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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 28/04/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1636/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carlo Asteggiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1636/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANGINI Parte_1 C.F._1 AR CO RI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA CORVETTO 1/3 16122 GENOVApresso il difensore avv. MANGINI AR CO RI
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VERNETTI PIERO Controparte_1 P.IVA_1 GIUSEPPE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Vicolo Bianchi 15067 Novi Ligurepresso il difensore avv. VERNETTI PIERO GIUSEPPE
CONVENUTO/I
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. FILZ VALENTINA e dell'avv. CP_2 P.IVA_2
PAGETTO CARLOTTA MADDALENA ( CORSO MARENCO 75 15067 C.F._2
NOVI LIGURE;
elettivamente domiciliato in CORSO MARENCO 75 15067 NOVI LIGURE presso il difensore avv. FILZ VALENTINA
TERZO CHIAMATO
sulle seguenti
CONCLUSIONI per parte attrice in opposizione:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: a) in via principale, previo accertamento della prescrizione delle pretese creditorie avversarie eccepita nel corpo della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e negli atti del giudizio nonchè per le ulteriori ragioni tutte in essi indicate, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente alla società opposta per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo;
b) in subordine, nella denegata ipotesi di reiezione delle domande proposte in via principale, ove accertato il corretto funzionamento del contatore a servizio dell'abitazione della sig.ra
pagina 1 di 9 , accertare che è dovuto il minor importo di Euro 3.808,00. Pt_1 c) per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte svolte dalle controparti perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, e conseguentemente revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 545/2023 R.G. 1230/2023 concesso dal Tribunale Ordinario di Alessandria in data 28.04.2023 oggi opposto. d) Con vittoria di onorari e spese di lite.”
Per parte convenuta opposta:
“Voglia il Tribunale ill.mo, adversis reiectis, NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE DICHIARARE infondata in fatto e in diritto l'opposizione avversaria;
CONFERMARE in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 545/2023 (R.G. 1230/2023) emesso dal Tribunale di Alessandria in data 28.04.2023;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA
CONDANNARE in ogni caso al pagamento a favore di Parte_1 CP_1 della capitale somma di € 17.000,00 o di quella veriore accertata al termine del
[...] giudizio.
IN OGNI CASO CONDANNARE, ai sensi dell'art. 1284, quarto comma, c.c., al Parte_1 pagamento degli interessi moratori sulla somma capitale di cui sarà riconosciuta debitrice. DICHIARARE TENUTA E CONDANNARE al pagamento delle Parte_1 spese di lite sostenute da in virtù del principio di soccombenza in quanto la CP_2 chiamata in causa della terza si è resa necessaria solamente a causa delle eccezioni e delle difese svolte dall'opponente. IN VIA RIGOROSAMENTE SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'opposizione interposta da , Parte_1 dovesse essere ritenuta parzialmente o integralmente fondata con riferimento all'eccezione di prescrizione, posto che la stessa fa riferimento ad attività di competenza di come illustrato in atti, CP_2
DICHIARARE TENUTA E CONDANNARE la terza chiamata in persona del CP_2 legale rappresentante pro-tempore, con sede in Novi Ligure (AL), Via Spinelli, 19 a garantire e mantenere indenne dal danno economico conseguente Controparte_1 all'eventuale e non creduto accoglimento in tutto o in parte della predetta eccezione e/o dell'opposizione avversaria. IN OGNI CASO Con vittoria delle spese di giudizio.” IN VIA SUBORDINATA – RIMESSIONE IN ISTRUTTORIA
DISPORRE ex art. 254 c.p.c. confronto tra i testimoni , indicata Testimone_1 dall'opponente, e , indicata da questa difesa, in merito alla Testimone_2 comunicazione delle autoletture da parte di ad (capitoli 3 Parte_1 CP_1
e 4 della memoria integrativa ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. avvocato Federico Mangini datata 14.02.2024 e capitolo 4 della memoria integrativa ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. avvocato Piero Vernetti datata 13.02.2024)"
Per parte terza chiamata:
“Voglia l'Illustrissimo Giudice adito, contrariis reiectis,
pagina 2 di 9 In via principale e nel merito, dando atto dell'adempimento delle obbligazioni gravanti sulla Società nonché per le ragioni tutte di cui in narrativa, rigettare CP_2 integralmente la domanda svolta nei confronti della società perché infondata in CP_2 fatto ed in diritto e per le ragioni tutte svolte in premessa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti.
In via subordinata sempre nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di responsabilità in capo alla società – convenuta opposta, CP_1 dichiarare che la esponente ha assolto alle proprie obbligazioni tutte e che pertanto nulla
è dovuto dalla società a titolo di manleva nei confronti di CP_2 Controparte_1 Con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La Società chiedeva e otteneva decreto ingiuntivo n. 545/2023 - n. R.G. Controparte_1
1230/2023, emesso dal Tribunale di Alessandria il 28 aprile 2023, per pagamento della somma capitale di € 17.000,00 oltre interessi e spese ivi liquidate per contratto di somministrazione di gas metano intercorrente tra le parti recante un conguaglio relativo il periodo 10.11.2011/30.04.2022 (doc. n.2) pari a circa 11 anni.
Ha proposto opposizione l'ingiunta deducendo:
- la totale inattendibilità e l'assoluta indeterminatezza ed indeterminabilità dei costi addebitati;
- l'abnorme importo di Euro 11.797,65 (che, oltre spese imposte ed oneri costituisce l'importo totale della fattura richiesta di pagamento) viene definito come dovuto “a conguaglio” senza indicare tuttavia quale sia detto periodo anche, e nonostante, il preciso obbligo in tal senso previsto dalla normativa vigente (art. 4 allegato A – Delibera 202/09 Autorità energia elettrica e Gas) (doc. n. 4).
