CA
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/01/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 2071/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 2071 dell'anno 2024
TRA
Parte_1
assistita e difesa dall'avv. Lucio Andreozzi
- appellante -
E
, e CP_1 CP_2 CP_3
assistiti e difesi dall'avv. Silvio Ranucci
- appellati -
CP_4
- appellata e appellante incidentale -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 6 aprile 2023, esponeva: Parte_1
che era stata la moglie di , deceduto il 10 aprile 2018 al quale erano succeduti in qualità di Persona_1
eredi ab intestato essa ricorrente e i quattro figli , , e . CP_1 CP_2 CP_4 CP_3
che dal 1968 al 2018 aveva gestito nel negozio di sua proprietà, sito in Roma Corso Duca di Persona_1
Genova 124, un'attività per la vendita di materiali e apparecchi elettrici e articoli idraulici – sanitari;
che tale attività era cessata nel 2018 per il decesso di;
Persona_1
che l'impresa era stata cancellata nell'anno 2022;
che aveva lavorato presso il negozio di ferramenta del marito dal 30.06.1967 al 09.04.2018;
che aveva svolto le mansioni di commessa;
che era stata sottoposta al potere direttivo e di controllo del marito;
che aveva lavorato con orario 9/13-15.30/19.30 per sei giorni alla settimana, con riposo il giovedì mattina e la domenica;
che aveva pattuito con il NT una retribuzione mensile di €.1.000,00;
che aveva percepito la retribuzione solo fino al 1998;
che non aver percepito le mensilità aggiuntive, le ferie, le ex festività e il tfr;
che era rimasta creditrice della somma complessiva di €.256.194,61 per differenza retributive, 13ma e tfr,
così come indicato nei conteggi allegati.
2. Tanto, esposto, rassegnava le seguenti conclusioni: < , de cuius, sia intercorso un rapporto Persona_1
di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con le caratteristiche così come dedotte in narrativa, dal 1967,
o quantomeno dal 01.01.1998 al 10.04.2018,
per l'effetto
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento delle indennità legali e contrattuali così come evidenziate in narrativa, per differenze di retribuzione, 13ma mensilità, ferie e TFR, anche e soprattutto ai sensi degli artt. 36 Cost e 2099 c.c. e per l'effetto
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la somma complessiva di € 256.194,61 come emergente dai conteggi analitici allegati che formano parte integrante del presente atto, e, quindi,
condannare i chiamati all'eredità al pagamento di detta somma in favore della ricorrente, oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalle singole scadenze, ovvero a quella diversa somma, maggiore o minore, che emerga secondo giustizia, equità ovvero o a seguito di espletanda CTU contabile;
- in ogni caso, condannare in solido i chiamati all'eredità odierni resistenti, al pagamento delle spese competenze ed onorari da distrarre a favore del procuratore antistatario.
- In via del tutto subordinata e nella denegata ipotesi che non sia accolta la domanda principale, voglia il
Giudice Ill.mo adito accertare e dichiarare la sussistenza di un indebito arricchimento di cui il sig. ha Per_1
fruito, quantomeno dal 1998 al 10.04.2018, per non aver dovuto assumere personale dipendente in luogo e a fronte delle prestazioni lavorative rese della ricorrente,
- Per l'effetto, voglia dichiarare il diritto della ricorrente, anche ai sensi dell'art. 2041 c.c. nei limiti dell'arricchimento, a essere indennizzata della correlativa diminuzione patrimoniale che si quantifica, in questa sede nella medesima somma di cui ai conteggi (già elaborati su indennità meramente legali e per difetto) ovvero a quella diversa somma, maggiore o minore, che emerga secondo giustizia, equità ovvero o a seguito di espletanda CTU contabile;
- Per l'effetto, condannare i chiamati all'eredità al pagamento di € 256.194,61 in favore della ricorrente, oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalle singole scadenze, ovvero a quella diversa somma,
maggiore o minore, che emerga secondo giustizia, equità ovvero o a seguito di espletanda CTU contabile;
- in ogni caso, condannare in solido i chiamati all'eredità odierni resistenti, al pagamento delle spese competenze ed onorari da distrarre a favore del procuratore antistatario>>.
