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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/09/2025, n. 2542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2542 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1833/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di CE Sezione Commerciale Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Italo Mirko De Pasquale, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1833/2024, avente ad oggetto “Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare”, proposta da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. SALVATORE Parte_1 C.F._1
NISI (C.F. ), giusta mandato in atti C.F._2
Attrice opponente CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.VA
GIAMPAOLI BRUNO (C. F. ), giusta mandato in atti C.F._3
Convenuta opposta
Controparte_2
Convenuta opposta contumace CONCLUSIONI DELLE PARTI Come rassegnate nella memoria ex art. 189, n. 1, c.p.c. depositate dalle parti. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso del 4.10.2021 ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 615, II comma, Parte_1
c.p.c. nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare di pignoramento presso terzi n° 31/2021 pendente davanti al Tribunale di CE avviata da Controparte_1
In particolare, con la procedura esecutiva richiamata, pignorava presso la Controparte_1 CP_2 le quote societarie di proprietà dell'attrice per il soddisfacimento del credito Controparte_2 precettato di € 212.095,03, oltre interessi e spese, fondato sulla sentenza n. 243/2013 resa dal Tribunale di CE. A sostegno dell'opposizione l'odierna attrice deduceva:
“- che non poteva procedere ad esecuzione forzata nei confronti di CP Parte_1 per la riscossione dello stesso credito (€.184.367,96) oggetto di ordinanza di assegnazione delle somme dovute dal terzo pignorato ( sino al compimento infruttuoso di ogni azione CP_3 esecutiva nei suoi confronti e quindi sino all'accertata sua insolvenza, poiché, quale creditrice assegnataria ex art.553 cpc (pro-solvendo) di un credito vantato dalla propria debitrice nei confronti del terzo ( soggiaceva al vincolo di ineIGibilità del credito originario nei CP_3
1 confronti della debitrice cedente per tutto il tempo in cui persisteva la possibilità della fruttuosa escussione della debitrice ceduta, sicché solo quando la medesima fosse risultata insolvente avrebbe potuto rivolgersi (ancora una volta) alla debitrice originaria;
-
- che non solo non aveva fornito prova della infruttuosa escussione di e CP CP_3 quindi della sua insolvenza, ma addirittura il credito assegnato era facilmente eIGibile per essere proprietaria di notevolissimo patrimonio immobiliare libero da ogni gravame e del valore CP_3
(desumibile sia da perizia giurata di stima sia dal bilancio societario) di oltre sette milioni di euro, con correlata ineIGibilità del credito originario ed illegittimità della procedura di pignoramento di quote societarie volte alla (ulteriore) riscossione di quest'ultimo;”. In pendenza dell'opposizione, poi, , in virtù di un rinvenuto atto transattivo del Parte_1
26.09.2023 concluso tra in proprio e quale amministratore unico di da un Parte_2 CP_3 lato, e dall'altro, deduceva a verbale udienza del 04.12.2023, quale ulteriore motivo
CP di opposizione alla esecuzione ad integrazione dei motivi di cui al ricorso del 04.12.2021, che il credito vantato da era stato estinto - in seguito al regolare adempimento della
CP transazione predetta - e, quindi, formulava richiesta di estinzione della procedura n. 314/2021 R.G.Es. o, comunque, di sospensione della medesima.
1.2. Regolarmente costituita, resisteva alla domanda insistendo per il prosieguo della
CP procedura esecutiva;
in merito all'accordo transattivo del 26.09.2023 sosteneva che il credito vantato nei confronti di non doveva ritenersi incluso nell'accordo; accordo che Parte_1 doveva ritenersi valevole solo nei rapporti tra da un lato, e e
CP Parte_2 CP_3 dall'altro; aggiungeva che l'importo transatto di € 40.000 andasse imputato soltanto per l'importo di € 30.000,00 al credito vantato verso . Parte_1
1.3. Con ordinanza del 15 gennaio 2024 il g.e. ha rigettato la richiesta di sospensione assegnando termine per l'introduzione del giudizio di merito.
2. Con atto di citazione regolarmente notificato, l'attrice introduce il relativo giudizio di merito e chiede testualmente all'intestato Tribunale di: “A) ACCERTARE e DICHIARARE che CP
[... non è creditrice di dell'importo di €.154.367,96 oltre accessori (residuo credito Parte_1 vantato previa detrazione di €.30.000,00 riscossi in virtù di atto transattivo 26/09/2023 con
[...] in proprio e quale A.U. di portato dall'atto di precetto 9/12/2020 ed intimato Pt_2 CP_3 in virtù della sentenza n.243/2013 del Tribunale di CE, con successivo pignoramento delle quote societarie della di proprietà di - proc.es.n.314/2021 Controparte_2 Parte_1
R.G.Es. in quanto trattasi dello stesso credito oggetto di ordinanza 25/6/2019 resa nella proc.es. n.1026/2019 R.G.Es. di assegnazione delle somme dovute dal terzo pignorato ( , estinto CP_3 con atto transattivo 26/09/2023, e che per l'effetto non può procedere ad esecuzione CP forzata in danno di per la riscossione di tale credito estinto per l'effetto B) Parte_1
DICHIARARE INEFFICACE, ed il pignoramento 314/2021 R.G.Es. CP_4 CP_5
Tribunale di CE ad istanza di (creditrice) (p.iva nei confronti di CP P.VA
(debitrice) nata a [...] il [...] e (terzo Parte_1 Controparte_2 pignorato) (REA n.LE-107752 REA, p.iva , notificato il 10/2/2021 a e P.IVA_2 Parte_1
l'8/2/2021 a , avente ad oggetto le quote societarie della Controparte_2 [...] di proprietà di C) DICHIARARE ESTINTA la proc.es. Controparte_2 Parte_1
n.314/2021 R.G.Es. promossa da (creditrice) (p.iva ) nei confronti di CP P.VA
(debitrice) nata a [...] il [...] e (terzo Parte_1 Controparte_2
2 pignorato) (REA n.LE-107752 REA, p.iva , con atto di pignoramento 2/2/2021 P.IVA_2 notificato il 10/2/2021 a e l'8/2/2021 a , avente ad oggetto Parte_1 Controparte_2 le quote societarie della di proprietà di ed Controparte_2 Parte_1
ORDINARE al Conservatore del Registro delle Imprese di CE presso la C.C.I.A.A. di CE la cancellazione della trascrizione del pignoramento effettuata il 19/2/2021 al prot.n. LE 2021-9215 In subordine D) ACCERTARE e DICHIARARE che non può procedere ad CP esecuzione forzata nei confronti di per la riscossione dell'importo di €.154.367,96 Parte_1 oltre accessori (residuo credito vantato previa detrazione di €.30.000,00 riscossi in virtù di atto transattivo 26/09/2023 con in proprio e quale A.U. di portato dall'atto di Parte_2 CP_3 precetto 9/12/2020 ed intimato in virtù della sentenza n.243/2013 del Tribunale di CE, con successivo pignoramento delle quote societarie della di proprietà Controparte_2 di - proc.es.n.314/2021 R.G.Es. sino al compimento infruttuoso di ogni azione Parte_1 esecutiva in danno di per la riscossione del credito pari importo vantato da CP_3 CP nei confronti di in virtù di ordinanza di assegnazione delle somme dovute dal terzo
