvo (RC), via Porto salvo, 76 C.F._4
PEC: e dall'avv. Rosario Infantino (CF. Email_2 [...]
) ed elettivamente domiciliata presso quest'ultimo, in Reggio Calabria, via C.F._5 Santa Caterina, trav. priv. n. 21, ai seguenti recapiti dichiarati per le notificazioni: fax
0965/651826, p.e.c. Email_3
- appellata- appellante incidentale-
Oggetto: Riscatto agrario – Elusione diritto prelazione– Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n.121/2019 emessa e pubblicata in data 22.01.2019.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato il 28.01.2010, conveniva Parte_1
in giudizio deducendo di essere proprietaria e coltivatrice diretta di un CP_1
fondo sito in agro di San Lorenzo, C. da destinato a seminativo e confinante con Per_1
altro fondo di analoghe caratteristiche, censito al foglio di mappa n. 58, part. n. 35, oggetto dell'atto di compravendita rogato dal Notaio del 8.1.2009 n. 27976 di Per_2 rep., registrato il 3.2.2009 e stipulato tra il venditore e l'acquirente CP_2
in violazione del diritto di prelazione spettante alla medesima CP_1 [...]
. Dichiarava di volere esercitare il diritto di riscatto di detto fondo e chiedeva Parte_1
al Tribunale di adottare le conseguenti statuizioni, con condanna della convenuta, in caso di opposizione, alle spese di giudizio.
si costituiva in giudizio contestando la domanda avversaria ed eccependo CP_1
l'insussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi della domanda di riscatto e della relativa prova, non avendo dimostrato la propria qualità di coltivatore Parte_1
diretto del fondo di sua proprietà, attiguo a quello oggetto della contestata compravendita, e risultante totalmente incolto.
In sede istruttoria venivano esperiti l'interrogatorio formale dell'attrice, prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio.
Il Tribunale di Reggio Calabria. con la sentenza oggetto del presente gravame, rigettava le domande di parte attrice condannandola al pagamento delle spese di lite, liquidate in
€ 2.000,00 oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del procuratore di parte convenuta anticipatario e ponendo a carico della stessa anche le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto. ha proposto appello, deducendo i motivi che saranno più Parte_1
dettagliatamente illustrati nel prosieguo e chiedendo la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle medesime conclusioni già rassegnate in primo grado.
pag. 2/14 Con comparsa di costituzione e risposta ed appello incidentale “condizionato”, CP_1
si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello principale e, solo nel caso di
[...] accoglimento dell'appello, di riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui, a pag. 4, ha ritenuto che "anche se si tratta di diritto di enfiteusi viene fatto salvo il diritto di prelazione del coltivatore diretto sul fondo agricolo", pronunziandosi per l'inammissibilità della domanda subordinata.
Dopo la precisazione delle conclusioni, con ordinanza depositata il 4.10.2024 la causa è stata assunta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorsi i quali viene decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di gravame, l'appellante ha contestato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non provata la sussistenza in capo alla della qualità Pt_1
di coltivatrice diretta necessaria ai fini del diritto di prelazione sul fondo finitimo.
Avuto riguardo alla qualifica di coltivatrice diretta, parte appellante ha lamentato che la sentenza di primo grado abbia dato un valore centrale al dato formale e non a quello sostanziale, valorizzando il fatto che la certificazione attestante la qualità di coltivatrice diretta di , inizialmente rilasciata dal competente ufficio del Comune di Parte_1
San Lorenzo sulla base di una mera autocertificazione della richiedente, sia stata poi revocata dallo stesso ufficio, a seguito di un sopralluogo che aveva data esito negativo, in quanto il fondo della era risultato incolto. Sul punto, parte appellante, ha Pt_1
sostenuto che la sentenza appellata avrebbe dovuto, invece, ricercare la relativa prova nel «dato obiettivo della diretta e abituale attività di coltivazione del fondo” da parte della stessa ed evincibile dalle prove assunte in giudizio, dalle quali Pt_1
emergerebbe la coltura del fondo con avena, sulla e legumi compatibili con la natura del terreno in oggetto. Ha quindi indicato a sostegno specifici passaggi delle deposizioni testimoniali, che si riportano di seguito anche perché utili alla motivazione della presente decisione.
In specie, il teste ha confermato l'attività di coltivatrice diretta Testimone_1 dell'appellante, coadiuvata da componenti del proprio nucleo familiare, tra cui egli stesso e ha fornito particolari sul tipo di attività e di colture svolte dichiarando: “« ... la signora , coadiuvata dai familiari, semina l'avena la quale si rigenera Pt_1
spontaneamente, così come la sulla >>. «La coltivazione effettuata dalla signora Pt_1
coadiuvata dai familiari è biologica nel senso che non vengono usati i pesticidi in pag. 3/14 generale o diserbanti o altri cicli produttivi non osservanti della natura>>. «Preciso che il carciofo selvatico nella aratura del terreno si dissemina automaticamente sul fondo, perché noi ariamo il terreno. Poi lo ripuliamo nei limiti del possibile, perché il terreno non è recintato, da furti da parte di terzi e ne curiamo la raccolta. >>; <
è sicuramente necessaria al momento della semina e della fienagione, consistente nel taglio, raccolta e imballaggio delle erbe coltivate.» (pagg 20 – 21)
Il teste ha riconosciuto l'attività diretta della , coadiuvata dai Testimone_2 Pt_1 propri familiari, nonché l'attività di predisposizione e lavorazione del terreno, la cura dello stesso, la raccolta e l'utilizzazione del prodotto come foraggio affermando : « ... ribadisco che la signora sulla particella 21 svolge l'attività di coltivatrice diretta, Pt_1
“ho visto la signora anche con il marito e il figlio recarsi nel suddetto terreno per lavorarlo” così come l'attività di semina parimenti effettuata: <<“posso confermare che la signora semina sulla ... la signora sul terreno in oggetto semina pure Pt_1 Pt_1
avena». A ciò si aggiunge la commercializzazione del foraggio stesso, di altri prodotti ed animali ivi allevati (pagg. 21 -22)
Anche il teste ha confermato l'attività svolta dalla : “posso Testimone_3 Pt_1
dire che tutte le volte che io mi reco a San Lorenzo Marina a raccogliere dei carciofini selvatici ho visto la signora e il figlio sul terreno che si trova sempre a San Pt_1
Lorenzo Marina che tagliavano l'erba e gli stessi mi hanno riferito di essere i proprietari. Io mi reco sul posto nei periodi di aprile-maggio-giugno. (pagg. 23)
Allo stesso modo il teste ha riconosciuto la presenza e l'attività Testimone_4
sistematica della sig.ra sul proprio fondo, riscontrata ogni qualvolta egli si reca Pt_1 sul proprio contiguo fondo (“vedevo la signora insieme col marito e il figlio, che Pt_1 si occupava del terreno”). L'appellante ed i suoi familiari sono stati ravvisati nell'accudimento e nella coltura del fondo (“l'attrice coltivava fieno e fave”). Per tale passaggio il teste si riferisce al “prodotto finito”, la coltura riguardava la sulla e l'avena
(pag. 24)
Il teste oltre alla coltivazione- attuata dalla coadiuvata dai Testimone_5 Pt_1
familiari e talora dal genero - di sulla finalizzata alla produzione di fieno per foraggio dichiarando che: « Da sempre il fondo è stato coltivato dai miei nonni. Nel tempo sono stati aiutati da mio zio che ancora oggi si occupa del fondo, e poi da me e Tes_1
mio fratello che da circa 5 anni dà una mano sul fondo. Ci sono anche altri Per_3
parenti come mio padre e suo fratello che si recano sul fondo Persona_4 Per_5
pag. 4/14 in maniera discontinua per dare una mano.» , ha riferito della coltivazione, utilizzando solo l'acqua piovana, di fave ed altri legumi quali piselli, ceci e lenticchie, che vengono
“piantati sul fondo” ... “che vengono raccolti a marzo”, laddove la raccolta delle mandorle prodotte dalle quattro piante esistenti (un tempo ve n'erano di più) avviene a luglio con tutte le attività connesse relative alla predisposizione del terreno, le già rilevate (anche dal CTU) aratura e fresatura. Per l'aratura afferma l'utilizzazione di un
“piccolo trattore di mio zio ”, oppure il ricorso a “trattori di proprietà Persona_6 di terzi che vengono pagati”. Ha altresì dato spiegazioni circa i cicli di produzione della sulla: «Preciso che la sulla veniva seminata ogni tre anni nel periodo di ottobre e novembre». In dette occasioni egli si è occupato “di portare i materiali dal fondo posto a valle e di operare materialmente la semina che durava un giorno. Vi erano poi i lavori preparatori di aratura. La sulla invece veniva raccolta ogni anno verso maggio ed io mi occupavo della raccolta. Le fave vengono piantate ogni anno ed io mi occupavo sia della semina che della raccolta che durava un giorno. Normalmente, compatibilmente con i miei impegni, cercavo di essere presente anche ai lavori preparatori di aratura del fondo. ( pag. 25).