Resistevano i convenuti, tranne che restava contumace. CP_3
3. All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Roma con sentenza del 3 giugno 2024 rigettava il ricorso.
Affermava il primo giudice:
3.1 <<il vincolo solidale e paritario nascente dal matrimonio in forza dell c.c. incompatibile con il>vincolo funzionale e gerarchico tipico del rapporto subordinato, e fonda la presunzione di gratuità del lavoro prestato da un coniuge in favore dell'altro>>;
<
lavorativa sia stata resa e accettata per la sussistenza di un rapporto di subordinazione, con potere gerarchico del datore di lavoro sul dipendente.
La collaborazione prestata all'altro coniuge o convivente, in difetto della prova rigorosa della subordinazione,
è da considerarsi quale spontaneo comportamento liberale a favore dell'altro coniuge, determinato dall'affectio maritalis e animato da mero spirito di volontaria e gratuita collaborazione, onde consentire a quest'ultimo di realizzare un maggior profitto dell'impresa e di conseguire, con detta collaborazione, anche il conseguente proprio beneficio di un più elevato tenore di vita familiare>>;
3.2 <<dall istruttoria non sono emerse evidenze di una sottoposizione della ricorrente al potere>direttivo e disciplinare di;
Persona_1
<
non riferendo quale fosse il suo orario di lavoro predefinito, quanti giorni alla settimana lavorasse;
nulla ancora sull'obbligo della ricorrente di rispettare un orario di lavoro e quali sarebbero state le conseguenze in caso di inadempimento>>;
3.3 <<dalla documentazione allegata emerge piuttosto una evidente partecipazione della ricorrente>all'impresa familiare, atteso che è incontroverso che tutti gli incassi del negozio confluivano sui conti correnti bancari cointestati alla ricorrente e al , i quali erano comproprietari del locale ove veniva Persona_1
esercitata l'attività di ferramenta>>;
< servivano a sostenere Per_1
tutte le spese familiari e al mantenimento dei figli e della stessa ricorrente. Pacifico altresì che la ricorrente con i proventi dell'attività familiare ha partecipato all'acquisto, insieme al sig. , del 50% Persona_1
degli immobili, come specificati nella memoria difensiva di . CP_4
Tutte le circostanze di cui sopra, che provano senza ombra di dubbio la partecipazione della ricorrente ai proventi dell'impresa familiare, non sono state oggetto di alcuna contestazione da parte della ricorrente.
Siffatti rilievi istruttori dimostrano piuttosto la partecipazione della ricorrente all'impresa familiare ex art. 230 bis c.c., laddove la collaborazione del coniuge nell'impresa familiare si concretizza in una prestazione di opera continuativa “anche se non a carattere subordinato”, che trova il proprio titolo in un rapporto di collaborazione personale, continuativa e coordinata>>.
4. Con ricorso del 24 luglio 2024 la interponeva appello. Pt_1
e e , costituitisi in giudizio, aderivano alla tesi di parte appellante. CP_1 CP_2 CP_3
Resisteva che, avanzava gravame incidentale. CP_4
5. Con un unico, articolato, motivo, l'appellante, nel censurare l'impianto motivazionale dell'impugnata sentenza, deduce:
che e , costituendosi in giudizio, hanno riconosciuto che la madre lavorava come CP_1 CP_2
commessa nel negozio gestito in via esclusiva dal padre e che erano pronti ad assumersi le relative responsabilità patrimoniale correlate;
che il Tribunale non ha correttamente interpretato le dichiarazioni testimoniali, che “lette in combinato disposto con le dichiarazioni dei convenuti e ”, confermano la natura subordinata del CP_1 CP_2
rapporto intercorso con il defunto . Persona_1
Chiede l'appellante che la Corte disponga un supplemento di istruttoria testimoniale con l'interrogatorio formale di e e l'assunzione di altri testi. CP_1 CP_2
6. Premesso che l'interrogatorio formale è totalmente ultroneo, atteso che e hanno CP_1 CP_2
confermato la tesi attorea, vanno valutate le dichiarazioni rese dai testi escussi in primo grado.
Controparte_5
“…conosco sia la ricorrente che tutti i resistenti perché ero il commercialista della ditta individuale del sig.