[...] CP_3 pignorato esa a proprio favore il 25/6/2019 (proc.es. n.1126/2019 Tribunale di CE) ai CP_3 sensi dell'art.533 Cpc (a soddisfacimento salvo esazione del credito vantato da nei CP confronti di in virtù della sentenza n.243/2013 del Tribunale di CE), e quindi sino Parte_1 all'accertata sua insolvenza;
E) ACCERTARE e DICHIARARE che, alla data odierna, CP non può procedere ad esecuzione forzata nei confronti di per la riscossione
[...] Parte_1 dell'importo di €.154.367,96 oltre accessori (residuo credito vantato previa detrazione di
€.30.000,00 riscossi in virtù di atto transattivo 26/09/2023 con in proprio e quale Parte_2
A.U. di portato dall'atto di precetto 9/12/2020 ed intimato in virtù della sentenza CP_3
n.243/2013 del Tribunale di CE, con successivo pignoramento delle quote societarie della di proprietà di - proc.es.n.314/2021 R.G.Es. e non ha Controparte_2 Parte_1 quindi titolo e/o diritto a procedere ad esecuzione forzata con pignoramento ai sensi dell'art.543 Cpc delle quote societarie di nella per la riscossione Parte_1 Controparte_2 del credito suindicato conseguentemente F) ACCOGLIERE la presente opposizione ex art.615 c.2 Cpc, e DICHIARARE IMPROCEDIBILE, INAMMISSIBILE, ed INEFFICACE la CP_6 esecuzione forzata avente ad oggetto le partecipazioni societarie di nella Parte_1 [...] per la riscossione del credito suindicato G) CONDANNARE al Controparte_2 CP pagamento di spese e competenze di lite, con distrazione al sottoscritto procuratore antistatario”. A sostegno dell'odierno giudizio l'originaria opponente ha dedotto l'erroneità del provvedimento del g.e. richiamando, nel merito, gli stessi motivi già rappresentati in fase cautelare, ivi inclusi i motivi aggiunti in sede di udienza del 04.12.2023. 2.2 Nelle more della costituzione del convenuto, in data 09.04.2024, il Collegio, in accoglimento del reclamo proposto da avverso l'ordinanza del 11.01.2024 (Tribunale di CE, Parte_1 proc. 702/2024 R.G.), ha disposto la sospensione della procedura esecutiva presso terzi R.G. es. mob. N. 314/2021. 2.3. Con comparsa di costituzione e risposta del 03.05.2024 ha resistito Controparte_1 all'opposizione e ha concluso per il rigetto della stessa con vittoria delle spese di lite.
2.4. La causa è stata istruita con la concessione dei termini di cui all'art. 171 - ter c.p.c. e con il deposito di documentazione.
2.5. Concessi, poi, i termini di cui all'art. 189 c.p.c. all'udienza del 18.06.2025 la causa è stata
3 riservata per la decisone.
***** 3. L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
3.2. Così come già evidenziato dai giudici del reclamo, l'inquadramento della questione giuridica sottesa al presente giudizio deve muovere dalle vicende fattuali e giuridiche che hanno coinvolto le parti;
sotto tale profilo rileva:
1) la sentenza n. 243/2013, che costituisce il titolo esecutivo azionato da nei confronti CP di , la quale condanna l'odierna attrice e nella misura del 50% ciascuno Parte_1 Parte_2 al pagamento di complessivi € 500.000,00, dai quali detrarre il controcredito di € 145.993,45 vantato dai germani nei confronti di L'obbligazione dei predetti Rota (ossia il Pt_1 CP pagamento di € 177.003,27 ciascuno) ha, pertanto, natura di obbligazione parziaria e non solidale;
2) l'ordinanza del 25.06.2019 resa nella proc. es. rg. n. 1026/2019 con la quale è stata assegnata a salvo esazione, il credito di € 188.921,00 vantato da nei confronti di CP Parte_1
(cit. testualmente: “esaminata la dichiarazione resa dal terzo pignorato dalla quale si CP_3 evince che lo stesso (ndr: risulta debitore nei confronti di dell'importo di CP_3 Parte_1
€.188.921,00 a titolo di finanziamento infruttifero soci (…); vista la richiesta di assegnazione;
considerato che
può farsi luogo all'assegnazione tenuto conto dei seguenti crediti: >>
€.212.626,62 per sorte capitale, interessi, spese e competenze di cui all'atto di precetto notificato in data 31/1/2019 (…) >> €.4.553,04 oltre spese di registrazione della presente ordinanza se dovute, per spese e competenze della procedura esecutiva (….)”” assegna “”salvo esazione, in favore della la somma di €.188.921,00 in parziale soddisfo dei crediti come innanzi CP precisati””); 3) la transazione del 26.09.2023 conclusa da e Controparte_1 Parte_2 CP_3 quest'ultima rappresentata – ai fini della stipulazione della predetta scrittura – dallo stesso Pt_2 in qualità di legale rappresentante pro tempore e di amministratore unico di nonché
[...] CP_3
l'addeddum concluso tra le stesse parti in pari data. Atti, questi ultimi, di cui è indubbia la non agevole interpretazione. Condivisibili, in particolare, sono i profili di contraddittorietà già evidenziati dal Collegio che, testualmente, nell'ordinanza decisoria scrive:
“I contenziosi definiti in via transattiva, con rinuncia <> e obbligo di
<<non promuovere ulteriori procedimenti giudiziali o stragiudiziali e ad avanzare pretese nei confronti del IGnor e della fondate sui predetti provvedimenti>> vedono Parte_2 CP_3
TUTTI quale esecutata , il cui debito decide di riscuotere mediante Parte_1 Controparte_1 pignoramento di quote sociali di (quale debitor debitoris) in Parte_2 CP_3
Tanto potrebbe indurre a ritenere che con la transazione sia stata definita la posizione debitoria di , accettandosi dal terzo debitor debitoris (ossia di “terzo pignorato del terzo Parte_1 pignorato”) la somma di euro 40.000,00. Parte_2
Tale interpretazione sembrerebbe tuttavia smentita dal richiamato capoverso del punto 2.1 (<<le parti precisano che non sono oggetto delle suestese rinunce e o impegni i diritti derivanti a dalla assegnazione a lei del credito vantato da verso la per la CP Parte_1 CP_3 somma di euro 188.921,00 di cui alla premessa D>>), punto - a sua volta - smentito dall'”addendum” redatto in pari data, ove invece le parti riferiscono il versamento della somma di 40.000,00 € proprio al debito di derivante dalla sentenza della Corte d'appello, Parte_1
4 che ha confermato la sentenza di primo grado n. 243/2013. A complicare ulteriormente l'interpretazione dell'esatto contenuto della transazione intervengono:
