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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/06/2025, n. 2835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2835 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
Verbale udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 25/06/2025 davanti al giudice Dr. Filippo Lo Presti sono comparsi per l'Avv. CATALANO DOMENICO;
per Parte_1 [...]
, l'Avv. Fisichella in costituzione dell'Avv. ABBAGNATO Controparte_1
GIUSEPPE.
Il Giudice invita le parti alla discussione. L'Avv. Catalano ribadisce quanto già esposto negli atti difensivi, in particolare segnala che, scaduto il termine stabilito dell'accordo approvato con la delibera impugnata, l'impresa non ha ancora restituito l'importo mutuato;
L'Avv. Fisichella si riporta alle note e insiste sulle richieste articolate;
Il Giudice Riserva la decisione all'esito della camera di consiglio odierna
Il Giudice, alle ore 18.30, all'esito della camera di consiglio del 25/06/2025 , riaperto il verbale del procedimento n. 384 del RG dell'anno 2025 , pronuncia la sentenza - dando lettura - assenti le parti - del dispositivo e delle ragioni della decisione, e ne fa deposito in Cancelleria.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI PALERMO Nella persona del Dott. Filippo Lo Presti, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 384 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi domiciliati in Palermo, Via Valerio Villareale n.60 C.F._2 presso lo Studio dell'Avv. Domenico Catalano che li rappresenta e difende come da procura in allegata telematicamente in atti.
CONTRO in persona dell'Amministratore Controparte_2
p.t., (C.F. ), elettivamente domiciliato in Palermo, via A. Narbone, 66, presso lo P.IVA_1 studio dell'Avv. Giuseppe Abbagnato in virtù di procura allegata telematicamente in atti.
1 OGGETTO: impugnazione di delibera assembleare.
DISPOSITIVO
Il Tribunale di Palermo, definitivamente decidendo: rigetta l'impugnazione della delibera assembleare adottata dal Parte_3
il 28 febbraio 2024 e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento
[...] delle spese di lite in favore del nella misura di euro 1.500,00 oltre IVA, CPA e rimborso CP_1 forfettario del 15% come per legge.
~~~~~~~~~~~~~
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14 gennaio 2025, e , allegando di essere Parte_1 Parte_2 condomini dell'edificio sito in Palermo, , hanno riferito che, con delibera Parte_3 del 16.02.2021 il aveva affidato alla l'esecuzione dei lavori di CP_1 CP_3 manutenzione straordinaria per il recupero delle facciate, dei balconi e del cornicione perimetrale, usufruendo dello sconto in fattura in ragione del 90%, ex D.L. 34/2020.
Senonché nel corso dei lavori, a seguito di “asserite” difficoltà della di monetizzare i crediti CP_3
d'imposta ceduti, l'esecuzione dell'appalto veniva sospesa.
Così, nel corso della successiva assemblea condominiale del 28.02.2024, in loro assenza, si affrontava il seguente ordine del giorno “deliberazioni in merito alla pec ricevuta in data 02.02.2024, da parte del legale della società in merito alla sottoscrizione della scrittura privata mutuo CP_3 infruttifero-novazione contratto di appalto, richiesta dalla stessa ”. CP_3
Con la citata Pec, hanno aggiunto i ricorrenti, l'impresa si dichiarava disponibile a completare le opere solo a condizione che il Condominio anticipasse l'importo di Euro 50.000,00 pari alla somma necessaria, quanto ad €.10.000,00 per l'esecuzione di lavori extra capitolato e quanto ad Euro 40.000,00 per l'ultimazione delle opere di cui al contratto di appalto.
All'esito del dibattito assembleare, con il voto favorevole di condomini rappresentativi di 528/1000, veniva approvata la sottoscrizione della scrittura privata “mutuo infruttifero-novazione contratto di appalto”, richiesta dalla stessa e, di conseguenza veniva approvata la ripartizione della CP_3 spesa con determinazione a loro carico della quota di euro 2.700,00.
Secondo i ricorrenti, la deliberazione è nulla: 1) per difetto assoluto di attribuzioni dell'assemblea condominiale, in violazione dell'art. 1135 c.c., non essendo la collettività dei condomini legittimata a stipulare mutui, estranei all'oggetto della gestione condominiale e riferibili ad un'attività di finanziamento riservata agli Istituti di credito sotto il controllo della Banca D'Italia; 2) per difetto della unanimità della decisione, invero ritenuta indispensabile, dal momento che la concessione di un prestito costituisce attività straordinaria di disposizione del patrimonio comune.
