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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 25/08/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1677/2016
R.G. n.1677/2016 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di ES, Sezione Prima civile, sezione impresa,
composta da:
dott. Giuseppe Mario Magnoli Presidente
dott. Vittoria Gabriele Consigliere
dott. Annamaria Laneri Consigliere Rel.est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A OGGETTO: nella causa civile n. 1677/2016 R.G. (a cui è riunita la causa n. 1763/16), Cause di responsabilità promossa con atto di citazione notificato in data 26.10.2016 e posta in contro gli organi decisione all'udienza collegiale del 4 dicembre 2024 con concessione dei amministrativi e di termini ex art 190 c.pc. controllo, etc.
d a
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ),
[...] C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Mirella Cartaino (C.F.
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio C.F._3
in ES, via Aldo Moro n. 35, come da procure speciali allegate all'atto di appello
APPELLANTI c o n t r o
(C.F. ), residente in ONoparte_1 C.F._4
ES, Via Solferino n. 21,
rappresentata e difesa dall'avv. Katia Pedercini e dall'avv. Andrea
Pedercini ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in ES, via
Solferino n. 17, per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta e contro
(C.F. ), nato a [...] ONoparte_2 C.F._5
l'1.11.1941, residente in [...],
rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Fedele ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in ES, via Pietro Bulloni n. 33, per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta e contro
(C.F. ), nato a [...] NT C.F._6
(BS) il 17.06.1943, residente in [...],
rappresentato e difeso dall'avv. Domenico D'Arrigo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in ES, via Saffi n. 1, per delega a margine della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado
E c o n t r o
C.F. , con sede legale in ES, via della CP_4 P.IVA_1
Bornata 42, in persona del legale rappresentante pro tempore, Pt_3
nella qualità di assuntore del Fallimento Immobiliare Palladio Srl,
[...]
rappresentata e difesa dagli avv.ti Lino Gervasoni, Laura Gervasoni, Federico Corti e Andrea Finzi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in ES, via Cefalonia n. 70, per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATI E APPELLANTI INCIDENTALI
e c o n t r o
, contumace ONoparte_5
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di ES in data 23 aprile 2016
n. 1196/2016
CONCLUSIONI
e Parte_4 Pt_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di ES, in riforma della sentenza del
Tribunale di ES n. 1196/2016, pubblicata in data 23.4.2016, non notificata, contrariis reiectis,
- in via pregiudiziale: dichiarare inammissibile l'intervento adesivo dipendente svolto dalla e per l'effetto ONoparte_6
revocare la statuizione sulle spese liquidate alla stessa nella sentenza impugnata;
- in via preliminare: in totale riforma della sentenza impugnata, dichiarare la prescrizione dell'azione promossa dal Fallimento Immobiliare Palladio
s.r.l. nei confronti degli appellanti e e per Parte_1 Parte_2
l'effetto revocare ogni statuizione di condanna;
- nel merito, in via principale: in totale riforma della sentenza impugnata,
dichiarare l'assenza di responsabilità in quanto amministratori degli appellanti e e per l'effetto revocare ogni Parte_1 Parte_2
statuizione di condanna;
- nel merito, in via subordinata: in parziale riforma della sentenza impugnata, rideterminare, riducendolo, l'importo liquidato a titolo di risarcimento a favore dell'assuntore del concordato fallimentare,
imputando agli amministratori solo il danno che sia conseguenza immediata e diretta delle condotte specificamente contestate, e tenuto altresì conto, nella quantificazione complessiva: a) della deduzione dei costi conservativi e di quelli ineliminabili in base ai bilanci della società;
b) degli importi derivanti dall'azione revocatoria di cui sono stati riconosciuti sussistenti in via incidentale i presupposti, nella misura minima di euro 2.000.000; c) dell'importo di euro 503.500,00= relativi alle prestazioni professionali del Geom. d) dell'importo di euro Pt_1
585.581,00 corrisposti dal Geom. a favore della società; Pt_1
- nel merito, in via di regresso: in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarare che fu amministratore di fatto della NT
fallita IMMOBILIARE PALLADIO s.r.l.; per l'effetto dichiarare lo stesso tenuto in solido con gli altri amministratori, rideterminare, in forza del ruolo gestorio assunto dallo stesso, le quote interne di responsabilità tra tutti gli amministratori, condannare lo stesso a tenere indenni Pt_1
e di quanto questi avessero effettivamente a
[...] Parte_2
corrispondere all'assuntore del fallimento.
Sempre: con condanna dell'assuntore del concordato fallimentare a restituire ogni importo corrisposto o comunque ottenuto, ONoparte_4 anche in via esecutiva, dagli appellanti e Parte_1 Parte_2
in esecuzione della sentenza impugnata in misura maggiore rispetto a quanto sarà stabilito dalla Corte d'appello all'esito del presente procedimento;
Sempre: con rigetto degli appelli incidentali proposti da da CP_4
e da . ONoparte_1 ONoparte_2
Sempre: Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio compresa la rifusione delle spese di Ctu.”
Di IN : “voglia la Corte, ogni contraria istanza, eccezione CP_1
e deduzione disattesa,
Nel merito:
Ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
- in via principale in accoglimento dei motivi tutti illustrati nella comparsa di risposta con appello incidentale riformare la sentenza n. 1196/16 nella parte in cui accerta la responsabilità del C.d.A. e condanna tutti i componenti dello stesso, in solido, al pagamento di € 2.440.788,98 oltre interessi e rivalutazione monetaria e per l'effetto:
-accertare che non sussiste responsabilità alcuna dei membri del CdA in quanto i singoli fatti ascritti non sono stati dimostrati e comunque non hanno causato alcun pregiudizio ai creditori.
-accertare che la perdita del capitale sociale si è verificata nel 2002 e quindi l'obbligo di messa in liquidazione va collocato all'inizio del 2003;
-accertare che il saldo dei netti patrimoniali di periodo al 31.12.2001 e alla data del fallimento detratti i costi conservativi di periodo determina un dato negativo con conseguente esclusione di qualsiasi danno, e conseguentemente rigettare la domanda di condanna al risarcimento dei danni.
- In subordine in ogni caso accertare che anche ove la perdita del capitale sociale sia da collocarsi nel 2001, non sussiste colpa alcuna in capo alla
Sig.ra non essendovi prova che il suo omesso controllo abbia CP_1
concorso a determinare il danno atteso che la circostanza non era oggettivamente percepibile e quindi escludere la sua responsabilità con tutte le statuizioni conseguenti anche in punto restituzione delle somme già corrisposte.
- In ulteriore subordine escludere la responsabilità della Sig.ra per CP_1
i fatti verificatisi a partire dall'agosto 2004 atteso il comprovato stato di salute e sussistendo poi la prova di un attivo ostacolo al controllo da parte del Sig. Pt_1
- In estremo subordine procedere in ogni caso alla rideterminazione del danno procedendo al conteggio corretto come indicato in comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale e conseguentemente ridurre il capitale di condanna ad € 992.922,00 o alla diversa minor somma che dovesse risultare in corso di causa e conseguentemente condannare CP_4
a restituire le maggiori somme incassate.
[...]
In relazione ai rapporti interni rideterminare la ripartizione interna quantificando la responsabilità della sig.ra in misura non superiore CP_1
al 10% con esclusione della componente di danno verificatasi dall'agosto
2004 alla data del fallimento e conseguentemente condannare Pt_2 e a tenerla indenne da quanto ella dovesse pagare
[...] Parte_1
in eccesso rispetto a tale importo
In ogni caso
Con condanna alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.”
Di TI IO:
“in via principale e di appello incidentale: in riforma di tale sentenza,
rigettare tutte le domande proposte nei confronti di , perché ONoparte_2
cessato dalla carica di amministratore, anche con riguardo all'azione di responsabilità dei creditori sociali, in data 26.5.2004, con iscrizione nel
Registro imprese il 3.2.2005, e/o perché il capitale sociale non sarebbe stato perso nel 2001, e/o perché non poteva percepirlo, e/o ONoparte_2
perché i risultati della formale liquidazione non sarebbero stati migliori,
e/o perché non sussistono responsabilità risarcitorie e/o danni addebitabili a suo carico (per i motivi tutti di cui ai punti 1-2-3), con vittoria di spese e compensi legali, anche di primo grado (e pure del procedimento cautelare ante causam); ancora, nell'ipotesi in cui venisse confermato l'accoglimento di domande risarcitorie nei confronti di , in ONoparte_2
riforma dell'impugnata sentenza, condannare a manlevare NT
e tenere indenne di ogni conseguenza pregiudizievole e/o ONoparte_2
danno e/o spesa e comunque a rimborsargli tutti i relativi importi e le somme che fosse condannato a pagare, comprese quelle per spese di lite,
a favore di chicchessia, e pure tutte quelle maturate a suo carico per difendersi in primo grado (e anche nel procedimento cautelare ante causam) e in secondo grado di giudizio, davanti a questa Corte (per i motivi di cui al punto 4); in ogni caso, riformare la sentenza sul punto della liquidazione di spese legali a favore di e a carico di NT P_
(sempre per i motivi di cui al punto 4); infine, dichiarare
[...]
l'inammissibilità dell'intervento in causa della ONoparte_6
e comunque riformare la sentenza sul punto della liquidazione di
[...]
spese legali a favore di quest'ultima e a carico di (per i ONoparte_2
motivi di cui al punto 5).”
Di : NT
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
In rito:
-dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello proposto da
, e con riferimento al capo Parte_1 Parte_2 ONoparte_2
di sentenza che ha escluso il ruolo di quale amministratore NT
di fatto della società Immobiliare Palladio Srl;
-dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello incidentale tardivo proposto da sul ruolo di come CP_4 NT
amministratore di fatto dell'Immobiliare Palladio Srl;
Nel merito:
in via principale confermare la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato le domande formulate nei confronti di;
NT
in via subordinata, in caso di riforma della sentenza di primo grado, in accoglimento dell'appello incidentale:
- in via preliminare dichiarare la prescrizione dell'azione proposta;
- in subordine rigettare le domande tutte proposte nei confronti di CP_3 in quanto non sussiste alcuna sua responsabilità;
[...]
- in via ulteriormente subordinata ridurre l'importo liquidato a titolo di risarcimento tenuto conto che la perdita del capitale sociale si è verificata nell'anno 2003 ovvero nell'anno che si riterrà di giustizia previa deduzione dei costi conservativi nella misura di € 1.906.856,00, o di quelli che saranno ritenuti dovuti, e degli ulteriori importi dei quali si è chiesta la deduzione;
in via subordinata di regresso, riconosciuta la responsabilità esclusiva o,
in subordine, prevalente, del sig. , condannare lo stesso a Parte_1
rifondere al sig. tutte le somme che quest'ultimo fosse NT
condannato a pagare a nella sua qualità di assuntore del CP_4
concordato del Fallimento Immobiliare Palladio srl;
in via ulteriormente subordinata di regresso, previi tutti i più opportuni accertamenti e declaratorie, comunque condannare gli amministratori della società, in via fra loro solidale, a rifondere al sig. NT
tutte le somme che quest'ultimo fosse condannato a pagare a CP_4
nella sua qualità di assuntore del concordato del Fallimento Immobiliare
Palladio srl;
in ogni caso rigettare l'appello incidentale proposto da con ONoparte_2
riferimento alla domanda di manleva nei confronti di ed NT
alla liquidazione delle spese giudiziali di primo grado tra NT
e ; ONoparte_2
in via istruttoria ordinare ai sensi dell'art.210 cpc alla CP_6 CP_6
– agenzia di ES - l'esibizione in giudizio dei contratti di
[...] finanziamento stipulati con la società Immobiliare Palladio srl e la documentazione relativa all'istruttoria per la concessione del fido sul c/c n.42/0005389 intestato alla società Immobiliare Palladio srl e successivi rinnovi e ampliamenti nonché delle relative delibere della ONoparte_6
di approvazione della concessione dei finanziamenti o fidi a
[...]
favore della Immobiliare Palladio;
in ogni caso, con rifusione di compenso professionale e spese di entrambi i gradi di giudizio.”
: CP_7
“- nel merito: respingere, per tutti i motivi esposti in atti, i gravami proposti dai signori e Parte_2 Parte_1 ONoparte_2 CP_1
fermo l'appello incidentale di seguito formulato;
per l'effetto e/o
[...]
in ogni caso, confermare la condanna in solido dei signori Pt_2
e al pagamento in favore di quale Pt_1 P_ CP_1 CP_4
assuntore del concordato fallimentare del Fallimento di Immobiliare
Palladio s.r.l., delle somme a titolo di risarcimento del danno accertate e quantificate dalla sentenza di primo grado in euro 2.440.788,98 ovvero della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia e/o emersa in causa,
oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge;
- in via di appello incidentale: per tutti i motivi esposti in atti, in parziale riforma della sentenza n. 1196/2016 del Tribunale di ES, previ gli opportuni accertamenti, accertare e dichiarare che il signor CP_3
ha rivestito il ruolo di amministratore di fatto della Immobiliare
[...]
Palladio s.r.l.; per l'effetto, accertata e dichiarata la sua responsabilità per le condotte contestate in corso di causa, condannare e/o NT
per esso i suoi eredi ed aventi causa a rifondere a quale CP_4
assuntore del concordato fallimentare del Fallimento Immobiliare Palladio
s.r.l., il danno causato alla società e/o ai soci e/o alla massa dei creditori della società nella misura di euro 2.887.553, così come accertato e quantificato dalla C.T.U. svolta nel giudizio d'appello, ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia e/o emersa in causa, in ogni caso oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge, il tutto in via solidale, fino a concorrenza delle rispettive condanne, con Parte_1
e Parte_2 ONoparte_1 ONoparte_2
- in ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, con ogni accessorio di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 16.1.2012 il
[...]
dichiarato in data 30.11.2005, in persona del Parte_5
curatore Dott. , autorizzato con decreto in data 29.3.2011 dal Persona_1
Giudice Delegato ex art. 146 L.F. a promuovere azione giudiziale di responsabilità contro gli amministratori della società fallita (procedimento di merito conseguente al sequestro conservativo ante causam R.G.
7297/2011), conveniva avanti il Tribunale di ES , Parte_1
, e , nella loro qualità di Parte_2 ONoparte_1 ONoparte_2
amministratori di diritto, e , nella sua qualità di NT
amministratore di fatto ed esponeva:
- che la società aveva acquistato un immobile in ES, via Solferino, al prezzo di lire 5.900.000.000 per ristrutturarlo e rivenderlo, il cui il progetto originario prevedeva la realizzazione di 17 unità abitative e 4 unità
negoziali con cantine e box, che era stato modificato, prevedendo la realizzazione di un minor numero di unità abitative con finiture di pregio.
In data 21.01.2001 quattro appartamenti con cantine e autorimesse erano stati alienati a , e ai loro due figli al NT ONoparte_1
prezzo di lire 4.200.000.000 (pari a € 2.169.120,00), ossia ad un valore sottostimato (valore al rustico € 3.297.321,00, oltre a € 225.000,00);
- che, in seguito alla vendita, gli immobili erano stati oggetto di interventi edilizi pagati dall'Immobiliare Palladio per l'importo di € 1.159.789,75 e che le altre unità immobiliari erano state alienate a , Parte_6 Per_2
e per complessivi € 1.000.000,00,
[...] CP_8 Parte_7
ossia ad una somma inferiore rispetto al valore di mercato;
- che aveva ricevuto dalla compratrice la somma di Pt_1 Parte_6
€ 310.000,00 quale corrispettivo di opere extra, mai versata nelle casse sociali e, assunto il ruolo di Presidente del CdA, aveva ritirato dalla cassa della società l'importo complessivo di € 510.000,00 quale compenso per l'attività professionale svolta, in assenza di relativa delibera e in conflitto di interessi;
-che i costi sostenuti per gli interventi sugli immobili di proprietà Per_3
erano stati erroneamente contabilizzati quali incremento delle
[...]
rimanenze anziché tra le passività, sicché la società aveva già perso il proprio patrimonio nei primi mesi del 2002, il che avrebbe determinato l'obbligo per gli amministratori di cessare l'attività, invece proseguita;
- che, in occasione dell'assemblea del 22.7.2005, la società aveva predisposto un bilancio di verifica al 31.12.04 (doc. 14) nel quale, per la prima volta, era stata riportata una perdita di esercizio pari a €
8.748.233,26;
- che in data 15.12.2001 il CdA della società fallita era costituito da
, nella propria veste di Presidente, nonché dai consiglieri Parte_1
, e , e che la fallita era ONoparte_2 Parte_2 ONoparte_1
amministrata di fatto anche dal marito di quest'ultima, ; NT
- che tutti i soggetti sopra indicati erano stati direttamente o indirettamente
(in ragione dell'omesso controllo che avrebbero dovuto esercitare in ragione della propria attività gestoria) responsabili del depauperamento dell'attivo patrimoniale della società mediante dissipazione e distrazione di beni nonché della falsa rappresentazione della situazione contabile e della prosecuzione dell'attività, nonostante il capitale perso;
- che in sede cautelare, nei confronti di tutti i convenuti era stato emesso provvedimento di sequestro conservativo, in via solidale e sino alla concorrenza della somma di € 3.000.000,00, di beni mobili, immobili e crediti, e che in precedenza nei confronti dei medesimi convenuti era stato introdotto un procedimento per responsabilità degli amministratori dichiarato estinto;
tanto premesso, allegava che aveva da sempre ricoperto il NT
ruolo di amministratore di fatto della società: dalle dichiarazioni dei vari esecutori (doc. 27 e doc. 22) emergeva che si fosse sempre interessato allo svolgimento dei lavori di ristrutturazione del fabbricato, che avesse sempre discusso e concordato con il le varie scelte riguardanti Pt_1
l'attività sociale e trattato per conto della società prezzo e modalità della vendita a terzi delle unità immobiliari, oltre ad aver gestito per la società i rapporti di finanziamento con gli istituti di credito;
deduceva, infine, che era pendente un procedimento civile tra e in forza del quale CP_3 Pt_1
il primo aveva chiesto al secondo la restituzione della somma di €
1.000.000,00, asseritamente versata in occasione della compravendita di cui sopra e non riversata nelle casse della società.
Regolarmente costituiti, i coniugi riferivano che la ONoparte_9
aveva partecipato alla società senza mai occuparsene Pt_2
direttamente. Il sosteneva di avere costituito la società insieme con Pt_1
il con l'unico scopo di acquistare e ristrutturare l'immobile di via CP_3
Solferino e vendere le singole unità immobiliari e che il fallimento della società era ascrivibile alla scelta del di modificare il progetto CP_3
iniziale destinando metà dell'immobile ad abitazione di lusso propria e dei propri familiari e fatturando alla società le opere di finitura, con conseguenti maggiori costi e minori ricavi per la società, scelta da lui appoggiata solo con la promessa dell'altro socio di far fronte a tutti gli impegni economici della società, oltre che al comportamento del CP_3
il quale avrebbe guidato la società fino al fallimento, condizionandone di fatto le decisioni.
Rispetto agli addebiti contestatigli, il affermava di aver svolto Pt_1
prestazioni professionali a favore della società, richiedendo il pagamento di somme congrue rispetto all'attività svolta, anche in assenza di delibera assembleare stante l'accordo dei soci ed emettendo fatture mai contestate;
di aver versato di fatto nelle casse sociali quanto ricevuto dalla in Pt_6
esecuzione alla compravendita della sua unità immobiliare avendo provveduto direttamente al pagamento di fornitori e ad anticipare somme per conto della società. Allegava, altresì, che l'importo percepito per le vendite e era risultato inferiore ai valori di mercato Pt_6 CP_8 Per_2
poiché, data la situazione di crisi della società, la necessità di ottenere liquidità aveva prevalso rispetto alla ricerca del massimo realizzo;
negava di aver mai ricevuto la somma di € 1.000.000,00 in contanti dal in CP_3
sede di compravendita di parte dell'immobile, tenuto conto che il contratto era stato stipulato solo pochi giorni dopo la propria nomina a Presidente
del CdA.
Alla luce di quanto precede riteneva acclarata la propria buona Pt_1
fede nella gestione della società; di contro, segnalava che prima P_
della dichiarazione di fallimento, aveva avallato tutte le decisioni imprenditoriali di e, alla fine, era uscito dall'investimento con il CP_3
rimborso sia delle quote sociali (€ 187.144,20) sia del prestito sociale (€
392.855,79).
I coniugi concludevano, quindi, chiedendo il rigetto della ONoparte_9
domanda del Fallimento e, in via subordinata, formulavano domanda riconvenzionale di condanna di e in NT ONoparte_1
manleva.
Regolarmente costituitosi, chiedeva in via principale che NT
fosse dichiarata l'intervenuta prescrizione dell'azione della Curatela decorrendo il termine dall'approvazione del bilancio del 2001,
contestando nel merito la qualifica di amministratore di fatto attribuitagli
(anche dal convenuto e allegando di essersi esclusivamente Pt_1
interessato ai lavori negli appartamenti propri e dei propri familiari.
Contestava, altresì, il valore degli immobili acquistati come indicato dal
Fallimento e rappresentava che le spese per le opere di finitura erano state sostenute dai proprietari degli immobili ristrutturati, non dalla società.
Rilevava, inoltre, la mancanza di attualità della garanzia fideiussoria rilasciata nell'ambito di un procedimento di sequestro conservativo divenuto inefficace, l'errata quantificazione del danno indicata dal
Fallimento nella differenza tra attivo e passivo, nonché l'errata valutazione del patrimonio immobiliare della Palladio effettuata dal Fallimento.
infine, confermava di aver intrapreso un procedimento ordinario CP_3
nei confronti di , reale responsabile del dissesto, per la Parte_1
restituzione della somma di € 1.000.000,00 da lui versata in occasione della compravendita del gennaio 2001 e da questi non riversata nelle casse sociali.
Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda della società fallita e, in via subordinata la condanna degli amministratori della società in via di regresso.
Regolarmente costituitasi, eccepiva la prescrizione del ONoparte_1
diritto azionato nel 2011 a fronte di una dichiarazione di fallimento del novembre 2005, con particolare riguardo alle allegazioni che non erano state oggetto del procedimento dichiarato estinto nel 2008, nonché l'inefficacia della fideiussione prestata a garanzia degli obblighi eventualmente rinvenienti a seguito della sentenza di condanna nel presente giudizio.
Esponeva che, non avendo particolari competenze tecniche, non aveva mai partecipato al CdA, essendosi limitata a chiedere informazioni a Pt_1
in ordine all'andamento della società, ricevendo sempre riscontri positivi,
precisando di non poter essere responsabile dei fatti avvenuti nel 2004
poiché in tale periodo aveva avuto gravi problemi di salute che di fatto le avevano impedito di svolgere quei pur minimi controlli sull'andamento della società; per questo motivo, solo a seguito della scoperta della mala
gestio da parte di quest'ultimo, aveva effettuato alcune verifiche,
accertamenti che l'avevano condotta alla richiesta di revoca dell'amministratore e di messa in liquidazione della società.
La sosteneva, poi, che le unità immobiliari alienate a lei e ai propri CP_1
familiari erano state rifinite a spese degli stessi proprietari e non della società; sosteneva, altresì, che l'acquisto delle unità immobiliari da parte della famiglia avrebbe diminuito i costi, non li avrebbe aggravati. CP_3
Infine, quanto ai prelievi effettuati da precisava che non erano Pt_1
stati in alcun modo autorizzati, che l'attività professionale offerta dallo stesso doveva ritenersi compresa nel proprio ruolo di amministratore e che, in ogni caso, il contratto d'opera era da ritenersi nullo esulando dalle competenze di un geometra, qualifica professionale del Pt_1
Contestava le rettifiche a bilancio 2001 apportate dalla Curatela, atteso che
ON aveva concesso un fido senza garanzia alla società a marzo 2002 per una somma di € 1.000.000,00 con revisioni successive fino a €
3.000.000,00 e il Banco di ES aveva concesso un ulteriore finanziamento pari a L.
8.000.000.000 a dicembre 2001, assistito solo da un'ipoteca di primo grado;
rilevava che, quand'anche si fosse verificata la perdita del capitale sociale, la Curatela avrebbe dovuto dimostrare che gli amministratori avessero compiuto nuove operazioni per dedurre la loro responsabilità; precisava che era onere del fallimento provare quando si fosse verificata la perdita del capitale sociale e quando tale fatto fosse divenuto oggettivamente conoscibile da parte degli amministratori.
Concludeva, dunque, chiedendo il rigetto della domanda formulata nei suoi confronti e, in via subordinata e riconvenzionale la condanna dei coniugi al regresso. ONoparte_9
Regolarmente costituitosi, rappresentava di essersi ONoparte_2
dimesso in data 25 maggio 2004, sicché non avrebbe potuto essergli attribuita alcuna responsabilità in ordine agli atti gestori successivi al maggio 2004, nemmeno se riferiti al bilancio del 31.12.2003, in quanto depositato e approvato dopo le sue dimissioni. Precisava, inoltre, che, era privo di deleghe operative in seno al CdA, pertanto, non avrebbe avuto alcun potere di impedire la vendita dell'unità immobiliare alla famiglia autorizzata con generica delega dal CdA ad un prezzo che poteva CP_3
essere ritenuto congruo, né avrebbe potuto contestare le spese sostenute dalla Immobiliare Palladio per gli immobili, atteso che potevano ancora essere rimborsate al momento in cui egli aveva lasciato la società. Ad ogni modo, sosteneva che le risultanze del bilancio non erano falsate dalla loro annotazione a incremento delle rimanenze.
Contestava, infine, la carenza probatoria in ordine ai risultati ottenuti pre e post 26.5.2004, la quantificazione del danno come effettuata dal
Fallimento e si doleva che la Curatela non avesse adeguatamente dimostrato che l'amministratore non operativo avesse avuto per lo meno percezione dei comportamenti illeciti degli altri amministratori,
imputando allo stesso le differenze fra le stime di 12 anni dopo e i prezzi di vendita di ben 14 unità, senza tenere conto che nelle vendite cumulative
è fisiologica una riduzione del 20% del prezzo.
Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto della domanda e, in subordine,
formulava domanda riconvenzionale di condanna dei convenuti e CP_3
a manlevarlo e tenerlo indenne in caso di condanna. Pt_1
Interveniva volontariamente nel processo ad adiuvandum la
[...]
associandosi alle domande della curatela. ONoparte_6
Rappresentava che i rapporti con la Immobiliare erano consistiti nell'apertura di un conto corrente e nell'erogazione di vari finanziamenti e che i rapporti con l'istituto di credito erano stati intrattenuti dal CP_3
mentre dopo aver rilasciato una fideiussione in favore della Pt_1
società, aveva posto in essere delle attività distrattive del proprio patrimonio per le quali erano stati instaurati procedimenti di revocatoria.
Concessi i termini per le memorie ex art. 186 c. 6 c.p.c. richiesti all'udienza del 19.4.2012, con ordinanza riservata in data 12.11.2012 il
Giudice disponeva procedersi alla CTU in merito alla quantificazione del danno eventualmente subito dalla società nei singoli periodi in cui gli amministratori convenuti avevano rivestito cariche sociali e ammetteva in gran parte le prove orali richieste dalle parti.
Escussi i testi all'udienza del 30.1.2013 e del 13.3.2013 e svolto interrogatorio formale degli amministratori, veniva espletata la CTU,
affidata al Dott. . Persona_4
All'udienza del 15.1.2015 le parti precisavano le conclusioni e il Giudice
rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti termini di legge per il deposito e lo scambio delle difese finali.
Con ordinanza collegiale del 14.5.2015 il Tribunale di ES rimetteva la causa in istruttoria, ritenendo necessario disporre, da un lato, un supplemento di indagine per consentire al CTU di precisare, il danno cagionato alla società a fronte della prosecuzione dell'attività sociale a capitale ormai perso, l'entità degli esborsi che avrebbe in ogni caso dovuto sostenere la società a fronte della tempestiva liquidazione o richiesta di dichiarazione di fallimento;
dall'altro, acquisire informazioni a chiarimento dalle parti in merito all'esistenza di procedimenti di revocatoria e di transazioni definiti dalla procedura.
Nelle more si costituiva in giudizio quale assuntore del CP_4
concordato del Fallimento Immobiliare Palladio s.r.l., condividendo le doglianze della Curatela e insistendo nelle domande da essa svolte,
contestando altresì le eccezioni sollevate degli amministratori, mentre il
Fallimento Immobiliare Palladio s.r.l. veniva dichiarato chiuso con provvedimento del Tribunale di ES in data 1.7.2015.
Ottenuti i chiarimenti richiesti al CTU, all'udienza del 17.12.2015 le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito e lo scambio delle difese finali.
Con sentenza n. 1196/2016 pubblicata in data 23.4.2016, il Tribunale ha affermato quanto segue:
- l'eccezione di prescrizione sollevata da alcuni amministratori convenuti non è fondata, sia con riferimento all'azione di responsabilità sociale che a quella spettante ai creditori, atteso che il termine decorre presuntivamente dalla data di dichiarazione di fallimento, momento di conoscibilità dei presupposti per l'azione risarcitoria;
quand'anche si volesse ricollegare la consapevolezza alla scoperta dello stato di insolvenza, il termine dovrebbe decorrere al più dalla predisposizione del bilancio di rettifica del 22 luglio 2005. Nel caso di specie gli amministratori convenuti non hanno indicato quali ulteriori elementi noti o facilmente conoscibili dai terzi avrebbero potuto rendere conoscibili a questi ultimi la responsabilità degli amministratori, soprattutto in presenza di bilanci inattendibili. Il termine di prescrizione è stato interrotto nel 2008
con l'instaurazione del giudizio di responsabilità, poi estinto, pertanto, le azioni esperite nel caso di specie non possono ritenersi estinte per intervenuta prescrizione;
- con riguardo alla posizione di dimessosi con raccomandata in P_
data 26 maggio 2004 ma la cui cessazione dalla carica è stata iscritta al registro delle imprese solo il 3 febbraio 2005, considerato che l'iscrizione della nomina e della cessazione dalla carica degli organi societari non ha efficacia costitutiva ma dichiarativa, nell'ambito dell'azione sociale qui esperita l'amministratore deve rispondere per i soli inadempimenti posti in essere sino a quando rivestiva la carica di amministratore, mentre nell'ambito dell'azione dei creditori sino alla data di iscrizione della cessazione della carica nel registro delle imprese, atteso che i creditori fanno affidamento sui nominativi dei titolari delle cariche sociali risultanti dal registro delle imprese, informazione che, in assenza di prova contraria,
è opponibile ai terzi;
- le allegazioni di e con riguardo alla carenza di P_ CP_1 Pt_2
responsabilità per non avere di fatto gestito la società sono del tutto irrilevanti, giacché giurisprudenza ormai consolidata impone a tutti gli amministratori un obbligo di vigilanza in merito all'operato degli altri;
pertanto, l'ammissione di essersi fidati della gestione altrui non può essere una giustificazione per declinare la propria responsabilità, quanto,
piuttosto, un chiaro indice della violazione dei doveri di controllo incombenti su ogni amministratore, risultando del tutto irrilevante anche l'assenza delle loro firme sui verbali del CdA e delle assemblee o la loro mancata partecipazione, sempre in forza dell'obbligo di controllo che sugli stessi grava;
sul punto risultano irrilevanti anche i problemi di salute della la quale avrebbe dovuto, nell'impossibilità di svolgere i propri CP_1
doveri, rassegnare le proprie dimissioni;
- con riguardo alla posizione di dal compendio probatorio emerge CP_3
l'impossibilità di qualificarlo quale amministratore di fatto: gli unici elementi di prova offerti dalla Curatela e dalla sono costituiti dalle CP_6 dichiarazioni dei testimoni, da elementi presuntivi derivanti dal rapporto di coniugio con nonché dalle dichiarazioni del ONoparte_1 Pt_1
non aventi, tuttavia, valore probatorio atteso l'evidente interesse di quest'ultimo ad allargare la platea dei possibili responsabili solidali nei confronti del Fallimento;
gli ulteriori elementi testimoniali a sostegno della qualificazione di quale amministratore di fatto sono CP_3
irrilevanti atteso che, da un lato, la sua ingerenza nel cantiere è stata provata solo in relazione agli appartamenti destinati alla sua famiglia o alle parti comuni, mentre dal compendio probatorio non è emersa un'attività
di gestione nella direzione del cantiere della società, dall'altro, quanto ai rapporti con gli istituti di credito, pur volendo ritenere provato un suo interessamento per l'erogazione di un finanziamento alla società, ciò non può essere di per sé stesso sufficiente per affermare che il si sia CP_3
ingerito nell'attività gestoria della società con sistematicità e completezza;
- la domanda formulata nei confronti di sulla base dell'atto di CP_3
fideiussione del 25.03.2009 è stata rinunciata in sede di memoria ex art. 183 c. 6 c. 1 c.p.c.;
- quanto alla responsabilità per gli addebiti ascritti agli amministratori, per ciò che riguarda l'alienazione degli immobili a prezzo inferiore a quello di mercato, seppure la decisione di modificare il progetto in itinere rientri nelle scelte discrezionali degli amministratori, deve essere verificato il valore al quale sono stati alienati gli immobili (all'epoca, pacificamente non ultimati e quindi a rustico): l'ausiliario del CTU ha quantificato il valore degli immobili alienati in € 2.592.650,00, con conseguente perdita per la società di € 423.531,02 e perdita del capitale sociale già nel corso dell'esercizio 2001 (pag. 10 CTU);
- tale valutazione è stata contestata dalla difesa e dalla difesa CP_1
rispetto alle quali il CTU ha replicato contestando i valori indicati CP_3
da questi ultimi, in quanto non aderenti ai valori di mercato, e rilevando come non possa tenersi conto del costo da essi indicato in quanto riferito a finiture di pregio, mentre il costo medio degli immobili ristrutturati tiene conto di finiture medie;
- con riguardo alla realizzazione di opere nelle proprietà Persona_5
dal compendio probatorio presente in atti emerge che, solo con riguardo alle fatture emesse dai testimoni e vi è la prova che la Tes_1 Tes_2
società ha effettuato esborsi in favore della proprietà per l'importo CP_3
complessivo di € 152.280,70, somma determinata a livello presuntivo tenuto conto del complessivo costo delle opere realizzate da per Tes_1
circa € 800.000,00.
- tale voce di danno deve essere imputata a tutti gli amministratori in carica alla data del pagamento, essendo questa la data in cui si è concretizzato il danno alla società, a prescindere che la somma fosse ancora rimborsabile,
atteso che, oltre ad essere eventuale, i presupposti del rimborso sono contestati in questa sede;
- in relazione alle ulteriori perdite, l'ausiliario del CTU le ha quantificate in € 799.400,00 per la vendita degli altri immobili ad un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato. In particolare, è pacifico che abbia Pt_1
ricevuto per la vendita il pagamento in contanti della somma di € Pt_6 310.000,00, mai versata nelle casse sociali, in quanto destinata, a detta dell'amministratore, al pagamento di fornitori per opere che sono risultate tuttavia non pertinenti alla fallita ma alla proprietà e al pagamento CP_3
delle rate del mutuo della società, senza che sia emersa prova che gli assegni tratti sul conto corrente di siano stati destinati a questo Pt_1
fine;
- per evitare una duplicazione del danno, quello riportato dalla società a seguito dell'alienazione on sussiste tanto con riguardo alla vendita Pt_6
ad un prezzo inferiore al valore di mercato, quanto al mancato versamento della somma ricevuta nelle casse sociali: nel primo caso il danno è pari ad
€ 361.500,00, mentre nel secondo caso è pari a € 310.000,00, relativi a responsabilità che in entrambi i casi sarebbero imputabili a tutti gli amministratori in carica sia che abbiano partecipato all'alienazione sia che non vi abbiano partecipato attivamente;
- con riguardo all'addebito relativo alle somme prelevate dalle casse sociali dal per un ammontare pari a € 510.000,00, l'attività a fronte Pt_1
della quale egli ha emesso le fatture non può ritenersi normalmente compresa nell'attività dell'amministratore della società, avendo rilevanza professionale relativa alla direzione dei lavori del cantiere di via Solferino.