- l'assenza di alcun lettura “reale” nel corso degli anni da un lato manifesta la negligenza nella gestione
- contesta che avrebbe scientemente comunicato per 11 anni importi ben più ridotti del reale mediante autolettura;
- il contatore in parola, infatti, non è accessibile senza l'ausilio di una particolare chiave utilizzabile
“ad hoc” dagli operatori, quindi, non avrebbe potuto avere accesso al contatore per dar corso alla sua lettura;
- non è mai stata inviata alcuna comunicazione con la richiesta di accedere al contatore,
- la fattura indica:
- “PERIODO A CONGUAGLIO: SPESA PER LA MATERIADI GAS NATURALE Euro 11.797,65 ;
- SPESE PER ILTRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE : Euro 1.586,58;
- “SPESA PER ONERI DI SISTEMA”: Euro 259,51;
- “IMPOSTE”: Euro 2.614,23 oltre importi risibili. pagina 3 di 9 - tale condotta è illegittima in quanto in violazione delle disposizione sul punto prevista da che CP_3 prevede una cadenza di “almeno 2 volte l'anno, per i clienti con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno; almeno 3 volte l'anno, per i clienti con consumi superiori a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno;” (il frontespizio delle fatture contestate riporta l'indicazione generica di consumi tra i 500 e 5000 mc annui..);
- la normativa vigente prevede che “L'autolettura è valida ai fini della fatturazione, tranne quando il dato comunicato dal cliente è molto diverso dalla media dei suoi consumi. In questo caso il cliente dev'essere informato del fatto che la sua autolettura non sarà considerata valida. L'autolettura comunicata al venditore secondo le modalità indicate in bolletta è valida ai fini della fatturazione a conguaglio, salvo eventuale successiva rettifica dopo la raccolta dei dati effettivi. La comunicazione dell'autolettura non libera il venditore dall'obbligo delle letture periodiche, secondo le scadenze previste.” (doc. n. 7 pag. n. 69);
-nel caso in oggetto non e' mai stato comunicato nulla né è mai stata inviata alcuna comunicazione con la richiesta di accedere al contatore, asseritamente non consultabile dal fornitore;
condotta diligente avrebbe pertanto imposto l'onere di denunicare le difficoltà riscontrate al momento del tentativo di lettura “reale” del contatore in modo da permettere all'utente, all'oscuro di tutto, di adoperarsi per dar corso al corretto svolgimento di tale attività.
Chiede la revoca del decreto opposto.
Si è costituita la opposta deducendo che :
-la bolletta non contiene alcun riferimento a pretesi conguagli, ma sono stati conteggiati i maggiori consumi risultanti dalla differenza tra il dato rilevato dalla società di distribuzione il primo aprile 2022, quando ha eseguito la lettura effettiva del misuratore, e quello comunicato da controparte il 14 gennaio
2022; inoltre è stata aggiunta la misura stimata dell'ulteriore consumo nel periodo residuo intercorrente tra il giorno della lettura effettiva e il termine finale della fatturazione;
-con particolare riferimento al costo del gas, è stato applicato quello vigente nell'arco di tempo compreso tra il 14.01.2022, data in cui controparte ha comunicato il consumo da fatturare e il
01.04.2022, data in cui è stato rilevato il consumo effettivo dall'addetto della società di distribuzione;
- non si configura alcuna condotta irregolare da parte dell'opposta; CP_
- con comunicazione 18.04.2023, ha trasmesso ad lo storico delle letture a partire CP_1 dalla data di attivazione del misuratore, corrispondente alla data in cui è stato stipulato il contratto per la fornitura del gas , ove sono stati evidenziati:
- i numerosi tentativi di lettura non andati a buon fine;
pagina 4 di 9 - le autoletture comunicate dall'odierna opponente;
- le letture reali da parte dell'incaricato della società di distribuzione;
-dopo numerosi tentativi di lettura da parte dell'addetto della distribuzione non andati a buon fine, tutti riportati nella comunicazione prodotta sub 4, finalmente in data 01.04.2022 l'incaricato è riuscito ad accedere all'interno della proprietà e a rilevare la lettura effettiva riportata dal misuratore;
Pt_1
-tutte le autoletture sono state comunicate dalla debitrice, di persona o telefonicamente, alla signora
, impiegata di presso lo sportello di OV della società; Testimone_2 CP_1
-la comunicazione dell'autolettura è una delle modalità previste per la corretta fatturazione dei consumi, specialmente nel caso in cui il misuratore non sia accessibile in quanto alloggiato all'interno di una proprietà privata, come risulta chiaramente dalla documentazione fotografica prodotta dall'opponente (doc. 6 avversario);
- in questi casi l'incaricato della distribuzione, in assenza di persone che aprano la porta di ingresso, non può eseguire la lettura del consumo;
- il misuratore è stato installato in data 10.11.2011 con lettura iniziale 0.
