Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 09/04/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2655/2022 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. TADDEI Parte_1 C.F._1
GABRIELE e , elettivamente domiciliato in VIALE SAN FRANCESCO D'ASSISI, 14 38100
TRENTO, presso il difensore avv. TADDEI GABRIELE
ATTORE
contro
:
(C.F. ) ed (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
), con il patrocinio dell'avv. BERTI DIEGO e elettivamente domiciliati in C.F._3
VIA PALERMO, 7 38122 TRENTO presso lo studio dell'avv. BERTI DIEGO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
ATTRICE: 1) preso atto che i signori e hanno trasferito in favore della Parte_2 Parte_3
IG , solo nel corso del presente giudizio, la quota indivisa di 5/8 della nuda Parte_1 proprietà dell'immobile di RA, come meglio identificato in atti, in adempimento alle obbligazioni dai medesimi assunte e qui azionate con l'accordo di mediazione dd. 1/07/2020, dichiarare la cessazione della materia del contendere limitatamente alle conclusioni rassegnate nel merito sub nn. 1),
2), 3) e in parte 4) in memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c. dd. 11/05/2023;
pagina 1 di 5
hanno promesso di trasferire alla IG , senza corrispettivo, la quota Parte_3 Parte_1 di 5/8 indivisi della nuda proprietà dell'immobile di RA, come meglio identificato in atti, entro il termine ivi previsto;
accertato e dichiarato altresì che i signori e non Parte_2 Parte_3 hanno adempiuto all'obbligazione di trasferire alla IG l'immobile sopra indicato, Parte_1 nonostante la scadenza del termine finale pattuito tra le parti;
per l'effetto condannare Parte_2
e al rimborso delle anticipazioni sostenute dalla IG per la tutela dei Parte_3 Parte_1
propri diritti (i.e. Istanza tavolare di annotazione della pendenza di lite dd. 18/11/2022, come documentata in atti), nonché alla rifusione delle spese, anche generali, e del compenso professione, oltre agli accessori di legge, del presente giudizio, in forza del principio della soccombenza virtuale.
CONVENUTI: “in via principale rigettare la domanda attorea.
In ogni caso con vittoria di spese di lite.
In via istruttoria, si chiede sin d'ora l'interrogatorio formale dell'attrice sulla parate in narrativa di cui al paragrafo 1 capitoli nn. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 premesso la locuzione “vero che”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dd. 27.10.2022 ha convenuto in giudizio e Parte_1 Parte_2
asserendo che, con donazione remuneratoria e modale dd. 20.5.2014, i coniugi CP_1 CP_2
e , quale comproprietari, avevano donato ai nipoti e
[...] Parte_1 Parte_2
la nuda proprietà della p.m.3 della p.ed.662 e la quota di 4333/6000 della p.m.16 della Parte_3
p.ed. 622 C.C. RA, riservandosi il diritto di usufrutto vitalizio congiunto.
Ha precisato che tale donazione era stata eseguita quale remunerazione della assistenza morale e materiale prestata dai donatari e con l'onere di continuare a tale assistenza.
Ha affermato che, dopo la donazione, tuttavia i convenuti avevano cessato di continuare a prestare tale assistenza e che, pertanto, l'attrice aveva intimato ai convenuti di corrispondere una somma mensile di
€ 1.500,00.
Ha asserito che in data 20.4.2020 era deceduto e che, in sede di mediazione, le Controparte_2
odierne parti avevano raggiunto un accordo in forza del quale i convenuti si erano obbligati a vendere a terzi la nuda proprietà del bene donato, ad un prezzo non inferiore a quello indicato, con contestuale liquidazione in favore dell'attrice di una somma pari a 5/8 del prezzo di vendita;
inoltre, in caso di mancata vendita entro il termine, i convenuti si erano obbligati a trasferire all'attrice una quota di comproprietà pari al 50 % del bene donato ed una quota pari ad un quarto della metà dell'immobile pervenuto in forza della successione di . Controparte_2
Ha affermato che i convenuti non avevano adempiuto a tale impegno.
pagina 2 di 5 Ha chiesto, pertanto, che fosse emessa una sentenza ex art. 2932 c.c. idonea a produrre gli effetti del contratto non concluso.
Con comparsa dd. 14.2.2023 si sono costituiti e asserendo che tra le Parte_2 Parte_3
figlie (ed eredi) di vi era anche , la quale era soggetto a tutela. Controparte_2 Persona_1
Hanno asserito di aver, pertanto, invitato la tutrice ad attivarsi per ottenere l'autorizzazione del Giudice competente per poter perfezionare il trasferimento della quota relativa alla successione di CP_2
. Hanno affermato che il Tribunale – ritenendo la sussistenza di un conflitto di interessi tra la
[...]
tutrice e l'amministrata, aveva nominato una curatrice speciale affidandole l'incarico di valutare la convenienza dell'accordo, ma che la curatrice non aveva ancora sciolto la riserva.
