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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 07/05/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere relatore
Dott. Corrado Croci Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 26/2025 avente ad oggetto: opposizione a sanzione irrogata a consulente finanziario ex art. 196 comma 4 bis
TUF promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Pisa, Parte_1 C.F._1
Lungarno A. Pacinotti n.52, presso lo studio degli Avv.ti Stefano Gianfaldoni e Chiara Ceccarelli, che lo rappresentano e difendono per procura in atti;
PARTE RICORRENTE
Contro
Controparte_1
(C.F. , in persona del Presidente legale rappresentante Dott.
[...] P.IVA_1 CP_2
, elettivamente domiciliato in Milano, Via Visconti di Modrone n.36, presso lo studio degli
[...]
Avv.ti Bruno Inzitari e Floreana Contrino, che lo rappresentano e difendono per procura in atti;
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE:
pagina 1 di 14 In via principale, per tutte le ragioni di cui in premessa disporre, per tutti i motivi in fatto e in diritto,
l'annullamento e/o comunque dichiarare nulla e/o infondata e/o illegittima la delibera n. 2599 emessa il giorno 18.11.2024 e notificata in pari data dall'Organismo di Vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari, con la quale il ricorrente è stato radiato dall'Albo e per gli effetti annullare la sanzione della radiazione comminata con tale delibera;
In via subordinata, per tutte le ragioni di cui in premessa accertare la diversa e minore gravità e rilevanza effettiva dei fatti posti a fondamento del provvedimento disciplinare impugnato e, per l'effetto, riformare e disporre in luogo della radiazione la misura della sospensione e/o comunque di una sanzione inferiore rispetto a quella irrogata al ricorrente;
con vittoria di spese di lite e compensi professionali oltre rimborso forfettario 15% e CPA e accessori di legge.
In via istruttoria, istanze formulate nel ricorso.
PER PARTE RESISTENTE:
Nel merito: rigettare tutte le domande svolte dal Sig. , in quanto infondate, in fatto e in diritto, Parte_1 per tutti i motivi svolti in atti, e, per l'effetto, confermare la Delibera impugnata;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre oneri di legge e spese generali forfettarie;
In via istruttoria: rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie, in quanto inammissibili e/o irrilevanti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con ricorso ex art. 196 comma 4 bis D.Lgs. n. 58/1998 (TUF), tempestivamente notificato (il
18.12.2024, data di consegna all'Ufficiale Giudiziario, con perfezionamento della notifica per il destinatario il 23.12.2024) e depositato l'8.1.2025, il sig. ha proposto opposizione Parte_1
avverso la delibera n.2599 del 18.11.2024, notificata in pari data, adottata dal Vigilanza CP_3 dell'Organismo Controparte_4
Con tale provvedimento e allegato atto di accertamento, all'esito del procedimento sanzionatorio svoltosi avanti all'OCF, è stata disposta l'applicazione nei confronti del sig. della sanzione Pt_1
della radiazione dall' ai sensi dell'art. 196 comma 1 lett. d) TUF, Controparte_1
per violazione degli artt. 158 comma 1 e 159 comma 6 del Regolamento intermediari.
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento della delibera o, in via subordinata, la riforma della medesima con applicazione della sanzione della sospensione o altra meno grave.
pagina 2 di 14 L'OCF, costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto con conferma della delibera.
All'esito della discussione svoltasi all'udienza dell'8.4.2025, la Corte si è riservata di provvedere.
II. In ordine al procedimento sanzionatorio e al provvedimento oggetto di opposizione, dall'atto di accertamento allegato emerge quanto segue.
Con note del 23.6.2023 e 3.8.2023 segnalava all'OCF Parte_2
di aver interrotto il rapporto intrattenuto con , consulente finanziario abilitato Parte_1 all'offerta fuori sede, in ragione delle presunte gravi irregolarità riscontrate nel suo operato;
con successive note del 14.8.2023, del 20.10.2023 e del 23.5.2024, comunicava gli esiti delle CP_5
attività di verifica disposte sull'operato del consulente, che risultava avere posto in essere un comportamento gravemente irregolare, anche di natura appropriativa, in collaborazione con R_
e nei confronti di almeno due clienti di ,
[...] Persona_2 CP_5 [...]
e , danneggiati rispettivamente per € 472.109,00 e € 212.200,00. Per_3 Persona_4
Dalle verifiche di , dalle informazioni richieste e fornite da altri intermediari e da taluni CP_5
investitori, nonché dalla documentazione acquisita, risultavano le seguenti condotte.
Il sig. aveva eseguito trasferimenti di somme mediante disposizioni di bonifico cartacee, Per_3 presentate tramite il sig. e recanti la sottoscrizione di quest'ultimo nello spazio riservato al Pt_1
private banker, di cui:
(i)-due, rispettivamente in data 21.12.2021 per € 90.703,00 e in data 31.1.2022 per € 181.406,00, in favore della Controparte_6
(ii)-uno in data 22.12.2022 per € 200.000 in favore di V-Trading s.r.l..
Con riferimento ai bonifici di cui al punto (i), la era società in cui il sig. Controparte_6 Pt_1
ricopriva la carica di consigliere delegato, detenendo altresì, in via indiretta, il 10% delle quote sociali per il tramite della CE s.r.l. (di cui era socio e amministratore unico); e il sig. R_
(consulente finanziario di Banca era presidente del c.d.a. e deteneva in via indiretta Controparte_7
l'84,99% delle quote sociali per il tramite della Fin Um s.r.l.s. (di cui era socio e amministratore unico).
Le disposizioni di bonifico erano correlate alla sottoscrizione da parte del cliente di un presunto prestito obbligazionario emesso dalla società beneficiaria (come da causali dei bonifici e “certificati” con dicitura “Prestito obbligazionario” sottoscritti dall'amministratore della società ; il Persona_1
sig. risultava anche avere acquistato il 15.12.2021 (pochi giorni prima del primo bonifico) Per_3
una quota unica di partecipazione nella società, corrispondente allo 0,01% del capitale sociale, peraltro la non avrebbe potuto emettere alcun titolo di debito per la mancata indicazione di tale Controparte_6
pagina 3 di 14 evenienza dell'atto costitutivo e, in ogni caso, trattandosi di società a responsabilità limitata, i titoli eventualmente emessi non avrebbero potuto essere sottoscritti da un investitore non professionale e non sottoposto a vigilanza prudenziale.
Il sig. aveva riferito in sede di colloquio a che le operazioni erano state eseguite su Pt_1 CP_5 proposta del che aveva organizzato l'incontro con al fine di reperire liquidità per la R_ Per_3
dalle dichiarazioni rese dal a risultava che i documenti, che Controparte_6 R_ CP_7 avrebbero dovuto attestare l'emissione di un prestito obbligazionario, non attestavano questo ma un finanziamento da parte dei soci, erano stati consegnati con la sua firma a garanzia dell'operazione e consegnati a supporto del finanziamento erogato dal socio il sig. dichiarava che Per_3 Per_3
era stato indotto da , suo ex consulente finanziario presso , e da a cui lo Pt_1 CP_5 R_
aveva presentato il primo, ad effettuare i bonifici al fine di perfezionare investimenti alternativi concretizzatisi nella sottoscrizione di presunte obbligazioni della che tuttavia si erano Controparte_6
rivelate essere dei “pezzi di carta”; e che era stato da loro convinto ad assumere la qualità di socio nella misura dello 0,01% con la prospettiva dell'emissione di un prestito obbligazionario riservato esclusivamente ai soci del valore di un milione di euro;
nessuna somma gli era poi stata restituita nonostante la sottoscrizione da parte di e in data 28.1.2022, di un Per_3 Pt_1 R_
“Accordo di risoluzione prestito obbligazionario” in cui si dava atto della sottoscrizione del prestito obbligazionario da parte del della sua esigenza di avere il denaro per acquistare un Per_3
immobile, in cui e garante ) si impegnava a restituirgli 300.000 euro. R_ Pt_1
Dall'analisi del conto corrente della si riscontrava che erano stati disposti diversi Controparte_6
bonifici in favore del e della CE per circa € 36.000,00, alcuni dei quali nei giorni Pt_1 immediatamente successivi all'accredito dei bonifici disposti dal conducendo a ritenere che Per_3
il avesse almeno in parte beneficiato personalmente della disponibilità erogata dal cliente. Pt_1
Con riferimento all'operazione di cui al punto (ii), il riferiva che si trattava di bonifico Per_3 disposto per l'ottenimento di un finanziamento tramite (cliente Persona_2 CP_5
assegnato al ), che il gli aveva presentato per fargli ottenere la liquidità che gli Pt_1 Pt_1
Per_ occorreva;
e che tale somma non era stata restituita da , “sparito dalla circolazione” (secondo le stesse dichiarazioni di ) senza restituire i soldi. Pt_1
La sig.ra , cliente assistita dal , aveva eseguito: Per_4 Pt_1
(iii)-due bonifici, rispettivamente in data 30 e 31 gennaio 2023, di complessivi € 175.000,00 a favore di con causale relativa a “impianti fotovoltaici”; Persona_2
(iv)-un bonifico di € 12.200,00 in data 30.1.2020, a favore della Controparte_8
pagina 4 di 14 La era società di cui deteneva indirettamente il 10% del capitale sociale, Controparte_8 Pt_1
tramite la CE s.r.l., e era amministratore unico e socio con il 72% del capitale R_
sociale.
