Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/02/2025, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1037/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott.ssa Serena Sommariva Presidente
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliere
Dott. Andrea Onesti Giudice Ausiliario – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1573/2024 estensore
Dott.ssa Rossella Chirieleison promossa da
(C.F. , in persona del procuratore Dott. Parte_1 P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. MARCO MARAZZA e dall'avv. DOMENICO DE FEO Parte_2
(c.f. ), elettivamente domiciliata in MILANO, PIAZZA DIAZ 6, presso l'avv. C.F._1
LUCA MASSIMO FAILLA
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , (C.F. ), CP_1 C.F._2 Controparte_2 C.F._3
(C.F. ), (C.F. CP_3 C.F._4 CP_4
), rappresentati e difesi dall'avv. ANNALISA CIAFFI e dell'avv. GIUSEPPE C.F._5
SOTTILE ( elettivamente domiciliati presso il primo difensore in Roma Viale C.F._6
Galilei 45
APPELLATI
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
pagina 1 di 13
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
PER GLI APPELLATI
come sopra rappresentati e difesi, CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
chiedono il rigetto del ricorso in appello ex adverso proposto, con conferma della sentenza impugnata e con liquidazione delle spese del presente giudizio, da distrarsi in favore degli scriventi difensori che se ne dichiarano antistatari.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1.10.2024 ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 1573/2024, con cui il Tribunale di Milano ha dichiarato l'illegittimità degli assorbimenti e/o riduzioni della voce in busta paga denominata “AP/Sovraminimo individuale” operati dalla in danno dei ricorrenti dal febbraio 2018 in poi e, per l'effetto, ha condannato Parte_1 la resistente a ricostituire la predetta voce “AP/Sovraminimo individuale” nella misura in godimento a gennaio 2018, nonché al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite/trattenute dal febbraio 2018 nelle seguenti misure: euro 3.500,00 per euro 4.826,5 per CP_1 CP_2
euro 4.305,00 per euro 4.826,5 per oltre interessi e
[...] CP_3 CP_4
rivalutazione dal dovuto al saldo, con spese di lite a carico della resistente in euro 3.500,00 oltre accessori.
Il Tribunale ha ritenuto provato documentalmente che ai ricorrenti fosse stato attribuito, con decorrenza ed importo diversi per ciascuno di essi, un “sovraminimo individuale”, quale aumento retributivo in aggiunta rispetto ai minimi tabellari previsti dai contratti collettivi.
Il superminimo in questione era stato costantemente erogato senza alcun assorbimento nel corso degli anni, sino al gennaio 2018, nonostante i numerosi incrementi tabellari via via intervenuti per effetto della contrattazione collettiva.
A seguito della conclusione dell'Accordo di Programma per il rinnovo del C.C.N.L.
Telecomunicazioni del 23 novembre 2017, la società iniziava ad operare l'assorbimento del superminimo, dapprima con i nuovi minimi tabellari di cui al predetto Accordo (busta paga di febbraio 2018) e successivamente (luglio 2018) anche con l'Elemento Retributivo Separato (E.R.S.), voce retributiva introdotta dal medesimo Accordo.
Il Tribunale ha preliminarmente respinto l'eccezione di relativa alla inammissibilità della Pt_1 domanda per non avere i ricorrenti impugnato l'accordo sindacale del 12.11.2017; nel merito, il pagina 2 di 13 Tribunale ha ampiamente richiamato precedenti pronunce dello stesso ufficio ove, premessa la generale assorbibilità dei superminimi, è stata individuata nella situazione di prolungato mancato assorbimento nei numerosi aumenti contrattuali intervenuti negli anni, anche in situazioni di difficoltà economiche della società, la sussistenza di un uso aziendale che non è mai stato superato o revocato.
