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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 13/05/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 208/2025
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE P1
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Seconda Civile, in persona del Presidente di Sezione FF delegato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC
nella causa civile iscritta al n. r.g. 208/2025 promossa da:
AVV. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
COSTA MICHELE (C.F. C.F._2
OPPONENTE
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
OPPOSTO CONTUMACE avverso il decreto della I Sezione penale della Corte d'Appello di Firenze in data
03/12/2024;
CONCLUSIONI:
PER L'OPPONENTE: “Piaccia all'Ill.mo Signor Presidente, contrariis reiectis, preso atto dei motivi dell'opposizione, della documentazione allegata e del fascicolo processuale eventualmente da acquisire, voglia riformare il decreto di pagamento del 03/12/2024, nella parte in cui ha omesso di liquidare il compenso della fase introduttiva del giudizio di legittimità, nonchè nella parte in cui ha liquidato il compenso della fase di studio della controversia in misura inferiore al valore medio del parametro ministeriale e, quindi, liquidare € 945,00 per la fase di studio ed € 2.646,00 per la fase introduttiva, fino alla concorrenza di € 3.591,00, da diminuire di un terzo ex art. 106-bis del D.P.R. n. 115/2002, fino pagina 1 di 8 alla residua concorrenza di € 2.394,00, oltre rimborso spese forfettarie, CPA ed I.V.A. Con la rifusione di spese e compensi, oltre rimborso spese forfettarie, CPA ed I.V.A. della presente fase di opposizione, in forza del combinato disposto degli artt. 15 del D. Lgs. n. 150 del 2011, 281-decies e ss., 91 e ss. c.p.c.”. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.02.2025, l'Avv. ha adito questa Parte_1
Corte di Appello proponendo opposizione avverso il decreto in data 03/12/2024, della II Sezione penale di questo medesimo Ufficio Giudiziario, con cui era stato liquidato in suo favore il compenso di € 467,00 oltre rimborso spese forfettarie,
CPA ed I.V.A., ritenuto incongruo.
Nonostante la sua rituale evocazione in giudizio il Controparte_1 non si è costituito, di talché ne è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza del 24.04.2025 sostituita dal termine perentorio per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione, con riserva di emissione della sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
***
Il ricorso in opposizione è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
L'OPPONENTE ha chiesto la liquidazione del compenso in misura pari ad €
2.394,00, per l'opera professionale svolta, quale difensore di ufficio, della sig.ra
, in qualità di imputata, nel procedimento penale n. 46442/2023 Persona_1
R.G. Corte di Cassazione, per il reato p. e p. dall'art. 44, lett. c), D.P.R.
06/06/2001 n. 380, deducendo:
• di aver esaminato l'avviso di udienza innanzi alla Corte di legittimità, il ricorso del Procuratore Generale e la sentenza della Corte d'Appello;
• di aver presentato istanza di trattazione in presenza, per poi essere superato dalla nomina di un difensore di fiducia;
• di aver presentato istanza di liquidazione del compenso quale difensore di ufficio, ex art. 116 del D.P.R. 30/05/2002, n. 115 (Istanza N.ro Protocollo Web
IW4740574 del 21/11/2024), in cui sono state evidenziate le prestazioni difensive pagina 2 di 8 attinenti alla fase di studio ed alla fase introduttiva del giudizio di legittimità e nella quale sono stati richiamati i criteri di liquidazione di cui all'art. 12 del D.M.
n. 55 del 10/03/2014, tra cui le caratteristiche, l'importanza, la natura, la complessità del procedimento e l'Autorità giudiziaria dinanzi a cui si è svolta la prestazione, il tutto, come documentato in atti;
• di aver chiesto, in tale istanza, l'applicazione dei valori ministeriali medi, così come ritenuti congrui dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto e liquidati nel decreto ingiuntivo del Tribunale di Grosseto, anche in previsione dell'abbattimento di un terzo imposto dall'art. 106-bis D.P.R. n. 115/2002.