. Preciso che abitavo anche di fronte all'abitazione del sig. Persona_1 Persona_2
Ho frequentato il negozio di ferramenta del sig. quasi tutti giorni, ricordo che io e il sig. uscivamo Per_1 Per_1
la mattina insieme e andavamo a prendere il caffè e poi a volte entravo nel negozio ma andavo via dopo aver preso il caffè. Ricordo che la ricorrente operava presso il negozio del marito, ricordo che anche lei usciva la mattina insieme con noi e andava a lavorare al negozio. Ricordo che la ricorrente nel negozio svolgeva le mansioni di commessa. Ricordo che la ricorrente faceva l'orario di negozio, dalla mattina all'ora di pranzo e poi il pomeriggio dalle 16.00 in poi. Ricordo che la ricorrente lavorava tutti i giorni della settimana in cui era aperto il negozio. So che se arrivava della merce in negozio, se il sig. era impegnato in altre attività, Per_1
era la ricorrente che provvedeva a ritirare la merce. Non credo che la ricorrente chiedesse permessi se aveva bisogno di allontanarsi, diceva solo che andava a casa, era una famiglia in definitiva. Non so se la ricorrente riceveva un trattamento economico per l'attività che svolgeva in negozio, io, come commercialista, ho sempre consigliato al sig. NT AN di sistemare la faccenda. La ricorrente non era assolutamente soggetta a un potere disciplinare da parte del sig. ; se la ricorrente arrivava tardi in negozio Persona_1
diceva al marito “sono stata a casa e sto arrivando”.
La ricorrente era l'unica che svolgeva l'attività di commessa all'interno del negozio. All'interno del negozio operavano solo il sig. e la ricorrente. Quando non c'era la ricorrente, il sig. Per_1 Persona_1 lavorava da solo. Le indicazioni che la ricorrente riceveva dal sig. riguardavano il negozio. Anche la Per_1
Pe ricorrente era munita delle chiavi per aprire e chiudere il negozio. la mattina dovevo passare sempre davanti al negozio del sig. NT per recarmi nel mio studio che era lì vicino. Quando capitava che tornavo a casa ripassavo davanti al negozio del sig. e mi affacciavo dentro il negozio per chiamare il sig. e Per_1 Per_1
vedevo sempre la ricorrente che stava in atteggiamento lavorativo…”
Persona_4
“…sono la cognata del sig. . Conosco la ricorrente e conosco il negozio di ferramenta che Persona_1
aveva il sig. . Tanti anni fa, fino a circa 15 o 16 anni fa, frequentavo il negozio di ferramenta Persona_1
del sig. . Ricordo che nel negozio ci lavoravano il sig. e la ricorrente. Quando stavo in Per_1 Persona_1
buoni rapporti con loro mi recavo lì e mi trattenevo lì qualche minuto e poi ricordo che andavamo a prendere un caffè insieme. Poi i rapporti si sono deteriorati e non ci siamo più frequentati da circa 15 o 16 anni. Però
ho continuato a passare davanti al negozio e vedevo la ricorrente o il sig. quando stavano fuori dal Per_1
negozio. Non so se la ricorrente partecipava agli incassi del negozio. Non so se la ricorrente percepiva un trattamento economico.
Nel periodo che io ho frequentato il negozio di ferramenta rammento che la ricorrente andava e veniva come padrona del locale, nel senso che poteva venire con me per prendere un caffè o fare una chiacchierata. Non
credo che la ricorrente si dovesse giustificare per ritardi o assenze. Se la ricorrente non c'era rimaneva in negozio solo il sig. NT. Ricordo che l'abitazione della ricorrente e del sig. era poco distante dal Per_1
negozio.
Ricordo che nel periodo che io li frequentavo la ricorrente sempre si allontanava dal negozio per andare a casa e poi ritornava in negozio, ricordo che veniva anche con me e andavamo a fare la spesa. Non so a che ora la mattina la ricorrente si recava al negozio, ricordo che io capitavo presso il negozio non prima delle
10.30/11.00 e la trovavo dentro il negozio oppure fuori a fare una chiacchierata con amici loro, sono passati molti anni e non ricordo bene, comunque la ricorrente stava lì. Non so se la ricorrente lavorava nel negozio anche il pomeriggio, perché io passavo solo la mattina lì davanti. Ricordo che all'inizio, quando hanno aperto il negozio, vi lavorava anche la figlia della ricorrente e del . Per_1
Non so se la ricorrente aveva le chiavi per aprire e chiudere il negozio. Ricordo che a volte la ricorrente rimaneva da sola in negozio se il sig. NT doveva fare qualche consegna delle bombole;
a volte se la ricorrente non c'era, il sig. NT chiudeva il negozio se doveva portare le bombole del gas o fare altre consegne.