L'uso aziendale non si inserisce nel contratto individuale ed è quindi parificabile ad un accordo collettivo che potrebbe essere superato da un successivo accordo, anche in peius per i lavoratori, ma non si trova negli atti di causa alcun elemento di discontinuità, non essendo configurabile come tale, come invece sostenuto dalla società resistente, l'accordo a livello nazionale del 23.11.2017 il quale non contiene alcuna clausola interpretabile come revoca dell'uso in questione ad opera delle parti sociali, né alcuna volontà di parte datoriale nel senso di una revoca unilaterale.
Inoltre, il Tribunale ha ritenuto, in assonanza con i precedenti richiamati, che sia infondata anche la tesi della società per cui la volontà di revocare l'uso aziendale fosse rinvenibile nella introduzione dell'E.R.S. (Elemento Retributivo Separato) poiché tale voce non incide sulla base di calcolo del
T.F.R. e risulta, perciò, del tutto eterogeneo rispetto al superminimo e quindi non equivalente e neppure comparabile ad esso.
***
Con il primo articolato motivo di gravame (Violazione e falsa applicazione dei principi giurisprudenziali in tema di assorbimento dei superminimi e dell'art. 2078 c.c.: erroneo riconoscimento della sussistenza di un uso aziendale. Irrilevanza del tempo ai fini dell'accertamento della natura del superminimo erogato) la società lamenta l'erronea interpretazione ed applicazione, da parte del Tribunale, dei principi giurisprudenziali in tema di assorbimento dei superminimi.
In particolare, nel gravame si censura la conclusione cui è pervenuto il Tribunale sul rilievo, valutato dalla società irrilevante, oltre che indimostrato, del mancato assorbimento del superminimo erogato in occasione di precedenti diversi aumenti contrattuali susseguitisi nel tempo. Nella prospettazione della società appellante, infatti, sussiste nell'ordinamento un principio generale di assorbimento della maggiore retribuzione individuale, globalmente considerata, in quella successivamente spettante per contrattazione collettiva, parimenti globalmente considerata, cui fanno eccezione solo i casi in cui la stessa contrattazione collettiva disponga diversamente, oppure i casi in cui le parti dell'accordo individuale abbiano attribuito all'eccedenza della retribuzione individuale la natura di superminimo non assorbibile e/o di compenso autonomo collegato a particolari meriti e, perciò, sorretto da un autonomo titolo, la cui dimostrazione incombe sul lavoratore.
Non essendo intervenuto alcun accordo tra le parti volto a conferire al superminimo di cui si discute natura non assorbibile, né all'origine né successivamente, e non potendosi attribuire efficacia pagina 3 di 13 decisiva alla condotta tenuta dal datore di lavoro successivamente al riconoscimento del superminimo, consistita nell'omessa applicazione del riassorbimento in occasione di pregressi aumenti contrattuali, da verificarsi con riferimento ad ogni singolo rinnovo contrattuale e al contesto socio economico aziendale nel quale è stato sottoscritto, il primo Giudice ha errato a sottrarre i superminimi di cui si discute all'operatività del principio dell'assorbimento, a maggior ragione in quanto non vi è stata alcuna condotta reiterata nel tempo della società, risultando un solo contratto collettivo successivo all'attribuzione del superminimo in discussione.
L'appellante sottolinea, da un lato, il radicale mutamento dello scenario economico e produttivo che si è verificato in occasione dell'accordo ponte del 2017 e che ha determinato la decisione aziendale di procedere al riassorbimento dei superminimi, in precedenza non attuato e, dall'altro, che, in ogni caso, la mancata attuazione dell'assorbimento per molti anni non può determinare un mutamento del titolo del superminimo in discussione, in difetto di più pregnanti elementi sulla base dei quali ricostruire una sopravvenuta diversa volontà delle parti nel rapporto.
Sotto altro e diverso punto di vista, la difesa dell'azienda precisa che le controparti non hanno provato in alcun modo l'esistenza di un uso aziendale di dimensione collettiva, peraltro, secondo la giurisprudenza di merito, superabile, anche in senso peggiorativo, per effetto della successiva contrattazione collettiva.