- la circostanza che la stessa sia firmata da anche in proprio ( che, Parte_2 Parte_2 va ricordato, è debitore in proprio di di un importo pari a quello di CP Parte_1 sulla base della più volte richiamata sentenza della Corte d'Appello);
- la circostanza che al punto 2.3 della transazione le parti abbiano pattuito (con relativo rilascio di quietanza) che: <<con il pagamento della somma successivamente indicata all'articolo a 3.1 cesserà altresì ogni reciproco debito - credito tra le parti che si rilasciano, ora per allora, ampia e liberatoria quietanza dichiarandosi reciprocamente di non avere nulla pretendere l'una dall'altra qualsiasi ragione o causa>>. Ora, è evidente che tale accordo (ancorché inizialmente taciuto da non sia privo Controparte_1 di rilievo nell'ambito della nuova esecuzione successivamente intrapresa da nei Controparte_1 confronti di con l'atto di pignoramento delle quote sociali di proprietà della stessa Parte_1 presso la società atteso che trattasi esattamente dello stesso Controparte_2 importo (in quanto la differenza di euro € 27.727,06, non contestata, è stata dalla Rota già versata) dovuto da per il quale la creditrice ha già ottenuto: Parte_1 Controparte_1
a) nella proc. R.G. Es. mob. 1026/2019 l'assegnazione del credito di verso Parte_1 [...] CP_ (terzo pignorato) per un finanziamento soci infruttifero concesso da detta alla predetta Pt_1 società per €.188.921,00;
b) nella proc. R.G. es. mob. 1080/2020 l'assegnazione con ordinanza del 23.11.2021 del credito di €.188.500,00 vantato da nei confronti di (socio e legale rappresentante CP_3 Parte_2 della stessa , e ciò ovviamente sempre al fine di portare ad esecuzione la statuizione di CP_3 condanna da con la richiamata sentenza ottenuta nei confronti di . CP Parte_1
In tale contesto – fatto salvo ogni approfondimento proprio della fase istruttoria – è evidente che dell'atto transattivo sono astrattamente possibili due interpretazioni: I) ritenere che con l'accordo abbia inteso definire – quantomeno “anche” - la Controparte_1 posizione debitoria di nella sua qualità di debitor debitoris, ossia di “terzo Parte_2 pignorato del terzo pignorato” per il debito originario di , interpretazione CP_3 Parte_1 consentita dall'espresso richiamo alla sub lett. “E” della transazione e dalla rinuncia ad avanzare pretese verso e : nel qual caso il debito di posto a fondamento CP_3 Parte_2 Parte_1 delle suddette assegnazioni di crediti deve ritenersi definito con la transazione, della quale in sostanza la ha dichiarato di voler profittare;
Pt_1
II) ritenere che tale possibile dubbio interpretativo sia stato chiarito dai paciscenti nel successivo capoverso (ove si legge che <le parti precisano che non sono oggetto delle suestese rinunce e o impegni i diritti derivanti a verso la per la somma di euro 188.921,00 di cui alla premessa D>) e modificato
[...] CP_3 nell' “addendum” (imputando la somma di €.40.000,00 detratte le spese processuali, solo in udienza indicate in euro 10.000,00) al fine di escludere dalle rinunce (alle azioni) il credito di
[...]
verso la credito assegnato/trasferito coattivamente a (detratti Pt_1 CP_3 Controparte_1 solo euro 30.000,00 oggetto della transazione): nel qual caso ben può procedere Controparte_1 ad azioni esecutive nei confronti di che indubbiamente può soddisfare il proprio debito CP_3
(quale terzo pignorato), in quanto, come dimostrato dalla reclamante con la produzione del bilancio, gode di valida situazione economica ed è proprietaria in particolare di moltissimi terreni
5 in Corigliano d'Otranto, in relazione ai quali ha il 28-9-2023 concluso con “ARNG SOLAR XI srl” un preliminare per la costituzione di diritto di superficie su suoi immobili per un corrispettivo di euro 7.440.247,78 (veds. preliminare già trascritto); da tale ultima circostanza consegue che può agire esecutivamente sul ricavato di tale cessione, in caso di stipula del definitivo, CP ovvero, nelle more, sulle somme dovute a ai sensi del punto 5.3 del preliminare di CP_3 costituzione del diritto di superficie, ovvero ancora sugli immobili in caso di risoluzione del preliminare”. Avverso i dubbi interpretativi avanzati dal Collegio, in questa sede, osserva: Controparte_1
- che l'accordo è stato concluso “frettolosamente” muovendo da una bozza predisposta dal legale di e improvvisamente deceduto, e che “per non dover riscrivere tutto Parte_2 CP_3
l'accordo transattivo ci si limitò ad un addendum in cui si precisava appunto che un tanto era fatto per non modificarne il testo predisposto dal Collega”;
- che l'accordo del 2023, temporalmente, non poteva essere stato concluso per poter promuovere nuova esecuzione nei confronti di , esecuzione intrapresa già nel 2021; Parte_1
- che nel sett. 2023, quando è stato sottoscritto l'accordo transattivo, non era da Parte_2 tempo più debitore di ma aveva già pagato il suo dovuto 50% della condanna CP pronunciata dal Tribunale di CE del 2013; “ ha firmato in proprio l'accordo Parte_2 transattivo perché era coinvolto nelle procedure citate nelle premesse F-G-H oggetto dell'accordo” (cit. test. pag. 7 comparsa Concentra);
- che vi sia un inammissibile salto logico tra la mera imputazione di un pagamento (€ 40.000,00) ad un debito triplo (che è quanto il Collegio del reclamo ha valorizzato) e l'affermazione che ciò avrebbe un effetto estintivo dell'intero debito. Sostiene Concentra, pertanto, che “attenendoci all'accordo transattivo e all'addendum per come vi è stato convenuto tra i patiscenti, ci pare certo che: a) le parti che hanno stipulato l'accordo transattivo e l'addendum sono il IG. , per sé e per la e la;
il Parte_2 CP_3 CP contenuto dell'accordo transattivo è, quindi, limitato ai diritti e/o alle pretese degli stipulanti (non parendoci concepibile una “transazione” riguardante diritti altrui, senza una dichiarazione di volontà di questo terzo estraneo); b) il contenuto dell'accordo è costituito (v.premessa I) dal
“tranIGere ai sensi dell'art. 1965 cod.civ. le (liti) citate sopra nelle premesse e prevenirne CP_7 di future”; nelle suddette premesse sono citate solo liti riguardanti le parti stipulanti e non liti di cui fosse parte la IG.ra ; c) l'”oggetto” (punto 2.1) dell'accordo è in seguito Parte_1 confermato essere la “rinuncia…..agli atti ed alle azioni spettantile (a ) in forza dei CP procedimenti e provvedimenti pronunciati a Suo favore, di cui alle premesse E-F-G-H” (dei quali, per come sopra esposto, la IG.ra non è parte); d) nello stesso comma (dell'art.2.1) è Pt_1 ulteriormente precisato che stante la rinuncia di cui sopra “ si obbliga a non CP promuovere procedimenti giudiziali e stragiudiziali e/o ad avanzare pretese nei confronti di e della fondantesi sui suddetti provvedimenti”; oggetto della opposizione Parte_2 CP_3 ex 615 cpc che ci occupa è una esecuzione che non riguarda né né la ma Parte_2 CP_3 solo e la sua partecipazione nella srl Scogliera Mulino dell'Acqua, per cui non si Parte_1 può affermare che le siano applicabili le pattuizioni dell'accordo transattivo (fra cui l'impegno a non promuovere procedimenti giudiziali); e) l'addendum è lapidario nel precisare che il pagamento previsto nell'accordo transattivo “non inciderà sui diritti di ad agire