La sig.ra dichiarava che il , suo promoter finanziario con cui aveva un rapporto di Per_4 Pt_1
Per_ completa fiducia, le aveva fatto conoscere nel 2020 e nel 2022 e l'aveva spinta a fare R_
investimenti alternativi con entrambi.
AM aveva inoltre riscontrato, da parte di V-Trading, attraverso parte delle somme ricevute dal sig.
un'operatività poco trasparente con ulteriori clienti assegnati alle cure del sig. , Per_3 Pt_1
quali , . Persona_5 Persona_6 Persona_2
E aveva riscontrato anomalie anche in bonifici disposti da tre clienti assistiti dal ( Pt_1 [...]
, ) a favore di (per € 3.000), figlio del Per_6 Persona_4 Persona_5 Persona_7
consulente, e su conto corrente cointestato al e alla moglie (con causali Pt_1 Persona_8
“Finanziamento infruttifero” e “Prestito infruttifero”) per € 26.000 e € 25.000. La sig.ra Per_4 dichiarava di avere effettuato il bonifico di € 26.000,00 in data 7.2.2022 perché il le aveva Pt_1
chiesto tale cifra in quanto in difficoltà con i lavori di casa sua, sottolineando di non averne ricevuto la restituzione.
Infine, segnalava che il sig. non aveva mai comunicato l'assunzione di cariche CP_5 Pt_1
sociali ovvero di partecipazioni societarie, violando l'art. 4 comma 5 del Codice di comportamento adottato da (secondo cui “I Consulenti Finanziari non dipendenti e gli Agenti devono: … CP_5 informare preventivamente la Società, per le valutazioni del caso, dell'intenzione di assumere da terzi altri mandati e/o incarichi non in concorrenza con l'attività svolta dalla stessa Società, ovvero di svolgere altre attività lavorative/di collaborazione di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma”).
L'OCF, all'esito del procedimento, dopo aver esaminato gli atti e le controdeduzioni presentate, ha accertato la sussistenza delle violazioni, contestate dall'Ufficio Vigilanza Albo, delle seguenti disposizioni del Regolamento intermediari:
“-art. 158, comma 1, per aver violato gli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza, per aver:
-generato una complessiva situazione di opacità nei rapporti con la clientela, proponendo investimenti alternativi ed estranei all'offerta del soggetto abilitato da cui ha ricevuto l'incarico nonché il trasferimento di denaro in favore di società e soggetti riconducibili al consulente stesso, acquisendo, quantomeno temporaneamente, la disponibilità delle somme di pertinenza dei clienti o dei potenziali clienti;
- trasmesso alla clientela informazioni e documenti non rispondenti al vero;
pagina 5 di 14 -violato le disposizioni della normativa interna adottata dal soggetto abilitato che ha conferito l'incarico;
-art. 159, comma 6, per aver ricevuto dal cliente o potenziale cliente forme di compenso o di finanziamento”.
E ha applicato la sanzione della radiazione, considerando quanto disposto dall'art. 180 comma 1 e comma 3 lett. a) n.4 e 5 del Regolamento intermediari e rilevando, con riguardo alla complessiva gravità delle condotte accertate, che il consulente risultava avere acquisito, quantomeno temporaneamente, la disponibilità di somme particolarmente ingenti, benché di pertinenza di un unico cliente, realizzando tale condotta attraverso il rilascio di false informazioni e documenti, oltre che per mezzo di una società allo stesso riconducibile e la proposizione di forme di investimento alternative all'offerta dell'intermediario mandante;
e che tali gravi illeciti, ciascuno da sanzionare anche autonomamente con il massimo edittale, risultavano posti in essere in un contesto di radicale opacità determinato nei rapporti con la clientela, caratterizzato anche dalla ricezione di ingenti somme di finanziamento da parte della clientela, ciò aggravando ulteriormente la condotta del consulente e compromettendo del tutto l'affidabilità del medesimo ad operare sul mercato;
con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate erano imputabili al consulente a titolo di dolo.
III. L'opposizione del sig. è articolata nei seguenti motivi. Pt_1
Con il motivo “Sulle risultanze d'indagine maturate nell'ambito degli audit”, l'opponente lamenta che l'OCF ha disposto l'estrema sanzione della radiazione sulla base di elementi istruttori raccolti indirettamente, provenienti da un soggetto giuridico diverso, vale a dire;
allega che: CP_5 nell'ambito di un processo di verifica interna a , nel maggio 2023 erano stati chiesti CP_5
chiarimenti al sig. ; lo stesso, con tono collaborativo e in assoluta trasparenza, ha fornito le Pt_1
opportune delucidazioni e i chiarimenti richiesti (doc.1); nonostante ciò, ha chiesto ulteriori CP_5 chiarimenti e in data 13.6.2023, nell'ambito di un confronto con gli ispettori della banca e a fronte delle rassicurazioni ricevute in merito al fatto che solo in tal modo non avrebbe mosso alcun CP_5
provvedimento o azione nei suoi confronti, il consulente ha rilasciato ulteriori dichiarazioni di contenuto palesemente difforme rispetto a quelle precedenti;
i riferimenti confessori a fatti e circostanze erano stati evidentemente compulsati e sollecitati in un vero e proprio interrogatorio della durata di 5 ore ininterrotte, e sono stati contestati tramite denuncia querela depositata presso la Procura della Repubblica (doc. 26); a fronte di dichiarazioni divergenti del consulente finanziario, ha CP_5 selettivamente individuato solo alcune di esse, tralasciandone altre e l'OCF non ha tenuto conto di tale evidente contraddizione.
pagina 6 di 14 Con il motivo “Sulla carenza probatoria in sede di procedimento disciplinare”, l'opponente lamenta che le conclusioni a cui è giunto l'OCF sono la conseguenza di una ricostruzione parziale della vicenda, rilevando che:
a)-in ordine alle presunte false informazioni fornite dal consulente ai clienti e alla asserita disponibilità di somme di pertinenza degli stessi, il cliente era investitore finanziario esperto e il primo Per_3
contatto con la società e il suo legale rappresentante è avvenuto per sviluppare Controparte_6 R_
un sito internet per le proprie attività commerciali;
il successivo sviluppo in ambito commerciale del rapporto tra e non è riconducibile a e alla sua attività quale consulente Per_3 R_ Pt_1
finanziario; il sig. non ha partecipato, né è stato coinvolto nella redazione dei certificati Pt_1
definiti di “prestito obbligazionario” (che in realtà costituiscono un approssimativo tentativo di fornire un documento ricognitivo di un debito della società); il coinvolgimento del consulente finanziario non è desumibile dall'aver vistato e sottoscritto i moduli di bonifici disposti dal sig. in quanto in Per_3
tali casi il private banker si limita a confermare che la firma apposta sul modulo sia quella del cliente, ma non ratifica la validità e meritevolezza dell'operazione; ritenere che il sig. abbia fornito Pt_1
informazioni false per aver sottoscritto l'accordo finalizzato alla risoluzione anticipata del prestito obbligazionario tra legale rappresentante della e il sig. Persona_1 Controparte_6 Per_3 molti giorni dopo l'effettuazione dei bonifici da parte del cliente e solo a fronte dell'insistenza di quest'ultimo, è errato e fuorviante;
il non ha svolto concretamente alcun ruolo nella Pt_1
proposizione di iniziative imprenditoriali al cliente che ha agito con la massima Per_3
consapevolezza; l'OCF avrebbe dovuto tenere conto dell'archiviazione, richiesta dal PM e disposta dal
GIP, del procedimento nei confronti del sig. a seguito della denuncia per truffa presentata dal Pt_1
sono da escludere anche i profili di contestazione in ordine alla acquisizione di somme di Per_3
pertinenza del cliente confluite sul conto corrente della il fatto che il ricopra Controparte_6 Pt_1
la carica di consigliere e socio della società e che abbia poteri di gestione del conto corrente, non sottende un interesse squisitamente personale, né che il consulente abbia mai attinto alle somme ivi confluite a seguito dei bonifici disposti dal Per_3
b)-l'OCF ha erroneamente ritenuto che il sig. abbia lavorato in un “contesto di opacità” Pt_1
realizzato a danno dei clienti;
in realtà le operazioni effettuate dai diversi clienti affidati al sig. Pt_1
non rivestono natura “finanziaria” quanto piuttosto meramente commerciale e, in ogni caso, sono state poste in essere dai clienti in piena autonomia;
il si è limitato esclusivamente a fornire, una Pt_1
volta sollecitato e per ragioni del tutto estranee ad investimenti finanziari, nominativi di terzi soggetti,
Per_ come e;
quanto avvenuto tra e i clienti del , e R_ Parte_3 Pt_1 Per_3 Per_4
non riveste rilevanza disciplinare, atteso che il consulente non ha prestato alcun tipo di Per_6
pagina 7 di 14 attività a riguardo;
dalle tabelle allegate all'atto di accertamento dell'OCF non è del resto emerso il coinvolgimento del sig. nelle operazioni di disposizione di bonifici che sono stati via via Pt_1
eseguiti da clienti allo stesso affidati verso soggetti terzi;
c)-il sig. non ha posto in essere attività in contrasto con la normativa interna AM, in Pt_1 conflitto di interessi o che potesse arrecare danni all'istituto mandante presso cui operava;
in merito alla normativa interna, nessuna formale comunicazione è stata mai inviata allo stesso, inoltre il fatto che il consulente fosse socio di società era circostanza conosciuta e pacifica all'interno dell'istituto; nessun danno ha subito , sicché la qualifica assunta quale socio di società non ha condizionato CP_5 né inficiato la serietà e la dedizione professionale prestata in favore dell'intermediario mandante.
