Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 17/04/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3704/2017 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 12.03.2025, nella sezione prima civile del Tribunale di Potenza, all'udienza del Giudice dott.ssa Rachele Dumella De Rosa è chiamata la causa
TRA
- Parte_1
- OPPONENTE -
E
- Parte_2
- RESISTENTE -
Hanno depositato note scritte:
Per l'opponente l'Avv. FERRARA DOMENICO ANTONIO che conclude per l'accoglimento dell'opposizione; per parte resistente l'Avv. D'ADDARIO DA
GE, che conclude chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
All'esito, il Giudice del Tribunale di Potenza, I sez. civile, dott.ssa Rachele Dumella
De Rosa, esaminati gli atti della causa n. 32261/16 R.G., lette le conclusioni delle parti e la discussione cartolare, decide la controversia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante il seguente dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3704/2017 r.g.a.c.
TRA
, (c.f.: ), in proprio e nella Parte_1 C.F._1
qualità di legale rappresentante della (P. IVA ), CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato alla Via VIA DELLA TECNICA, 24 presso Pt_2 lo studio dell'Avv. MARCO OLIVIERO da cui è rappresentato e difeso giusta procura allegata all'atto di costituzione del nuovo difensore;
-OPPONENTE-
E
Controparte_2
, c.f. , elettivamente domiciliato
[...] P.IVA_2
alla via VIA PIENZA 22, presso lo studio dell'Avv. D'ADDARIO Pt_2
DA GE da cui è rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce della comparsa di costituzione e risposta;
-RESISTENTE-
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione;
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.11.2017 il signor , in proprio e Parte_1
in qualità di legale rappresentante della società ., proponeva CP_3
opposizione all'ordinanza di ingiunzione n. 168/2017 con cui la Camera di e Agricoltura (CCIAA) di gli Controparte_2 Pt_2
ingiungeva di versare la complessiva somma di € 5.000,00 oltre spese di notifica.
L'ordinanza ingiunzione si fondava sul verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo n. 9/3-0/2017 del 30.5.2017 (per violazione ex art. 2, co.4
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del D.L. n.2 del 25.01.2012 convertito e modificato dalla legge n .28 del
24.03.2012, come da ultimo modificato dall'art. 11, comma 2 bis, del D.lgs. n.91 del 24.06.2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 116 del 11.08.2014 sull'uso e la commercializzazione degli shopper non conformi alla citata normativa) elevato dal Nucleo Operativo Ecologico di del Comando Pt_2
Carabinieri per la Tutela dell' Ambiente nei confronti della a seguito CP_1
di ispezione eseguita presso l'attività commerciale Piramidi S.r.l., con sede in alla via della Siderurgica n. 5. Pt_2
L'opponente contestava, in particolare:
- l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per carenza di motivazione;
- l'illegittimità dell'operato dei carabinieri, avvenuto in violazione del regolamento generale dell'arma dei carabinieri;
- l'invalidità delle operazioni effettuate, in violazione del contraddittorio e delle norme procedimentali applicabili;
- l'invalidità delle analisi tecniche compiute dall' in quanto ente non Parte_3
accreditato e comunque l'opinabilità dei risultati raggiunti;
- la violazione della normativa comunitaria in tema di biodegradabilità ed il contrasto dei limiti imposti dalla normativa interna rispetto a quella sovranazionale.
L'opposta amministrazione, costituitasi in giudizio, confutava le avverse doglianze evidenziando:
- la corretta motivazione dell'ordinanza ingiunzione;
- l'assenza di violazioni procedimentali da parte degli agenti accertatori;
- lo svolgimento dell'attività accertativa nei confronti di altro soggetto, essendo il controllo avvenuto presso un esercizio commerciale terzo, le Piramidi S.r.l., presso cui sono stati rinvenuti i sacchetti non conformi cui è seguita, dopo le analisi di laboratorio ed il reperimento della fattura di acquisto delle buste dalla CP_1
l'elevazione del verbale di accertamento;
- la legittimità degli accertamenti compiuti da ente certificato, Parte_3
rispetto all'analisi della composizione del materiale dei sacchetti sequestrati;
- la non riconducibilità dei sacchetti prodotti dalla ad alcuna delle categorie CP_1
previste per la commercializzazione;
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- l'integrazione della violazione di cui all'art. 2 co. 4 del d.l. 2/2012 secondo cui
“la commercializzazione dei sacchi non conformi a quanto prescritto dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 è presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione”.