contro
CP
per le ragioni creditorie spettantile e di cui alla premessa C (dell'accordo Parte_1
6 transattivo)”; sono ragioni creditorie di verso (alle quali l'accordo CP Parte_1 transattivo è estraneo) quelle sancite nella sentenza della C.A. di CE 970/2017 ed azionate nella procedura 314/2021 R.G.Es. mob. Trib. CE (e, a quanto notoci, non ne esistono altre)” (cit. pag. 8 – 9, comparsa di costituzione parte opposta). Le difese di parte opposta non persuadono e, in ogni caso, non risolvono le criticità rilevate dal collegio e condivise da questo giudicante. Se è vero che non era debitore di Concentra in virtù del titolo esecutivo del 2013 Parte_2 non è, del pari, vero che non fosse, in senso assoluto, debitore della predetta società. Parte_2
Egli, infatti, era debitore ingiunto in ragione del d.i. n. 592/2022 (indicato alla lettera F ed oggetto, poi, del giudizio di opposizione di cui alla lettera G dell'accordo transattivo). La circostanza, inoltre, che “a monte” di tutte le successive vicende giudiziali tra i paciscenti vi sia il debito di verso così come l'imputazione di parte dei € 40.000,00 Parte_1 CP transatti proprio al debito dell'odierna attrice non sono circostanze “neutre” rispetto alla transazione sottoscritta in data 26.09.2023 e agli effetti che questa è idonea produrre anche nei confronti del debito proprio dell'odierna attrice (che ben potrà beneficiare degli effetti indiretti scaturenti dall'accordo concluso da altri, avendo tra l'altro espressamente dichiarato di volerne profittare). Le vicende giudiziarie e l'accordo intervenuto tra le parti hanno avuto quale conseguenza quella di privare “del credito dalla stessa vantato nei confronti di che non può far valere Parte_1 CP_3 nei confronti di quest'ultima in considerazione dell'espropriazione subita) e ha ora subito l'espropriazione delle quote sociali di senza tuttavia che Controparte_2
nella sua qualità di creditore procedente, abbia dimostrato - nel corso di questo Controparte_1 giudizio - che il mancato soddisfacimento del suo credito sia dipeso dall'inottemperanza al provvedimento di assegnazione da parte del terzo pignorato mentre – si ribadisce - la CP_3 rinuncia a riscuotere il credito da , debitor debitoris (ossia “terzo pignorato del Parte_2 terzo pignorato” appare riconducibile ad una scelta unilaterale di . CP_3 CP
E' poi pacifico che l'ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 553 c.p.c. implica un accertamento in ordine all'esistenza e all'ammontare del credito vantato dal debitore esecutato nei confronti del debitor debitoris e determina, quindi, il trasferimento del credito pignorato dal debitore esecutato al creditore procedente, dando luogo ad una cessione coattiva del credito che la giurisprudenza e la dottrina maggioritarie qualificano in termini di cessione pro solvendo, con la conseguenza che il debitore principale è liberato ove il terzo pignorato soddisfi integralmente il creditore procedente. In altri termini, l'intervenuto trasferimento del credito in favore dell'assegnatario non modifica la natura del credito stesso, non novandone oggettivamente il titolo, ma comporta una modifica dal lato attivo del rapporto obbligatorio, per effetto della quale nella titolarità del credito verso il terzo pignorante al debitore si sostituisce il creditore assegnatario per effetto del trasferimento coattivo (vedi ex multiplis, Cassazione civile, ordinanza n. 108/2023; Cassazione Civile, sentenza n. 18719/2017; Cassazione civile, ordinanza n. 11660/2016; Cassazione civile, sentenza n. 18105/2011; Cassazione civile, sentenza n. 7508/2011; Cassazione civile, sentenza n. 26036/2005). Il predetto trasferimento coattivo del credito legittima, dunque, l'azione esecutiva del creditore procedente nei confronti del terzo pignorato, com'è avvenuto nel caso di specie, in cui CP ha eseguito l'ordinanza di assegnazione del 25.06.2019 con l'esperimento di una serie di
[...]
7 procedure esecutive”. Orbene, laddove continuasse a predicarsi l'indifferenza dell'accordo transattivo (e del suo addendum) rispetto all'originario debito in capo a si verificherebbe un'inammissibile Parte_1 violazione dell'ordinanza del 25.06.2019. Per dirla in altri termini, il nostro ordinamento giudiziario non può tollerare un accordo tra creditore assegnatario e terzo pignorato (tale era in seguito all'ordinanza del 25.06.2019 e, poi, CP_3 in seguito dell'ordinanza del 23.11.2021 resa nella proc. esec. mob. 1080/2020) Parte_2 volto, nei fatti, a liberare il debitor debitoris dal pagamento del dovuto in danno del soggetto che ha subito l'espropriazione del proprio credito. Non è, qui, in discussione il legittimo ricorso del creditore al cumulo dei mezzi di esecuzione ex art. 483 c.p.c. ma, piuttosto, si pone in dubbio il potere del creditore di intraprendere ulteriori azioni esecutive ove lo stesso abbia volontariamente abdicato al diritto di escutere un soggetto – tra l'altro, come emerso in giudizio, perfettamente capiente – assegnato con provvedimento giudiziale. All'esito di tutte le considerazioni svolte dal Collegio e da questo giudice e tornando, ad esaminare l'accordo transattivo e l'addendum, l'unica interpretazione possibile di tali atti – in un'ottica di tenuta del sistema, rispetto dei canoni di correttezza e buona fede e divieto di abuso degli strumenti processuali – è che con esso sia stata definita anche, seppur indirettamente, la posizione debitoria di posta a monte degli “atti e azioni” direttamente oggetto dell'accordo. Parte_1
Conseguentemente, la domanda principale formulata da deve trovare accoglimento. Parte_1
4. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, considerato lo scaglione di riferimento, determinato dal valore della controversia;
in ragione della attività svolta, delle questioni affrontate e della natura della controversia, si ritiene congruo liquidare le spese che l'opposta dovrà rifondere alle opponente, con l'applicazione dei parametri minimi per l'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità e con esclusione della fase istruttoria in quanto meramente documentale.
p.q.m.