In diritto, il ricorrente allega che non sussistono gli elementi oggettivi e soggettivi necessari per configurare la violazione dell'art. 158 comma 1 e dell'art. 159 comma 6 del Regolamento Intermediari;
e in subordine che la sanzione è stata comunque eccessiva e sproporzionata rispetto alle condotte tenute, che avrebbero al più potuto portare alla sospensione ex art. 180 comma 3 lett. b) punto 8.
IV. L'opposizione è infondata.
Le violazioni contestate al sig. hanno ad oggetto l'art. 158 comma 1 del Regolamento Pt_1
intermediari (Regolamento Consob n.20307 del 15.2.2018 recante norme di attuazione del D.Lgs.
58/1998 in materia di intermediari), a norma del quale “I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza. Essi devono osservare le disposizioni legislative e regolamentari relative alla loro attività, ivi incluse le disposizioni adottate dall'Organismo ai sensi dell'articolo 139 e a quella della categoria del soggetto abilitato per conto del quale operano.
Devono inoltre rispettare le procedure del soggetto abilitato che ha loro conferito l'incarico”; e l'art. 159 comma 6, secondo cui “Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede non può ricevere dal cliente o dal potenziale cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento”.
Le condotte consistono nell'avere: generato una complessiva situazione di opacità nei rapporti con la clientela, proponendo investimenti alternativi ed estranei all'offerta del soggetto abilitato da cui ha ricevuto l'incarico nonché il trasferimento di denaro in favore di società riconducibili al consulente stesso, acquisendo, quantomeno temporaneamente, la disponibilità delle somme di pertinenza dei clienti;
trasmesso alla clientela informazioni e documenti non rispondenti al vero;
violato le disposizioni della normativa interna adottata dal soggetto abilitato che ha conferito l'incarico; ricevuto dal cliente forme di compenso o di finanziamento.
La prova di tali condotte è stata fornita non solo dagli elementi raccolti da , ma anche dalla CP_5 documentazione acquisita durante l'istruttoria, da informazioni assunte dai clienti e da altri pagina 8 di 14 intermediari, da argomentazioni difensive dello stesso consulente non contestate nel presente procedimento (diverse da quelle rese in sede di audizione a il 13.6.2023), come di seguito CP_5
evidenziato.
In ordine al primo motivo di opposizione si rileva che anche se non si tiene conto delle dichiarazioni rese dal consulente il 13.6.2023 durante l'audit AM, gli elementi complessivamente acquisiti sono adeguati e sufficienti a fornire prova delle condotte oggetto di accertamento.
Con riferimento al cliente e alle deduzioni svolte nel secondo motivo di Parte_4
opposizione, si rileva quanto segue.
Il sig. , operando quale consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede di , ha Pt_1 CP_5
proposto (insieme a investimenti alternativi ed estranei all'offerta di , Persona_1 CP_5
ottenendo il trasferimento di denaro in favore di società a lui riconducibile, ha acquisito quantomeno temporaneamente la disponibilità delle somme di pertinenza del cliente, ha trasmesso al cliente informazioni e documenti non rispondenti al vero.
Il sig. ha infatti eseguito due bonifici, rispettivamente in data 21.12.2021 per € 90.703,00 e Per_3 in data 31.1.2022 per € 181.406,00, in favore della (la circostanza non è Controparte_6
contestata ed è provata dai docc. 12, 36, 37 di OCF, disposizioni di bonifico cartacee e documentazione dei bonifici eseguiti, nonché dalle dichiarazioni rese dal cliente all'OCF docc. 40-41). Per_3
La era società in cui il sig. ricopriva la carica di consigliere delegato e Controparte_6 Pt_1
deteneva, tramite la CE s.r.l. di cui era unico socio e amministratore, il 10% delle quote sociali;
e era presidente del c.d.a. e deteneva, tramite Fin Um s.r.l.s. di cui era unico Persona_1
socio e amministratore) l'84,99% delle quote sociali (le circostanze non sono contestate e sono provate dai docc. 13, 14 e 15 di OCF, visure camerali delle tre società menzionate).
Le disposizioni di bonifico cartacee sono state eseguite mediante moduli presentati tramite il sig.
e recanti la sua sottoscrizione nello spazio riservato al private banker;
tali moduli fanno Pt_1 riferimento alla causale dei pagamenti “sottoscrizione prestito obbligazionario” e “acquisto prestito obbligazionario” (doc. 12).
Il sig. ha riferito all'OCF che , con cui aveva un risalente rapporto di fiducia legato Per_3 Pt_1
alla sua attività di promotore finanziario, e - che gli era stato presentato dal quale R_ Pt_1
persona di sua fiducia con comprovata esperienza nel settore finanziario, che lo avrebbe potuto far partecipare a importanti operazioni finanziarie e/o di investimento al fine di fargli incrementare il suo patrimonio - gli hanno prospettato la sottoscrizione di un prestito obbligazionario della Controparte_6
riservato ai soci, inducendolo ad assumere la qualità di socio nella misura dello 0,01% e ad
[...]
effettuare i pagamenti per l'acquisto di obbligazioni della società; che ha ricevuto in consegna dal pagina 9 di 14 i presunti titoli rappresentanti le obbligazioni acquistate, rendendosi conto solo Pt_1
successivamente che si trattava di un falso prestito obbligazionario;
che non ha ottenuto la restituzione della somma versata, nonostante la successiva sottoscrizione, da parte di e di un Pt_1 R_
“accordo di risoluzione prestito obbligazionario” (doc. 41 con relativi allegati).
Le dichiarazioni del sig. sono confermate dai documenti prodotti. Per_3
Oltre ai pagamenti avvenuti mediante disposizioni di bonifico recanti le causali sopra indicate, che fanno espresso riferimento al prestito obbligazionario e recano la sottoscrizione di , sono stati Pt_1
prodotti: -i falsi certificati al portatore per obbligazioni della a favore di Controparte_6 [...]
sottoscritti dal presidente del c.d.a. uno recante la data 21.12.2021 per 100 Per_3 R_ obbligazioni da nominali € 1.000 ciascuna e l'altro recante la data 28.1.2022 per 200 obbligazioni da nominali € 1.000 ciascuna (doc. 16); rilevando che non è contestato dal ricorrente che tali certificati
(prodotti all'OCF da siano stati sottoscritti effettivamente da né che la Per_3 R_ [...]
non abbia mai emesso le obbligazioni in questione;
d'altronde i documenti utilizzano Controparte_6
come base un certificato obbligazionario in lire italiane risalente a decenni prima e riportano marchiane cancellature e correzioni;
la inoltre, non avrebbe potuto emettere alcun titolo di Controparte_6 debito ai sensi dell'art. 2483 c.c., per la mancata indicazione di tale evenienza dell'atto costitutivo (doc.
59) e, in ogni caso, trattandosi di società a responsabilità limitata, i titoli eventualmente emessi non avrebbero potuto essere sottoscritti da un investitore non professionale e non sottoposto a vigilanza prudenziale;
-l'“accordo di risoluzione prestito obbligazionario” sottoscritto da e da con il sig. Pt_1 R_ in data 28.1.2022, in cui si dà espressamente atto che ha emesso un Per_3 Controparte_6 prestito obbligazionario aperto esclusivamente ai soci per un valore complessivo di 1 milione di euro” e che sottoscritto 10 lotti di obbligazioni del prestito”, ove il assume Controparte_9 R_
l'impegno alla restituzione al della somma di € 300.000,00 e viene indicato come Per_3 Pt_1
garante in qualità di private banker di e di socio di (doc. 42). Per_3 Controparte_6
L'investimento ha quindi avuto luogo attraverso il rilascio di informazioni e documenti non rispondenti al vero.
Le allegazioni svolte dal ricorrente in ordine alla propria estraneità all'operazione sono pertanto infondate, a fronte degli elementi probatori illustrati.
La sottoscrizione da parte di dei moduli di bonifico non è rilevante quale ratifica Parte_1 della validità e meritevolezza dell'operazione, ma quale prova della conoscenza dei pagamenti che il cliente stava disponendo a favore della e delle relative causali, quindi del Controparte_6 coinvolgimento nell'operazione.
pagina 10 di 14 La prospettazione secondo cui il sig. avrebbe chiesto autonomamente e consapevolmente di Per_3
entrare nella e di ivi investire come socio, dovendo i documenti rilasciati essere Controparte_6
considerati ricognitivi di un debito che la società avrebbe dovuto rimborsare, è parimenti infondata in quanto contrasta con gli elementi probatori di segno contrario sopra illustrati.
