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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 29/09/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
VG 1566/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
nella seguente composizione
Dott. Giorgio Scarsato Presidente
Dott.ssa Federica Meloni Giudice relatrice
Dott.ssa Benedetta Fattori Giudice
nel procedimento ex art. 473 bis.51 c.p.c. promosso da
Parte_1 nato/nata a [...] il [...]
(c.f. ) C.F._1 con l'avv. CANTALUPO ISABELLA
e da
Parte_2 nato/nata a [...] il [...]
(c.f. ) C.F._2 con l'avv. BAZZOLA CRISTINA ricorrenti in forma congiunta ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 473 bis.51 c.p.c.
1) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Cremona il 9 Maggio 1981, e matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Cremona al n.74 parte II Serie A anno 1981 (doc. n.1) ; 2)dall'unione sono nati due figli e cioè (nato a [...] il 17 Novembre Persona_1
1981) e (nato a [...] il [...]), entrambi maggiorenni ed Persona_2 economicamente autosufficienti;
3) con sentenza n. 210/2011, Cron n. 2153/11 in data 29/4/2011, depositata il 24/5/2011 nella causa distinta al n. 1412/06 RG passata in giudicato, il Tribunale di Cremona, nel pronunciare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio religioso, così disponeva come condizioni:
“1) pone a carico del sig. ed a favore del figlio , iscritto al corso di Parte_1 Persona_2 laurea in Scienze Motorie presso l'Università Statale di Brescia, e quindi maggiorenne ma non economicamente indipendente un assegno periodico mensile di € 650,00# da erogarsi direttamente al figlio con accredito sul c/c del figlio presso la Credem dipendenza 194-Cremona C/C n. 010/0000 20 688-9
(ABI ed IBAN IT78 1030 3211 4000 1000 0020 688, da versare CodiceFiscale_3 Pt_ entro il giorno 5 di mese in via anticipata, somma da integrare ogni anno in base alle variazioni
ISTAT con calcolo a far tempo dal 01.01.2011;
2) pone a carico di e a favore di , a titolo di concorso per le spese di Parte_1 Parte_2 locazione e per le utenze dell'alloggio occupato dalla stessa insieme con i due figli con lei conviventi, la somma di € 200,00# da versare entro il giorno 5 di ogni mese in via anticipata, somma da integrare ogni anno in base alle variazioni ISTAT con calcolo a far tempo dal 01.01.2011, e ciò sino a che uno dei figli
o risiederanno con la madre in detto alloggio;
Per_1 Per_2
3) pone a carico di ed a favore di a titolo di assegno divorzile la Parte_1 Parte_2 somma mensile di € 250,00# da versare entro il giorno 5 di goni mese in via anticipata, somma da integrare ogni anno in base alle variazioni ISTAT con calcolo a far tempo dal 01.01.2011;
4) pone a carico dei genitori nella misura del 50% le spese straordinarie mediche non mutuali e documentate per entrambi i figli, con obbligo di rimborso a colui che le avesse integralmente anticipate;
5) revoca ogni precedente disposizione anche di carattere economico, ed in particolare ma non solo, relativamente al figlio Persona_1
7) le condizioni divorzili di cui sopra decorrono a far data dal 1 Gennaio 2011.”. pag. 2/5 4) rispetto alla emanazione della sopra citata sentenza divorzile – risalente a ben quattordici anni or sono - le condizioni di fatto ed economiche dei figli e delle parti sono mutate e, in particolare, entrambi i figli (già indipendente all'epoca del divorzio) e Persona_1
sono diventati entrambi economicamente autosufficienti ed hanno cessato Persona_2 di convivere con la madre, mentre il sig. ha cessato la propria attività Parte_1 lavorativa di dipendente di ditte con trasferte all'estero e da qualche anno è in stato di quiescenza percependo il trattamento di pensione di molto inferiore rispetto al reddito che conseguiva come dipendente, ed è passato a nuove nozze;
5)in ragione delle mutate situazioni di fatto ed economiche sopra dette, il sig. Parte_1 da tempo ha cessato il versamento degli assegni mensili a titolo di contributo al
[...] mantenimento per il figlio e di contributo per l'alloggio in cui da tempo vive la sola Per_2 sig.ra nulla opponendo l'ex coniuge ed il detto figlio, ed a far tempo dal mese di Pt_2 settembre 2023 ha sospeso il versamento degli assegni mensili a titolo assegno divorzile a favore della sig.ra e non ha alla medesima corrisposto gli aumenti ISTAT sul detto Pt_2 assegno divorzile, provocando la richiesta di pagamento da parte della stessa, e richiesta in ragione della quale sono state avviate le trattative per la formalizzazione della modifica di cui al presente ricorso;
6) Al fine della regolamentazione delle condizioni economico patrimoniali in relazione alle attuali condizioni di fatto ed al fine della definizione di ogni questione pendente tra le parti,