L'OPPONENTE nega l'esistenza del protocollo di Intesa su base nazionale, poiché quello del CNF costituirebbe, a suo dire, un mero schema e chiede, previa revoca del decreto opposto, l'applicazione dei valori medi relativi alla fase di studio ed anche a quella introduttiva, a fronte delle caratteristiche, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento e dell'Autorità giudiziaria dinanzi a cui si è svolta la propria prestazione professionale, fase, quella introduttiva, ingiustamente non considerata nel decreto opposto.
Osserva la Corte che tale provvedimento risulta così motivato:
“Rilevato che il procedimento è stato definito con sentenza della Corte di Cassazione pronunciata il 05/03/2024; Rilevato che i compensi richiesti debbono essere liquidati ai sensi del D.P.R.115/02 entro i valori medi delle tariffe professionali vigenti all'epoca dell'effettuazione della prestazione secondo le modalità proviste nel DM 55/14, a cui deve essere operata la riduzione di un terzo;
Visto il Protocollo d'intesa tra il Consiglio dell'Ordine degli avvocati e la Corte di Appello di Firenze del 25.07.2016 e rilevato che tale protocollo non prende in esame specificatamente i procedimenti dinnanzi alla Corte di Cassazione e quindi si deve ritenere, nel caso applicabile il Protocollo d'intesa su base nazionale emanato dal Consiglio Nazionale Forense;
Ritenuto congruo, operata la riduzione di legge e tenuto conto dei citati parametri liquidativi, il compenso di:
€ 700 Per la fase di studio della causa pagina 3 di 8 € 233 Riduzione di 1/3 e art. 106 bis DPR 115/2002
€ 467 Totale”. L'opposizione si articola in due profili:
a. errata applicazione del protocollo d'intesa su base nazionale per la liquidazione standardizzata degli onorari dei difensori dei soggetti ammessi al
Patrocinio a spese dello stato, degli imputati dichiarati irreperibili o c.d.
“irreperibili di fatto”, nonché dei c.d. “insolvibili”;
b. mancata applicazione dei valori medi relativi alla fase di studio ma anche a quella introduttiva per l'opera professionale svolta nel predetto giudizio di
Cassazione.
Sub a) Quanto al primo profilo, rileva la Corte che “è consolidato l'indirizzo di cui sono espressione già Cass. Sez. 2 17-11-2011 n. 24104 Rv. 620032-01 e Cass.
Sez. 6-2 20-12-2011 n. 27854 Rv. 620470-01 le quali, recependo i principi maggioritari nella giurisprudenza delle sezioni penali della Cassazione, hanno statuito nel senso che il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine (nello stesso senso Cass. Sez. 6-2 19-12-2017 n. 30484 Rv. 647174-01, Cass. Sez. 2 10-9-
2019 n. 22579 Rv. 655220-01, Cass. Sez. 2 20-5-2021 n. 15006, Cass. Sez. 2
15-12-2021 n. 40073, Cass. Sez. 2 13-3-2023 n.7275, Cass. Sez. 2 7-8-2023 n.
23958). Come si legge in Cass. 40073/2021, tale principio risulta del tutto coerente con la lettera dell'art. 116 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e con la sua stessa ratio, perché l'estensione della liquidazione anche ai compensi e agli esborsi resisi necessari per la procedura esecutiva, ancorché rimasta infruttuosa, si giustifica per riferirsi strumentalmente e funzionalmente a una precedente attività professionale comunque resa anche nell'interesse dello Stato;
quindi, risulterebbe iniquo accollare al professionista l'onere delle spese occorrenti per il
pagina 4 di 8 recupero dei compensi professionali dovuti e riconosciuti all'avvocato” (Cass.
Sez. 2 - Ordinanza n. 5041 del 26/02/2024 in motivazione).
Trattasi, infatti, di attività professionale comunque resa anche nell'interesse dello
Stato.