D'altronde, che al cliente sia stato prospettato un prestito obbligazionario e che a tale prestito obbligazionario facciano riferimento i certificati rilasciati, è stato confermato dallo stesso con Pt_1
la mail del maggio 2023 (doc. 1 prodotto dal ricorrente, la cui genuinità non è contestata), ove scrive che “Il cliente dopo l'acquisto dello 0,1% delle quote della società, ha sottoscritto il Persona_3
21/12/2021 e il 28/01/2022 un prestito obbligazionario zero coupon per nominali 300 mila euro con due bonifici rispettivamente di euro 90.703,00 e euro 181.406,00 a favore di come Controparte_6
da certificati allegati”.
Nel procedimento sanzionatorio non assume poi rilievo l'effettiva riconducibilità dell'investimento alla categoria dei prodotti o degli strumenti finanziari, quanto unicamente la sua idoneità a rispondere alle soggettive esigenze di investimento del cliente, nella specie ricavabili da quanto riferito dal sig. e provato dagli elementi illustrati, nonché dall'ingente importo delle somme dallo stesso Per_3
erogate in favore della Controparte_6
Con tali erogazioni il sig. ha acquisito quantomeno temporaneamente la disponibilità delle Pt_1
somme di pertinenza del cliente;
gli importi sono infatti stati accreditati su conto corrente bancario della sul quale il medesimo era abilitato a operare in quanto consigliere delegato Controparte_6
della società (doc. 35, informazioni e documenti trasmessi da Banco BPM); da tale conto corrente sono stati effettuati accrediti sul conto corrente del e sul conto corrente della CE (di cui Pt_1
era unico socio e amministratore) per complessivi € 38.294,00 a fine 2022, di cui due nell'immediatezza dei bonifici disposti dal cliente;
in particolare in data 27.12.2021 è stato effettuato bonifico in favore di per € 6.540,00 con causale “rimborso spese di Parte_1 amministrazione”, in data 4.2.2022 il bonifico in favore della CE per € 11.224 con causale
“prestazioni inerenti la amministrazione delle risorse umane”, in data 17.3.2022 il bonifico in favore del per € 15.000,00 con causale “anticipazione spese amministratore”, in data 7.12.2022 il Pt_1 bonifico nei confronti del per € 5.530,00 con causale “rimborso finanziamenti socio” (doc. 35 Pt_1
e relativo allegato A).
La documentazione prodotta dal ricorrente in ordine all'archiviazione del procedimento penale nei suoi confronti per il reato di truffa ai danni del (docc. 27-28), è estranea all'operazione qui Per_3
esaminata, emergendo dalla richiesta di archiviazione del P.M. che il reato sarebbe stato commesso da Per_ e il 21.12.2022 (riguardando l'ulteriore bonifico effettuato dal a V-Trading). Per_9 Per_3
pagina 11 di 14 In ogni caso il provvedimento di archiviazione nel procedimento penale non preclude la competenza sanzionatoria dell'OCF, volta a perseguire violazioni di natura amministrativa i cui presupposti non coincidono necessariamente con fattispecie di reato.
Il consulente ha poi proposto investimenti alternativi ed estranei all'offerta di alla cliente CP_5
, ottenendo il trasferimento di denaro in favore di società a lui riconducibile, come Persona_4
emerge dai seguenti elementi:
-la sig.ra ha disposto in data 30.1.2020 un bonifico di € 12.200,00 a favore della Per_4 CP_8
(doc.7 all.1A; la circostanza è peraltro pacifica), società di cui deteneva indirettamente
[...] Pt_1
il 10% del capitale sociale, tramite la CE s.r.l., e era amministratore unico e socio R_
con il 72% del capitale sociale (doc. 19, visura Footlook s.r.l.);
-la sig.ra ha riferito all'OCF che il , suo promoter finanziario con cui aveva un Per_4 Pt_1
rapporto di completa fiducia, le ha fatto conoscere nel 2020 e l'ha spinta a fare investimenti R_
alternativi con il medesimo (doc.46).
Il ricorrente ha altresì ricevuto dalla cliente, dietro propria richiesta, un finanziamento, come provato dai seguenti elementi:
ST OB in data 7.10.2022 ha disposto un bonifico di € 25.000,00 con causale “Prestito infruttifero” con beneficiaria (moglie del ), accreditato sul conto corrente Persona_8 Pt_1
cointestato al consulente e alla moglie (doc. 39);
-la sig.ra ha riferito all'OCF che il sig. le aveva chiesto tale cifra perché in difficoltà Per_4 Pt_1
con i lavori di casa sua riguardanti il super bonus e che non aveva ricevuto la restituzione della somma
(doc. 46).
Risultano provate le condotte integranti le violazioni accertate dall'OCF.
Quale ulteriore condotta significativa del contesto di opacità in cui operava il ricorrente, si rileva ancora che il consulente ha indicato a propri clienti il nominativo di CP_5 Persona_2
, altro proprio cliente;
precisamente lo ha indicato:
[...] CP_5
-al sig. che ha disposto il bonifico di € 200.000,00 in data 22.12.2022 alla V-Trading s.r.l., Per_3
con modulo cartaceo firmato dal nello spazio riservato al private banker (docc.12 e 44); Pt_1
Per_ ha dichiarato all'OCF che il gli era stato presentato dal come persona ben Per_3 Pt_1 introdotta nell'ambiente finanziario, per reperire un finanziamento, e che il pagamento era stato Per_ richiesto dal “a garanzia” per poter ottenere il finanziamento, facendolo figurare come pagamento di una fornitura di pannelli fotovoltaici da parte della V-Trading s.r.l. (doc. 41);
pagina 12 di 14 -alla sig.ra , che ha disposto i bonifici di € 100.000,00 in data 30.1.2023 e di € 75.000,00 in Parte_5
Per_ data 31.1.2023 al (doc. 7, 25, 26); la sig.ra ha dichiarato all'OCF che il le ha Parte_5 Pt_1
Per_ fatto conoscere il nel 2022 e l'ha spinta a fare investimenti alternativi con lui (doc.46).
Per_ Nel ricorso, d'altronde, il conferma di avere fornito ai clienti il nominativo del . Pt_1
L'OCF per tali operazioni ha limitato la contestazione all'avvenuta indicazione, da parte del consulente, Per_ del nominativo del sig. , ritenendo non rientrare tra le competenze dell'OCF l'accertamento di
Per_ condotte, di qualsiasi natura, poste in essere da soggetti non iscritti all'albo come il sig. .
Infine risulta provata anche la violazione della normativa interna di , il cui Codice di CP_5 comportamento dispone all'art. 4 comma 5 che “I Consulenti Finanziari non dipendenti e gli Agenti devono: … informare preventivamente la Società, per le valutazioni del caso, dell'intenzione di assumere da terzi altri mandati e/o incarichi non in concorrenza con l'attività svolta dalla stessa
Società, ovvero di svolgere altre attività lavorative/di collaborazione di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma” (doc.28).
ha segnalato che il sig. non ha mai comunicato l'assunzione di cariche sociali CP_5 Pt_1
ovvero di partecipazioni societarie, violando detta norma interna. E il ricorrente non ha provato di avere, al contrario, effettuato tale comunicazione.
L'argomento secondo cui il Codice di comportamento non sarebbe stato formalmente comunicato al consulente, è irrilevante;
il consulente è tenuto a conoscere la normativa interna dell'intermediario per cui opera, facilmente reperibile su internet, che deve rispettare.
La citata disposizione interna ha l'importante scopo di consentire all'intermediario di verificare la compatibilità di eventuali ulteriori attività dei propri consulenti, a garanzia della correttezza del loro operato.
Tutte le deduzioni svolte nei motivi di opposizione sono pertanto infondate.
Anche la domanda svolta in via subordinata, di applicazione di una sanzione di minore gravità, è infondata.
La radiazione è la sanzione adeguata alla gravità delle violazioni commesse, come sopra illustrate, tenendo anche conto dell'avvenuta comunicazione e trasmissione al cliente di informazioni Per_3
e documenti non rispondenti al vero e della acquisita disponibilità di somme di pertinenza dei clienti
(rilevanti per disporre la radiazione ai sensi dell'art. 180 Regolamento intermediari); le gravi condotte hanno compromesso del tutto l'affidabilità del consulente ad operare sul mercato e sono state tenute con dolo.
Non vengono ammesse le prove orali dedotte nel ricorso, essendo tutti i capi generici e irrilevanti.
pagina 13 di 14 V. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte ricorrente.
Le stesse sono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (valore indeterminato complessità media) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi: € 2.518,00 per fase di studio (valore medio), € 1.665,00 per fase introduttiva (valore medio), € 3.000,00 per fase decisionale (valore ridotto, non essendo stati depositati atti conclusivi), pari a totali € 7.183,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e
IVA se dovuta.
Ai sensi dell'art. 195 comma 8 TUF, applicabile ex art. 196 comma 4 bis, copia della sentenza deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria della Corte d'Appello, all'Autorità che ha emesso il provvedimento.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione ex art. 196 comma 4 bis D.Lgs. 58/1998 proposta da avverso la delibera del Comitato Parte_1
di Vigilanza dell'Organismo di Vigilanza e Tenuta dell'Albo Finanziari n.2599 Controparte_1
del 18.11.2024, ogni contraria istanza disattesa,
-respinge l'opposizione;
-condanna parte ricorrente a rimborsare a parte resistente le spese del presente procedimento, liquidate in € 7.183,00 per compensi, oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta;
-dispone che copia della sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria della Corte d'Appello all'Autorità che ha emesso il provvedimento per gli adempimenti di sua competenza.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio dell'11.4.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere relatore
Dott. Corrado Croci Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 26/2025 avente ad oggetto: opposizione a sanzione irrogata a consulente finanziario ex art. 196 comma 4 bis
TUF promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Pisa, Parte_1 C.F._1
Lungarno A. Pacinotti n.52, presso lo studio degli Avv.ti Stefano Gianfaldoni e Chiara Ceccarelli, che lo rappresentano e difendono per procura in atti;
PARTE RICORRENTE
Contro
Controparte_1
(C.F. , in persona del Presidente legale rappresentante Dott.