Tuttavia la legge professionale per i geometri vigente all'epoca permetteva agli stessi la sola realizzazione di modeste costruzioni civili di opere di cemento armato solo se connesse all'agricoltura e dalla produzione documentale emerge che l'intervento ha comportato l'impiego di cemento armato con conseguente nullità del contratto di prestazione d'opera professionale;
- da ciò consegue la responsabilità di per aver effettuato pagamenti Pt_1
a sé stesso a fronte di un'attività professionale svolta in forza di contratto nullo e la responsabilità degli altri amministratori per non aver impedito tale attività distrattiva comunque formalizzata mediante emissione di fatture a carico della società e direttamente suscettibile di controllo ad opera degli altri amministratori;
- dalla CTU è emerso che durante l'esercizio del 2001 la società aveva maturato perdite tali da determinare un patrimonio netto negativo con conseguente perdita integrale del capitale sociale;
tale circostanza determina l'insorgenza della responsabilità di tutti gli amministratori per aver proseguito l'attività nonostante la perdita di esercizio;
- la CTU ha valutato il danno conseguente la mera prosecuzione dell'attività sociale determinandolo in € 3.498.309 alla data del
31.12.2001; detraendo da tale importo i costi conservativi che la società
avrebbe dovuto sopportare a fronte della messa in liquidazione,
quantificati in euro 820.489,00 (ammontare mai contestato dalle parti in modo specifico), il danno è pari ad € 2.677.820,00 (somma maturata integralmente nel 2003 essendosi nel 2004 ridotto a fronte dell'attivo conseguente la vendita di alcuni immobili);
- l'unica operazione contestata da parte attrice posta in essere successivamente al 31.12.2004 e produttiva di danno è la vendita ad un prezzo inferiore a quello di mercato in favore di e Per_2 Pt_7 CP_8
per € 361.500,00, importo da sommarsi a quanto liquidato;
- la quantificazione del danno deve necessariamente tener conto dell'esito delle azioni revocatorie intraprese dal fallimento che di fatto annullano gli effetti pregiudiziali dell'atto dichiarato inefficace, nonché della somma di euro 175.000,00 versata da e in esecuzione di Pt_6 CP_8 Per_2
transazioni intervenute con il Fallimento per le alienazioni a prezzo inferiore a quello di mercato, che ha ridotto il danno;
-il danno cagionato dagli amministratori rimasti in carica sino al 2005 è
pari ad € 3.039.320,00 (pari al danno conseguente la mera prosecuzione dell'attività sociale a capitale perso sommato al danno conseguente le vendite a prezzo inferiore a quello di mercato effettuate nel 2005), detratti
€ 175.000,00 (a fronte della transazioni) ed € 423.531,02 (a fronte della sussistenza dei presupposti per l'azione revocatoria) per l'importo complessivo di € 2.440.788,98, somma della quale dovrà rispondere anche per l'intero nell'ambito dell'azione promossa dai ONoparte_2
creditori;
- con riguardo, invece, all'azione sociale ed ai rapporti interni tra amministratori, il cessato dalla carica dal 26.05.2004, dovrà P_
rispondere del danno al netto del danno conseguente le vendite a prezzo inferiore a quello di mercato concluse nel 2005 e al netto dell'appropriazione della somma di € 310.000,00 da parte di (fatti Pt_1
verificatesi successivamente alla cessazione della carica), per un totale di
€ 1.869.288,98;
- la domanda della terza intervenuta merita, dunque, accoglimento CP_4
nei confronti di e i quali saranno tenuti Pt_1 Pt_2 CP_1 P_ a corrispondere all'assuntore del fallimento a titolo di risarcimento del danno la somma capitale sopra indicata (limitando ad euro 1.869.288,98
la solidarietà del nell'ambito dell'azione sociale) da rivalutarsi P_
dalla data del fallimento e sulla somma di anno in anno rivalutata decorreranno gli interessi legali;
- le domande di manleva formulate da e nei confronti di Pt_1 Pt_2
e e da nei confronti di e devono CP_3 CP_1 P_ CP_3 Pt_1
essere qualificate quali domande di regresso;
l'eccezione di inammissibilità su tali domande sollevata dalle difese e non CP_3 CP_1
merita accoglimento, in quanto conformi al principio costituzionale della ragionevole durata del processo e alle norme che consentono l'ampliamento del thema decidendum da parte delle parti, senza necessità
della previa autorizzazione del G.I;
- non possono trovare accoglimento le domande, comprese quelle di regresso formulate nei confronti di alla luce del mancato NT
riconoscimento del suo ruolo di amministratore di fatto, rimanendo assorbite le domande da lui proposte;
- nei rapporti interni solo deve rispondere del mancato versamento Pt_1
nelle casse sociali della somma di € 310.000,00 e del prelievo della somma complessiva di € 505.300,00;
- in un'ottica di graduazione della responsabilità degli amministratori, il danno maturato sino alle dimissioni di per € 1.363.988,98 (oltre a P_
rivalutazione e interessi), deve essere imputato per il 40% in capo a Pt_1
che gestiva attivamente la società e per il 20% in capo al resto
[...] degli amministratori per omesso controllo;
il danno maturato successivamente (pari a € 261.500,00) deve essere imputato per il 50% a e per il 25% ciascuno a e pertanto, il primo dovrà Pt_1 CP_1 Pt_2
rispondere per l'importo capitale di € 1.491.645,60, mentre le ultime per l'importo capitale di € 338.172,78 ciascuna e per l'importo capitale P_
di € 272.797,78
- le domande di regresso formulate da e nei confronti di Pt_1 Pt_2
e di nei confronti di e di (rectius CP_1 CP_1 Pt_1 Pt_2 CP_3
nei confronti di devono trovare accoglimento per il P_ Pt_1
maggiore importo che gli istanti dovessero corrispondere all'assuntore del fallimento rispetto a quello riconosciuto come da loro dovuto nei rapporti interni e nei limiti delle responsabilità dei singoli amministratori nei confronti dei quali è stata formulata domanda di regresso;
- le domande istruttorie sono superflue.
Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, il Tribunale di ES,
ha condannato Parte_1 Parte_2 ONoparte_1
in solido tra loro, a corrispondere all'assuntore del ONoparte_2
fallimento a titolo di risarcimento danni la somma di € 2.440.788,98
(limitando la solidarietà di alla somma di € 1.869.288,98), oltre P_
rivalutazione dalla data del fallimento ed interessi;
ha rigettato tutte le domande formulate dalle parti nei confronti di ha NT
condannato (nei limiti della somma di € 338.172,78) a ONoparte_1
tenere indenne e di quanto questi avessero effettivamente Pt_1 Pt_2
a corrispondere all'assuntore del fallimento in forza della presente decisione in maggiorazione rispetto all'importo capitale rispettivamente indicato in parte motiva;
ha condannato (nei limiti di € Parte_2
338.172,78) a tenere indenne di quanto questa avesse CP_1
effettivamente a corrispondere all'assuntore del fallimento in forza della presente decisione in maggiorazione rispetto all'importo capitale indicato in parte motiva;
ha condannato nei limiti di € Parte_1
1.491.645,60 a tenere indenne (rectius e CP_11 P_ CP_1
di quanto questa avesse effettivamente a corrispondere
[...]
all'assuntore del fallimento in forza della presente decisione in maggiorazione rispetto all'importo capitale indicato in parte motiva;
ha revocato i provvedimenti di sequestro conservativo autorizzato nei confronti di;
le spese seguono la soccombenza. NT
Avverso la sentenza, nel frattempo corretta con riferimento all'errata indicazione del cognome del hanno proposto appello con atto di P_
citazione e affidato ad otto motivi di Parte_1 Parte_2
gravame, chiedendo la riforma parziale della sentenza e l'accoglimento delle conclusioni proposte, ed instando per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
Con atto di citazione notificato il 14.11.2016 ha impugnato in via autonoma la sentenza proponendo gravame affidato a ONoparte_1
cinque motivi di appello, e chiedendo la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle conclusioni proposte, nonché instando per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
Si sono costituiti nel giudizio n. 1677/2016 RG, ciascuno autonomamente, , , chiedendo CP_4 NT ONoparte_1 ONoparte_2
la riunione al procedimento di quello iscritto successivamente e gli ultimi due chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva e dell'esecuzione della sentenza e proponendo tutti appello incidentale (il in via CP_3
subordinata).
Nel giudizio n. 1763/2016 si è costituita chiedendo la riunione CP_4
del procedimento a quello iscritto anteriormente (1677/2016 RG).
All'udienza del 25 gennaio 2017 nel giudizio n. 1677/2016 RG la Corte
ha dichiarato la contumacia della e con ONoparte_6
ordinanza in data 26 gennaio 2017 ha disposto la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, rinviando all'udienza del 1° marzo 2017, alla quale al procedimento n. 1677/2016 è stato riunito quello iscritto al n. 1763/2016 RG.
All'udienza del 6 novembre 2019 le parti hanno precisato le conclusioni e la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini ex art 190
c.p.c.
Con ordinanza del 12 maggio 2020 la Corte <ritenuto opportuno, a
fronte delle numerose critiche di natura squisitamente tecnica alle
risultanze della c.t.u., svolte dagli appellanti, principali ed incidentali e
non risolvibili con le conoscenze di cui dispone il Collegio>>, ha disposto nuova c.t.u. sul quesito ivi indicato, nominando la dott.ssa
[...]
e fissando per il conferimento dell'incarico l'udienza del 16 Per_6
settembre 2020.
Depositata la c.t.u., all'udienza del 19 maggio 2021 la Corte ha trattenuto nuovamente la causa in decisione assegnando i termini ex art 190 c.p.c.,
ma la causa è stata rimessa nuovamente sul ruolo stante il decesso di per l'eventuale dichiarazione di interruzione. NT
All'udienza del 7 luglio 2021 all'uopo fissata il difensore del non CP_3
ha dichiarato il decesso e la causa è stata nuovamente rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 4 dicembre 2024, sulle conclusioni dei difensori delle parti come riportate in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Intervento ONoparte_6
Gli appellanti principali, e , con il Parte_1 Parte_2
primo motivo, lamentano la omessa dichiarazione di inammissibilità
dell'intervento adesivo dipendente svolto dalla ONoparte_6
e la conseguente erroneità della liquidazione a loro carico delle spese legali, all'uopo richiamando il principio dettato dalla Suprema Corte a
SSUU n. 29420/2008 secondo cui l'interventore adesivo dipendente deve essere titolare di un rapporto giuridico connesso con quello dedotto in lite o da esso dipendente, mentre nella specie l'istituto di credito vanterebbe un interesse di mero fatto alla soddisfazione del proprio credito insinuato al passivo in alcun modo connesso al petitum dell'azione di responsabilità
degli amministratori.
Anche , con il quinto motivo di appello incidentale, ONoparte_2 richiamando le Sezioni Unite, ribadisce l'eccezione di inammissibilità del predetto intervento della in quanto portatrice di un interesse di CP_6
mero fatto quale insinuata nel passivo fallimentare, e chiede la revoca della condanna a suo carico di pagamento delle spese processuali in favore dell'intervenuta.
Entrambi i motivi sono fondati e meritano accoglimento.
Corretto è il richiamo, da parte degli appellanti, al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n.
29420/2008, che ha ritenuto superato il precedente orientamento da essa espresso con la sentenza 18147/2002 sulla base della seguente motivazione: “L'intervento adesivo dipendente, contemplato dall'art. 105
c.p.c., comma 2, pur non richiedendo la titolarità di un diritto nei
confronti delle parti originarie del processo ed essendo consentito in
presenza di un interesse giuridicamente rilevante ad un esito della
controversia favorevole alla parte adiuvata (Cass. n. 4570 del 1988),
presuppone che l'interventore si presenti come titolare di un rapporto
giuridico connesso con quello dedotto in lite da una delle parti originarie
contro l'altra, o da esso dipendente: sicchè, nell'ipotesi di soccombenza
della parte originaria adiuvata, il diritto di cui il terzo si asserisca titolare,
in conseguenza dei suaccennati legami di connessione o dipendenza,
potrebbe subire un pregiudizio (Cass. n. 2575 del 1983; vedi Cass. n. 1106
del 1995); ma è da escludere che tale pregiudizio possa dipendere dalla
compromissione di un interesse di mero fatto (Cass. n. 1111 del 2003;Cass. n. 1873 del 1999, ed altre conformi)”.
Le SSUU hanno, quindi, ritenuto inammissibile l'intervento adesivo dipendente del creditore nelle azioni revocatorie esercitate dal curatore del fallimento in forza della legittimazione che il legislatore gli attribuisce nell'interesse della massa e, quindi, in sostituzione dei singoli creditori.
Tale principio si attaglia al caso in esame in cui la legittimazione del curatore a proporre l'azione di responsabilità spettante ai creditori sociali nei confronti degli amministratori di società ex art 2934 c.c. è
espressamente prevista dall'art. 146 L.F. (nel testo vigente all'epoca della introduzione del giudizio). Come nel caso all'esame delle Sezioni Unite,
l'esistenza del diritto di credito della insinuato ONoparte_6
al passivo del Fallimento Immobiliare Palladio srl in nessun modo dipende o è connesso con il petitum dell'azione di responsabilità qui proposta,“nè
l'esito di questa appare idoneo a produrre effetti di giudicato (ancorchè
solo riflessi) sulla posizione creditoria del partecipante al concorso. Il
pregiudizio che a quest'ultimo può derivare dall'eventuale esito negativo
del giudizio, viceversa, consiste unicamente nella minor capienza del
patrimonio del debitore e, quindi, nella minor probabilità che il suo
credito possa trovare soddisfazione (o, comunque, nella minor
percentuale in cui troverà soddisfazione) all'esito della procedura
esecutiva concorsuale. Ma si tratta, all'evidenza, di un pregiudizio di fatto,
come tale non idoneo a legittimare l'intervento neppure nella forma
adesivo-dipendente”. Il principio di diritto riportato non risulta scalfito dalla successiva contraria pronuncia della Suprema Corte del 18.02.2009 n. 3906, che si è limitata a richiamarsi all'orientamento più risalente pronunciato con il suo precedente n. 18147/2002, al quale le SSUU hanno tuttavia espressamente affermato di non volere più aderire, senza censurare e neppure citare le ragioni contrarie espresse dalle SSUU.
L'intervento di va, dunque, dichiarato ONoparte_6
inammissibile e, per l'effetto, va revocata la condanna di , Parte_1
e al pagamento delle spese processuali in Parte_2 ONoparte_2
suo favore, nella misura liquidata nella sentenza impugnata.
Prescrizione azione di responsabilità degli amministratori spettante ai
creditori
Con il secondo motivo di appello e si dolgono del Pt_1 Pt_2
rigetto dell'eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità degli amministratori spettante ai creditori sociali, per essere decorso il termine quinquennale previsto dall'art. 2949, secondo comma c.c. Al riguardo sostengono che il termine decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti, e non dall'effettiva conoscenza di tale situazione,
insufficienza dell'attivo che risulterebbe acclarata, come accertato anche dal c.t.u., sin da 2001.
Rilevano, inoltre, che a seguito della riforma del diritto societario d. legisl.
n. 6 del 2003, i creditori sociali non possono più esercitare l'azione sociale, come era previsto dall'art. 2394 c.c. non più riferibile alle società a responsabilità limitata, sicché il curatore non sarebbe legittimato ad esercitare l'azione dei creditori, non più prevista, ma solo quella sociale,
con conseguente ricaduta in ordine al momento iniziale della prescrizione,
da valutarsi con riferimento alla data di commissione del fatto dannoso.
Anche , con il primo motivo di appello incidentale, NT
censura la statuizione della sentenza impugnata che ha respinto l'eccezione di prescrizione sostenendo che nel caso di specie non potrebbe operare la presunzione di conoscenza, essendovi la prova contraria,
desumibile da fatti sintomatici di assoluta evidenza, quali la impossibilità,
già prima del 2003, di ottenere ulteriore credito in quanto la stessa
[...]
aveva subordinato l'ampliamento delle linee di ONoparte_6
credito al rilascio di garanzie personali del circostanza che Pt_1
dimostra come già a quella data fosse pienamente percepibile, da parte dei creditori, la insufficienza dell'attivo a soddisfare i crediti sociali.
Il motivo di appello proposto da e è inammissibile e, in Pt_1 Pt_2
ogni caso, infondato;
il motivo di appello incidentale proposto dal CP_3
è infondato.
e contestano la legittimazione del curatore ad esercitare Pt_1 Pt_2
l'azione dei creditori che nel precedente grado era stata tempestivamente contestata solo dalla difesa di e, in ogni caso, si limitano ONoparte_2
a richiamare non meglio precisata giurisprudenza di merito, non introducendo alcuna argomentazione per contrastare l'affermazione del Tribunale, che si fonda su principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità espressamente richiamata in sentenza, secondo cui <la
giurisprudenza di legittimità ha espressamente riconosciuto la possibilità
per il curatore del fallimento di una società a responsabilità limitata di
esperire sia l'azione di responsabilità sociale che l'azione spettante ai
creditori (tra le altre cfr. C. Cass. 17121/2010)”, principio, peraltro,
ribadito dalla Suprema Corte con la successiva sentenza 26.08.2016 n.
17359, secondo cui <In tema di responsabilità degli amministratori di
società a responsabilità limitata, la riforma societaria di cui al d.lg. n. 6
del 2003, che pur non prevede più il richiamo, negli artt. 2476 e 2487 c.c.,
agli art. 2392, 2393 e 2394 c.c., e cioè alle norme in materia di società
per azioni, non spiega alcuna rilevanza abrogativa sulla legittimazione
del curatore della società a responsabilità limitata che sia fallita,
all'esercizio della predetta azione ai sensi dell'art. 146 legge fallimentare,
in quanto per tale disposizione, riformulata dall'art. 130 d.lg. n. 5 del
2006, tale organo è abilitato all'esercizio di qualsiasi azione di
responsabilità contro amministratori, organi di controllo, direttori
generali e liquidatori di società, così confermandosi l'interpretazione per
cui, anche nel testo originario, si riconosceva la legittimazione del
curatore all'esercizio delle azioni comunque esercitabili dai soci o dai
creditori nei confronti degli amministratori, indipendentemente dallo
specifico riferimento agli artt. 2393 e 2394 c.c.. Sicché, anche se si
ritenesse che i creditori di srl non abbiano più l'azione ex art. 2393 c.c.
nei confronti degli amministratori, rimarrebbe comunque esercitabile dal curatore fallimentare l'azione di responsabilità ex art. 2043 c.c.>>.
Parimenti, la generica argomentazione esposta da e in Pt_1 Pt_2
ordine al fatto che l'insufficienza dell'attivo sarebbe stata percepibile già
dal 2001, non sottopone ad alcuna critica, risolvendosi nella mera richiesta di riesame dell'eccezione, la statuizione che ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione, peraltro solo tardivamente sollevata dagli appellanti con la memoria ex art. 183, comma sesto, n. 1, c.p.c., resa dal
Tribunale: <Con riguardo all'azione dei creditori, secondo la più
recente giurisprudenza della Suprema Corte, vi è una presunzione iuris
tantum che ricollega alla data di dichiarazione di fallimento la
conoscibilità dei presupposti per l'azione risarcitoria (cfr. C. Casss.
133778/14) sicché da tale data, in assenza di elementi di segno opposto,
deve ritenersi decorrente il termine di prescrizione.
Quand'anche si volesse ricollegare la consapevolezza degli illeciti
commessi dagli amministratori alla conoscibilità dello stato di insolvenza,
il termine di prescrizione dovrebbe decorrere al più dalla predisposizione
del bilancio di rettifica del 22 luglio 2005. Nel caso in esame le difese di
parti convenute non hanno indicato quali ulteriori elementi noti, o, al più,
facilmente conoscibili dai terzi, avrebbero potuto indurre i terzi a ritenere
sussistenti i profili di responsabilità addebitati ai vari amministratori. La
stessa circostanza secondo la quale le risultanze dei bilanci non sarebbero
attendibili porta a ritenere estremamente improbabile che un terzo (che
deve necessariamente fare affidamento sulla veridicità delle risultanze del bilancio) potesse essere a conoscenza degli specifici illeciti oggi contestati
agli amministratori, quantomeno con riguardo all'aver proseguito
l'attività sociale a capitale perso o diminuito oltre i limiti di legge. Dal
momento che il termine di prescrizione è stato tempestivamente interrotto
nel 2008 con l'instaurazione del giudizio di responsabilità, poi estinto, il
diritto di parte attrice non può ritenersi estinto per prescrizione….>>.
Affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato è,
infatti, necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico: <gli artt. 342 e 434 c.p.c.,
nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134
del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei
punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative
doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che
confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto
alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto
conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di
appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a
critica vincolata>> (cfr. Cass. SS.UU. 27199/2017 e da ultimo Cass.
SS.UU. 36481/2022).
In ogni caso, anche a volere ritenere la censura ammissibile, sia il motivo proposto in via principale da e che quello proposto in via Pt_1 Pt_2 incidentale dal sono infondati e vanno respinti. CP_3
Nulla, infatti, gli appellanti principali e il hanno anche solo CP_3
allegato, anche in questo grado, a sostegno della possibilità di superare la presunzione iuris tantum di conoscibilità dei presupposti per l'azione risarcitoria al momento della dichiarazione di fallimento, in quanto, come già sottolineato dal Tribunale, la riconducibilità dell'insolvenza al 2001 è
stata desunta dalla riclassificazione dei bilanci operata dal Curatore nel
2005 e prima di ciò la loro inattendibilità rendeva arduo per i creditori percepire l'insolvenza della società. In ogni caso, ai fini del superamento della predetta presunzione è necessario, come giustamente sottolineato dal
Tribunale, la sussistenza di elementi noti alla generalità dei creditori e percepibili dai terzi, che non richiedano nozioni tecniche o la conoscenza di altri elementi non direttamente desumibili dal bilancio o dai suoi allegati, che, nella specie, non sono stati in alcun modo provati.
Non risponde, infatti, al vero la circostanza, allegata, peraltro solo dal secondo cui nel 2003 la società Immobiliare Palladio fosse nella CP_3
impossibilità di ottenere ulteriore credito, risultando invece che il finanziamento le sia stato concesso (e peraltro senza il rilascio di garanzie)
proprio dalla , intervenuta in giudizio, mentre ONoparte_6
la richiesta di rilascio di garanzie personali per la concessione del credito non può, certo, considerarsi sintomatica della consapevolezza, da parte della banca e degli altri creditori, della insufficienza dell'attivo, rientrando nella normale attività degli istituti di credito, in caso di concessione di finanziamenti, peraltro, di notevole importo come nella specie, cautelarsi con la richiesta di concessione di garanzie personali anche quando la società non si trovi in condizioni di difficoltà.
Si conviene dunque con il Tribunale che il termine di prescrizione non sia decorso in quanto interrotto nel 2008 con l'instaurazione del giudizio di responsabilità poi dichiarato estinto con riferimento ad entrambe le azioni
(sociale e dei creditori).
Entrambi i motivi, volti a fare valere la prescrizione dell'azione, vanno dunque respinti.
Ammissibilità dell'impugnazione contro il rigetto della condanna di
quale amministratore di fatto NT
Avverso il capo della sentenza che ha rigettato la domanda del Fallimento
Immobiliare Palladio srl - nella cui posizione è succeduta quale CP_4
assuntore del concordato fallimentare - di condanna di NT
quale amministratore di fatto, hanno proposto appello in via principale
e (ottavo motivo), nonché appello Parte_1 Parte_2
incidentale tempestivo (quarto motivo) e tardivo ONoparte_2 CP_4
[...]
, sin dalla comparsa di costituzione nel presente grado (cfr. NT
pagg. 6 e segg.), ha eccepito la inammissibilità e la tardività
dell'impugnazione di sostenendo il passaggio in giudicato del CP_4
predetto capo della sentenza sulla base delle seguenti argomentazioni:
-la domanda di condanna del era stata proposta nel giudizio di CP_3
primo grado solo dalla curatela fallimentare, che era, pertanto, l'unico soggetto legittimato alla impugnazione. L'assuntore non ha CP_4
proposto appello principale avverso il capo della sentenza di rigetto de quo
entro sei mesi dalla sua pubblicazione (23.4.2016), ma solo appello incidentale tardivo, depositato nel termine di venti giorni prima dell'udienza (il 30.12.2016 nel giudizio n. 1677/2016 promosso da Pt_1
e e il 9.2.2017 nel giudizio n. 1736/2016 promosso da , Pt_2 CP_1
quando sul capo della sentenza che ha escluso il ruolo del quale CP_3
amministratore di fatto della Immobiliare Palladio era ormai intervenuto il giudicato, giacché non impugnato dall'unico soggetto che aveva proposto la domanda: l'appello incidentale tardivo proposto da CP_4
sarebbe dunque inammissibile;
-Querini, e avevano proposto solo domanda subordinata e Pt_2 P_
riconvenzionale di manleva in caso di accoglimento della domanda proposta nei loro confronti, per cui l'impugnazione del capo della sentenza che, a seguito del mancato riconoscimento del quale CP_3
amministratore di fatto della società, ha respinto la domanda di condanna nei suoi confronti, proposta da e e in via incidentale dal Pt_1 Pt_2
sarebbe, inammissibile, non avendone gli stessi interesse non P_
essendo parti soccombenti su tale capo della sentenza;
-la domanda riconvenzionale proposta da e in sede di Pt_1 Pt_2
precisazione delle conclusioni in primo grado con cui chiedevano accertarsi e dichiararsi il quale amministratore di fatto della società CP_3
fallita e il solo responsabile per le condotte illecite riscontrate è nuova ed è stata proposta tardivamente per cui è inammissibile;
-l'impugnazione incidentale tardiva di non potrebbe ritenersi CP_4
ammissibile neppure considerandola strettamente dipendente, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., dall'appello principale proposto da e Pt_1 Pt_2
in quanto anche tale impugnazione, sul punto, sarebbe inammissibile.
Preliminarmente va dichiarata inammissibile la domanda di accertamento della responsabilità esclusiva del proposta da e CP_3 Pt_1 Pt_2
per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado in quanto nuova rispetto a quella di regresso e tardivamente proposta.
Ciò posto, l'eccezione di inammissibilità tanto dell'appello principale proposto da e che dell'appello incidentale proposto dal Pt_1 Pt_2
è infondata, mentre è fondata con riferimento all'appello P_
incidentale tardivo proposto da CP_12
e nel giudizio di primo grado hanno proposto
[...] Pt_2 P_
domanda riconvenzionale subordinata di manleva e regresso nei confronti del nel caso di loro condanna;
il Tribunale, qualificate le stesse CP_3
come domande di regresso e ritenuta infondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalle difese di e per mancata CP_3 CP_1
autorizzazione alla chiamata in causa, le ha rigettate nei confronti del affermando che il regresso non poteva trovare accoglimento CP_3
<stante il mancato riconoscimento della sua qualifica di amministratore
di fatto>>.
Sussiste, pertanto, l'interesse tanto di e che di ad Pt_1 Pt_2 P_ impugnare l'accertamento della qualifica di amministratore di fatto della società, che costituisce il presupposto su cui si fonda la domanda di regresso da loro tempestivamente proposta in primo grado nei confronti del il cui mancato riconoscimento è stata la ragione del rigetto e CP_3
con riferimento al quale, dunque, essi sono rimasti soccombenti.
La statuizione che ha escluso la qualifica di amministratore del CP_3
contrariamente a quanto sostiene la difesa di quest'ultimo, non è dunque passata in giudicato poiché fatta oggetto di specifico gravame da parte degli appellanti principali (con l'ottavo motivo di ONoparte_9
appello) e del (con il quarto motivo di appello incidentale), essendo P_
la domanda di regresso una domanda diversa ed autonoma rispetto a quella proposta dalla curatela.
Diverso è il discorso con riferimento all'appello incidentale tardivo proposto da CP_4
In tema di ammissibilità dell'appello incidentale tardivo l'orientamento ormai prevalente della giurisprudenza di legittimità, che trae origine da due pronunce delle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un., sent. 7 novembre 1989,
n. 4640 e Cass. Sez. Un., sent. 27 novembre 2007, n. 24627), ha ritenuto ormai superato
dovesse necessariamente indirizzarsi contro il medesimo capo di sentenza
già investito dall'impugnazione principale, ovvero contro un capo
dipendente o connesso>>, rilevando che la giurisprudenza < ha
valorizzato, da tempo, il criterio dell'interesse, che non può essere, però, quello nascente dalla stessa sentenza, bensì quello derivante
dall'impugnazione principale;
ciò che rende necessario "stabilire caso per
caso se l'accoglimento eventuale di quest'ultima possa pregiudicare o
meno l'impugnante incidentale tardivo", giacché solo "in caso affermativo
l'impugnazione tardiva sarà ammissibile, nel caso contrario no" (così, da
ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent.
9. luglio 2020, n. 14596, Rv.
658319-01).
Difatti, come chiarito già dal primo dei menzionati arresti delle Sezioni
Unite, qualora la sentenza determini una situazione di soccombenza
reciproca - ciò che è il presupposto indefettibile dell'impugnazione
incidentale - "entrambe le parti soccombenti" hanno "sempre un interesse
all'impugnazione fin dal momento dell'emanazione della sentenza", per
cui, in teoria, "dovrebbe distinguersi fra l'insorgenza dell'interesse ad
impugnare e la sua rilevanza ad attualità" (così, in motivazione, Cass. Sez.
Un., sent. n. 4640 del 1989, cit.). Nell'impossibilità, dunque, di far
dipendere da tale dato l'ammissibilità dell'impugnazione incidentale
tardiva, si è ritenuto "più consono al dato letterale ed allo scopo delle
norme sull'impugnazione incidentale" quel criterio facente leva su "un
diverso interesse accanto a quello all'impugnazione della sentenza (che
deve necessariamente sussistere ed è determinato dalla soccombenza)",
ovvero quello "che deriva dall'impugnazione principale e che tende a
modificare l'assetto di interessi che l'impugnato, in mancanza dell'altrui
impugnazione principale, avrebbe accettato" (così, nuovamente in
motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 4640 del 1989, cit.). Stando così le cose, ovvero essendosi la giurisprudenza di questa Corte
"evoluta ammettendo sempre l'impugnazione incidentale tardiva", a
prescindere dal capo di sentenza impugnato (o dal soggetto contro cui è
rivolta; cfr., per tutte, Cass. Sez. Un., sent. n. 24627 del 2007, cit.), ma a
condizione che "l'interesse sia innescato dalla censura principale" (così,
in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 11 novembre 2020, n. 25285, Rv.
659582-01), risulta evidente che ove tale interesse, viceversa, preesista
all'impugnazione principale (nel senso che la posizione del - poi -
impugnante in via incidentale sia già pregiudicata dalla sentenza e in
alcun modo rimessa in discussione dall'impugnazione principale),
l'ammissibilità di quella tardiva va, in tal caso, esclusa.>> (cfr. Cass.
5.9.2022 n. 26139; Cass. civ. sez I, 09/05/2022, n. 14585; Cassazione
civile sez. II, 22/12/2021, n. 41254; Cassazione civile sez. I, 16/09/2021,
n. 25054; Cassazione civile sez. un., 29/10/2020, n.23903).
E' quanto si è verificato nel caso di specie in cui con CP_4
l'impugnazione incidentale tardiva, ha censurato il capo della sentenza che aveva respinto la domanda di condanna di al risarcimento NT
del danno in solido con gli altri amministratori di diritto previo accertamento della sua qualifica come amministratore di fatto, e cioè un capo della sentenza che la società avrebbe avuto interesse ad impugnare in via principale in quanto già direttamente pregiudicata dalla pronuncia.
L'interesse ad impugnare da parte di preesisteva, pertanto, alla CP_4
proposizione dell'appello principale da parte di ed ONoparte_9 incidentale da parte di e non può dirsi in alcun modo dipendente P_
dalla proposizione della loro impugnazione, né alcun nuovo ed autonomo interesse ad impugnare può dirsi sorto dai loro appelli, il cui eventuale accoglimento non potrebbe comportare alcun pregiudizio per CP_4
che non vedrebbe in alcun modo ridotta la platea dei soggetti coobbligati in solido al risarcimento in suo favore, riguardando gli appelli dagli altri proposti solo i rapporti interni di regresso tra coobbligati.
Non può poi invocarsi il principio di diritto espresso dalle SSUU con sentenza 8486/2024, secondo cui "l'impugnazione incidentale tardiva è
ammissibile anche quando riveste le forme dell'impugnazione adesiva
rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in
ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere
dall'impugnazione principale o da un'impugnazione incidentale tardiva",
dettato con riferimento al processo con pluralità di parti e ai rapporti di regresso tra coobbligati, in quanto nel caso di specie, come si è detto, CP_4
[... non ha proposto una impugnazione adesiva e il suo interesse all'impugnazione dipende esclusivamente dalla sentenza che ha respinto la domanda di condanna da essa proposta nei confronti del e non CP_3
già dall'impugnazione principale e incidentale dei coobbligati per fare valere l'azione dei regresso nei confronti del medesimo sebbene il CP_3
presupposto di fatto posto a base delle due azioni sia il medesimo (l'essere il amministratore di fatto della Immobiliare Palladio srl). CP_3
In considerazione di tutto quanto precede l'appello incidentale tardivo proposto da va dichiarato inammissibile, con conseguente CP_4
passaggio in giudicato della statuizione di rigetto della domanda di condanna del in suo favore, non tempestivamente impugnata. CP_3
Ruolo di amministratore di fatto di nella Immobiliare NT
Palladio S.r.l.
Procedendo, quindi, all'esame delle sole censure ammissibili, gli appellanti principali e con l'ottavo motivo di gravame, Pt_1 Pt_2
si dolgono del rigetto della loro domanda di regresso per avere il Tribunale
escluso il ruolo di quale amministratore di fatto. NT
Sostengono che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice,
l'esito dell'istruttoria avrebbe fornito piena prova del fatto che il CP_3
sarebbe stato il vero capo dell'impresa avendo i testi riferito che il CP_3
aveva assunto una funzione centrale nella gestione della società, sia quale socio mediato (attraverso la moglie sia quale amministratore di CP_1
fatto, ingerendosi in ogni decisione rilevante, come quella relativa alla modifica del progetto edificatorio iniziale e alla ristrutturazione dell'immobile, imponendo la propria scelta di destinare l'immobile di via
Solferino a sontuosa residenza propria e della sua famiglia, facendo pagare alla società i costi delle opere di finitura, o quella relativa al ricorso al credito bancario, intrattenendo rapporti con i funzionari della
[...]
al fine di fare ottenere alla società un finanziamento. ONoparte_6
Chiedono dunque accertarsi che il è stato amministratore di fatto CP_3
dell'Immobiliare Palladio srl e, per l'effetto, indicare la sua quota di responsabilità nei rapporti interni tra coobbligati, condannandolo a tenerli indenni di quanto essi dovessero corrispondere a CP_4
Anche il con il quarto motivo di appello incidentale, impugna P_
il rigetto dell'azione di regresso, sottolineando come l'intervento del presso la , emerso dalle deposizioni dei CP_3 ONoparte_6
suoi dipendenti, sarebbe stato non estemporaneo ma sistematico e determinato al fine di fare ottenere alla società il credito richiesto, non giustificato dal solo fatto di essere proprietario di alcune unità immobiliari nel complesso ristrutturato. Evidenzia che a pag. 21 della integrazione alla c.t.u. del 1.2.2014 si dà atto che in occasione della riunione del 8.1.2014
l'avv. Matteo Ladogana, difensore della , aveva ONoparte_6
affermato che il denaro era stato erogato soltanto sulla base della fiducia e della stima di cui godeva il a dimostrazione del fatto che ai terzi il CP_3
appariva come il gestore della società. CP_3
Contesta, in ogni caso, la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore del in quanto avrebbero dovuto essere poste esclusivamente CP_3
a carico del Fallimento, e per esso di che lo ha convenuto in giudizio. CP_4
Le censure sono infondate e vanno respinte.
Il Tribunale, dopo avere riportato il contenuto più rilevante delle deposizioni assunte con riferimento al ruolo svolto dal sia con CP_3
riferimento ai rapporti intrattenuti con gli istituti di credito che alle disposizioni date sul cantiere di ES, via Solferino, ha concluso che dalle emergenze istruttorie non potesse ritenersi provato il ruolo di amministratore di fatto della società Immobiliare Palladio srl imputato al
CP_3
Il giudizio espresso dal Tribunale va condiviso.
ONariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, la deposizione del teste non è affatto significativa del ruolo gestorio nella società che Tes_3
sarebbe stato tenuto dal CP_3
Il teste, che quale assistente di cantiere si recava quasi giornalmente in cantiere a seguire i lavori di ristrutturazione dell'immobile, ha infatti riferito che l'interessamento del nella ristrutturazione CP_3
dell'immobile ha riguardato la scelta delle finiture degli appartamenti che sarebbero stati di proprietà della sua famiglia e di avere visto che CP_3
e parlavano delle finiture delle parti comuni dell'edificio, ma di Pt_1
non sapere dire chi poi le scegliesse;
ha altresì riferito che le disposizioni relative al cantiere le riceveva dal che era direttore dei lavori, e di Pt_1
avere sentito il ed il parlare più volte della modifica al CP_3 Pt_1
progetto originario.
Parimenti il teste , geometra dipendente del Testimone_4 CP_13
che ha eseguito i lavori edili nel cantiere, ha riferito che il suo interlocutore diretto era il e che il dava le disposizioni relative alle Pt_1 CP_3
finiture solo con riguardo agli appartamenti che sarebbero stati di sua proprietà.
Deve pertanto concordarsi con la affermazione del Tribunale secondo cui l'interessamento del nella ristrutturazione dell'immobile <è stato CP_3 provato solo con riguardo agli immobili di proprietà del suo nucleo
familiare e alle parti comuni (interesse che è giustificato proprio dal titolo
di proprietà)>> e che non <<è emersa un'attività di gestione nella
direzione del cantiere della società>>.