Notificato il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, si è ritualmente e tempestivamente costituito il per chiedere il rigetto Controparte_4 dell'impugnazione, negando la sussistenza di vizi della delibera assembleare
2 Il resistente ha chiarito che con la delibera impugnata, oltre i termini dell'art. 1137 c.c., CP_1
è stata autorizzata la transazione con l'impresa appaltatrice in seguito alla sospensione dei lavori unilateralmente decisa dalla stessa a causa della impossibilità di liquidare il credito d'imposta ceduto a titolo di pagamento del corrispettivo per le opere straordinarie.
In relazione a ciò, il ha rivendicato la riferibilità alla sfera di competenza dell'assemblea CP_1 condominiale di ogni decisione circa le modalità di ristrutturazione delle parti comuni e circa le modalità di pagamento dell'appaltatore. A tal proposito ha evidenziato che la scelta di concedere all'impresa la liquidità stabilita nella delibera impugnata non corrispondeva allo svolgimento di attività bancaria ma ad una occasionale scelta di gestione condominiale tesa a consentire il completamento delle opere di ristrutturazione mediante un prestito infruttifero all'impresa appaltatrice per evitare un danno maggiore;
deliberazione che, in base all'art. 1136 c.c., va adottata con la maggioranza stabilita dal secondo comma della medesima norma e che, perciò, nel caso di specie è stata approvata validamente.
Il ha così chiesto il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite. CP_1
Nel corso dell'udienza odierna le Parti hanno discusso riportandosi al contenuto delle note autorizzate, come da verbale.
All'esito della camera di consiglio, secondo questo giudice la domanda è infondata.
Non costituisce ipotesi di nullità ma di annullabilità della delibera condominiale il mancato rispetto del quorum stabilito dall'art. 1136 c.c.
Nel caso di specie il termine fissato dall'art. 1137 c.c. per far valere l'annullabilità della delibera è decorso inutilmente, dal momento che la decisione condominiale è stata notificata ai ricorrenti l'11 giugno 2024, con la conseguenza che le censure dei ricorrenti possono essere scrutinate soltanto per profili di nullità -non sottoposti a termine di decadenza.
Orbene, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, l'approvazione della delibera impugnata non necessitava dell'unanimità dei condomini.
Si legge nel verbale di assemblea del 28 febbraio 2024 che il Presidente dell'assise condominiale proponeva ai condomini la scrittura privata, proveniente dall'impresa esecutrice, per risolvere le problematiche connesse al completamento delle opere di ristrutturazione straordinaria, qualificandola come il migliore accordo ottenuto dal Condominio.
Il contesto di riferimento evocato dal Presidente dell'assemblea condominiale è descritto dalle premesse della scrittura privata in questione e, secondo questo giudice, nell'attività di interpretazione oggettiva del contratto in questione risultano decisivi i punti e gli articoli di seguito indicati.
In base a quanto riportato al punto K) dell'accordo, l'esecuzione dell'appalto era stata sospesa a causa delle difficoltà dell'impresa appaltatrice a monetizzare il credito di imposta cedutoLe in virtù dello sconto in fattura.
Nei punti N) ed O) delle premesse contrattuali si dava conto dei lavori extra capitolato e delle spese anticipate dall'impresa per la sostituzione di vetri danneggiati.
3 Su queste premesse, la lettura sistematica degli artt. 3, 5 e 9 del contratto, evidenzia che il condominio si impegnava a versare all'impresa la somma di 50.000 euro, di cui 10.000,00 come rimborso di quanto anticipato per la sostituzione dei vetri e per la restante maggior parte, euro 40.000,00, quale prestito infruttifero “alla luce delle criticità riscontrate dalla nella monetizzazione dei crediti di CP_3 imposta non per sua colpa”.
Orbene, al di là della formula impiegata dalle Parti per rubricare tale accordo (mutuo infruttifero- novazione) e della terminologia usata per descrivere l'oggetto dell'impegno (prestito), è molto evidente che lo scopo del Condominio era quello di finanziare l'appalto e non l'appaltatore, al fine di far fronte alla momentanea inesigibilità, per colpa non imputabile all'impresa, del credito di imposta impiegato come corrispettivo delle opere.