Ricordo che la ricorrente si occupava anche delle faccende domestiche presso la loro abitazione e seguiva i figli.
Non so esattamente che cosa faceva la ricorrente dentro il negozio, poteva servire un cliente se entrava oppure poteva dire al marito di pensarci lui perché lei andava a prendere un caffè. Ricordo che la ricorrente stava dentro al negozio o fuori dalla porta, a me dava l'idea che era la padrona questo perché lei era la padrona.
Io passavo al negozio con frequenza variabile, dipendeva quando andavo a fare la spesa, poteva essere una volta a settimana oppure ogni tre giorni, non rammento con precisione…”
Persona_5
“…dal 2001 circa sono diventato il consulente tributario del negozio. Ho frequentato il negozio perché prima dell'avvento delle fatture elettroniche passavo al negozio circa una volta al mese per ritirare le fatture;
preciso che mi capitava di recarmi anche in altre occasioni presso la ferramenta per parlare di questioni fiscali con il sig. . Potevo trattenermi pochi minuti per ritirare i documenti fiscali oppure potevo trattenermi Per_1
più a lungo se dovevo parlare con lui. Ricordo che vedevo sempre la ricorrente quando mi recavo nel negozio.
La ricorrente nel negozio faceva le stesse cose del sig. , ricordo che a volte puliva, altre volte sistemava Per_1
il negozio altre volte vendeva ai clienti. Fondamentalmente faceva le stesse cose del marito, ricordo che stava anche dietro la cassa. So che la ricorrente c'era sempre nel negozio, preciso che io a volte mi fermavo anche per salutare e la trovavo sempre. Non so se la ricorrente percepiva un trattamento economico, ricordo che io ho sempre consigliato al sig. NT di regolarizzare la posizione contributiva della moglie per eventuali verifiche. Da quando io tenevo la contabilità del sig. ricordo che la ricorrente lavorava nel negozio, Per_1 suppongo che anche prima ci lavorasse, perché so che hanno sempre lavorato insieme dentro la ferramenta.
Presuppongo che la ricorrente lavorava sempre al negozio, ricordo che lei era sempre nel negozio. Suppongo
che la ricorrente se aveva bisogno di allontanarsi dovesse chiedere il permesso al marito, questo lo dico conoscendo il sig. perché lui aveva il concetto di essere il titolare del negozio e di decidere lui. Per_1
Ricordo di aver sentito il sig. dare indicazioni alla ricorrente sulle cose da fare all'interno della Per_1
ferramenta. Adr. Non ricordo rimproveri fatti dal sig. alla ricorrente. Non so se la ricorrente aveva le Per_1
chiavi del negozio, io ricordo che la ricorrente e il sig. erano sempre insieme nel negozio e ricordo che Per_1
quando io andavo a scuola, li vedevo sempre uscire per andare insieme al negozio e rientravano anche insieme. Ricordo che quando io mi recavo al negozio per dare le consulenze fiscali io mi rivolgevo al sig. Per_1
ma rammento che era presente anche la ricorrente che stava nel negozio. Preciso che il negozio è più piccolo di quest'aula…”
Controparte_6
“…sono la nipote del sig. , mia mamma era sua sorella. Persona_1
Io mi recavo spesso al negozio e mia madre ricordo ci andava tutti i giorni. Ricordo che nel negozio ci lavorava anche la ricorrente, il negozio era suo, il negozio era in comproprietà tra la ricorrente e il sig. NT
. Preciso che la gestione dell'attività era però in mano a mio zio che era esperto in elettricità. Per_1
Ricordo che la ricorrente non aveva orari precisi per lavorare in negozio;
lei prima svolgeva i lavori a casa e poi si recava in negozio. La presenza della ricorrente era necessaria in negozio quando mio zio doveva allontanarsi. Preciso che la ricorrente si recava quotidianamente in negozio. La ricorrente in negozio stava a chiacchierare con le persone e se entrava qualche cliente serviva pure. Gli incassi del negozio erano in comune tra la ricorrente e il sig. . Ricordo che prima che mettessero i registratori di cassa, Persona_1