[...] P.IVA_1 CP_2
, elettivamente domiciliato in Milano, Via Visconti di Modrone n.36, presso lo studio degli
[...]
Avv.ti Bruno Inzitari e Floreana Contrino, che lo rappresentano e difendono per procura in atti;
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE:
pagina 1 di 14 In via principale, per tutte le ragioni di cui in premessa disporre, per tutti i motivi in fatto e in diritto,
l'annullamento e/o comunque dichiarare nulla e/o infondata e/o illegittima la delibera n. 2599 emessa il giorno 18.11.2024 e notificata in pari data dall'Organismo di Vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari, con la quale il ricorrente è stato radiato dall'Albo e per gli effetti annullare la sanzione della radiazione comminata con tale delibera;
In via subordinata, per tutte le ragioni di cui in premessa accertare la diversa e minore gravità e rilevanza effettiva dei fatti posti a fondamento del provvedimento disciplinare impugnato e, per l'effetto, riformare e disporre in luogo della radiazione la misura della sospensione e/o comunque di una sanzione inferiore rispetto a quella irrogata al ricorrente;
con vittoria di spese di lite e compensi professionali oltre rimborso forfettario 15% e CPA e accessori di legge.
In via istruttoria, istanze formulate nel ricorso.
PER PARTE RESISTENTE:
Nel merito: rigettare tutte le domande svolte dal Sig. , in quanto infondate, in fatto e in diritto, Parte_1 per tutti i motivi svolti in atti, e, per l'effetto, confermare la Delibera impugnata;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre oneri di legge e spese generali forfettarie;
In via istruttoria: rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie, in quanto inammissibili e/o irrilevanti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con ricorso ex art. 196 comma 4 bis D.Lgs. n. 58/1998 (TUF), tempestivamente notificato (il
18.12.2024, data di consegna all'Ufficiale Giudiziario, con perfezionamento della notifica per il destinatario il 23.12.2024) e depositato l'8.1.2025, il sig. ha proposto opposizione Parte_1
avverso la delibera n.2599 del 18.11.2024, notificata in pari data, adottata dal Vigilanza CP_3 dell'Organismo Controparte_4
Con tale provvedimento e allegato atto di accertamento, all'esito del procedimento sanzionatorio svoltosi avanti all'OCF, è stata disposta l'applicazione nei confronti del sig. della sanzione Pt_1
della radiazione dall' ai sensi dell'art. 196 comma 1 lett. d) TUF, Controparte_1
per violazione degli artt. 158 comma 1 e 159 comma 6 del Regolamento intermediari.
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento della delibera o, in via subordinata, la riforma della medesima con applicazione della sanzione della sospensione o altra meno grave.
pagina 2 di 14 L'OCF, costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto con conferma della delibera.
All'esito della discussione svoltasi all'udienza dell'8.4.2025, la Corte si è riservata di provvedere.
II. In ordine al procedimento sanzionatorio e al provvedimento oggetto di opposizione, dall'atto di accertamento allegato emerge quanto segue.
Con note del 23.6.2023 e 3.8.2023 segnalava all'OCF Parte_2
di aver interrotto il rapporto intrattenuto con , consulente finanziario abilitato Parte_1 all'offerta fuori sede, in ragione delle presunte gravi irregolarità riscontrate nel suo operato;
con successive note del 14.8.2023, del 20.10.2023 e del 23.5.2024, comunicava gli esiti delle CP_5
attività di verifica disposte sull'operato del consulente, che risultava avere posto in essere un comportamento gravemente irregolare, anche di natura appropriativa, in collaborazione con R_
e nei confronti di almeno due clienti di ,
[...] Persona_2 CP_5 [...]
e , danneggiati rispettivamente per € 472.109,00 e € 212.200,00. Per_3 Persona_4
Dalle verifiche di , dalle informazioni richieste e fornite da altri intermediari e da taluni CP_5
investitori, nonché dalla documentazione acquisita, risultavano le seguenti condotte.
Il sig. aveva eseguito trasferimenti di somme mediante disposizioni di bonifico cartacee, Per_3 presentate tramite il sig. e recanti la sottoscrizione di quest'ultimo nello spazio riservato al Pt_1
private banker, di cui:
(i)-due, rispettivamente in data 21.12.2021 per € 90.703,00 e in data 31.1.2022 per € 181.406,00, in favore della Controparte_6
(ii)-uno in data 22.12.2022 per € 200.000 in favore di V-Trading s.r.l..
Con riferimento ai bonifici di cui al punto (i), la era società in cui il sig. Controparte_6 Pt_1
ricopriva la carica di consigliere delegato, detenendo altresì, in via indiretta, il 10% delle quote sociali per il tramite della CE s.r.l. (di cui era socio e amministratore unico); e il sig. R_
(consulente finanziario di Banca era presidente del c.d.a. e deteneva in via indiretta Controparte_7
l'84,99% delle quote sociali per il tramite della Fin Um s.r.l.s. (di cui era socio e amministratore unico).
Le disposizioni di bonifico erano correlate alla sottoscrizione da parte del cliente di un presunto prestito obbligazionario emesso dalla società beneficiaria (come da causali dei bonifici e “certificati” con dicitura “Prestito obbligazionario” sottoscritti dall'amministratore della società ; il Persona_1
sig. risultava anche avere acquistato il 15.12.2021 (pochi giorni prima del primo bonifico) Per_3
una quota unica di partecipazione nella società, corrispondente allo 0,01% del capitale sociale, peraltro la non avrebbe potuto emettere alcun titolo di debito per la mancata indicazione di tale Controparte_6
pagina 3 di 14 evenienza dell'atto costitutivo e, in ogni caso, trattandosi di società a responsabilità limitata, i titoli eventualmente emessi non avrebbero potuto essere sottoscritti da un investitore non professionale e non sottoposto a vigilanza prudenziale.
Il sig. aveva riferito in sede di colloquio a che le operazioni erano state eseguite su Pt_1 CP_5 proposta del che aveva organizzato l'incontro con al fine di reperire liquidità per la R_ Per_3
dalle dichiarazioni rese dal a risultava che i documenti, che Controparte_6 R_ CP_7 avrebbero dovuto attestare l'emissione di un prestito obbligazionario, non attestavano questo ma un finanziamento da parte dei soci, erano stati consegnati con la sua firma a garanzia dell'operazione e consegnati a supporto del finanziamento erogato dal socio il sig. dichiarava che Per_3 Per_3
era stato indotto da , suo ex consulente finanziario presso , e da a cui lo Pt_1 CP_5 R_
aveva presentato il primo, ad effettuare i bonifici al fine di perfezionare investimenti alternativi concretizzatisi nella sottoscrizione di presunte obbligazioni della che tuttavia si erano Controparte_6
rivelate essere dei “pezzi di carta”; e che era stato da loro convinto ad assumere la qualità di socio nella misura dello 0,01% con la prospettiva dell'emissione di un prestito obbligazionario riservato esclusivamente ai soci del valore di un milione di euro;
nessuna somma gli era poi stata restituita nonostante la sottoscrizione da parte di e in data 28.1.2022, di un Per_3 Pt_1 R_
“Accordo di risoluzione prestito obbligazionario” in cui si dava atto della sottoscrizione del prestito obbligazionario da parte del della sua esigenza di avere il denaro per acquistare un Per_3
immobile, in cui e garante ) si impegnava a restituirgli 300.000 euro. R_ Pt_1
Dall'analisi del conto corrente della si riscontrava che erano stati disposti diversi Controparte_6
bonifici in favore del e della CE per circa € 36.000,00, alcuni dei quali nei giorni Pt_1 immediatamente successivi all'accredito dei bonifici disposti dal conducendo a ritenere che Per_3
il avesse almeno in parte beneficiato personalmente della disponibilità erogata dal cliente. Pt_1
Con riferimento all'operazione di cui al punto (ii), il riferiva che si trattava di bonifico Per_3 disposto per l'ottenimento di un finanziamento tramite (cliente Persona_2 CP_5
assegnato al ), che il gli aveva presentato per fargli ottenere la liquidità che gli Pt_1 Pt_1
Per_ occorreva;
e che tale somma non era stata restituita da , “sparito dalla circolazione” (secondo le stesse dichiarazioni di ) senza restituire i soldi. Pt_1
La sig.ra , cliente assistita dal , aveva eseguito: Per_4 Pt_1
(iii)-due bonifici, rispettivamente in data 30 e 31 gennaio 2023, di complessivi € 175.000,00 a favore di con causale relativa a “impianti fotovoltaici”; Persona_2
(iv)-un bonifico di € 12.200,00 in data 30.1.2020, a favore della Controparte_8
pagina 4 di 14 La era società di cui deteneva indirettamente il 10% del capitale sociale, Controparte_8 Pt_1
tramite la CE s.r.l., e era amministratore unico e socio con il 72% del capitale R_
sociale.