- nel contratto di somministrazione in quanto ha fornito continuativamente il gas: nel 2011, al momento della stipula, si applicava la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c.;
-la Legge 27.12.2017, n. 205 ha statuito che, a far data dal 01.01.2019, il termine di prescrizione del diritto di credito per le forniture di gas si riduca a due anni;
-questa norma non può avere applicazione retroattiva, in quanto l'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale prescrive che la legge possa disporre solamente per il futuro;
inoltre nei commi dell'art.1 della Legge di bilancio 2018 che dettano le nuove regole in materia di prescrizione non è prevista applicazione retroattiva;
-ne consegue che il diritto di credito per le forniture di gas effettuate fino al 31.12.2018 si prescriveva in cinque anni;
- la prescrizione non si è consolidata per due ordini di ragioni;
la prima perché , a far data dal 31.07.2013, come risulta dalla comunicazione di Parte_1 CP_2
(doc. 4), ha periodicamente comunicato ad le autoletture dei consumi, riconoscendo,
[...] CP_1 quindi, l'esistenza del diritto di credito dell'esponente per la fornitura del gas;
- le comunicazioni periodiche sono state effettuate entro i termini di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. e, a seguire, dell'art. 1, comma 4 e seguenti, della Legge n. 260/2017;
-la seconda, perché è pacifico che l'utente ha comunicato ad consumi inferiori rispetto a CP_1
quelli effettivi e abbia quindi posto in essere il comportamento di cui all'art. 2941, n. 8, c.c., avendo dolosamente occultato l'esistenza del proprio maggior debito.
Chiede la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, autorizzata, ha chiamato in causa il terzo pagina 5 di 9 che gestisce le tubazioni attraverso cui passa il gas, dal punto di arrivo della rete di CP_2
distribuzione nazionale fino al punto di riconsegna del combustibile (PDR) presso gli utenti finali, controlla il funzionamento della propria strumentazione di misura e rileva i consumi che comunica alle società commerciali in modo che le stesse possano fatturare il gas consumato ai propri clienti, per essere garantita e mantenuta indenne dal danno economico che potrebbe derivarle, nella denegata ipotesi in cui le eccezioni sollevate da potessero trovare in tutto o in parte accoglimento e Pt_1
fossero quindi provati eventuali inadempimenti da parte del distributore nella puntuale rilevazione dei consumi.
Si è costituita la terza chiamata, eccependo che la “rilevazione delle letture” risulta essere regolamentata dall'art. 14 della delibera ARERA n. 117/2015, il quale stabilisce come il distributore sia tenuto ad effettuare (annualmente) un certo numero di “tentativi di raccolta della misura del gas naturale riconsegnato”, determinati sulla base del “consumo annuo” così come previsto dal Sistema
Informatico Integrativo;
- la normativa in questione obbliga il “distributore” ad eseguire (con tempistiche particolarmente ristrette) un gran numero di “rilevazioni”, frequentemente le Società “distributrici” provvedono ad affidare il servizio a ditte esterne: in tale circostanza, il “distributore” predispone un elenco dei “punti di riconsegna” necessitanti di lettura, poi inoltrandolo alla Società materiale esecutrice del rilevamento;
-quest'ultima, dopo aver provveduto all'esecuzione del “tentativo” predetto, provvede ad inoltrare al
“distributore” il risultato dello stesso: esso può consistere in una reale lettura del contatore (ossia nella diretta visione da parte dell'operatore del misuratore, peraltro fotografato), oppure in una mera evidenza del tentativo fallito (consistente in fotogrammi attestanti il “passaggio” dell'operatore e ritraenti il campanello, il numero civico ovvero la via), lasciando il pedissequo avviso attestante il
“passaggio” e contenente l'invito (rivolto al cliente, già assente o non permettente l'accesso utile al
“tentativo” de quo) a comunicare autonomamente la propria “autolettura”;
-al termine delle operazioni indicate, la ditta esterna provvede ad inoltrare i fotogrammi attestanti le
“rilevazioni” (ovvero i “tentativi” non andati a buon fine) al “distributore”: quest'ultimo, dopo aver eseguito sui medesimi dei controlli “a campione” (ovvero puntuali controlli in caso di consumi manifestamente alti, al fine di verificare l'assenza di errori di qualsivoglia genere), inoltra le risultanze all'esercente della vendita, affinché lo stesso possa fatturare i consumi al cliente finale;
-nella concreta fattispecie, la (nella propria qualità di “distributore”) era chiamata a Controparte_4 svolgere le predette “rilevazioni” sul misuratore avente matricola 4491785 (installato nell'anno 2011 ed appartenente alla tradizionale tipologia meccanica, nonché caratterizzato dal comune calibro “G4”), pagina 6 di 9 corrispondente al “punto di riconsegna” di cui al n. 04330000032891, associato (in data 10 novembre
2011) alla signora e sito in Cremolino (AL) alla Via Piazze, 41; Parte_1
- sulla base dei dati forniti dal Sistema Informatico Integrato (e riferibili all'appena citato “punto di riconsegna”, intestato alla signora ), la Società terza chiamata disponeva (in considerazione del Pt_1 disposto della delibera ARERA n. 117/2015 all'art.14, punto 1, lettera “b”) due “tentativi di raccolta della misura del gas naturale riconsegnato” annui: infatti, il previsto “consumo annuo” del predetto
“punto di riconsegna” costantemente risultava ricompreso in una forbice oscillante tra i 500 ed i 1.500 metri cubi per anno, misura compresa nel range di cui al predetto articolo della delibera ARERA;
-in considerazione dell'esposta normativa, (servendosi di ditte terze, all'uopo incaricate) CP_2 provvedeva ad eseguire i richiesti “tentativi”, sempre rivelatisi infruttuosi: infatti, il misuratore associato alla signora risultava posto sulla proprietà privata della medesima, quindi in Parte_1
un luogo accessibile unicamente con il consenso del soggetto avente diritto sul luogo in questione;
,
-in virtù di tale circostanza, (tramite il personale prestante la propria opera lavorativa presso CP_2 le ditte cui risultava affidato il servizio di “rilevazione”) rilasciava i prescritti avvisi, invitando l'odierna attrice opponente a comunicare la propria “autolettura”: conseguentemente, la signora Pt_1
provvedeva a svolgere le richieste comunicazioni (di persona, ovvero telefonicamente) alla impiegata di prestante servizio presso lo sportello di OV (AL). Controparte_1
- otteneva “prova contraria” il giorno 1° aprile 2022, allorquando un “tentativo di CP_2 rilevazione” andava a buon fine, evidenziando (a fronte di un consumo dichiarato complessivo di metri cubi 12.600, come dichiarato il 14 gennaio 2022) un consumo di metri cubi 25.211 (quindi esattamente doppio rispetto a quello attestato);
-a seguito dell'accesso avvenuto in data 1° aprile 2022 e, più precisamente, il giorno 7 dicembre 2022 la Società inviava una richiesta di “sospensione per morosità” dell'utenza; Controparte_1
- eseguiva i dovuti “tentativi di chiusura” e all'esito dell'ormai consueta impossibilità di CP_2 accedere al misuratore, posto sulla proprietà privata della signora , comunicava l'esito Parte_1 di “non interrompibilità” della fornitura, costringendo ad avviare una pratica di CP_1 CP_1
“cessazione amministrativa a contatore aperto” (ricevuta da in data 17 marzo 2023, tramite il CP_2
Sistema Informatico Integrato), eseguita in maniera conforme alla Delibera n. 533 del 2013. CP_3
si è associata alle difese già svolte dalla Società .. CP_2 Controparte_1
Il presente fascicolo veniva assegnato al presente giudicante a seguito di variazione tabellare.