L'interesse del che si evince dalle risultanze istruttorie ha CP_3
riguardato, infatti, solo gli immobili che sarebbero stati di sua proprietà
posti al primo e secondo piano e che il suo nucleo familiare ha in effetti poi acquistato, mentre non è emersa la prova della sua ingerenza nella decisione anche con riferimento agli altri immobili che la società ha realizzato o alle parti comuni, posto che il teste non ha saputo dire Tes_3
chi, in concreto, in relazione ad essi, effettuasse la scelta delle finiture ma ha specificato – e lo stesso ha riferito il teste - di avere sempre Tes_4
ricevuto disposizioni relative al cantiere solo dal e non già dal Pt_1
CP_3
Quanto alla ingerenza del nella decisione di modificare il progetto CP_3
di ristrutturazione – peraltro allegata solo da e - che in Pt_1 Pt_2
origine prevedeva la realizzazione di 17 appartamenti, 4 negozi, cantine e box, ed è stato poi variato prevedendo la realizzazione di un minor numero di unità abitative con finiture lussuose, parimenti non risulta decisiva,
contrariamente a quanto sostengono gli appellanti, la deposizione del teste il quale ha esclusivamente riferito, del tutto genericamente, di avere Tes_3
visto il ed il parlarne a più riprese senza tuttavia indicare CP_3 Pt_1
se ciò fosse avvenuto prima o dopo tale modifica. Quanto alle dichiarazioni del secondo cui la modifica del progetto sarebbe Pt_1
imputabile al come giustamente sottolineato dal Tribunale, sono CP_3
prive di valore probatorio stante il suo evidente interesse ad ampliare la platea dei coobbligati in solido, come dimostrato dalla proposizione dell'azione di regresso nei confronti del e della introduzione CP_3
tardiva della domanda di accertamento della esclusiva responsabilità di quest'ultimo.
Per quanto, poi, riguarda il rapporto con gli istituti di credito, giustamente il Tribunale ha affermato che <pur ritenendo provato un suo
interessamento per l'erogazione di un finanziamento alla società da ciò
solo non può evincersi che si sia ingerito nelle attività gestorie CP_3
della società con sistematicità e completezza>>.
Trattasi, infatti, di due soli episodi, peraltro a distanza di due anni (2002 e
2004), ai quali è sempre stato presente il nella qualità di Pt_1
amministratore della società; il fatto, inoltre, che il si sia (offeso?) CP_3
(forse opposto?) alla richiesta del funzionario della banca di prestare garanzia in favore di Immobiliare Palladio srl, contrasta con la tesi di un interesse diretto del medesimo alle sorti della società, avendo avuto tutto l'interesse a concedere la garanzia per potere ottenere il finanziamento se egli fosse stato effettivamente amministratore di fatto della società.
Nessun valore può, poi, attribuirsi all'affermazione del teste Tes_5
direttore della filiale di ES di nel marzo ONoparte_6
2004, di avere appreso dai suoi colleghi che il “ gestiva la società CP_3 lasciando a l'operatività spicciola”, trattandosi, come evidenziato Pt_1
anche dal Tribunale, di dichiarazione generica e non circostanziata, non avendo il teste indicato da chi avrebbe appreso tale notizia e su quali elementi essa si sarebbe fondata.
Entrambi i motivi di appello sono dunque infondati e vanno rigettati e, per l'effetto va confermato il capo della sentenza impugnata che, ritenuta non provata la qualifica del quale amministratore di fatto della società, CP_3
ha respinto tanto la domanda di condanna proposta dal Fallimento e fatta propria da che le domande di regresso proposte nei suoi confronti CP_4
da e Pt_1 Pt_2 P_
Va, altresì, confermata la condanna del (unitamente a e P_ Pt_1
che non hanno proposto motivo di appello sul punto), al Pt_2
pagamento, in solido con delle spese del primo grado di giudizio in CP_4
favore del pur se convenuto in giudizio dal Fallimento, avendo CP_3
egli proposto nei suoi confronti domanda di regresso che è stata respinta.
Appello incidentale di NT
Il secondo, terzo, quarto e quinto motivo (il primo relativo alla prescrizione dell'azione di responsabilità dell'azione dei creditori è già
stato esaminato e respinto) di appello incidentale subordinato proposto
da , con i quali egli propone, seppure in forma più NT
sintetica, censure sostanzialmente simili a quelle proposte da
[...]
con il primo, secondo, terzo e quinto motivo di appello e alle CP_1
quali, per economia, si rinvia, va dichiarato assorbito essendone superfluo l'esame stante la inammissibilità dell'appello incidentale tardivo proposto da e del rigetto dell'ottavo motivo di appello proposto da CP_4 Pt_1
e e del quarto motivo di appello proposto dal Pt_2 P_
Cessazione dalla carica di amministratore di ONoparte_2
Con il primo motivo di appello incidentale ha censurato ONoparte_2
la statuizione del Tribunale secondo cui, con riferimento all'azione di responsabilità spettante ai creditori sociali, l'opponibilità della sua cessazione dalla carica decorrerebbe solo dall'iscrizione nel registro delle imprese (3.2.2005) e non dalla data delle sue dimissioni (26.5.2004).
Sostiene che il principio dell'apparenza determinato dalla mancata iscrizione della cessazione nel registro delle imprese è limitato ai danni arrecati ai terzi che abbiano fatto affidamento in buona fede su tale situazione e, quindi, può essere richiamato solo nei riguardi della società
che nei confronti dei terzi risponde secondo le risultanze del Registro delle
Imprese, non per i creditori sociali che non hanno subito alcun danno ritenendo il ancora consigliere di amministrazione quando non lo P_
era più, con la conseguenza che anche nei confronti dei creditori la sua cessazione doveva ritenersi efficace sin dalla data delle sue dimissioni
(26.5.2004).
Le vendite a e a prezzi non congrui, in quanto Pt_6 Per_2 CP_8
successive alla sua cessazione dalla carica, non possono quindi essergli contestate;
in ogni caso le ultime due vendite ed il pagamento in nero della somma di euro 361.500,00, in quanto successive al 3.2.2005, data di iscrizione nel registro delle imprese, non avrebbero potuto essergli addebitate.
Il motivo è fondato nei limiti che di seguito si espongono.
Ritiene la Corte che le vicende societarie – e quindi anche la cessazione dalla carica di uno degli amministratori - abbiano rilevanza per i creditori della società che fanno affidamento sulle risultanze del Registro delle
Imprese, anche solo ai fini, come nel caso di specie, della individuazione della platea dei soggetti responsabili in caso di compimento di azioni produttive di danni nei loro confronti;
non è dunque condivisibile la tesi dell'appellante secondo cui i creditori non subirebbero alcun danno dal non sapere che un amministratore avesse rassegnato da tempo le dimissioni nonostante diversamente risultasse dal Registro delle Imprese,
con la conseguenza che la cessazione dalla carica non è opponibile al curatore che agisca con l'azione in favore dei creditori sociali fino al momento della sua iscrizione.
Né può convenirsi con l'obiezione per cui essendo cessato dalla carica il non era legittimato a chiedere l'iscrizione e non può, pertanto, P_
essere chiamato a rispondere per l'omesso tempestivo adempimento agli obblighi di pubblicità da parte dell'organo societario competente, posto che avrebbe dovuto verificare l'omessa iscrizione e sollecitarne l'esecuzione agli organi competenti proprio al fine di andare esente da ogni responsabilità, mentre non risulta né è stato allegato che il lo P_
abbia fatto, nonostante sia passato quasi un anno tra la cessazione dalla carica e la sua iscrizione.
Risponde, poi, ad una legittima scelta del Fallimento, non sindacabile in questa sede, di non convenire in giudizio anche la cui CP_14
cessazione dalla carica è stata, peraltro, iscritta nel registro delle Imprese
già dal 21 gennaio 2003.
La doglianza va, invece, accolta limitatamente alle vendite sotto costo avvenute a favore di in data 10 maggio 2005 e di Persona_2 [...]
e in data 26 maggio 2005 in quanto successive CP_8 Parte_7
alla iscrizione della cessazione dalla carica del nel Registro delle P_
Imprese, avvenuta il 3 febbraio 2005 (cfr. doc. 3 del prodotto nel P_
procedimento cautelare ante causam e riprodotto nel presente grado), non invece per quanto riguarda la vendita alla n quanto deve presumersi Pt_6
che il pagamento in nero della somma di euro 361.500,00 nelle mani del sia avvenuto non oltre la data del rogito, risalente all'ottobre 2004. Pt_1
Dall'importo del danno, come nel prosieguo quantificato, imputabile al con riferimento all'azione dei creditori sociali va dunque detratta P_
la somma di euro 261.500,00 (già tenuto conto delle transazioni intervenute tra il Fallimento e i predetti acquirenti per l'importo complessivo di euro 100.000,00, cfr. all. E, F e G di . CP_4
Si passa dunque ad illustrare le residue doglianze sollevate in via principale ed incidentale.
Appello di e Parte_1 Parte_2
Con il terzo motivo e contestano che all'esito Pt_1 Pt_2 dell'istruttoria svolta possano dirsi completamente provate le singole condotte imputate agli amministratori e il rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento, e ciò in particolare con riferimento all'addebito, su cui la sentenza impugnata fonda la quantificazione quasi integrale del danno, vale a dire la prosecuzione dell'attività sociale a capitale perduto. Lamentano, in particolare, che il primo giudice abbia ritenuto che la mera prosecuzione dell'attività sia di per sé stessa automaticamente produttiva di danno e abbia imputato agli amministratori a titolo di danno le somme corrisposte al per compensi professionali ed il mancato versamento di somme Pt_1
pertinenti la società.
Con il quarto e quinto motivo di gravame e Pt_1 Pt_2
approfondiscono tali censure. In particolare, con il quarto motivo
contestano la liquidazione del danno a favore dell'assuntore in misura complessiva pari ad euro 2.440.788,98 al netto delle decurtazioni operate.
Al riguardo rilevano che il ctu ebbe a rappresentare due distinte ipotesi,
una attendibile, basata sui dati di bilancio, in cui i costi conservativi ammontavano ad euro 1.906.856,52, e una resa a seguito delle osservazioni del ctp dell'assuntore intervenuto e non contenuta CP_4
nella bozza inviata dal ctu ai ctp e che, pertanto, non è stata oggetto di contraddittorio nell'ambito delle operazioni peritali in quanto inserita per la prima volta nella versione definitiva della integrazione di ctu, secondo la quale i costi conservativi ammontavano alla minor somma di euro
820.489,00. Lamentano che il Tribunale abbia fatto propria quest'ultima ipotesi del ctu - “meno processualistica” – senza alcuna motivazione sul punto se non la affermazione che tale ipotesi <teorica ma attendibile>>
non sarebbe stata <contestata dalle parti in modo specifico>>, senza tenere conto che nel corso della ctu tale ipotesi non poteva essere contestata in quanto mai esposta prima del deposito della relazione finale,
mentre in sede di difese finali era stata oggetto di puntuale contestazione da parte della difesa degli appellanti.
In ogni caso contestano il criterio equitativo c.d. dei “netti patrimoniali”
utilizzato dal Tribunale in quanto tale criterio può essere utilizzato solo qualora sia impossibile ricostruire analiticamente i singoli addebiti mossi all'organo gestorio, ipotesi che non ricorre nella fattispecie in esame in cui il danno avrebbe potuto essere quantificato in base ai singoli addebiti,
allegati e provati dalla procedura, e causalmente produttivi di danno, e in base ai quali le spese conservative che la società avrebbe dovuto sostenere sarebbero state pari ad euro 1.906.865,52 (di cui euro 1.160.337,00
imputabili a “interessi passivi”).
Con il quinto motivo di appello e oltre a dolersi della Pt_1 Pt_2
mancata sospensione del giudizio (censura già esaminata e respinta),
impugnano, in ogni caso, la quantificazione in euro 423.531,02 del vantaggio patrimoniale derivante alla società fallita dal riconoscimento in via incidentale dei presupposti per l'azione revocatoria in quanto non coincidente con il danno patito dalla società per effetto della vendita sottocosto, pari al valore, di gran lunga superiore e, comunque, non inferiore ad euro 2.000.000,00, che sarà realizzato all'esito dell'esecuzione immobiliare sui beni immobili oggetto di revocatoria.
Con il sesto motivo e sostengono che il Tribunale Pt_1 Pt_2
avrebbe errato nel considerare nullo il contratto d'opera professionale tra e la società e, per l'effetto, indebito il pagamento delle fatture Pt_1
relative alle prestazioni professionali dallo stesso svolte. A sostegno della doglianza rilevano che le prestazioni sono state effettuate e mai contestate,
gli importi fatturati sono stati giudicati congrui dal ctu e la società avrebbe comunque dovuto pagare la progettazione e la direzione dei lavori;
contestano la nullità dichiarata dal Tribunale in quanto all'epoca un geometra ben poteva redigere i progetti in questione affidando i calcoli per il cemento armato ad un ingegnere e provvedendo personalmente al suo pagamento, e in ogni caso la nullità sarebbe stata parziale, risultando legittime e quindi da corrispondere tutte le altre prestazioni professionali svolte.
Contestano, infine, la rilevanza della carenza di delibera assembleare in quanto il compenso pagato al dalla società non riguardava gli Pt_1
emolumenti per la carica di amministratore bensì il compenso professionale per il lavoro quale geometra, che non necessitava di alcuna delibera ad hoc.
Con il settimo motivo gli appellanti principali si dolgono dell'erronea affermazione del Tribunale che ha imputato a l'incasso in “nero” Pt_1
della somma di euro 310.000,00 dall'acquirente senza considerare i Pt_6 pagamenti, di gran lunga superiori, da lui effettuati in favore o in luogo della società fallita per complessivi euro 585.581,00. In particolare,
sostengono di avere effettuato versamenti in denaro dell'importo di euro
209.000,00 a favore del Banco di ES quale corrispettivo delle rate di mutuo della società, come provato dagli estratti conto e dalla scheda contabile della società, nonché euro 376.581,00 in favore dei fornitori della società per le opere di sistemazione degli immobili di della CP_3
e dei figli. CP_1
Appello proposto da ONoparte_1
Con il primo motivo lamenta che il primo giudice, ONoparte_1
recependo la valutazione fatta dall'ausiliario del ctu, abbia ritenuto che i tre immobili acquistati dal suo nucleo familiare il 21.12.2001 per un corrispettivo di euro 2.169.120,00 avessero invece un valore di euro
2.592.650,00, con conseguente perdita per la società di euro 423.531,02,
nonostante ella avesse contestato la mancata indicazione da parte dell'ausiliario del ctu di quali fossero i dati oggettivi utilizzati per procedere alla determinazione in euro 1.600,00 del valore al mq degli immobili. Contesta poi che il primo giudice abbia ritenuto irrilevante il riferimento ai listini della CCIAA e rileva che il prezzo di mercato è il corrispettivo che si può ricavare dalla vendita e prescinde dal costo di realizzazione dell'immobile, per cui per stabilire se il prezzo era congruo ci si doveva riferire ai listini del periodo che, in relazione al I semestre a nuovo o ristrutturato di euro 2.169,00 che, detratta l'incidenza delle finiture per euro 1.000,00, portava ad un valore al mq di euro 1.170,00, di gran lunga inferiore al prezzo pagato (euro 1.432,71 al mq). Nessun danno pertanto avrebbe subito la società.
Quanto agli esborsi a carico della società per beni di terzi, per la quale il
Tribunale ha ritenuto raggiunta la prova nei limiti della somma di euro
152.280,70 in base ad un ragionamento presuntivo e sulla base delle deposizioni testimoniali, la sostiene che il primo giudice avrebbe CP_15
dovuto tenere conto che in assenza delle fatture, non prodotte dalla curatela, non era possibile identificare né la data né l'oggetto delle stesse,
elementi determinanti posto che il contratto di vendita del 21.12.2001
prevedeva che ogni tributo, spesa ed oneri relativi al periodo precedente all'atto sarebbero stati a carico della venditrice. Aggiunge che la somma di euro 31.000,00 apparentemente oggetto della fattura n. 1/2003, era ragionevole ritenere che fosse successiva al 2001, che i testi e Tes_2
non erano stati in grado di precisare a quando risalissero con Tes_1
esattezza i lavori, che gli immobili erano stati venduti al rustico per cui le opere relative agli impianti sicuramente erano state realizzate prima della vendita, che essendo onere del Fallimento attore provare quali opere idrauliche fossero state realizzate dopo tale data e con quali costi, il
Tribunale non avrebbe potuto determinarne il costo in via equitativa.
Evidenzia il contrasto tra la deposizione del teste e quella del Tes_1
legale rappresentante della e sottolinea che dalle foto 6 e CP_16 7, non contestate, si evincerebbe che negli altri immobili diversi da quello adibito ad abitazione dei coniugi gli impianti non erano Persona_5
ancora stati ultimati.
Non poteva dunque ritenersi provata la effettuazione di lavori su beni di terzi neppure per l'importo di euro 152.280,70 riconosciuto dal Tribunale.
Quanto alle vendite ritenute sottocosto, sottolinea che il Fallimento ha agito in revocatoria nei confronti degli acquirenti definendo transattivamente i contenziosi e ricevendo da la somma di Persona_2
euro 50.000,00, da la somma di euro 50.000,00 e da CP_8 [...]
la somma di euro 75.000,00, per cui il danno era stato Pt_6
integralmente ristorato e anzi quanto ricevuto andava detratto dall'importo totale del danno.
Per quanto riguarda, invece, la somma di euro 310.000,00, rileva che trattasi di somma versata a mani del e della quale solo Pt_1
quest'ultimo doveva pertanto rispondere. In ogni caso, contesta l'affermazione del Tribunale secondo cui, unitamente a e Pt_2 P_
non avrebbe vigilato avallando la vendita a prezzo inferiore a quello di mercato, in quanto ella era stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico nell'agosto 2004 che aveva richiesto una lunga convalescenza e la vendita alla era stata conclusa ad ottobre 2004; inoltre, nella Pt_6
primavera 2005 si era attivata convocando una assemblea per la revoca del per cui doveva escludersi qualsiasi sua colpa ai sensi dell'art. Pt_1
2476, co. 1, cc. Reitera le istanze istruttorie volte a dimostrare che le vendite erano state adottate in sua assenza.
Quanto al compenso professionale del contesta la sua Pt_1
responsabilità non essendo a conoscenza dei prelievi effettuati né della normativa vigente in materia di competenza dei geometri;
sottolinea che l'incarico era stato affidato dall'allora presidente del CdA CP_14
che nulla aveva obiettato al riguardo, così come il P_
Ribadisce, nell'ipotesi in cui la Corte non condividesse la nullità del contratto d'opera professionale dei le censure svolte in primo Pt_1
grado in ordine al difetto di prova circa l'effettiva esecuzione di tutte le attività esposte ed il difetto di delibera.
Con il secondo motivo di gravame la censura la statuizione del CP_1
Tribunale secondo cui <gli atti di alienazione della famiglia
hanno comportato una perdita per la società di euro Persona_5
423.531,02 ed hanno determinato la perdita del sociale già nel CP_17
corso dell'esercizio 2001>>. In particolare, sostiene che la vendita ad un valore inferiore a quello di mercato determina un minore utile e non già
una perdita per la società; rileva che il bilancio della società al 31.12.2001,
immediatamente dopo le vendite, esponeva ricavi per euro 2.169.118,98 e si chiudeva con un utile di euro 34.985,00 ed un patrimonio netto di euro
49.610,00, per cui il capitale sociale non era perso nel 2001, come invece affermato dal ctu alla cui conclusione ha aderito il Tribunale;
l'obbligo di messa in liquidazione della società non può, dunque, che collocarsi con i primi mesi del 2003, anche tenuto conto del “periodo inerziale” necessario alla sua percezione da parte degli amministratori.
In ogni caso, anche ritenendo che la perdita del capitale sociale sia stata determinata dall'atto del 21.12.2001, tale obbligo non poteva sorgere se non intorno alla metà del 2002, in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2001.
Con il terzo motivo la approfondisce la censura relativa alla CP_1
statuizione del Tribunale in ordine al momento della perdita del capitale sociale, criticando la conclusione del ctu, fatta propria dal primo giudice,
secondo cui il valore delle rimanenze sarebbe stato aumentato di un importo pari alla differenza fra il valore degli immobili venduti alla famiglia ed il prezzo della vendita, importo che detratto, invece, CP_3
dal patrimonio netto avrebbe portato quest'ultimo da un valore positivo di euro 49.610,00 ad un valore negativo di euro 373.890,00.
L'appellante contesta tale conclusione rilevando che il ctu non ha tenuto conto che al 31.12.2001 tra i crediti della società figuravano euro
1.571.420,08 di prestiti infruttiferi soci, che il Banco di ES aveva effettuato un finanziamento di lire 8.000.000.000 nel dicembre 2001 e aveva ridotto l'ipoteca senza chiedere garanzie sulla base di una relazione dalla quale risultava che gli immobili avevano un valore tale da assicurare il rientro;
la nel marzo 2002 aveva concesso un fido ONoparte_6
senza garanzia di euro 1.000.000,00 aumentandolo successivamente fino ad euro 3.000.000,00; ciò smentirebbe l'affermazione del Tribunale per cui la perdita del capitale sociale si sarebbe verificata nel 2001 e che gli amministratori potessero esserne consapevoli alla data del 31.12.2001; il danno sarebbe dunque inferiore o addirittura inesistente.
Il Tribunale avrebbe altresì errato nell'applicare l'art. 2449, co. 1, c.c.
(nella formulazione anteriore al D. Legislativo n. 6/2003) che vieta agli amministratori di intraprendere nuove operazioni ove si verifichi una causa di scioglimento della società in quanto la prosecuzione dei lavori iniziati prima del 31.12.2001 rientra tra quelle di conclusione delle operazioni negoziali in corso, ammessa anche in fase di liquidazione,
mentre i contratti di vendita sono espressione tipica dell'attività
liquidatoria, per cui anche sotto questo profilo, stante l'assenza di nuove operazioni, nessuna responsabilità può essere ascritta agli amministratori.
Con il quarto motivo l'appellante si duole del riconoscimento della colpa per omesso controllo in capo alla in quanto anche le Banche, CP_1
soggetti qualificati, dopo le vendite del 2001 e ancora nel 2002, hanno concesso fidi alla società, anche senza garanzie, sicchè la perdita del capitale sociale non era in alcun modo percepibile.
Con il quinto motivo la si duole della quantificazione dei costi CP_15
conservativi in euro 820.489,00 da parte del Tribunale in adesione all'ipotesi formulata dal c.t.u. su sollecitazione del consulente di parte di priva di qualsiasi riscontro documentale e in violazione del CP_4
principio dell'onere della prova.
Appello incidentale di ONoparte_2 Il primo, quarto e quinto motivo di appello incidentale proposto da P_
sono già stati esaminati e accolto il primo e respinti gli altri due.
[...]
Con il secondo motivo il censura la sentenza nella parte in cui il P_
Tribunale ha affermato che il patrimonio netto sociale è divenuto negativo nel 2001 e che tale circostanza sarebbe stata percepibile dal con P_
conseguente obbligo di messa in liquidazione della società.
In particolare, contesta la non congruità del corrispettivo degli immobili alla famiglia in quanto stimati dall'ausiliario del ctu dieci Persona_5
anni dopo senza tenere conto che la vendita contestuale di più immobili comporta una riduzione del prezzo per l'acquirente e che gli immobili erano venduti al rustico. Sostiene che in ogni caso il minor prezzo avrebbe comportato minori ricavi e un minore utile e non la trasformazione del patrimonio netto da positivo in negativo. Evidenzia come il comportamento delle banche, che almeno sino al 2002 hanno finanziato,
anche ex novo, la società, dimostra l'attendibilità dei dati di bilancio.
Sostiene che, quale amministratore senza deleghe, non era nella possibilità
di percepire la supposta perdita patrimoniale almeno sino al 31.12.2001 o nel corso del 2002, in quanto la vendita ai coniugi poteva Persona_5
ritenersi effettuata a prezzo congruo.
Con il terzo motivo il censura la statuizione del Tribunale che P_
imputa agli amministratori di avere continuato l'attività oltre il 2001
proseguendo i lavori svolti negli immobili di proprietà della società e stipulando nuovi contratti di vendita. Sostiene che la società si sarebbe in realtà limitata a terminare la ristrutturazione dell'unico immobile oggetto della sua attività per rendere gli immobili finiti e più appetibili sul mercato e di avere posto in essere una attività sostanzialmente liquidatoria, sottolineando come le vendite volontarie siano più redditizie rispetto a quelle coattive. Non vi sarebbe dunque alcuna prova che i risultati sarebbero stati migliori con la pronta messa in liquidazione della società e tanto meno con la procedura fallimentare.
Lamenta altresì che il Tribunale abbia fatto propria la quantificazione dei costi conservativi in euro 820.489,00 espressa dal ctu dott. Per_4
nonostante tale importo non trovasse appiglio nei dati contabili.
*****
Le censure sinteticamente esposte, da esaminare congiuntamente in quanto tutte relative all'accertamento della responsabilità degli amministratori e alla quantificazione del danno, sono fondate nei limiti che seguono.
Perdita del capitale sociale al 31.12.2001
Va, innanzitutto, premesso che in considerazione delle numerose critiche di natura tecnica mosse dagli appellanti principali ed incidentali (ad eccezione di nei confronti della metodologia seguita e delle CP_4
risultanze della c.t.u. del dott. espletata nel giudizio di primo Per_4
grado con riferimento, in particolare, alla quantificazione dei costi conservativi nella fase di liquidazione, non risolvibili con le conoscenze tecniche del Collegio, è stata disposta nel presente grado una nuova c.t.u.
sul quesito formulato con ordinanza del 12 maggio 2020, conferendo l'incarico alla dott.ssa . Persona_6
Il ctu , secondo una metodologia rigorosa, pienamente Per_6
condivisa dalla Corte, ha, in primo luogo, accertato che le rimanenze sono state iscritte a bilancio della società Immobiliare Palladio srl quali
“prodotti in corso di lavorazione”, che avrebbero dovuto essere valutati al costo di produzione o, se minore, al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, e che sono state, invece, valutate secondo il diverso criterio applicabile ai “lavori in corso su ordinazione” (che vanno valutati sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza), nonostante non ve ne fossero le condizioni (non essendo stata commissionata la realizzazione di opere specificamente individuate ad un prezzo pattuito per contratto e non permanendo, quindi, nel volgere degli esercizi, la fondata sicurezza in merito all'adempimento, da parte del committente, degli obblighi contrattuali assunti).
Ha, quindi, verificato che alla data del 31.12.2001 il patrimonio netto era perso e la società era in presenza di una perdita del capitale sociale che imponeva di porre in essere gli adempimenti previsti dalla legge. Al
riguardo il ctu ha precisato che la scelta metodologica di verificare la sussistenza della perdita del capitale sociale alla data del 31.12.2001, e non prima, è dipesa dall'assenza agli atti della documentazione contabile
(mastri e giornale di contabilità dell'esercizio 2001) che avrebbe consentito di ripercorrere le operazioni di gestione e di individuare il momento preciso di sostenimento dei costi, al fine di riscontrare se, alla data della vendita ad un prezzo inferiore a quello di mercato degli immobili alla famiglia avvenuta il 21.12.2001, tutte le Persona_5
operazioni generatrici di costi fossero già state integralmente poste in essere e, quindi, se la perdita del capitale sociale fosse già presente prima della predetta vendita venendo da quest'ultima solo aggravata, oppure se quella vendita sia stata la causa della perdita del capitale sociale. Al
riguardo ha precisato che la collocazione al 31.12.2001 della data in cui il capitale sociale deve ritenersi perso implica che la perdita relativa alla vendita effettuata alla famiglia non debba venire inclusa Persona_5
nel predetto aggravamento, essendo avvenuta anteriormente all'accertamento della perdita del capitale sociale.
La scelta è condivisibile in quanto dipesa dalla mancata produzione della documentazione da parte del Fallimento che ha agito in giudizio e al quale spettava provare il momento in cui il capitale della società doveva considerarsi perso e che, peraltro, ha sin dall'introduzione del giudizio,
allegato che il capitale dovesse considerarsi perso a quella data. Ne
discende, come logico corollario, che nell'aggravamento del danno dovuto alla prosecuzione dell'attività sociale a capitale perso, rimproverata agli amministratori, non possa includersi la differenza tra l'effettivo valore degli immobili venduti alla famiglia ed il prezzo Persona_5
corrisposto essendo la vendita antecedente al 31.12.2001.
Per l'effetto tutte le doglianze mosse da con il quinto ONoparte_9
motivo, dalla con il primo e secondo motivo di appello e dal CP_1 con il secondo motivo di appello incidentale, con riferimento al P_
valore degli immobili acquistati dal nucleo familiare come Persona_5
quantificato in primo grado, e alla incidenza della vendita a prezzo inferiore al loro valore sul danno subito dalla società per la prosecuzione dell'attività, nonché alla sospensione del giudizio in attesa della decisione dell'azione revocatoria promossa dal Fallimento con riferimento a tali immobili e alle conseguenze del suo accoglimento sulla quantificazione del danno, risultano superate, essendo superfluo accertare l'effettivo valore dei predetti immobili e quale sia stata, di conseguenza, la incidenza della loro vendita ad un prezzo inferiore sull'aggravamento della perdita del capitale sociale poiché, trattandosi di vendita avvenuta prima del
31.12.2001, non è stata considerata dal ctu ai fini della verifica Per_6
e quantificazione di tale aggravamento.
Il ctu ha quindi rilevato che a fronte di un valore di mercato Per_6
degli immobili rimasti di proprietà della società dopo la vendita alla famiglia ammontante ad euro 3.811.100,00, nel bilancio il Persona_5
valore degli immobili residui al 31.12.2001 è stato iscritto in euro
5.104.399,00, con conseguente scostamento pari ad euro 1.293.299,00, e che il conto economico dell'esercizio 2001, ricalcolato mediante la sostituzione del valore delle rimanenze iscritto a bilancio con il loro valore di mercato conduce ad una perdita di esercizio di euro 1.567.725,00, e lo stato patrimoniale al 31.12.2001, ricalcolato apportando le medesime rettifiche, ad un patrimonio netto negativo di euro 1.243.689,00.
Il ctu ha, conseguentemente, quantificato la perdita di esercizio derivante dalla continuazione dell'attività perpetrata dal 1.1.2002 al luglio 2005
(data in cui la società è stata posta in liquidazione), procedendo:
1) alla stima del patrimonio netto iniziale al 31.12.2001 senza tenere conto della vendita alla famiglia al fine di quantificare Persona_5
l'incremento della perdita dovuto alla continuazione dell'attività;
2) alla stima dei costi conservativi ineliminabili, che la società avrebbe comunque sostenuto anche nel caso in cui fosse stata posta tempestivamente in liquidazione dagli amministratori a seguito della perdita del capitale sociale, sulla base dei bilanci depositati e, per gli esercizi 2004 e 2005, sulla base della situazione contabile agli atti, ritenuta attendibile: a tal fine ha ritenuto congruo il periodo di 41 mesi effettivamente impiegato dalla società per la vendita di quasi tutti gli immobili oggetto di ristrutturazione;
ha ricostruito i costi per interessi passivi sui mutui sui conti correnti bancari (per il 2005 tenendo conto dei dati dei precedenti esercizi); ha ritenuto ineliminabile il costo per servizi comprensivo degli importi fatturati a (detratto l'importo di Parte_1
euro 37.047,00 di competenza dell'esercizio 2001) in quanto inerente a prestazioni professionali indispensabili;
ha calcolato per ciascun esercizio l'importo degli oneri finanziari ineliminabili, quantificati in euro
675.938,00 prendendo quale base di partenza il tasso di interesse del
3,64% risultante dal bilancio al 31.12.2001 in modo da applicare il medesimo tasso negli anni successivi, nei quali occorreva ricostruire il flusso di interessi passivi ineliminabili che il debito sussistente a detta data avrebbe continuato a produrre anche in ipotesi di messa in liquidazione della società. Tale metodologia di calcolo utilizzata dal ctu va ritenuta condivisibile non potendo essere accolte le critiche mosse sul punto dagli appellanti - alle quali, peraltro, il ctu aveva già risposto, in Per_6
modo convincente e compiuto in sede di osservazioni alla bozza di relazione – che propongono, in luogo del tasso del 3,64%, l'utilizzo dei tassi rilevati da Banca d'Italia, in quanto essi non risultano attendibili poiché l'applicazione, da parte dei ctp degli appellanti, degli interessi passivi per il solo 2002 porta al risultato di superare quelli totali effettivamente sostenuti dalla società Immobiliare Palladio srl sull'intero indebitamento.
Il ctu ha quindi quantificato, con criteri che questa Corte ritiene condivisibili, il totale dei costi ineliminabili al 2005 in euro 1.282.370,00
(cfr. pagg. 16 e segg. della ctu ). Per_6
Rimangono, quindi, superate anche le censure sollevate da
(quinto motivo) e (terzo motivo) con ONoparte_9 CP_15 P_
riferimento alle modalità di identificazione dei costi conservativi in euro
820.489,00 effettuata dal ctu dott. le cui risultanze erano state Per_4
fatte proprie dalla sentenza impugnata, alla luce della nuova quantificazione dei costi ineliminabili eseguita dal ctu sulla Per_6
base di criteri diversi e condivisibili.
Il ctu ha infine proceduto a quantificare il patrimonio netto alla Per_6
data del 30.09.2005 secondo criteri di liquidazione in euro 5.451.015,00
ed il totale delle passività in euro 2.977.962,00, quantificando - nel calcolo sub 1) - l'aggravamento della perdita, al netto dei costi ineliminabili, come differenza tra patrimonio netto iniziale e finale, in euro 2.887.553, secondo il criterio della differenza dei netti patrimoniali dettato dall'ultimo comma dell'art. 2486 c.c.. Tale comma, pur se introdotto dalla legge delega 19
ottobre 2017, n. 155 e D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, è ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità
pacificamente applicabile anche ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore, perché rivolto a stabilire un criterio valutativo del danno,
rispetto a fattispecie integrate dall'accertata responsabilità degli amministratori per atti gestori non conservativi dell'integrità e del valore del capitale dopo il verificarsi di una causa di scioglimento della società
(Cass., sez. I, 28 febbraio 2024, n. 5252; Cass. 25.03.2024 n. 8069).
Come, infatti, afferma la Suprema Corte (cfr. Cass. 25.03.2024 n. 8069),
in materia di liquidazione del danno per mala gestio degli amministratori di una società per azioni, la giurisprudenza da tempo ha elaborato alcuni criteri <che rispondono all'esigenza di costituire parametri per la
liquidazione equitativa del danno, qualora esso, pur certo, sia di
impossibile o difficile specifica determinazione, in ragione proprio delle
peculiari vicende afferenti la vita societaria. Si è, quindi, ammessa la
liquidazione del danno in via equitativa, secondo due principali criteri
ausiliari.
Il primo è il criterio del c.d. deficit fallimentare o criterio differenziale -
inteso quale differenza tra l'attivo acquisito valutato nella prospettiva di
realizzo e il passivo accertato all'interno della procedura concorsuale -
che può essere utilizzato soltanto al fine della liquidazione equitativa del danno, ove ricorrano le condizioni perché si proceda ad una liquidazione
siffatta, purché siano indicate le ragioni che non hanno permesso
l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili
alla condotta dell'amministratore e purché il ricorso a tale criterio si
presenti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso
concreto (così Cass., sez. un., 6 maggio 2015, n. 9100; quindi, fra le altre,
Cass., sez. I, 3 gennaio 2017, n. 38; Cass., sez. I, 1° febbraio 2018, n.
2500; Cass., sez. III, 7 novembre 2019, n. 28617, non mass.; Cass., sez. I,
6 novembre 2023, n. 30851, non mass.).
In sostanza, in tali casi l'omissione totale della contabilità consentirà di
utilizzare come parametro per la liquidazione del danno lo stesso
sbilancio fallimentare, che, per la carenza suddetta, non può essere allora
ricondotto ad attività svolta nell'interesse della società: una correlazione
tra le condotte dell'organo amministrativo e il pregiudizio patrimoniale
dato dall'intero deficit patrimoniale della società fallita può prospettarsi
soltanto per quelle violazioni del dovere di diligenza nella gestione
dell'impresa così generalizzate, da far pensare che proprio in ragione di
esse l'intero patrimonio sia stato eroso e si siano determinate le perdite
registrate dal curatore, o comunque per quei comportamenti che possano
configurarsi come la causa stessa del dissesto sfociato nell'insolvenza.
Il secondo è il criterio dei c.d. netti patrimoniali - inteso come confronto
tra valori patrimoniali, dati dalla differenza tra il valore del patrimonio
netto esistente al momento del verificarsi della causa di scioglimento e
valore del patrimonio netto al momento della cessazione dalla carica o, se sussista sino a tale momento il nesso causale, sino all'apertura della
procedura concorsuale - ed è legittimo, in presenza di una gestione della
società in spregio dell'obbligo di cui all'art. 2449 c.c. nel vecchio testo e
dell'attuale art. 2486 c.c., potendo allora il giudice ricorrere in via
equitativa, nel caso di impossibilità di una ricostruzione analitica dovuta
all'incompletezza dei dati contabili, o alla notevole anteriorità della
perdita del capitale sociale rispetto alla dichiarazione di fallimento o
liquidazione giudiziale, al criterio presuntivo della differenza dei netti
patrimoniali; la condizione è che tale ricorso sia congruente con le
circostanze del caso concreto, e che quindi sia stato dall'attore allegato
un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a
porsi come causa del danno lamentato e siano state specificate le ragioni
impeditive di un rigoroso distinto accertamento degli effetti dannosi
concretamente riconducibili alla condotta (così Cass., sez. I, 20 aprile
2017, n. 9983; quindi, es. Cass., sez. I, 30 settembre 2019, n. 24431, non
mass.; Cass., sez. I, 23 giugno 2020, n. 12341, non mass.; Cass., sez. I, 18
luglio 2023, n. 20979, non mass.).