La sig.ra dichiarava che il , suo promoter finanziario con cui aveva un rapporto di Per_4 Pt_1
Per_ completa fiducia, le aveva fatto conoscere nel 2020 e nel 2022 e l'aveva spinta a fare R_
investimenti alternativi con entrambi.
AM aveva inoltre riscontrato, da parte di V-Trading, attraverso parte delle somme ricevute dal sig.
un'operatività poco trasparente con ulteriori clienti assegnati alle cure del sig. , Per_3 Pt_1
quali , . Persona_5 Persona_6 Persona_2
E aveva riscontrato anomalie anche in bonifici disposti da tre clienti assistiti dal ( Pt_1 [...]
, ) a favore di (per € 3.000), figlio del Per_6 Persona_4 Persona_5 Persona_7
consulente, e su conto corrente cointestato al e alla moglie (con causali Pt_1 Persona_8
“Finanziamento infruttifero” e “Prestito infruttifero”) per € 26.000 e € 25.000. La sig.ra Per_4 dichiarava di avere effettuato il bonifico di € 26.000,00 in data 7.2.2022 perché il le aveva Pt_1
chiesto tale cifra in quanto in difficoltà con i lavori di casa sua, sottolineando di non averne ricevuto la restituzione.
Infine, segnalava che il sig. non aveva mai comunicato l'assunzione di cariche CP_5 Pt_1
sociali ovvero di partecipazioni societarie, violando l'art. 4 comma 5 del Codice di comportamento adottato da (secondo cui “I Consulenti Finanziari non dipendenti e gli Agenti devono: … CP_5 informare preventivamente la Società, per le valutazioni del caso, dell'intenzione di assumere da terzi altri mandati e/o incarichi non in concorrenza con l'attività svolta dalla stessa Società, ovvero di svolgere altre attività lavorative/di collaborazione di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma”).
L'OCF, all'esito del procedimento, dopo aver esaminato gli atti e le controdeduzioni presentate, ha accertato la sussistenza delle violazioni, contestate dall'Ufficio Vigilanza Albo, delle seguenti disposizioni del Regolamento intermediari:
“-art. 158, comma 1, per aver violato gli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza, per aver:
-generato una complessiva situazione di opacità nei rapporti con la clientela, proponendo investimenti alternativi ed estranei all'offerta del soggetto abilitato da cui ha ricevuto l'incarico nonché il trasferimento di denaro in favore di società e soggetti riconducibili al consulente stesso, acquisendo, quantomeno temporaneamente, la disponibilità delle somme di pertinenza dei clienti o dei potenziali clienti;
- trasmesso alla clientela informazioni e documenti non rispondenti al vero;
pagina 5 di 14 -violato le disposizioni della normativa interna adottata dal soggetto abilitato che ha conferito l'incarico;
-art. 159, comma 6, per aver ricevuto dal cliente o potenziale cliente forme di compenso o di finanziamento”.
E ha applicato la sanzione della radiazione, considerando quanto disposto dall'art. 180 comma 1 e comma 3 lett. a) n.4 e 5 del Regolamento intermediari e rilevando, con riguardo alla complessiva gravità delle condotte accertate, che il consulente risultava avere acquisito, quantomeno temporaneamente, la disponibilità di somme particolarmente ingenti, benché di pertinenza di un unico cliente, realizzando tale condotta attraverso il rilascio di false informazioni e documenti, oltre che per mezzo di una società allo stesso riconducibile e la proposizione di forme di investimento alternative all'offerta dell'intermediario mandante;
e che tali gravi illeciti, ciascuno da sanzionare anche autonomamente con il massimo edittale, risultavano posti in essere in un contesto di radicale opacità determinato nei rapporti con la clientela, caratterizzato anche dalla ricezione di ingenti somme di finanziamento da parte della clientela, ciò aggravando ulteriormente la condotta del consulente e compromettendo del tutto l'affidabilità del medesimo ad operare sul mercato;
con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate erano imputabili al consulente a titolo di dolo.
III. L'opposizione del sig. è articolata nei seguenti motivi. Pt_1
Con il motivo “Sulle risultanze d'indagine maturate nell'ambito degli audit”, l'opponente lamenta che l'OCF ha disposto l'estrema sanzione della radiazione sulla base di elementi istruttori raccolti indirettamente, provenienti da un soggetto giuridico diverso, vale a dire;
allega che: CP_5 nell'ambito di un processo di verifica interna a , nel maggio 2023 erano stati chiesti CP_5
chiarimenti al sig. ; lo stesso, con tono collaborativo e in assoluta trasparenza, ha fornito le Pt_1
opportune delucidazioni e i chiarimenti richiesti (doc.1); nonostante ciò, ha chiesto ulteriori CP_5 chiarimenti e in data 13.6.2023, nell'ambito di un confronto con gli ispettori della banca e a fronte delle rassicurazioni ricevute in merito al fatto che solo in tal modo non avrebbe mosso alcun CP_5
provvedimento o azione nei suoi confronti, il consulente ha rilasciato ulteriori dichiarazioni di contenuto palesemente difforme rispetto a quelle precedenti;
i riferimenti confessori a fatti e circostanze erano stati evidentemente compulsati e sollecitati in un vero e proprio interrogatorio della durata di 5 ore ininterrotte, e sono stati contestati tramite denuncia querela depositata presso la Procura della Repubblica (doc. 26); a fronte di dichiarazioni divergenti del consulente finanziario, ha CP_5 selettivamente individuato solo alcune di esse, tralasciandone altre e l'OCF non ha tenuto conto di tale evidente contraddizione.
pagina 6 di 14 Con il motivo “Sulla carenza probatoria in sede di procedimento disciplinare”, l'opponente lamenta che le conclusioni a cui è giunto l'OCF sono la conseguenza di una ricostruzione parziale della vicenda, rilevando che:
a)-in ordine alle presunte false informazioni fornite dal consulente ai clienti e alla asserita disponibilità di somme di pertinenza degli stessi, il cliente era investitore finanziario esperto e il primo Per_3
contatto con la società e il suo legale rappresentante è avvenuto per sviluppare Controparte_6 R_
un sito internet per le proprie attività commerciali;
il successivo sviluppo in ambito commerciale del rapporto tra e non è riconducibile a e alla sua attività quale consulente Per_3 R_ Pt_1
finanziario; il sig. non ha partecipato, né è stato coinvolto nella redazione dei certificati Pt_1
definiti di “prestito obbligazionario” (che in realtà costituiscono un approssimativo tentativo di fornire un documento ricognitivo di un debito della società); il coinvolgimento del consulente finanziario non è desumibile dall'aver vistato e sottoscritto i moduli di bonifici disposti dal sig. in quanto in Per_3
tali casi il private banker si limita a confermare che la firma apposta sul modulo sia quella del cliente, ma non ratifica la validità e meritevolezza dell'operazione; ritenere che il sig. abbia fornito Pt_1
informazioni false per aver sottoscritto l'accordo finalizzato alla risoluzione anticipata del prestito obbligazionario tra legale rappresentante della e il sig. Persona_1 Controparte_6 Per_3 molti giorni dopo l'effettuazione dei bonifici da parte del cliente e solo a fronte dell'insistenza di quest'ultimo, è errato e fuorviante;
il non ha svolto concretamente alcun ruolo nella Pt_1
proposizione di iniziative imprenditoriali al cliente che ha agito con la massima Per_3
consapevolezza; l'OCF avrebbe dovuto tenere conto dell'archiviazione, richiesta dal PM e disposta dal
GIP, del procedimento nei confronti del sig. a seguito della denuncia per truffa presentata dal Pt_1
sono da escludere anche i profili di contestazione in ordine alla acquisizione di somme di Per_3
pertinenza del cliente confluite sul conto corrente della il fatto che il ricopra Controparte_6 Pt_1
la carica di consigliere e socio della società e che abbia poteri di gestione del conto corrente, non sottende un interesse squisitamente personale, né che il consulente abbia mai attinto alle somme ivi confluite a seguito dei bonifici disposti dal Per_3
b)-l'OCF ha erroneamente ritenuto che il sig. abbia lavorato in un “contesto di opacità” Pt_1
realizzato a danno dei clienti;
in realtà le operazioni effettuate dai diversi clienti affidati al sig. Pt_1
non rivestono natura “finanziaria” quanto piuttosto meramente commerciale e, in ogni caso, sono state poste in essere dai clienti in piena autonomia;
il si è limitato esclusivamente a fornire, una Pt_1
volta sollecitato e per ragioni del tutto estranee ad investimenti finanziari, nominativi di terzi soggetti,
Per_ come e;
quanto avvenuto tra e i clienti del , e R_ Parte_3 Pt_1 Per_3 Per_4
non riveste rilevanza disciplinare, atteso che il consulente non ha prestato alcun tipo di Per_6
pagina 7 di 14 attività a riguardo;
dalle tabelle allegate all'atto di accertamento dell'OCF non è del resto emerso il coinvolgimento del sig. nelle operazioni di disposizione di bonifici che sono stati via via Pt_1
eseguiti da clienti allo stesso affidati verso soggetti terzi;
c)-il sig. non ha posto in essere attività in contrasto con la normativa interna AM, in Pt_1 conflitto di interessi o che potesse arrecare danni all'istituto mandante presso cui operava;
in merito alla normativa interna, nessuna formale comunicazione è stata mai inviata allo stesso, inoltre il fatto che il consulente fosse socio di società era circostanza conosciuta e pacifica all'interno dell'istituto; nessun danno ha subito , sicché la qualifica assunta quale socio di società non ha condizionato CP_5 né inficiato la serietà e la dedizione professionale prestata in favore dell'intermediario mandante.