Venendo all'esame dalla domanda, preliminarmente si osserva che, per quanto di rilievo nella fattispecie, la deliberazione 13 novembre 2018, 569/2018/R/com come modificata dalla deliberazione pagina 7 di 9 457/2021/R/COM prevede che, in ogni caso, gli importi per consumi risalenti a più di due anni vengano evidenziati separatamente attraverso l'emissione e la messa a disposizione contestuale di due distinte fatture (una contenente gli importi per consumi fino ai 24 mesi precedenti ed una contenente gli importi per consumi risalenti a più di 24 mesi) oppure utilizzando un'unica fattura di periodo o chiusura ma evidenziando in modo trasparente e chiaro l'esistenza delle due categorie di importo.
In particolare al punto 4.1 si prevede che nel caso di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni per i quali si ritiene non sia maturata la prescrizione, a causa della presunta sussistenza di cause ostative ai sensi della normativa primaria e generale di riferimento, il venditore è tenuto ad integrare la fattura recante tali importi con una pagina iniziale aggiuntiva contenente:
a) il seguente avviso testuale: “La fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni per i quali si ritiene non sia maturata la prescrizione biennale, di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n.
205/17) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019) per cause ostative ai sensi della disciplina primaria e generale di riferimento”;
b) l'ammontare degli importi per consumi risalenti a più di due anni;
c) la motivazione che ha determinato la comunicazione di cui al precedente punto a) in applicazione della disciplina primaria e generale di riferimento, tenuto conto di quanto comunicato dal distributore ai sensi del successivo Articolo 5;
d) una sezione che indica la possibilità di inviare un reclamo al venditore nonché un recapito postale o fax e una modalità telematica o indirizzo di posta elettronica del venditore a cui far pervenire il reclamo medesimo.
La parte ricorrente in via monitoria ha emesso una unica fattura per 11 anni di consumi, ben oltre biennale e quinquennale, senza ulteriori specificazioni e senza le indicazioni come sopra prescritte.
Parte opponente ha eccepito la prescrizione.
A fronte della eccezione, la parte che agisce in giudizio per far valere il diritto al pagamento, che deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, non ha indicato a quali periodi si riferiscono i consumi per i quali richiede il pagamento, per cui il diritto, allo stato è risultato indeterminato quanto al tempo in cui è maturato, con conseguente inadeguatezza degli elementi allegati a superare l'eccezione di prescrizione.
Infatti, “ condizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra (art. 2935 c.c.) è che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga da tale esercizio, rilevando peraltro a tal fine pagina 8 di 9 solo la possibilità legale e non influendo per contro, salve le eccezioni stabilite dalla legge,
l'impossibilità di fatto in cui il detto titolare venga a trovarsi, vale a dire i semplici ostacoli di fatto a tale esercizio, come la difficoltà di integrale contabilizzazione del credito” (Cass., sez. 2, n. 6209 del
1999).
La domanda della ricorrente in via monitoria non può , quindi essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese seguono la soccombenza.
Quanto alle spese tra parte opposta e parte terza chiamata vanno compensate, stante la responsabilità concorrente nella mancata prova del credito.
Parte terza chiamata, infatti, a fronte della asserita impossibilità effettuare rilevamenti per ben oltre due anni, non ha assunto alcuna iniziativa quale contattare l'utente per un appuntamento per l'accesso in presenza o chiedere invio di foto del contatore.
Parte opposta, come sopra rilevato non ha seguito la procedura di fatturazione indicata dall' e non ha indicato in fattura, neppure presuntivamente, l'epoca cui si riferiscono i consumi, CP_3
rendendo impossibile determinare il credito non prescritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
revoca il decreto ingiuntivo n. 545/2023 - n. R.G. 1230/2023 del 28 aprile 2023 emesso dal Tribunale
di Alessandria per le causali di cui in motivazione.
Condanna altresì la parte convenuta opposta a rimborsare alla parte attrice in opposizione le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi oltre spese generali spese di notifica e iscrizione a ruolo e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Compensa le spese tra parte convenuta opposta e parte terza chiamata.
Alessandria, 18 aprile 2025.