Da tempo, inoltre, in ordine a tale criterio si è adottato il correttivo di
valutare le voci, eliminando l'abbattimento dei valori contabili che si
sarebbe verificato comunque, qualora pure la società fosse stata
tempestivamente posta in liquidazione, ossia rettificando i valori dei
patrimoni netti applicando i principi contabili in tema di bilanci di
liquidazione, in modo da rendere omogenee le poste comparate, noto
essendo che il venir meno della continuità aziendale determina un cambiamento dei principi contabili da applicare nella rilevazione dei fatti
aziendali, comportando l'emersione anticipata di costi, come per le
immobilizzazioni. Pertanto, non è dato confondere la possibilità di
liquidazione equitativa di un tale danno, nelle predette condizioni, con
l'automatismo del distinto criterio della differenza tra attivo e passivo
fallimentare.>>.
Nella specie è imputato agli amministratori citati in giudizio, in primo luogo, di avere proseguito l'attività dopo il 31.12.2001 a capitale perso senza porre invece la società tempestivamente in liquidazione e limitarsi a compiere meri atti conservativi.
E' dunque corretta l'adozione del criterio di liquidazione del danno fondato sulla differenza dei netti patrimoniali in ragione del colpevole protrarsi di un'attività produttiva implicante l'assunzione di maggiori debiti della società ed in presenza in atti della documentazione necessaria a ricostruire il patrimonio netto.
Ritiene, invece, la Corte che non possa adottarsi il criterio alternativo n. 2
elaborato dal ctu (cfr. pagg. 24 e segg.) trattandosi di costruzione teorica che non poggia sui documenti in atti e non risponde alla previsione dell'ultimo comma dell'art. 2486 c.c. che, come si è detto, prevede due soli criteri di determinazione del danno.
Prosecuzione attività a capitale perso
Accertata, dunque, l'avvenuta erosione del capitale sociale alla data del
31.12.2001, il compimento di attività negoziale da parte degli amministratori appellanti porta a ritenere la sussistenza del nesso causale tra la prosecuzione dell'attività e l'aggravamento dell'indebitamento della società generato da tale prosecuzione e che sarebbe stato, invece evitato nel caso di liquidazione della società.
Risulta, quindi, infondata, la censura, peraltro del tutto generica, di e in ordine alla mancanza del nesso causale, apparendo al Pt_1 Pt_2
riguardo sufficiente osservare che il compimento da parte degli amministratori, dopo il verificarsi della causa di scioglimento, di atti non aventi una finalità liquidatoria dà luogo a un inadempimento astrattamente idoneo a porsi come causa del danno di cui si pretende il risarcimento,
inadempimento che costituisce la prima condizione richiesta per l'affermazione della responsabilità dell'amministratore (Cass., Sez. U.,
9100/2015).
Va, infatti, rammentato che mentre <
l'azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società
di capitali che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2486 cc, ha l'onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda e, quindi, la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società e il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori>> non è,
invece, <
normale attività d'impresa e non abbiano una finalità liquidatoria;
spetta,
infatti, agli amministratori convenuti dimostrare che tali atti, benché
effettuati in epoca successiva al verificarsi della causa di scioglimento, non comportino un nuovo rischio d'impresa, come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci, e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o comunque risultino necessari>> (Cassazione civile sez. I, 25/03/2024, n.8069).
Nella specie, è risultata provata, all'esito delle risultanze istruttorie,
l'esistenza dei presupposti per lo scioglimento della società già al
31.12.2001 ed è pacifico che la società abbia proseguito l'attività di ultimazione degli immobili, il che, contrariamente a quanto asseriscono ghi appellanti, ha determinato inevitabilmente un aggravio dei costi di gestione (per personale, uffici, amministrazione, contabilità) nonché dei costi per il mantenimento dei rapporti bancari, con necessità di pagamento degli oneri passivi, che si sarebbero invece azzerati o quantomeno notevolmente ridotti nel caso di tempestiva liquidazione della società.
Non può, infatti, condividersi l'obiezione della difesa di ONoparte_18
del e della secondo cui l'ultimazione degli immobili ed il P_ CP_1
loro successivo collocamento sul mercato avrebbe costituito adempimento e conseguimento dell'oggetto della società, e quindi non si sarebbe trattato di nuova attività ma di mero completamento dell'operazione immobiliare in corso, con la conseguenza che la società, a partire dall'esercizio 2002,
avrebbe svolto un'attività sostanzialmente liquidatoria e non potrebbe ravvisarsi quindi alcuna responsabilità in capo agli amministratori;
in ogni caso, tra i costi ineliminabili avrebbero dovuto essere inclusi anche gli oneri e le spese necessarie per il completamento dei cespiti immobiliari,
quantificati dall'ing. in euro 2.329.400,00. CP_19 Rileva infatti la Corte che lo stato di liquidazione di una società
corrisponde alla situazione nella quale la gestione viene improntata esclusivamente alla realizzazione di tutte le attività e all'estinzione di tutte le passività ed esclude dunque la prosecuzione di qualsiasi operazione volta al conseguimento dell'oggetto sociale, per definizione incompatibile con la liquidazione e ad essa alternativo: la società cioè cessa di perseguire lo scopo per cui era stata istituita e volge ed indirizza la propria gestione verso le sole azioni necessarie a porre fine all'iniziativa economica e a conservare l'integrità ed il valore del suo patrimonio. Nel caso di
Immobiliare Palladio srl, costituita al solo e preciso fine di ristrutturare il fabbricato acquistato e realizzare varie unità immobiliari da vendere sul mercato al rustico o finite avrebbe implicato che, una volta appurata l'avvenuta perdita del capitale sociale, fossero poste in essere dagli amministratori non già azioni finalizzate a migliorare il valore del patrimonio immobiliare al fine di cederlo al miglior prezzo, che corrisponde alla ordinaria gestione in condizione di continuità aziendale,
ma al contrario solo quelle azioni volte a conservare e non disperdere il valore che il patrimonio aziendale ha raggiunto al momento del verificarsi dei presupposti della liquidazione. Pertanto, poiché gli immobili ancora non venduti al 31.12.2001 si trovavano al rustico, in tale stato avrebbero dovuto essere venduti, non potendosi proseguire la normale gestione volta ad aumentarne il valore attraverso la finitura, poiché comportante un notevole aggravio di costi. Come, infatti, dimostrato dalla vendita al rustico alla famiglia avvenuta in condizioni di normale Persona_5 operatività, gli immobili già possedevano allo stato rustico un valore di mercato.
Ne discende che la decisione degli amministratori di continuare nell'attività di cantiere per giungere alla finitura degli immobili ha rappresentato una precisa scelta di prosecuzione dell'attività di impresa per il conseguimento dell'oggetto sociale, e ha dunque integrato un comportamento incompatibile con lo stato di liquidazione. Il consistente importo delle opere di finitura eseguite sugli immobili residui (euro
2.329.400,00), del resto, già di per sé evidenzia come non si trattasse di attività con funzione meramente conservativa, ma di prosecuzione dell'attività sociale.
Condivisibile è, pertanto, la scelta del ctu di non inserire i costi Per_6
di finitura, quantificati dall'ing. in euro 2.329.400,00, tra i costi CP_19
ineliminabili, da detrarre dall'importo del danno di euro 2.887.533,00,
trattandosi di costi sostenuti dagli amministratori volontariamente in esito alla scelta di proseguire l'attività di cantiere per realizzare l'oggetto sociale in spregio all'obbligo di addivenire invece alla liquidazione della società.
Avendo tale costo contribuito, invece, all'aggravamento della perdita,
correttamente è stato incluso dal ctu nella quantificazione del danno provocato dagli amministratori alla società.
Quanto alle vendite sottocosto, non appare sostenibile l'obiezione secondo cui la crisi immobiliare non avrebbe permesso di trovare acquirenti ad un prezzo congruo in quanto smentita dalla reperibilità di acquirenti disposti a pagare tale prezzo testimoniata dalle vendite realizzate dal Fallimento,
tutte avvenute a prezzi addirittura superiori a quelli di stima dell'ing.
– e ciò a dimostrazione della infondatezza delle censure degli CP_19
appellanti in ordine alla eccessività di tale stima - in un periodo (2006) di poco successivo a quello delle vendite sottocosto effettuate dalla società
(ottobre 2004/giugno 2005), e dunque in tempi nei quali è più che ragionevole presumere che le condizioni del mercato immobiliare fossero sostanzialmente simili, e riguardanti tipologie di immobili (appartamenti e garage) corrispondenti a quelli oggetto delle vendite effettuate nell'anno
2005 dalla società Immobiliare Palladio S.r.l. e quindi verosimilmente destinati a segmenti di clientela di livello affine.
Inoltre, la idoneità della stima dell'ing. non può essere posta in CP_19
dubbio per l'assenza in atti degli allegati in quanto, come sottolineato dal ctu a specifica obiezione al riguardo dei consulenti di parte, la sua relazione contiene informazioni utili a ricostruire, su basi attendibili, i dati mancanti. Né può convenirsi con la difesa degli appellanti secondo cui la valutazione degli immobili al rustico avrebbe dovuto essere effettuata a valori di costo e non al valore di mercato. Come condivisibilmente evidenziato dal ctu ad analoga contestazione già sollevata dal ctp dott.
il principio dettato dall'art. 2426 c.c. impone che il raffronto Per_7
debba essere effettuato comparando i costi effettivamente sostenuti con i valori di realizzo, al fine di determinare gli utili e le perdite in corso di formazione alla chiusura dell'esercizio; peraltro la ricostruzione del valore assegnato alle rimanenze della società è stato ricostruito dal ctu Per_6 in modo analitico e consente di individuare con precisione, esclusa qualsiasi stima, le voci di costo che gli stessi amministratori hanno incluso nel predetto valore e che sono da comparare con il presunto ricavo da realizzo.
Appare, pertanto, dimostrato come il prezzo complessivo di euro
800.000,00 corrisposto per le vendite effettuate dalla società nel 2005 a favore di e fosse Persona_2 Persona_8
ampiamente inferiore al valore di mercato degli immobili, calcolato dall'ing. in euro 1.161.500,00. Ne discende che gli amministratori CP_19
convenuti in giudizio non hanno dimostrato che il completamento e la vendita degli immobili a e rispondesse a finalità CP_8 Per_2
esclusivamente liquidatorie.
Quanto alla tesi difensiva secondo cui non vi sarebbero state evidenze per cui gli amministratori, in particolare quelli senza deleghe, avrebbero dovuto avvedersi della perdita del patrimonio sociale prima della predisposizione ed approvazione del bilancio, rileva la Corte che un controllo di gestione di normale efficacia è ordinariamente in grado di dare celermente conto dei risultati reddituali in corso di formazione, anche in un momento anteriore a quello della predisposizione del progetto di bilancio. In particolare, una gestione dell'impresa non casuale ed informata rende necessario monitorare con attenzione e continuamente l'andamento dei risultati economici;
nel caso di specie tale controllo avrebbe dovuto riguardare il cantiere, rispetto al quale avrebbe dovuto essere accertato se i costi che l'impresa stava sostenendo potevano essere effettivamente recuperati in sede di vendita, e non poteva essere rinviato all'approvazione del bilancio, posto che sussistono, nella concreta realtà
delle imprese, strumenti di pianificazione e controllo deputati a fornire informazioni tempestive, anche mensili, utili ad indirizzare la gestione e ad evitare o a contenere il rischio che il differimento della verifica dei risultati economici giunga tardivamente, in un momento in cui le perdite si sono ormai già consumate. Il fatto, peraltro, che in atti non sia stata prodotta alcuna documentazione di tale tipo non dimostra, come sostengono gli appellanti, che gli amministratori non avrebbero potuto avvedersi della perdita ma, al contrario, avvalora la tesi per cui alcun monitoraggio sia stato da loro effettuato.
Quanto poi, in particolare, all'obiezione mossa dal e dalla P_ CP_1
secondo cui essi, in quanto amministratori senza deleghe, non avrebbero potuto percepire l'irregolarità della gestione e la perdita del capitale sociale, ricorda la Corte che trattandosi di fatti anteriori all'entrata in vigore della riforma societaria del 2003, vigeva in capo agli amministratori senza delega l'obbligo di vigilanza sugli amministratori operativi. Giova,
peraltro, sottolineare che anche dopo la riforma, l'orientamento della giurisprudenza ritiene applicabili anche alla srl le disposizioni di cui agli art. 2381 e 2392 c.c., dettate per la s.p.a. (cfr. Cass. 22 aprile 2024 n.
10739; Cass. 29.05.2024 n. 15054 in materia di srl;
Cass.
2.5.2025 n.
11569), secondo cui gli amministratori privi di deleghe hanno il dovere di agire informati ex art. 2381 c.c. e se, a fronte di segnali d'allarme, omettano di attivarsi con la diligenza imposta dalla carica acquisendo motu proprio le necessarie informazioni ed adottando o proponendo i rimedi giuridici più adeguati alla situazione – a mero titolo di esempio:
richiesta di specifici chiarimenti ai delegati e/o al collegio sindacale e/o di report periodici, denuncia dell'inadempimento del delegato, revoca della delega gestoria o dell'amministratore delegato, avocazione al consiglio delle operazioni rientranti nella delega, proposizione delle necessarie iniziative giudiziarie - rispondono in solido con gli amministratori delegati del danno cagionato.
Ciò posto, era certamente ben noto sia al e tanto più alla il P_ CP_1
cui nucleo familiare aveva acquistato vari immobili nel fabbricato oggetto di ristrutturazione (oltre che alla moglie del , il Pt_2 Pt_1
cambiamento radicale del progetto imprenditoriale originario della società
Immobiliare Palladio, sostituito con la previsione della realizzazione di unità immobiliari di pregio, con conseguente aumento dei costi di realizzazione, posto che l'operazione di ristrutturazione dell'immobile e di vendita delle unità immobiliari realizzate era l'unica attività svolta dalla società, e questo avrebbe dovuto comportare anche per l'amministratore senza deleghe un obbligo di vigilanza o quantomeno di richiesta di informazioni sull'operato dell'amministratore operativo, al quale era stato conferito il mandato di provvedere alla vendita dei singoli immobili al prezzo da lui stabilito.
La vendita a prezzo inferiore al valore degli immobili alla famiglia poi, non è mai stata contestata, appuntandosi le censure Persona_5 svolte in primo grado ed in appello sulla sola quantificazione di tale divergenza. A dire, inoltre, degli stessi e di e P_ Pt_1 Pt_2
avrebbe amministrato di fatto la società e tale circostanza NT
avrebbe dovuto a maggior ragione portare anche l'amministratore senza delega ad esercitare un controllo ancora più stringente sull'operato della società.
Non può poi attribuirsi valore scriminante al fatto, dedotto dalla CP_1
per cui ella, per un certo periodo di tempo, non sarebbe stata in grado di svolgere l'incarico di amministratore per gravi ragioni di salute, in quanto,
come condivisibilmente evidenziato dal primo giudice, avrebbe dovuto comunicare il proprio impedimento e/o dimettersi dalla carica e non disinteressarsi delle sorti della società. A nulla rileva poi che solo nel 2005
la si sia attivata per porre in liquidazione la società e chiederne la CP_1
dichiarazione di fallimento, essendo ormai conclamato il dissesto della società di cui avrebbe dovuto essere, tuttavia, consapevole, usando l'ordinaria diligenza, già tre anni prima, quando i problemi di salute dedotti non si erano ancora presentati.
Quanto all'argomentazione che fa leva sulla condotta delle banche, che avrebbero continuato a concedere credito alla società, appare sufficiente rilevare che gli istituti di credito facevano affidamento sulle risultanze di bilancio che si sono dimostrate non corrette sotto il profilo, in particolare,
delle rimanenze.
Ne discende che se fosse stata posta in essere una gestione consapevole dell'impresa, retta su basi informative appropriate, elaborate ed esaminate con sistematicità, che consentissero di avere piena cognizione dei costi sostenuti, di monitorarne l'andamento e di compararne l'entità con i prezzi di vendita espressi dal mercato, da tenere sempre anche essi attentamente monitorati, gli amministratori avrebbero potuto prendere coscienza delle perdite in tempi rapidi e, ai sensi dell'art. 2447 c.c., avrebbero dovuto,
senza indugio, ossia in tempi brevissimi, e quindi anche nel volgere di giorni e cioè sin dall'inizio del 2002, senza attendere l'approvazione del bilancio, porre in liquidazione la società per non aggravare la perdita conseguente alla prosecuzione dell'attività a capitale perso. Peraltro,
anche la vendita degli immobili alla famiglia avvenuta in Persona_5
prossimità della chiusura dell'esercizio 2001 (21.12.2001), lungi dal rappresentare una ragione tale da rendere fisiologico il posticipato accertamento della perdita del capitale sociale, avrebbe dovuto costituire,
secondo logiche di buona conduzione aziendale, un'occasione ulteriore per accertare il valore di mercato degli immobili residui.
Non può dunque condividersi l'assunto difensivo degli amministratori,
anche senza delega, circa la imprevedibilità della perdita.
Corretta è dunque la quantificazione dei costi operata dal ctu sin dal
31.12.2001 e non dal mese di aprile 2002, data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2001.
Giova, in ogni caso, evidenziare che, anche volendo diversamente ritenere,
gli appellanti non hanno indicato né versato in atti elementi che permettano di quantificare in che modo, differendo la conoscibilità della perdita del patrimonio sociale al momento dell'approvazione del bilancio, il pregiudizio per la società sarebbe stato abbattuto al di sotto dell'importo quantificato dal ctu.
Quantificazione del danno
Si è detto che il danno, quale differenza fra patrimonio netto iniziale e finale, conseguente alla continuazione dell'attività perpetrata dalla società
Immobiliare Palladio srl a decorrere dal 1.1.2002 fino al mese di luglio
2005, emendato dei costi conservativi ineliminabili, ammonta ad euro
2.887.553,00, già comprensivo del danno pari ad euro 361.500,00,
corrispondente alla differenza tra il valore degli immobili venduti a e a ed il prezzo corrisposto e della somma di euro Per_2 P_0
310.000,00, pacificamente corrisposta in contanti da al Parte_6
quale parte dell'effettivo prezzo di vendita dell'immobile, Pt_1
secondo il calcolo sub 1 eseguito dal ctu, dott.ssa , accolto da Per_6
questa Corte.
La censura sollevata con il settimo motivo di appello dal con Pt_1
riferimento all'incasso della predetta somma di euro 310.000,00 è, infatti,
inconsistente, essendosi gli appellanti limitati a richiamare gli estratti conto della società prodotti in primo grado sub documenti da n. 25 a 27
del fascicolo di primo grado, dai quali, a loro dire, risulterebbe con certezza la provenienza del pagamento da parte del senza Pt_1
null'altro allegare nè censurare la condivisibile affermazione del Tribunale
circa la carenza di prova in ordine agli asseriti versamenti per importi superiori che il avrebbe anticipato per conto della società. Il primo Pt_1
giudice ha, infatti, evidenziato che i pagamenti effettuati in favore dei fornitori per l'importo di euro 376.581,00 riguardavano opere che,
secondo quanto dallo stesso dichiarato, erano state eseguite nelle Pt_1
unità immobiliari di proprietà della famiglia ed erano, pertanto, CP_3
irrilevanti in quanto non effettuati in favore della società, mentre non era stata fornita prova - e nulla ha specificato al riguardo l'appellante neppure in questo grado - che i pagamenti con assegni tratti sul conto corrente del prodotti in atti, siano stati effettivamente destinati in favore del Pt_1
Banco di ES a copertura delle rate di mutuo contratto dalla società.
Parimenti, si aggiunge, dagli estratti conto della società prodotti sub doc.
25 e 26, richiamati dalla difesa degli appellanti non ONoparte_9
risulta in alcun modo provato che le somme provenissero dal Pt_1
Quanto al versamento di euro 80.000,00 è stato effettuato dalla società
Con Cla. che si è infatti insinuata al passivo per l'importo corrispondente,
e non da Pt_1
Tale importo, come giustamente ritenuto dal Tribunale, va imputato non solo al che di tale somma si è appropriato, ma a tutti gli Pt_1
amministratori - per il solo con riguardo all'azione promossa dai P_
creditori, risalendo la vendita a ad epoca (ottobre 2004) Parte_6
successiva alle sue dimissioni (26.5.2004) ma anteriore alla iscrizione delle stesse nel Registro delle Imprese (3.2.2005) - i quali alla luce della indicazione nell'atto di un prezzo pari a quasi la metà del valore dell'immobile ben avrebbero dovuto desumere che parte del corrispettivo della vendita era stato pagato in contanti;
in ogni caso, anche a volere escluderne la consapevolezza, essi comunque dovrebbero rispondere per avere avvallato l'alienazione dell'immobile ad un prezzo palesemente inferiore al suo valore, con conseguente danno per la società.
Dal suddetto importo va, invece, detratta, la somma di euro 175.000,00
incassata dalla Curatela all'esito delle transazioni intervenute nelle more del giudizio di primo grado delle azioni revocatorie promosse nei confronti di e (cfr. doc. sub E, F e G prodotti da Pt_6 Per_2 P_0 CP_4
che ha ridotto il danno.
Il danno da aggravamento va quindi quantificato in euro 2.712.553,00.
Tale importo, secondo il criterio sub 1) della ctu , adottato dalla Per_6
Corte, comprende anche gli esborsi per le opere di finitura eseguite in favore degli immobili acquistati dalla famiglia per Persona_5
l'importo di euro 152.280,70 che il Tribunale ha ritenuto essere stati pagati indebitamente dalla società.
Tale conclusione non può essere condivisa. Rileva, infatti, la Corte che la
Curatela, su cui ricadeva l'onere di provare che la società avesse effettuato pagamenti non dovuti, si è limitata a produrre un mero elenco di fatture emesse da fornitori e artigiani che hanno lavorato in cantiere (cfr. doc. 22)
senza tuttavia versare in atti le fatture in esso indicate, dalle quali sarebbe stato possibile desumere quali di questi lavori avevano riguardato la proprietà per quali importi e la data in cui erano stati Persona_5
eseguiti, né le relative quietanze di pagamento al fine di dimostrare che tali opere erano state effettivamente pagate dalla società. Né ulteriori elementi possono trarsi, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, dalle deposizioni dei testi e estremamente generiche ed Tes_1 Tes_2
imprecise. Quest'ultimo, infatti, si è limitato a dichiarare che “forse” la fattura 1/03 per l'importo di euro 31.000,00 riportata nell'elenco e pagata dalla società riguardava opere eseguite negli appartamenti della famiglia ma a fronte di tale incertezza ed in mancanza di altri indizi Persona_5
la circostanza non può ritenersi dimostrata. Parimenti incerta, e come tale insufficiente, sebbene questa volta sotto il profilo del quantum, è la dichiarazione del teste il quale ha saputo indicare solo l'importo Tes_1
complessivo delle opere relative all'impianto idrotermosanitario eseguite nel cantiere (euro 800.000,00), ma non anche la quota a carico della proprietà che, a giudizio della Corte, non può essere Persona_5
determinata a livello presuntivo ma poteva e doveva essere specificamente dimostrata dalla Curatela con la produzione anche in questo caso della corrispondente fattura.
L'importo di euro 152.380,70 va, pertanto, detratto dalla somma di euro
2.712.553,00, per cui il danno va quantificato in euro 2.560.172,30.
Non va, invece, detratto dal danno il debito della società nei confronti del quale finanziamento soci per l'importo di euro 392.855,79, che gli P_
appellanti sostengono essere stato estinto dalle parti cessionarie,
[...]
e Cla.Ro srl, società di cui era amministratrice, CP_1 Parte_2
alle quali il ha ceduto la propria quota in data 12 maggio 2005, P_
esso non può essere portato a detrazione del danno subito dalla società in quanto non vi è prova che il credito sia estinto essendo stato rimborsato al dalle socie cessionarie e non già dalla società e non risultando P_ provato e neppure allegato che esse vi abbiano rinunciato nei confronti di
Immobiliare Palladio srl. Tale conclusione trova, peraltro, conferma, come evidenziato dal ctu , nelle evidenze contabili della società e Per_6
nella istanza di fallimento in proprio, nelle quali il debito della società
risulta ancora sussistente.
Passando all'importo per prestazioni professionali addebitate dal Pt_1
alla società, ritiene la Corte di condividere la scelta del ctu Per_6
secondo cui esso rientra tra i costi ineliminabili, trattandosi di costo per servizi tecnico-professionali che la società doveva necessariamente sostenere per potere procedere alla ristrutturazione dell'immobile acquistato, unico scopo per il quale la società era stata costituita, ed indispensabile in quanto in mancanza la società non avrebbe potuto svolgere le operazioni che essa ha invece effettivamente posto in essere
(richiesta del Permesso di costruire, lavori di ristrutturazione, scavi per realizzare un ulteriore piano interrato, redazione del regolamento condominiale che, pur non depositato in atti, è citato negli atto notarili di vendita presenti nella documentazione in atti).
Quanto all'importo, il ctu ha tenuto conto degli importi fatturati Per_6
dal alla società in quanto inferiori agli onorari calcolati come Pt_1
congrui dall'ing. , essendo verosimile che egli avesse applicato uno CP_19
sconto in considerazione dell'entità dell'importo; ha poi detratto la somma di euro 36.321,00 relativa alla redazione e presentazione del primo progetto, poi variato, ed euro 726,00 per contributo integrativo, trattandosi di attività sicuramente svolta prima del 31.12.2001.
Trattandosi di compenso che la società avrebbe comunque dovuto sostenere per realizzare il suo scopo sociale e svolta in esecuzione di incarico conferito con delibera del CdA in data 18.6.1998, in epoca assai anteriore rispetto alla perdita del capitale sociale, ritiene la Corte, sul punto discostandosi dalla conclusione del primo giudice, che il relativo costo non possa essere imputato agli altri amministratori quale aggravamento della perdita. Le istanze istruttorie riproposte sul punto dalla risultano, CP_1
pertanto, superflue.
Nulla va, peraltro, detratto a tale titolo dall'importo complessivo del danno calcolato dal ctu in quanto in esso già non ricompreso. Per_6
Diversa è tuttavia la posizione del il quale ha pacificamente Pt_1
prelevato dalle casse della società la somma complessiva di euro
505.300,00 in forza di un contratto di progettazione e direzione dei lavori ritenuto giustamente dal Tribunale nullo per violazione dell'art. 16 lett.
m), del R.D. 16.11.1939 n. 2229, secondo cui la competenza dei geometri
è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione - anche parziale
- di strutture in cemento armato, mentre, in via d'eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo articolo, solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone, essendo riservata agli ingegneri la competenza per le costruzioni civili, anche modeste, che adottino strutture in cemento armato (cfr. l'univoco orientamento giurisprudenziale: Cass., Sez. II, 24
marzo 2023 n. 8487; Cass., Sez. II, 31 marzo 2023 n. 9073; Cass., Sez. II,
8 gennaio 2021, n. 100; Cass., Sez. II, 26 luglio 2006, n. 17028).
Risulta, infatti, provato che le opere progettate e dirette dal non Pt_1
hanno avuto ad oggetto una modesta costruzione ma sono consistite nella ristrutturazione di un fabbricato di grandi dimensioni volta alla realizzazione di numerose unità abitative, negozi e box auto, hanno quindi richiesto la risoluzione di questioni tecniche di particolare difficoltà e l'esecuzione di opere di costo considerevole (cfr. sul criterio per accertare se una costruzione sia da considerare modesta: Cass., Sez. I, 27 febbraio
2008, n. 5203) e hanno comportato l'uso di cemento armato, come risultante dall'entità dell'intervento di ristrutturazione eseguito, che ha richiesto consistenti scavi per la realizzazione di un ulteriore piano interrato (cfr. ctu ing. e ctu ), e come del resto risultante CP_19 Per_6
dalle fatture redatte dallo stesso in cui tra le voci indicate è Pt_1
compresa anche quella per “calcoli C.A.”.
Quanto alla allegazione per cui i calcoli ed il progetto del cemento armato sarebbero stati affidati ad un ingegnere iscritto all'albo ed il progetto sarebbe stato protocollato in data 26.3.2002 al Comune di ES, oltre ad essere tardiva in quanto svolta per la prima volta dalla difesa del Pt_1
solo nella memoria di replica nel presente grado, è sfornita di qualsiasi riscontro probatorio.
In ogni caso, anche ove provata, sarebbe stata in contrasto con il pacifico principio di diritto espresso dalla Suprema Corte (cfr. da ultimo
Cassazione civile sez. II, 27/12/2024, n.34641) secondo cui <La
progettazione e la direzione di opere da parte di un geometra in materia
riservata alla competenza professionale degli ingegneri o degli architetti
sono illegittime, a nulla rilevando in proposito che un progetto redatto da
un geometra sia controfirmato o vistato da un ingegnere ovvero che un
ingegnere esegua i calcoli in cemento armato, atteso che il professionista
competente deve essere altresì titolare della progettazione, trattandosi di
competenze inderogabilmente affidate dal committente al professionista
abilitato secondo il proprio statuto professionale, sul quale gravano le
relative responsabilità. Ne consegue che, qualora il rapporto
professionale abbia avuto a oggetto una costruzione per civili abitazioni,
è affetto da nullità il contratto anche relativamente alla direzione dei
lavori affidata a un geometra, quando la progettazione - richiedendo
l'adozione anche parziale dei calcoli in cemento armato - sia riservata
alla competenza degli ingegneri>>.
Ne discende che l'intera attività svolta dal sia in relazione alla Pt_1
progettazione che alla direzione dei lavori, riguardando un immobile di non modeste dimensioni e realizzato con strutture di cemento armato, è
illegittima ed il rapporto tra il e la società è radicalmente nullo;
Pt_1
per l'effetto al primo non spetta alcun compenso per l'opera svolta ai sensi dell'art. 2231 cc.
Con riferimento al dunque, all'importo del danno come sopra Pt_1
quantificato in euro 2.560.172,30 va aggiunta la somma di euro
505.300,00, e quindi complessivamente euro 3.065.472,30
Alla stregua di tutto quanto fin qui argomentato , Parte_1 Pt_2
e sono tenuti, in solido tra loro,
[...] ONoparte_1 ONoparte_2
a favore di a titolo di risarcimento del danno: CP_4
- fino all'importo di euro 3.065.472,30; Parte_1
e fino all'importo di euro ONoparte_1 Parte_2
2.560.172,30;
- : come dal primo giudice già correttamente rilevato, con ONoparte_2
riferimento all'azione sociale e ai fini del regresso nei rapporti interni tra amministratori, deve tenersi conto della data di cessazione della carica (26
maggio 2004), di tal che egli dovrà rispondere fino al minore importo di euro 1.988.672,30, non potendo essergli imputato il danno derivante dalle vendite a prezzo inferiore a quelle di mercato a e (pari Per_2 P_0
ad euro 261.500,00, già detratto l'importo di euro 100.000,00 ricavato dalle transazioni delle azioni revocatorie riguardanti tali vendite) e della appropriazione della somma di euro 310.000,00 da parte del a Pt_1
seguito della vendita a dell'ottobre 2004, trattandosi di fatti Parte_6
tutti successivi alla cessazione dalla carica.
Nell'ambito dell'azione promossa dai creditori, invece, ONoparte_2
dovrà rispondere fino all'importo di euro 2.298.672,00, non potendo essergli imputato, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la somma di euro 261.500,00 quale danno derivante dalle vendite a prezzo inferiore a e a in quanto successive alla iscrizione nel Per_2 P_0
Registro delle imprese delle sue dimissioni dalla carica di amministratore
(3.2.2005).
Nell'ambito dei rapporti interni e ai fini del regresso va confermata la misura della percentuale imputabile a ciascun amministratore nei termini stabiliti dal Tribunale;
va altresì confermata, in quanto non attinta da censura da parte del la statuizione secondo cui nei rapporti interni Pt_1
tra gli amministratori del mancato versamento nelle casse sociali della somma di euro 310.000,00 solo egli debba rispondere;
quanto al prelievo della somma di euro 503.500,00, per le ragioni in precedenza esplicitate,
ne risponde in via esclusiva anche nei confronti di non essendo CP_4
tale voce di danno ritenuta imputabile agli altri amministratori.
Tutto ciò posto, rileva il collegio che non ha proposto appello CP_4
incidentale in ordine alla quantificazione del danno effettuata dal
Tribunale, essendosi limitata a chiedere il rigetto del gravame proposto da e Pt_1 Pt_2 CP_1 P_
Se è vero che in sede di precisazione delle conclusioni all'udienza del
4.12.2024 ha poi precisato di chiedere la conferma della condanna CP_4
nei loro confronti al pagamento <delle somme a titolo di risarcimento del
danno accertate e quantificate dalla sentenza di primo grado in euro
2.440.788,98 ovvero della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia
e/o emersa in causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge>>, non avendo impugnato l'entità della condanna degli amministratori al fine di ottenere il pagamento di un maggiore importo, ne discende che pur essendo stato accertato un danno superiore ed un maggiore importo imputabile a ciascuno degli amministratori, per il principio del divieto di reformatio in peius, la condanna non può superare l'importo, inferiore,
quantificato in primo grado.
Di ciò ha dato atto in effetti anche che, nella memoria di replica CP_4
ha precisato di avere chiesto solo la conferma della condanna quantificata in primo grado in euro 2.440.788,98 come quantificata dal Tribunale, non avendo proposto appello sul punto.
Nonostante, quindi, il maggiore importo a cui gli amministratori sarebbero stati tenuti nei confronti di come sopra per ciascuno quantificato, CP_4
va confermata la condanna di e in solido Pt_1 Pt_2 CP_1 P_
tra loro, fino all'importo di euro 2.440.788,98 e del nell'ambito P_
dell'azione sociale e del regresso nei rapporti interni con gli altri amministratori, limitatamente all'importo di euro 1.869.288,98.
Sebbene con motivazione in parte diversa su alcuni aspetti e voci di danno,
la sentenza di primo grado, stante il mancato appello in punto maggiore importo della condanna da parte di va, pertanto, riformata CP_4
limitatamente alla condanna di e al pagamento Pt_1 Pt_2 P_
delle spese processuali nei confronti della , e ONoparte_6
confermata per il resto.
Spese processuali Le spese legali del presente grado seguono la soccombenza nei rapporti tra e nei confronti di e tra Pt_1 Pt_2 CP_1 P_ CP_4 CP_4
[...
e nei confronti di e vanno Pt_1 Pt_2 P_ NT
liquidate nella misura indicata in dispositivo tenuto conto della nota spese depositata in atti da del valore della causa e dei parametri CP_4
superiori ai valori medi, in considerazione della complessità della causa,
di cui al DM 147/2022.
Le spese del presente grado tra e la Pt_1 Pt_2 P_ [...]
vanno, invece, interamente compensate stante la ONoparte_6
mancata contestazione da parte della banca, rimasta contumace.
Le spese della ctu della dott.ssa svolta nel presente grado e già Per_6
liquidate in atti vanno poste a carico di e Pt_1 Pt_2 CP_1 P_
in solido tra loro nei confronti del ctu, e nella misura del 40% in capo a e del 20% in capo agli altri amministratori nei rapporti interni. Pt_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di ES – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
e da e, in via incidentale, da , da ONoparte_1 ONoparte_2 CP_3
e da avverso la sentenza del Tribunale di ES n.
[...] CP_4
1196 del 23 aprile 2016:
-in parziale accoglimento dell'appello proposto da e Parte_1
e dell'appello incidentale proposto da ed Parte_2 ONoparte_2
in parziale riforma della sentenza impugnata dichiara inammissibile l'intervento adesivo dipendente proposto da e, ONoparte_6
per l'effetto, revoca la loro condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell'interveniente liquidate nella sentenza impugnata in euro
35.000,00 per compenso oltre rimborso forfettario e accessori di legge;
- rigetta per il resto l'appello proposto da e Parte_1 Pt_2
e l'appello incidentale proposto da;
[...] ONoparte_2
-rigetta l'appello proposto da;
ONoparte_1
- dichiara inammissibile l'appello incidentale tardivo proposto da CP_4
[...]
-dichiara assorbito l'appello incidentale proposto da;
NT
- condanna , e Parte_1 Parte_2 ONoparte_1 P_
, in solido tra loro, alla rifusione in favore di delle spese
[...] CP_4
del presente grado, che si liquidano in € 12.000,00 per la fase di studio della controversia, € 7.000,00 per fase introduttiva del giudizio, €
15.000,00 per la fase istruttoria ed € 22.000,00,00 per fase decisionale,
oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, come per legge;
- condanna , e , CP_4 Parte_1 Parte_2 ONoparte_2
in solido tra loro, alla rifusione in favore di delle spese del NT
presente grado del giudizio che si liquidano in € 12.000,00 per la fase di studio della controversia, € 7.000,00 per fase introduttiva del giudizio, €
15.000,00 per la fase istruttoria ed € 22.000,00 per fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, come per legge;
-compensa integralmente le spese del presente grado con riferimento al rapporto processuale tra , , Parte_1 Parte_2 ONoparte_2
e la;
ONoparte_6
-pone le spese della ctu svolta nel presente grado e già liquidata in atti definitivamente a carico di , Parte_1 Parte_2 [...]
e , in solido tra loro nei confronti del ctu, e nella CP_1 ONoparte_2
misura il primo del 40% e gli altri del 20% ciascuno nei rapporti interni.