Sotto concorrente profilo, parte appellante ha rilevato come anche alcuni testimoni addotti da controparte abbiano riconosciuto la presenza di sulla e l'esecuzione di operazioni di fienagione sul fondo della . A tal proposito il teste Pt_1 Testimone_6 ha dichiarato: “Al momento del mio sopralluogo ho verificato che sul fondo, pur risultando incolto, vi erano segni del taglio dell'erba”… “Sul luogo di causa e sul terreno in questione vi era della sulla e riconosco lo stato dei luoghi rappresentato al momento del mio sopralluogo nella foto numero 2” (Pag. 30).
La stessa appellante ha poi evidenziato che la teste la Dott.ssa , Testimone_7 funzionario dell' ha dichiarato che «La pensione di invalidità erogata a favore CP_3
della signora è una pensione erogata con i requisiti della Legge Parte_1
222/1984 e per questo era richiesta esclusivamente una riduzione della capacità di guadagno. Ciò significa che la signora poteva svolgere attività lavorativa e quindi poteva porsi solo un problema di cumulo tra redditi e pensione>>, sicché la percezione di detta pensione di invalidità non era incompatibile con l'attività di coltivatrice diretta svolta dalla (pag. 32). Pt_1
pag. 5/14 Parte appellante, infine, ha lamentato l'erronea valutazione delle risultanze della CTU in merito alla sussistenza della qualità di coltivatrice diretta del fondo e in merito allo stato di coltura del fondo, evidenziando che il CTU, riferendosi al terreno oggetto di causa ha attestato che nelle condizioni date, il terreno è “comunque adatto alla coltivazione di seminativi e foraggere” (pag. 6 della ctu) corroborando il tutto di immagini fotografiche e rilevazioni satellitari relative alle balle di fieno ivi realizzate dalla deducente dando così atto della produzione e dell'imballaggio di fieno e delle operazioni di aratura.
Parte appellata, di contro, ha condiviso l'affermazione della sentenza di primo grado, secondo cui “non risultando soddisfatte e adeguatamente provate le condizioni essenziali per il riconoscimento del diritto di prelazione non si può che rigettare le richieste di parte attrice”. A sostegno, ha osservato che l'istruttoria espletata in primo grado ha confermato la tesi di parte convenuta circa la mancanza dei requisiti per l'esercizio del diritto di prelazione in capo alla . In particolare, parte appellata ha Pt_1 evidenziato come l'attestazione della qualità di coltivatrice diretta fosse stata revocata in autotutela dal teste responsabile dell'Ufficio del Commercio del Testimone_8
Comune di San Lorenzo, essendo stata concessa sulla base delle dichiarazioni rese dalla stessa interessata e senza alcun previo sopralluogo. Ha poi richiamato le testimonianze rese da (agronomo), Testimone_8 Testimone_9 Testimone_3 Tes_10
. L'appellante ha altresì sostenuto che il non utilizzo del terreno è stato
[...] accertato anche dal C.T.U. e riportato stralci della sua relazione, nella quale, tra l'altro, si legge che il terreno di proprietà della << viene sfruttato solo per produrre balle Pt_1
di fieno. Difficile valutare se la cadenza con la quale queste produzioni vengano nel tempo effettuate sia annuale e costante, poiché sembra che per qualche anno il terreno sia stato improduttivo>>.
Sintetizzate le deduzioni delle parti, è utile descrivere il quadro normativo di riferimento. L'art. 8 della Legge 26 maggio 1965 n. 590 prevede che in caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parità di condizioni, ha diritto di prelazione purché coltivi il fondo stesso da almeno due anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il pag. 6/14 fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia.
Detta disciplina è stata poi novellata dalla Legge 14.08.1971 n. 817, il cui art. 7 ha disposto che il termine di quattro anni previsto dal primo comma dell'art. 8 della legge
26 maggio 1965. n. 590, per l'esercizio del diritto di prelazione è ridotto a due anni.
Detto diritto di prelazione, con le modifiche previste nella presente legge, spetta anche:
1) al mezzadro o al colono il cui contratto sia stato stipulato dopo l'entrata in vigore della legge 15 settembre 1964, n. 756: 2) al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti;
2-bis) all'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti. Nel caso di vendita di più fondi ogni affittuario, mezzadro o colono può esercitare singolarmente o congiuntamente il diritto di prelazione rispettivamente del fondo coltivato o dell'intero complesso di fondi.
La stessa Legge 26 maggio 1965 n. 590, all'art. 31, ha precisato che ai fini della presente legge sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame, sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame. Nel calcolo della forza lavorativa il lavoro della donna è equiparato a quello dell'uomo. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la qualifica di coltivatore diretto, in relazione al requisito della "coltivazione abituale" previsto dall'art. 31 l. 26 maggio 1965 n. 590, in linea generale e, quindi, anche ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione e di quello succedaneo di riscatto, può essere attribuita anche a chi svolge altra attività lavorativa principale, poiché non è richiesto che l'attività di coltivazione sia esercitata professionalmente ovvero in modo tale che costituisca la principale fonte di reddito del soggetto, risultando sufficiente che sia abituale, intendendosi questo requisito quale normale ed usuale svolgimento di lavori agricoli, in maniera tale che l'attività agricola venga realizzata in modo stabile e continuativo prevalentemente con lavoro proprio o pag. 7/14 dei componenti della propria famiglia, traendo da tale attività un reddito, anche se secondario. (Cass. civ., Sez. VI, 27/01/2011, n.2019).
La Corte di cassazione ha anche chiarito che l'onere della prova dei requisiti per l'esercizio del riscatto, compreso quello della necessaria capacità lavorativa, incombe sul retraente, a norma dell'art. 2697 c.c.; detta prova, vertendo su una circostanza di fatto, può essere data con ogni mezzo, non sussistendo in particolare le limitazioni di cui agli artt. 2721 ss. (Cass. civ. sez. III, 01-04-1995, n. 3836). In particolare, si è affermato che < riscatto ex art. 8 della legge n. 590 del 1965, la prova della qualità di coltivatore diretto in capo al richiedente deve essere fornita in concreto, ovvero dimostrando l'effettivo esercizio dell'attività agricola con lavoro prevalentemente proprio o della propria famiglia, rimanendo irrilevante il dato formale dell'eventuale iscrizione dell'interessato in appositi elenchi o albi>> (Cass. civ. Sez. III, 20/01/2006, n. 1112). Analogamente,
«Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione e della domanda di riscatto, ex art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, la prova della qualità di coltivatore diretto in capo al richiedente deve essere fornita non mediante il dato formale della iscrizione allo SCAU, poiché ciò che rileva è il dato obbiettivo della diretta e abituale attività di coltivazione del fondo» (Cass. civ., Sez. III, Sent., 27/09/2011, n. 19748). Ai fini della soluzione del caso che occupa è poi utile osservare che, in tema di retratto agrario, sussiste la qualità di coltivatore diretto del fondo limitrofo quando l'attività ivi svolta non si esaurisca nel mero falcio di erba spontanea, ma sia tale da stimolarne ed accrescerne la produzione, sicché integra il detto requisito oggettivo, necessario per l'esercizio del diritto "de quo", anche l'attività di erpicatura e lavorazione del terreno per incentivare la produzione di erba destinata alla mera alimentazione animale (Cass. civ. Sez. III Sent.,15/06/2016, n.