Il Giudice
Carlo Asteggiano
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carlo Asteggiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1636/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANGINI Parte_1 C.F._1 AR CO RI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA CORVETTO 1/3 16122 GENOVApresso il difensore avv. MANGINI AR CO RI
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VERNETTI PIERO Controparte_1 P.IVA_1 GIUSEPPE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Vicolo Bianchi 15067 Novi Ligurepresso il difensore avv. VERNETTI PIERO GIUSEPPE
CONVENUTO/I
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. FILZ VALENTINA e dell'avv. CP_2 P.IVA_2
PAGETTO CARLOTTA MADDALENA ( CORSO MARENCO 75 15067 C.F._2
NOVI LIGURE;
elettivamente domiciliato in CORSO MARENCO 75 15067 NOVI LIGURE presso il difensore avv. FILZ VALENTINA
TERZO CHIAMATO
sulle seguenti
CONCLUSIONI per parte attrice in opposizione:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: a) in via principale, previo accertamento della prescrizione delle pretese creditorie avversarie eccepita nel corpo della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e negli atti del giudizio nonchè per le ulteriori ragioni tutte in essi indicate, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente alla società opposta per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo;
b) in subordine, nella denegata ipotesi di reiezione delle domande proposte in via principale, ove accertato il corretto funzionamento del contatore a servizio dell'abitazione della sig.ra
pagina 1 di 9 , accertare che è dovuto il minor importo di Euro 3.808,00. Pt_1 c) per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte svolte dalle controparti perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, e conseguentemente revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 545/2023 R.G. 1230/2023 concesso dal Tribunale Ordinario di Alessandria in data 28.04.2023 oggi opposto. d) Con vittoria di onorari e spese di lite.”
Per parte convenuta opposta:
“Voglia il Tribunale ill.mo, adversis reiectis, NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE DICHIARARE infondata in fatto e in diritto l'opposizione avversaria;
CONFERMARE in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 545/2023 (R.G. 1230/2023) emesso dal Tribunale di Alessandria in data 28.04.2023;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA
CONDANNARE in ogni caso al pagamento a favore di Parte_1 CP_1 della capitale somma di € 17.000,00 o di quella veriore accertata al termine del
[...] giudizio.
IN OGNI CASO CONDANNARE, ai sensi dell'art. 1284, quarto comma, c.c., al Parte_1 pagamento degli interessi moratori sulla somma capitale di cui sarà riconosciuta debitrice. DICHIARARE TENUTA E CONDANNARE al pagamento delle Parte_1 spese di lite sostenute da in virtù del principio di soccombenza in quanto la CP_2 chiamata in causa della terza si è resa necessaria solamente a causa delle eccezioni e delle difese svolte dall'opponente. IN VIA RIGOROSAMENTE SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'opposizione interposta da , Parte_1 dovesse essere ritenuta parzialmente o integralmente fondata con riferimento all'eccezione di prescrizione, posto che la stessa fa riferimento ad attività di competenza di come illustrato in atti, CP_2
DICHIARARE TENUTA E CONDANNARE la terza chiamata in persona del CP_2 legale rappresentante pro-tempore, con sede in Novi Ligure (AL), Via Spinelli, 19 a garantire e mantenere indenne dal danno economico conseguente Controparte_1 all'eventuale e non creduto accoglimento in tutto o in parte della predetta eccezione e/o dell'opposizione avversaria. IN OGNI CASO Con vittoria delle spese di giudizio.” IN VIA SUBORDINATA – RIMESSIONE IN ISTRUTTORIA
DISPORRE ex art. 254 c.p.c. confronto tra i testimoni , indicata Testimone_1 dall'opponente, e , indicata da questa difesa, in merito alla Testimone_2 comunicazione delle autoletture da parte di ad (capitoli 3 Parte_1 CP_1
e 4 della memoria integrativa ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. avvocato Federico Mangini datata 14.02.2024 e capitolo 4 della memoria integrativa ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. avvocato Piero Vernetti datata 13.02.2024)"
Per parte terza chiamata:
“Voglia l'Illustrissimo Giudice adito, contrariis reiectis,
pagina 2 di 9 In via principale e nel merito, dando atto dell'adempimento delle obbligazioni gravanti sulla Società nonché per le ragioni tutte di cui in narrativa, rigettare CP_2 integralmente la domanda svolta nei confronti della società perché infondata in CP_2 fatto ed in diritto e per le ragioni tutte svolte in premessa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti.
In via subordinata sempre nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di responsabilità in capo alla società – convenuta opposta, CP_1 dichiarare che la esponente ha assolto alle proprie obbligazioni tutte e che pertanto nulla
è dovuto dalla società a titolo di manleva nei confronti di CP_2 Controparte_1 Con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La Società chiedeva e otteneva decreto ingiuntivo n. 545/2023 - n. R.G. Controparte_1
1230/2023, emesso dal Tribunale di Alessandria il 28 aprile 2023, per pagamento della somma capitale di € 17.000,00 oltre interessi e spese ivi liquidate per contratto di somministrazione di gas metano intercorrente tra le parti recante un conguaglio relativo il periodo 10.11.2011/30.04.2022 (doc. n.2) pari a circa 11 anni.
Ha proposto opposizione l'ingiunta deducendo:
- la totale inattendibilità e l'assoluta indeterminatezza ed indeterminabilità dei costi addebitati;
- l'abnorme importo di Euro 11.797,65 (che, oltre spese imposte ed oneri costituisce l'importo totale della fattura richiesta di pagamento) viene definito come dovuto “a conguaglio” senza indicare tuttavia quale sia detto periodo anche, e nonostante, il preciso obbligo in tal senso previsto dalla normativa vigente (art. 4 allegato A – Delibera 202/09 Autorità energia elettrica e Gas) (doc. n. 4).