Con il secondo motivo di gravame ( Violazione e falsa applicazione dell'art. 2078 c.c.: la disdettabilità unilaterale dell'uso aziendale) la società appellante sostiene che, pur accedendo alla tesi avversaria secondo cui il comportamento aziendale (consistito nel concedere, con riferimento ai passati rinnovi contrattuali, il cumulo tra superminimi e aumenti tabellari) costituirebbe ormai un uso aziendale, il primo giudice avrebbe dovuto avvedersi che rientrava nel pieno diritto della società procedere alla disdetta della presunta prassi (uso) aziendale precedentemente formatasi, secondo i principi dettati dalla stessa giurisprudenza di legittimità che consentono a ciascuna delle parti di un rapporto negoziale a tempo indeterminato (qual è senz'altro un uso aziendale) di liberarsi dal vincolo obbligatorio in via unilaterale, senza che possa in alcun modo invocarsi la perpetuità di tale vincolo.
Con il terzo motivo di gravame, “Violazione e falsa applicazione della disciplina collettiva sull'ERS
(Accordo 23.11.2017), dell'art. 2120 c.c. e dell'art. 2697 c.c.”, la società impugna il capo di sentenza in cui il Tribunale ha escluso l'assorbibilità del superminimo rispetto all'introduzione dell'ERS, ritenendo che il primo giudice abbia errato nell'interpretare la natura dell'ERS, ricavandone la convinzione che abbia un peso diverso rispetto al superminimo, in quanto ricomprende al suo interno istituti diretti ed indiretti ed è escluso dalla base di calcolo del T.F.R.
pagina 4 di 13 Nell'ottica dell'appello, invece, richiamate le considerazioni già svolte in generale sul principio dell'assorbimento, il riconoscimento dell'ERS – nella cui quantificazione le parti sociali hanno tenuto conto degli istituti diretti ed indiretti ed è quindi comprensivo degli stessi- avrebbe comportato l'assorbimento di una quota di superminimo esattamente corrispondente, senza determinare alcuna differenza di valore nella retribuzione dei lavoratori, e comportando la sola incidenza su voci economiche dirette e indirette, legali e contrattuali, ma separate e distinte sia dall'ERS che dal superminimo, incidenza di per sé vantaggiosa o, comunque, non penalizzante per i lavoratori, in quanto gli eventi da cui dipende l'applicazione degli istituti di retribuzione diretta e indiretta potrebbero non verificarsi in ipotesi, mentre, in concreto, gli appellati non ne hanno dimostrato la ricorrenza, non allegando di svolgere lavoro straordinario o di eseguire interventi in reperibilità.
Gli appellati hanno resistito con memoria del 31.10.2024, concludendo nel merito per il rigetto dell'appello in quanto infondato, chiedendo la condanna di parte appellante al pagamento delle spese e competenze legali.
All'udienza del 11.12.2024 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
***
Il Collegio ritiene infondato l'appello, condividendo le più recenti sentenze di questa Corte che si è reiteratamente pronunciata sulla questione (fra cui le nn. 263/2023, 664/2023, 724/2023, 781/2023,
1087/2023, 128/2024, 168/2024, 211/2024, 217/2024, 709/2024, 711/2024).