L'art. 116 TUGS, nella costante interpretazione della S.C. (da ultimo con la citata pronuncia) che estende il rimborso anche ai costi dell'eventuale di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato dall'imputato contro l'avvocato di ufficio, “… perché l'estensione della liquidazione anche ai compensi e agli esborsi resisi necessari nel predetto procedimento si giustifica per riferirsi strumentalmente e funzionalmente a una precedente attività professionale comunque resa anche nell'interesse dello Stato”), dà, quindi, diritto al difensore di ufficio al rimborso da parte dello Stato dei costi affrontati per tentare il recupero del credito professionale.
Ebbene, nella fattispecie, l'Avv. ha dimostrato di aver ottenuto dal Pt_1
Tribunale di Grosseto decreto ingiuntivo n. 186/2024 per il complessivo importo di € 19.361,43, nel quale è compreso quello relativo al giudizio di Cassazione in relazione al quale viene chiesta, in questa sede, la liquidazione del compenso in misura pari ad € 2.394,00 (€ 3.591,00 - 1/3) “in considerazione dell'autorità competente (Cassazione) e della decurtazione di 1/3 ex art. 106 bis DPR
115/2002 il credito vantato dal sottoscritto difensore di ufficio”.
Si rileva che con la trasmissione del protocollo d'intesa su base nazionale per la liquidazione standardizzata degli onorari dei difensori dei soggetti ammessi al
Patrocinio a spese dello stato, degli imputati dichiarati irreperibili o c.d. Contr
“irreperibili di fatto”, nonché dei c.d. “insolvibili”, elaborato dal in data
8.06.2016, con circolare n. N.
3-C-Z016, si auspica che sia adottato dai vari COA del territorio nazionale, tramite accordi con l'Autorità giudiziaria, possibilmente a livello distrettuale, al fine di uniformare le liquidazioni su tutto il territorio nazionale. pagina 5 di 8 Il protocollo d'intesa prevede, in particolare, che al momento della richiesta di liquidazione, il difensore dovrebbe avere cura di depositare istanza di liquidazione
(redatta conformemente al presente Protocollo) e per quanto attiene alla liquidazione del compenso per l'attività professionale di natura penale svolta dinanzi alla Corte regolatrice, riporta i seguenti valori:
Tuttavia, nella fattispecie, a prescindere dal mancato recepimento di tale protocollo, resta il fatto che l'OPPONENTE ha sostenuto costi che gli sono stati riconosciuti con provvedimento monitorio, posto in esecuzione nei confronti dell'ingiunta cliente, solo alla fine con esito negativo, nel quale è stata operata una liquidazione non superiore ai valori medi dei parametri ministeriali.
Tali costi gli devono essere, pertanto, riconosciuti nella misura richiesta in applicazione dei valori medi delle tariffe forensi all'epoca vigenti, in considerazione dell'autorità competente (Corte di Cassazione) e della decurtazione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 applicata dallo stesso
OPPONENTE per un totale di € 2.394,00 (€ 3.591,00 - 1/3) oltre accessori di legge.
Va considerato infatti, che la cliente dell'Avv. ha ricevuto la notifica la Pt_1 notifica del provvedimento monitorio il 23.05.2024 e quella dell'atto di precetto per compiuta giacenza e si è resa di fatto non rintracciabile nel domicilio solo a seguito della ed all'atto dell'accesso dell'Ufficiale Giudiziario per l'esecuzione del pagina 6 di 8 pignoramento, il quale ultimo ha avuto esito negativo in data 29.10.2024 proprio nel luogo di residenza della Per_1
Quanto al profilo sub b) ritiene la Corte che essendo documentato il recupero infruttuoso del compenso nei confronti della parte rappresentata e difesa, a fronte di n. 3 verbali di pignoramento mancato e di n. 1 verbale di pignoramento negativo, va riconosciuta all'OPPONENTE anche la liquidazione per la fase introduttiva per l'attività dal medesimo svolta dinanzi alla Corte di legittimità, come documentata in atti e relativa alla ricezione dell'avviso di fissazione in pubblica udienza ed alla redazione e deposito dell'istanza di trattazione in presenza (accolta), non riconosciuta, invece, nel decreto opposto e ciò, come da prospetto dello stesso OPPONENTE sotto riprodotto e cioè in applicazione dei valori medi, così come ritenuti congrui dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Grosseto e liquidati nel predetto decreto ingiuntivo del Tribunale di Grosseto, anche in previsione dell'abbattimento di un terzo imposto dall'art. 106-bis del
D.P.R. n. 115/2002, come da seguente prospetto:
Pertanto, il decreto opposto va revocato e va liquidato a favore dell'Avv.