Il Tribunale – Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1833/2024 R.G., definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
• Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara nullo ed inefficacie il pignoramento iscritto al n. 314/2021 R.G.Es. Tribunale di CE avente ad oggetto le quote societarie della Controparte_2 di proprietà di;
[...] Parte_1
• Condanna al pagamento in favore di delle spese e competenze di lite Controparte_1 Parte_1 liquidate in € 786,00 per esborsi ed € 4.217,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA nella misura di legge e con distrazione in favore dell'Avv. Salvatore Nisi dichiaratosi anticipatario;
• Dichiara irripetibili le spese nei confronti della Controparte_2
CE, 15/09/2025
Il Giudice unico
Dott. Italo Mirko De Pasquale
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di CE Sezione Commerciale Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Italo Mirko De Pasquale, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1833/2024, avente ad oggetto “Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare”, proposta da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. SALVATORE Parte_1 C.F._1
NISI (C.F. ), giusta mandato in atti C.F._2
Attrice opponente CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.VA
GIAMPAOLI BRUNO (C. F. ), giusta mandato in atti C.F._3
Convenuta opposta
Controparte_2
Convenuta opposta contumace CONCLUSIONI DELLE PARTI Come rassegnate nella memoria ex art. 189, n. 1, c.p.c. depositate dalle parti. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso del 4.10.2021 ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 615, II comma, Parte_1
c.p.c. nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare di pignoramento presso terzi n° 31/2021 pendente davanti al Tribunale di CE avviata da Controparte_1
In particolare, con la procedura esecutiva richiamata, pignorava presso la Controparte_1 CP_2 le quote societarie di proprietà dell'attrice per il soddisfacimento del credito Controparte_2 precettato di € 212.095,03, oltre interessi e spese, fondato sulla sentenza n. 243/2013 resa dal Tribunale di CE. A sostegno dell'opposizione l'odierna attrice deduceva:
“- che non poteva procedere ad esecuzione forzata nei confronti di CP Parte_1 per la riscossione dello stesso credito (€.184.367,96) oggetto di ordinanza di assegnazione delle somme dovute dal terzo pignorato ( sino al compimento infruttuoso di ogni azione CP_3 esecutiva nei suoi confronti e quindi sino all'accertata sua insolvenza, poiché, quale creditrice assegnataria ex art.553 cpc (pro-solvendo) di un credito vantato dalla propria debitrice nei confronti del terzo ( soggiaceva al vincolo di ineIGibilità del credito originario nei CP_3
1 confronti della debitrice cedente per tutto il tempo in cui persisteva la possibilità della fruttuosa escussione della debitrice ceduta, sicché solo quando la medesima fosse risultata insolvente avrebbe potuto rivolgersi (ancora una volta) alla debitrice originaria;
-
- che non solo non aveva fornito prova della infruttuosa escussione di e CP CP_3 quindi della sua insolvenza, ma addirittura il credito assegnato era facilmente eIGibile per essere proprietaria di notevolissimo patrimonio immobiliare libero da ogni gravame e del valore CP_3
(desumibile sia da perizia giurata di stima sia dal bilancio societario) di oltre sette milioni di euro, con correlata ineIGibilità del credito originario ed illegittimità della procedura di pignoramento di quote societarie volte alla (ulteriore) riscossione di quest'ultimo;”. In pendenza dell'opposizione, poi, , in virtù di un rinvenuto atto transattivo del Parte_1
26.09.2023 concluso tra in proprio e quale amministratore unico di da un Parte_2 CP_3 lato, e dall'altro, deduceva a verbale udienza del 04.12.2023, quale ulteriore motivo
CP di opposizione alla esecuzione ad integrazione dei motivi di cui al ricorso del 04.12.2021, che il credito vantato da era stato estinto - in seguito al regolare adempimento della
CP transazione predetta - e, quindi, formulava richiesta di estinzione della procedura n. 314/2021 R.G.Es. o, comunque, di sospensione della medesima.
1.2. Regolarmente costituita, resisteva alla domanda insistendo per il prosieguo della
CP procedura esecutiva;
in merito all'accordo transattivo del 26.09.2023 sosteneva che il credito vantato nei confronti di non doveva ritenersi incluso nell'accordo; accordo che Parte_1 doveva ritenersi valevole solo nei rapporti tra da un lato, e e
CP Parte_2 CP_3 dall'altro; aggiungeva che l'importo transatto di € 40.000 andasse imputato soltanto per l'importo di € 30.000,00 al credito vantato verso . Parte_1
1.3. Con ordinanza del 15 gennaio 2024 il g.e. ha rigettato la richiesta di sospensione assegnando termine per l'introduzione del giudizio di merito.
2. Con atto di citazione regolarmente notificato, l'attrice introduce il relativo giudizio di merito e chiede testualmente all'intestato Tribunale di: “A) ACCERTARE e DICHIARARE che CP
[... non è creditrice di dell'importo di €.154.367,96 oltre accessori (residuo credito Parte_1 vantato previa detrazione di €.30.000,00 riscossi in virtù di atto transattivo 26/09/2023 con
[...] in proprio e quale A.U. di portato dall'atto di precetto 9/12/2020 ed intimato Pt_2 CP_3 in virtù della sentenza n.243/2013 del Tribunale di CE, con successivo pignoramento delle quote societarie della di proprietà di - proc.es.n.314/2021 Controparte_2 Parte_1
R.G.Es. in quanto trattasi dello stesso credito oggetto di ordinanza 25/6/2019 resa nella proc.es. n.1026/2019 R.G.Es. di assegnazione delle somme dovute dal terzo pignorato ( , estinto CP_3 con atto transattivo 26/09/2023, e che per l'effetto non può procedere ad esecuzione CP forzata in danno di per la riscossione di tale credito estinto per l'effetto B) Parte_1
DICHIARARE INEFFICACE, ed il pignoramento 314/2021 R.G.Es. CP_4 CP_5
Tribunale di CE ad istanza di (creditrice) (p.iva nei confronti di CP P.VA
(debitrice) nata a [...] il [...] e (terzo Parte_1 Controparte_2 pignorato) (REA n.LE-107752 REA, p.iva , notificato il 10/2/2021 a e P.IVA_2 Parte_1
l'8/2/2021 a , avente ad oggetto le quote societarie della Controparte_2 [...] di proprietà di C) DICHIARARE ESTINTA la proc.es. Controparte_2 Parte_1
n.314/2021 R.G.Es. promossa da (creditrice) (p.iva ) nei confronti di CP P.VA
(debitrice) nata a [...] il [...] e (terzo Parte_1 Controparte_2
2 pignorato) (REA n.LE-107752 REA, p.iva , con atto di pignoramento 2/2/2021 P.IVA_2 notificato il 10/2/2021 a e l'8/2/2021 a , avente ad oggetto Parte_1 Controparte_2 le quote societarie della di proprietà di ed Controparte_2 Parte_1