In particolare, questo Collegio richiama ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c., condividendone le argomentazioni, la motivazione della recente sentenza della Corte di Appello di
Milano pubblicata il 7.8.2023 n. 724/2023 (Pres. , che ha affrontato le medesime Per_1 Persona_2
problematiche ora devolute alla Corte territoriale, trattandosi di fattispecie in fatto ed in diritto del tutto sovrapponibile a quella in esame:
«Non è contestato in causa che, nei contratti di lavoro individuali sottoscritti dalle parti, il superminimo individuale riconosciuto agli appellati fosse espressamente qualificato come assorbibile;
la circostanza è del resto anche di evidenza documentale per la pressoché totalità degli appellati (…). Parimenti non è dubitabile che, come reiteratamente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari individualmente pattuita tra datore di lavoro e lavoratore, sia di regola soggetto al principio dell'assorbimento, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento (così ad esempio, tra le molte, Cass. 17/10/2018 n. 26017; Cass. 29/08/2012 n. 14689; Cass. 17/07/2008, n.19750). Tuttavia,
pagina 5 di 13 nel caso di specie, detto onere è stato assolto dai lavoratori, ritenendo il Collegio che del tutto correttamente il primo giudice abbia ravvisato l'esistenza, nel caso di specie, di un uso aziendale in forza del quale la regola dell'assorbibilità era stata derogata.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, “la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali alla stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale” (cfr. Cass. 28 luglio 2009 n. 17481; Cass. 25 marzo 2013 n. 7395 nonché Cass. ss.uu. 13 dicembre 2007 n. 26107; cfr. anche la più Cass.,
2/11/2021, n. 31204: “Nell'ambito dei rapporti di lavoro, la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole ai dipendenti integra gli estremi dell'uso aziendale che, essendo diretto, quale fonte sociale, a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con la collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda, agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale”).
La giurisprudenza di legittimità (cfr. ad esempio Cass. 8.4.2010, n. 8342) ha anche rimarcato che – una volta accertata la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca, come è nel caso di specie, in un trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti
(individuali e collettivi) - la conseguente individuazione di un uso aziendale comporta che alla modifica in melius del trattamento dovuto ai lavoratori non si applichino: • né l'art. 1340 cod. civ.
(norma che presuppone un uso già esistente per una determinata tipologia di contratti, la tacita volontà di inserimento delle parti ed il potere delle stesse di escluderlo); • né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti (con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati, collocandosi l'uso aziendale sul piano della regolamentazione collettiva esterna ai contratti individuali e traendo origine dal mero fatto del comportamento spontaneo del datore di lavoro); • né l'art. 2077, comma secondo, cod. civ. (attesa la dimensione collettiva e non individuale della regolamentazione originata da un uso aziendale, ferma peraltro la conseguente legittimazione delle fonti collettive, nazionali e aziendali, di disporre una modifica "in pejus" del trattamento in tal modo attribuito). Il protrarsi nel tempo di comportamenti aventi carattere generale pagina 6 di 13 in quanto applicati nei confronti di tutti i dipendenti dell'azienda con lo stesso contenuto, comporta ex se la configurabilità di un vero e proprio “uso aziendale”, rendendo irrilevante l'indagine su quale fosse la volontà del datore di lavoro e ciò in quanto l'origine dell'uso aziendale deriva dal mero fatto del comportamento spontaneo del datore di lavoro, di natura non contrattuale (così Cass.
SU 30.3.1994 n. 3134).
Nel caso di specie, non ha tempestivamente e puntualmente contestato, nella Controparte_5 propria memoria di costituzione avanti il Tribunale, l'allegazione effettuata dai lavoratori nel ricorso ex art. 414 c.p.c. (…) circa il fatto che mai, prima del 2018, in occasione dei precedenti rinnovi ed aumenti contrattuali, la società avesse proceduto all'assorbimento del superminimo, nei confronti di uno qualsiasi dei dipendenti che aveva in godimento simile trattamento ad personam.
A fronte dell'allegazione da parte dei lavoratori di tutti gli elementi costitutivi dell'uso aziendale - ed in particolare della reiterazione costante e generalizzata, da parte del datore di lavoro, del comportamento favorevole per i dipendenti (il mancato assorbimento), per un periodo pluriennale risalente addirittura alla precedente forma societaria di Telecom (SIP spa)- la contestazione di
è stata infatti generica, e non accompagnata nemmeno dall'indicazione di un caso Pt_1
concreto in cui detto assorbimento, prima dei fatti di causa, sarebbe stato effettuato.
si è infatti limitata ad enunciare quali fossero, a suo dire, gli elementi costitutivi dell'uso Pt_1 aziendale;
come fosse regolato l'onere della prova;
quali fossero gli elementi che i lavoratori avrebbero dovuto allegare e provare.