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese.
Rigettata l'istanza di sospensiva, disposta CTU, la causa, dopo alcuni rinvii dovuti alle esigenze di ruolo e all'avvicendamento di diversi magistrati è stata rinviata per la decisione.
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L'opposizione è infondata e va rigettata per quanto di seguito chiarito.
§1. In ordine all'eccepito difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata si rileva come, per giurisprudenza unanime, l'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono anche essere desunte 'per relationem' dall'atto di contestazione ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente
(cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 01/12/2021, n.8012).
Il contenuto dell'obbligo di motivazione del provvedimento di irrogazione di una sanzione amministrativa, imposto dall'art. 18, L. n. 689/81, dunque, deve ritenersi soddisfatto quando dallo stesso risulti la violazione addebitata, rendendo possibile per l'ingiunto far valere le proprie ragioni in sede giurisdizionale, con conseguente ammissibilità della motivazione per relationem mediante il richiamo ad altri atti
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del procedimento, come, in particolare, il verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della preventiva ed obbligatoria contestazione (cfr. Cass.
13/4/2006, n. 8649; Cass. 28/10/2003, n. 16203; Cass. 1/9/99, n. 9196; Cass.
30/12/98, n. 12881; Cass. 21/9/98, n. 9433; Cass. 3/7/98, n. 6529).
Peraltro, come osservato dalla Suprema Corte, l'obbligo di motivazione dell'ordinanza ingiunzione ha una diversa estensione e consistenza, con specifico riferimento alle deduzioni sollevate dall'interessato in via amministrativa, a seconda che con il ricorso amministrativo vengono contestati fatti già presi in considerazione nel verbale di accertamento ovvero vengano allegati fatti nuovi e diversi. Mentre, infatti, in quest'ultimo caso, l'obbligo di motivazione di cui all'art. 18 della L. n. 689/81, impone di prendere in considerazione tali deduzioni, illustrando le ragioni del loro mancato accoglimento, nei casi di contestazione dei fatti già esposti nel verbale, invece, può ritenersi sufficiente, al fine della loro confutazione, il richiamo al contenuto del corrispondente verbale, costituendo la motivazione "per relationem" una modalità di esposizione delle ragioni del provvedimento amministrativo, in linea di principio, senz'altro corretta e legittima
(cfr. Cass. 16/1/2007, n. 871).
D'altro canto, come chiarito dalla Giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU.
18/1/2010 n.1786) l'eventuale vizio motivazionale, non comportando nullità del provvedimento, non determinerebbe il venir meno del diritto di credito della P.A. procedente.
L'opposizione all'ordinanza-ingiunzione, infatti, non configura un'impugnazione dell'atto, ma introduce, piuttosto, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che il giudice ha il potere-dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa all'esame completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione.
§2. Tanto chiarito, passando all'esame del merito della controversia, l'opposizione non può essere accolta giacché fondata su motivi generici e infondati.
§2.1. Con riferimento alle violazioni procedimentali lamentate dal ricorrente va escluso che le stesse siano sufficienti ad invalidare il provvedimento impugnato.
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L'opponente richiama il regolamento dell'arma dei carabinieri che imporrebbe agli agenti in servizio esterno di operare sulla base di un ordine di servizio scritto, da portare con sé durante lo svolgimento delle operazioni.
Ebbene, pur volendo ritenere fondata l'argomentazione, non vi è alcuna norma giuridica che impone agli agenti di giustificare l'esercizio delle proprie mansioni mediante esibizione del richiamato ordine di servizio nei confronti del trasgressore, né vi sono altri elementi per ritenere che gli agenti abbiano operato in carenza di potere.