la ricorrente apriva il cassetto della cassa per prendere i soldi se ne aveva bisogno per andare dal parrucchiere o per altro. Quando la ricorrente non poteva scendere in negozio o se doveva allontanarsi si limitava a comunicarlo a mio zio ma non chiedeva l'autorizzazione, perché lì comandava lei. Voglio aggiungere che nel Confermo il cap. 23 (L'abitazione familiare distava dal negozio poche centinaia di metri ed era facilmente
raggiungibile a piedi, la sig.ra , pertanto, si recava spesso a casa, anche durante l'orario di lavoro per Pt_1
assolvere ad impegni domestici, per accudire i figli e per poi far eventualmente ritorno al negozio) della memoria;
voglio precisare che la ricorrente non si tratteneva mai al negozio fino alla chiusura CP_4
perché doveva tornare a casa a preparare il pasto. La ricorrente non percepiva uno stipendio da mio zio perché avevano il conto bancario in comune. Io lavoravo presso Invitalia e il mio orario era 8.30/16.45 per cinque giorni a settimana, ma preciso che mi trattenevo anche oltre;
voglio aggiungere che andavo nei week end a Ostia a trovare mia mamma. Io fino al 1978 abitavo lì ad Ostia e non lavoravo e stavo quasi sempre a casa di mio zio. Poi dagli anni 80 mi sono trasferita a Roma ma nei fine settimana e durante le festività
frequentavo la famiglia di mio zio. Il negozio di mio zio la domenica era chiuso…”
7. Rileva la Corte che gli esiti della prova testimoniale sono inequivoci.
Innanzitutto, nessun teste ha affermato che la ricorrente percepiva una retribuzione.
E gli stessi , commercialista, e , consulente tributario, hanno dichiarato di Controparte_5 Persona_5
non sapere se la ricorrente percepisse un trattamento economico.
Ciò sta ad indicare che non v'è alcun riscontro documentale circa la percezione, da parte, della , di un Pt_2
compenso mensile.
e hanno riferito, con la memoria di costituzione in giudizio, che < CP_1 CP_2
di convivenza famigliare la Sig.ra ha percepito dal marito uno stipendio, seppur simbolico, la cui Pt_1
quantificazione non è nel dettaglio nota>>.
Il fatto che lo stipendio fosse “simbolico” già depone per l'insussistenza di una reale retribuzione.
Inoltre i due predetti convenuti non hanno indicato né l'ammontare né le modalità del versamento.
L'allegazione è, pertanto, priva di significato probatorio.
In definitiva, la presunzione di gratuità, correttamente richiamata dall'impugnata sentenza, non risulta vinta. 8. Inoltre, la teste ha dichiarato che la ricorrente “andava e veniva come padrona del locale, nel Per_4
senso che poteva venire con me per prendere un caffè o fare una chiacchierata”.
Il teste ha affermato che la la ricorrente non chiedeva permessi se aveva bisogno di allontanarsi, Tes_1
non era assolutamente soggetta a un potere disciplinare da parte del sig. e se la ricorrente Persona_1
arrivava tardi in negozio diceva al marito “sono stata a casa e sto arrivando”.
La teste ha riferito: che il negozio era in comproprietà tra la ricorrente e il sig. ; che CP_6 Persona_1
se la ricorrente non poteva scendere in negozio o se doveva allontanarsi si limitava a comunicarlo al NT
perché lì comandava lei.; che la si recava spesso a casa, anche durante l'orario di lavoro per assolvere Pt_1
ad impegni domestici, per accudire i figli e per poi far eventualmente ritorno al negozio;
che la ricorrente e il avevano il conto bancario in comune. Per_1
A ciò aggiugasi che non consta che la ricorrente usufruisse di ferie o permessi.
Della sottoposizione della a un potere disciplinare del merito non v'è traccia in nessuna delle Pt_1
circostanze riferite dai testi.
In definitiva, non è minimamente emersa un'attività caratterizzata dalla subordinazione, ossia da un vincolo di assoggettamento gerarchico.
9. L'appellante ha richiamato, a conforto, del proprio assunto, la deposizione del , secondo la quale CP_5
“aveva il concetto di essere il titolare del negozio e di decidere lui” e che ha ricordato di aver sentito il Per_1
sig. dare indicazioni alla ricorrente sulle cose da fare all'interno della ferramenta. Per_1
All'evidenza, trattasi di affermazioni che non apportano alcun sostegno alla tesi attorea.