Tuttavia, a fronte delle allegazioni effettuate nel ricorso, si è limitata a ricordare che Pt_1 gravasse sull'avversario l'onere di fornire prova, senza tuttavia né allegare né provare almeno un episodio specifico in cui, per un qualche dipendente titolare di un superminimo SIP spa prima, o poi, abbia proceduto ad assorbimento. Allegazione e prova che era lecito Parte_1 aspettarsi da non solo in ossequio al principio per cui “Nel rito del lavoro, il convenuto ha Pt_1
l'onere di contestare in termini specifici, e non limitati a una generica negazione, le circostanze di fatto dedotte a fondamento della domanda, ai sensi dell'art. 416, comma 3, c.p.c.” (Cass. 27/06/2018
n. 16970), ma anche a quello c.d. di vicinanza della prova (posto che per il datore di lavoro era senz'altro agevole smentire l'allegazione avversaria con l'indicazione di episodi specifici ed agevolmente documentali di segno contrario).
In assenza di una specifica contestazione i fatti allegati dai ricorrenti devono pertanto considerarsi pacifici e non bisognosi di prova, come ritenuto dal primo giudice (con motivazione la cui correttezza non è stata a ben vedere adeguatamente censurata da nemmeno nell'atto di Pt_1
appello).
pagina 7 di 13 Per queste ragioni il Collegio condivide l'approdo cui è giunto il Tribunale nel ravvisare l'esistenza di un uso aziendale favorevole ai lavoratori che escludeva il diritto dell'azienda a procedere all'assorbimento effettuato a far data dal 1.2.2018.
Vero è che, come argomentato dall'appellante, l'uso aziendale non si incorpora nei contratti individuali di lavoro e opera con efficacia assimilabile a quella dei contratti collettivi, sicché, come è per il contratto collettivo che non abbia un predeterminato termine di efficacia, esso non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, ben potendo l'uso essere superato da un successivo contratto collettivo di segno contrario o anche dalla disdetta unilaterale della parte.
Vero è anche, tuttavia, che da tali corretti presupposti non discendono le conseguenze volute dall'appellante.
Ed infatti, l'accordo del 23.11.2017, nel prevedere gli aumenti retributivi (tra cui il già menzionato
ERS), non contempla alcuna previsione dalla quale possa desumersi – esplicitamente o implicitamente - il superamento dell'uso esistente o comunque la facoltà, per l'azienda, di provvedere – diversamente da quanto consentito dall'uso- all'assorbimento del superminimo in misura corrispondente ai nuovi aumenti.
Non è pertanto pertinente il richiamo dell'appellante al principio espresso da Cass. 24/07/2006,
n.16862 (pronuncia secondo cui “Poiché ogni norma del contratto collettivo è una nuova norma, nei confronti della - pur simile - norma contenuta nel precedente contratto (e, nell'ipotesi di attribuzione al datore di disporre l'assorbimento di preesistenti assegni nei disposti aumenti contrattuali, il contratto conferisce un nuovo potere, indipendente da quello precedentemente riconosciutogli), il comportamento del datore di lavoro in relazione all'esercizio del potere di disporre (o non disporre)
l'assorbimento di preesistenti assegni personali nei miglioramenti recati dal singolo contratto, essendo indipendente dal comportamento del datore in relazione al riconoscimento di analogo potere in un successivo contratto, non costituisce una idonea base per formare, nei confronti di tale contratto, una vincolante prassi aziendale”), in quanto resa in una fattispecie in cui il contratto collettivo che prevedeva l'aumento retributivo espressamente affermava l'assorbibilità dell'incremento; nel caso di specie, invece, per un verso la scelta compiuta da di Parte_1 non procedere all'assorbimento sino al 2018 è stata una scelta libera, (inizialmente) non imposta da alcuna norma di legge o di contratto, e poi protrattasi per decenni;
per altro verso, l'accordo del
23.11.2017 nulla disponeva circa la possibilità di assorbimento dei preesistenti assegni personali negli aumenti introdotti a far data dal 1°.2.2018.