per la sopra indicata attività professionale, il compenso di € Parte_1
2.394,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e Cap, come per legge.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza si liquidano sulla base del valore effettivo della controversia, secondo i parametri minimi del DM 147/2022, attesa la mancata opposizione del e la scarsa Controparte_1 complessità della controversia.
pagina 7 di 8 In particolare, vanno liquidati € 268,00 per la fase di studio, € 268,00 per la fase introduttiva, nulla per la fase istruttoria, in quanto non espletata ed € 426,00 per la fase decisionale (considerato che nelle note conclusionali il ricorrente si è sostanzialmente riportato al ricorso).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione così provvede:
1. ACCOGLIE il ricorso in opposizione presentato dall'Avv. e Parte_1 per l'effetto, REVOCA il decreto della II Sezione penale di questa Corte d'Appello in data 03/12/2024 e a favore dell'OPPONENTE l'importo di € 2.394,00 CP_3 per le prestazioni rese in favore di , nel procedimento di Persona_1
Cassazione indicato in parte motiva, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%,
Cap e Iva come per legge;
2. CONDANNA il alla rifusione a favore di parte Controparte_1 ricorrente delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi €
962,00, per compensi professionali ed € 125.00, per spese, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Cap e Iva come per legge.
Firenze, 13 maggio 2025
Il Presidente FF delegato Dott. Anna Primavera
Nota. La divulgazione del presente provvedimento al di fuori dell'ambito processuale è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
pagina 8 di 8
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE P1
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Seconda Civile, in persona del Presidente di Sezione FF delegato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC
nella causa civile iscritta al n. r.g. 208/2025 promossa da:
AVV. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
COSTA MICHELE (C.F. C.F._2
OPPONENTE
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
OPPOSTO CONTUMACE avverso il decreto della I Sezione penale della Corte d'Appello di Firenze in data
03/12/2024;
CONCLUSIONI:
PER L'OPPONENTE: “Piaccia all'Ill.mo Signor Presidente, contrariis reiectis, preso atto dei motivi dell'opposizione, della documentazione allegata e del fascicolo processuale eventualmente da acquisire, voglia riformare il decreto di pagamento del 03/12/2024, nella parte in cui ha omesso di liquidare il compenso della fase introduttiva del giudizio di legittimità, nonchè nella parte in cui ha liquidato il compenso della fase di studio della controversia in misura inferiore al valore medio del parametro ministeriale e, quindi, liquidare € 945,00 per la fase di studio ed € 2.646,00 per la fase introduttiva, fino alla concorrenza di € 3.591,00, da diminuire di un terzo ex art. 106-bis del D.P.R. n. 115/2002, fino pagina 1 di 8 alla residua concorrenza di € 2.394,00, oltre rimborso spese forfettarie, CPA ed I.V.A. Con la rifusione di spese e compensi, oltre rimborso spese forfettarie, CPA ed I.V.A. della presente fase di opposizione, in forza del combinato disposto degli artt. 15 del D. Lgs. n. 150 del 2011, 281-decies e ss., 91 e ss. c.p.c.”. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.02.2025, l'Avv. ha adito questa Parte_1
Corte di Appello proponendo opposizione avverso il decreto in data 03/12/2024, della II Sezione penale di questo medesimo Ufficio Giudiziario, con cui era stato liquidato in suo favore il compenso di € 467,00 oltre rimborso spese forfettarie,
CPA ed I.V.A., ritenuto incongruo.