Ora, che il avesse il concetto di essere titolare del negozio e che desse indicazioni sulle cose da fare Per_1
non significa affatto che la moglie stesse in negozio in veste di dipendente.
In disparte la palese vaghezza di tali affermazioni, la collaborazione prestata dalla è ben coerente con Pt_1
un comportamento dettato dall'affectio maritalis. 10. Il Tribunale ha sottolineato (vd. punto 3.3) (con statuizione non specificamente censurata): che <<è
incontroverso che tutti gli incassi del negozio confluivano sui conti correnti bancari cointestati alla ricorrente e al , i quali erano comproprietari del locale ove veniva esercitata l'attività di ferramenta>>; Persona_1
che <<è pacifico che i conti correnti cointestati alla ricorrente e al servivano a sostenere Persona_1
tutte le spese familiari e al mantenimento dei figli e della stessa ricorrente>>, che è altresì pacifico altresì che
< Persona_1
, del 50% degli immobili, come specificati nella memoria difensiva di .
[...] CP_4
Tali circostanze dimostrano, come condivisibilmente rilevato dal primo giudice, che, in realtà una partecipazione della ricorrente all'impresa familiare ex art. 230 bis c.c.
11. Quel che pare alla Corte incontestabile, alla luce delle sostanzialmente univoche risultanze testimoniali e dalla documentazione agli atti, è che il rapporto intercorso tra i coniugi non era affatto di tipo Per_6
subordinato.
Stante il chiaro risultato dell'istruttoria espletata, non v'è alcuna ragione di disporre l'escussione di altri testi,
come richiesto dall'appellante.
12. Non rileva che alcuni convenuti non abbiano contestato le allegazioni dell'attrice.
Trattandosi di posizioni non scindibili – giacché non è possibile che, all'interno del medesimo giudizio, si affermi la natura subordinata del medesimo rapporto nei confronti di alcuni e lo si neghi nei confronti di altri
– la conclusione non può che essere unica.
Nulla impedisce, ovviamente, a coloro che hanno condiviso la pretesa attorea di far fronte, spontaneamente,
al credito vantato dall' . Pt_2
Pertanto, accertata l'insussistenza del presupposto di fatto della domanda attorea, l'appello va rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
13. Con l'appello incidentale lamenta che il Tribunale ha liquidato le spese in misura non CP_4
adeguata rispetto alle tariffe vigenti. Il motivo è per quanto di ragione fondato.
Il valore della controversia si inscrive nello scaglione tra €.52.001 e €.260.000.
Considerate le voci di studio, introduttiva, istruzione e decisionale, pare congruo liquidare le spese in misura pari a €.10.000,00, a motivo del pregio dell'opera prestata dal difensore in tale grado del giudizio e della natura e della non particolare complessità delle questioni trattate.
Pertanto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, va condannata al pagamento, in Parte_1
favore del difensore distrattario di , delle spese processuali di primo grado nella misura di CP_4
€.10.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.
14. Le spese del presente tra l'appellante e seguono la soccombenza e si liquidano come da CP_4
dispositivo, in base al valore della controversia e al pregio dell'opera prestata in questa sede.
Vanno, invece, compensate nei confronti di , e che non hanno CP_1 CP_2 CP_3
assunto una posizione di contrasto alla pretesa della . Pt_1
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione rigetta l'appello proposto, con ricorso depositato in data 24 luglio 2024, da nei confronti Parte_1
di , , e avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di CP_1 CP_2 CP_4 CP_3
Roma in data 3 giugno 2024.
Accoglie l'appello incidentale spiegato da con memoria del 23 ottobre 2024 e, in parziale riforma CP_4
dell'impugnata sentenza, confermata nel resto, condanna al pagamento, in favore del Parte_1
difensore distrattario di , delle spese del primo grado del giudizio nella misura di €.10.000,00, CP_4
oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge. Condanna l'appellante al pagamento, in favore del difensore distrattario di del compenso per il CP_4
presente grado del giudizio che liquida in complessivi €.7.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.
Compensa le spese del presente grado tra l'appellante e le altre parti.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2018 mio zio mi disse che voleva chiudere il negozio ma che la ricorrente non voleva.