Né è ravvisabile, nella condotta aziendale, un comportamento qualificabile come disdetta unilaterale.
pagina 8 di 13 Ed infatti, ad avviso del Collegio, la decisione di provvedere all'assorbimento del superminimo in occasione dell'accordo del 23.11.2017 integra al più un inadempimento dell'uso aziendale, mentre non è idonea a manifestare - in modo univoco ed intellegibile per l'interlocutore- l'intenzione del datore di lavoro di disdettare l'uso e di sottrarsi quindi anche per il futuro ai vincoli da esso nascenti.
La convinzione del Collegio in ordine alla ritenuta infondatezza del primo motivo di appello trova del resto conforto nella decisione assunta da questa Corte nella sentenza n. 263/2023 (est.
Macaluso) in fattispecie analoga a quella odierna;
decisione la cui condivisa motivazione di seguito si richiama, ex art. 118 disp. att. c.p.c.: “Non risulta contestato che gli appellati, nell'ambito dei propri accordi individuali con il datore di lavoro, beneficino di superminimi, qualificati negli stessi come “assorbibili”. Proprio per questo, in ragione di tale natura di compenso assorbibile derivante dall'accordo individuale, la ha argomentato di avere legittimamente provveduto al loro Pt_1
assorbimento in rapporto agli aumenti contrattuali di cui all'accordo del 23 novembre del 2017.
Sennonché, si deve ritenere che la tesi difensiva della non sia accoglibile, dovendosi Pt_1
accertare un uso aziendale a favore dei lavoratori per il non assorbimento dei superminimi. In proposito, occorre rammentare che la Suprema Corte ha chiarito che“ la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi) integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale. Ne consegue che ove la modifica
"in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, ad essa non si applica né l'art. 1340 cod. civ. - che postula la volontà, tacita, delle parti di inserire l'uso o di escluderlo - né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti - con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati - né, comunque, l'art. 2077, comma secondo, cod. civ., con la conseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali e aziendali) di disporre una modifica "in peius" del trattamento in tal modo attribuito” (cfr. Cass. Sentenza n. 8342 del 08/04/2010 Sentenza n. 17481 del 28/07/2009 U, Sentenza n. 26107 del 13/12/2007 Sentenza n.
10591 del 03/06/2004). Così come “Nell'ambito dei rapporti di lavoro, la reiterazione costante e pagina 9 di 13 generalizzata di un comportamento favorevole ai dipendenti integra gli estremi dell'uso aziendale che, essendo diretto, quale fonte sociale, a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con la collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda, agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale (Cass., n. 31204 del
02/11/2021). È pacifico che la per gli anni dedotti in causa e fino al 2017, quindi per un Pt_1 significativo arco temporale, non abbia disposto l'assorbimento del superminimo con gli aumenti della retribuzione previsti dalla contrattazione collettiva. Detta condotta assume un chiaro significato giuridico, giacché diversamente la stessa definizione di uso aziendale non avrebbe senso e significato, non essendo certamente necessario una ulteriore condotta chiarificatrice del datore di lavoro che non sia la costante e reiterata decisione di non assorbire il superminimo in occasione dei numerosi rinnovi contrattuali intercorsi nel tempo. Ed allora, una volta qualificato quale uso aziendale la condotta della società, non è certamente sufficiente che la stessa decida di diversamente determinarsi per vanificarne gli effetti ma, al contrario, risulta necessario un elemento di discontinuità che non può che derivare da una fonte analoga e collettiva. Ciò in quanto “l'uso aziendale costituisce fonte di un obbligo unilaterale, di carattere collettivo, che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo, sicché, salvaguardati i diritti quesiti, esso può essere modificato da un successivo accordo anche in senso peggiorativo per i lavoratori (cfr. Cass. Sentenza n. 3296 del 19/02/2016. Inoltre nel corso del tempo si sono i sono succedute, senza soluzione di continuità, procedure di mobilità volontaria e contratti di solidarietà eppure non sono mai stati assorbiti i superminimi. Non risulta, infatti, controverso che il 26 giugno