12296).
Valutate le prove assunte e tenuto conto del descritto quadro normativo e giurisprudenziale, questa Corte ritiene che il dedotto motivo di appello meriti accoglimento, dovendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggetti per l'esercizio del diritto di prelazione da parte di . Invero, deve darsi atto Parte_1
che le risultanze probatorie, come sopra evidenziate da parte appellante, danno contezza della diretta partecipazione della alle operazioni di semina sul proprio fondo Pt_1
della sulla e dell'avena, nonché della sua partecipazione alle operazioni di falciamento ed imballaggio del fieno ricavato. Di tali attività, peraltro, vi è anche riscontro nelle pag. 8/14 fotografie allegate dalla stessa appellante, nelle quali compaiono anche delle macchine agricole oltre che distese di sulla ed avena.
Ulteriori e significativi elementi a sostegno della prospettazione di parte attrice ed odierna appellante si traggono poi dalla c.t.u. esperita nel giudizio di primo grado dal
Dott. Nel rimandare alla relazione del c.t.u., si evidenzia, Controparte_4 in particolare, che nella stessa si legge che il terreno oggetto di riscatto “… ha una forte natura argillosa che lo rende un terreno difficile da coltivare e pesante durante le lavorazioni, soggetto all'erosione nei periodi invernali e duro e compatto in quelli estivi, comunque adatto alla conduzione di seminativi o foraggere” (cfr. pag. 6).
Analogamente, risulta che anche il terreno di proprietà della signora ha le stesse Pt_1
caratteristiche del terreno confinante. Orbene, dette caratteristiche dei terreni per cui è causa sono pienamente compatibili sia con la prospettazione di parte attrice ed odierna appellante sia con quanto desumibile dalle prove testimoniali, ove si consideri che parte attrice ha sostenuto di utilizzare il proprio fondo per la produzione di fieno e mangime, come confermato da diversi testimoni, e che tali attività non comportano la necessità di lavorazioni particolari o frequenti, sicchè è ben possibile che altri testi non abbiano notato la presenza della o di altri suoi familiari sul fondo e lo abbiano ritenuto Pt_1 incolto. A conferma di quanto qui sostenuto, appare poi dirimente l'affermazione dello stesso c.t.u. secondo cui “… dalle analisi delle foto già presenti agli atti si evince con certezza che il terreno viene sfruttato solo per produrre balle di fieno;
difficile è valutare se la cadenza con la quale queste produzioni vengono nel tempo effettuate sia annuale e costante, poiché sembra che per qualche anno il terreno sia stato improduttivo. Su vari siti, tra cui il Geoportale Cartografico Nazionale, sono infatti disponibili fotografie aree scattate nel periodo dello sfalcio che presentano il pieno, imballato e già raccolto nelle zone di proprietà (fig. 14,16) mentre in altre Pt_1
immagini risulta ancora non sfalciato (fig. 15) o lasciato a maggese (fig. 10,11,12,13).
(cfr. pag. 7).
Pertanto, deve ritenersi provato lo svolgimento di attività agricola sul fondo , Pt_1 deponendo in tal senso anche l'eventuale destinazione a maggese, con tenuta a riposo al fine del riacquisto della fertilità. Dalla stessa c.t.u. risulta altresì che sul fondo della insiste un allevamento con 60 conigli e 9 capre e tale circostanza avvalora Pt_1
ulteriormente la prospettazione della sia con rifermento alla propria qualità di Pt_1
coltivatore diretto sia con rifermento alla destinazione del proprio fondo.
pag. 9/14 Si rileva altresì che il c.t.u. ha accertato che la signora dispone di capacità Pt_1
lavorativa sufficiente per la conduzione del proprio fondo. Né risulta ostativa la circostanza che la stessa percepisca una pensione di invalidità, come chiarito funzionario dell' , Dott.ssa , chiamata a testimoniare nel giudizio CP_3 Testimone_7
di primo grado.
§
L'accoglimento dell'appello principale impone di esaminare l'appello incidentale condizionato, proposto da per il caso di accoglimento dell'appello CP_1
principale condizionato, col quale si chiede la riforma della sentenza di primo grado relativamente alla parte in cui, a pag. 4, ha ritenuto che "anche se si tratta di diritto di enfiteusi viene fatto salvo il diritto di prelazione del coltivatore diretto sul fondo agricolo". A sostegno ha rilevato che la che la domanda subordinata di accertamento del diritto di prelazione, formulata dalla signora per l'ipotesi in cui il reale oggetto Pt_1
della compravendita per cui è causa fosse stato individuato nel diritto di enfiteusi sul fondo limitrofo anziché nel diritto di proprietà avrebbe dovuto ritenersi tardiva, in quanto formulata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni. Ha poi rilevato che tale domanda integrerebbe una mutatio libelli finalizzata ad ottenere un bene della vita diverso da quello richiesto con l'atto introduttivo del giudizio (la prelazione sul diritto di enfiteusi invece che sul diritto di proprietà). Infine, ha osservato che per effetto della diversa qualificazione dell'oggetto del contratto di compravendita
(diritto di enfiteusi e non di proprietà) il contratto rogato sarebbe nullo e quindi inidoneo a produrre effetti giuridici, tra i quali anche l'insorgenza del diritto di prelazione vantato da controparte.
Il motivo è infondato.
Come già precisato nella trattazione del motivo precedente, il diritto di prelazione di cui all'art. 8 della Legge 26 maggio 1965 n. 590 riguarda sia il trasferimento a titolo oneroso sia la concessione in enfiteusi di fondi, sicché in entrambi i casi il soggetto pretermesso è legittimato ad esercitare il retratto. Con orientamento che merita di essere condiviso, la Corte di cassazione ha affermato che “In caso di trasferimento a titolo oneroso del diritto dell'enfiteuta, a norma dell'art. 965 c.c., il diritto di prelazione agraria sussiste, ai sensi dell'art. 8 della l n. 590 del 1965, in favore dell'affittuario, del mezzadro o del colono, nonché, ai sensi dell'art. 7 della l. n. 817 del 1971 in favore del coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti.” (Cass. civ., Sez. 3, Sent. n. 25756
pag. 10/14 del 22/12/2015, Rv. 638187 - 01) La citata pronuncia, resa in fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, dopo aver ricostruito il quadro normativo, ne ha correttamente individuato la ratio, spiegando che “il diritto di preferenza va accordato qualora si tratti di diritti il cui acquisto da parte del prelazionario consenta il raggiungimento dello scopo, perseguito dalla legge, di favorire la coincidenza tra il diritto di proprietà e quello di gestione lavorativa”.
La stessa pronuncia ha anche spiegato che la sentenza che provvede sulla domanda di retratto agrario ha carattere di accertamento in ordine alla sostituzione del retraente all'acquirente del fondo;
sostituzione, che, in presenza dei presupposti di legge, si determina ex tunc per effetto della dichiarazione del retraente (cfr. Cass. n. 8776/05, n.
12934/07, n. 12893/12). Ed invero, l'esercizio del diritto di riscatto agrario - che l'art. 8, quinto coma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, configura come un diritto potestativo
- comporta la sostituzione ex tunc del retraente nella posizione giuridica del terzo acquirente del fondo, retrattato, per cui, con detta sostituzione si verifica l'acquisto diretto dell'immobile da parte del retraente prescindendo dal consenso del retrattato. La dichiarazione di riscatto è atto unilaterale recettizio che realizza ipso iure la sostituzione;
l'intervento del giudice è solo eventuale (ove il retrattato non aderisca alla dichiarazione); ed è comunque, come detto, di accertamento del valido esercizio del riscatto e dell'avvenuto subingresso del retraente (così Cass. n. 22177/09, anche in motivazione). Pertanto, la sentenza che accoglie la domanda di retratto agrario non costituisce, in favore, del retraente il diritto da questi richiesto, ma accerta soltanto che, nel caso concreto, vi siano i presupposti oggettivi e soggettivi per dare corso alla dichiarazione di riscatto pregressa o contenuta nell'atto introduttivo della lite.