Nonostante la sua rituale evocazione in giudizio il Controparte_1 non si è costituito, di talché ne è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza del 24.04.2025 sostituita dal termine perentorio per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione, con riserva di emissione della sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
***
Il ricorso in opposizione è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
L'OPPONENTE ha chiesto la liquidazione del compenso in misura pari ad €
2.394,00, per l'opera professionale svolta, quale difensore di ufficio, della sig.ra
, in qualità di imputata, nel procedimento penale n. 46442/2023 Persona_1
R.G. Corte di Cassazione, per il reato p. e p. dall'art. 44, lett. c), D.P.R.
06/06/2001 n. 380, deducendo:
• di aver esaminato l'avviso di udienza innanzi alla Corte di legittimità, il ricorso del Procuratore Generale e la sentenza della Corte d'Appello;
• di aver presentato istanza di trattazione in presenza, per poi essere superato dalla nomina di un difensore di fiducia;
• di aver presentato istanza di liquidazione del compenso quale difensore di ufficio, ex art. 116 del D.P.R. 30/05/2002, n. 115 (Istanza N.ro Protocollo Web
IW4740574 del 21/11/2024), in cui sono state evidenziate le prestazioni difensive pagina 2 di 8 attinenti alla fase di studio ed alla fase introduttiva del giudizio di legittimità e nella quale sono stati richiamati i criteri di liquidazione di cui all'art. 12 del D.M.
n. 55 del 10/03/2014, tra cui le caratteristiche, l'importanza, la natura, la complessità del procedimento e l'Autorità giudiziaria dinanzi a cui si è svolta la prestazione, il tutto, come documentato in atti;
• di aver chiesto, in tale istanza, l'applicazione dei valori ministeriali medi, così come ritenuti congrui dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto e liquidati nel decreto ingiuntivo del Tribunale di Grosseto, anche in previsione dell'abbattimento di un terzo imposto dall'art. 106-bis D.P.R. n. 115/2002.
L'OPPONENTE nega l'esistenza del protocollo di Intesa su base nazionale, poiché quello del CNF costituirebbe, a suo dire, un mero schema e chiede, previa revoca del decreto opposto, l'applicazione dei valori medi relativi alla fase di studio ed anche a quella introduttiva, a fronte delle caratteristiche, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento e dell'Autorità giudiziaria dinanzi a cui si è svolta la propria prestazione professionale, fase, quella introduttiva, ingiustamente non considerata nel decreto opposto.
Osserva la Corte che tale provvedimento risulta così motivato:
“Rilevato che il procedimento è stato definito con sentenza della Corte di Cassazione pronunciata il 05/03/2024; Rilevato che i compensi richiesti debbono essere liquidati ai sensi del D.P.R.115/02 entro i valori medi delle tariffe professionali vigenti all'epoca dell'effettuazione della prestazione secondo le modalità proviste nel DM 55/14, a cui deve essere operata la riduzione di un terzo;
Visto il Protocollo d'intesa tra il Consiglio dell'Ordine degli avvocati e la Corte di Appello di Firenze del 25.07.2016 e rilevato che tale protocollo non prende in esame specificatamente i procedimenti dinnanzi alla Corte di Cassazione e quindi si deve ritenere, nel caso applicabile il Protocollo d'intesa su base nazionale emanato dal Consiglio Nazionale Forense;
Ritenuto congruo, operata la riduzione di legge e tenuto conto dei citati parametri liquidativi, il compenso di:
€ 700 Per la fase di studio della causa pagina 3 di 8 € 233 Riduzione di 1/3 e art. 106 bis DPR 115/2002
€ 467 Totale”. L'opposizione si articola in due profili:
a. errata applicazione del protocollo d'intesa su base nazionale per la liquidazione standardizzata degli onorari dei difensori dei soggetti ammessi al
Patrocinio a spese dello stato, degli imputati dichiarati irreperibili o c.d.