Tanto è vero che l'ultimo capoverso dell'art. 9 della scrittura privata stabilisce che: “Nell'ipotesi in cui il credito fiscale relativo al contratto di appalto, così come novato dalla presente scrittura, venga utilizzato dalla per compensazione fiscale a far tempo dall'anno 2025, quest'ultima si CP_3 obbliga a restituire la somma concessa oggi a mutuo entro novanta giorni dall'avvenuto perfezionamento della compensazione stessa”.
In altri termini, la maggioranza dei condomini ha sostanzialmente autorizzato la stipula di una transazione sulle modalità di pagamento del corrispettivo spettante all'impresa esecutrice dei lavori straordinari, in conseguenza delle difficoltà momentanee da essa riscontrate nell'esigibilità del credito di imposta ceduto ex art. 1198 c.c. e salvo il rimborso al momento della esigibilità del credito ceduto.
In definitiva, l'accordo, con causa transattiva, è stato adottato dall'assemblea condominiale nell'esercizio legittimo delle proprie attribuzioni, non occorrendo per la vincolatività dell'accordo il consenso unanime di tutti i condomini, essendo appena il caso di rammentare sul punto che “L'obbligo del singolo partecipante di contribuire agli oneri condominiali derivanti dalla transazione approvata dall'assemblea con riguardo ad una lite insorta con un terzo creditore ha causa immediata non nell'efficacia soggettiva del contratto, ma nella disciplina del condominio, essendo le deliberazioni prese dall'assemblea vincolanti per tutti i condomini e dovendo questi ultimi sostenere "pro quota" le spese necessarie alle parti comuni” (Sez. 2 - , Ordinanza n. 15302 del 13/05/2022).
Per tali ragioni, l'impugnazione va respinta e i ricorrenti vanno condanni al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto;
tenuto conto dell'oggetto della lite, del valore della CP_1 controversia e dell'attività in concreto svolta, applicando i parametri medi di legge, la liquidazione va determinata in euro 1.500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso a Palermo il 25/06/2025
Il giudice
Filippo Lo Presti
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/dottor Filippo Lo Presti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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Verbale udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 25/06/2025 davanti al giudice Dr. Filippo Lo Presti sono comparsi per l'Avv. CATALANO DOMENICO;
per Parte_1 [...]
, l'Avv. Fisichella in costituzione dell'Avv. ABBAGNATO Controparte_1
GIUSEPPE.
Il Giudice invita le parti alla discussione. L'Avv. Catalano ribadisce quanto già esposto negli atti difensivi, in particolare segnala che, scaduto il termine stabilito dell'accordo approvato con la delibera impugnata, l'impresa non ha ancora restituito l'importo mutuato;
L'Avv. Fisichella si riporta alle note e insiste sulle richieste articolate;
Il Giudice Riserva la decisione all'esito della camera di consiglio odierna
Il Giudice, alle ore 18.30, all'esito della camera di consiglio del 25/06/2025 , riaperto il verbale del procedimento n. 384 del RG dell'anno 2025 , pronuncia la sentenza - dando lettura - assenti le parti - del dispositivo e delle ragioni della decisione, e ne fa deposito in Cancelleria.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI PALERMO Nella persona del Dott. Filippo Lo Presti, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 384 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi domiciliati in Palermo, Via Valerio Villareale n.60 C.F._2 presso lo Studio dell'Avv. Domenico Catalano che li rappresenta e difende come da procura in allegata telematicamente in atti.
CONTRO in persona dell'Amministratore Controparte_2
p.t., (C.F. ), elettivamente domiciliato in Palermo, via A. Narbone, 66, presso lo P.IVA_1 studio dell'Avv. Giuseppe Abbagnato in virtù di procura allegata telematicamente in atti.
1 OGGETTO: impugnazione di delibera assembleare.
DISPOSITIVO
Il Tribunale di Palermo, definitivamente decidendo: rigetta l'impugnazione della delibera assembleare adottata dal Parte_3
il 28 febbraio 2024 e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento
[...] delle spese di lite in favore del nella misura di euro 1.500,00 oltre IVA, CPA e rimborso CP_1 forfettario del 15% come per legge.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14 gennaio 2025, e , allegando di essere Parte_1 Parte_2 condomini dell'edificio sito in Palermo, , hanno riferito che, con delibera Parte_3 del 16.02.2021 il aveva affidato alla l'esecuzione dei lavori di CP_1 CP_3 manutenzione straordinaria per il recupero delle facciate, dei balconi e del cornicione perimetrale, usufruendo dello sconto in fattura in ragione del 90%, ex D.L. 34/2020.