Alla luce di tali pertinenti considerazioni, anche nel caso che occupa la sopravvenuta qualificazione dell'oggetto del contratto non incide nè sulla causa petendi nè sul petitum della domanda (di accertamento) del riscatto, in virtù del quale, come detto, il retraente succede nella medesima posizione del retrattato. Tale dirimente rilevo assorbe le ulteriori cesure formulate dall'appellante, peraltro a loro volta infondate, non potendosi ritenere tardiva la domanda subordinata formulata da parte attrice sulla base degli esiti della c.t.u. e non potendosi ritenere nullo il contratto di compravendita del fondo stipulato tra e il suo dante causa. CP_1
§
pag. 11/14 Le risultanze del giudizio consentono di affermare l'esistenza delle condizioni oggettive previste dalla legge per l'esercizio del diritto di prelazione da parte di Parte_1 per l'acquisto del fondo sito in agro di San Lorenzo, C. da censito al foglio di Per_1 mappa n. 58, part. n. 35, oggetto dell'atto di compravendita rogato dal Notaio Per_7
(Notaio in Melito P.S., iscritta nel ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Reggio
[...]
Calabria e Locri) del 8.1.2009, n. 27976 di rep., registrato il 3.2.2009 e stipulato tra il venditore e l'acquirente in violazione del diritto di CP_2 CP_1
prelazione spettante alla medesima , prodotto in atti. Parte_1
Sotto concorrente profilo, non risulta né è contestata la circostanza che a
[...]
non sia stata data notizia della proposta di alienazione ai sensi dell'art. 8 della Parte_1
Legge n. 590 del 26/05/1965 e, pertanto, in conformità al disposto dello stesso articolo,
ha diritto a riscattare il fondo dall'acquirente e da ogni altro successivo Parte_1 avente causa, avendone formulato tempestiva domanda notificando l'atto introduttivo del giudizio di primo grado entro l'anno dalla trascrizione del contratto di compravendita.
La convenuta ed odierna appellata deve quindi subire il riscatto, e i suoi CP_1
effetti, restando in suo favore la possibilità di esercitare nei confronti del venditore la garanzia per evizione: “Il compratore del fondo rustico che ne subisce il riscatto da parte del confinante ha diritto nei confronti del venditore, secondo le norme dettate dagli artt. 1483 e 1479 cod. civ. e in base alle regole che disciplinano la garanzia per
l'evizione, al risarcimento del danno, ma non anche al rimborso del prezzo pagato, che gli è dovuto dal retraente”. (Cass. civ., Sez. 3, Sent. n. 3465 del 15/02/2007).
L'accoglimento della domanda riscatto determina il subingresso di parte attrice Pt_2 nella posizione dell'acquirente in relazione al fondo oggetto di
[...] CP_1
riscatto (sito in agro di San Lorenzo, C. da censito al foglio di mappa n. 58, part. Per_1
n. 35), di cui deve dichiararsi la proprietà in capo alla retraente sin dal momento della domanda giudiziale (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Sent. n. 14454 del 22/12/1999) e quindi far data dal 28.01.2010.
Sulla retraente incombe l'onere di corrispondere all'acquirente il prezzo da questa versato al venditore, adempimento cui è subordinata – e sospensivamente condizionata -
l'efficacia del subentro nella titolarità del fondo oggetto di riscatto (Cass Sez. 3,
Sentenza n. 22177 del 20/10/2009)
pag. 12/14 Quanto al prezzo, occorre dare atto che questo risulta contrattualmente pattuito in complessivi € 7.000, con riferimento sia alla particella 35, oggetto di riscatto, sia ad ulteriori e minoritarie consistenze. Occorre altresì dare atto che la parte retraente nelle conclusioni rassegnate in primo grado e nel presente grado di appello ha chiesto di statuire il trasferimento del diritto di enfiteusi sul fondo predetto in favore di
[...]
dalla data della stipula del rogito (08.01.2009) ed al prezzo di € 7.000 Parte_1
(settemila/00) da corrispondersi entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi della legge n. 10.01.1978 n. 2.
Considerato tutto quanto premesso, in accoglimento della domanda di riscatto proposta da , deve essere dichiarato il subingresso della stessa nella medesima Parte_1 posizione dell'acquirente nel contratto di compravendita rogato dal CP_1
Notaio in data 8.1.2009, n. 27976 di rep., registrato il 3.2.2009, Persona_7
limitatamente al fondo sito in agro di San Lorenzo, C. da censito al foglio di Per_1 mappa n. 58, part. n. 35, subordinando l'efficacia del trasferimento al pagamento, in favore di , della somma di € 7.000 (settemila/00) esente da interessi ed CP_1
altri oneri.
Conseguentemente, deve essere accolta anche la domanda di rilascio del fondo oggetto di riscatto formulata dalla retraente.
§
Regolamento delle spese. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza devono essere poste integralmente a carico dell'odierna appellata. Alla liquidazione si procede tenuto conto del valore della causa, determinato ai sensi degli artt. 10 e ss. c.p.c. in euro 7.000, e sulla base dei parametri stabiliti dal D.M. 55/2014, come aggiornato al D.M. 147/2022, scaglione da € 5.201 e €
26.000, in misura prossima ai minimi, stante la non particolare complessità delle questioni e il correlato grado di impegno richiesto.
Le competenze sono, pertanto, liquidate in complessivi € 3.000 per il giudizio di primo grado e in complessivi € 3.500 per il giudizio di appello, per un totale di complessivi €
6.500 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge, oltre a complessivi e 540,50 a titolo di contributo unificato e bolli, con condanna della convenuta e appellata alla refusione delle stesse in favore di parte attrice e odierna CP_1
appellante . Anche le spese della c.t.u. svolta nel giudizio di primo Parte_1
grado devono essere poste a carico della parte soccombente.
pag. 13/14
P. Q. M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, in accoglimento dell'impugnazione e in riforma della sentenza di primo grado, così provvede:
1) Accoglie la domanda di riscatto ai sensi dell'art 7 della Legge 817 del 1971 proposta da e per l'effetto dichiara il subingresso della stessa nella Parte_1 medesima posizione dell'acquirente nel contratto di compravendita CP_1
rogato dal Notaio in data 8.1.2009, n. 27976 di rep., registrato il Persona_7
3.2.2009, limitatamente al fondo sito in agro di San Lorenzo, C. da censito Per_1
al foglio di mappa n. 58, part. n. 35;
2) subordina l'efficacia del suddetto trasferimento al pagamento, in favore di CP_1
, della somma di € 7.000 (settemila/00) esente da interessi ed altri oneri;
[...]
3) condanna al rilascio, in favore , del fondo di cui CP_1 Parte_1
sopra;
4) rigetta l'appello incidentale condizionato proposto da;
CP_1
5) condanna al pagamento, in favore di , delle spese di CP_1 Parte_1
entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in complessivi € 6.500 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge, oltre a complessivi e 540,50 a titolo di contributo unificato e bolli;
6) pone a carico della stessa anche le spese della c.t.u. svolta nel CP_1
giudizio di primo grado e già liquidate come in atti.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 25.2.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Alessandro Liprino Natalino Sapone
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE CIVILE
Proc. n. 315/2019 R.G.A.C.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, composta dai signori Magistrati:
Dott. Natalino SAPONE - Presidente
Dott. ssa Federica RENDE - Consigliere
Dott. Alessandro LIPRINO - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 315/2019 R.G., vertente
TRA
(CF: ), nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
26.01.1931, residente a Marina di San Lorenzo, Corso Saltolavecchia n. 97, già via B.