“irreperibili di fatto”, nonché dei c.d. “insolvibili”;
b. mancata applicazione dei valori medi relativi alla fase di studio ma anche a quella introduttiva per l'opera professionale svolta nel predetto giudizio di
Cassazione.
Sub a) Quanto al primo profilo, rileva la Corte che “è consolidato l'indirizzo di cui sono espressione già Cass. Sez. 2 17-11-2011 n. 24104 Rv. 620032-01 e Cass.
Sez. 6-2 20-12-2011 n. 27854 Rv. 620470-01 le quali, recependo i principi maggioritari nella giurisprudenza delle sezioni penali della Cassazione, hanno statuito nel senso che il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine (nello stesso senso Cass. Sez. 6-2 19-12-2017 n. 30484 Rv. 647174-01, Cass. Sez. 2 10-9-
2019 n. 22579 Rv. 655220-01, Cass. Sez. 2 20-5-2021 n. 15006, Cass. Sez. 2
15-12-2021 n. 40073, Cass. Sez. 2 13-3-2023 n.7275, Cass. Sez. 2 7-8-2023 n.
23958). Come si legge in Cass. 40073/2021, tale principio risulta del tutto coerente con la lettera dell'art. 116 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e con la sua stessa ratio, perché l'estensione della liquidazione anche ai compensi e agli esborsi resisi necessari per la procedura esecutiva, ancorché rimasta infruttuosa, si giustifica per riferirsi strumentalmente e funzionalmente a una precedente attività professionale comunque resa anche nell'interesse dello Stato;
quindi, risulterebbe iniquo accollare al professionista l'onere delle spese occorrenti per il
pagina 4 di 8 recupero dei compensi professionali dovuti e riconosciuti all'avvocato” (Cass.
Sez. 2 - Ordinanza n. 5041 del 26/02/2024 in motivazione).
Trattasi, infatti, di attività professionale comunque resa anche nell'interesse dello
Stato.
L'art. 116 TUGS, nella costante interpretazione della S.C. (da ultimo con la citata pronuncia) che estende il rimborso anche ai costi dell'eventuale di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato dall'imputato contro l'avvocato di ufficio, “… perché l'estensione della liquidazione anche ai compensi e agli esborsi resisi necessari nel predetto procedimento si giustifica per riferirsi strumentalmente e funzionalmente a una precedente attività professionale comunque resa anche nell'interesse dello Stato”), dà, quindi, diritto al difensore di ufficio al rimborso da parte dello Stato dei costi affrontati per tentare il recupero del credito professionale.
Ebbene, nella fattispecie, l'Avv. ha dimostrato di aver ottenuto dal Pt_1
Tribunale di Grosseto decreto ingiuntivo n. 186/2024 per il complessivo importo di € 19.361,43, nel quale è compreso quello relativo al giudizio di Cassazione in relazione al quale viene chiesta, in questa sede, la liquidazione del compenso in misura pari ad € 2.394,00 (€ 3.591,00 - 1/3) “in considerazione dell'autorità competente (Cassazione) e della decurtazione di 1/3 ex art. 106 bis DPR
115/2002 il credito vantato dal sottoscritto difensore di ufficio”.
Si rileva che con la trasmissione del protocollo d'intesa su base nazionale per la liquidazione standardizzata degli onorari dei difensori dei soggetti ammessi al
Patrocinio a spese dello stato, degli imputati dichiarati irreperibili o c.d. Contr
“irreperibili di fatto”, nonché dei c.d. “insolvibili”, elaborato dal in data
8.06.2016, con circolare n. N.