ORDINARE al Conservatore del Registro delle Imprese di CE presso la C.C.I.A.A. di CE la cancellazione della trascrizione del pignoramento effettuata il 19/2/2021 al prot.n. LE 2021-9215 In subordine D) ACCERTARE e DICHIARARE che non può procedere ad CP esecuzione forzata nei confronti di per la riscossione dell'importo di €.154.367,96 Parte_1 oltre accessori (residuo credito vantato previa detrazione di €.30.000,00 riscossi in virtù di atto transattivo 26/09/2023 con in proprio e quale A.U. di portato dall'atto di Parte_2 CP_3 precetto 9/12/2020 ed intimato in virtù della sentenza n.243/2013 del Tribunale di CE, con successivo pignoramento delle quote societarie della di proprietà Controparte_2 di - proc.es.n.314/2021 R.G.Es. sino al compimento infruttuoso di ogni azione Parte_1 esecutiva in danno di per la riscossione del credito pari importo vantato da CP_3 CP nei confronti di in virtù di ordinanza di assegnazione delle somme dovute dal terzo
[...] CP_3 pignorato esa a proprio favore il 25/6/2019 (proc.es. n.1126/2019 Tribunale di CE) ai CP_3 sensi dell'art.533 Cpc (a soddisfacimento salvo esazione del credito vantato da nei CP confronti di in virtù della sentenza n.243/2013 del Tribunale di CE), e quindi sino Parte_1 all'accertata sua insolvenza;
E) ACCERTARE e DICHIARARE che, alla data odierna, CP non può procedere ad esecuzione forzata nei confronti di per la riscossione
[...] Parte_1 dell'importo di €.154.367,96 oltre accessori (residuo credito vantato previa detrazione di
€.30.000,00 riscossi in virtù di atto transattivo 26/09/2023 con in proprio e quale Parte_2
A.U. di portato dall'atto di precetto 9/12/2020 ed intimato in virtù della sentenza CP_3
n.243/2013 del Tribunale di CE, con successivo pignoramento delle quote societarie della di proprietà di - proc.es.n.314/2021 R.G.Es. e non ha Controparte_2 Parte_1 quindi titolo e/o diritto a procedere ad esecuzione forzata con pignoramento ai sensi dell'art.543 Cpc delle quote societarie di nella per la riscossione Parte_1 Controparte_2 del credito suindicato conseguentemente F) ACCOGLIERE la presente opposizione ex art.615 c.2 Cpc, e DICHIARARE IMPROCEDIBILE, INAMMISSIBILE, ed INEFFICACE la CP_6 esecuzione forzata avente ad oggetto le partecipazioni societarie di nella Parte_1 [...] per la riscossione del credito suindicato G) CONDANNARE al Controparte_2 CP pagamento di spese e competenze di lite, con distrazione al sottoscritto procuratore antistatario”. A sostegno dell'odierno giudizio l'originaria opponente ha dedotto l'erroneità del provvedimento del g.e. richiamando, nel merito, gli stessi motivi già rappresentati in fase cautelare, ivi inclusi i motivi aggiunti in sede di udienza del 04.12.2023. 2.2 Nelle more della costituzione del convenuto, in data 09.04.2024, il Collegio, in accoglimento del reclamo proposto da avverso l'ordinanza del 11.01.2024 (Tribunale di CE, Parte_1 proc. 702/2024 R.G.), ha disposto la sospensione della procedura esecutiva presso terzi R.G. es. mob. N. 314/2021. 2.3. Con comparsa di costituzione e risposta del 03.05.2024 ha resistito Controparte_1 all'opposizione e ha concluso per il rigetto della stessa con vittoria delle spese di lite.
2.4. La causa è stata istruita con la concessione dei termini di cui all'art. 171 - ter c.p.c. e con il deposito di documentazione.
2.5. Concessi, poi, i termini di cui all'art. 189 c.p.c. all'udienza del 18.06.2025 la causa è stata
3 riservata per la decisone.
***** 3. L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
3.2. Così come già evidenziato dai giudici del reclamo, l'inquadramento della questione giuridica sottesa al presente giudizio deve muovere dalle vicende fattuali e giuridiche che hanno coinvolto le parti;
sotto tale profilo rileva:
1) la sentenza n. 243/2013, che costituisce il titolo esecutivo azionato da nei confronti CP di , la quale condanna l'odierna attrice e nella misura del 50% ciascuno Parte_1 Parte_2 al pagamento di complessivi € 500.000,00, dai quali detrarre il controcredito di € 145.993,45 vantato dai germani nei confronti di L'obbligazione dei predetti Rota (ossia il Pt_1 CP pagamento di € 177.003,27 ciascuno) ha, pertanto, natura di obbligazione parziaria e non solidale;
2) l'ordinanza del 25.06.2019 resa nella proc. es. rg. n. 1026/2019 con la quale è stata assegnata a salvo esazione, il credito di € 188.921,00 vantato da nei confronti di CP Parte_1
(cit. testualmente: “esaminata la dichiarazione resa dal terzo pignorato dalla quale si CP_3 evince che lo stesso (ndr: risulta debitore nei confronti di dell'importo di CP_3 Parte_1
€.188.921,00 a titolo di finanziamento infruttifero soci (…); vista la richiesta di assegnazione;
considerato che
può farsi luogo all'assegnazione tenuto conto dei seguenti crediti: >>
€.212.626,62 per sorte capitale, interessi, spese e competenze di cui all'atto di precetto notificato in data 31/1/2019 (…) >> €.4.553,04 oltre spese di registrazione della presente ordinanza se dovute, per spese e competenze della procedura esecutiva (….)”” assegna “”salvo esazione, in favore della la somma di €.188.921,00 in parziale soddisfo dei crediti come innanzi CP precisati””); 3) la transazione del 26.09.2023 conclusa da e Controparte_1 Parte_2 CP_3 quest'ultima rappresentata – ai fini della stipulazione della predetta scrittura – dallo stesso Pt_2 in qualità di legale rappresentante pro tempore e di amministratore unico di nonché
[...] CP_3
l'addeddum concluso tra le stesse parti in pari data. Atti, questi ultimi, di cui è indubbia la non agevole interpretazione. Condivisibili, in particolare, sono i profili di contraddittorietà già evidenziati dal Collegio che, testualmente, nell'ordinanza decisoria scrive:
“I contenziosi definiti in via transattiva, con rinuncia <
<<non promuovere ulteriori procedimenti giudiziali o stragiudiziali e ad avanzare pretese nei confronti del IGnor e della fondate sui predetti provvedimenti>> vedono Parte_2 CP_3
TUTTI quale esecutata , il cui debito decide di riscuotere mediante Parte_1 Controparte_1 pignoramento di quote sociali di (quale debitor debitoris) in Parte_2 CP_3
Tanto potrebbe indurre a ritenere che con la transazione sia stata definita la posizione debitoria di , accettandosi dal terzo debitor debitoris (ossia di “terzo pignorato del terzo Parte_1 pignorato”) la somma di euro 40.000,00. Parte_2
Tale interpretazione sembrerebbe tuttavia smentita dal richiamato capoverso del punto 2.1 (<<le parti precisano che non sono oggetto delle suestese rinunce e o impegni i diritti derivanti a dalla assegnazione a lei del credito vantato da verso la per la CP Parte_1 CP_3 somma di euro 188.921,00 di cui alla premessa D>>), punto - a sua volta - smentito dall'”addendum” redatto in pari data, ove invece le parti riferiscono il versamento della somma di 40.000,00 € proprio al debito di derivante dalla sentenza della Corte d'appello, Parte_1
4 che ha confermato la sentenza di primo grado n. 243/2013. A complicare ulteriormente l'interpretazione dell'esatto contenuto della transazione intervengono:
- la circostanza che la stessa sia firmata da anche in proprio ( che, Parte_2 Parte_2 va ricordato, è debitore in proprio di di un importo pari a quello di CP Parte_1 sulla base della più volte richiamata sentenza della Corte d'Appello);