Buozzi n. 97, rappresentata e difesa NI AF, (CF: C.F._2
) e presso questi elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via G. Tagliavia
[...]
2, ai seguenti recapiti dichiarati per le notificazioni: fax 0965 24962, p.e.c.
Email_1
-appellante e appellata incidentale-
CONTRO
(CF. ), nata a [...] il 1° CP_1 CodiceFiscale_3
dicembre 1950, residente a [...], rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall' avv. Maria Altomonte (CF:
), con studio in Melito di Porto Salvo (RC), via Porto salvo, 76 C.F._4
PEC: e dall'avv. Rosario Infantino (CF. Email_2 [...]
) ed elettivamente domiciliata presso quest'ultimo, in Reggio Calabria, via C.F._5 Santa Caterina, trav. priv. n. 21, ai seguenti recapiti dichiarati per le notificazioni: fax
0965/651826, p.e.c. Email_3
- appellata- appellante incidentale-
Oggetto: Riscatto agrario – Elusione diritto prelazione– Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n.121/2019 emessa e pubblicata in data 22.01.2019.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato il 28.01.2010, conveniva Parte_1
in giudizio deducendo di essere proprietaria e coltivatrice diretta di un CP_1
fondo sito in agro di San Lorenzo, C. da destinato a seminativo e confinante con Per_1
altro fondo di analoghe caratteristiche, censito al foglio di mappa n. 58, part. n. 35, oggetto dell'atto di compravendita rogato dal Notaio del 8.1.2009 n. 27976 di Per_2 rep., registrato il 3.2.2009 e stipulato tra il venditore e l'acquirente CP_2
in violazione del diritto di prelazione spettante alla medesima CP_1 [...]
. Dichiarava di volere esercitare il diritto di riscatto di detto fondo e chiedeva Parte_1
al Tribunale di adottare le conseguenti statuizioni, con condanna della convenuta, in caso di opposizione, alle spese di giudizio.
si costituiva in giudizio contestando la domanda avversaria ed eccependo CP_1
l'insussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi della domanda di riscatto e della relativa prova, non avendo dimostrato la propria qualità di coltivatore Parte_1
diretto del fondo di sua proprietà, attiguo a quello oggetto della contestata compravendita, e risultante totalmente incolto.
In sede istruttoria venivano esperiti l'interrogatorio formale dell'attrice, prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio.
Il Tribunale di Reggio Calabria. con la sentenza oggetto del presente gravame, rigettava le domande di parte attrice condannandola al pagamento delle spese di lite, liquidate in
€ 2.000,00 oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del procuratore di parte convenuta anticipatario e ponendo a carico della stessa anche le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto. ha proposto appello, deducendo i motivi che saranno più Parte_1
dettagliatamente illustrati nel prosieguo e chiedendo la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle medesime conclusioni già rassegnate in primo grado.
pag. 2/14 Con comparsa di costituzione e risposta ed appello incidentale “condizionato”, CP_1
si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello principale e, solo nel caso di
[...] accoglimento dell'appello, di riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui, a pag. 4, ha ritenuto che "anche se si tratta di diritto di enfiteusi viene fatto salvo il diritto di prelazione del coltivatore diretto sul fondo agricolo", pronunziandosi per l'inammissibilità della domanda subordinata.
Dopo la precisazione delle conclusioni, con ordinanza depositata il 4.10.2024 la causa è stata assunta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorsi i quali viene decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di gravame, l'appellante ha contestato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non provata la sussistenza in capo alla della qualità Pt_1
di coltivatrice diretta necessaria ai fini del diritto di prelazione sul fondo finitimo.
Avuto riguardo alla qualifica di coltivatrice diretta, parte appellante ha lamentato che la sentenza di primo grado abbia dato un valore centrale al dato formale e non a quello sostanziale, valorizzando il fatto che la certificazione attestante la qualità di coltivatrice diretta di , inizialmente rilasciata dal competente ufficio del Comune di Parte_1
San Lorenzo sulla base di una mera autocertificazione della richiedente, sia stata poi revocata dallo stesso ufficio, a seguito di un sopralluogo che aveva data esito negativo, in quanto il fondo della era risultato incolto. Sul punto, parte appellante, ha Pt_1
sostenuto che la sentenza appellata avrebbe dovuto, invece, ricercare la relativa prova nel «dato obiettivo della diretta e abituale attività di coltivazione del fondo” da parte della stessa ed evincibile dalle prove assunte in giudizio, dalle quali Pt_1
emergerebbe la coltura del fondo con avena, sulla e legumi compatibili con la natura del terreno in oggetto. Ha quindi indicato a sostegno specifici passaggi delle deposizioni testimoniali, che si riportano di seguito anche perché utili alla motivazione della presente decisione.
In specie, il teste ha confermato l'attività di coltivatrice diretta Testimone_1 dell'appellante, coadiuvata da componenti del proprio nucleo familiare, tra cui egli stesso e ha fornito particolari sul tipo di attività e di colture svolte dichiarando: “« ... la signora , coadiuvata dai familiari, semina l'avena la quale si rigenera Pt_1
spontaneamente, così come la sulla >>. «La coltivazione effettuata dalla signora Pt_1
coadiuvata dai familiari è biologica nel senso che non vengono usati i pesticidi in pag. 3/14 generale o diserbanti o altri cicli produttivi non osservanti della natura>>. «Preciso che il carciofo selvatico nella aratura del terreno si dissemina automaticamente sul fondo, perché noi ariamo il terreno. Poi lo ripuliamo nei limiti del possibile, perché il terreno non è recintato, da furti da parte di terzi e ne curiamo la raccolta. >>; <
è sicuramente necessaria al momento della semina e della fienagione, consistente nel taglio, raccolta e imballaggio delle erbe coltivate.» (pagg 20 – 21)
Il teste ha riconosciuto l'attività diretta della , coadiuvata dai Testimone_2 Pt_1 propri familiari, nonché l'attività di predisposizione e lavorazione del terreno, la cura dello stesso, la raccolta e l'utilizzazione del prodotto come foraggio affermando : « ... ribadisco che la signora sulla particella 21 svolge l'attività di coltivatrice diretta, Pt_1
“ho visto la signora anche con il marito e il figlio recarsi nel suddetto terreno per lavorarlo” così come l'attività di semina parimenti effettuata: <<“posso confermare che la signora semina sulla ... la signora sul terreno in oggetto semina pure Pt_1 Pt_1
avena». A ciò si aggiunge la commercializzazione del foraggio stesso, di altri prodotti ed animali ivi allevati (pagg. 21 -22)
Anche il teste ha confermato l'attività svolta dalla : “posso Testimone_3 Pt_1
dire che tutte le volte che io mi reco a San Lorenzo Marina a raccogliere dei carciofini selvatici ho visto la signora e il figlio sul terreno che si trova sempre a San Pt_1
Lorenzo Marina che tagliavano l'erba e gli stessi mi hanno riferito di essere i proprietari. Io mi reco sul posto nei periodi di aprile-maggio-giugno. (pagg. 23)
Allo stesso modo il teste ha riconosciuto la presenza e l'attività Testimone_4
sistematica della sig.ra sul proprio fondo, riscontrata ogni qualvolta egli si reca Pt_1 sul proprio contiguo fondo (“vedevo la signora insieme col marito e il figlio, che Pt_1 si occupava del terreno”). L'appellante ed i suoi familiari sono stati ravvisati nell'accudimento e nella coltura del fondo (“l'attrice coltivava fieno e fave”). Per tale passaggio il teste si riferisce al “prodotto finito”, la coltura riguardava la sulla e l'avena
(pag. 24)
Il teste oltre alla coltivazione- attuata dalla coadiuvata dai Testimone_5 Pt_1
familiari e talora dal genero - di sulla finalizzata alla produzione di fieno per foraggio dichiarando che: « Da sempre il fondo è stato coltivato dai miei nonni. Nel tempo sono stati aiutati da mio zio che ancora oggi si occupa del fondo, e poi da me e Tes_1
mio fratello che da circa 5 anni dà una mano sul fondo. Ci sono anche altri Per_3
parenti come mio padre e suo fratello che si recano sul fondo Persona_4 Per_5
pag. 4/14 in maniera discontinua per dare una mano.» , ha riferito della coltivazione, utilizzando solo l'acqua piovana, di fave ed altri legumi quali piselli, ceci e lenticchie, che vengono
“piantati sul fondo” ... “che vengono raccolti a marzo”, laddove la raccolta delle mandorle prodotte dalle quattro piante esistenti (un tempo ve n'erano di più) avviene a luglio con tutte le attività connesse relative alla predisposizione del terreno, le già rilevate (anche dal CTU) aratura e fresatura. Per l'aratura afferma l'utilizzazione di un
“piccolo trattore di mio zio ”, oppure il ricorso a “trattori di proprietà Persona_6 di terzi che vengono pagati”. Ha altresì dato spiegazioni circa i cicli di produzione della sulla: «Preciso che la sulla veniva seminata ogni tre anni nel periodo di ottobre e novembre». In dette occasioni egli si è occupato “di portare i materiali dal fondo posto a valle e di operare materialmente la semina che durava un giorno. Vi erano poi i lavori preparatori di aratura. La sulla invece veniva raccolta ogni anno verso maggio ed io mi occupavo della raccolta. Le fave vengono piantate ogni anno ed io mi occupavo sia della semina che della raccolta che durava un giorno. Normalmente, compatibilmente con i miei impegni, cercavo di essere presente anche ai lavori preparatori di aratura del fondo. ( pag. 25).