3-C-Z016, si auspica che sia adottato dai vari COA del territorio nazionale, tramite accordi con l'Autorità giudiziaria, possibilmente a livello distrettuale, al fine di uniformare le liquidazioni su tutto il territorio nazionale. pagina 5 di 8 Il protocollo d'intesa prevede, in particolare, che al momento della richiesta di liquidazione, il difensore dovrebbe avere cura di depositare istanza di liquidazione
(redatta conformemente al presente Protocollo) e per quanto attiene alla liquidazione del compenso per l'attività professionale di natura penale svolta dinanzi alla Corte regolatrice, riporta i seguenti valori:
Tuttavia, nella fattispecie, a prescindere dal mancato recepimento di tale protocollo, resta il fatto che l'OPPONENTE ha sostenuto costi che gli sono stati riconosciuti con provvedimento monitorio, posto in esecuzione nei confronti dell'ingiunta cliente, solo alla fine con esito negativo, nel quale è stata operata una liquidazione non superiore ai valori medi dei parametri ministeriali.
Tali costi gli devono essere, pertanto, riconosciuti nella misura richiesta in applicazione dei valori medi delle tariffe forensi all'epoca vigenti, in considerazione dell'autorità competente (Corte di Cassazione) e della decurtazione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 applicata dallo stesso
OPPONENTE per un totale di € 2.394,00 (€ 3.591,00 - 1/3) oltre accessori di legge.
Va considerato infatti, che la cliente dell'Avv. ha ricevuto la notifica la Pt_1 notifica del provvedimento monitorio il 23.05.2024 e quella dell'atto di precetto per compiuta giacenza e si è resa di fatto non rintracciabile nel domicilio solo a seguito della ed all'atto dell'accesso dell'Ufficiale Giudiziario per l'esecuzione del pagina 6 di 8 pignoramento, il quale ultimo ha avuto esito negativo in data 29.10.2024 proprio nel luogo di residenza della Per_1
Quanto al profilo sub b) ritiene la Corte che essendo documentato il recupero infruttuoso del compenso nei confronti della parte rappresentata e difesa, a fronte di n. 3 verbali di pignoramento mancato e di n. 1 verbale di pignoramento negativo, va riconosciuta all'OPPONENTE anche la liquidazione per la fase introduttiva per l'attività dal medesimo svolta dinanzi alla Corte di legittimità, come documentata in atti e relativa alla ricezione dell'avviso di fissazione in pubblica udienza ed alla redazione e deposito dell'istanza di trattazione in presenza (accolta), non riconosciuta, invece, nel decreto opposto e ciò, come da prospetto dello stesso OPPONENTE sotto riprodotto e cioè in applicazione dei valori medi, così come ritenuti congrui dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Grosseto e liquidati nel predetto decreto ingiuntivo del Tribunale di Grosseto, anche in previsione dell'abbattimento di un terzo imposto dall'art. 106-bis del
D.P.R. n. 115/2002, come da seguente prospetto:
Pertanto, il decreto opposto va revocato e va liquidato a favore dell'Avv.
per la sopra indicata attività professionale, il compenso di € Parte_1
2.394,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e Cap, come per legge.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza si liquidano sulla base del valore effettivo della controversia, secondo i parametri minimi del DM 147/2022, attesa la mancata opposizione del e la scarsa Controparte_1 complessità della controversia.
pagina 7 di 8 In particolare, vanno liquidati € 268,00 per la fase di studio, € 268,00 per la fase introduttiva, nulla per la fase istruttoria, in quanto non espletata ed € 426,00 per la fase decisionale (considerato che nelle note conclusionali il ricorrente si è sostanzialmente riportato al ricorso).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione così provvede:
1. ACCOGLIE il ricorso in opposizione presentato dall'Avv. e Parte_1 per l'effetto, REVOCA il decreto della II Sezione penale di questa Corte d'Appello in data 03/12/2024 e a favore dell'OPPONENTE l'importo di € 2.394,00 CP_3 per le prestazioni rese in favore di , nel procedimento di Persona_1
Cassazione indicato in parte motiva, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%,
Cap e Iva come per legge;
2. CONDANNA il alla rifusione a favore di parte Controparte_1 ricorrente delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi €
962,00, per compensi professionali ed € 125.00, per spese, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Cap e Iva come per legge.
Firenze, 13 maggio 2025
Il Presidente FF delegato Dott. Anna Primavera
Nota. La divulgazione del presente provvedimento al di fuori dell'ambito processuale è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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