Peraltro, come giustamente osservato dall'opposta, le operazioni di accertamento e di sequestro si sono svolte presso un soggetto terzo, la società Piramidi S.r.l., presso i cui locali sono stati rinvenuti i sacchetti non conformi, prodotti dall'opponente, per cui alcuna lesione dei diritti e delle prerogative di quest'ultima si rinviene nel caso di specie.
§2.2 Con la presente opposizione, inoltre, l'opponente non ha contestato né la produzione dei sacchetti, né la loro destinazione alla commercializzazione, né ha prodotto prove idonee ad escludere la non conformità dei sacchetti in commento
(attraverso, ad esempio, analisi comparative idonee a dimostrare la fallacità dell'accertamento compiuto dal laboratorio incaricato dai Carabinieri).
Con riferimento agli accertamenti tecnici compiuti dall' si evidenzia, in Pt_4
primo luogo, che l'ente risulta, dalla stessa documentazione prodotta dall'opponente, regolarmente accreditato.
Gli accertamenti compiuti hanno dimostrato la non conformità delle buste prodotte dalla , rispetto alla normativa nazionale e sovranazionale vigente, giacché CP_1
composte per il 98,5% da polietilene e cioè da materiale non biodegradabile.
Inoltre, le contestazioni circa la divergenza tra gli accertamenti effettuati dall' Pt_3
e quelli contemplati dalla EN 13432:2002 (norma europea che specifica i requisiti e i procedimenti per determinare le possibilità di compostaggio e di trattamento anaerobico degli imballaggi e dei materiali di imballaggio) non colgono nel segno posto che disciplina comunitaria, recepita nel nostro ordinamento, introduce una procedura di autovalutazione per consentire agli operatori economici di verificare se i requisiti prescritti siano o meno rispettati nella produzione degli imballaggi,
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esulando dal suo campo di applicazione - come sostenuto dall'opponente - la regolamentazione dei controlli operati dalle preposte autorità.
Le conclusioni cui giunge l' , del resto, sono state confermate dalla CTU Pt_4
disposta in corso di causa secondo cui “Ad oggi, a parte particolari studi condotti con particolari microrganismi in particolare condizioni e con eventuali pretrattamenti, condizioni diverse da quelle richiamate nella norma UNI EN
13432:2002, hanno prodotto solo modeste / lente degradazioni del polietilene, non confrontabili con quello richiesto dalla norma per quello che riguarda la biodegradabilità e la disintegrabilità”, escludendo, dunque, la biodegradabilità del polietilene e, dunque, dei sacchetti esaminati composti, si ripete, per il 98,5% da tale materiale.
In proposito si rileva come la normativa UNI EN 13432:2002 “Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione”, nasce per colmare alcuni vuoti legislativi lasciati dalla precedente direttiva 94/62/CE.
La direttiva europea, infatti, poteva essere interpretata dal singolo legislatore con il rischio di generare incomprensioni o usi impropri dei termini soprattutto del termine compostabile e biodegradabile.
La normativa UNI EN 13432:2002 è una normativa su base volontaria armonizzata a livello di Unione Europea e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
Europee e fornisce presunzione di conformità con la Direttiva Europea 94/62/CE, sugli imballaggi e rifiuti da imballaggio.
Ebbene, essendo provato che il componente di cui risultano composti i sacchetti analizzati, non è biodegradabile, deve concludersi per la non conformità degli stessi alla normativa applicabile.
Con l'entrata in vigore dell'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge 91/2014, che ha dato il via, a partire dal 21 agosto 2014 (data di entrata in vigore della legge n.