Senonché nel corso dei lavori, a seguito di “asserite” difficoltà della di monetizzare i crediti CP_3
d'imposta ceduti, l'esecuzione dell'appalto veniva sospesa.
Così, nel corso della successiva assemblea condominiale del 28.02.2024, in loro assenza, si affrontava il seguente ordine del giorno “deliberazioni in merito alla pec ricevuta in data 02.02.2024, da parte del legale della società in merito alla sottoscrizione della scrittura privata mutuo CP_3 infruttifero-novazione contratto di appalto, richiesta dalla stessa ”. CP_3
Con la citata Pec, hanno aggiunto i ricorrenti, l'impresa si dichiarava disponibile a completare le opere solo a condizione che il Condominio anticipasse l'importo di Euro 50.000,00 pari alla somma necessaria, quanto ad €.10.000,00 per l'esecuzione di lavori extra capitolato e quanto ad Euro 40.000,00 per l'ultimazione delle opere di cui al contratto di appalto.
All'esito del dibattito assembleare, con il voto favorevole di condomini rappresentativi di 528/1000, veniva approvata la sottoscrizione della scrittura privata “mutuo infruttifero-novazione contratto di appalto”, richiesta dalla stessa e, di conseguenza veniva approvata la ripartizione della CP_3 spesa con determinazione a loro carico della quota di euro 2.700,00.
Secondo i ricorrenti, la deliberazione è nulla: 1) per difetto assoluto di attribuzioni dell'assemblea condominiale, in violazione dell'art. 1135 c.c., non essendo la collettività dei condomini legittimata a stipulare mutui, estranei all'oggetto della gestione condominiale e riferibili ad un'attività di finanziamento riservata agli Istituti di credito sotto il controllo della Banca D'Italia; 2) per difetto della unanimità della decisione, invero ritenuta indispensabile, dal momento che la concessione di un prestito costituisce attività straordinaria di disposizione del patrimonio comune.
Notificato il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, si è ritualmente e tempestivamente costituito il per chiedere il rigetto Controparte_4 dell'impugnazione, negando la sussistenza di vizi della delibera assembleare
2 Il resistente ha chiarito che con la delibera impugnata, oltre i termini dell'art. 1137 c.c., CP_1
è stata autorizzata la transazione con l'impresa appaltatrice in seguito alla sospensione dei lavori unilateralmente decisa dalla stessa a causa della impossibilità di liquidare il credito d'imposta ceduto a titolo di pagamento del corrispettivo per le opere straordinarie.
In relazione a ciò, il ha rivendicato la riferibilità alla sfera di competenza dell'assemblea CP_1 condominiale di ogni decisione circa le modalità di ristrutturazione delle parti comuni e circa le modalità di pagamento dell'appaltatore. A tal proposito ha evidenziato che la scelta di concedere all'impresa la liquidità stabilita nella delibera impugnata non corrispondeva allo svolgimento di attività bancaria ma ad una occasionale scelta di gestione condominiale tesa a consentire il completamento delle opere di ristrutturazione mediante un prestito infruttifero all'impresa appaltatrice per evitare un danno maggiore;
deliberazione che, in base all'art. 1136 c.c., va adottata con la maggioranza stabilita dal secondo comma della medesima norma e che, perciò, nel caso di specie è stata approvata validamente.
Il ha così chiesto il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite. CP_1
Nel corso dell'udienza odierna le Parti hanno discusso riportandosi al contenuto delle note autorizzate, come da verbale.
All'esito della camera di consiglio, secondo questo giudice la domanda è infondata.
Non costituisce ipotesi di nullità ma di annullabilità della delibera condominiale il mancato rispetto del quorum stabilito dall'art. 1136 c.c.
Nel caso di specie il termine fissato dall'art. 1137 c.c. per far valere l'annullabilità della delibera è decorso inutilmente, dal momento che la decisione condominiale è stata notificata ai ricorrenti l'11 giugno 2024, con la conseguenza che le censure dei ricorrenti possono essere scrutinate soltanto per profili di nullità -non sottoposti a termine di decadenza.