In diritto, il ricorrente allega che non sussistono gli elementi oggettivi e soggettivi necessari per configurare la violazione dell'art. 158 comma 1 e dell'art. 159 comma 6 del Regolamento Intermediari;
e in subordine che la sanzione è stata comunque eccessiva e sproporzionata rispetto alle condotte tenute, che avrebbero al più potuto portare alla sospensione ex art. 180 comma 3 lett. b) punto 8.
IV. L'opposizione è infondata.
Le violazioni contestate al sig. hanno ad oggetto l'art. 158 comma 1 del Regolamento Pt_1
intermediari (Regolamento Consob n.20307 del 15.2.2018 recante norme di attuazione del D.Lgs.
58/1998 in materia di intermediari), a norma del quale “I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza. Essi devono osservare le disposizioni legislative e regolamentari relative alla loro attività, ivi incluse le disposizioni adottate dall'Organismo ai sensi dell'articolo 139 e a quella della categoria del soggetto abilitato per conto del quale operano.
Devono inoltre rispettare le procedure del soggetto abilitato che ha loro conferito l'incarico”; e l'art. 159 comma 6, secondo cui “Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede non può ricevere dal cliente o dal potenziale cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento”.
Le condotte consistono nell'avere: generato una complessiva situazione di opacità nei rapporti con la clientela, proponendo investimenti alternativi ed estranei all'offerta del soggetto abilitato da cui ha ricevuto l'incarico nonché il trasferimento di denaro in favore di società riconducibili al consulente stesso, acquisendo, quantomeno temporaneamente, la disponibilità delle somme di pertinenza dei clienti;
trasmesso alla clientela informazioni e documenti non rispondenti al vero;
violato le disposizioni della normativa interna adottata dal soggetto abilitato che ha conferito l'incarico; ricevuto dal cliente forme di compenso o di finanziamento.
La prova di tali condotte è stata fornita non solo dagli elementi raccolti da , ma anche dalla CP_5 documentazione acquisita durante l'istruttoria, da informazioni assunte dai clienti e da altri pagina 8 di 14 intermediari, da argomentazioni difensive dello stesso consulente non contestate nel presente procedimento (diverse da quelle rese in sede di audizione a il 13.6.2023), come di seguito CP_5
evidenziato.
In ordine al primo motivo di opposizione si rileva che anche se non si tiene conto delle dichiarazioni rese dal consulente il 13.6.2023 durante l'audit AM, gli elementi complessivamente acquisiti sono adeguati e sufficienti a fornire prova delle condotte oggetto di accertamento.
Con riferimento al cliente e alle deduzioni svolte nel secondo motivo di Parte_4
opposizione, si rileva quanto segue.
Il sig. , operando quale consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede di , ha Pt_1 CP_5
proposto (insieme a investimenti alternativi ed estranei all'offerta di , Persona_1 CP_5
ottenendo il trasferimento di denaro in favore di società a lui riconducibile, ha acquisito quantomeno temporaneamente la disponibilità delle somme di pertinenza del cliente, ha trasmesso al cliente informazioni e documenti non rispondenti al vero.
Il sig. ha infatti eseguito due bonifici, rispettivamente in data 21.12.2021 per € 90.703,00 e Per_3 in data 31.1.2022 per € 181.406,00, in favore della (la circostanza non è Controparte_6
contestata ed è provata dai docc. 12, 36, 37 di OCF, disposizioni di bonifico cartacee e documentazione dei bonifici eseguiti, nonché dalle dichiarazioni rese dal cliente all'OCF docc. 40-41). Per_3
La era società in cui il sig. ricopriva la carica di consigliere delegato e Controparte_6 Pt_1
deteneva, tramite la CE s.r.l. di cui era unico socio e amministratore, il 10% delle quote sociali;
e era presidente del c.d.a. e deteneva, tramite Fin Um s.r.l.s. di cui era unico Persona_1
socio e amministratore) l'84,99% delle quote sociali (le circostanze non sono contestate e sono provate dai docc. 13, 14 e 15 di OCF, visure camerali delle tre società menzionate).
Le disposizioni di bonifico cartacee sono state eseguite mediante moduli presentati tramite il sig.
e recanti la sua sottoscrizione nello spazio riservato al private banker;
tali moduli fanno Pt_1 riferimento alla causale dei pagamenti “sottoscrizione prestito obbligazionario” e “acquisto prestito obbligazionario” (doc. 12).
Il sig. ha riferito all'OCF che , con cui aveva un risalente rapporto di fiducia legato Per_3 Pt_1
alla sua attività di promotore finanziario, e - che gli era stato presentato dal quale R_ Pt_1
persona di sua fiducia con comprovata esperienza nel settore finanziario, che lo avrebbe potuto far partecipare a importanti operazioni finanziarie e/o di investimento al fine di fargli incrementare il suo patrimonio - gli hanno prospettato la sottoscrizione di un prestito obbligazionario della Controparte_6
riservato ai soci, inducendolo ad assumere la qualità di socio nella misura dello 0,01% e ad
[...]
effettuare i pagamenti per l'acquisto di obbligazioni della società; che ha ricevuto in consegna dal pagina 9 di 14 i presunti titoli rappresentanti le obbligazioni acquistate, rendendosi conto solo Pt_1
successivamente che si trattava di un falso prestito obbligazionario;
che non ha ottenuto la restituzione della somma versata, nonostante la successiva sottoscrizione, da parte di e di un Pt_1 R_
“accordo di risoluzione prestito obbligazionario” (doc. 41 con relativi allegati).
Le dichiarazioni del sig. sono confermate dai documenti prodotti. Per_3
Oltre ai pagamenti avvenuti mediante disposizioni di bonifico recanti le causali sopra indicate, che fanno espresso riferimento al prestito obbligazionario e recano la sottoscrizione di , sono stati Pt_1
prodotti: -i falsi certificati al portatore per obbligazioni della a favore di Controparte_6 [...]
sottoscritti dal presidente del c.d.a. uno recante la data 21.12.2021 per 100 Per_3 R_ obbligazioni da nominali € 1.000 ciascuna e l'altro recante la data 28.1.2022 per 200 obbligazioni da nominali € 1.000 ciascuna (doc. 16); rilevando che non è contestato dal ricorrente che tali certificati
(prodotti all'OCF da siano stati sottoscritti effettivamente da né che la Per_3 R_ [...]
non abbia mai emesso le obbligazioni in questione;
d'altronde i documenti utilizzano Controparte_6
come base un certificato obbligazionario in lire italiane risalente a decenni prima e riportano marchiane cancellature e correzioni;
la inoltre, non avrebbe potuto emettere alcun titolo di Controparte_6 debito ai sensi dell'art. 2483 c.c., per la mancata indicazione di tale evenienza dell'atto costitutivo (doc.
59) e, in ogni caso, trattandosi di società a responsabilità limitata, i titoli eventualmente emessi non avrebbero potuto essere sottoscritti da un investitore non professionale e non sottoposto a vigilanza prudenziale;
-l'“accordo di risoluzione prestito obbligazionario” sottoscritto da e da con il sig. Pt_1 R_ in data 28.1.2022, in cui si dà espressamente atto che ha emesso un Per_3 Controparte_6 prestito obbligazionario aperto esclusivamente ai soci per un valore complessivo di 1 milione di euro” e che sottoscritto 10 lotti di obbligazioni del prestito”, ove il assume Controparte_9 R_
l'impegno alla restituzione al della somma di € 300.000,00 e viene indicato come Per_3 Pt_1
garante in qualità di private banker di e di socio di (doc. 42). Per_3 Controparte_6
L'investimento ha quindi avuto luogo attraverso il rilascio di informazioni e documenti non rispondenti al vero.
Le allegazioni svolte dal ricorrente in ordine alla propria estraneità all'operazione sono pertanto infondate, a fronte degli elementi probatori illustrati.
La sottoscrizione da parte di dei moduli di bonifico non è rilevante quale ratifica Parte_1 della validità e meritevolezza dell'operazione, ma quale prova della conoscenza dei pagamenti che il cliente stava disponendo a favore della e delle relative causali, quindi del Controparte_6 coinvolgimento nell'operazione.
pagina 10 di 14 La prospettazione secondo cui il sig. avrebbe chiesto autonomamente e consapevolmente di Per_3
entrare nella e di ivi investire come socio, dovendo i documenti rilasciati essere Controparte_6
considerati ricognitivi di un debito che la società avrebbe dovuto rimborsare, è parimenti infondata in quanto contrasta con gli elementi probatori di segno contrario sopra illustrati.
D'altronde, che al cliente sia stato prospettato un prestito obbligazionario e che a tale prestito obbligazionario facciano riferimento i certificati rilasciati, è stato confermato dallo stesso con Pt_1
la mail del maggio 2023 (doc. 1 prodotto dal ricorrente, la cui genuinità non è contestata), ove scrive che “Il cliente dopo l'acquisto dello 0,1% delle quote della società, ha sottoscritto il Persona_3
21/12/2021 e il 28/01/2022 un prestito obbligazionario zero coupon per nominali 300 mila euro con due bonifici rispettivamente di euro 90.703,00 e euro 181.406,00 a favore di come Controparte_6
da certificati allegati”.