2008 è stata avviata una procedura di mobilità per 5.000 lavoratori;
- il 26 maggio 2009 è stata adottata una procedura di mobilità per 470 lavoratori, tramutata poi in contratto di solidarietà per
1054 dipendenti;
- il 04 agosto 2010 è stata attuata una procedura di mobilità per 3.900 lavoratori, tramutata poi in contratto di solidarietà siglato il 21 ottobre 2010 per 1.100 lavoratori, con durata sino al 07 novembre 2012; - il 27 marzo 2013 e stata avviata una procedura di mobilità per 500 lavoratori, tramutata in un contratto di solidarietà per 2.500 lavoratori con durata sino al 14 aprile
2015; - il 27 aprile 2015 viene avviata una procedura di mobilità per 330 lavoratori, tramutata in un contratto di solidarietà per 2.600 lavoratori con durata sino al 03 gennaio 2018 . Dunque, il decorso del lungo tempo suddetto e, in aggiunta, il comportamento del datore di lavoro di non scegliere di assorbire i superminimi, nonostante le difficoltà economiche anche presenti, senza comunicare riserve per gli anni successivi, confermano la sussistenza di una condotta aziendale univoca e generalizzata e che si è tradotta in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto alla regola dei contratti individuali della assorbibilità del superminimo e che integra, di per sé, gli pagina 10 di 13 estremi dell'uso aziendale. E' bene precisare che tale prassi aziendale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette “fonti sociali” - tra le quali vanno considerati anche i contratti collettivi e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale. Ne consegue che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, non rientrandosi in un'ipotesi ex articolo 1340 cc, non viene modificata la pattuizione dell'accordo individuale, che resta intatta nelle sue previsioni, potendo tornare ad operare, laddove venga meno l'efficacia della fonte sociale menzionata. L'uso aziendale, infatti, viene ad operare come fonte intermedia e autonoma, tra il contratto individuale che prevede l'assorbimento del superminimo e l'accordo collettivo che attribuisce gli aumenti sui minimi contrattuali, assicurando nel caso il diritto dei lavoratori al non assorbimento. Le disposizioni collettive possono ovviamente modificare la regola del mancato assorbimento, operando l'uso aziendale sullo stesso piano delle disposizioni collettive di prossimità (Cass. Sez. L, Sentenza n.
8342 del 08/04/2010; Sez. L, Sentenza n. 3296 del 19/02/2016) ma, ovviamente, è necessario perché ciò avvenga che risulti, sul piano collettivo, tale modifica. Nella fattispecie in esame, ad avviso del
Collegio, sul piano collettivo tuttavia non risulta alcuna modifica tramite accordo collettivo del sussistente, per quanto si è detto, uso aziendale inerente la non assorbibilità del superminimo. Ed invero, negli accordi intervenuti nel novembre 2017, non risulta una volontà in tal senso, ma solo che “i trattamenti economici del personale dipendente….vengono adeguati come da tabelle allegate”, dove le tabelle allegate prevedono solo aumenti retributivi e il riconoscimento dell'Elemento Retributivo Separato. Non può dunque ritenersi modifica operata dalla contrattazione collettiva, la condotta unilaterale del datore di lavoro che faccia luogo all'assorbimento».