i sig.ri e in ragione dell'accordo raggiunto, chiedono la modifica Pt_2 Parte_4 dell'indicata sentenza di divorzio con la previsione dell'eliminazione – fermo il resto - delle condizioni della detta sentenza distinte ai numeri 1, 2, 3, 4, 6 e 7 (e cioè quelle contemplanti tutti gli obblighi economici a carico del sig. – le condizioni dal n.1 al Parte_1
n.4 – ed a carico di entrambe le parti – le condizioni nn.6 e 7), con la sostituzione della declaratoria della cessazione dei detti obblighi, e con l'aggiunta di nuove clausole contemplanti il riconoscimento a favore della sig.ra ed a carico del sig. di Pt_2 Parte_1 un importo unico ed omnicomprensivo come liquidazione una tantum ex art.5 L.n.898/70
e succ.mod. in sostituzione dell'assegno divorzile e la quietanza reciproca liberatoria da ogni debito e/o pretesa per definizione di ogni rapporto tra le parti stesse, così come meglio indicato nelle conclusioni di questo atto;
le parti precisavano dunque le seguenti C O N C L U S I O N I:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cremona, pag. 3/5 in accoglimento del suesteso ricorso congiunto, disporre che alle condizioni distinte ai nn.1,2,3,4,6, e 7 della sentenza n.210/2011, Cron.n. 2153/2011 emanata del Tribunale di
Cremona in data 29 Aprile – 24 Maggio 2011 nella causa distinta ad RG n. 1412/06, passata in giudicato, di declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sigg.ri e siano operate le seguenti Parte_2 Parte_1 modifiche:
A)eliminarsi le clausole1,2,3,4,6, e 7 (fermo il resto) da sostituire con le seguenti:
1) Dichiararsi la cessazione degli obblighi in capo al sig. di Parte_1 corrispondere:
-direttamente al figlio sig. l'assegno per il concorso nel di lui Persona_2 mantenimento a far data dalla sua indipendenza economica;
-alla sig.ra sia il contributo per le spese dell'alloggio a far data dalla Parte_2 cessazione della convivenza con la madre del secondo figlio e sia l'assegno per il concorso nel mantenimento della stessa a far data dal settembre 2023 compreso;
3)dichiararsi la cessazione degli obblighi capo ai sigg.ri e Parte_1 Parte_2
di sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per la salute e
[...]
l'istruzione del figlio e di rifondere chi le avesse integralmente anticipate, e Persona_2 ciò a decorrere dall'indipendenza economica del detto figlio;
3) dichiararsi la cessazione della disciplina relativa alle detrazioni fiscali inerenti le spese sostenute dai genitori per il figlio a far tempo dalla indipendenza Persona_2 economica di questo;
B)in aggiunta alle condizioni esposte in sentenza divorzile come sopra modificate:
nuova clausola n.8): Darsi atto che il sig. si obbliga a corrispondere alla Parte_1 sig.ra che sin da ora accetta, a titolo di una tantum ex art.5 L.898/1970 e Parte_2 succ.mod., l'importo unico ed omnicomprensivo di euro 23.000,00 (ventitremila) a mezzo di bonifico bancario da effettuare sul conto corrente della medesima avente Codice IBAN:
IT 65 P 08454 11400 000 000 0 85099 nel termine di quindici giorni dalla comunicazione alle parti da parte della cancelleria del Tribunale di avvenuto deposito della sentenza di pag. 4/5 definizione del presente procedimento, termine da intendersi come valuta per la beneficiaria;
-nuova clausola n.9: darsi atto che le parti hanno così regolato definitivamente ogni loro rapporto e che null'altro si devono reciprocamente, rilasciandosi quindi reciproca, ampia e liberatoria quietanza per ogni titolo o ragione, condizionata unicamente all'adempimento dell'obbligo sopra assunto dal sig. Parte_1
IN OGNI CASO: compensate tra le parti le spese del giudizio”.
Il collegio,
Rilevato che il PM è stato regolarmente notiziato del ricorso;
ritenuto che
sussistano i presupposti per omologare l'accordo di modifica della sentenza, rilevato che le spese del procedimento vanno dichiarate non ripetibili, come da accordo fra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti e riportato nel ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c depositato il 24/04/2025 e provvede in conformità.
Spese di lite non ripetibili;
Cremona, 26/09/2025 la Giudice relatrice il Presidente dott.ssa Federica Meloni dott. Giorgio Scarsato
pag. 5/5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
6 ) le detrazioni fiscali per il figlio convivente con la madre e non economicamente autosufficiente, Per_2 vengono applicate solo a favore scomputate nella misura del 100%;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
nella seguente composizione
Dott. Giorgio Scarsato Presidente
Dott.ssa Federica Meloni Giudice relatrice
Dott.ssa Benedetta Fattori Giudice
nel procedimento ex art. 473 bis.51 c.p.c. promosso da
Parte_1 nato/nata a [...] il [...]
