Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 2487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2487 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso, in data 01.04.2025, all'esito della scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 22686 ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Achille Reccia, presso il quale elettivamente domicilia;
ricorrente
E
Controparte_1
in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
[...]
rappresentati e difesi dal Dirigente dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliato presso l , sito in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, Controparte_1
n. 55, convenuto
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t. CP_2 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Gianfranco Pepe, presso il quale elettivamente domicilia, convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
GEOMETRI I.T E.MATTEI-CASAMICCIOLA di CASAMICCIOLA TERME (NA) dal
11/09/2023 al 31/08/2024; di aver svolto, prima di tale incarico, in qualità di docente precario, attività di supplenze brevi e saltuarie, in virtù di reiterati contratti a tempo determinato come da prospetto indicato in ricorso e precisamente dal 13/01/2021 al 12/06/2021, per un totale di giorni 150
- dal 14/10/2021 al 29/10/2021, per un totale di giorni 16
- dal 10/01/2022 al 20/01/2022, per un totale di giorni 11
- dal 21/01/2022 al 14/03/2022, per un totale di giorni 53
- dal 15/03/2022 al 22/03/2022, per un totale di giorni 8
- dal 03/05/2023 al 01/06/2023, per un totale di giorni 29
Tanto premesso, lamentando di non aver percepito, nel corso dei descritti periodi di supplenza breve, la Retribuzione Professionale Docenti prevista e disciplinata dall'art 7- del
CCNL comparto scuola del 15.3.2001, ha concluso chiedendo di “ Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale Docenti di cui all'art. 7 del
C.C.N.L. 15.3.2001, maturata durante il periodo in cui ha prestato attività professionale alle dipendenze del (già ;
2. Condannare il Controparte_1 CP_3
(già , in persona del , Controparte_1 CP_3 Controparte_4
C.F. , con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A, al pagamento, in favore P.IVA_1 della ricorrente, della complessiva somma di € 720,75 (euro tremilaseicentotredici/05) oltre interessi dalla scadenza e fino al soddisfo e rivalutazione monetaria, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
3. Condannare la resistente amministrazione scolastica ad adottare tutti i provvedimenti utili alla corretta evasione della richiesta avanzata
a mezzo del presente giudizio inclusa, in ogni caso, la regolarizzazione contributiva nei confronti dell' che è stato evocato in Controparte_5 giudizio quale diretto interessato all'ac- certamento giudiziale, e più in particolare, a riguardo della misura della retribuzione del lavoratore e dunque destinatario del corretto e puntuale pagamento contributivo (cfr. da ultimo Corte di Cassazione, Ord. n.8956/2020 che richiama
e risolve un precedente con- trasto sul punto).” Spese vinte.
Nel resistere alla domanda, il convenuto ne ha dedotto l'infondatezza sotto ogni CP_1 profilo in fatto ed in diritto, chiedendone l'integrale rigetto. In particolare, ha evidenziato che l'emolumento richiesto non compete ai soggetti che effettuano supplenze brevi e saltuarie, compresi i supplenti con contratto fino al termine delle lezioni e nemmeno per il periodo di assunzione disposto ai sensi dell'art. 40, comma
9, della legge 449/97; ha poi evidenziato la compatibilità della disciplina vigente con la direttiva comunitaria 1999/70/CE; ha infine eccepito, in relazione all'anno scolastico 2018/19
l'estinzione del diritto per intervenuta prescrizione.
Nel costituirsi in giudizio l ha chiesto pronunciarsi sulla fondatezza delle domande CP_2
attoree relative alla invocata regolarizzazione contributiva, accertando, in caso di accoglimento, la retribuzione imponibile nonché l'effettivo periodo interessato con condanna dell'amministrazione convenuta all'adempimento contributivo.
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Il ricorso è fondato a va accolto.
Aderendo ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. alla decisione della Suprema Corte n 20015 del 2018, nonché a quanto statuito anche in numerose sentenza di merito di questo
Tribunale del Lavoro (cfr. sentenza n. 2442/2022 pubblicata il 02/05/2022 ; n. 2313/2022 pubblicata il 26/04/2022, e la n. 3292/2022 pubblicata il 07/06/2022), le cui motivazioni si condividono, in assenza di elementi di giudizio confutativi, va rilevato come l'art. 7 del CCNL
15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione
Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...".
Tale ultima disposizione individua i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, disciplinando le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso. L'emolumento in questione è considerato da giurisprudenza costante elemento fisso e continuativo della retribuzione ed in quanto tale rientra nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali
"non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato,
a meno che non sussistano ragioni oggettive".
La clausola 4 dell'Accordo quadro esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa "ha carattere incondizionato" e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, "che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione",
"disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno" (Corte
Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, De. Ce.
Al.;8.9.2011, causa C-177/10 Ro. Sa.).
In particolare, tali differenti condizioni possano essere giustificate da ragioni oggettive, da identificarsi in 'elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti' che consentano di verificare 'se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria' (Corte giust., 22 dicembre
2010 C-444/09 Ga. E C-456/09 To., punti 54 e 55).
La “reale necessità” di un trattamento differente tra lavoratori, così come descritta dalla
Corte europea, non può certo identificarsi con l'essere un dipendente a tempo determinato, di ruolo o meno e assunto o meno con concorso.
I suddetti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle mansioni stesse o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro" (sent. 18/12/2012 in causa , Per_1
pt. 50-51 e precedenti in essa richiamati).
L'Amministrazione resistente ha invocato, a sostegno delle proprie ragioni, pronunce antecedenti al detto pronunciato della Suprema Corte, e non ha allegato concrete ragioni che possano giustificare nella fattispecie in esame una significativa diversificazione del trattamento economico applicato.
Ne consegue che deve optarsi per un'interpretazione delle norme contrattuali che armonizzi la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto comunitario. Pertanto si deve affermare, conformemente a quanto sostenuto dalla Suprema Corte nelle citata sentenza, “che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale”.
In applicazione di tale ultima disposizione secondo cui il trattamento deve essere corrisposto
"in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di
1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio", la ricorrente ha diritto a quanto richiesto in ricorso e l'amministrazione scolastica va condannata al pagamento in favore della stessa di €.720,75, importo computato secondo i criteri indicati ed il cui ammontare non è stato oggetto di contestazione specifica di parte resistente, vertendo le contestazioni del resistente unicamente sul principio di CP_1 diritto applicabile, non essendovi contestazione neppure sullo svolgimento dell'attività di docenza in virtù delle supplenze temporanee per i periodi di cui in ricorso.
Sul punto giova rimarcare che nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato ( cfr Cass 4051/2011; Cass.10116/2015)
L'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto è infondata avuto riguardo agli CP_1
anni scolastici per i quali la ricorrente ha agito.
Sulla somma riconosciuta decorrono inoltre i soli interessi legali.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo non ricorrendo le condizioni per la richiesta maggiorazione per i collegamenti ipertestuali (articolo 4 co.
1-bis del D.M. n.55/2014) che nella fattispecie in esame non hanno concretamente agevolato lo studio della controversia ( cfr Cass. n. 37692/2022 Cass 15572/2022).
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente a percepire il trattamento di cui all'art 7 del CCNL 15.3.2001 per i periodi dedotti in ricorso e condanna la
Amministrazione scolastica convenuta al pagamento a tale titolo di € 720,75, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole poste creditorie mensilmente maturate al soddisfo;
c) condanna il al pagamento delle spese di giudizio che Controparte_1 si liquidano in complessivi € 350,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione.
Napoli 01.04.2025
Il Giudice
(dr Ada Bonfiglio)