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma
1 quater del DPR 115/2002 nei confronti di e ONoparte_1
dell'appellante incidentale CP_4
Così deciso in ES nella camera di consiglio del 2 luglio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Annamaria Laneri dott. Giuseppe Magnoli 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2001 per la zona di via Solferino, indicavano un valore massimo di vendita
R.G. n.1677/2016 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di ES, Sezione Prima civile, sezione impresa,
composta da:
dott. Giuseppe Mario Magnoli Presidente
dott. Vittoria Gabriele Consigliere
dott. Annamaria Laneri Consigliere Rel.est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A OGGETTO: nella causa civile n. 1677/2016 R.G. (a cui è riunita la causa n. 1763/16), Cause di responsabilità promossa con atto di citazione notificato in data 26.10.2016 e posta in contro gli organi decisione all'udienza collegiale del 4 dicembre 2024 con concessione dei amministrativi e di termini ex art 190 c.pc. controllo, etc.
d a
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ),
[...] C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Mirella Cartaino (C.F.
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio C.F._3
in ES, via Aldo Moro n. 35, come da procure speciali allegate all'atto di appello
APPELLANTI c o n t r o
(C.F. ), residente in ONoparte_1 C.F._4
ES, Via Solferino n. 21,
rappresentata e difesa dall'avv. Katia Pedercini e dall'avv. Andrea
Pedercini ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in ES, via
Solferino n. 17, per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta e contro
(C.F. ), nato a [...] ONoparte_2 C.F._5
l'1.11.1941, residente in [...],
rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Fedele ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in ES, via Pietro Bulloni n. 33, per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta e contro
(C.F. ), nato a [...] NT C.F._6
(BS) il 17.06.1943, residente in [...],
rappresentato e difeso dall'avv. Domenico D'Arrigo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in ES, via Saffi n. 1, per delega a margine della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado
E c o n t r o
C.F. , con sede legale in ES, via della CP_4 P.IVA_1
Bornata 42, in persona del legale rappresentante pro tempore, Pt_3
nella qualità di assuntore del Fallimento Immobiliare Palladio Srl,
[...]
rappresentata e difesa dagli avv.ti Lino Gervasoni, Laura Gervasoni, Federico Corti e Andrea Finzi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in ES, via Cefalonia n. 70, per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATI E APPELLANTI INCIDENTALI
e c o n t r o
, contumace ONoparte_5
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di ES in data 23 aprile 2016
n. 1196/2016
CONCLUSIONI
e Parte_4 Pt_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di ES, in riforma della sentenza del
Tribunale di ES n. 1196/2016, pubblicata in data 23.4.2016, non notificata, contrariis reiectis,
- in via pregiudiziale: dichiarare inammissibile l'intervento adesivo dipendente svolto dalla e per l'effetto ONoparte_6
revocare la statuizione sulle spese liquidate alla stessa nella sentenza impugnata;
- in via preliminare: in totale riforma della sentenza impugnata, dichiarare la prescrizione dell'azione promossa dal Fallimento Immobiliare Palladio
s.r.l. nei confronti degli appellanti e e per Parte_1 Parte_2
l'effetto revocare ogni statuizione di condanna;
- nel merito, in via principale: in totale riforma della sentenza impugnata,
dichiarare l'assenza di responsabilità in quanto amministratori degli appellanti e e per l'effetto revocare ogni Parte_1 Parte_2
statuizione di condanna;
- nel merito, in via subordinata: in parziale riforma della sentenza impugnata, rideterminare, riducendolo, l'importo liquidato a titolo di risarcimento a favore dell'assuntore del concordato fallimentare,
imputando agli amministratori solo il danno che sia conseguenza immediata e diretta delle condotte specificamente contestate, e tenuto altresì conto, nella quantificazione complessiva: a) della deduzione dei costi conservativi e di quelli ineliminabili in base ai bilanci della società;
b) degli importi derivanti dall'azione revocatoria di cui sono stati riconosciuti sussistenti in via incidentale i presupposti, nella misura minima di euro 2.000.000; c) dell'importo di euro 503.500,00= relativi alle prestazioni professionali del Geom. d) dell'importo di euro Pt_1
585.581,00 corrisposti dal Geom. a favore della società; Pt_1
- nel merito, in via di regresso: in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarare che fu amministratore di fatto della NT
fallita IMMOBILIARE PALLADIO s.r.l.; per l'effetto dichiarare lo stesso tenuto in solido con gli altri amministratori, rideterminare, in forza del ruolo gestorio assunto dallo stesso, le quote interne di responsabilità tra tutti gli amministratori, condannare lo stesso a tenere indenni Pt_1
e di quanto questi avessero effettivamente a
[...] Parte_2
corrispondere all'assuntore del fallimento.
Sempre: con condanna dell'assuntore del concordato fallimentare a restituire ogni importo corrisposto o comunque ottenuto, ONoparte_4 anche in via esecutiva, dagli appellanti e Parte_1 Parte_2
in esecuzione della sentenza impugnata in misura maggiore rispetto a quanto sarà stabilito dalla Corte d'appello all'esito del presente procedimento;
Sempre: con rigetto degli appelli incidentali proposti da da CP_4
e da . ONoparte_1 ONoparte_2
Sempre: Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio compresa la rifusione delle spese di Ctu.”
Di IN : “voglia la Corte, ogni contraria istanza, eccezione CP_1
e deduzione disattesa,
Nel merito:
Ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
- in via principale in accoglimento dei motivi tutti illustrati nella comparsa di risposta con appello incidentale riformare la sentenza n. 1196/16 nella parte in cui accerta la responsabilità del C.d.A. e condanna tutti i componenti dello stesso, in solido, al pagamento di € 2.440.788,98 oltre interessi e rivalutazione monetaria e per l'effetto:
-accertare che non sussiste responsabilità alcuna dei membri del CdA in quanto i singoli fatti ascritti non sono stati dimostrati e comunque non hanno causato alcun pregiudizio ai creditori.
-accertare che la perdita del capitale sociale si è verificata nel 2002 e quindi l'obbligo di messa in liquidazione va collocato all'inizio del 2003;
-accertare che il saldo dei netti patrimoniali di periodo al 31.12.2001 e alla data del fallimento detratti i costi conservativi di periodo determina un dato negativo con conseguente esclusione di qualsiasi danno, e conseguentemente rigettare la domanda di condanna al risarcimento dei danni.
- In subordine in ogni caso accertare che anche ove la perdita del capitale sociale sia da collocarsi nel 2001, non sussiste colpa alcuna in capo alla
Sig.ra non essendovi prova che il suo omesso controllo abbia CP_1
concorso a determinare il danno atteso che la circostanza non era oggettivamente percepibile e quindi escludere la sua responsabilità con tutte le statuizioni conseguenti anche in punto restituzione delle somme già corrisposte.
- In ulteriore subordine escludere la responsabilità della Sig.ra per CP_1
i fatti verificatisi a partire dall'agosto 2004 atteso il comprovato stato di salute e sussistendo poi la prova di un attivo ostacolo al controllo da parte del Sig. Pt_1
- In estremo subordine procedere in ogni caso alla rideterminazione del danno procedendo al conteggio corretto come indicato in comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale e conseguentemente ridurre il capitale di condanna ad € 992.922,00 o alla diversa minor somma che dovesse risultare in corso di causa e conseguentemente condannare CP_4
a restituire le maggiori somme incassate.
[...]
In relazione ai rapporti interni rideterminare la ripartizione interna quantificando la responsabilità della sig.ra in misura non superiore CP_1
al 10% con esclusione della componente di danno verificatasi dall'agosto
2004 alla data del fallimento e conseguentemente condannare Pt_2 e a tenerla indenne da quanto ella dovesse pagare
[...] Parte_1
in eccesso rispetto a tale importo
In ogni caso
Con condanna alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.”
Di TI IO:
“in via principale e di appello incidentale: in riforma di tale sentenza,
rigettare tutte le domande proposte nei confronti di , perché ONoparte_2
cessato dalla carica di amministratore, anche con riguardo all'azione di responsabilità dei creditori sociali, in data 26.5.2004, con iscrizione nel
Registro imprese il 3.2.2005, e/o perché il capitale sociale non sarebbe stato perso nel 2001, e/o perché non poteva percepirlo, e/o ONoparte_2
perché i risultati della formale liquidazione non sarebbero stati migliori,
e/o perché non sussistono responsabilità risarcitorie e/o danni addebitabili a suo carico (per i motivi tutti di cui ai punti 1-2-3), con vittoria di spese e compensi legali, anche di primo grado (e pure del procedimento cautelare ante causam); ancora, nell'ipotesi in cui venisse confermato l'accoglimento di domande risarcitorie nei confronti di , in ONoparte_2
riforma dell'impugnata sentenza, condannare a manlevare NT
e tenere indenne di ogni conseguenza pregiudizievole e/o ONoparte_2
danno e/o spesa e comunque a rimborsargli tutti i relativi importi e le somme che fosse condannato a pagare, comprese quelle per spese di lite,
a favore di chicchessia, e pure tutte quelle maturate a suo carico per difendersi in primo grado (e anche nel procedimento cautelare ante causam) e in secondo grado di giudizio, davanti a questa Corte (per i motivi di cui al punto 4); in ogni caso, riformare la sentenza sul punto della liquidazione di spese legali a favore di e a carico di NT P_
(sempre per i motivi di cui al punto 4); infine, dichiarare
[...]
l'inammissibilità dell'intervento in causa della ONoparte_6
e comunque riformare la sentenza sul punto della liquidazione di
[...]
spese legali a favore di quest'ultima e a carico di (per i ONoparte_2
motivi di cui al punto 5).”
Di : NT
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
In rito:
-dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello proposto da
, e con riferimento al capo Parte_1 Parte_2 ONoparte_2
di sentenza che ha escluso il ruolo di quale amministratore NT
di fatto della società Immobiliare Palladio Srl;
-dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello incidentale tardivo proposto da sul ruolo di come CP_4 NT
amministratore di fatto dell'Immobiliare Palladio Srl;
Nel merito:
in via principale confermare la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato le domande formulate nei confronti di;
NT
in via subordinata, in caso di riforma della sentenza di primo grado, in accoglimento dell'appello incidentale:
- in via preliminare dichiarare la prescrizione dell'azione proposta;
- in subordine rigettare le domande tutte proposte nei confronti di CP_3 in quanto non sussiste alcuna sua responsabilità;
[...]
- in via ulteriormente subordinata ridurre l'importo liquidato a titolo di risarcimento tenuto conto che la perdita del capitale sociale si è verificata nell'anno 2003 ovvero nell'anno che si riterrà di giustizia previa deduzione dei costi conservativi nella misura di € 1.906.856,00, o di quelli che saranno ritenuti dovuti, e degli ulteriori importi dei quali si è chiesta la deduzione;
in via subordinata di regresso, riconosciuta la responsabilità esclusiva o,
in subordine, prevalente, del sig. , condannare lo stesso a Parte_1
rifondere al sig. tutte le somme che quest'ultimo fosse NT
condannato a pagare a nella sua qualità di assuntore del CP_4
concordato del Fallimento Immobiliare Palladio srl;
in via ulteriormente subordinata di regresso, previi tutti i più opportuni accertamenti e declaratorie, comunque condannare gli amministratori della società, in via fra loro solidale, a rifondere al sig. NT
tutte le somme che quest'ultimo fosse condannato a pagare a CP_4
nella sua qualità di assuntore del concordato del Fallimento Immobiliare
Palladio srl;
in ogni caso rigettare l'appello incidentale proposto da con ONoparte_2
riferimento alla domanda di manleva nei confronti di ed NT
alla liquidazione delle spese giudiziali di primo grado tra NT
e ; ONoparte_2
in via istruttoria ordinare ai sensi dell'art.210 cpc alla CP_6 CP_6
– agenzia di ES - l'esibizione in giudizio dei contratti di
[...] finanziamento stipulati con la società Immobiliare Palladio srl e la documentazione relativa all'istruttoria per la concessione del fido sul c/c n.42/0005389 intestato alla società Immobiliare Palladio srl e successivi rinnovi e ampliamenti nonché delle relative delibere della ONoparte_6
di approvazione della concessione dei finanziamenti o fidi a
[...]
favore della Immobiliare Palladio;
in ogni caso, con rifusione di compenso professionale e spese di entrambi i gradi di giudizio.”
: CP_7
“- nel merito: respingere, per tutti i motivi esposti in atti, i gravami proposti dai signori e Parte_2 Parte_1 ONoparte_2 CP_1
fermo l'appello incidentale di seguito formulato;
per l'effetto e/o
[...]
in ogni caso, confermare la condanna in solido dei signori Pt_2
e al pagamento in favore di quale Pt_1 P_ CP_1 CP_4
assuntore del concordato fallimentare del Fallimento di Immobiliare
Palladio s.r.l., delle somme a titolo di risarcimento del danno accertate e quantificate dalla sentenza di primo grado in euro 2.440.788,98 ovvero della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia e/o emersa in causa,
oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge;
- in via di appello incidentale: per tutti i motivi esposti in atti, in parziale riforma della sentenza n. 1196/2016 del Tribunale di ES, previ gli opportuni accertamenti, accertare e dichiarare che il signor CP_3
ha rivestito il ruolo di amministratore di fatto della Immobiliare
[...]
Palladio s.r.l.; per l'effetto, accertata e dichiarata la sua responsabilità per le condotte contestate in corso di causa, condannare e/o NT
per esso i suoi eredi ed aventi causa a rifondere a quale CP_4
assuntore del concordato fallimentare del Fallimento Immobiliare Palladio
s.r.l., il danno causato alla società e/o ai soci e/o alla massa dei creditori della società nella misura di euro 2.887.553, così come accertato e quantificato dalla C.T.U. svolta nel giudizio d'appello, ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia e/o emersa in causa, in ogni caso oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge, il tutto in via solidale, fino a concorrenza delle rispettive condanne, con Parte_1
e Parte_2 ONoparte_1 ONoparte_2
- in ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, con ogni accessorio di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 16.1.2012 il
[...]
dichiarato in data 30.11.2005, in persona del Parte_5
curatore Dott. , autorizzato con decreto in data 29.3.2011 dal Persona_1
Giudice Delegato ex art. 146 L.F. a promuovere azione giudiziale di responsabilità contro gli amministratori della società fallita (procedimento di merito conseguente al sequestro conservativo ante causam R.G.
7297/2011), conveniva avanti il Tribunale di ES , Parte_1
, e , nella loro qualità di Parte_2 ONoparte_1 ONoparte_2
amministratori di diritto, e , nella sua qualità di NT
amministratore di fatto ed esponeva:
- che la società aveva acquistato un immobile in ES, via Solferino, al prezzo di lire 5.900.000.000 per ristrutturarlo e rivenderlo, il cui il progetto originario prevedeva la realizzazione di 17 unità abitative e 4 unità
negoziali con cantine e box, che era stato modificato, prevedendo la realizzazione di un minor numero di unità abitative con finiture di pregio.
In data 21.01.2001 quattro appartamenti con cantine e autorimesse erano stati alienati a , e ai loro due figli al NT ONoparte_1
prezzo di lire 4.200.000.000 (pari a € 2.169.120,00), ossia ad un valore sottostimato (valore al rustico € 3.297.321,00, oltre a € 225.000,00);
- che, in seguito alla vendita, gli immobili erano stati oggetto di interventi edilizi pagati dall'Immobiliare Palladio per l'importo di € 1.159.789,75 e che le altre unità immobiliari erano state alienate a , Parte_6 Per_2
e per complessivi € 1.000.000,00,
[...] CP_8 Parte_7
ossia ad una somma inferiore rispetto al valore di mercato;
- che aveva ricevuto dalla compratrice la somma di Pt_1 Parte_6
€ 310.000,00 quale corrispettivo di opere extra, mai versata nelle casse sociali e, assunto il ruolo di Presidente del CdA, aveva ritirato dalla cassa della società l'importo complessivo di € 510.000,00 quale compenso per l'attività professionale svolta, in assenza di relativa delibera e in conflitto di interessi;
-che i costi sostenuti per gli interventi sugli immobili di proprietà Per_3
erano stati erroneamente contabilizzati quali incremento delle
[...]
rimanenze anziché tra le passività, sicché la società aveva già perso il proprio patrimonio nei primi mesi del 2002, il che avrebbe determinato l'obbligo per gli amministratori di cessare l'attività, invece proseguita;
- che, in occasione dell'assemblea del 22.7.2005, la società aveva predisposto un bilancio di verifica al 31.12.04 (doc. 14) nel quale, per la prima volta, era stata riportata una perdita di esercizio pari a €
8.748.233,26;
- che in data 15.12.2001 il CdA della società fallita era costituito da
, nella propria veste di Presidente, nonché dai consiglieri Parte_1
, e , e che la fallita era ONoparte_2 Parte_2 ONoparte_1
amministrata di fatto anche dal marito di quest'ultima, ; NT
- che tutti i soggetti sopra indicati erano stati direttamente o indirettamente
(in ragione dell'omesso controllo che avrebbero dovuto esercitare in ragione della propria attività gestoria) responsabili del depauperamento dell'attivo patrimoniale della società mediante dissipazione e distrazione di beni nonché della falsa rappresentazione della situazione contabile e della prosecuzione dell'attività, nonostante il capitale perso;
- che in sede cautelare, nei confronti di tutti i convenuti era stato emesso provvedimento di sequestro conservativo, in via solidale e sino alla concorrenza della somma di € 3.000.000,00, di beni mobili, immobili e crediti, e che in precedenza nei confronti dei medesimi convenuti era stato introdotto un procedimento per responsabilità degli amministratori dichiarato estinto;
tanto premesso, allegava che aveva da sempre ricoperto il NT
ruolo di amministratore di fatto della società: dalle dichiarazioni dei vari esecutori (doc. 27 e doc. 22) emergeva che si fosse sempre interessato allo svolgimento dei lavori di ristrutturazione del fabbricato, che avesse sempre discusso e concordato con il le varie scelte riguardanti Pt_1
l'attività sociale e trattato per conto della società prezzo e modalità della vendita a terzi delle unità immobiliari, oltre ad aver gestito per la società i rapporti di finanziamento con gli istituti di credito;
deduceva, infine, che era pendente un procedimento civile tra e in forza del quale CP_3 Pt_1
il primo aveva chiesto al secondo la restituzione della somma di €
1.000.000,00, asseritamente versata in occasione della compravendita di cui sopra e non riversata nelle casse della società.
Regolarmente costituiti, i coniugi riferivano che la ONoparte_9
aveva partecipato alla società senza mai occuparsene Pt_2
direttamente. Il sosteneva di avere costituito la società insieme con Pt_1
il con l'unico scopo di acquistare e ristrutturare l'immobile di via CP_3
Solferino e vendere le singole unità immobiliari e che il fallimento della società era ascrivibile alla scelta del di modificare il progetto CP_3
iniziale destinando metà dell'immobile ad abitazione di lusso propria e dei propri familiari e fatturando alla società le opere di finitura, con conseguenti maggiori costi e minori ricavi per la società, scelta da lui appoggiata solo con la promessa dell'altro socio di far fronte a tutti gli impegni economici della società, oltre che al comportamento del CP_3
il quale avrebbe guidato la società fino al fallimento, condizionandone di fatto le decisioni.
Rispetto agli addebiti contestatigli, il affermava di aver svolto Pt_1
prestazioni professionali a favore della società, richiedendo il pagamento di somme congrue rispetto all'attività svolta, anche in assenza di delibera assembleare stante l'accordo dei soci ed emettendo fatture mai contestate;
di aver versato di fatto nelle casse sociali quanto ricevuto dalla in Pt_6
esecuzione alla compravendita della sua unità immobiliare avendo provveduto direttamente al pagamento di fornitori e ad anticipare somme per conto della società. Allegava, altresì, che l'importo percepito per le vendite e era risultato inferiore ai valori di mercato Pt_6 CP_8 Per_2
poiché, data la situazione di crisi della società, la necessità di ottenere liquidità aveva prevalso rispetto alla ricerca del massimo realizzo;
negava di aver mai ricevuto la somma di € 1.000.000,00 in contanti dal in CP_3
sede di compravendita di parte dell'immobile, tenuto conto che il contratto era stato stipulato solo pochi giorni dopo la propria nomina a Presidente
del CdA.
Alla luce di quanto precede riteneva acclarata la propria buona Pt_1
fede nella gestione della società; di contro, segnalava che prima P_
della dichiarazione di fallimento, aveva avallato tutte le decisioni imprenditoriali di e, alla fine, era uscito dall'investimento con il CP_3
rimborso sia delle quote sociali (€ 187.144,20) sia del prestito sociale (€
392.855,79).
I coniugi concludevano, quindi, chiedendo il rigetto della ONoparte_9
domanda del Fallimento e, in via subordinata, formulavano domanda riconvenzionale di condanna di e in NT ONoparte_1
manleva.
Regolarmente costituitosi, chiedeva in via principale che NT
fosse dichiarata l'intervenuta prescrizione dell'azione della Curatela decorrendo il termine dall'approvazione del bilancio del 2001,
contestando nel merito la qualifica di amministratore di fatto attribuitagli
(anche dal convenuto e allegando di essersi esclusivamente Pt_1
interessato ai lavori negli appartamenti propri e dei propri familiari.
Contestava, altresì, il valore degli immobili acquistati come indicato dal
Fallimento e rappresentava che le spese per le opere di finitura erano state sostenute dai proprietari degli immobili ristrutturati, non dalla società.
Rilevava, inoltre, la mancanza di attualità della garanzia fideiussoria rilasciata nell'ambito di un procedimento di sequestro conservativo divenuto inefficace, l'errata quantificazione del danno indicata dal
Fallimento nella differenza tra attivo e passivo, nonché l'errata valutazione del patrimonio immobiliare della Palladio effettuata dal Fallimento.
infine, confermava di aver intrapreso un procedimento ordinario CP_3
nei confronti di , reale responsabile del dissesto, per la Parte_1
restituzione della somma di € 1.000.000,00 da lui versata in occasione della compravendita del gennaio 2001 e da questi non riversata nelle casse sociali.
Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda della società fallita e, in via subordinata la condanna degli amministratori della società in via di regresso.
Regolarmente costituitasi, eccepiva la prescrizione del ONoparte_1
diritto azionato nel 2011 a fronte di una dichiarazione di fallimento del novembre 2005, con particolare riguardo alle allegazioni che non erano state oggetto del procedimento dichiarato estinto nel 2008, nonché l'inefficacia della fideiussione prestata a garanzia degli obblighi eventualmente rinvenienti a seguito della sentenza di condanna nel presente giudizio.
Esponeva che, non avendo particolari competenze tecniche, non aveva mai partecipato al CdA, essendosi limitata a chiedere informazioni a Pt_1
in ordine all'andamento della società, ricevendo sempre riscontri positivi,
precisando di non poter essere responsabile dei fatti avvenuti nel 2004
poiché in tale periodo aveva avuto gravi problemi di salute che di fatto le avevano impedito di svolgere quei pur minimi controlli sull'andamento della società; per questo motivo, solo a seguito della scoperta della mala
gestio da parte di quest'ultimo, aveva effettuato alcune verifiche,
accertamenti che l'avevano condotta alla richiesta di revoca dell'amministratore e di messa in liquidazione della società.
La sosteneva, poi, che le unità immobiliari alienate a lei e ai propri CP_1
familiari erano state rifinite a spese degli stessi proprietari e non della società; sosteneva, altresì, che l'acquisto delle unità immobiliari da parte della famiglia avrebbe diminuito i costi, non li avrebbe aggravati. CP_3
Infine, quanto ai prelievi effettuati da precisava che non erano Pt_1
stati in alcun modo autorizzati, che l'attività professionale offerta dallo stesso doveva ritenersi compresa nel proprio ruolo di amministratore e che, in ogni caso, il contratto d'opera era da ritenersi nullo esulando dalle competenze di un geometra, qualifica professionale del Pt_1
Contestava le rettifiche a bilancio 2001 apportate dalla Curatela, atteso che
ON aveva concesso un fido senza garanzia alla società a marzo 2002 per una somma di € 1.000.000,00 con revisioni successive fino a €
3.000.000,00 e il Banco di ES aveva concesso un ulteriore finanziamento pari a L.
8.000.000.000 a dicembre 2001, assistito solo da un'ipoteca di primo grado;
rilevava che, quand'anche si fosse verificata la perdita del capitale sociale, la Curatela avrebbe dovuto dimostrare che gli amministratori avessero compiuto nuove operazioni per dedurre la loro responsabilità; precisava che era onere del fallimento provare quando si fosse verificata la perdita del capitale sociale e quando tale fatto fosse divenuto oggettivamente conoscibile da parte degli amministratori.
Concludeva, dunque, chiedendo il rigetto della domanda formulata nei suoi confronti e, in via subordinata e riconvenzionale la condanna dei coniugi al regresso. ONoparte_9
Regolarmente costituitosi, rappresentava di essersi ONoparte_2
dimesso in data 25 maggio 2004, sicché non avrebbe potuto essergli attribuita alcuna responsabilità in ordine agli atti gestori successivi al maggio 2004, nemmeno se riferiti al bilancio del 31.12.2003, in quanto depositato e approvato dopo le sue dimissioni. Precisava, inoltre, che, era privo di deleghe operative in seno al CdA, pertanto, non avrebbe avuto alcun potere di impedire la vendita dell'unità immobiliare alla famiglia autorizzata con generica delega dal CdA ad un prezzo che poteva CP_3
essere ritenuto congruo, né avrebbe potuto contestare le spese sostenute dalla Immobiliare Palladio per gli immobili, atteso che potevano ancora essere rimborsate al momento in cui egli aveva lasciato la società. Ad ogni modo, sosteneva che le risultanze del bilancio non erano falsate dalla loro annotazione a incremento delle rimanenze.
Contestava, infine, la carenza probatoria in ordine ai risultati ottenuti pre e post 26.5.2004, la quantificazione del danno come effettuata dal
Fallimento e si doleva che la Curatela non avesse adeguatamente dimostrato che l'amministratore non operativo avesse avuto per lo meno percezione dei comportamenti illeciti degli altri amministratori,
imputando allo stesso le differenze fra le stime di 12 anni dopo e i prezzi di vendita di ben 14 unità, senza tenere conto che nelle vendite cumulative
è fisiologica una riduzione del 20% del prezzo.
Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto della domanda e, in subordine,
formulava domanda riconvenzionale di condanna dei convenuti e CP_3
a manlevarlo e tenerlo indenne in caso di condanna. Pt_1
Interveniva volontariamente nel processo ad adiuvandum la
[...]
associandosi alle domande della curatela. ONoparte_6
Rappresentava che i rapporti con la Immobiliare erano consistiti nell'apertura di un conto corrente e nell'erogazione di vari finanziamenti e che i rapporti con l'istituto di credito erano stati intrattenuti dal CP_3
mentre dopo aver rilasciato una fideiussione in favore della Pt_1
società, aveva posto in essere delle attività distrattive del proprio patrimonio per le quali erano stati instaurati procedimenti di revocatoria.
Concessi i termini per le memorie ex art. 186 c. 6 c.p.c. richiesti all'udienza del 19.4.2012, con ordinanza riservata in data 12.11.2012 il
Giudice disponeva procedersi alla CTU in merito alla quantificazione del danno eventualmente subito dalla società nei singoli periodi in cui gli amministratori convenuti avevano rivestito cariche sociali e ammetteva in gran parte le prove orali richieste dalle parti.
Escussi i testi all'udienza del 30.1.2013 e del 13.3.2013 e svolto interrogatorio formale degli amministratori, veniva espletata la CTU,
affidata al Dott. . Persona_4
All'udienza del 15.1.2015 le parti precisavano le conclusioni e il Giudice
rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti termini di legge per il deposito e lo scambio delle difese finali.
Con ordinanza collegiale del 14.5.2015 il Tribunale di ES rimetteva la causa in istruttoria, ritenendo necessario disporre, da un lato, un supplemento di indagine per consentire al CTU di precisare, il danno cagionato alla società a fronte della prosecuzione dell'attività sociale a capitale ormai perso, l'entità degli esborsi che avrebbe in ogni caso dovuto sostenere la società a fronte della tempestiva liquidazione o richiesta di dichiarazione di fallimento;
dall'altro, acquisire informazioni a chiarimento dalle parti in merito all'esistenza di procedimenti di revocatoria e di transazioni definiti dalla procedura.
Nelle more si costituiva in giudizio quale assuntore del CP_4
concordato del Fallimento Immobiliare Palladio s.r.l., condividendo le doglianze della Curatela e insistendo nelle domande da essa svolte,
contestando altresì le eccezioni sollevate degli amministratori, mentre il
Fallimento Immobiliare Palladio s.r.l. veniva dichiarato chiuso con provvedimento del Tribunale di ES in data 1.7.2015.
Ottenuti i chiarimenti richiesti al CTU, all'udienza del 17.12.2015 le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito e lo scambio delle difese finali.
Con sentenza n. 1196/2016 pubblicata in data 23.4.2016, il Tribunale ha affermato quanto segue:
- l'eccezione di prescrizione sollevata da alcuni amministratori convenuti non è fondata, sia con riferimento all'azione di responsabilità sociale che a quella spettante ai creditori, atteso che il termine decorre presuntivamente dalla data di dichiarazione di fallimento, momento di conoscibilità dei presupposti per l'azione risarcitoria;
quand'anche si volesse ricollegare la consapevolezza alla scoperta dello stato di insolvenza, il termine dovrebbe decorrere al più dalla predisposizione del bilancio di rettifica del 22 luglio 2005. Nel caso di specie gli amministratori convenuti non hanno indicato quali ulteriori elementi noti o facilmente conoscibili dai terzi avrebbero potuto rendere conoscibili a questi ultimi la responsabilità degli amministratori, soprattutto in presenza di bilanci inattendibili. Il termine di prescrizione è stato interrotto nel 2008
con l'instaurazione del giudizio di responsabilità, poi estinto, pertanto, le azioni esperite nel caso di specie non possono ritenersi estinte per intervenuta prescrizione;
- con riguardo alla posizione di dimessosi con raccomandata in P_
data 26 maggio 2004 ma la cui cessazione dalla carica è stata iscritta al registro delle imprese solo il 3 febbraio 2005, considerato che l'iscrizione della nomina e della cessazione dalla carica degli organi societari non ha efficacia costitutiva ma dichiarativa, nell'ambito dell'azione sociale qui esperita l'amministratore deve rispondere per i soli inadempimenti posti in essere sino a quando rivestiva la carica di amministratore, mentre nell'ambito dell'azione dei creditori sino alla data di iscrizione della cessazione della carica nel registro delle imprese, atteso che i creditori fanno affidamento sui nominativi dei titolari delle cariche sociali risultanti dal registro delle imprese, informazione che, in assenza di prova contraria,
è opponibile ai terzi;
- le allegazioni di e con riguardo alla carenza di P_ CP_1 Pt_2
responsabilità per non avere di fatto gestito la società sono del tutto irrilevanti, giacché giurisprudenza ormai consolidata impone a tutti gli amministratori un obbligo di vigilanza in merito all'operato degli altri;
pertanto, l'ammissione di essersi fidati della gestione altrui non può essere una giustificazione per declinare la propria responsabilità, quanto,
piuttosto, un chiaro indice della violazione dei doveri di controllo incombenti su ogni amministratore, risultando del tutto irrilevante anche l'assenza delle loro firme sui verbali del CdA e delle assemblee o la loro mancata partecipazione, sempre in forza dell'obbligo di controllo che sugli stessi grava;
sul punto risultano irrilevanti anche i problemi di salute della la quale avrebbe dovuto, nell'impossibilità di svolgere i propri CP_1
doveri, rassegnare le proprie dimissioni;
- con riguardo alla posizione di dal compendio probatorio emerge CP_3
l'impossibilità di qualificarlo quale amministratore di fatto: gli unici elementi di prova offerti dalla Curatela e dalla sono costituiti dalle CP_6 dichiarazioni dei testimoni, da elementi presuntivi derivanti dal rapporto di coniugio con nonché dalle dichiarazioni del ONoparte_1 Pt_1
non aventi, tuttavia, valore probatorio atteso l'evidente interesse di quest'ultimo ad allargare la platea dei possibili responsabili solidali nei confronti del Fallimento;
gli ulteriori elementi testimoniali a sostegno della qualificazione di quale amministratore di fatto sono CP_3
irrilevanti atteso che, da un lato, la sua ingerenza nel cantiere è stata provata solo in relazione agli appartamenti destinati alla sua famiglia o alle parti comuni, mentre dal compendio probatorio non è emersa un'attività
di gestione nella direzione del cantiere della società, dall'altro, quanto ai rapporti con gli istituti di credito, pur volendo ritenere provato un suo interessamento per l'erogazione di un finanziamento alla società, ciò non può essere di per sé stesso sufficiente per affermare che il si sia CP_3
ingerito nell'attività gestoria della società con sistematicità e completezza;
- la domanda formulata nei confronti di sulla base dell'atto di CP_3
fideiussione del 25.03.2009 è stata rinunciata in sede di memoria ex art. 183 c. 6 c. 1 c.p.c.;
- quanto alla responsabilità per gli addebiti ascritti agli amministratori, per ciò che riguarda l'alienazione degli immobili a prezzo inferiore a quello di mercato, seppure la decisione di modificare il progetto in itinere rientri nelle scelte discrezionali degli amministratori, deve essere verificato il valore al quale sono stati alienati gli immobili (all'epoca, pacificamente non ultimati e quindi a rustico): l'ausiliario del CTU ha quantificato il valore degli immobili alienati in € 2.592.650,00, con conseguente perdita per la società di € 423.531,02 e perdita del capitale sociale già nel corso dell'esercizio 2001 (pag. 10 CTU);
- tale valutazione è stata contestata dalla difesa e dalla difesa CP_1
rispetto alle quali il CTU ha replicato contestando i valori indicati CP_3
da questi ultimi, in quanto non aderenti ai valori di mercato, e rilevando come non possa tenersi conto del costo da essi indicato in quanto riferito a finiture di pregio, mentre il costo medio degli immobili ristrutturati tiene conto di finiture medie;
- con riguardo alla realizzazione di opere nelle proprietà Persona_5
dal compendio probatorio presente in atti emerge che, solo con riguardo alle fatture emesse dai testimoni e vi è la prova che la Tes_1 Tes_2
società ha effettuato esborsi in favore della proprietà per l'importo CP_3
complessivo di € 152.280,70, somma determinata a livello presuntivo tenuto conto del complessivo costo delle opere realizzate da per Tes_1
circa € 800.000,00.
- tale voce di danno deve essere imputata a tutti gli amministratori in carica alla data del pagamento, essendo questa la data in cui si è concretizzato il danno alla società, a prescindere che la somma fosse ancora rimborsabile,
atteso che, oltre ad essere eventuale, i presupposti del rimborso sono contestati in questa sede;
- in relazione alle ulteriori perdite, l'ausiliario del CTU le ha quantificate in € 799.400,00 per la vendita degli altri immobili ad un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato. In particolare, è pacifico che abbia Pt_1
ricevuto per la vendita il pagamento in contanti della somma di € Pt_6 310.000,00, mai versata nelle casse sociali, in quanto destinata, a detta dell'amministratore, al pagamento di fornitori per opere che sono risultate tuttavia non pertinenti alla fallita ma alla proprietà e al pagamento CP_3
delle rate del mutuo della società, senza che sia emersa prova che gli assegni tratti sul conto corrente di siano stati destinati a questo Pt_1
fine;
- per evitare una duplicazione del danno, quello riportato dalla società a seguito dell'alienazione on sussiste tanto con riguardo alla vendita Pt_6
ad un prezzo inferiore al valore di mercato, quanto al mancato versamento della somma ricevuta nelle casse sociali: nel primo caso il danno è pari ad
€ 361.500,00, mentre nel secondo caso è pari a € 310.000,00, relativi a responsabilità che in entrambi i casi sarebbero imputabili a tutti gli amministratori in carica sia che abbiano partecipato all'alienazione sia che non vi abbiano partecipato attivamente;
- con riguardo all'addebito relativo alle somme prelevate dalle casse sociali dal per un ammontare pari a € 510.000,00, l'attività a fronte Pt_1
della quale egli ha emesso le fatture non può ritenersi normalmente compresa nell'attività dell'amministratore della società, avendo rilevanza professionale relativa alla direzione dei lavori del cantiere di via Solferino.