- l'assenza di alcun lettura “reale” nel corso degli anni da un lato manifesta la negligenza nella gestione
- contesta che avrebbe scientemente comunicato per 11 anni importi ben più ridotti del reale mediante autolettura;
- il contatore in parola, infatti, non è accessibile senza l'ausilio di una particolare chiave utilizzabile
“ad hoc” dagli operatori, quindi, non avrebbe potuto avere accesso al contatore per dar corso alla sua lettura;
- non è mai stata inviata alcuna comunicazione con la richiesta di accedere al contatore,
- la fattura indica:
- “PERIODO A CONGUAGLIO: SPESA PER LA MATERIADI GAS NATURALE Euro 11.797,65 ;
- SPESE PER ILTRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE : Euro 1.586,58;
- “SPESA PER ONERI DI SISTEMA”: Euro 259,51;
- “IMPOSTE”: Euro 2.614,23 oltre importi risibili. pagina 3 di 9 - tale condotta è illegittima in quanto in violazione delle disposizione sul punto prevista da che CP_3 prevede una cadenza di “almeno 2 volte l'anno, per i clienti con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno; almeno 3 volte l'anno, per i clienti con consumi superiori a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno;” (il frontespizio delle fatture contestate riporta l'indicazione generica di consumi tra i 500 e 5000 mc annui..);
- la normativa vigente prevede che “L'autolettura è valida ai fini della fatturazione, tranne quando il dato comunicato dal cliente è molto diverso dalla media dei suoi consumi. In questo caso il cliente dev'essere informato del fatto che la sua autolettura non sarà considerata valida. L'autolettura comunicata al venditore secondo le modalità indicate in bolletta è valida ai fini della fatturazione a conguaglio, salvo eventuale successiva rettifica dopo la raccolta dei dati effettivi. La comunicazione dell'autolettura non libera il venditore dall'obbligo delle letture periodiche, secondo le scadenze previste.” (doc. n. 7 pag. n. 69);
-nel caso in oggetto non e' mai stato comunicato nulla né è mai stata inviata alcuna comunicazione con la richiesta di accedere al contatore, asseritamente non consultabile dal fornitore;
condotta diligente avrebbe pertanto imposto l'onere di denunicare le difficoltà riscontrate al momento del tentativo di lettura “reale” del contatore in modo da permettere all'utente, all'oscuro di tutto, di adoperarsi per dar corso al corretto svolgimento di tale attività.
Chiede la revoca del decreto opposto.
Si è costituita la opposta deducendo che :
-la bolletta non contiene alcun riferimento a pretesi conguagli, ma sono stati conteggiati i maggiori consumi risultanti dalla differenza tra il dato rilevato dalla società di distribuzione il primo aprile 2022, quando ha eseguito la lettura effettiva del misuratore, e quello comunicato da controparte il 14 gennaio
2022; inoltre è stata aggiunta la misura stimata dell'ulteriore consumo nel periodo residuo intercorrente tra il giorno della lettura effettiva e il termine finale della fatturazione;
-con particolare riferimento al costo del gas, è stato applicato quello vigente nell'arco di tempo compreso tra il 14.01.2022, data in cui controparte ha comunicato il consumo da fatturare e il
01.04.2022, data in cui è stato rilevato il consumo effettivo dall'addetto della società di distribuzione;
- non si configura alcuna condotta irregolare da parte dell'opposta; CP_
- con comunicazione 18.04.2023, ha trasmesso ad lo storico delle letture a partire CP_1 dalla data di attivazione del misuratore, corrispondente alla data in cui è stato stipulato il contratto per la fornitura del gas , ove sono stati evidenziati:
- i numerosi tentativi di lettura non andati a buon fine;
pagina 4 di 9 - le autoletture comunicate dall'odierna opponente;
- le letture reali da parte dell'incaricato della società di distribuzione;
-dopo numerosi tentativi di lettura da parte dell'addetto della distribuzione non andati a buon fine, tutti riportati nella comunicazione prodotta sub 4, finalmente in data 01.04.2022 l'incaricato è riuscito ad accedere all'interno della proprietà e a rilevare la lettura effettiva riportata dal misuratore;
Pt_1
-tutte le autoletture sono state comunicate dalla debitrice, di persona o telefonicamente, alla signora
, impiegata di presso lo sportello di OV della società; Testimone_2 CP_1
-la comunicazione dell'autolettura è una delle modalità previste per la corretta fatturazione dei consumi, specialmente nel caso in cui il misuratore non sia accessibile in quanto alloggiato all'interno di una proprietà privata, come risulta chiaramente dalla documentazione fotografica prodotta dall'opponente (doc. 6 avversario);
- in questi casi l'incaricato della distribuzione, in assenza di persone che aprano la porta di ingresso, non può eseguire la lettura del consumo;
- il misuratore è stato installato in data 10.11.2011 con lettura iniziale 0.