Sotto concorrente profilo, parte appellante ha rilevato come anche alcuni testimoni addotti da controparte abbiano riconosciuto la presenza di sulla e l'esecuzione di operazioni di fienagione sul fondo della . A tal proposito il teste Pt_1 Testimone_6 ha dichiarato: “Al momento del mio sopralluogo ho verificato che sul fondo, pur risultando incolto, vi erano segni del taglio dell'erba”… “Sul luogo di causa e sul terreno in questione vi era della sulla e riconosco lo stato dei luoghi rappresentato al momento del mio sopralluogo nella foto numero 2” (Pag. 30).
La stessa appellante ha poi evidenziato che la teste la Dott.ssa , Testimone_7 funzionario dell' ha dichiarato che «La pensione di invalidità erogata a favore CP_3
della signora è una pensione erogata con i requisiti della Legge Parte_1
222/1984 e per questo era richiesta esclusivamente una riduzione della capacità di guadagno. Ciò significa che la signora poteva svolgere attività lavorativa e quindi poteva porsi solo un problema di cumulo tra redditi e pensione>>, sicché la percezione di detta pensione di invalidità non era incompatibile con l'attività di coltivatrice diretta svolta dalla (pag. 32). Pt_1
pag. 5/14 Parte appellante, infine, ha lamentato l'erronea valutazione delle risultanze della CTU in merito alla sussistenza della qualità di coltivatrice diretta del fondo e in merito allo stato di coltura del fondo, evidenziando che il CTU, riferendosi al terreno oggetto di causa ha attestato che nelle condizioni date, il terreno è “comunque adatto alla coltivazione di seminativi e foraggere” (pag. 6 della ctu) corroborando il tutto di immagini fotografiche e rilevazioni satellitari relative alle balle di fieno ivi realizzate dalla deducente dando così atto della produzione e dell'imballaggio di fieno e delle operazioni di aratura.
Parte appellata, di contro, ha condiviso l'affermazione della sentenza di primo grado, secondo cui “non risultando soddisfatte e adeguatamente provate le condizioni essenziali per il riconoscimento del diritto di prelazione non si può che rigettare le richieste di parte attrice”. A sostegno, ha osservato che l'istruttoria espletata in primo grado ha confermato la tesi di parte convenuta circa la mancanza dei requisiti per l'esercizio del diritto di prelazione in capo alla . In particolare, parte appellata ha Pt_1 evidenziato come l'attestazione della qualità di coltivatrice diretta fosse stata revocata in autotutela dal teste responsabile dell'Ufficio del Commercio del Testimone_8
Comune di San Lorenzo, essendo stata concessa sulla base delle dichiarazioni rese dalla stessa interessata e senza alcun previo sopralluogo. Ha poi richiamato le testimonianze rese da (agronomo), Testimone_8 Testimone_9 Testimone_3 Tes_10
. L'appellante ha altresì sostenuto che il non utilizzo del terreno è stato
[...] accertato anche dal C.T.U. e riportato stralci della sua relazione, nella quale, tra l'altro, si legge che il terreno di proprietà della << viene sfruttato solo per produrre balle Pt_1
di fieno. Difficile valutare se la cadenza con la quale queste produzioni vengano nel tempo effettuate sia annuale e costante, poiché sembra che per qualche anno il terreno sia stato improduttivo>>.
Sintetizzate le deduzioni delle parti, è utile descrivere il quadro normativo di riferimento. L'art. 8 della Legge 26 maggio 1965 n. 590 prevede che in caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parità di condizioni, ha diritto di prelazione purché coltivi il fondo stesso da almeno due anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il pag. 6/14 fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia.
Detta disciplina è stata poi novellata dalla Legge 14.08.1971 n. 817, il cui art. 7 ha disposto che il termine di quattro anni previsto dal primo comma dell'art. 8 della legge
26 maggio 1965. n. 590, per l'esercizio del diritto di prelazione è ridotto a due anni.
Detto diritto di prelazione, con le modifiche previste nella presente legge, spetta anche:
1) al mezzadro o al colono il cui contratto sia stato stipulato dopo l'entrata in vigore della legge 15 settembre 1964, n. 756: 2) al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti;
2-bis) all'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti. Nel caso di vendita di più fondi ogni affittuario, mezzadro o colono può esercitare singolarmente o congiuntamente il diritto di prelazione rispettivamente del fondo coltivato o dell'intero complesso di fondi.
La stessa Legge 26 maggio 1965 n. 590, all'art. 31, ha precisato che ai fini della presente legge sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame, sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame. Nel calcolo della forza lavorativa il lavoro della donna è equiparato a quello dell'uomo. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la qualifica di coltivatore diretto, in relazione al requisito della "coltivazione abituale" previsto dall'art. 31 l. 26 maggio 1965 n. 590, in linea generale e, quindi, anche ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione e di quello succedaneo di riscatto, può essere attribuita anche a chi svolge altra attività lavorativa principale, poiché non è richiesto che l'attività di coltivazione sia esercitata professionalmente ovvero in modo tale che costituisca la principale fonte di reddito del soggetto, risultando sufficiente che sia abituale, intendendosi questo requisito quale normale ed usuale svolgimento di lavori agricoli, in maniera tale che l'attività agricola venga realizzata in modo stabile e continuativo prevalentemente con lavoro proprio o pag. 7/14 dei componenti della propria famiglia, traendo da tale attività un reddito, anche se secondario. (Cass. civ., Sez. VI, 27/01/2011, n.2019).
La Corte di cassazione ha anche chiarito che l'onere della prova dei requisiti per l'esercizio del riscatto, compreso quello della necessaria capacità lavorativa, incombe sul retraente, a norma dell'art. 2697 c.c.; detta prova, vertendo su una circostanza di fatto, può essere data con ogni mezzo, non sussistendo in particolare le limitazioni di cui agli artt. 2721 ss. (Cass. civ. sez. III, 01-04-1995, n. 3836). In particolare, si è affermato che < riscatto ex art. 8 della legge n. 590 del 1965, la prova della qualità di coltivatore diretto in capo al richiedente deve essere fornita in concreto, ovvero dimostrando l'effettivo esercizio dell'attività agricola con lavoro prevalentemente proprio o della propria famiglia, rimanendo irrilevante il dato formale dell'eventuale iscrizione dell'interessato in appositi elenchi o albi>> (Cass. civ. Sez. III, 20/01/2006, n. 1112). Analogamente,
«Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione e della domanda di riscatto, ex art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, la prova della qualità di coltivatore diretto in capo al richiedente deve essere fornita non mediante il dato formale della iscrizione allo SCAU, poiché ciò che rileva è il dato obbiettivo della diretta e abituale attività di coltivazione del fondo» (Cass. civ., Sez. III, Sent., 27/09/2011, n. 19748). Ai fini della soluzione del caso che occupa è poi utile osservare che, in tema di retratto agrario, sussiste la qualità di coltivatore diretto del fondo limitrofo quando l'attività ivi svolta non si esaurisca nel mero falcio di erba spontanea, ma sia tale da stimolarne ed accrescerne la produzione, sicché integra il detto requisito oggettivo, necessario per l'esercizio del diritto "de quo", anche l'attività di erpicatura e lavorazione del terreno per incentivare la produzione di erba destinata alla mera alimentazione animale (Cass. civ. Sez. III Sent.,15/06/2016, n.