- la circostanza che al punto 2.3 della transazione le parti abbiano pattuito (con relativo rilascio di quietanza) che: <<con il pagamento della somma successivamente indicata all'articolo a 3.1 cesserà altresì ogni reciproco debito - credito tra le parti che si rilasciano, ora per allora, ampia e liberatoria quietanza dichiarandosi reciprocamente di non avere nulla pretendere l'una dall'altra qualsiasi ragione o causa>>. Ora, è evidente che tale accordo (ancorché inizialmente taciuto da non sia privo Controparte_1 di rilievo nell'ambito della nuova esecuzione successivamente intrapresa da nei Controparte_1 confronti di con l'atto di pignoramento delle quote sociali di proprietà della stessa Parte_1 presso la società atteso che trattasi esattamente dello stesso Controparte_2 importo (in quanto la differenza di euro € 27.727,06, non contestata, è stata dalla Rota già versata) dovuto da per il quale la creditrice ha già ottenuto: Parte_1 Controparte_1
a) nella proc. R.G. Es. mob. 1026/2019 l'assegnazione del credito di verso Parte_1 [...] CP_ (terzo pignorato) per un finanziamento soci infruttifero concesso da detta alla predetta Pt_1 società per €.188.921,00;
b) nella proc. R.G. es. mob. 1080/2020 l'assegnazione con ordinanza del 23.11.2021 del credito di €.188.500,00 vantato da nei confronti di (socio e legale rappresentante CP_3 Parte_2 della stessa , e ciò ovviamente sempre al fine di portare ad esecuzione la statuizione di CP_3 condanna da con la richiamata sentenza ottenuta nei confronti di . CP Parte_1
In tale contesto – fatto salvo ogni approfondimento proprio della fase istruttoria – è evidente che dell'atto transattivo sono astrattamente possibili due interpretazioni: I) ritenere che con l'accordo abbia inteso definire – quantomeno “anche” - la Controparte_1 posizione debitoria di nella sua qualità di debitor debitoris, ossia di “terzo Parte_2 pignorato del terzo pignorato” per il debito originario di , interpretazione CP_3 Parte_1 consentita dall'espresso richiamo alla sub lett. “E” della transazione e dalla rinuncia ad avanzare pretese verso e : nel qual caso il debito di posto a fondamento CP_3 Parte_2 Parte_1 delle suddette assegnazioni di crediti deve ritenersi definito con la transazione, della quale in sostanza la ha dichiarato di voler profittare;
Pt_1
II) ritenere che tale possibile dubbio interpretativo sia stato chiarito dai paciscenti nel successivo capoverso (ove si legge che <le parti precisano che non sono oggetto delle suestese rinunce e o impegni i diritti derivanti a verso la per la somma di euro 188.921,00 di cui alla premessa D>) e modificato
[...] CP_3 nell' “addendum” (imputando la somma di €.40.000,00 detratte le spese processuali, solo in udienza indicate in euro 10.000,00) al fine di escludere dalle rinunce (alle azioni) il credito di
[...]
verso la credito assegnato/trasferito coattivamente a (detratti Pt_1 CP_3 Controparte_1 solo euro 30.000,00 oggetto della transazione): nel qual caso ben può procedere Controparte_1 ad azioni esecutive nei confronti di che indubbiamente può soddisfare il proprio debito CP_3
(quale terzo pignorato), in quanto, come dimostrato dalla reclamante con la produzione del bilancio, gode di valida situazione economica ed è proprietaria in particolare di moltissimi terreni
5 in Corigliano d'Otranto, in relazione ai quali ha il 28-9-2023 concluso con “ARNG SOLAR XI srl” un preliminare per la costituzione di diritto di superficie su suoi immobili per un corrispettivo di euro 7.440.247,78 (veds. preliminare già trascritto); da tale ultima circostanza consegue che può agire esecutivamente sul ricavato di tale cessione, in caso di stipula del definitivo, CP ovvero, nelle more, sulle somme dovute a ai sensi del punto 5.3 del preliminare di CP_3 costituzione del diritto di superficie, ovvero ancora sugli immobili in caso di risoluzione del preliminare”. Avverso i dubbi interpretativi avanzati dal Collegio, in questa sede, osserva: Controparte_1
- che l'accordo è stato concluso “frettolosamente” muovendo da una bozza predisposta dal legale di e improvvisamente deceduto, e che “per non dover riscrivere tutto Parte_2 CP_3
l'accordo transattivo ci si limitò ad un addendum in cui si precisava appunto che un tanto era fatto per non modificarne il testo predisposto dal Collega”;
- che l'accordo del 2023, temporalmente, non poteva essere stato concluso per poter promuovere nuova esecuzione nei confronti di , esecuzione intrapresa già nel 2021; Parte_1
- che nel sett. 2023, quando è stato sottoscritto l'accordo transattivo, non era da Parte_2 tempo più debitore di ma aveva già pagato il suo dovuto 50% della condanna CP pronunciata dal Tribunale di CE del 2013; “ ha firmato in proprio l'accordo Parte_2 transattivo perché era coinvolto nelle procedure citate nelle premesse F-G-H oggetto dell'accordo” (cit. test. pag. 7 comparsa Concentra);
- che vi sia un inammissibile salto logico tra la mera imputazione di un pagamento (€ 40.000,00) ad un debito triplo (che è quanto il Collegio del reclamo ha valorizzato) e l'affermazione che ciò avrebbe un effetto estintivo dell'intero debito. Sostiene Concentra, pertanto, che “attenendoci all'accordo transattivo e all'addendum per come vi è stato convenuto tra i patiscenti, ci pare certo che: a) le parti che hanno stipulato l'accordo transattivo e l'addendum sono il IG. , per sé e per la e la;
il Parte_2 CP_3 CP contenuto dell'accordo transattivo è, quindi, limitato ai diritti e/o alle pretese degli stipulanti (non parendoci concepibile una “transazione” riguardante diritti altrui, senza una dichiarazione di volontà di questo terzo estraneo); b) il contenuto dell'accordo è costituito (v.premessa I) dal
“tranIGere ai sensi dell'art. 1965 cod.civ. le (liti) citate sopra nelle premesse e prevenirne CP_7 di future”; nelle suddette premesse sono citate solo liti riguardanti le parti stipulanti e non liti di cui fosse parte la IG.ra ; c) l'”oggetto” (punto 2.1) dell'accordo è in seguito Parte_1 confermato essere la “rinuncia…..agli atti ed alle azioni spettantile (a ) in forza dei CP procedimenti e provvedimenti pronunciati a Suo favore, di cui alle premesse E-F-G-H” (dei quali, per come sopra esposto, la IG.ra non è parte); d) nello stesso comma (dell'art.2.1) è Pt_1 ulteriormente precisato che stante la rinuncia di cui sopra “ si obbliga a non CP promuovere procedimenti giudiziali e stragiudiziali e/o ad avanzare pretese nei confronti di e della fondantesi sui suddetti provvedimenti”; oggetto della opposizione Parte_2 CP_3 ex 615 cpc che ci occupa è una esecuzione che non riguarda né né la ma Parte_2 CP_3 solo e la sua partecipazione nella srl Scogliera Mulino dell'Acqua, per cui non si Parte_1 può affermare che le siano applicabili le pattuizioni dell'accordo transattivo (fra cui l'impegno a non promuovere procedimenti giudiziali); e) l'addendum è lapidario nel precisare che il pagamento previsto nell'accordo transattivo “non inciderà sui diritti di ad agire