(c.f. ) C.F._1 con l'avv. CANTALUPO ISABELLA
e da
Parte_2 nato/nata a [...] il [...]
(c.f. ) C.F._2 con l'avv. BAZZOLA CRISTINA ricorrenti in forma congiunta ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 473 bis.51 c.p.c.
1) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Cremona il 9 Maggio 1981, e matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Cremona al n.74 parte II Serie A anno 1981 (doc. n.1) ; 2)dall'unione sono nati due figli e cioè (nato a [...] il 17 Novembre Persona_1
1981) e (nato a [...] il [...]), entrambi maggiorenni ed Persona_2 economicamente autosufficienti;
3) con sentenza n. 210/2011, Cron n. 2153/11 in data 29/4/2011, depositata il 24/5/2011 nella causa distinta al n. 1412/06 RG passata in giudicato, il Tribunale di Cremona, nel pronunciare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio religioso, così disponeva come condizioni:
“1) pone a carico del sig. ed a favore del figlio , iscritto al corso di Parte_1 Persona_2 laurea in Scienze Motorie presso l'Università Statale di Brescia, e quindi maggiorenne ma non economicamente indipendente un assegno periodico mensile di € 650,00# da erogarsi direttamente al figlio con accredito sul c/c del figlio presso la Credem dipendenza 194-Cremona C/C n. 010/0000 20 688-9
(ABI ed IBAN IT78 1030 3211 4000 1000 0020 688, da versare CodiceFiscale_3 Pt_ entro il giorno 5 di mese in via anticipata, somma da integrare ogni anno in base alle variazioni
ISTAT con calcolo a far tempo dal 01.01.2011;
2) pone a carico di e a favore di , a titolo di concorso per le spese di Parte_1 Parte_2 locazione e per le utenze dell'alloggio occupato dalla stessa insieme con i due figli con lei conviventi, la somma di € 200,00# da versare entro il giorno 5 di ogni mese in via anticipata, somma da integrare ogni anno in base alle variazioni ISTAT con calcolo a far tempo dal 01.01.2011, e ciò sino a che uno dei figli
o risiederanno con la madre in detto alloggio;
Per_1 Per_2
3) pone a carico di ed a favore di a titolo di assegno divorzile la Parte_1 Parte_2 somma mensile di € 250,00# da versare entro il giorno 5 di goni mese in via anticipata, somma da integrare ogni anno in base alle variazioni ISTAT con calcolo a far tempo dal 01.01.2011;
4) pone a carico dei genitori nella misura del 50% le spese straordinarie mediche non mutuali e documentate per entrambi i figli, con obbligo di rimborso a colui che le avesse integralmente anticipate;
5) revoca ogni precedente disposizione anche di carattere economico, ed in particolare ma non solo, relativamente al figlio Persona_1
7) le condizioni divorzili di cui sopra decorrono a far data dal 1 Gennaio 2011.”. pag. 2/5 4) rispetto alla emanazione della sopra citata sentenza divorzile – risalente a ben quattordici anni or sono - le condizioni di fatto ed economiche dei figli e delle parti sono mutate e, in particolare, entrambi i figli (già indipendente all'epoca del divorzio) e Persona_1
sono diventati entrambi economicamente autosufficienti ed hanno cessato Persona_2 di convivere con la madre, mentre il sig. ha cessato la propria attività Parte_1 lavorativa di dipendente di ditte con trasferte all'estero e da qualche anno è in stato di quiescenza percependo il trattamento di pensione di molto inferiore rispetto al reddito che conseguiva come dipendente, ed è passato a nuove nozze;
5)in ragione delle mutate situazioni di fatto ed economiche sopra dette, il sig. Parte_1 da tempo ha cessato il versamento degli assegni mensili a titolo di contributo al
[...] mantenimento per il figlio e di contributo per l'alloggio in cui da tempo vive la sola Per_2 sig.ra nulla opponendo l'ex coniuge ed il detto figlio, ed a far tempo dal mese di Pt_2 settembre 2023 ha sospeso il versamento degli assegni mensili a titolo assegno divorzile a favore della sig.ra e non ha alla medesima corrisposto gli aumenti ISTAT sul detto Pt_2 assegno divorzile, provocando la richiesta di pagamento da parte della stessa, e richiesta in ragione della quale sono state avviate le trattative per la formalizzazione della modifica di cui al presente ricorso;
6) Al fine della regolamentazione delle condizioni economico patrimoniali in relazione alle attuali condizioni di fatto ed al fine della definizione di ogni questione pendente tra le parti,