12296).
Valutate le prove assunte e tenuto conto del descritto quadro normativo e giurisprudenziale, questa Corte ritiene che il dedotto motivo di appello meriti accoglimento, dovendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggetti per l'esercizio del diritto di prelazione da parte di . Invero, deve darsi atto Parte_1
che le risultanze probatorie, come sopra evidenziate da parte appellante, danno contezza della diretta partecipazione della alle operazioni di semina sul proprio fondo Pt_1
della sulla e dell'avena, nonché della sua partecipazione alle operazioni di falciamento ed imballaggio del fieno ricavato. Di tali attività, peraltro, vi è anche riscontro nelle pag. 8/14 fotografie allegate dalla stessa appellante, nelle quali compaiono anche delle macchine agricole oltre che distese di sulla ed avena.
Ulteriori e significativi elementi a sostegno della prospettazione di parte attrice ed odierna appellante si traggono poi dalla c.t.u. esperita nel giudizio di primo grado dal
Dott. Nel rimandare alla relazione del c.t.u., si evidenzia, Controparte_4 in particolare, che nella stessa si legge che il terreno oggetto di riscatto “… ha una forte natura argillosa che lo rende un terreno difficile da coltivare e pesante durante le lavorazioni, soggetto all'erosione nei periodi invernali e duro e compatto in quelli estivi, comunque adatto alla conduzione di seminativi o foraggere” (cfr. pag. 6).
Analogamente, risulta che anche il terreno di proprietà della signora ha le stesse Pt_1
caratteristiche del terreno confinante. Orbene, dette caratteristiche dei terreni per cui è causa sono pienamente compatibili sia con la prospettazione di parte attrice ed odierna appellante sia con quanto desumibile dalle prove testimoniali, ove si consideri che parte attrice ha sostenuto di utilizzare il proprio fondo per la produzione di fieno e mangime, come confermato da diversi testimoni, e che tali attività non comportano la necessità di lavorazioni particolari o frequenti, sicchè è ben possibile che altri testi non abbiano notato la presenza della o di altri suoi familiari sul fondo e lo abbiano ritenuto Pt_1 incolto. A conferma di quanto qui sostenuto, appare poi dirimente l'affermazione dello stesso c.t.u. secondo cui “… dalle analisi delle foto già presenti agli atti si evince con certezza che il terreno viene sfruttato solo per produrre balle di fieno;
difficile è valutare se la cadenza con la quale queste produzioni vengono nel tempo effettuate sia annuale e costante, poiché sembra che per qualche anno il terreno sia stato improduttivo. Su vari siti, tra cui il Geoportale Cartografico Nazionale, sono infatti disponibili fotografie aree scattate nel periodo dello sfalcio che presentano il pieno, imballato e già raccolto nelle zone di proprietà (fig. 14,16) mentre in altre Pt_1
immagini risulta ancora non sfalciato (fig. 15) o lasciato a maggese (fig. 10,11,12,13).
(cfr. pag. 7).
Pertanto, deve ritenersi provato lo svolgimento di attività agricola sul fondo , Pt_1 deponendo in tal senso anche l'eventuale destinazione a maggese, con tenuta a riposo al fine del riacquisto della fertilità. Dalla stessa c.t.u. risulta altresì che sul fondo della insiste un allevamento con 60 conigli e 9 capre e tale circostanza avvalora Pt_1
ulteriormente la prospettazione della sia con rifermento alla propria qualità di Pt_1
coltivatore diretto sia con rifermento alla destinazione del proprio fondo.
pag. 9/14 Si rileva altresì che il c.t.u. ha accertato che la signora dispone di capacità Pt_1
lavorativa sufficiente per la conduzione del proprio fondo. Né risulta ostativa la circostanza che la stessa percepisca una pensione di invalidità, come chiarito funzionario dell' , Dott.ssa , chiamata a testimoniare nel giudizio CP_3 Testimone_7
di primo grado.
§
L'accoglimento dell'appello principale impone di esaminare l'appello incidentale condizionato, proposto da per il caso di accoglimento dell'appello CP_1
principale condizionato, col quale si chiede la riforma della sentenza di primo grado relativamente alla parte in cui, a pag. 4, ha ritenuto che "anche se si tratta di diritto di enfiteusi viene fatto salvo il diritto di prelazione del coltivatore diretto sul fondo agricolo". A sostegno ha rilevato che la che la domanda subordinata di accertamento del diritto di prelazione, formulata dalla signora per l'ipotesi in cui il reale oggetto Pt_1
della compravendita per cui è causa fosse stato individuato nel diritto di enfiteusi sul fondo limitrofo anziché nel diritto di proprietà avrebbe dovuto ritenersi tardiva, in quanto formulata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni. Ha poi rilevato che tale domanda integrerebbe una mutatio libelli finalizzata ad ottenere un bene della vita diverso da quello richiesto con l'atto introduttivo del giudizio (la prelazione sul diritto di enfiteusi invece che sul diritto di proprietà). Infine, ha osservato che per effetto della diversa qualificazione dell'oggetto del contratto di compravendita
(diritto di enfiteusi e non di proprietà) il contratto rogato sarebbe nullo e quindi inidoneo a produrre effetti giuridici, tra i quali anche l'insorgenza del diritto di prelazione vantato da controparte.
Il motivo è infondato.
Come già precisato nella trattazione del motivo precedente, il diritto di prelazione di cui all'art. 8 della Legge 26 maggio 1965 n. 590 riguarda sia il trasferimento a titolo oneroso sia la concessione in enfiteusi di fondi, sicché in entrambi i casi il soggetto pretermesso è legittimato ad esercitare il retratto. Con orientamento che merita di essere condiviso, la Corte di cassazione ha affermato che “In caso di trasferimento a titolo oneroso del diritto dell'enfiteuta, a norma dell'art. 965 c.c., il diritto di prelazione agraria sussiste, ai sensi dell'art. 8 della l n. 590 del 1965, in favore dell'affittuario, del mezzadro o del colono, nonché, ai sensi dell'art. 7 della l. n. 817 del 1971 in favore del coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti.” (Cass. civ., Sez. 3, Sent. n. 25756
pag. 10/14 del 22/12/2015, Rv. 638187 - 01) La citata pronuncia, resa in fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, dopo aver ricostruito il quadro normativo, ne ha correttamente individuato la ratio, spiegando che “il diritto di preferenza va accordato qualora si tratti di diritti il cui acquisto da parte del prelazionario consenta il raggiungimento dello scopo, perseguito dalla legge, di favorire la coincidenza tra il diritto di proprietà e quello di gestione lavorativa”.
La stessa pronuncia ha anche spiegato che la sentenza che provvede sulla domanda di retratto agrario ha carattere di accertamento in ordine alla sostituzione del retraente all'acquirente del fondo;
sostituzione, che, in presenza dei presupposti di legge, si determina ex tunc per effetto della dichiarazione del retraente (cfr. Cass. n. 8776/05, n.
