Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 30/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 527/2024 - Pag. 1 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Vincenzo Di Pede Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Gianluca Di Giovanni Giudice relatore ed estensore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 527/2024 del Ruolo Volontaria Giurisdizione, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
(C.F. , nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso – giusta procura in atti – dagli avv.ti Debora Chironi e Mauro Candini, del foro di Cosenza, elettivamente domiciliati come in atti
E
(C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_2 C.F._2
(CS), rappresentata e difesa – giusta procura in atti – dall'Avv. Dora Mauro, elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed il P.M. non ha fatto pervenire conclusioni.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 15/03/2024, i coniugi ricorrenti, in epigrafe indicati, hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in
Longobucco (CS) in data 03/10/1998 (Atto anno 1998, n. 17, Parte II, Serie A), alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia.
L'udienza di cui all'art. 473 bis.51 c.p.c. è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, avendo le parti rinunciato espressamente a parteciparvi, con comunicazione nella quale hanno
dichiarato di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
La domanda congiunta concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nel caso di specie, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione n.
1470/2016 R.G., definito da questo Tribunale con decreto di omologa di separazione n. 738 del
25/01/2017, allegato in atti (in data 19/02/2018 e hanno Parte_1 Parte_2
poi sottoscritto accordo di modifica delle condizioni di separazione, omologato con decreto n. 114 del 16/01/2019 di questo Tribunale nell'ambito del procedimento n. 1990/2017 R.V.G.).
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che, dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale, è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n.
898/70.
I ricorrenti, dalla cui unione sono nati due figli, (nato il [...] a [...] Per_1
Calabro) ed (nato il [...] a [...], hanno affermato di avere già Per_2 definito tutti i rapporti economici e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra.
I ricorrenti, inoltre, tenuto conto dell'istanza congiunta e del successivo svolgimento del processo, hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni di cui al ricorso congiunto, di seguito riportate:
“1) Stante la maggiore età dei figli, e , non si pongono problemi di Per_2 Per_1
affidamento;
2) Il figlio , frequentante il terzo anno dell'Università di Chieti Gabriele Per_1
D'Annunzio, Facoltà di Psicologia e il figlio frequentante il primo anno dell'Università Per_2
della Calabria, Facoltà di Economia Aziendale, entrambi non autosufficienti, intendono proseguire gli studi.
3) I Sig.ri e si obbligano a corrispondere il contributo Parte_1 Pt_2 Parte_2
al mantenimento ordinario ai rispettivi figli, ciascuno secondo le proprie possibilità economiche, R.G. n.° 527/2024 - Pag. 3 di 5
contributive e reddituali, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT che sarà versato direttamente sul conto corrente intestato ai figli, restando a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie, previa esibizione dei giustificativi delle spese sostenute;
4) Specificatamente le spese ordinarie sono quelle relative a: vita quotidiana (abbigliamento, ricarica cellulare, materiale scolastico di cancelleria, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, medicinali da banco, spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante;
attività ricreative abituali (cinema, attività conviviali), barbiere e cura personale.
5) Le spese straordinarie, secondo lo schema e con le modalità sotto riportate, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, sia per quelle per le quali non è richiesta preventiva concertazione (acquisto libri e corredo scolastico inizio anno;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
quota d'iscrizione gite scolastiche;
tasse universitarie ( detraibili al 50% ciascuno) di istituti pubblici;
vitto e alloggio presso la sede universitaria (e/o comunque differente dalla residenza principale); utenze relative agli alloggi universitari;
spese sanitarie urgenti, acquisto farmaci prescritti, spese per interventi chirurgici indifferibili e/o improvvisi sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN, spese protesiche, sia per quelle straordinarie che necessitano del consenso di entrambi i genitori suddivise nelle seguenti categorie:
a) Scolastiche/universitarie: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi (acquisto libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede), viaggi di istruzione/viaggi studio all'estero (o comunque con pernottamento) organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola;
b) Spese sportive: attività sportive/ricreative e acquisto relativa attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento di eventuale attività agonistica;
c) Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche/dentistiche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli/trattamenti di psicoterapia e logopedia, acquisto di un paio di occhiali da vista
o di un apparecchio ortodontico.
d) Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, acquisto computer, viaggi e vacanze, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza genitori, spese di acquisto e manutenzione R.G. n.° 527/2024 - Pag. 4 di 5
straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private;
organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
Tutte le spese straordinarie, subordinate o meno al consenso dei genitori, dovranno essere debitamente documentate.
e) La sig.ra prenderà a suo carico i figli nello stato di famiglia ai fini Parte_2
fiscali (Isee) essendo gli stessi conviventi non residenti.
6) Le ferie estive e le festività tutte verranno concordate preventivamente e ognuno dei genitori provvederà al mantenimento degli stessi nei periodi in cui vivranno con gli stessi.
7) Per le festività, in caso di disaccordo, i figli trascorreranno, ad anni alterni, il 24 Dicembre con la mamma e il 25 Dicembre con il padre;
il 31 Dicembre con la mamma ed il 1° Gennaio con il padre;
il 5 Gennaio con il padre ed il 6 con la madre e viceversa;
per le festività pasquali, sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua con la mamma e il Lunedì dell'Angelo con il padre e l'anno successivo viceversa.”
Il Tribunale si limita a prendere atto delle condizioni pattuite tra le parti.
Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
➢ DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Longobucco (CS) in data 03/10/1998 tra e (Atto anno Parte_1 Parte_2
1998, n. 17, Parte II, Serie A), come sopra generalizzati, alle condizioni di cui in parte motiva;
➢ NULLA sulle spese del procedimento;
➢ ORDINA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Longobucco (CS), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.° 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità all'art. 10 L.
1.12.1970 n.° 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
➢ DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi. R.G. n.° 527/2024 - Pag. 5 di 5
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 29 gennaio 2025.
Il Presidente
dott. Vincenzo Di Pede
Il Giudice estensore dott. Gianluca Di Giovanni
Sentenza redatta in redatta in collaborazione con l'addetto all'ufficio del processo dott.ssa Francesca Maglia