- nel contratto di somministrazione in quanto ha fornito continuativamente il gas: nel 2011, al momento della stipula, si applicava la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c.;
-la Legge 27.12.2017, n. 205 ha statuito che, a far data dal 01.01.2019, il termine di prescrizione del diritto di credito per le forniture di gas si riduca a due anni;
-questa norma non può avere applicazione retroattiva, in quanto l'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale prescrive che la legge possa disporre solamente per il futuro;
inoltre nei commi dell'art.1 della Legge di bilancio 2018 che dettano le nuove regole in materia di prescrizione non è prevista applicazione retroattiva;
-ne consegue che il diritto di credito per le forniture di gas effettuate fino al 31.12.2018 si prescriveva in cinque anni;
- la prescrizione non si è consolidata per due ordini di ragioni;
la prima perché , a far data dal 31.07.2013, come risulta dalla comunicazione di Parte_1 CP_2
(doc. 4), ha periodicamente comunicato ad le autoletture dei consumi, riconoscendo,
[...] CP_1 quindi, l'esistenza del diritto di credito dell'esponente per la fornitura del gas;
- le comunicazioni periodiche sono state effettuate entro i termini di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. e, a seguire, dell'art. 1, comma 4 e seguenti, della Legge n. 260/2017;
-la seconda, perché è pacifico che l'utente ha comunicato ad consumi inferiori rispetto a CP_1
quelli effettivi e abbia quindi posto in essere il comportamento di cui all'art. 2941, n. 8, c.c., avendo dolosamente occultato l'esistenza del proprio maggior debito.
Chiede la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, autorizzata, ha chiamato in causa il terzo pagina 5 di 9 che gestisce le tubazioni attraverso cui passa il gas, dal punto di arrivo della rete di CP_2
distribuzione nazionale fino al punto di riconsegna del combustibile (PDR) presso gli utenti finali, controlla il funzionamento della propria strumentazione di misura e rileva i consumi che comunica alle società commerciali in modo che le stesse possano fatturare il gas consumato ai propri clienti, per essere garantita e mantenuta indenne dal danno economico che potrebbe derivarle, nella denegata ipotesi in cui le eccezioni sollevate da potessero trovare in tutto o in parte accoglimento e Pt_1
fossero quindi provati eventuali inadempimenti da parte del distributore nella puntuale rilevazione dei consumi.
Si è costituita la terza chiamata, eccependo che la “rilevazione delle letture” risulta essere regolamentata dall'art. 14 della delibera ARERA n. 117/2015, il quale stabilisce come il distributore sia tenuto ad effettuare (annualmente) un certo numero di “tentativi di raccolta della misura del gas naturale riconsegnato”, determinati sulla base del “consumo annuo” così come previsto dal Sistema
Informatico Integrativo;
- la normativa in questione obbliga il “distributore” ad eseguire (con tempistiche particolarmente ristrette) un gran numero di “rilevazioni”, frequentemente le Società “distributrici” provvedono ad affidare il servizio a ditte esterne: in tale circostanza, il “distributore” predispone un elenco dei “punti di riconsegna” necessitanti di lettura, poi inoltrandolo alla Società materiale esecutrice del rilevamento;
-quest'ultima, dopo aver provveduto all'esecuzione del “tentativo” predetto, provvede ad inoltrare al
“distributore” il risultato dello stesso: esso può consistere in una reale lettura del contatore (ossia nella diretta visione da parte dell'operatore del misuratore, peraltro fotografato), oppure in una mera evidenza del tentativo fallito (consistente in fotogrammi attestanti il “passaggio” dell'operatore e ritraenti il campanello, il numero civico ovvero la via), lasciando il pedissequo avviso attestante il
“passaggio” e contenente l'invito (rivolto al cliente, già assente o non permettente l'accesso utile al
“tentativo” de quo) a comunicare autonomamente la propria “autolettura”;
-al termine delle operazioni indicate, la ditta esterna provvede ad inoltrare i fotogrammi attestanti le
“rilevazioni” (ovvero i “tentativi” non andati a buon fine) al “distributore”: quest'ultimo, dopo aver eseguito sui medesimi dei controlli “a campione” (ovvero puntuali controlli in caso di consumi manifestamente alti, al fine di verificare l'assenza di errori di qualsivoglia genere), inoltra le risultanze all'esercente della vendita, affinché lo stesso possa fatturare i consumi al cliente finale;
-nella concreta fattispecie, la (nella propria qualità di “distributore”) era chiamata a Controparte_4 svolgere le predette “rilevazioni” sul misuratore avente matricola 4491785 (installato nell'anno 2011 ed appartenente alla tradizionale tipologia meccanica, nonché caratterizzato dal comune calibro “G4”), pagina 6 di 9 corrispondente al “punto di riconsegna” di cui al n. 04330000032891, associato (in data 10 novembre
2011) alla signora e sito in Cremolino (AL) alla Via Piazze, 41; Parte_1
- sulla base dei dati forniti dal Sistema Informatico Integrato (e riferibili all'appena citato “punto di riconsegna”, intestato alla signora ), la Società terza chiamata disponeva (in considerazione del Pt_1 disposto della delibera ARERA n. 117/2015 all'art.14, punto 1, lettera “b”) due “tentativi di raccolta della misura del gas naturale riconsegnato” annui: infatti, il previsto “consumo annuo” del predetto
“punto di riconsegna” costantemente risultava ricompreso in una forbice oscillante tra i 500 ed i 1.500 metri cubi per anno, misura compresa nel range di cui al predetto articolo della delibera ARERA;
-in considerazione dell'esposta normativa, (servendosi di ditte terze, all'uopo incaricate) CP_2 provvedeva ad eseguire i richiesti “tentativi”, sempre rivelatisi infruttuosi: infatti, il misuratore associato alla signora risultava posto sulla proprietà privata della medesima, quindi in Parte_1
un luogo accessibile unicamente con il consenso del soggetto avente diritto sul luogo in questione;
,
-in virtù di tale circostanza, (tramite il personale prestante la propria opera lavorativa presso CP_2 le ditte cui risultava affidato il servizio di “rilevazione”) rilasciava i prescritti avvisi, invitando l'odierna attrice opponente a comunicare la propria “autolettura”: conseguentemente, la signora Pt_1
provvedeva a svolgere le richieste comunicazioni (di persona, ovvero telefonicamente) alla impiegata di prestante servizio presso lo sportello di OV (AL). Controparte_1
- otteneva “prova contraria” il giorno 1° aprile 2022, allorquando un “tentativo di CP_2 rilevazione” andava a buon fine, evidenziando (a fronte di un consumo dichiarato complessivo di metri cubi 12.600, come dichiarato il 14 gennaio 2022) un consumo di metri cubi 25.211 (quindi esattamente doppio rispetto a quello attestato);
-a seguito dell'accesso avvenuto in data 1° aprile 2022 e, più precisamente, il giorno 7 dicembre 2022 la Società inviava una richiesta di “sospensione per morosità” dell'utenza; Controparte_1
- eseguiva i dovuti “tentativi di chiusura” e all'esito dell'ormai consueta impossibilità di CP_2 accedere al misuratore, posto sulla proprietà privata della signora , comunicava l'esito Parte_1 di “non interrompibilità” della fornitura, costringendo ad avviare una pratica di CP_1 CP_1
“cessazione amministrativa a contatore aperto” (ricevuta da in data 17 marzo 2023, tramite il CP_2
Sistema Informatico Integrato), eseguita in maniera conforme alla Delibera n. 533 del 2013. CP_3
si è associata alle difese già svolte dalla Società .. CP_2 Controparte_1
Il presente fascicolo veniva assegnato al presente giudicante a seguito di variazione tabellare.