i sig.ri e in ragione dell'accordo raggiunto, chiedono la modifica Pt_2 Parte_4 dell'indicata sentenza di divorzio con la previsione dell'eliminazione – fermo il resto - delle condizioni della detta sentenza distinte ai numeri 1, 2, 3, 4, 6 e 7 (e cioè quelle contemplanti tutti gli obblighi economici a carico del sig. – le condizioni dal n.1 al Parte_1
n.4 – ed a carico di entrambe le parti – le condizioni nn.6 e 7), con la sostituzione della declaratoria della cessazione dei detti obblighi, e con l'aggiunta di nuove clausole contemplanti il riconoscimento a favore della sig.ra ed a carico del sig. di Pt_2 Parte_1 un importo unico ed omnicomprensivo come liquidazione una tantum ex art.5 L.n.898/70
e succ.mod. in sostituzione dell'assegno divorzile e la quietanza reciproca liberatoria da ogni debito e/o pretesa per definizione di ogni rapporto tra le parti stesse, così come meglio indicato nelle conclusioni di questo atto;
le parti precisavano dunque le seguenti C O N C L U S I O N I:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cremona, pag. 3/5 in accoglimento del suesteso ricorso congiunto, disporre che alle condizioni distinte ai nn.1,2,3,4,6, e 7 della sentenza n.210/2011, Cron.n. 2153/2011 emanata del Tribunale di
Cremona in data 29 Aprile – 24 Maggio 2011 nella causa distinta ad RG n. 1412/06, passata in giudicato, di declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sigg.ri e siano operate le seguenti Parte_2 Parte_1 modifiche:
A)eliminarsi le clausole1,2,3,4,6, e 7 (fermo il resto) da sostituire con le seguenti:
1) Dichiararsi la cessazione degli obblighi in capo al sig. di Parte_1 corrispondere:
-direttamente al figlio sig. l'assegno per il concorso nel di lui Persona_2 mantenimento a far data dalla sua indipendenza economica;
-alla sig.ra sia il contributo per le spese dell'alloggio a far data dalla Parte_2 cessazione della convivenza con la madre del secondo figlio e sia l'assegno per il concorso nel mantenimento della stessa a far data dal settembre 2023 compreso;
3)dichiararsi la cessazione degli obblighi capo ai sigg.ri e Parte_1 Parte_2
di sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per la salute e
[...]
l'istruzione del figlio e di rifondere chi le avesse integralmente anticipate, e Persona_2 ciò a decorrere dall'indipendenza economica del detto figlio;
3) dichiararsi la cessazione della disciplina relativa alle detrazioni fiscali inerenti le spese sostenute dai genitori per il figlio a far tempo dalla indipendenza Persona_2 economica di questo;
B)in aggiunta alle condizioni esposte in sentenza divorzile come sopra modificate:
nuova clausola n.8): Darsi atto che il sig. si obbliga a corrispondere alla Parte_1 sig.ra che sin da ora accetta, a titolo di una tantum ex art.5 L.898/1970 e Parte_2 succ.mod., l'importo unico ed omnicomprensivo di euro 23.000,00 (ventitremila) a mezzo di bonifico bancario da effettuare sul conto corrente della medesima avente Codice IBAN:
IT 65 P 08454 11400 000 000 0 85099 nel termine di quindici giorni dalla comunicazione alle parti da parte della cancelleria del Tribunale di avvenuto deposito della sentenza di pag. 4/5 definizione del presente procedimento, termine da intendersi come valuta per la beneficiaria;
-nuova clausola n.9: darsi atto che le parti hanno così regolato definitivamente ogni loro rapporto e che null'altro si devono reciprocamente, rilasciandosi quindi reciproca, ampia e liberatoria quietanza per ogni titolo o ragione, condizionata unicamente all'adempimento dell'obbligo sopra assunto dal sig. Parte_1
IN OGNI CASO: compensate tra le parti le spese del giudizio”.
Il collegio,
Rilevato che il PM è stato regolarmente notiziato del ricorso;
ritenuto che
sussistano i presupposti per omologare l'accordo di modifica della sentenza, rilevato che le spese del procedimento vanno dichiarate non ripetibili, come da accordo fra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti e riportato nel ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c depositato il 24/04/2025 e provvede in conformità.
Spese di lite non ripetibili;
Cremona, 26/09/2025 la Giudice relatrice il Presidente dott.ssa Federica Meloni dott. Giorgio Scarsato
pag. 5/5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
6 ) le detrazioni fiscali per il figlio convivente con la madre e non economicamente autosufficiente, Per_2 vengono applicate solo a favore scomputate nella misura del 100%;