Tuttavia la legge professionale per i geometri vigente all'epoca permetteva agli stessi la sola realizzazione di modeste costruzioni civili di opere di cemento armato solo se connesse all'agricoltura e dalla produzione documentale emerge che l'intervento ha comportato l'impiego di cemento armato con conseguente nullità del contratto di prestazione d'opera professionale;
- da ciò consegue la responsabilità di per aver effettuato pagamenti Pt_1
a sé stesso a fronte di un'attività professionale svolta in forza di contratto nullo e la responsabilità degli altri amministratori per non aver impedito tale attività distrattiva comunque formalizzata mediante emissione di fatture a carico della società e direttamente suscettibile di controllo ad opera degli altri amministratori;
- dalla CTU è emerso che durante l'esercizio del 2001 la società aveva maturato perdite tali da determinare un patrimonio netto negativo con conseguente perdita integrale del capitale sociale;
tale circostanza determina l'insorgenza della responsabilità di tutti gli amministratori per aver proseguito l'attività nonostante la perdita di esercizio;
- la CTU ha valutato il danno conseguente la mera prosecuzione dell'attività sociale determinandolo in € 3.498.309 alla data del
31.12.2001; detraendo da tale importo i costi conservativi che la società
avrebbe dovuto sopportare a fronte della messa in liquidazione,
quantificati in euro 820.489,00 (ammontare mai contestato dalle parti in modo specifico), il danno è pari ad € 2.677.820,00 (somma maturata integralmente nel 2003 essendosi nel 2004 ridotto a fronte dell'attivo conseguente la vendita di alcuni immobili);
- l'unica operazione contestata da parte attrice posta in essere successivamente al 31.12.2004 e produttiva di danno è la vendita ad un prezzo inferiore a quello di mercato in favore di e Per_2 Pt_7 CP_8
per € 361.500,00, importo da sommarsi a quanto liquidato;
- la quantificazione del danno deve necessariamente tener conto dell'esito delle azioni revocatorie intraprese dal fallimento che di fatto annullano gli effetti pregiudiziali dell'atto dichiarato inefficace, nonché della somma di euro 175.000,00 versata da e in esecuzione di Pt_6 CP_8 Per_2
transazioni intervenute con il Fallimento per le alienazioni a prezzo inferiore a quello di mercato, che ha ridotto il danno;
-il danno cagionato dagli amministratori rimasti in carica sino al 2005 è
pari ad € 3.039.320,00 (pari al danno conseguente la mera prosecuzione dell'attività sociale a capitale perso sommato al danno conseguente le vendite a prezzo inferiore a quello di mercato effettuate nel 2005), detratti
€ 175.000,00 (a fronte della transazioni) ed € 423.531,02 (a fronte della sussistenza dei presupposti per l'azione revocatoria) per l'importo complessivo di € 2.440.788,98, somma della quale dovrà rispondere anche per l'intero nell'ambito dell'azione promossa dai ONoparte_2
creditori;
- con riguardo, invece, all'azione sociale ed ai rapporti interni tra amministratori, il cessato dalla carica dal 26.05.2004, dovrà P_
rispondere del danno al netto del danno conseguente le vendite a prezzo inferiore a quello di mercato concluse nel 2005 e al netto dell'appropriazione della somma di € 310.000,00 da parte di (fatti Pt_1
verificatesi successivamente alla cessazione della carica), per un totale di
€ 1.869.288,98;
- la domanda della terza intervenuta merita, dunque, accoglimento CP_4
nei confronti di e i quali saranno tenuti Pt_1 Pt_2 CP_1 P_ a corrispondere all'assuntore del fallimento a titolo di risarcimento del danno la somma capitale sopra indicata (limitando ad euro 1.869.288,98
la solidarietà del nell'ambito dell'azione sociale) da rivalutarsi P_
dalla data del fallimento e sulla somma di anno in anno rivalutata decorreranno gli interessi legali;
- le domande di manleva formulate da e nei confronti di Pt_1 Pt_2
e e da nei confronti di e devono CP_3 CP_1 P_ CP_3 Pt_1
essere qualificate quali domande di regresso;
l'eccezione di inammissibilità su tali domande sollevata dalle difese e non CP_3 CP_1
merita accoglimento, in quanto conformi al principio costituzionale della ragionevole durata del processo e alle norme che consentono l'ampliamento del thema decidendum da parte delle parti, senza necessità
della previa autorizzazione del G.I;
- non possono trovare accoglimento le domande, comprese quelle di regresso formulate nei confronti di alla luce del mancato NT
riconoscimento del suo ruolo di amministratore di fatto, rimanendo assorbite le domande da lui proposte;
- nei rapporti interni solo deve rispondere del mancato versamento Pt_1
nelle casse sociali della somma di € 310.000,00 e del prelievo della somma complessiva di € 505.300,00;
- in un'ottica di graduazione della responsabilità degli amministratori, il danno maturato sino alle dimissioni di per € 1.363.988,98 (oltre a P_
rivalutazione e interessi), deve essere imputato per il 40% in capo a Pt_1
che gestiva attivamente la società e per il 20% in capo al resto
[...] degli amministratori per omesso controllo;
il danno maturato successivamente (pari a € 261.500,00) deve essere imputato per il 50% a e per il 25% ciascuno a e pertanto, il primo dovrà Pt_1 CP_1 Pt_2
rispondere per l'importo capitale di € 1.491.645,60, mentre le ultime per l'importo capitale di € 338.172,78 ciascuna e per l'importo capitale P_
di € 272.797,78
- le domande di regresso formulate da e nei confronti di Pt_1 Pt_2
e di nei confronti di e di (rectius CP_1 CP_1 Pt_1 Pt_2 CP_3
nei confronti di devono trovare accoglimento per il P_ Pt_1
maggiore importo che gli istanti dovessero corrispondere all'assuntore del fallimento rispetto a quello riconosciuto come da loro dovuto nei rapporti interni e nei limiti delle responsabilità dei singoli amministratori nei confronti dei quali è stata formulata domanda di regresso;
- le domande istruttorie sono superflue.
Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, il Tribunale di ES,
ha condannato Parte_1 Parte_2 ONoparte_1
in solido tra loro, a corrispondere all'assuntore del ONoparte_2
fallimento a titolo di risarcimento danni la somma di € 2.440.788,98
(limitando la solidarietà di alla somma di € 1.869.288,98), oltre P_
rivalutazione dalla data del fallimento ed interessi;
ha rigettato tutte le domande formulate dalle parti nei confronti di ha NT
condannato (nei limiti della somma di € 338.172,78) a ONoparte_1
tenere indenne e di quanto questi avessero effettivamente Pt_1 Pt_2
a corrispondere all'assuntore del fallimento in forza della presente decisione in maggiorazione rispetto all'importo capitale rispettivamente indicato in parte motiva;
ha condannato (nei limiti di € Parte_2
338.172,78) a tenere indenne di quanto questa avesse CP_1
effettivamente a corrispondere all'assuntore del fallimento in forza della presente decisione in maggiorazione rispetto all'importo capitale indicato in parte motiva;
ha condannato nei limiti di € Parte_1
1.491.645,60 a tenere indenne (rectius e CP_11 P_ CP_1
di quanto questa avesse effettivamente a corrispondere
[...]
all'assuntore del fallimento in forza della presente decisione in maggiorazione rispetto all'importo capitale indicato in parte motiva;
ha revocato i provvedimenti di sequestro conservativo autorizzato nei confronti di;
le spese seguono la soccombenza. NT
Avverso la sentenza, nel frattempo corretta con riferimento all'errata indicazione del cognome del hanno proposto appello con atto di P_
citazione e affidato ad otto motivi di Parte_1 Parte_2
gravame, chiedendo la riforma parziale della sentenza e l'accoglimento delle conclusioni proposte, ed instando per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
Con atto di citazione notificato il 14.11.2016 ha impugnato in via autonoma la sentenza proponendo gravame affidato a ONoparte_1
cinque motivi di appello, e chiedendo la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle conclusioni proposte, nonché instando per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
Si sono costituiti nel giudizio n. 1677/2016 RG, ciascuno autonomamente, , , chiedendo CP_4 NT ONoparte_1 ONoparte_2
la riunione al procedimento di quello iscritto successivamente e gli ultimi due chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva e dell'esecuzione della sentenza e proponendo tutti appello incidentale (il in via CP_3
subordinata).
Nel giudizio n. 1763/2016 si è costituita chiedendo la riunione CP_4
del procedimento a quello iscritto anteriormente (1677/2016 RG).
All'udienza del 25 gennaio 2017 nel giudizio n. 1677/2016 RG la Corte
ha dichiarato la contumacia della e con ONoparte_6
ordinanza in data 26 gennaio 2017 ha disposto la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, rinviando all'udienza del 1° marzo 2017, alla quale al procedimento n. 1677/2016 è stato riunito quello iscritto al n. 1763/2016 RG.
All'udienza del 6 novembre 2019 le parti hanno precisato le conclusioni e la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini ex art 190
c.p.c.
Con ordinanza del 12 maggio 2020 la Corte <ritenuto opportuno, a
fronte delle numerose critiche di natura squisitamente tecnica alle
risultanze della c.t.u., svolte dagli appellanti, principali ed incidentali e
non risolvibili con le conoscenze di cui dispone il Collegio>>, ha disposto nuova c.t.u. sul quesito ivi indicato, nominando la dott.ssa
[...]
e fissando per il conferimento dell'incarico l'udienza del 16 Per_6
settembre 2020.
Depositata la c.t.u., all'udienza del 19 maggio 2021 la Corte ha trattenuto nuovamente la causa in decisione assegnando i termini ex art 190 c.p.c.,
ma la causa è stata rimessa nuovamente sul ruolo stante il decesso di per l'eventuale dichiarazione di interruzione. NT
All'udienza del 7 luglio 2021 all'uopo fissata il difensore del non CP_3
ha dichiarato il decesso e la causa è stata nuovamente rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 4 dicembre 2024, sulle conclusioni dei difensori delle parti come riportate in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Intervento ONoparte_6
Gli appellanti principali, e , con il Parte_1 Parte_2
primo motivo, lamentano la omessa dichiarazione di inammissibilità
dell'intervento adesivo dipendente svolto dalla ONoparte_6
e la conseguente erroneità della liquidazione a loro carico delle spese legali, all'uopo richiamando il principio dettato dalla Suprema Corte a
SSUU n. 29420/2008 secondo cui l'interventore adesivo dipendente deve essere titolare di un rapporto giuridico connesso con quello dedotto in lite o da esso dipendente, mentre nella specie l'istituto di credito vanterebbe un interesse di mero fatto alla soddisfazione del proprio credito insinuato al passivo in alcun modo connesso al petitum dell'azione di responsabilità
degli amministratori.
Anche , con il quinto motivo di appello incidentale, ONoparte_2 richiamando le Sezioni Unite, ribadisce l'eccezione di inammissibilità del predetto intervento della in quanto portatrice di un interesse di CP_6
mero fatto quale insinuata nel passivo fallimentare, e chiede la revoca della condanna a suo carico di pagamento delle spese processuali in favore dell'intervenuta.
Entrambi i motivi sono fondati e meritano accoglimento.
Corretto è il richiamo, da parte degli appellanti, al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n.
29420/2008, che ha ritenuto superato il precedente orientamento da essa espresso con la sentenza 18147/2002 sulla base della seguente motivazione: “L'intervento adesivo dipendente, contemplato dall'art. 105
c.p.c., comma 2, pur non richiedendo la titolarità di un diritto nei
confronti delle parti originarie del processo ed essendo consentito in
presenza di un interesse giuridicamente rilevante ad un esito della
controversia favorevole alla parte adiuvata (Cass. n. 4570 del 1988),
presuppone che l'interventore si presenti come titolare di un rapporto
giuridico connesso con quello dedotto in lite da una delle parti originarie
contro l'altra, o da esso dipendente: sicchè, nell'ipotesi di soccombenza
della parte originaria adiuvata, il diritto di cui il terzo si asserisca titolare,
in conseguenza dei suaccennati legami di connessione o dipendenza,
potrebbe subire un pregiudizio (Cass. n. 2575 del 1983; vedi Cass. n. 1106
del 1995); ma è da escludere che tale pregiudizio possa dipendere dalla
compromissione di un interesse di mero fatto (Cass. n. 1111 del 2003;Cass. n. 1873 del 1999, ed altre conformi)”.
Le SSUU hanno, quindi, ritenuto inammissibile l'intervento adesivo dipendente del creditore nelle azioni revocatorie esercitate dal curatore del fallimento in forza della legittimazione che il legislatore gli attribuisce nell'interesse della massa e, quindi, in sostituzione dei singoli creditori.
Tale principio si attaglia al caso in esame in cui la legittimazione del curatore a proporre l'azione di responsabilità spettante ai creditori sociali nei confronti degli amministratori di società ex art 2934 c.c. è
espressamente prevista dall'art. 146 L.F. (nel testo vigente all'epoca della introduzione del giudizio). Come nel caso all'esame delle Sezioni Unite,
l'esistenza del diritto di credito della insinuato ONoparte_6
al passivo del Fallimento Immobiliare Palladio srl in nessun modo dipende o è connesso con il petitum dell'azione di responsabilità qui proposta,“nè
l'esito di questa appare idoneo a produrre effetti di giudicato (ancorchè
solo riflessi) sulla posizione creditoria del partecipante al concorso. Il
pregiudizio che a quest'ultimo può derivare dall'eventuale esito negativo
del giudizio, viceversa, consiste unicamente nella minor capienza del
patrimonio del debitore e, quindi, nella minor probabilità che il suo
credito possa trovare soddisfazione (o, comunque, nella minor
percentuale in cui troverà soddisfazione) all'esito della procedura
esecutiva concorsuale. Ma si tratta, all'evidenza, di un pregiudizio di fatto,
come tale non idoneo a legittimare l'intervento neppure nella forma
adesivo-dipendente”. Il principio di diritto riportato non risulta scalfito dalla successiva contraria pronuncia della Suprema Corte del 18.02.2009 n. 3906, che si è limitata a richiamarsi all'orientamento più risalente pronunciato con il suo precedente n. 18147/2002, al quale le SSUU hanno tuttavia espressamente affermato di non volere più aderire, senza censurare e neppure citare le ragioni contrarie espresse dalle SSUU.
L'intervento di va, dunque, dichiarato ONoparte_6
inammissibile e, per l'effetto, va revocata la condanna di , Parte_1
e al pagamento delle spese processuali in Parte_2 ONoparte_2
suo favore, nella misura liquidata nella sentenza impugnata.
Prescrizione azione di responsabilità degli amministratori spettante ai
creditori
Con il secondo motivo di appello e si dolgono del Pt_1 Pt_2
rigetto dell'eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità degli amministratori spettante ai creditori sociali, per essere decorso il termine quinquennale previsto dall'art. 2949, secondo comma c.c. Al riguardo sostengono che il termine decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti, e non dall'effettiva conoscenza di tale situazione,
insufficienza dell'attivo che risulterebbe acclarata, come accertato anche dal c.t.u., sin da 2001.
Rilevano, inoltre, che a seguito della riforma del diritto societario d. legisl.
n. 6 del 2003, i creditori sociali non possono più esercitare l'azione sociale, come era previsto dall'art. 2394 c.c. non più riferibile alle società a responsabilità limitata, sicché il curatore non sarebbe legittimato ad esercitare l'azione dei creditori, non più prevista, ma solo quella sociale,
con conseguente ricaduta in ordine al momento iniziale della prescrizione,
da valutarsi con riferimento alla data di commissione del fatto dannoso.
Anche , con il primo motivo di appello incidentale, NT
censura la statuizione della sentenza impugnata che ha respinto l'eccezione di prescrizione sostenendo che nel caso di specie non potrebbe operare la presunzione di conoscenza, essendovi la prova contraria,
desumibile da fatti sintomatici di assoluta evidenza, quali la impossibilità,
già prima del 2003, di ottenere ulteriore credito in quanto la stessa
[...]
aveva subordinato l'ampliamento delle linee di ONoparte_6
credito al rilascio di garanzie personali del circostanza che Pt_1
dimostra come già a quella data fosse pienamente percepibile, da parte dei creditori, la insufficienza dell'attivo a soddisfare i crediti sociali.
Il motivo di appello proposto da e è inammissibile e, in Pt_1 Pt_2
ogni caso, infondato;
il motivo di appello incidentale proposto dal CP_3
è infondato.
e contestano la legittimazione del curatore ad esercitare Pt_1 Pt_2
l'azione dei creditori che nel precedente grado era stata tempestivamente contestata solo dalla difesa di e, in ogni caso, si limitano ONoparte_2
a richiamare non meglio precisata giurisprudenza di merito, non introducendo alcuna argomentazione per contrastare l'affermazione del Tribunale, che si fonda su principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità espressamente richiamata in sentenza, secondo cui <la
giurisprudenza di legittimità ha espressamente riconosciuto la possibilità
per il curatore del fallimento di una società a responsabilità limitata di
esperire sia l'azione di responsabilità sociale che l'azione spettante ai
creditori (tra le altre cfr. C. Cass. 17121/2010)”, principio, peraltro,
ribadito dalla Suprema Corte con la successiva sentenza 26.08.2016 n.
17359, secondo cui <In tema di responsabilità degli amministratori di
società a responsabilità limitata, la riforma societaria di cui al d.lg. n. 6
del 2003, che pur non prevede più il richiamo, negli artt. 2476 e 2487 c.c.,
agli art. 2392, 2393 e 2394 c.c., e cioè alle norme in materia di società
per azioni, non spiega alcuna rilevanza abrogativa sulla legittimazione
del curatore della società a responsabilità limitata che sia fallita,
all'esercizio della predetta azione ai sensi dell'art. 146 legge fallimentare,
in quanto per tale disposizione, riformulata dall'art. 130 d.lg. n. 5 del
2006, tale organo è abilitato all'esercizio di qualsiasi azione di
responsabilità contro amministratori, organi di controllo, direttori
generali e liquidatori di società, così confermandosi l'interpretazione per
cui, anche nel testo originario, si riconosceva la legittimazione del
curatore all'esercizio delle azioni comunque esercitabili dai soci o dai
creditori nei confronti degli amministratori, indipendentemente dallo
specifico riferimento agli artt. 2393 e 2394 c.c.. Sicché, anche se si
ritenesse che i creditori di srl non abbiano più l'azione ex art. 2393 c.c.
nei confronti degli amministratori, rimarrebbe comunque esercitabile dal curatore fallimentare l'azione di responsabilità ex art. 2043 c.c.>>.
Parimenti, la generica argomentazione esposta da e in Pt_1 Pt_2
ordine al fatto che l'insufficienza dell'attivo sarebbe stata percepibile già
dal 2001, non sottopone ad alcuna critica, risolvendosi nella mera richiesta di riesame dell'eccezione, la statuizione che ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione, peraltro solo tardivamente sollevata dagli appellanti con la memoria ex art. 183, comma sesto, n. 1, c.p.c., resa dal
Tribunale: <Con riguardo all'azione dei creditori, secondo la più
recente giurisprudenza della Suprema Corte, vi è una presunzione iuris
tantum che ricollega alla data di dichiarazione di fallimento la
conoscibilità dei presupposti per l'azione risarcitoria (cfr. C. Casss.
133778/14) sicché da tale data, in assenza di elementi di segno opposto,
deve ritenersi decorrente il termine di prescrizione.
Quand'anche si volesse ricollegare la consapevolezza degli illeciti
commessi dagli amministratori alla conoscibilità dello stato di insolvenza,
il termine di prescrizione dovrebbe decorrere al più dalla predisposizione
del bilancio di rettifica del 22 luglio 2005. Nel caso in esame le difese di
parti convenute non hanno indicato quali ulteriori elementi noti, o, al più,
facilmente conoscibili dai terzi, avrebbero potuto indurre i terzi a ritenere
sussistenti i profili di responsabilità addebitati ai vari amministratori. La
stessa circostanza secondo la quale le risultanze dei bilanci non sarebbero
attendibili porta a ritenere estremamente improbabile che un terzo (che
deve necessariamente fare affidamento sulla veridicità delle risultanze del bilancio) potesse essere a conoscenza degli specifici illeciti oggi contestati
agli amministratori, quantomeno con riguardo all'aver proseguito
l'attività sociale a capitale perso o diminuito oltre i limiti di legge. Dal
momento che il termine di prescrizione è stato tempestivamente interrotto
nel 2008 con l'instaurazione del giudizio di responsabilità, poi estinto, il
diritto di parte attrice non può ritenersi estinto per prescrizione….>>.
Affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato è,
infatti, necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico: <gli artt. 342 e 434 c.p.c.,
nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134
del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei
punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative
doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che
confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto
alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto
conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di
appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a
critica vincolata>> (cfr. Cass. SS.UU. 27199/2017 e da ultimo Cass.
SS.UU. 36481/2022).
In ogni caso, anche a volere ritenere la censura ammissibile, sia il motivo proposto in via principale da e che quello proposto in via Pt_1 Pt_2 incidentale dal sono infondati e vanno respinti. CP_3
Nulla, infatti, gli appellanti principali e il hanno anche solo CP_3
allegato, anche in questo grado, a sostegno della possibilità di superare la presunzione iuris tantum di conoscibilità dei presupposti per l'azione risarcitoria al momento della dichiarazione di fallimento, in quanto, come già sottolineato dal Tribunale, la riconducibilità dell'insolvenza al 2001 è
stata desunta dalla riclassificazione dei bilanci operata dal Curatore nel
2005 e prima di ciò la loro inattendibilità rendeva arduo per i creditori percepire l'insolvenza della società. In ogni caso, ai fini del superamento della predetta presunzione è necessario, come giustamente sottolineato dal
Tribunale, la sussistenza di elementi noti alla generalità dei creditori e percepibili dai terzi, che non richiedano nozioni tecniche o la conoscenza di altri elementi non direttamente desumibili dal bilancio o dai suoi allegati, che, nella specie, non sono stati in alcun modo provati.
Non risponde, infatti, al vero la circostanza, allegata, peraltro solo dal secondo cui nel 2003 la società Immobiliare Palladio fosse nella CP_3
impossibilità di ottenere ulteriore credito, risultando invece che il finanziamento le sia stato concesso (e peraltro senza il rilascio di garanzie)
proprio dalla , intervenuta in giudizio, mentre ONoparte_6
la richiesta di rilascio di garanzie personali per la concessione del credito non può, certo, considerarsi sintomatica della consapevolezza, da parte della banca e degli altri creditori, della insufficienza dell'attivo, rientrando nella normale attività degli istituti di credito, in caso di concessione di finanziamenti, peraltro, di notevole importo come nella specie, cautelarsi con la richiesta di concessione di garanzie personali anche quando la società non si trovi in condizioni di difficoltà.
Si conviene dunque con il Tribunale che il termine di prescrizione non sia decorso in quanto interrotto nel 2008 con l'instaurazione del giudizio di responsabilità poi dichiarato estinto con riferimento ad entrambe le azioni
(sociale e dei creditori).
Entrambi i motivi, volti a fare valere la prescrizione dell'azione, vanno dunque respinti.
Ammissibilità dell'impugnazione contro il rigetto della condanna di
quale amministratore di fatto NT
Avverso il capo della sentenza che ha rigettato la domanda del Fallimento
Immobiliare Palladio srl - nella cui posizione è succeduta quale CP_4
assuntore del concordato fallimentare - di condanna di NT
quale amministratore di fatto, hanno proposto appello in via principale
e (ottavo motivo), nonché appello Parte_1 Parte_2
incidentale tempestivo (quarto motivo) e tardivo ONoparte_2 CP_4
[...]
, sin dalla comparsa di costituzione nel presente grado (cfr. NT
pagg. 6 e segg.), ha eccepito la inammissibilità e la tardività
dell'impugnazione di sostenendo il passaggio in giudicato del CP_4
predetto capo della sentenza sulla base delle seguenti argomentazioni:
-la domanda di condanna del era stata proposta nel giudizio di CP_3
primo grado solo dalla curatela fallimentare, che era, pertanto, l'unico soggetto legittimato alla impugnazione. L'assuntore non ha CP_4
proposto appello principale avverso il capo della sentenza di rigetto de quo
entro sei mesi dalla sua pubblicazione (23.4.2016), ma solo appello incidentale tardivo, depositato nel termine di venti giorni prima dell'udienza (il 30.12.2016 nel giudizio n. 1677/2016 promosso da Pt_1
e e il 9.2.2017 nel giudizio n. 1736/2016 promosso da , Pt_2 CP_1
quando sul capo della sentenza che ha escluso il ruolo del quale CP_3
amministratore di fatto della Immobiliare Palladio era ormai intervenuto il giudicato, giacché non impugnato dall'unico soggetto che aveva proposto la domanda: l'appello incidentale tardivo proposto da CP_4
sarebbe dunque inammissibile;
-Querini, e avevano proposto solo domanda subordinata e Pt_2 P_
riconvenzionale di manleva in caso di accoglimento della domanda proposta nei loro confronti, per cui l'impugnazione del capo della sentenza che, a seguito del mancato riconoscimento del quale CP_3
amministratore di fatto della società, ha respinto la domanda di condanna nei suoi confronti, proposta da e e in via incidentale dal Pt_1 Pt_2
sarebbe, inammissibile, non avendone gli stessi interesse non P_
essendo parti soccombenti su tale capo della sentenza;
-la domanda riconvenzionale proposta da e in sede di Pt_1 Pt_2
precisazione delle conclusioni in primo grado con cui chiedevano accertarsi e dichiararsi il quale amministratore di fatto della società CP_3
fallita e il solo responsabile per le condotte illecite riscontrate è nuova ed è stata proposta tardivamente per cui è inammissibile;
-l'impugnazione incidentale tardiva di non potrebbe ritenersi CP_4
ammissibile neppure considerandola strettamente dipendente, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., dall'appello principale proposto da e Pt_1 Pt_2
in quanto anche tale impugnazione, sul punto, sarebbe inammissibile.
Preliminarmente va dichiarata inammissibile la domanda di accertamento della responsabilità esclusiva del proposta da e CP_3 Pt_1 Pt_2
per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado in quanto nuova rispetto a quella di regresso e tardivamente proposta.
Ciò posto, l'eccezione di inammissibilità tanto dell'appello principale proposto da e che dell'appello incidentale proposto dal Pt_1 Pt_2
è infondata, mentre è fondata con riferimento all'appello P_
incidentale tardivo proposto da CP_12
e nel giudizio di primo grado hanno proposto
[...] Pt_2 P_
domanda riconvenzionale subordinata di manleva e regresso nei confronti del nel caso di loro condanna;
il Tribunale, qualificate le stesse CP_3
come domande di regresso e ritenuta infondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalle difese di e per mancata CP_3 CP_1
autorizzazione alla chiamata in causa, le ha rigettate nei confronti del affermando che il regresso non poteva trovare accoglimento CP_3
<stante il mancato riconoscimento della sua qualifica di amministratore
di fatto>>.
Sussiste, pertanto, l'interesse tanto di e che di ad Pt_1 Pt_2 P_ impugnare l'accertamento della qualifica di amministratore di fatto della società, che costituisce il presupposto su cui si fonda la domanda di regresso da loro tempestivamente proposta in primo grado nei confronti del il cui mancato riconoscimento è stata la ragione del rigetto e CP_3
con riferimento al quale, dunque, essi sono rimasti soccombenti.
La statuizione che ha escluso la qualifica di amministratore del CP_3
contrariamente a quanto sostiene la difesa di quest'ultimo, non è dunque passata in giudicato poiché fatta oggetto di specifico gravame da parte degli appellanti principali (con l'ottavo motivo di ONoparte_9
appello) e del (con il quarto motivo di appello incidentale), essendo P_
la domanda di regresso una domanda diversa ed autonoma rispetto a quella proposta dalla curatela.
Diverso è il discorso con riferimento all'appello incidentale tardivo proposto da CP_4
In tema di ammissibilità dell'appello incidentale tardivo l'orientamento ormai prevalente della giurisprudenza di legittimità, che trae origine da due pronunce delle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un., sent. 7 novembre 1989,
n. 4640 e Cass. Sez. Un., sent. 27 novembre 2007, n. 24627), ha ritenuto ormai superato
dovesse necessariamente indirizzarsi contro il medesimo capo di sentenza
già investito dall'impugnazione principale, ovvero contro un capo
dipendente o connesso>>, rilevando che la giurisprudenza < ha
valorizzato, da tempo, il criterio dell'interesse, che non può essere, però, quello nascente dalla stessa sentenza, bensì quello derivante
dall'impugnazione principale;
ciò che rende necessario "stabilire caso per
caso se l'accoglimento eventuale di quest'ultima possa pregiudicare o
meno l'impugnante incidentale tardivo", giacché solo "in caso affermativo
l'impugnazione tardiva sarà ammissibile, nel caso contrario no" (così, da
ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent.
9. luglio 2020, n. 14596, Rv.
658319-01).
Difatti, come chiarito già dal primo dei menzionati arresti delle Sezioni
Unite, qualora la sentenza determini una situazione di soccombenza
reciproca - ciò che è il presupposto indefettibile dell'impugnazione
incidentale - "entrambe le parti soccombenti" hanno "sempre un interesse
all'impugnazione fin dal momento dell'emanazione della sentenza", per
cui, in teoria, "dovrebbe distinguersi fra l'insorgenza dell'interesse ad
impugnare e la sua rilevanza ad attualità" (così, in motivazione, Cass. Sez.
Un., sent. n. 4640 del 1989, cit.). Nell'impossibilità, dunque, di far
dipendere da tale dato l'ammissibilità dell'impugnazione incidentale
tardiva, si è ritenuto "più consono al dato letterale ed allo scopo delle
norme sull'impugnazione incidentale" quel criterio facente leva su "un
diverso interesse accanto a quello all'impugnazione della sentenza (che
deve necessariamente sussistere ed è determinato dalla soccombenza)",
ovvero quello "che deriva dall'impugnazione principale e che tende a
modificare l'assetto di interessi che l'impugnato, in mancanza dell'altrui
impugnazione principale, avrebbe accettato" (così, nuovamente in
motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 4640 del 1989, cit.). Stando così le cose, ovvero essendosi la giurisprudenza di questa Corte
"evoluta ammettendo sempre l'impugnazione incidentale tardiva", a
prescindere dal capo di sentenza impugnato (o dal soggetto contro cui è
rivolta; cfr., per tutte, Cass. Sez. Un., sent. n. 24627 del 2007, cit.), ma a
condizione che "l'interesse sia innescato dalla censura principale" (così,
in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 11 novembre 2020, n. 25285, Rv.
659582-01), risulta evidente che ove tale interesse, viceversa, preesista
all'impugnazione principale (nel senso che la posizione del - poi -
impugnante in via incidentale sia già pregiudicata dalla sentenza e in
alcun modo rimessa in discussione dall'impugnazione principale),
l'ammissibilità di quella tardiva va, in tal caso, esclusa.>> (cfr. Cass.
5.9.2022 n. 26139; Cass. civ. sez I, 09/05/2022, n. 14585; Cassazione
civile sez. II, 22/12/2021, n. 41254; Cassazione civile sez. I, 16/09/2021,
n. 25054; Cassazione civile sez. un., 29/10/2020, n.23903).
E' quanto si è verificato nel caso di specie in cui con CP_4
l'impugnazione incidentale tardiva, ha censurato il capo della sentenza che aveva respinto la domanda di condanna di al risarcimento NT
del danno in solido con gli altri amministratori di diritto previo accertamento della sua qualifica come amministratore di fatto, e cioè un capo della sentenza che la società avrebbe avuto interesse ad impugnare in via principale in quanto già direttamente pregiudicata dalla pronuncia.
L'interesse ad impugnare da parte di preesisteva, pertanto, alla CP_4
proposizione dell'appello principale da parte di ed ONoparte_9 incidentale da parte di e non può dirsi in alcun modo dipendente P_
dalla proposizione della loro impugnazione, né alcun nuovo ed autonomo interesse ad impugnare può dirsi sorto dai loro appelli, il cui eventuale accoglimento non potrebbe comportare alcun pregiudizio per CP_4
che non vedrebbe in alcun modo ridotta la platea dei soggetti coobbligati in solido al risarcimento in suo favore, riguardando gli appelli dagli altri proposti solo i rapporti interni di regresso tra coobbligati.
Non può poi invocarsi il principio di diritto espresso dalle SSUU con sentenza 8486/2024, secondo cui "l'impugnazione incidentale tardiva è
ammissibile anche quando riveste le forme dell'impugnazione adesiva
rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in
ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere
dall'impugnazione principale o da un'impugnazione incidentale tardiva",
dettato con riferimento al processo con pluralità di parti e ai rapporti di regresso tra coobbligati, in quanto nel caso di specie, come si è detto, CP_4
[... non ha proposto una impugnazione adesiva e il suo interesse all'impugnazione dipende esclusivamente dalla sentenza che ha respinto la domanda di condanna da essa proposta nei confronti del e non CP_3
già dall'impugnazione principale e incidentale dei coobbligati per fare valere l'azione dei regresso nei confronti del medesimo sebbene il CP_3
presupposto di fatto posto a base delle due azioni sia il medesimo (l'essere il amministratore di fatto della Immobiliare Palladio srl). CP_3
In considerazione di tutto quanto precede l'appello incidentale tardivo proposto da va dichiarato inammissibile, con conseguente CP_4
passaggio in giudicato della statuizione di rigetto della domanda di condanna del in suo favore, non tempestivamente impugnata. CP_3
Ruolo di amministratore di fatto di nella Immobiliare NT
Palladio S.r.l.
Procedendo, quindi, all'esame delle sole censure ammissibili, gli appellanti principali e con l'ottavo motivo di gravame, Pt_1 Pt_2
si dolgono del rigetto della loro domanda di regresso per avere il Tribunale
escluso il ruolo di quale amministratore di fatto. NT
Sostengono che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice,
l'esito dell'istruttoria avrebbe fornito piena prova del fatto che il CP_3
sarebbe stato il vero capo dell'impresa avendo i testi riferito che il CP_3
aveva assunto una funzione centrale nella gestione della società, sia quale socio mediato (attraverso la moglie sia quale amministratore di CP_1
fatto, ingerendosi in ogni decisione rilevante, come quella relativa alla modifica del progetto edificatorio iniziale e alla ristrutturazione dell'immobile, imponendo la propria scelta di destinare l'immobile di via
Solferino a sontuosa residenza propria e della sua famiglia, facendo pagare alla società i costi delle opere di finitura, o quella relativa al ricorso al credito bancario, intrattenendo rapporti con i funzionari della
[...]
al fine di fare ottenere alla società un finanziamento. ONoparte_6
Chiedono dunque accertarsi che il è stato amministratore di fatto CP_3
dell'Immobiliare Palladio srl e, per l'effetto, indicare la sua quota di responsabilità nei rapporti interni tra coobbligati, condannandolo a tenerli indenni di quanto essi dovessero corrispondere a CP_4
Anche il con il quarto motivo di appello incidentale, impugna P_
il rigetto dell'azione di regresso, sottolineando come l'intervento del presso la , emerso dalle deposizioni dei CP_3 ONoparte_6
suoi dipendenti, sarebbe stato non estemporaneo ma sistematico e determinato al fine di fare ottenere alla società il credito richiesto, non giustificato dal solo fatto di essere proprietario di alcune unità immobiliari nel complesso ristrutturato. Evidenzia che a pag. 21 della integrazione alla c.t.u. del 1.2.2014 si dà atto che in occasione della riunione del 8.1.2014
l'avv. Matteo Ladogana, difensore della , aveva ONoparte_6
affermato che il denaro era stato erogato soltanto sulla base della fiducia e della stima di cui godeva il a dimostrazione del fatto che ai terzi il CP_3
appariva come il gestore della società. CP_3
Contesta, in ogni caso, la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore del in quanto avrebbero dovuto essere poste esclusivamente CP_3
a carico del Fallimento, e per esso di che lo ha convenuto in giudizio. CP_4
Le censure sono infondate e vanno respinte.
Il Tribunale, dopo avere riportato il contenuto più rilevante delle deposizioni assunte con riferimento al ruolo svolto dal sia con CP_3
riferimento ai rapporti intrattenuti con gli istituti di credito che alle disposizioni date sul cantiere di ES, via Solferino, ha concluso che dalle emergenze istruttorie non potesse ritenersi provato il ruolo di amministratore di fatto della società Immobiliare Palladio srl imputato al
CP_3
Il giudizio espresso dal Tribunale va condiviso.
ONariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, la deposizione del teste non è affatto significativa del ruolo gestorio nella società che Tes_3
sarebbe stato tenuto dal CP_3
Il teste, che quale assistente di cantiere si recava quasi giornalmente in cantiere a seguire i lavori di ristrutturazione dell'immobile, ha infatti riferito che l'interessamento del nella ristrutturazione CP_3
dell'immobile ha riguardato la scelta delle finiture degli appartamenti che sarebbero stati di proprietà della sua famiglia e di avere visto che CP_3
e parlavano delle finiture delle parti comuni dell'edificio, ma di Pt_1
non sapere dire chi poi le scegliesse;
ha altresì riferito che le disposizioni relative al cantiere le riceveva dal che era direttore dei lavori, e di Pt_1
avere sentito il ed il parlare più volte della modifica al CP_3 Pt_1
progetto originario.
Parimenti il teste , geometra dipendente del Testimone_4 CP_13
che ha eseguito i lavori edili nel cantiere, ha riferito che il suo interlocutore diretto era il e che il dava le disposizioni relative alle Pt_1 CP_3
finiture solo con riguardo agli appartamenti che sarebbero stati di sua proprietà.
Deve pertanto concordarsi con la affermazione del Tribunale secondo cui l'interessamento del nella ristrutturazione dell'immobile <è stato CP_3 provato solo con riguardo agli immobili di proprietà del suo nucleo
familiare e alle parti comuni (interesse che è giustificato proprio dal titolo
di proprietà)>> e che non <<è emersa un'attività di gestione nella
direzione del cantiere della società>>.