Orbene, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, l'approvazione della delibera impugnata non necessitava dell'unanimità dei condomini.
Si legge nel verbale di assemblea del 28 febbraio 2024 che il Presidente dell'assise condominiale proponeva ai condomini la scrittura privata, proveniente dall'impresa esecutrice, per risolvere le problematiche connesse al completamento delle opere di ristrutturazione straordinaria, qualificandola come il migliore accordo ottenuto dal Condominio.
Il contesto di riferimento evocato dal Presidente dell'assemblea condominiale è descritto dalle premesse della scrittura privata in questione e, secondo questo giudice, nell'attività di interpretazione oggettiva del contratto in questione risultano decisivi i punti e gli articoli di seguito indicati.
In base a quanto riportato al punto K) dell'accordo, l'esecuzione dell'appalto era stata sospesa a causa delle difficoltà dell'impresa appaltatrice a monetizzare il credito di imposta cedutoLe in virtù dello sconto in fattura.
Nei punti N) ed O) delle premesse contrattuali si dava conto dei lavori extra capitolato e delle spese anticipate dall'impresa per la sostituzione di vetri danneggiati.
3 Su queste premesse, la lettura sistematica degli artt. 3, 5 e 9 del contratto, evidenzia che il condominio si impegnava a versare all'impresa la somma di 50.000 euro, di cui 10.000,00 come rimborso di quanto anticipato per la sostituzione dei vetri e per la restante maggior parte, euro 40.000,00, quale prestito infruttifero “alla luce delle criticità riscontrate dalla nella monetizzazione dei crediti di CP_3 imposta non per sua colpa”.
Orbene, al di là della formula impiegata dalle Parti per rubricare tale accordo (mutuo infruttifero- novazione) e della terminologia usata per descrivere l'oggetto dell'impegno (prestito), è molto evidente che lo scopo del Condominio era quello di finanziare l'appalto e non l'appaltatore, al fine di far fronte alla momentanea inesigibilità, per colpa non imputabile all'impresa, del credito di imposta impiegato come corrispettivo delle opere.
Tanto è vero che l'ultimo capoverso dell'art. 9 della scrittura privata stabilisce che: “Nell'ipotesi in cui il credito fiscale relativo al contratto di appalto, così come novato dalla presente scrittura, venga utilizzato dalla per compensazione fiscale a far tempo dall'anno 2025, quest'ultima si CP_3 obbliga a restituire la somma concessa oggi a mutuo entro novanta giorni dall'avvenuto perfezionamento della compensazione stessa”.
In altri termini, la maggioranza dei condomini ha sostanzialmente autorizzato la stipula di una transazione sulle modalità di pagamento del corrispettivo spettante all'impresa esecutrice dei lavori straordinari, in conseguenza delle difficoltà momentanee da essa riscontrate nell'esigibilità del credito di imposta ceduto ex art. 1198 c.c. e salvo il rimborso al momento della esigibilità del credito ceduto.
In definitiva, l'accordo, con causa transattiva, è stato adottato dall'assemblea condominiale nell'esercizio legittimo delle proprie attribuzioni, non occorrendo per la vincolatività dell'accordo il consenso unanime di tutti i condomini, essendo appena il caso di rammentare sul punto che “L'obbligo del singolo partecipante di contribuire agli oneri condominiali derivanti dalla transazione approvata dall'assemblea con riguardo ad una lite insorta con un terzo creditore ha causa immediata non nell'efficacia soggettiva del contratto, ma nella disciplina del condominio, essendo le deliberazioni prese dall'assemblea vincolanti per tutti i condomini e dovendo questi ultimi sostenere "pro quota" le spese necessarie alle parti comuni” (Sez. 2 - , Ordinanza n. 15302 del 13/05/2022).
Per tali ragioni, l'impugnazione va respinta e i ricorrenti vanno condanni al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto;
tenuto conto dell'oggetto della lite, del valore della CP_1 controversia e dell'attività in concreto svolta, applicando i parametri medi di legge, la liquidazione va determinata in euro 1.500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso a Palermo il 25/06/2025
Il giudice
Filippo Lo Presti
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/dottor Filippo Lo Presti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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