Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/04/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di conSIlio e composto dai SI.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.122 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi civili dell'anno 2025 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (Avv. GENOVESE MAURO); Parte_1
– ricorrente –
E nata a [...] il [...] (Avv. GENOVESE MAURO); Controparte_1
– ricorrente –
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(ricorso congiunto)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 02/04/2025
Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Si osserva, infatti, che con il ricorso introduttivo del presente giudizio le parti - non legate da vincolo matrimoniale - hanno chiesto congiuntamente a questo Tribunale di provvedere in merito all'affidamento, visita e mantenimento della LI minore
[...]
, nata a [...] il [...], conformemente agli accordi dalle Persona_1
“1. La figli è affidata a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle Persona_1 decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avrà residenza presso la abitazione di proprietà della madre SI.ra in Palermo nella via Patuano n. 6; Le decisioni di maggiore interesse Parte_1 per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della LI.
2. Il padre SI potrà vedere e tenere con sé la figli Controparte_1 Persona_1 nei tempi e con le modalità di seguito indicati: il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16 alle 19 ed il sabato dalle 16 fino a domenica alle 12 a settimane alterne. In ogni caso, previo accordo, il padre e la madre potranno stabilire, in base alle eSIenze della LI, ogni modifica ai predetti programmi di visita;
3. Il SI. si obbliga a corrispondere alla SI.ra , Controparte_1 Parte_1 entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della LI
, la somma di euro 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, Persona_1 oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della LI, tra cui, a mero titolo esemplificativo, spese mediche, spese scolastiche e spese extra scolastiche.
4. Spese legali compensate.”
Tali previsioni, espressione della concorde volontà delle parti, possono essere adottate ai fini della determinazione del regime di affidamento, visita e mantenimento della LI minore delle parti;
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando: dispone che il regime di affidamento, visita e mantenimento della LI minore delle parti sia regolato come da previsioni contenute nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di conSIlio della Prima Sezione Civile del Tribunale di
Palermo il 3/04/2025
.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.