Venendo all'esame dalla domanda, preliminarmente si osserva che, per quanto di rilievo nella fattispecie, la deliberazione 13 novembre 2018, 569/2018/R/com come modificata dalla deliberazione pagina 7 di 9 457/2021/R/COM prevede che, in ogni caso, gli importi per consumi risalenti a più di due anni vengano evidenziati separatamente attraverso l'emissione e la messa a disposizione contestuale di due distinte fatture (una contenente gli importi per consumi fino ai 24 mesi precedenti ed una contenente gli importi per consumi risalenti a più di 24 mesi) oppure utilizzando un'unica fattura di periodo o chiusura ma evidenziando in modo trasparente e chiaro l'esistenza delle due categorie di importo.
In particolare al punto 4.1 si prevede che nel caso di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni per i quali si ritiene non sia maturata la prescrizione, a causa della presunta sussistenza di cause ostative ai sensi della normativa primaria e generale di riferimento, il venditore è tenuto ad integrare la fattura recante tali importi con una pagina iniziale aggiuntiva contenente:
a) il seguente avviso testuale: “La fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni per i quali si ritiene non sia maturata la prescrizione biennale, di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n.
205/17) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019) per cause ostative ai sensi della disciplina primaria e generale di riferimento”;
b) l'ammontare degli importi per consumi risalenti a più di due anni;
c) la motivazione che ha determinato la comunicazione di cui al precedente punto a) in applicazione della disciplina primaria e generale di riferimento, tenuto conto di quanto comunicato dal distributore ai sensi del successivo Articolo 5;
d) una sezione che indica la possibilità di inviare un reclamo al venditore nonché un recapito postale o fax e una modalità telematica o indirizzo di posta elettronica del venditore a cui far pervenire il reclamo medesimo.
La parte ricorrente in via monitoria ha emesso una unica fattura per 11 anni di consumi, ben oltre biennale e quinquennale, senza ulteriori specificazioni e senza le indicazioni come sopra prescritte.
Parte opponente ha eccepito la prescrizione.
A fronte della eccezione, la parte che agisce in giudizio per far valere il diritto al pagamento, che deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, non ha indicato a quali periodi si riferiscono i consumi per i quali richiede il pagamento, per cui il diritto, allo stato è risultato indeterminato quanto al tempo in cui è maturato, con conseguente inadeguatezza degli elementi allegati a superare l'eccezione di prescrizione.
Infatti, “ condizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra (art. 2935 c.c.) è che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga da tale esercizio, rilevando peraltro a tal fine pagina 8 di 9 solo la possibilità legale e non influendo per contro, salve le eccezioni stabilite dalla legge,
l'impossibilità di fatto in cui il detto titolare venga a trovarsi, vale a dire i semplici ostacoli di fatto a tale esercizio, come la difficoltà di integrale contabilizzazione del credito” (Cass., sez. 2, n. 6209 del
1999).
La domanda della ricorrente in via monitoria non può , quindi essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese seguono la soccombenza.
Quanto alle spese tra parte opposta e parte terza chiamata vanno compensate, stante la responsabilità concorrente nella mancata prova del credito.
Parte terza chiamata, infatti, a fronte della asserita impossibilità effettuare rilevamenti per ben oltre due anni, non ha assunto alcuna iniziativa quale contattare l'utente per un appuntamento per l'accesso in presenza o chiedere invio di foto del contatore.
Parte opposta, come sopra rilevato non ha seguito la procedura di fatturazione indicata dall' e non ha indicato in fattura, neppure presuntivamente, l'epoca cui si riferiscono i consumi, CP_3
rendendo impossibile determinare il credito non prescritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
revoca il decreto ingiuntivo n. 545/2023 - n. R.G. 1230/2023 del 28 aprile 2023 emesso dal Tribunale
di Alessandria per le causali di cui in motivazione.
Condanna altresì la parte convenuta opposta a rimborsare alla parte attrice in opposizione le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi oltre spese generali spese di notifica e iscrizione a ruolo e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Compensa le spese tra parte convenuta opposta e parte terza chiamata.
Alessandria, 18 aprile 2025.
Il Giudice
Carlo Asteggiano
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