contro
CP
per le ragioni creditorie spettantile e di cui alla premessa C (dell'accordo Parte_1
6 transattivo)”; sono ragioni creditorie di verso (alle quali l'accordo CP Parte_1 transattivo è estraneo) quelle sancite nella sentenza della C.A. di CE 970/2017 ed azionate nella procedura 314/2021 R.G.Es. mob. Trib. CE (e, a quanto notoci, non ne esistono altre)” (cit. pag. 8 – 9, comparsa di costituzione parte opposta). Le difese di parte opposta non persuadono e, in ogni caso, non risolvono le criticità rilevate dal collegio e condivise da questo giudicante. Se è vero che non era debitore di Concentra in virtù del titolo esecutivo del 2013 Parte_2 non è, del pari, vero che non fosse, in senso assoluto, debitore della predetta società. Parte_2
Egli, infatti, era debitore ingiunto in ragione del d.i. n. 592/2022 (indicato alla lettera F ed oggetto, poi, del giudizio di opposizione di cui alla lettera G dell'accordo transattivo). La circostanza, inoltre, che “a monte” di tutte le successive vicende giudiziali tra i paciscenti vi sia il debito di verso così come l'imputazione di parte dei € 40.000,00 Parte_1 CP transatti proprio al debito dell'odierna attrice non sono circostanze “neutre” rispetto alla transazione sottoscritta in data 26.09.2023 e agli effetti che questa è idonea produrre anche nei confronti del debito proprio dell'odierna attrice (che ben potrà beneficiare degli effetti indiretti scaturenti dall'accordo concluso da altri, avendo tra l'altro espressamente dichiarato di volerne profittare). Le vicende giudiziarie e l'accordo intervenuto tra le parti hanno avuto quale conseguenza quella di privare “del credito dalla stessa vantato nei confronti di che non può far valere Parte_1 CP_3 nei confronti di quest'ultima in considerazione dell'espropriazione subita) e ha ora subito l'espropriazione delle quote sociali di senza tuttavia che Controparte_2
nella sua qualità di creditore procedente, abbia dimostrato - nel corso di questo Controparte_1 giudizio - che il mancato soddisfacimento del suo credito sia dipeso dall'inottemperanza al provvedimento di assegnazione da parte del terzo pignorato mentre – si ribadisce - la CP_3 rinuncia a riscuotere il credito da , debitor debitoris (ossia “terzo pignorato del Parte_2 terzo pignorato” appare riconducibile ad una scelta unilaterale di . CP_3 CP
E' poi pacifico che l'ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 553 c.p.c. implica un accertamento in ordine all'esistenza e all'ammontare del credito vantato dal debitore esecutato nei confronti del debitor debitoris e determina, quindi, il trasferimento del credito pignorato dal debitore esecutato al creditore procedente, dando luogo ad una cessione coattiva del credito che la giurisprudenza e la dottrina maggioritarie qualificano in termini di cessione pro solvendo, con la conseguenza che il debitore principale è liberato ove il terzo pignorato soddisfi integralmente il creditore procedente. In altri termini, l'intervenuto trasferimento del credito in favore dell'assegnatario non modifica la natura del credito stesso, non novandone oggettivamente il titolo, ma comporta una modifica dal lato attivo del rapporto obbligatorio, per effetto della quale nella titolarità del credito verso il terzo pignorante al debitore si sostituisce il creditore assegnatario per effetto del trasferimento coattivo (vedi ex multiplis, Cassazione civile, ordinanza n. 108/2023; Cassazione Civile, sentenza n. 18719/2017; Cassazione civile, ordinanza n. 11660/2016; Cassazione civile, sentenza n. 18105/2011; Cassazione civile, sentenza n. 7508/2011; Cassazione civile, sentenza n. 26036/2005). Il predetto trasferimento coattivo del credito legittima, dunque, l'azione esecutiva del creditore procedente nei confronti del terzo pignorato, com'è avvenuto nel caso di specie, in cui CP ha eseguito l'ordinanza di assegnazione del 25.06.2019 con l'esperimento di una serie di
[...]
7 procedure esecutive”. Orbene, laddove continuasse a predicarsi l'indifferenza dell'accordo transattivo (e del suo addendum) rispetto all'originario debito in capo a si verificherebbe un'inammissibile Parte_1 violazione dell'ordinanza del 25.06.2019. Per dirla in altri termini, il nostro ordinamento giudiziario non può tollerare un accordo tra creditore assegnatario e terzo pignorato (tale era in seguito all'ordinanza del 25.06.2019 e, poi, CP_3 in seguito dell'ordinanza del 23.11.2021 resa nella proc. esec. mob. 1080/2020) Parte_2 volto, nei fatti, a liberare il debitor debitoris dal pagamento del dovuto in danno del soggetto che ha subito l'espropriazione del proprio credito. Non è, qui, in discussione il legittimo ricorso del creditore al cumulo dei mezzi di esecuzione ex art. 483 c.p.c. ma, piuttosto, si pone in dubbio il potere del creditore di intraprendere ulteriori azioni esecutive ove lo stesso abbia volontariamente abdicato al diritto di escutere un soggetto – tra l'altro, come emerso in giudizio, perfettamente capiente – assegnato con provvedimento giudiziale. All'esito di tutte le considerazioni svolte dal Collegio e da questo giudice e tornando, ad esaminare l'accordo transattivo e l'addendum, l'unica interpretazione possibile di tali atti – in un'ottica di tenuta del sistema, rispetto dei canoni di correttezza e buona fede e divieto di abuso degli strumenti processuali – è che con esso sia stata definita anche, seppur indirettamente, la posizione debitoria di posta a monte degli “atti e azioni” direttamente oggetto dell'accordo. Parte_1
Conseguentemente, la domanda principale formulata da deve trovare accoglimento. Parte_1
4. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, considerato lo scaglione di riferimento, determinato dal valore della controversia;
in ragione della attività svolta, delle questioni affrontate e della natura della controversia, si ritiene congruo liquidare le spese che l'opposta dovrà rifondere alle opponente, con l'applicazione dei parametri minimi per l'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità e con esclusione della fase istruttoria in quanto meramente documentale.
p.q.m.
Il Tribunale – Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1833/2024 R.G., definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
• Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara nullo ed inefficacie il pignoramento iscritto al n. 314/2021 R.G.Es. Tribunale di CE avente ad oggetto le quote societarie della Controparte_2 di proprietà di;
[...] Parte_1
• Condanna al pagamento in favore di delle spese e competenze di lite Controparte_1 Parte_1 liquidate in € 786,00 per esborsi ed € 4.217,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA nella misura di legge e con distrazione in favore dell'Avv. Salvatore Nisi dichiaratosi anticipatario;
• Dichiara irripetibili le spese nei confronti della Controparte_2
CE, 15/09/2025
Il Giudice unico
Dott. Italo Mirko De Pasquale
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