12934/07, n. 12893/12). Ed invero, l'esercizio del diritto di riscatto agrario - che l'art. 8, quinto coma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, configura come un diritto potestativo
- comporta la sostituzione ex tunc del retraente nella posizione giuridica del terzo acquirente del fondo, retrattato, per cui, con detta sostituzione si verifica l'acquisto diretto dell'immobile da parte del retraente prescindendo dal consenso del retrattato. La dichiarazione di riscatto è atto unilaterale recettizio che realizza ipso iure la sostituzione;
l'intervento del giudice è solo eventuale (ove il retrattato non aderisca alla dichiarazione); ed è comunque, come detto, di accertamento del valido esercizio del riscatto e dell'avvenuto subingresso del retraente (così Cass. n. 22177/09, anche in motivazione). Pertanto, la sentenza che accoglie la domanda di retratto agrario non costituisce, in favore, del retraente il diritto da questi richiesto, ma accerta soltanto che, nel caso concreto, vi siano i presupposti oggettivi e soggettivi per dare corso alla dichiarazione di riscatto pregressa o contenuta nell'atto introduttivo della lite.
Alla luce di tali pertinenti considerazioni, anche nel caso che occupa la sopravvenuta qualificazione dell'oggetto del contratto non incide nè sulla causa petendi nè sul petitum della domanda (di accertamento) del riscatto, in virtù del quale, come detto, il retraente succede nella medesima posizione del retrattato. Tale dirimente rilevo assorbe le ulteriori cesure formulate dall'appellante, peraltro a loro volta infondate, non potendosi ritenere tardiva la domanda subordinata formulata da parte attrice sulla base degli esiti della c.t.u. e non potendosi ritenere nullo il contratto di compravendita del fondo stipulato tra e il suo dante causa. CP_1
§
pag. 11/14 Le risultanze del giudizio consentono di affermare l'esistenza delle condizioni oggettive previste dalla legge per l'esercizio del diritto di prelazione da parte di Parte_1 per l'acquisto del fondo sito in agro di San Lorenzo, C. da censito al foglio di Per_1 mappa n. 58, part. n. 35, oggetto dell'atto di compravendita rogato dal Notaio Per_7
(Notaio in Melito P.S., iscritta nel ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Reggio
[...]
Calabria e Locri) del 8.1.2009, n. 27976 di rep., registrato il 3.2.2009 e stipulato tra il venditore e l'acquirente in violazione del diritto di CP_2 CP_1
prelazione spettante alla medesima , prodotto in atti. Parte_1
Sotto concorrente profilo, non risulta né è contestata la circostanza che a
[...]
non sia stata data notizia della proposta di alienazione ai sensi dell'art. 8 della Parte_1
Legge n. 590 del 26/05/1965 e, pertanto, in conformità al disposto dello stesso articolo,
ha diritto a riscattare il fondo dall'acquirente e da ogni altro successivo Parte_1 avente causa, avendone formulato tempestiva domanda notificando l'atto introduttivo del giudizio di primo grado entro l'anno dalla trascrizione del contratto di compravendita.
La convenuta ed odierna appellata deve quindi subire il riscatto, e i suoi CP_1
effetti, restando in suo favore la possibilità di esercitare nei confronti del venditore la garanzia per evizione: “Il compratore del fondo rustico che ne subisce il riscatto da parte del confinante ha diritto nei confronti del venditore, secondo le norme dettate dagli artt. 1483 e 1479 cod. civ. e in base alle regole che disciplinano la garanzia per
l'evizione, al risarcimento del danno, ma non anche al rimborso del prezzo pagato, che gli è dovuto dal retraente”. (Cass. civ., Sez. 3, Sent. n. 3465 del 15/02/2007).
L'accoglimento della domanda riscatto determina il subingresso di parte attrice Pt_2 nella posizione dell'acquirente in relazione al fondo oggetto di
[...] CP_1
riscatto (sito in agro di San Lorenzo, C. da censito al foglio di mappa n. 58, part. Per_1
n. 35), di cui deve dichiararsi la proprietà in capo alla retraente sin dal momento della domanda giudiziale (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Sent. n. 14454 del 22/12/1999) e quindi far data dal 28.01.2010.
Sulla retraente incombe l'onere di corrispondere all'acquirente il prezzo da questa versato al venditore, adempimento cui è subordinata – e sospensivamente condizionata -
l'efficacia del subentro nella titolarità del fondo oggetto di riscatto (Cass Sez. 3,
Sentenza n. 22177 del 20/10/2009)
pag. 12/14 Quanto al prezzo, occorre dare atto che questo risulta contrattualmente pattuito in complessivi € 7.000, con riferimento sia alla particella 35, oggetto di riscatto, sia ad ulteriori e minoritarie consistenze. Occorre altresì dare atto che la parte retraente nelle conclusioni rassegnate in primo grado e nel presente grado di appello ha chiesto di statuire il trasferimento del diritto di enfiteusi sul fondo predetto in favore di
[...]
dalla data della stipula del rogito (08.01.2009) ed al prezzo di € 7.000 Parte_1
(settemila/00) da corrispondersi entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi della legge n. 10.01.1978 n. 2.
Considerato tutto quanto premesso, in accoglimento della domanda di riscatto proposta da , deve essere dichiarato il subingresso della stessa nella medesima Parte_1 posizione dell'acquirente nel contratto di compravendita rogato dal CP_1
Notaio in data 8.1.2009, n. 27976 di rep., registrato il 3.2.2009, Persona_7
limitatamente al fondo sito in agro di San Lorenzo, C. da censito al foglio di Per_1 mappa n. 58, part. n. 35, subordinando l'efficacia del trasferimento al pagamento, in favore di , della somma di € 7.000 (settemila/00) esente da interessi ed CP_1
altri oneri.
Conseguentemente, deve essere accolta anche la domanda di rilascio del fondo oggetto di riscatto formulata dalla retraente.
§
Regolamento delle spese. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza devono essere poste integralmente a carico dell'odierna appellata. Alla liquidazione si procede tenuto conto del valore della causa, determinato ai sensi degli artt. 10 e ss. c.p.c. in euro 7.000, e sulla base dei parametri stabiliti dal D.M. 55/2014, come aggiornato al D.M. 147/2022, scaglione da € 5.201 e €
26.000, in misura prossima ai minimi, stante la non particolare complessità delle questioni e il correlato grado di impegno richiesto.
Le competenze sono, pertanto, liquidate in complessivi € 3.000 per il giudizio di primo grado e in complessivi € 3.500 per il giudizio di appello, per un totale di complessivi €
6.500 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge, oltre a complessivi e 540,50 a titolo di contributo unificato e bolli, con condanna della convenuta e appellata alla refusione delle stesse in favore di parte attrice e odierna CP_1
appellante . Anche le spese della c.t.u. svolta nel giudizio di primo Parte_1
grado devono essere poste a carico della parte soccombente.
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P. Q. M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, in accoglimento dell'impugnazione e in riforma della sentenza di primo grado, così provvede:
1) Accoglie la domanda di riscatto ai sensi dell'art 7 della Legge 817 del 1971 proposta da e per l'effetto dichiara il subingresso della stessa nella Parte_1 medesima posizione dell'acquirente nel contratto di compravendita CP_1
rogato dal Notaio in data 8.1.2009, n. 27976 di rep., registrato il Persona_7
3.2.2009, limitatamente al fondo sito in agro di San Lorenzo, C. da censito Per_1
al foglio di mappa n. 58, part. n. 35;
2) subordina l'efficacia del suddetto trasferimento al pagamento, in favore di CP_1
, della somma di € 7.000 (settemila/00) esente da interessi ed altri oneri;
[...]
3) condanna al rilascio, in favore , del fondo di cui CP_1 Parte_1
sopra;
4) rigetta l'appello incidentale condizionato proposto da;
CP_1
5) condanna al pagamento, in favore di , delle spese di CP_1 Parte_1
entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in complessivi € 6.500 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge, oltre a complessivi e 540,50 a titolo di contributo unificato e bolli;
6) pone a carico della stessa anche le spese della c.t.u. svolta nel CP_1
giudizio di primo grado e già liquidate come in atti.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 25.2.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Alessandro Liprino Natalino Sapone
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