Inoltre, del tutto correttamente “Il primo giudice ha evidenziato- …- che i ricorrenti avevano assolto i propri oneri di allegazione e prova. … fermo quanto già sopra osservato circa l'allegazione e la non contestazione in merito ai fatti costitutivi dell'uso aziendale, sin dal primo grado di giudizio erano stati prodotti: le lettere di attribuzione dei superminimi (…); il testo dell'accordo collettivo del
23.11.2017; le buste paga che dimostravano l'avvenuto assorbimento del superminimo;
elementi, questi, pienamente sufficienti per far ritenere ritualmente assolti gli oneri di allegazione e prova gravanti sui lavoratori”.
Quanto al terzo motivo di appello, concernente l'ERS, “esso è assorbito nella parte in cui è volto a censurare l'affermazione di non assorbibilità del superminimo in ragione della sua “eterogeneità”
pagina 11 di 13 rispetto alla voce retributiva ERS, mentre va invece respinto nella parte in cui – in via subordinata- è teso a lamentare l'indebita locupletazione che sarebbe stata assicurata ai lavoratori tramite il riconoscimento delle somme indicate nel ricorso di primo grado. Quanto ai presupposti giuridici della liquidazione degli importi, il primo giudice ha correttamente dichiarato l'illegittimità dell'assorbimento e della conseguente “riduzione” del superminimo in importo corrispondente a quello dell'ERS; da ciò ha fatto discendere il diritto alle differenze retributive da calcolare sul presupposto che l'ERS dovesse aggiungersi al superminimo per intero, come goduto sino al
31.1.2018”.
***
Si ritiene soltanto di aggiungere che nel presente giudizio l'appellante ha evidenziato che anche una disdetta unilaterale da parte del datore di lavoro può avere – al pari di un accordo collettivo – l'efficacia di modificare o far cessare l'uso aziendale, non potendo invocarsi una perpetuità del vincolo.
L'accoglimento di tale rilievo all'interno della fattispecie controversa, però, dovrebbe presupporre l'esistenza di una esplicita disdetta unilaterale del vincolo, mentre non è stato dedotto un atto unilaterale della in tal senso, né si rinviene alcunché all'interno dell'accordo del 23.11.2017, Pt_1
che non affronta in alcun modo il tema oggetto di causa, neppure nella clausola in cui viene introdotto l'Elemento Retributivo Separato (E.R.S.). In altre parole, appare del tutto privo di basi interpretative l'assunto dell'appellante secondo cui la disdetta dell'uso aziendale andrebbe ricercata nell'introduzione
-a favore della generalità dei lavoratori- dell'E.R.S., che appare invece del tutto disomogeneo rispetto alla voce retributiva oggetto di lite, dovendosi invece ricondurre tale elemento all'oggetto dell'accordo collettivo in cui è contenuto, ovvero la proroga del vigente contratto collettivo fino al 30.6.2018.
Inoltre, è innegabile il fatto che -essendo l'ERS qualificato come non incidente sugli istituti retributivi diretti e indiretti e sul TFR- l'assorbimento del superminimo per effetto del medesimo comporterebbe nel tempo una riduzione del complessivo trattamento economico percepito dai lavoratori. Nessun elemento di discontinuità vi è stato, quindi, rispetto all'uso aziendale vigente, poiché l'obiettività dei fatti evidenzia soltanto la circostanza che, rispetto agli odierni appellati, la ha tacitamente Pt_1
iniziato a corrispondere il superminimo individuale in misura inferiore al dovuto.
L'appello merita quindi integrale reiezione.
Le spese di lite del grado di appello seguono la soccombenza e il relativo importo, considerati il valore indeterminabile della causa, il numero delle parti nonché l'assenza di attività istruttoria, viene liquidato come da dispositivo, in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 8 marzo 2018 n. 37 e dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
pagina 12 di 13
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 1573/2024 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante al rimborso in favore degli appellati delle spese di lite del grado di appello, liquidate in euro 2.600,00 oltre spese generali e oneri di legge, con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art 1, comma 17, L. 24-12-2012, n. 228.
Milano, 11/12/2024
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
Andrea Onesti Serena Sommariva
pagina 13 di 13