Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 10/02/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00036/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00176/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IS
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 176 del 2024, proposto dalla società Tullio Edil Calcestruzzi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Walter Cipolloni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione IS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
per l’ottemperanza
del decreto ingiuntivo del Tribunale di Campobasso n. 543/2022, proc. 1526/2022, dichiarato esecutivo il 30/3/2023 e notificato il 4/4/2023 a fini esecutivi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Vista la memoria del 4 febbraio 2025, con la quale parte ricorrente ha dichiarato l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 il dott. Luigi Lalla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il decreto ingiuntivo n. 543/2022 del 2 novembre 2022 il Tribunale di Campobasso ha ingiunto alla Regione IS di pagare, in favore della Tullio Edil Calcestruzzi s.r.l., la complessiva somma di € 16.536,28, oltre ad interessi come da domanda, e le spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 540,00 per compensi ed € 145,50 per spese, a cui aggiungere il 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA.
2. Detto decreto ingiuntivo è stato dichiarato esecutivo il 30 marzo 2023, con apposizione della formula esecutiva in data 11 marzo 2022.
3. Il decreto, dichiarato esecutivo e munito dell’attestazione di conformità dell’avvocato del 25 giugno 2024, è stato poi notificato direttamente alla Regione IS in data 3 novembre 2022, e in pari data all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso.
4. Non essendo stato però eseguito il pagamento di quanto indicato nel decreto, la società interessata ha quindi proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio di ottemperanza, chiedendo a questo T.A.R. di:
- ordinare al Regione IS di dare piena e integrale esecuzione al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo;
- nominare un commissario ad acta il quale assumesse tutti gli atti necessari al fine di procedere al pagamento delle somme dovute;
- condannare l’Amministrazione anche al pagamento delle ulteriori spese di lite.
5. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con atto di mera forma.
6. La camera di consiglio del 20 novembre 2024 è stata differita su richiesta della parte ricorrente al fine di consentirle di integrare la propria produzione, con specifico riguardo alla prova della notifica del titolo esecutivo.
7. Nel frattempo, la difesa erariale ha:
- dapprima, con la memoria del 3 gennaio 2025, già concluso per la cessazione della materia del contendere, documentando come l’Amministrazione regionale avesse proceduto con la Determina Dirigenziale n. 7723 del 31 dicembre 2024 ad assumere l’impegno di spesa correlato alla liquidazione delle somme dovute all’impresa ricorrente;
- successivamente, con la memoria del 24 gennaio 2025, domandato un ulteriore differimento della camera di consiglio, al fine di consentire al competente Servizio gestore del bilancio regionale il compimento delle formalità necessarie perché si procedesse all’ottemperanza del decreto ingiuntivo.
8. In conformità alla richiesta dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato la camera di consiglio dell’8 gennaio 2025 è stata differita.
Medio tempore , con la produzione del 29 gennaio 2025, la difesa erariale ha documentato l’adozione da parte dell’Amministrazione delle pertinenti determinazioni di liquidazione delle somme spettanti alla società ricorrente, quindi concludendo per la cessazione della materia del contendere.
Infine, con la memoria del 4 febbraio 2025, la difesa della parte ricorrente ha essa stessa comprovato la cessazione della materia del contendere, depositando prova dei bonifici effettuati dalla Regione IS a saldo della somma da questa dovuta.
9. Alla camera di consiglio del 5 febbraio 2025 le conclusioni delle parti convergevano sulla cessazione della materia del contendere, salvo che la difesa della ricorrente insisteva per il favore delle spese, mentre la resistente ne invocava la compensazione.
La causa è stata infine trattenuta in decisione.
10. Il ricorso risulta ammissibile quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo alla definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo e al decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1 del d. l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997.
Nessun dubbio poi sussiste sull’appartenenza del provvedimento azionato, un decreto ingiuntivo definitivamente esecutorio, al novero dei titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite possano trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, c. 1, lett. c) cod. proc. amm.. Difatti, quest’ultimo giudizio è previsto proprio “ al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato ”.
11. Osserva però il Collegio che la documentazione del pagamento, da ultimo intervenuto, delle somme dovute dalla Regione alla parte ricorrente rende effettivamente doverosa la conclusione della sopraggiunta cessazione della materia del contendere tra le parti, ai sensi dell’art. 34, comma 5, del cod. proc. amm., essendo emerso che il credito che era stato azionato nel presente giudizio ha trovato, nel frattempo, spontanea e completa esecuzione.
12. Le spese processuali, tenuto conto della circostanza che il pagamento dovuto è stato effettuato dall’Amministrazione solo a seguito della proposizione dell’odierno ricorso, devono essere poste a carico della Regione IS e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IS (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna la Regione IS al pagamento delle spese di lite che liquida nella misura di euro 1.200,00, oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Gaviano, Presidente
Luigi Lalla, Referendario, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Lalla | Nicola Gaviano |
IL SEGRETARIO