Hanno asserito che il termine indicato nell'accordo di mediazione non era essenziale. Hanno quindi contestato di essere inadempienti.
Hanno dichiarato di essere disponibili a procedere al trasferimento delle quote avanti al notaio.
Hanno chiesto, pertanto, che la domanda attorea fosse respinta.
In data 23.05.2023 le quote di 5/8 dell'immobile di RA venivano trasferite a titolo gratuito in favore della sig.ra Pt_1
***
Come riconosciuto dalle parti, è cessata la materia del contendere.
La causa è stata mandata in decisione solo con riferimento alle spese di lite.
Va, al riguardo, evidenziato che gli obblighi assunti in sede di mediazione non riguardavano la retrocessione della donazione modale (tanto è vero che nel verbale di mediazione “quanto ai rapporti dei signor ed con la IG quest'ultima riconosceva “che i signori Parte_2 Pt_3 Pt_1
ed non sono venuti meno ai propri obblighi modali derivanti dalla donazione in Parte_2 Pt_3
premessa citata”), ma erano diretti a definire e regolare la “successione del sig. tra Controparte_2
le parti”.
Tale accordo prevedeva che, in caso di mancata vendita a terzi della p.m.3 della p.ed.622 C.C. RA
(con la quota della pertinenziale p.m.16) entro il termine di un anno dalla sottoscrizione del verbale di mediazione (e quindi entro l.1.7.2021), i “sig. ed provvederanno a ritrasferire a Parte_2 Pt_3
titolo gratuito alla sig.ra la quota di comproprietà pari ad 50 % dell'immobile loro donato in Pt_1
data 20.05.2014 a spese dei donatari. Contestualmente alla retrocessione del punto precedente i donatari cederanno a titolo gratuito alla sig.ra la quota dell'un quarto della metà Parte_1
dell'immobile in forza della successione del sig. Le parti espressamente Controparte_2
convengono che le intese di cui ai precedenti punti 5.2.9 e 5.2.10, assumano la natura di contratto preliminare immediatamente obbligatorio…”.
pagina 3 di 5 E' indubbio che non era stato previsto alcun termine entro il quale si dovesse perfezionare tale trasferimento, in quanto il termine di un anno riguardava solo la possibilità di una vendita a terzi, decorso il quale operava la seconda parte dell'accordo.
Tuttavia, è altresì indubbio che, con email dd.11.2.2022 (doc.4) e dd.28.3.2022 (doc.5) parte attrice aveva sollecitato più volte i convenuti ad addivenire alla stipula del rogito notarile, conformemente agli impegni assunti.
E il decorso di un termine di oltre un anno e mezzo da quando era divenuta operativa la seconda parte dell'accordo concluso in sede di mediazione, rendeva del tutto congruo, in considerazione della natura dell'atto e dell'interesse delle parti, il perfezionamento della vendita programmata e del tutto legittima la richiesta avanzata dalla IG (sentenza n.14243 del 08/07/2020 : “in tema di Pt_1
adempimento dell'obbligazione contrattuale, la mancata previsione di un termine entro il quale la prestazione deve essere consensualmente eseguita non sempre impone alla parte adempiente l'obbligo di costituire in mora l'altra ex art. 1454 c.c. e, quindi, di fare ricorso al giudice a norma e per gli effetti di cui all'art. 1183 c.c. Infatti, può essere sufficiente, in relazione agli usi, alla natura del rapporto negoziale ed all'interesse delle parti, che sia decorso un congruo spazio di tempo dalla conclusione del contratto, per il quale possa ritenersi in concreto superato ogni limite di normale tolleranza”).
Le argomentazioni sollevate dai convenuti in merito alla necessità di attendere l'autorizzazione del
Tribunale con riferimento alla posizione della IG non paiono pertinenti, Persona_1
considerato che il trasferimento della quota di comproprietà (che rappresentava sostanzialmente un modo di reintegrare l'attrice nella sua quota necessaria) poteva essere effettuato dai donatari (così come
è avvenuto) senza che all'atto partecipassero altri coeredi.
Pertanto, in considerazione del fatto che, inizialmente i convenuti erano inadempimenti all'obbligo assunto, ma in considerazione del fatto che il rogito è stato stipulato in corso di causa (e che la vertenza
è proseguita solo per le spese e non era di particolare difficoltà), sussistono giustificati motivi per liquidare le spese di lite nei seguenti termini:
fase studio: € 1.701,00;
fase introduttiva: € 1.204,00;
fase istruttoria: € 1.806,00;
fase decisionale: € 2.905,00; totale € 7.616,00 – 50 % = € 3.808,00 per compensi ed € 545,00 per spese, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 4 di 5 1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna e a rimborsare a le spese di lite che Parte_2 Parte_3 Parte_1 liquida in € 3.808,00 per compensi ed € 545,00 per spese, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14.
Così deciso in data 09/04/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Segna
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