L'interesse del che si evince dalle risultanze istruttorie ha CP_3
riguardato, infatti, solo gli immobili che sarebbero stati di sua proprietà
posti al primo e secondo piano e che il suo nucleo familiare ha in effetti poi acquistato, mentre non è emersa la prova della sua ingerenza nella decisione anche con riferimento agli altri immobili che la società ha realizzato o alle parti comuni, posto che il teste non ha saputo dire Tes_3
chi, in concreto, in relazione ad essi, effettuasse la scelta delle finiture ma ha specificato – e lo stesso ha riferito il teste - di avere sempre Tes_4
ricevuto disposizioni relative al cantiere solo dal e non già dal Pt_1
CP_3
Quanto alla ingerenza del nella decisione di modificare il progetto CP_3
di ristrutturazione – peraltro allegata solo da e - che in Pt_1 Pt_2
origine prevedeva la realizzazione di 17 appartamenti, 4 negozi, cantine e box, ed è stato poi variato prevedendo la realizzazione di un minor numero di unità abitative con finiture lussuose, parimenti non risulta decisiva,
contrariamente a quanto sostengono gli appellanti, la deposizione del teste il quale ha esclusivamente riferito, del tutto genericamente, di avere Tes_3
visto il ed il parlarne a più riprese senza tuttavia indicare CP_3 Pt_1
se ciò fosse avvenuto prima o dopo tale modifica. Quanto alle dichiarazioni del secondo cui la modifica del progetto sarebbe Pt_1
imputabile al come giustamente sottolineato dal Tribunale, sono CP_3
prive di valore probatorio stante il suo evidente interesse ad ampliare la platea dei coobbligati in solido, come dimostrato dalla proposizione dell'azione di regresso nei confronti del e della introduzione CP_3
tardiva della domanda di accertamento della esclusiva responsabilità di quest'ultimo.
Per quanto, poi, riguarda il rapporto con gli istituti di credito, giustamente il Tribunale ha affermato che <pur ritenendo provato un suo
interessamento per l'erogazione di un finanziamento alla società da ciò
solo non può evincersi che si sia ingerito nelle attività gestorie CP_3
della società con sistematicità e completezza>>.
Trattasi, infatti, di due soli episodi, peraltro a distanza di due anni (2002 e
2004), ai quali è sempre stato presente il nella qualità di Pt_1
amministratore della società; il fatto, inoltre, che il si sia (offeso?) CP_3
(forse opposto?) alla richiesta del funzionario della banca di prestare garanzia in favore di Immobiliare Palladio srl, contrasta con la tesi di un interesse diretto del medesimo alle sorti della società, avendo avuto tutto l'interesse a concedere la garanzia per potere ottenere il finanziamento se egli fosse stato effettivamente amministratore di fatto della società.
Nessun valore può, poi, attribuirsi all'affermazione del teste Tes_5
direttore della filiale di ES di nel marzo ONoparte_6
2004, di avere appreso dai suoi colleghi che il “ gestiva la società CP_3 lasciando a l'operatività spicciola”, trattandosi, come evidenziato Pt_1
anche dal Tribunale, di dichiarazione generica e non circostanziata, non avendo il teste indicato da chi avrebbe appreso tale notizia e su quali elementi essa si sarebbe fondata.
Entrambi i motivi di appello sono dunque infondati e vanno rigettati e, per l'effetto va confermato il capo della sentenza impugnata che, ritenuta non provata la qualifica del quale amministratore di fatto della società, CP_3
ha respinto tanto la domanda di condanna proposta dal Fallimento e fatta propria da che le domande di regresso proposte nei suoi confronti CP_4
da e Pt_1 Pt_2 P_
Va, altresì, confermata la condanna del (unitamente a e P_ Pt_1
che non hanno proposto motivo di appello sul punto), al Pt_2
pagamento, in solido con delle spese del primo grado di giudizio in CP_4
favore del pur se convenuto in giudizio dal Fallimento, avendo CP_3
egli proposto nei suoi confronti domanda di regresso che è stata respinta.
Appello incidentale di NT
Il secondo, terzo, quarto e quinto motivo (il primo relativo alla prescrizione dell'azione di responsabilità dell'azione dei creditori è già
stato esaminato e respinto) di appello incidentale subordinato proposto
da , con i quali egli propone, seppure in forma più NT
sintetica, censure sostanzialmente simili a quelle proposte da
[...]
con il primo, secondo, terzo e quinto motivo di appello e alle CP_1
quali, per economia, si rinvia, va dichiarato assorbito essendone superfluo l'esame stante la inammissibilità dell'appello incidentale tardivo proposto da e del rigetto dell'ottavo motivo di appello proposto da CP_4 Pt_1
e e del quarto motivo di appello proposto dal Pt_2 P_
Cessazione dalla carica di amministratore di ONoparte_2
Con il primo motivo di appello incidentale ha censurato ONoparte_2
la statuizione del Tribunale secondo cui, con riferimento all'azione di responsabilità spettante ai creditori sociali, l'opponibilità della sua cessazione dalla carica decorrerebbe solo dall'iscrizione nel registro delle imprese (3.2.2005) e non dalla data delle sue dimissioni (26.5.2004).
Sostiene che il principio dell'apparenza determinato dalla mancata iscrizione della cessazione nel registro delle imprese è limitato ai danni arrecati ai terzi che abbiano fatto affidamento in buona fede su tale situazione e, quindi, può essere richiamato solo nei riguardi della società
che nei confronti dei terzi risponde secondo le risultanze del Registro delle
Imprese, non per i creditori sociali che non hanno subito alcun danno ritenendo il ancora consigliere di amministrazione quando non lo P_
era più, con la conseguenza che anche nei confronti dei creditori la sua cessazione doveva ritenersi efficace sin dalla data delle sue dimissioni
(26.5.2004).
Le vendite a e a prezzi non congrui, in quanto Pt_6 Per_2 CP_8
successive alla sua cessazione dalla carica, non possono quindi essergli contestate;
in ogni caso le ultime due vendite ed il pagamento in nero della somma di euro 361.500,00, in quanto successive al 3.2.2005, data di iscrizione nel registro delle imprese, non avrebbero potuto essergli addebitate.
Il motivo è fondato nei limiti che di seguito si espongono.
Ritiene la Corte che le vicende societarie – e quindi anche la cessazione dalla carica di uno degli amministratori - abbiano rilevanza per i creditori della società che fanno affidamento sulle risultanze del Registro delle
Imprese, anche solo ai fini, come nel caso di specie, della individuazione della platea dei soggetti responsabili in caso di compimento di azioni produttive di danni nei loro confronti;
non è dunque condivisibile la tesi dell'appellante secondo cui i creditori non subirebbero alcun danno dal non sapere che un amministratore avesse rassegnato da tempo le dimissioni nonostante diversamente risultasse dal Registro delle Imprese,
con la conseguenza che la cessazione dalla carica non è opponibile al curatore che agisca con l'azione in favore dei creditori sociali fino al momento della sua iscrizione.
Né può convenirsi con l'obiezione per cui essendo cessato dalla carica il non era legittimato a chiedere l'iscrizione e non può, pertanto, P_
essere chiamato a rispondere per l'omesso tempestivo adempimento agli obblighi di pubblicità da parte dell'organo societario competente, posto che avrebbe dovuto verificare l'omessa iscrizione e sollecitarne l'esecuzione agli organi competenti proprio al fine di andare esente da ogni responsabilità, mentre non risulta né è stato allegato che il lo P_
abbia fatto, nonostante sia passato quasi un anno tra la cessazione dalla carica e la sua iscrizione.
Risponde, poi, ad una legittima scelta del Fallimento, non sindacabile in questa sede, di non convenire in giudizio anche la cui CP_14
cessazione dalla carica è stata, peraltro, iscritta nel registro delle Imprese
già dal 21 gennaio 2003.
La doglianza va, invece, accolta limitatamente alle vendite sotto costo avvenute a favore di in data 10 maggio 2005 e di Persona_2 [...]
e in data 26 maggio 2005 in quanto successive CP_8 Parte_7
alla iscrizione della cessazione dalla carica del nel Registro delle P_
Imprese, avvenuta il 3 febbraio 2005 (cfr. doc. 3 del prodotto nel P_
procedimento cautelare ante causam e riprodotto nel presente grado), non invece per quanto riguarda la vendita alla n quanto deve presumersi Pt_6
che il pagamento in nero della somma di euro 361.500,00 nelle mani del sia avvenuto non oltre la data del rogito, risalente all'ottobre 2004. Pt_1
Dall'importo del danno, come nel prosieguo quantificato, imputabile al con riferimento all'azione dei creditori sociali va dunque detratta P_
la somma di euro 261.500,00 (già tenuto conto delle transazioni intervenute tra il Fallimento e i predetti acquirenti per l'importo complessivo di euro 100.000,00, cfr. all. E, F e G di . CP_4
Si passa dunque ad illustrare le residue doglianze sollevate in via principale ed incidentale.
Appello di e Parte_1 Parte_2
Con il terzo motivo e contestano che all'esito Pt_1 Pt_2 dell'istruttoria svolta possano dirsi completamente provate le singole condotte imputate agli amministratori e il rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento, e ciò in particolare con riferimento all'addebito, su cui la sentenza impugnata fonda la quantificazione quasi integrale del danno, vale a dire la prosecuzione dell'attività sociale a capitale perduto. Lamentano, in particolare, che il primo giudice abbia ritenuto che la mera prosecuzione dell'attività sia di per sé stessa automaticamente produttiva di danno e abbia imputato agli amministratori a titolo di danno le somme corrisposte al per compensi professionali ed il mancato versamento di somme Pt_1
pertinenti la società.
Con il quarto e quinto motivo di gravame e Pt_1 Pt_2
approfondiscono tali censure. In particolare, con il quarto motivo
contestano la liquidazione del danno a favore dell'assuntore in misura complessiva pari ad euro 2.440.788,98 al netto delle decurtazioni operate.
Al riguardo rilevano che il ctu ebbe a rappresentare due distinte ipotesi,
una attendibile, basata sui dati di bilancio, in cui i costi conservativi ammontavano ad euro 1.906.856,52, e una resa a seguito delle osservazioni del ctp dell'assuntore intervenuto e non contenuta CP_4
nella bozza inviata dal ctu ai ctp e che, pertanto, non è stata oggetto di contraddittorio nell'ambito delle operazioni peritali in quanto inserita per la prima volta nella versione definitiva della integrazione di ctu, secondo la quale i costi conservativi ammontavano alla minor somma di euro
820.489,00. Lamentano che il Tribunale abbia fatto propria quest'ultima ipotesi del ctu - “meno processualistica” – senza alcuna motivazione sul punto se non la affermazione che tale ipotesi <teorica ma attendibile>>
non sarebbe stata <contestata dalle parti in modo specifico>>, senza tenere conto che nel corso della ctu tale ipotesi non poteva essere contestata in quanto mai esposta prima del deposito della relazione finale,
mentre in sede di difese finali era stata oggetto di puntuale contestazione da parte della difesa degli appellanti.
In ogni caso contestano il criterio equitativo c.d. dei “netti patrimoniali”
utilizzato dal Tribunale in quanto tale criterio può essere utilizzato solo qualora sia impossibile ricostruire analiticamente i singoli addebiti mossi all'organo gestorio, ipotesi che non ricorre nella fattispecie in esame in cui il danno avrebbe potuto essere quantificato in base ai singoli addebiti,
allegati e provati dalla procedura, e causalmente produttivi di danno, e in base ai quali le spese conservative che la società avrebbe dovuto sostenere sarebbero state pari ad euro 1.906.865,52 (di cui euro 1.160.337,00
imputabili a “interessi passivi”).
Con il quinto motivo di appello e oltre a dolersi della Pt_1 Pt_2
mancata sospensione del giudizio (censura già esaminata e respinta),
impugnano, in ogni caso, la quantificazione in euro 423.531,02 del vantaggio patrimoniale derivante alla società fallita dal riconoscimento in via incidentale dei presupposti per l'azione revocatoria in quanto non coincidente con il danno patito dalla società per effetto della vendita sottocosto, pari al valore, di gran lunga superiore e, comunque, non inferiore ad euro 2.000.000,00, che sarà realizzato all'esito dell'esecuzione immobiliare sui beni immobili oggetto di revocatoria.
Con il sesto motivo e sostengono che il Tribunale Pt_1 Pt_2
avrebbe errato nel considerare nullo il contratto d'opera professionale tra e la società e, per l'effetto, indebito il pagamento delle fatture Pt_1
relative alle prestazioni professionali dallo stesso svolte. A sostegno della doglianza rilevano che le prestazioni sono state effettuate e mai contestate,
gli importi fatturati sono stati giudicati congrui dal ctu e la società avrebbe comunque dovuto pagare la progettazione e la direzione dei lavori;
contestano la nullità dichiarata dal Tribunale in quanto all'epoca un geometra ben poteva redigere i progetti in questione affidando i calcoli per il cemento armato ad un ingegnere e provvedendo personalmente al suo pagamento, e in ogni caso la nullità sarebbe stata parziale, risultando legittime e quindi da corrispondere tutte le altre prestazioni professionali svolte.
Contestano, infine, la rilevanza della carenza di delibera assembleare in quanto il compenso pagato al dalla società non riguardava gli Pt_1
emolumenti per la carica di amministratore bensì il compenso professionale per il lavoro quale geometra, che non necessitava di alcuna delibera ad hoc.
Con il settimo motivo gli appellanti principali si dolgono dell'erronea affermazione del Tribunale che ha imputato a l'incasso in “nero” Pt_1
della somma di euro 310.000,00 dall'acquirente senza considerare i Pt_6 pagamenti, di gran lunga superiori, da lui effettuati in favore o in luogo della società fallita per complessivi euro 585.581,00. In particolare,
sostengono di avere effettuato versamenti in denaro dell'importo di euro
209.000,00 a favore del Banco di ES quale corrispettivo delle rate di mutuo della società, come provato dagli estratti conto e dalla scheda contabile della società, nonché euro 376.581,00 in favore dei fornitori della società per le opere di sistemazione degli immobili di della CP_3
e dei figli. CP_1
Appello proposto da ONoparte_1
Con il primo motivo lamenta che il primo giudice, ONoparte_1
recependo la valutazione fatta dall'ausiliario del ctu, abbia ritenuto che i tre immobili acquistati dal suo nucleo familiare il 21.12.2001 per un corrispettivo di euro 2.169.120,00 avessero invece un valore di euro
2.592.650,00, con conseguente perdita per la società di euro 423.531,02,
nonostante ella avesse contestato la mancata indicazione da parte dell'ausiliario del ctu di quali fossero i dati oggettivi utilizzati per procedere alla determinazione in euro 1.600,00 del valore al mq degli immobili. Contesta poi che il primo giudice abbia ritenuto irrilevante il riferimento ai listini della CCIAA e rileva che il prezzo di mercato è il corrispettivo che si può ricavare dalla vendita e prescinde dal costo di realizzazione dell'immobile, per cui per stabilire se il prezzo era congruo ci si doveva riferire ai listini del periodo che, in relazione al I semestre a nuovo o ristrutturato di euro 2.169,00 che, detratta l'incidenza delle finiture per euro 1.000,00, portava ad un valore al mq di euro 1.170,00, di gran lunga inferiore al prezzo pagato (euro 1.432,71 al mq). Nessun danno pertanto avrebbe subito la società.
Quanto agli esborsi a carico della società per beni di terzi, per la quale il
Tribunale ha ritenuto raggiunta la prova nei limiti della somma di euro
152.280,70 in base ad un ragionamento presuntivo e sulla base delle deposizioni testimoniali, la sostiene che il primo giudice avrebbe CP_15
dovuto tenere conto che in assenza delle fatture, non prodotte dalla curatela, non era possibile identificare né la data né l'oggetto delle stesse,
elementi determinanti posto che il contratto di vendita del 21.12.2001
prevedeva che ogni tributo, spesa ed oneri relativi al periodo precedente all'atto sarebbero stati a carico della venditrice. Aggiunge che la somma di euro 31.000,00 apparentemente oggetto della fattura n. 1/2003, era ragionevole ritenere che fosse successiva al 2001, che i testi e Tes_2
non erano stati in grado di precisare a quando risalissero con Tes_1
esattezza i lavori, che gli immobili erano stati venduti al rustico per cui le opere relative agli impianti sicuramente erano state realizzate prima della vendita, che essendo onere del Fallimento attore provare quali opere idrauliche fossero state realizzate dopo tale data e con quali costi, il
Tribunale non avrebbe potuto determinarne il costo in via equitativa.
Evidenzia il contrasto tra la deposizione del teste e quella del Tes_1
legale rappresentante della e sottolinea che dalle foto 6 e CP_16 7, non contestate, si evincerebbe che negli altri immobili diversi da quello adibito ad abitazione dei coniugi gli impianti non erano Persona_5
ancora stati ultimati.
Non poteva dunque ritenersi provata la effettuazione di lavori su beni di terzi neppure per l'importo di euro 152.280,70 riconosciuto dal Tribunale.
Quanto alle vendite ritenute sottocosto, sottolinea che il Fallimento ha agito in revocatoria nei confronti degli acquirenti definendo transattivamente i contenziosi e ricevendo da la somma di Persona_2
euro 50.000,00, da la somma di euro 50.000,00 e da CP_8 [...]
la somma di euro 75.000,00, per cui il danno era stato Pt_6
integralmente ristorato e anzi quanto ricevuto andava detratto dall'importo totale del danno.
Per quanto riguarda, invece, la somma di euro 310.000,00, rileva che trattasi di somma versata a mani del e della quale solo Pt_1
quest'ultimo doveva pertanto rispondere. In ogni caso, contesta l'affermazione del Tribunale secondo cui, unitamente a e Pt_2 P_
non avrebbe vigilato avallando la vendita a prezzo inferiore a quello di mercato, in quanto ella era stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico nell'agosto 2004 che aveva richiesto una lunga convalescenza e la vendita alla era stata conclusa ad ottobre 2004; inoltre, nella Pt_6
primavera 2005 si era attivata convocando una assemblea per la revoca del per cui doveva escludersi qualsiasi sua colpa ai sensi dell'art. Pt_1
2476, co. 1, cc. Reitera le istanze istruttorie volte a dimostrare che le vendite erano state adottate in sua assenza.
Quanto al compenso professionale del contesta la sua Pt_1
responsabilità non essendo a conoscenza dei prelievi effettuati né della normativa vigente in materia di competenza dei geometri;
sottolinea che l'incarico era stato affidato dall'allora presidente del CdA CP_14
che nulla aveva obiettato al riguardo, così come il P_
Ribadisce, nell'ipotesi in cui la Corte non condividesse la nullità del contratto d'opera professionale dei le censure svolte in primo Pt_1
grado in ordine al difetto di prova circa l'effettiva esecuzione di tutte le attività esposte ed il difetto di delibera.
Con il secondo motivo di gravame la censura la statuizione del CP_1
Tribunale secondo cui <gli atti di alienazione della famiglia
hanno comportato una perdita per la società di euro Persona_5
423.531,02 ed hanno determinato la perdita del sociale già nel CP_17
corso dell'esercizio 2001>>. In particolare, sostiene che la vendita ad un valore inferiore a quello di mercato determina un minore utile e non già
una perdita per la società; rileva che il bilancio della società al 31.12.2001,
immediatamente dopo le vendite, esponeva ricavi per euro 2.169.118,98 e si chiudeva con un utile di euro 34.985,00 ed un patrimonio netto di euro
49.610,00, per cui il capitale sociale non era perso nel 2001, come invece affermato dal ctu alla cui conclusione ha aderito il Tribunale;
l'obbligo di messa in liquidazione della società non può, dunque, che collocarsi con i primi mesi del 2003, anche tenuto conto del “periodo inerziale” necessario alla sua percezione da parte degli amministratori.
In ogni caso, anche ritenendo che la perdita del capitale sociale sia stata determinata dall'atto del 21.12.2001, tale obbligo non poteva sorgere se non intorno alla metà del 2002, in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2001.
Con il terzo motivo la approfondisce la censura relativa alla CP_1
statuizione del Tribunale in ordine al momento della perdita del capitale sociale, criticando la conclusione del ctu, fatta propria dal primo giudice,
secondo cui il valore delle rimanenze sarebbe stato aumentato di un importo pari alla differenza fra il valore degli immobili venduti alla famiglia ed il prezzo della vendita, importo che detratto, invece, CP_3
dal patrimonio netto avrebbe portato quest'ultimo da un valore positivo di euro 49.610,00 ad un valore negativo di euro 373.890,00.
L'appellante contesta tale conclusione rilevando che il ctu non ha tenuto conto che al 31.12.2001 tra i crediti della società figuravano euro
1.571.420,08 di prestiti infruttiferi soci, che il Banco di ES aveva effettuato un finanziamento di lire 8.000.000.000 nel dicembre 2001 e aveva ridotto l'ipoteca senza chiedere garanzie sulla base di una relazione dalla quale risultava che gli immobili avevano un valore tale da assicurare il rientro;
la nel marzo 2002 aveva concesso un fido ONoparte_6
senza garanzia di euro 1.000.000,00 aumentandolo successivamente fino ad euro 3.000.000,00; ciò smentirebbe l'affermazione del Tribunale per cui la perdita del capitale sociale si sarebbe verificata nel 2001 e che gli amministratori potessero esserne consapevoli alla data del 31.12.2001; il danno sarebbe dunque inferiore o addirittura inesistente.
Il Tribunale avrebbe altresì errato nell'applicare l'art. 2449, co. 1, c.c.
(nella formulazione anteriore al D. Legislativo n. 6/2003) che vieta agli amministratori di intraprendere nuove operazioni ove si verifichi una causa di scioglimento della società in quanto la prosecuzione dei lavori iniziati prima del 31.12.2001 rientra tra quelle di conclusione delle operazioni negoziali in corso, ammessa anche in fase di liquidazione,
mentre i contratti di vendita sono espressione tipica dell'attività
liquidatoria, per cui anche sotto questo profilo, stante l'assenza di nuove operazioni, nessuna responsabilità può essere ascritta agli amministratori.
Con il quarto motivo l'appellante si duole del riconoscimento della colpa per omesso controllo in capo alla in quanto anche le Banche, CP_1
soggetti qualificati, dopo le vendite del 2001 e ancora nel 2002, hanno concesso fidi alla società, anche senza garanzie, sicchè la perdita del capitale sociale non era in alcun modo percepibile.
Con il quinto motivo la si duole della quantificazione dei costi CP_15
conservativi in euro 820.489,00 da parte del Tribunale in adesione all'ipotesi formulata dal c.t.u. su sollecitazione del consulente di parte di priva di qualsiasi riscontro documentale e in violazione del CP_4
principio dell'onere della prova.
Appello incidentale di ONoparte_2 Il primo, quarto e quinto motivo di appello incidentale proposto da P_
sono già stati esaminati e accolto il primo e respinti gli altri due.
[...]
Con il secondo motivo il censura la sentenza nella parte in cui il P_
Tribunale ha affermato che il patrimonio netto sociale è divenuto negativo nel 2001 e che tale circostanza sarebbe stata percepibile dal con P_
conseguente obbligo di messa in liquidazione della società.
In particolare, contesta la non congruità del corrispettivo degli immobili alla famiglia in quanto stimati dall'ausiliario del ctu dieci Persona_5
anni dopo senza tenere conto che la vendita contestuale di più immobili comporta una riduzione del prezzo per l'acquirente e che gli immobili erano venduti al rustico. Sostiene che in ogni caso il minor prezzo avrebbe comportato minori ricavi e un minore utile e non la trasformazione del patrimonio netto da positivo in negativo. Evidenzia come il comportamento delle banche, che almeno sino al 2002 hanno finanziato,
anche ex novo, la società, dimostra l'attendibilità dei dati di bilancio.
Sostiene che, quale amministratore senza deleghe, non era nella possibilità
di percepire la supposta perdita patrimoniale almeno sino al 31.12.2001 o nel corso del 2002, in quanto la vendita ai coniugi poteva Persona_5
ritenersi effettuata a prezzo congruo.
Con il terzo motivo il censura la statuizione del Tribunale che P_
imputa agli amministratori di avere continuato l'attività oltre il 2001
proseguendo i lavori svolti negli immobili di proprietà della società e stipulando nuovi contratti di vendita. Sostiene che la società si sarebbe in realtà limitata a terminare la ristrutturazione dell'unico immobile oggetto della sua attività per rendere gli immobili finiti e più appetibili sul mercato e di avere posto in essere una attività sostanzialmente liquidatoria, sottolineando come le vendite volontarie siano più redditizie rispetto a quelle coattive. Non vi sarebbe dunque alcuna prova che i risultati sarebbero stati migliori con la pronta messa in liquidazione della società e tanto meno con la procedura fallimentare.
Lamenta altresì che il Tribunale abbia fatto propria la quantificazione dei costi conservativi in euro 820.489,00 espressa dal ctu dott. Per_4
nonostante tale importo non trovasse appiglio nei dati contabili.
*****
Le censure sinteticamente esposte, da esaminare congiuntamente in quanto tutte relative all'accertamento della responsabilità degli amministratori e alla quantificazione del danno, sono fondate nei limiti che seguono.
Perdita del capitale sociale al 31.12.2001
Va, innanzitutto, premesso che in considerazione delle numerose critiche di natura tecnica mosse dagli appellanti principali ed incidentali (ad eccezione di nei confronti della metodologia seguita e delle CP_4
risultanze della c.t.u. del dott. espletata nel giudizio di primo Per_4
grado con riferimento, in particolare, alla quantificazione dei costi conservativi nella fase di liquidazione, non risolvibili con le conoscenze tecniche del Collegio, è stata disposta nel presente grado una nuova c.t.u.
sul quesito formulato con ordinanza del 12 maggio 2020, conferendo l'incarico alla dott.ssa . Persona_6
Il ctu , secondo una metodologia rigorosa, pienamente Per_6
condivisa dalla Corte, ha, in primo luogo, accertato che le rimanenze sono state iscritte a bilancio della società Immobiliare Palladio srl quali
“prodotti in corso di lavorazione”, che avrebbero dovuto essere valutati al costo di produzione o, se minore, al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, e che sono state, invece, valutate secondo il diverso criterio applicabile ai “lavori in corso su ordinazione” (che vanno valutati sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza), nonostante non ve ne fossero le condizioni (non essendo stata commissionata la realizzazione di opere specificamente individuate ad un prezzo pattuito per contratto e non permanendo, quindi, nel volgere degli esercizi, la fondata sicurezza in merito all'adempimento, da parte del committente, degli obblighi contrattuali assunti).
Ha, quindi, verificato che alla data del 31.12.2001 il patrimonio netto era perso e la società era in presenza di una perdita del capitale sociale che imponeva di porre in essere gli adempimenti previsti dalla legge. Al
riguardo il ctu ha precisato che la scelta metodologica di verificare la sussistenza della perdita del capitale sociale alla data del 31.12.2001, e non prima, è dipesa dall'assenza agli atti della documentazione contabile
(mastri e giornale di contabilità dell'esercizio 2001) che avrebbe consentito di ripercorrere le operazioni di gestione e di individuare il momento preciso di sostenimento dei costi, al fine di riscontrare se, alla data della vendita ad un prezzo inferiore a quello di mercato degli immobili alla famiglia avvenuta il 21.12.2001, tutte le Persona_5
operazioni generatrici di costi fossero già state integralmente poste in essere e, quindi, se la perdita del capitale sociale fosse già presente prima della predetta vendita venendo da quest'ultima solo aggravata, oppure se quella vendita sia stata la causa della perdita del capitale sociale. Al
riguardo ha precisato che la collocazione al 31.12.2001 della data in cui il capitale sociale deve ritenersi perso implica che la perdita relativa alla vendita effettuata alla famiglia non debba venire inclusa Persona_5
nel predetto aggravamento, essendo avvenuta anteriormente all'accertamento della perdita del capitale sociale.
La scelta è condivisibile in quanto dipesa dalla mancata produzione della documentazione da parte del Fallimento che ha agito in giudizio e al quale spettava provare il momento in cui il capitale della società doveva considerarsi perso e che, peraltro, ha sin dall'introduzione del giudizio,
allegato che il capitale dovesse considerarsi perso a quella data. Ne
discende, come logico corollario, che nell'aggravamento del danno dovuto alla prosecuzione dell'attività sociale a capitale perso, rimproverata agli amministratori, non possa includersi la differenza tra l'effettivo valore degli immobili venduti alla famiglia ed il prezzo Persona_5
corrisposto essendo la vendita antecedente al 31.12.2001.
Per l'effetto tutte le doglianze mosse da con il quinto ONoparte_9
motivo, dalla con il primo e secondo motivo di appello e dal CP_1 con il secondo motivo di appello incidentale, con riferimento al P_
valore degli immobili acquistati dal nucleo familiare come Persona_5
quantificato in primo grado, e alla incidenza della vendita a prezzo inferiore al loro valore sul danno subito dalla società per la prosecuzione dell'attività, nonché alla sospensione del giudizio in attesa della decisione dell'azione revocatoria promossa dal Fallimento con riferimento a tali immobili e alle conseguenze del suo accoglimento sulla quantificazione del danno, risultano superate, essendo superfluo accertare l'effettivo valore dei predetti immobili e quale sia stata, di conseguenza, la incidenza della loro vendita ad un prezzo inferiore sull'aggravamento della perdita del capitale sociale poiché, trattandosi di vendita avvenuta prima del
31.12.2001, non è stata considerata dal ctu ai fini della verifica Per_6
e quantificazione di tale aggravamento.
Il ctu ha quindi rilevato che a fronte di un valore di mercato Per_6
degli immobili rimasti di proprietà della società dopo la vendita alla famiglia ammontante ad euro 3.811.100,00, nel bilancio il Persona_5
valore degli immobili residui al 31.12.2001 è stato iscritto in euro
5.104.399,00, con conseguente scostamento pari ad euro 1.293.299,00, e che il conto economico dell'esercizio 2001, ricalcolato mediante la sostituzione del valore delle rimanenze iscritto a bilancio con il loro valore di mercato conduce ad una perdita di esercizio di euro 1.567.725,00, e lo stato patrimoniale al 31.12.2001, ricalcolato apportando le medesime rettifiche, ad un patrimonio netto negativo di euro 1.243.689,00.
Il ctu ha, conseguentemente, quantificato la perdita di esercizio derivante dalla continuazione dell'attività perpetrata dal 1.1.2002 al luglio 2005
(data in cui la società è stata posta in liquidazione), procedendo:
1) alla stima del patrimonio netto iniziale al 31.12.2001 senza tenere conto della vendita alla famiglia al fine di quantificare Persona_5
l'incremento della perdita dovuto alla continuazione dell'attività;
2) alla stima dei costi conservativi ineliminabili, che la società avrebbe comunque sostenuto anche nel caso in cui fosse stata posta tempestivamente in liquidazione dagli amministratori a seguito della perdita del capitale sociale, sulla base dei bilanci depositati e, per gli esercizi 2004 e 2005, sulla base della situazione contabile agli atti, ritenuta attendibile: a tal fine ha ritenuto congruo il periodo di 41 mesi effettivamente impiegato dalla società per la vendita di quasi tutti gli immobili oggetto di ristrutturazione;
ha ricostruito i costi per interessi passivi sui mutui sui conti correnti bancari (per il 2005 tenendo conto dei dati dei precedenti esercizi); ha ritenuto ineliminabile il costo per servizi comprensivo degli importi fatturati a (detratto l'importo di Parte_1
euro 37.047,00 di competenza dell'esercizio 2001) in quanto inerente a prestazioni professionali indispensabili;
ha calcolato per ciascun esercizio l'importo degli oneri finanziari ineliminabili, quantificati in euro
675.938,00 prendendo quale base di partenza il tasso di interesse del
3,64% risultante dal bilancio al 31.12.2001 in modo da applicare il medesimo tasso negli anni successivi, nei quali occorreva ricostruire il flusso di interessi passivi ineliminabili che il debito sussistente a detta data avrebbe continuato a produrre anche in ipotesi di messa in liquidazione della società. Tale metodologia di calcolo utilizzata dal ctu va ritenuta condivisibile non potendo essere accolte le critiche mosse sul punto dagli appellanti - alle quali, peraltro, il ctu aveva già risposto, in Per_6
modo convincente e compiuto in sede di osservazioni alla bozza di relazione – che propongono, in luogo del tasso del 3,64%, l'utilizzo dei tassi rilevati da Banca d'Italia, in quanto essi non risultano attendibili poiché l'applicazione, da parte dei ctp degli appellanti, degli interessi passivi per il solo 2002 porta al risultato di superare quelli totali effettivamente sostenuti dalla società Immobiliare Palladio srl sull'intero indebitamento.
Il ctu ha quindi quantificato, con criteri che questa Corte ritiene condivisibili, il totale dei costi ineliminabili al 2005 in euro 1.282.370,00
(cfr. pagg. 16 e segg. della ctu ). Per_6
Rimangono, quindi, superate anche le censure sollevate da
(quinto motivo) e (terzo motivo) con ONoparte_9 CP_15 P_
riferimento alle modalità di identificazione dei costi conservativi in euro
820.489,00 effettuata dal ctu dott. le cui risultanze erano state Per_4
fatte proprie dalla sentenza impugnata, alla luce della nuova quantificazione dei costi ineliminabili eseguita dal ctu sulla Per_6
base di criteri diversi e condivisibili.
Il ctu ha infine proceduto a quantificare il patrimonio netto alla Per_6
data del 30.09.2005 secondo criteri di liquidazione in euro 5.451.015,00
ed il totale delle passività in euro 2.977.962,00, quantificando - nel calcolo sub 1) - l'aggravamento della perdita, al netto dei costi ineliminabili, come differenza tra patrimonio netto iniziale e finale, in euro 2.887.553, secondo il criterio della differenza dei netti patrimoniali dettato dall'ultimo comma dell'art. 2486 c.c.. Tale comma, pur se introdotto dalla legge delega 19
ottobre 2017, n. 155 e D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, è ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità
pacificamente applicabile anche ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore, perché rivolto a stabilire un criterio valutativo del danno,
rispetto a fattispecie integrate dall'accertata responsabilità degli amministratori per atti gestori non conservativi dell'integrità e del valore del capitale dopo il verificarsi di una causa di scioglimento della società
(Cass., sez. I, 28 febbraio 2024, n. 5252; Cass. 25.03.2024 n. 8069).
Come, infatti, afferma la Suprema Corte (cfr. Cass. 25.03.2024 n. 8069),
in materia di liquidazione del danno per mala gestio degli amministratori di una società per azioni, la giurisprudenza da tempo ha elaborato alcuni criteri <che rispondono all'esigenza di costituire parametri per la
liquidazione equitativa del danno, qualora esso, pur certo, sia di
impossibile o difficile specifica determinazione, in ragione proprio delle
peculiari vicende afferenti la vita societaria. Si è, quindi, ammessa la
liquidazione del danno in via equitativa, secondo due principali criteri
ausiliari.
Il primo è il criterio del c.d. deficit fallimentare o criterio differenziale -
inteso quale differenza tra l'attivo acquisito valutato nella prospettiva di
realizzo e il passivo accertato all'interno della procedura concorsuale -
che può essere utilizzato soltanto al fine della liquidazione equitativa del danno, ove ricorrano le condizioni perché si proceda ad una liquidazione
siffatta, purché siano indicate le ragioni che non hanno permesso
l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili
alla condotta dell'amministratore e purché il ricorso a tale criterio si
presenti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso
concreto (così Cass., sez. un., 6 maggio 2015, n. 9100; quindi, fra le altre,
Cass., sez. I, 3 gennaio 2017, n. 38; Cass., sez. I, 1° febbraio 2018, n.
2500; Cass., sez. III, 7 novembre 2019, n. 28617, non mass.; Cass., sez. I,
6 novembre 2023, n. 30851, non mass.).
In sostanza, in tali casi l'omissione totale della contabilità consentirà di
utilizzare come parametro per la liquidazione del danno lo stesso
sbilancio fallimentare, che, per la carenza suddetta, non può essere allora
ricondotto ad attività svolta nell'interesse della società: una correlazione
tra le condotte dell'organo amministrativo e il pregiudizio patrimoniale
dato dall'intero deficit patrimoniale della società fallita può prospettarsi
soltanto per quelle violazioni del dovere di diligenza nella gestione
dell'impresa così generalizzate, da far pensare che proprio in ragione di
esse l'intero patrimonio sia stato eroso e si siano determinate le perdite
registrate dal curatore, o comunque per quei comportamenti che possano
configurarsi come la causa stessa del dissesto sfociato nell'insolvenza.
Il secondo è il criterio dei c.d. netti patrimoniali - inteso come confronto
tra valori patrimoniali, dati dalla differenza tra il valore del patrimonio
netto esistente al momento del verificarsi della causa di scioglimento e
valore del patrimonio netto al momento della cessazione dalla carica o, se sussista sino a tale momento il nesso causale, sino all'apertura della
procedura concorsuale - ed è legittimo, in presenza di una gestione della
società in spregio dell'obbligo di cui all'art. 2449 c.c. nel vecchio testo e
dell'attuale art. 2486 c.c., potendo allora il giudice ricorrere in via
equitativa, nel caso di impossibilità di una ricostruzione analitica dovuta
all'incompletezza dei dati contabili, o alla notevole anteriorità della
perdita del capitale sociale rispetto alla dichiarazione di fallimento o
liquidazione giudiziale, al criterio presuntivo della differenza dei netti
patrimoniali; la condizione è che tale ricorso sia congruente con le
circostanze del caso concreto, e che quindi sia stato dall'attore allegato
un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a
porsi come causa del danno lamentato e siano state specificate le ragioni
impeditive di un rigoroso distinto accertamento degli effetti dannosi
concretamente riconducibili alla condotta (così Cass., sez. I, 20 aprile
2017, n. 9983; quindi, es. Cass., sez. I, 30 settembre 2019, n. 24431, non
mass.; Cass., sez. I, 23 giugno 2020, n. 12341, non mass.; Cass., sez. I, 18
luglio 2023, n. 20979, non mass.).