116/2014, di conversione del D.L. 91), all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 2, comma 4, del D.L. 2/2012 per la commercializzazione:
- di sacchi per l'asporto merci (shoppers) monouso realizzati con polimeri non conformi alla norma tecnica armonizzata UNI EN 13432:2002 (dal titolo
"Imballaggi — requisiti per imballaggi recuperabili attraverso compostaggio e
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biodegradazione — schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi”);
- nonché di shoppers riutilizzabili non conformi alle caratteristiche di spessore e di presenza di materiale riciclato fissate dal decreto interministeriale 18 marzo
2013 (dal divieto di commercializzazione, secondo quanto stabilito da tale decreto, sono esclusi i sacchi riutilizzabili per l'asporto delle merci realizzati in carta, in tessuti di fibre naturali, in fibre di poliammide e in materiali diversi dai polimeri).
In disparte le ulteriori considerazioni svolte dal consulente, inconferenti rispetto alla fattispecie in esame, non può revocarsi in dubbio che le buste monouso esaminate siano state prodotte in violazione delle disposizioni richiamate, essendo composte quasi interamente da un polimero non biodegradabile.
Alcuna rilevanza assumono, infine, le disposizioni relative alla commerciabilità delle shoppers contenenti una percentuale minima di plastica biodegradabile, ex art. 226-bis codice dell'ambiente (che distingue a seconda dello spessore della busta), applicabili esclusivamente alle borse di plastica riutilizzabili.
Nella specie, invece, oggetto dell'accertamento sono borse di plastica monouso, prodotte dalla come risulta espressamente indicato nel verbale di CP_1
accertamento qui contestato, rispetto al quale l'opponente nulla ha eccepito
(contestazioni che, peraltro, avrebbero richiesto l'impugnazione del verbale mediante querela di falso attesa la sua efficacia probatoria privilegiata quanto agli accertamenti compiuti dagli agenti senza margini di opinabilità).
Vanno, infine, respinte le censure relative alla presunta incompatibilità della normativa nazionale con quella sovranazionale, genericamente formulate dal ricorrente, non risultando la condotta vietata dalla normativa nazionale in spregio a quella comunitaria che, secondo la prospettazione dell'istante, la consentirebbe.
In proposito, peraltro, si sottolinea come la direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio abbia espressamente consentito agli stati membri di adottare ulteriori restrizioni alla commercializzazione - in deroga all'art. 18 della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio - purché proporzionate e non discriminatorie (cfr. art. 4 co. 1 bis della direttiva 94/62/CE così come modificato dalla direttiva 2015/720/UE).
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§3. Come già chiarito, il giudice chiamato a pronunciarsi sull'opposizione ad ordinanza-ingiunzione, investito della piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della pretesa dell'autorità amministrativa, ha il potere-dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa - nell'ambito delle deduzioni delle parti - all'esame completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione, ivi compresa la determinazione dell'entità della sanzione, secondo i criteri stabiliti dall'art. 11 della legge citata (cfr. Cassazione civile , sez. II , 13/11/2024 , n.
29315).
Pertanto, ove la norma indichi un minimo e un massimo della sanzione, spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l'entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi.
Nel caso in esame, tenuto conto che non chiarito il quantitativo di buste effettivamente non conformi alla normativa richiamata (non essendo possibile stabilire se il campione prelevato sia riferibile a tutte le buste indicate nella fattura emessa dalla nei confronti della Piramide S.r.l.) in uno alla oggettiva CP_1
complessità della regolamentazione della materia inducono la scrivente a ritenere giustificata l'applicazione della sanzione nella misura del minimo edittale.
§4. La complessità tecnica della materia, la stratificazione - sincronica e diacronica
- delle fonti normative, l'assenza di un indirizzo giurisprudenziale univoco, la riduzione della sanzione, inducono a ritenere integrate gravi ed eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92co. 2 cod. proc. civ. così come interpretato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
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1) RIGETTA l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 168/2017 della
Camera di Commercio di del 15.11.2017 proposta da e Pt_2 Parte_1
dalla CP_1
2) FISSA, letti l'art. 11 della legge 689/81 e l'art. 2 co. 4 del d.l. 2/2012 (convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 28), in € 2.500,00 l'importo della sanzione amministrativa;
3) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Potenza lì, 30/01/2023.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
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