Nel procedimento sanzionatorio non assume poi rilievo l'effettiva riconducibilità dell'investimento alla categoria dei prodotti o degli strumenti finanziari, quanto unicamente la sua idoneità a rispondere alle soggettive esigenze di investimento del cliente, nella specie ricavabili da quanto riferito dal sig. e provato dagli elementi illustrati, nonché dall'ingente importo delle somme dallo stesso Per_3
erogate in favore della Controparte_6
Con tali erogazioni il sig. ha acquisito quantomeno temporaneamente la disponibilità delle Pt_1
somme di pertinenza del cliente;
gli importi sono infatti stati accreditati su conto corrente bancario della sul quale il medesimo era abilitato a operare in quanto consigliere delegato Controparte_6
della società (doc. 35, informazioni e documenti trasmessi da Banco BPM); da tale conto corrente sono stati effettuati accrediti sul conto corrente del e sul conto corrente della CE (di cui Pt_1
era unico socio e amministratore) per complessivi € 38.294,00 a fine 2022, di cui due nell'immediatezza dei bonifici disposti dal cliente;
in particolare in data 27.12.2021 è stato effettuato bonifico in favore di per € 6.540,00 con causale “rimborso spese di Parte_1 amministrazione”, in data 4.2.2022 il bonifico in favore della CE per € 11.224 con causale
“prestazioni inerenti la amministrazione delle risorse umane”, in data 17.3.2022 il bonifico in favore del per € 15.000,00 con causale “anticipazione spese amministratore”, in data 7.12.2022 il Pt_1 bonifico nei confronti del per € 5.530,00 con causale “rimborso finanziamenti socio” (doc. 35 Pt_1
e relativo allegato A).
La documentazione prodotta dal ricorrente in ordine all'archiviazione del procedimento penale nei suoi confronti per il reato di truffa ai danni del (docc. 27-28), è estranea all'operazione qui Per_3
esaminata, emergendo dalla richiesta di archiviazione del P.M. che il reato sarebbe stato commesso da Per_ e il 21.12.2022 (riguardando l'ulteriore bonifico effettuato dal a V-Trading). Per_9 Per_3
pagina 11 di 14 In ogni caso il provvedimento di archiviazione nel procedimento penale non preclude la competenza sanzionatoria dell'OCF, volta a perseguire violazioni di natura amministrativa i cui presupposti non coincidono necessariamente con fattispecie di reato.
Il consulente ha poi proposto investimenti alternativi ed estranei all'offerta di alla cliente CP_5
, ottenendo il trasferimento di denaro in favore di società a lui riconducibile, come Persona_4
emerge dai seguenti elementi:
-la sig.ra ha disposto in data 30.1.2020 un bonifico di € 12.200,00 a favore della Per_4 CP_8
(doc.7 all.1A; la circostanza è peraltro pacifica), società di cui deteneva indirettamente
[...] Pt_1
il 10% del capitale sociale, tramite la CE s.r.l., e era amministratore unico e socio R_
con il 72% del capitale sociale (doc. 19, visura Footlook s.r.l.);
-la sig.ra ha riferito all'OCF che il , suo promoter finanziario con cui aveva un Per_4 Pt_1
rapporto di completa fiducia, le ha fatto conoscere nel 2020 e l'ha spinta a fare investimenti R_
alternativi con il medesimo (doc.46).
Il ricorrente ha altresì ricevuto dalla cliente, dietro propria richiesta, un finanziamento, come provato dai seguenti elementi:
ST OB in data 7.10.2022 ha disposto un bonifico di € 25.000,00 con causale “Prestito infruttifero” con beneficiaria (moglie del ), accreditato sul conto corrente Persona_8 Pt_1
cointestato al consulente e alla moglie (doc. 39);
-la sig.ra ha riferito all'OCF che il sig. le aveva chiesto tale cifra perché in difficoltà Per_4 Pt_1
con i lavori di casa sua riguardanti il super bonus e che non aveva ricevuto la restituzione della somma
(doc. 46).
Risultano provate le condotte integranti le violazioni accertate dall'OCF.
Quale ulteriore condotta significativa del contesto di opacità in cui operava il ricorrente, si rileva ancora che il consulente ha indicato a propri clienti il nominativo di CP_5 Persona_2
, altro proprio cliente;
precisamente lo ha indicato:
[...] CP_5
-al sig. che ha disposto il bonifico di € 200.000,00 in data 22.12.2022 alla V-Trading s.r.l., Per_3
con modulo cartaceo firmato dal nello spazio riservato al private banker (docc.12 e 44); Pt_1
Per_ ha dichiarato all'OCF che il gli era stato presentato dal come persona ben Per_3 Pt_1 introdotta nell'ambiente finanziario, per reperire un finanziamento, e che il pagamento era stato Per_ richiesto dal “a garanzia” per poter ottenere il finanziamento, facendolo figurare come pagamento di una fornitura di pannelli fotovoltaici da parte della V-Trading s.r.l. (doc. 41);
pagina 12 di 14 -alla sig.ra , che ha disposto i bonifici di € 100.000,00 in data 30.1.2023 e di € 75.000,00 in Parte_5
Per_ data 31.1.2023 al (doc. 7, 25, 26); la sig.ra ha dichiarato all'OCF che il le ha Parte_5 Pt_1
Per_ fatto conoscere il nel 2022 e l'ha spinta a fare investimenti alternativi con lui (doc.46).
Per_ Nel ricorso, d'altronde, il conferma di avere fornito ai clienti il nominativo del . Pt_1
L'OCF per tali operazioni ha limitato la contestazione all'avvenuta indicazione, da parte del consulente, Per_ del nominativo del sig. , ritenendo non rientrare tra le competenze dell'OCF l'accertamento di
Per_ condotte, di qualsiasi natura, poste in essere da soggetti non iscritti all'albo come il sig. .
Infine risulta provata anche la violazione della normativa interna di , il cui Codice di CP_5 comportamento dispone all'art. 4 comma 5 che “I Consulenti Finanziari non dipendenti e gli Agenti devono: … informare preventivamente la Società, per le valutazioni del caso, dell'intenzione di assumere da terzi altri mandati e/o incarichi non in concorrenza con l'attività svolta dalla stessa
Società, ovvero di svolgere altre attività lavorative/di collaborazione di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma” (doc.28).
ha segnalato che il sig. non ha mai comunicato l'assunzione di cariche sociali CP_5 Pt_1
ovvero di partecipazioni societarie, violando detta norma interna. E il ricorrente non ha provato di avere, al contrario, effettuato tale comunicazione.
L'argomento secondo cui il Codice di comportamento non sarebbe stato formalmente comunicato al consulente, è irrilevante;
il consulente è tenuto a conoscere la normativa interna dell'intermediario per cui opera, facilmente reperibile su internet, che deve rispettare.
La citata disposizione interna ha l'importante scopo di consentire all'intermediario di verificare la compatibilità di eventuali ulteriori attività dei propri consulenti, a garanzia della correttezza del loro operato.
Tutte le deduzioni svolte nei motivi di opposizione sono pertanto infondate.
Anche la domanda svolta in via subordinata, di applicazione di una sanzione di minore gravità, è infondata.
La radiazione è la sanzione adeguata alla gravità delle violazioni commesse, come sopra illustrate, tenendo anche conto dell'avvenuta comunicazione e trasmissione al cliente di informazioni Per_3
e documenti non rispondenti al vero e della acquisita disponibilità di somme di pertinenza dei clienti
(rilevanti per disporre la radiazione ai sensi dell'art. 180 Regolamento intermediari); le gravi condotte hanno compromesso del tutto l'affidabilità del consulente ad operare sul mercato e sono state tenute con dolo.
Non vengono ammesse le prove orali dedotte nel ricorso, essendo tutti i capi generici e irrilevanti.
pagina 13 di 14 V. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte ricorrente.
Le stesse sono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (valore indeterminato complessità media) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi: € 2.518,00 per fase di studio (valore medio), € 1.665,00 per fase introduttiva (valore medio), € 3.000,00 per fase decisionale (valore ridotto, non essendo stati depositati atti conclusivi), pari a totali € 7.183,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e
IVA se dovuta.
Ai sensi dell'art. 195 comma 8 TUF, applicabile ex art. 196 comma 4 bis, copia della sentenza deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria della Corte d'Appello, all'Autorità che ha emesso il provvedimento.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione ex art. 196 comma 4 bis D.Lgs. 58/1998 proposta da avverso la delibera del Comitato Parte_1
di Vigilanza dell'Organismo di Vigilanza e Tenuta dell'Albo Finanziari n.2599 Controparte_1
del 18.11.2024, ogni contraria istanza disattesa,
-respinge l'opposizione;
-condanna parte ricorrente a rimborsare a parte resistente le spese del presente procedimento, liquidate in € 7.183,00 per compensi, oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta;
-dispone che copia della sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria della Corte d'Appello all'Autorità che ha emesso il provvedimento per gli adempimenti di sua competenza.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio dell'11.4.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
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