Da tempo, inoltre, in ordine a tale criterio si è adottato il correttivo di
valutare le voci, eliminando l'abbattimento dei valori contabili che si
sarebbe verificato comunque, qualora pure la società fosse stata
tempestivamente posta in liquidazione, ossia rettificando i valori dei
patrimoni netti applicando i principi contabili in tema di bilanci di
liquidazione, in modo da rendere omogenee le poste comparate, noto
essendo che il venir meno della continuità aziendale determina un cambiamento dei principi contabili da applicare nella rilevazione dei fatti
aziendali, comportando l'emersione anticipata di costi, come per le
immobilizzazioni. Pertanto, non è dato confondere la possibilità di
liquidazione equitativa di un tale danno, nelle predette condizioni, con
l'automatismo del distinto criterio della differenza tra attivo e passivo
fallimentare.>>.
Nella specie è imputato agli amministratori citati in giudizio, in primo luogo, di avere proseguito l'attività dopo il 31.12.2001 a capitale perso senza porre invece la società tempestivamente in liquidazione e limitarsi a compiere meri atti conservativi.
E' dunque corretta l'adozione del criterio di liquidazione del danno fondato sulla differenza dei netti patrimoniali in ragione del colpevole protrarsi di un'attività produttiva implicante l'assunzione di maggiori debiti della società ed in presenza in atti della documentazione necessaria a ricostruire il patrimonio netto.
Ritiene, invece, la Corte che non possa adottarsi il criterio alternativo n. 2
elaborato dal ctu (cfr. pagg. 24 e segg.) trattandosi di costruzione teorica che non poggia sui documenti in atti e non risponde alla previsione dell'ultimo comma dell'art. 2486 c.c. che, come si è detto, prevede due soli criteri di determinazione del danno.
Prosecuzione attività a capitale perso
Accertata, dunque, l'avvenuta erosione del capitale sociale alla data del
31.12.2001, il compimento di attività negoziale da parte degli amministratori appellanti porta a ritenere la sussistenza del nesso causale tra la prosecuzione dell'attività e l'aggravamento dell'indebitamento della società generato da tale prosecuzione e che sarebbe stato, invece evitato nel caso di liquidazione della società.
Risulta, quindi, infondata, la censura, peraltro del tutto generica, di e in ordine alla mancanza del nesso causale, apparendo al Pt_1 Pt_2
riguardo sufficiente osservare che il compimento da parte degli amministratori, dopo il verificarsi della causa di scioglimento, di atti non aventi una finalità liquidatoria dà luogo a un inadempimento astrattamente idoneo a porsi come causa del danno di cui si pretende il risarcimento,
inadempimento che costituisce la prima condizione richiesta per l'affermazione della responsabilità dell'amministratore (Cass., Sez. U.,
9100/2015).
Va, infatti, rammentato che mentre <
l'azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società
di capitali che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2486 cc, ha l'onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda e, quindi, la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società e il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori>> non è,
invece, <
normale attività d'impresa e non abbiano una finalità liquidatoria;
spetta,
infatti, agli amministratori convenuti dimostrare che tali atti, benché
effettuati in epoca successiva al verificarsi della causa di scioglimento, non comportino un nuovo rischio d'impresa, come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci, e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o comunque risultino necessari>> (Cassazione civile sez. I, 25/03/2024, n.8069).
Nella specie, è risultata provata, all'esito delle risultanze istruttorie,
l'esistenza dei presupposti per lo scioglimento della società già al
31.12.2001 ed è pacifico che la società abbia proseguito l'attività di ultimazione degli immobili, il che, contrariamente a quanto asseriscono ghi appellanti, ha determinato inevitabilmente un aggravio dei costi di gestione (per personale, uffici, amministrazione, contabilità) nonché dei costi per il mantenimento dei rapporti bancari, con necessità di pagamento degli oneri passivi, che si sarebbero invece azzerati o quantomeno notevolmente ridotti nel caso di tempestiva liquidazione della società.
Non può, infatti, condividersi l'obiezione della difesa di ONoparte_18
del e della secondo cui l'ultimazione degli immobili ed il P_ CP_1
loro successivo collocamento sul mercato avrebbe costituito adempimento e conseguimento dell'oggetto della società, e quindi non si sarebbe trattato di nuova attività ma di mero completamento dell'operazione immobiliare in corso, con la conseguenza che la società, a partire dall'esercizio 2002,
avrebbe svolto un'attività sostanzialmente liquidatoria e non potrebbe ravvisarsi quindi alcuna responsabilità in capo agli amministratori;
in ogni caso, tra i costi ineliminabili avrebbero dovuto essere inclusi anche gli oneri e le spese necessarie per il completamento dei cespiti immobiliari,
quantificati dall'ing. in euro 2.329.400,00. CP_19 Rileva infatti la Corte che lo stato di liquidazione di una società
corrisponde alla situazione nella quale la gestione viene improntata esclusivamente alla realizzazione di tutte le attività e all'estinzione di tutte le passività ed esclude dunque la prosecuzione di qualsiasi operazione volta al conseguimento dell'oggetto sociale, per definizione incompatibile con la liquidazione e ad essa alternativo: la società cioè cessa di perseguire lo scopo per cui era stata istituita e volge ed indirizza la propria gestione verso le sole azioni necessarie a porre fine all'iniziativa economica e a conservare l'integrità ed il valore del suo patrimonio. Nel caso di
Immobiliare Palladio srl, costituita al solo e preciso fine di ristrutturare il fabbricato acquistato e realizzare varie unità immobiliari da vendere sul mercato al rustico o finite avrebbe implicato che, una volta appurata l'avvenuta perdita del capitale sociale, fossero poste in essere dagli amministratori non già azioni finalizzate a migliorare il valore del patrimonio immobiliare al fine di cederlo al miglior prezzo, che corrisponde alla ordinaria gestione in condizione di continuità aziendale,
ma al contrario solo quelle azioni volte a conservare e non disperdere il valore che il patrimonio aziendale ha raggiunto al momento del verificarsi dei presupposti della liquidazione. Pertanto, poiché gli immobili ancora non venduti al 31.12.2001 si trovavano al rustico, in tale stato avrebbero dovuto essere venduti, non potendosi proseguire la normale gestione volta ad aumentarne il valore attraverso la finitura, poiché comportante un notevole aggravio di costi. Come, infatti, dimostrato dalla vendita al rustico alla famiglia avvenuta in condizioni di normale Persona_5 operatività, gli immobili già possedevano allo stato rustico un valore di mercato.
Ne discende che la decisione degli amministratori di continuare nell'attività di cantiere per giungere alla finitura degli immobili ha rappresentato una precisa scelta di prosecuzione dell'attività di impresa per il conseguimento dell'oggetto sociale, e ha dunque integrato un comportamento incompatibile con lo stato di liquidazione. Il consistente importo delle opere di finitura eseguite sugli immobili residui (euro
2.329.400,00), del resto, già di per sé evidenzia come non si trattasse di attività con funzione meramente conservativa, ma di prosecuzione dell'attività sociale.
Condivisibile è, pertanto, la scelta del ctu di non inserire i costi Per_6
di finitura, quantificati dall'ing. in euro 2.329.400,00, tra i costi CP_19
ineliminabili, da detrarre dall'importo del danno di euro 2.887.533,00,
trattandosi di costi sostenuti dagli amministratori volontariamente in esito alla scelta di proseguire l'attività di cantiere per realizzare l'oggetto sociale in spregio all'obbligo di addivenire invece alla liquidazione della società.
Avendo tale costo contribuito, invece, all'aggravamento della perdita,
correttamente è stato incluso dal ctu nella quantificazione del danno provocato dagli amministratori alla società.
Quanto alle vendite sottocosto, non appare sostenibile l'obiezione secondo cui la crisi immobiliare non avrebbe permesso di trovare acquirenti ad un prezzo congruo in quanto smentita dalla reperibilità di acquirenti disposti a pagare tale prezzo testimoniata dalle vendite realizzate dal Fallimento,
tutte avvenute a prezzi addirittura superiori a quelli di stima dell'ing.
– e ciò a dimostrazione della infondatezza delle censure degli CP_19
appellanti in ordine alla eccessività di tale stima - in un periodo (2006) di poco successivo a quello delle vendite sottocosto effettuate dalla società
(ottobre 2004/giugno 2005), e dunque in tempi nei quali è più che ragionevole presumere che le condizioni del mercato immobiliare fossero sostanzialmente simili, e riguardanti tipologie di immobili (appartamenti e garage) corrispondenti a quelli oggetto delle vendite effettuate nell'anno
2005 dalla società Immobiliare Palladio S.r.l. e quindi verosimilmente destinati a segmenti di clientela di livello affine.
Inoltre, la idoneità della stima dell'ing. non può essere posta in CP_19
dubbio per l'assenza in atti degli allegati in quanto, come sottolineato dal ctu a specifica obiezione al riguardo dei consulenti di parte, la sua relazione contiene informazioni utili a ricostruire, su basi attendibili, i dati mancanti. Né può convenirsi con la difesa degli appellanti secondo cui la valutazione degli immobili al rustico avrebbe dovuto essere effettuata a valori di costo e non al valore di mercato. Come condivisibilmente evidenziato dal ctu ad analoga contestazione già sollevata dal ctp dott.
il principio dettato dall'art. 2426 c.c. impone che il raffronto Per_7
debba essere effettuato comparando i costi effettivamente sostenuti con i valori di realizzo, al fine di determinare gli utili e le perdite in corso di formazione alla chiusura dell'esercizio; peraltro la ricostruzione del valore assegnato alle rimanenze della società è stato ricostruito dal ctu Per_6 in modo analitico e consente di individuare con precisione, esclusa qualsiasi stima, le voci di costo che gli stessi amministratori hanno incluso nel predetto valore e che sono da comparare con il presunto ricavo da realizzo.
Appare, pertanto, dimostrato come il prezzo complessivo di euro
800.000,00 corrisposto per le vendite effettuate dalla società nel 2005 a favore di e fosse Persona_2 Persona_8
ampiamente inferiore al valore di mercato degli immobili, calcolato dall'ing. in euro 1.161.500,00. Ne discende che gli amministratori CP_19
convenuti in giudizio non hanno dimostrato che il completamento e la vendita degli immobili a e rispondesse a finalità CP_8 Per_2
esclusivamente liquidatorie.
Quanto alla tesi difensiva secondo cui non vi sarebbero state evidenze per cui gli amministratori, in particolare quelli senza deleghe, avrebbero dovuto avvedersi della perdita del patrimonio sociale prima della predisposizione ed approvazione del bilancio, rileva la Corte che un controllo di gestione di normale efficacia è ordinariamente in grado di dare celermente conto dei risultati reddituali in corso di formazione, anche in un momento anteriore a quello della predisposizione del progetto di bilancio. In particolare, una gestione dell'impresa non casuale ed informata rende necessario monitorare con attenzione e continuamente l'andamento dei risultati economici;
nel caso di specie tale controllo avrebbe dovuto riguardare il cantiere, rispetto al quale avrebbe dovuto essere accertato se i costi che l'impresa stava sostenendo potevano essere effettivamente recuperati in sede di vendita, e non poteva essere rinviato all'approvazione del bilancio, posto che sussistono, nella concreta realtà
delle imprese, strumenti di pianificazione e controllo deputati a fornire informazioni tempestive, anche mensili, utili ad indirizzare la gestione e ad evitare o a contenere il rischio che il differimento della verifica dei risultati economici giunga tardivamente, in un momento in cui le perdite si sono ormai già consumate. Il fatto, peraltro, che in atti non sia stata prodotta alcuna documentazione di tale tipo non dimostra, come sostengono gli appellanti, che gli amministratori non avrebbero potuto avvedersi della perdita ma, al contrario, avvalora la tesi per cui alcun monitoraggio sia stato da loro effettuato.
Quanto poi, in particolare, all'obiezione mossa dal e dalla P_ CP_1
secondo cui essi, in quanto amministratori senza deleghe, non avrebbero potuto percepire l'irregolarità della gestione e la perdita del capitale sociale, ricorda la Corte che trattandosi di fatti anteriori all'entrata in vigore della riforma societaria del 2003, vigeva in capo agli amministratori senza delega l'obbligo di vigilanza sugli amministratori operativi. Giova,
peraltro, sottolineare che anche dopo la riforma, l'orientamento della giurisprudenza ritiene applicabili anche alla srl le disposizioni di cui agli art. 2381 e 2392 c.c., dettate per la s.p.a. (cfr. Cass. 22 aprile 2024 n.
10739; Cass. 29.05.2024 n. 15054 in materia di srl;
Cass.
2.5.2025 n.
11569), secondo cui gli amministratori privi di deleghe hanno il dovere di agire informati ex art. 2381 c.c. e se, a fronte di segnali d'allarme, omettano di attivarsi con la diligenza imposta dalla carica acquisendo motu proprio le necessarie informazioni ed adottando o proponendo i rimedi giuridici più adeguati alla situazione – a mero titolo di esempio:
richiesta di specifici chiarimenti ai delegati e/o al collegio sindacale e/o di report periodici, denuncia dell'inadempimento del delegato, revoca della delega gestoria o dell'amministratore delegato, avocazione al consiglio delle operazioni rientranti nella delega, proposizione delle necessarie iniziative giudiziarie - rispondono in solido con gli amministratori delegati del danno cagionato.
Ciò posto, era certamente ben noto sia al e tanto più alla il P_ CP_1
cui nucleo familiare aveva acquistato vari immobili nel fabbricato oggetto di ristrutturazione (oltre che alla moglie del , il Pt_2 Pt_1
cambiamento radicale del progetto imprenditoriale originario della società
Immobiliare Palladio, sostituito con la previsione della realizzazione di unità immobiliari di pregio, con conseguente aumento dei costi di realizzazione, posto che l'operazione di ristrutturazione dell'immobile e di vendita delle unità immobiliari realizzate era l'unica attività svolta dalla società, e questo avrebbe dovuto comportare anche per l'amministratore senza deleghe un obbligo di vigilanza o quantomeno di richiesta di informazioni sull'operato dell'amministratore operativo, al quale era stato conferito il mandato di provvedere alla vendita dei singoli immobili al prezzo da lui stabilito.
La vendita a prezzo inferiore al valore degli immobili alla famiglia poi, non è mai stata contestata, appuntandosi le censure Persona_5 svolte in primo grado ed in appello sulla sola quantificazione di tale divergenza. A dire, inoltre, degli stessi e di e P_ Pt_1 Pt_2
avrebbe amministrato di fatto la società e tale circostanza NT
avrebbe dovuto a maggior ragione portare anche l'amministratore senza delega ad esercitare un controllo ancora più stringente sull'operato della società.
Non può poi attribuirsi valore scriminante al fatto, dedotto dalla CP_1
per cui ella, per un certo periodo di tempo, non sarebbe stata in grado di svolgere l'incarico di amministratore per gravi ragioni di salute, in quanto,
come condivisibilmente evidenziato dal primo giudice, avrebbe dovuto comunicare il proprio impedimento e/o dimettersi dalla carica e non disinteressarsi delle sorti della società. A nulla rileva poi che solo nel 2005
la si sia attivata per porre in liquidazione la società e chiederne la CP_1
dichiarazione di fallimento, essendo ormai conclamato il dissesto della società di cui avrebbe dovuto essere, tuttavia, consapevole, usando l'ordinaria diligenza, già tre anni prima, quando i problemi di salute dedotti non si erano ancora presentati.
Quanto all'argomentazione che fa leva sulla condotta delle banche, che avrebbero continuato a concedere credito alla società, appare sufficiente rilevare che gli istituti di credito facevano affidamento sulle risultanze di bilancio che si sono dimostrate non corrette sotto il profilo, in particolare,
delle rimanenze.
Ne discende che se fosse stata posta in essere una gestione consapevole dell'impresa, retta su basi informative appropriate, elaborate ed esaminate con sistematicità, che consentissero di avere piena cognizione dei costi sostenuti, di monitorarne l'andamento e di compararne l'entità con i prezzi di vendita espressi dal mercato, da tenere sempre anche essi attentamente monitorati, gli amministratori avrebbero potuto prendere coscienza delle perdite in tempi rapidi e, ai sensi dell'art. 2447 c.c., avrebbero dovuto,
senza indugio, ossia in tempi brevissimi, e quindi anche nel volgere di giorni e cioè sin dall'inizio del 2002, senza attendere l'approvazione del bilancio, porre in liquidazione la società per non aggravare la perdita conseguente alla prosecuzione dell'attività a capitale perso. Peraltro,
anche la vendita degli immobili alla famiglia avvenuta in Persona_5
prossimità della chiusura dell'esercizio 2001 (21.12.2001), lungi dal rappresentare una ragione tale da rendere fisiologico il posticipato accertamento della perdita del capitale sociale, avrebbe dovuto costituire,
secondo logiche di buona conduzione aziendale, un'occasione ulteriore per accertare il valore di mercato degli immobili residui.
Non può dunque condividersi l'assunto difensivo degli amministratori,
anche senza delega, circa la imprevedibilità della perdita.
Corretta è dunque la quantificazione dei costi operata dal ctu sin dal
31.12.2001 e non dal mese di aprile 2002, data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2001.
Giova, in ogni caso, evidenziare che, anche volendo diversamente ritenere,
gli appellanti non hanno indicato né versato in atti elementi che permettano di quantificare in che modo, differendo la conoscibilità della perdita del patrimonio sociale al momento dell'approvazione del bilancio, il pregiudizio per la società sarebbe stato abbattuto al di sotto dell'importo quantificato dal ctu.
Quantificazione del danno
Si è detto che il danno, quale differenza fra patrimonio netto iniziale e finale, conseguente alla continuazione dell'attività perpetrata dalla società
Immobiliare Palladio srl a decorrere dal 1.1.2002 fino al mese di luglio
2005, emendato dei costi conservativi ineliminabili, ammonta ad euro
2.887.553,00, già comprensivo del danno pari ad euro 361.500,00,
corrispondente alla differenza tra il valore degli immobili venduti a e a ed il prezzo corrisposto e della somma di euro Per_2 P_0
310.000,00, pacificamente corrisposta in contanti da al Parte_6
quale parte dell'effettivo prezzo di vendita dell'immobile, Pt_1
secondo il calcolo sub 1 eseguito dal ctu, dott.ssa , accolto da Per_6
questa Corte.
La censura sollevata con il settimo motivo di appello dal con Pt_1
riferimento all'incasso della predetta somma di euro 310.000,00 è, infatti,
inconsistente, essendosi gli appellanti limitati a richiamare gli estratti conto della società prodotti in primo grado sub documenti da n. 25 a 27
del fascicolo di primo grado, dai quali, a loro dire, risulterebbe con certezza la provenienza del pagamento da parte del senza Pt_1
null'altro allegare nè censurare la condivisibile affermazione del Tribunale
circa la carenza di prova in ordine agli asseriti versamenti per importi superiori che il avrebbe anticipato per conto della società. Il primo Pt_1
giudice ha, infatti, evidenziato che i pagamenti effettuati in favore dei fornitori per l'importo di euro 376.581,00 riguardavano opere che,
secondo quanto dallo stesso dichiarato, erano state eseguite nelle Pt_1
unità immobiliari di proprietà della famiglia ed erano, pertanto, CP_3
irrilevanti in quanto non effettuati in favore della società, mentre non era stata fornita prova - e nulla ha specificato al riguardo l'appellante neppure in questo grado - che i pagamenti con assegni tratti sul conto corrente del prodotti in atti, siano stati effettivamente destinati in favore del Pt_1
Banco di ES a copertura delle rate di mutuo contratto dalla società.
Parimenti, si aggiunge, dagli estratti conto della società prodotti sub doc.
25 e 26, richiamati dalla difesa degli appellanti non ONoparte_9
risulta in alcun modo provato che le somme provenissero dal Pt_1
Quanto al versamento di euro 80.000,00 è stato effettuato dalla società
Con Cla. che si è infatti insinuata al passivo per l'importo corrispondente,
e non da Pt_1
Tale importo, come giustamente ritenuto dal Tribunale, va imputato non solo al che di tale somma si è appropriato, ma a tutti gli Pt_1
amministratori - per il solo con riguardo all'azione promossa dai P_
creditori, risalendo la vendita a ad epoca (ottobre 2004) Parte_6
successiva alle sue dimissioni (26.5.2004) ma anteriore alla iscrizione delle stesse nel Registro delle Imprese (3.2.2005) - i quali alla luce della indicazione nell'atto di un prezzo pari a quasi la metà del valore dell'immobile ben avrebbero dovuto desumere che parte del corrispettivo della vendita era stato pagato in contanti;
in ogni caso, anche a volere escluderne la consapevolezza, essi comunque dovrebbero rispondere per avere avvallato l'alienazione dell'immobile ad un prezzo palesemente inferiore al suo valore, con conseguente danno per la società.
Dal suddetto importo va, invece, detratta, la somma di euro 175.000,00
incassata dalla Curatela all'esito delle transazioni intervenute nelle more del giudizio di primo grado delle azioni revocatorie promosse nei confronti di e (cfr. doc. sub E, F e G prodotti da Pt_6 Per_2 P_0 CP_4
che ha ridotto il danno.
Il danno da aggravamento va quindi quantificato in euro 2.712.553,00.
Tale importo, secondo il criterio sub 1) della ctu , adottato dalla Per_6
Corte, comprende anche gli esborsi per le opere di finitura eseguite in favore degli immobili acquistati dalla famiglia per Persona_5
l'importo di euro 152.280,70 che il Tribunale ha ritenuto essere stati pagati indebitamente dalla società.
Tale conclusione non può essere condivisa. Rileva, infatti, la Corte che la
Curatela, su cui ricadeva l'onere di provare che la società avesse effettuato pagamenti non dovuti, si è limitata a produrre un mero elenco di fatture emesse da fornitori e artigiani che hanno lavorato in cantiere (cfr. doc. 22)
senza tuttavia versare in atti le fatture in esso indicate, dalle quali sarebbe stato possibile desumere quali di questi lavori avevano riguardato la proprietà per quali importi e la data in cui erano stati Persona_5
eseguiti, né le relative quietanze di pagamento al fine di dimostrare che tali opere erano state effettivamente pagate dalla società. Né ulteriori elementi possono trarsi, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, dalle deposizioni dei testi e estremamente generiche ed Tes_1 Tes_2
imprecise. Quest'ultimo, infatti, si è limitato a dichiarare che “forse” la fattura 1/03 per l'importo di euro 31.000,00 riportata nell'elenco e pagata dalla società riguardava opere eseguite negli appartamenti della famiglia ma a fronte di tale incertezza ed in mancanza di altri indizi Persona_5
la circostanza non può ritenersi dimostrata. Parimenti incerta, e come tale insufficiente, sebbene questa volta sotto il profilo del quantum, è la dichiarazione del teste il quale ha saputo indicare solo l'importo Tes_1
complessivo delle opere relative all'impianto idrotermosanitario eseguite nel cantiere (euro 800.000,00), ma non anche la quota a carico della proprietà che, a giudizio della Corte, non può essere Persona_5
determinata a livello presuntivo ma poteva e doveva essere specificamente dimostrata dalla Curatela con la produzione anche in questo caso della corrispondente fattura.
L'importo di euro 152.380,70 va, pertanto, detratto dalla somma di euro
2.712.553,00, per cui il danno va quantificato in euro 2.560.172,30.
Non va, invece, detratto dal danno il debito della società nei confronti del quale finanziamento soci per l'importo di euro 392.855,79, che gli P_
appellanti sostengono essere stato estinto dalle parti cessionarie,
[...]
e Cla.Ro srl, società di cui era amministratrice, CP_1 Parte_2
alle quali il ha ceduto la propria quota in data 12 maggio 2005, P_
esso non può essere portato a detrazione del danno subito dalla società in quanto non vi è prova che il credito sia estinto essendo stato rimborsato al dalle socie cessionarie e non già dalla società e non risultando P_ provato e neppure allegato che esse vi abbiano rinunciato nei confronti di
Immobiliare Palladio srl. Tale conclusione trova, peraltro, conferma, come evidenziato dal ctu , nelle evidenze contabili della società e Per_6
nella istanza di fallimento in proprio, nelle quali il debito della società
risulta ancora sussistente.
Passando all'importo per prestazioni professionali addebitate dal Pt_1
alla società, ritiene la Corte di condividere la scelta del ctu Per_6
secondo cui esso rientra tra i costi ineliminabili, trattandosi di costo per servizi tecnico-professionali che la società doveva necessariamente sostenere per potere procedere alla ristrutturazione dell'immobile acquistato, unico scopo per il quale la società era stata costituita, ed indispensabile in quanto in mancanza la società non avrebbe potuto svolgere le operazioni che essa ha invece effettivamente posto in essere
(richiesta del Permesso di costruire, lavori di ristrutturazione, scavi per realizzare un ulteriore piano interrato, redazione del regolamento condominiale che, pur non depositato in atti, è citato negli atto notarili di vendita presenti nella documentazione in atti).
Quanto all'importo, il ctu ha tenuto conto degli importi fatturati Per_6
dal alla società in quanto inferiori agli onorari calcolati come Pt_1
congrui dall'ing. , essendo verosimile che egli avesse applicato uno CP_19
sconto in considerazione dell'entità dell'importo; ha poi detratto la somma di euro 36.321,00 relativa alla redazione e presentazione del primo progetto, poi variato, ed euro 726,00 per contributo integrativo, trattandosi di attività sicuramente svolta prima del 31.12.2001.
Trattandosi di compenso che la società avrebbe comunque dovuto sostenere per realizzare il suo scopo sociale e svolta in esecuzione di incarico conferito con delibera del CdA in data 18.6.1998, in epoca assai anteriore rispetto alla perdita del capitale sociale, ritiene la Corte, sul punto discostandosi dalla conclusione del primo giudice, che il relativo costo non possa essere imputato agli altri amministratori quale aggravamento della perdita. Le istanze istruttorie riproposte sul punto dalla risultano, CP_1
pertanto, superflue.
Nulla va, peraltro, detratto a tale titolo dall'importo complessivo del danno calcolato dal ctu in quanto in esso già non ricompreso. Per_6
Diversa è tuttavia la posizione del il quale ha pacificamente Pt_1
prelevato dalle casse della società la somma complessiva di euro
505.300,00 in forza di un contratto di progettazione e direzione dei lavori ritenuto giustamente dal Tribunale nullo per violazione dell'art. 16 lett.
m), del R.D. 16.11.1939 n. 2229, secondo cui la competenza dei geometri
è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione - anche parziale
- di strutture in cemento armato, mentre, in via d'eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo articolo, solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone, essendo riservata agli ingegneri la competenza per le costruzioni civili, anche modeste, che adottino strutture in cemento armato (cfr. l'univoco orientamento giurisprudenziale: Cass., Sez. II, 24
marzo 2023 n. 8487; Cass., Sez. II, 31 marzo 2023 n. 9073; Cass., Sez. II,
8 gennaio 2021, n. 100; Cass., Sez. II, 26 luglio 2006, n. 17028).
Risulta, infatti, provato che le opere progettate e dirette dal non Pt_1
hanno avuto ad oggetto una modesta costruzione ma sono consistite nella ristrutturazione di un fabbricato di grandi dimensioni volta alla realizzazione di numerose unità abitative, negozi e box auto, hanno quindi richiesto la risoluzione di questioni tecniche di particolare difficoltà e l'esecuzione di opere di costo considerevole (cfr. sul criterio per accertare se una costruzione sia da considerare modesta: Cass., Sez. I, 27 febbraio
2008, n. 5203) e hanno comportato l'uso di cemento armato, come risultante dall'entità dell'intervento di ristrutturazione eseguito, che ha richiesto consistenti scavi per la realizzazione di un ulteriore piano interrato (cfr. ctu ing. e ctu ), e come del resto risultante CP_19 Per_6
dalle fatture redatte dallo stesso in cui tra le voci indicate è Pt_1
compresa anche quella per “calcoli C.A.”.
Quanto alla allegazione per cui i calcoli ed il progetto del cemento armato sarebbero stati affidati ad un ingegnere iscritto all'albo ed il progetto sarebbe stato protocollato in data 26.3.2002 al Comune di ES, oltre ad essere tardiva in quanto svolta per la prima volta dalla difesa del Pt_1
solo nella memoria di replica nel presente grado, è sfornita di qualsiasi riscontro probatorio.
In ogni caso, anche ove provata, sarebbe stata in contrasto con il pacifico principio di diritto espresso dalla Suprema Corte (cfr. da ultimo
Cassazione civile sez. II, 27/12/2024, n.34641) secondo cui <La
progettazione e la direzione di opere da parte di un geometra in materia
riservata alla competenza professionale degli ingegneri o degli architetti
sono illegittime, a nulla rilevando in proposito che un progetto redatto da
un geometra sia controfirmato o vistato da un ingegnere ovvero che un
ingegnere esegua i calcoli in cemento armato, atteso che il professionista
competente deve essere altresì titolare della progettazione, trattandosi di
competenze inderogabilmente affidate dal committente al professionista
abilitato secondo il proprio statuto professionale, sul quale gravano le
relative responsabilità. Ne consegue che, qualora il rapporto
professionale abbia avuto a oggetto una costruzione per civili abitazioni,
è affetto da nullità il contratto anche relativamente alla direzione dei
lavori affidata a un geometra, quando la progettazione - richiedendo
l'adozione anche parziale dei calcoli in cemento armato - sia riservata
alla competenza degli ingegneri>>.
Ne discende che l'intera attività svolta dal sia in relazione alla Pt_1
progettazione che alla direzione dei lavori, riguardando un immobile di non modeste dimensioni e realizzato con strutture di cemento armato, è
illegittima ed il rapporto tra il e la società è radicalmente nullo;
Pt_1
per l'effetto al primo non spetta alcun compenso per l'opera svolta ai sensi dell'art. 2231 cc.
Con riferimento al dunque, all'importo del danno come sopra Pt_1
quantificato in euro 2.560.172,30 va aggiunta la somma di euro
505.300,00, e quindi complessivamente euro 3.065.472,30
Alla stregua di tutto quanto fin qui argomentato , Parte_1 Pt_2
e sono tenuti, in solido tra loro,
[...] ONoparte_1 ONoparte_2
a favore di a titolo di risarcimento del danno: CP_4
- fino all'importo di euro 3.065.472,30; Parte_1
e fino all'importo di euro ONoparte_1 Parte_2
2.560.172,30;
- : come dal primo giudice già correttamente rilevato, con ONoparte_2
riferimento all'azione sociale e ai fini del regresso nei rapporti interni tra amministratori, deve tenersi conto della data di cessazione della carica (26
maggio 2004), di tal che egli dovrà rispondere fino al minore importo di euro 1.988.672,30, non potendo essergli imputato il danno derivante dalle vendite a prezzo inferiore a quelle di mercato a e (pari Per_2 P_0
ad euro 261.500,00, già detratto l'importo di euro 100.000,00 ricavato dalle transazioni delle azioni revocatorie riguardanti tali vendite) e della appropriazione della somma di euro 310.000,00 da parte del a Pt_1
seguito della vendita a dell'ottobre 2004, trattandosi di fatti Parte_6
tutti successivi alla cessazione dalla carica.
Nell'ambito dell'azione promossa dai creditori, invece, ONoparte_2
dovrà rispondere fino all'importo di euro 2.298.672,00, non potendo essergli imputato, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la somma di euro 261.500,00 quale danno derivante dalle vendite a prezzo inferiore a e a in quanto successive alla iscrizione nel Per_2 P_0
Registro delle imprese delle sue dimissioni dalla carica di amministratore
(3.2.2005).
Nell'ambito dei rapporti interni e ai fini del regresso va confermata la misura della percentuale imputabile a ciascun amministratore nei termini stabiliti dal Tribunale;
va altresì confermata, in quanto non attinta da censura da parte del la statuizione secondo cui nei rapporti interni Pt_1
tra gli amministratori del mancato versamento nelle casse sociali della somma di euro 310.000,00 solo egli debba rispondere;
quanto al prelievo della somma di euro 503.500,00, per le ragioni in precedenza esplicitate,
ne risponde in via esclusiva anche nei confronti di non essendo CP_4
tale voce di danno ritenuta imputabile agli altri amministratori.
Tutto ciò posto, rileva il collegio che non ha proposto appello CP_4
incidentale in ordine alla quantificazione del danno effettuata dal
Tribunale, essendosi limitata a chiedere il rigetto del gravame proposto da e Pt_1 Pt_2 CP_1 P_
Se è vero che in sede di precisazione delle conclusioni all'udienza del
4.12.2024 ha poi precisato di chiedere la conferma della condanna CP_4
nei loro confronti al pagamento <delle somme a titolo di risarcimento del
danno accertate e quantificate dalla sentenza di primo grado in euro
2.440.788,98 ovvero della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia
e/o emersa in causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge>>, non avendo impugnato l'entità della condanna degli amministratori al fine di ottenere il pagamento di un maggiore importo, ne discende che pur essendo stato accertato un danno superiore ed un maggiore importo imputabile a ciascuno degli amministratori, per il principio del divieto di reformatio in peius, la condanna non può superare l'importo, inferiore,
quantificato in primo grado.
Di ciò ha dato atto in effetti anche che, nella memoria di replica CP_4
ha precisato di avere chiesto solo la conferma della condanna quantificata in primo grado in euro 2.440.788,98 come quantificata dal Tribunale, non avendo proposto appello sul punto.
Nonostante, quindi, il maggiore importo a cui gli amministratori sarebbero stati tenuti nei confronti di come sopra per ciascuno quantificato, CP_4
va confermata la condanna di e in solido Pt_1 Pt_2 CP_1 P_
tra loro, fino all'importo di euro 2.440.788,98 e del nell'ambito P_
dell'azione sociale e del regresso nei rapporti interni con gli altri amministratori, limitatamente all'importo di euro 1.869.288,98.
Sebbene con motivazione in parte diversa su alcuni aspetti e voci di danno,
la sentenza di primo grado, stante il mancato appello in punto maggiore importo della condanna da parte di va, pertanto, riformata CP_4
limitatamente alla condanna di e al pagamento Pt_1 Pt_2 P_
delle spese processuali nei confronti della , e ONoparte_6
confermata per il resto.
Spese processuali Le spese legali del presente grado seguono la soccombenza nei rapporti tra e nei confronti di e tra Pt_1 Pt_2 CP_1 P_ CP_4 CP_4
[...
e nei confronti di e vanno Pt_1 Pt_2 P_ NT
liquidate nella misura indicata in dispositivo tenuto conto della nota spese depositata in atti da del valore della causa e dei parametri CP_4
superiori ai valori medi, in considerazione della complessità della causa,
di cui al DM 147/2022.
Le spese del presente grado tra e la Pt_1 Pt_2 P_ [...]
vanno, invece, interamente compensate stante la ONoparte_6
mancata contestazione da parte della banca, rimasta contumace.
Le spese della ctu della dott.ssa svolta nel presente grado e già Per_6
liquidate in atti vanno poste a carico di e Pt_1 Pt_2 CP_1 P_
in solido tra loro nei confronti del ctu, e nella misura del 40% in capo a e del 20% in capo agli altri amministratori nei rapporti interni. Pt_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di ES – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
e da e, in via incidentale, da , da ONoparte_1 ONoparte_2 CP_3
e da avverso la sentenza del Tribunale di ES n.
[...] CP_4
1196 del 23 aprile 2016:
-in parziale accoglimento dell'appello proposto da e Parte_1
e dell'appello incidentale proposto da ed Parte_2 ONoparte_2
in parziale riforma della sentenza impugnata dichiara inammissibile l'intervento adesivo dipendente proposto da e, ONoparte_6
per l'effetto, revoca la loro condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell'interveniente liquidate nella sentenza impugnata in euro
35.000,00 per compenso oltre rimborso forfettario e accessori di legge;
- rigetta per il resto l'appello proposto da e Parte_1 Pt_2
e l'appello incidentale proposto da;
[...] ONoparte_2
-rigetta l'appello proposto da;
ONoparte_1
- dichiara inammissibile l'appello incidentale tardivo proposto da CP_4
[...]
-dichiara assorbito l'appello incidentale proposto da;
NT
- condanna , e Parte_1 Parte_2 ONoparte_1 P_
, in solido tra loro, alla rifusione in favore di delle spese
[...] CP_4
del presente grado, che si liquidano in € 12.000,00 per la fase di studio della controversia, € 7.000,00 per fase introduttiva del giudizio, €
15.000,00 per la fase istruttoria ed € 22.000,00,00 per fase decisionale,
oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, come per legge;
- condanna , e , CP_4 Parte_1 Parte_2 ONoparte_2
in solido tra loro, alla rifusione in favore di delle spese del NT
presente grado del giudizio che si liquidano in € 12.000,00 per la fase di studio della controversia, € 7.000,00 per fase introduttiva del giudizio, €
15.000,00 per la fase istruttoria ed € 22.000,00 per fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, come per legge;
-compensa integralmente le spese del presente grado con riferimento al rapporto processuale tra , , Parte_1 Parte_2 ONoparte_2
e la;
ONoparte_6
-pone le spese della ctu svolta nel presente grado e già liquidata in atti definitivamente a carico di , Parte_1 Parte_2 [...]
e , in solido tra loro nei confronti del ctu, e nella CP_1 ONoparte_2
misura il primo del 40% e gli altri del 20% ciascuno nei rapporti interni.
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma
1 quater del DPR 115/2002 nei confronti di e ONoparte_1
dell'appellante incidentale CP_4
Così deciso in ES nella camera di consiglio del 2 luglio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Annamaria Laneri dott. Giuseppe Magnoli 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2001 per la zona di via Solferino, indicavano un valore massimo di vendita