Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/01/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 8725 /2024 R.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. con l'Avv. Parte_1 C.F._1
STANCANELLI ROSSELLA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Indirizzo Telematico
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) con l'Avv. OMODEI ZORINI CARLA MARIA CP_1 P.IVA_1 parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in VIA M. E
G. SAVARE', 1 20122 MILANO
- RESISTENTE -
Oggetto: indebito assistenziale
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO
1. Con ricorso depositato il 11/07/2024, Parte_1
ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano –
[...]
Sezione Lavoro – , per sentir accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“accertare e dichiarare che l'indebito contestato dall' alla sig.ra CP_1
dal 01/2019 al 13/2019 (ratei pagati nel Parte_2
2019), per l'importo complessivo di € 5.953,87, ovvero per il diverso importo che dovesse risultare in corso di causa, non è ripetibile e per l'effetto: in via principale: accertare e dichiarare che la sig.ra
[...] CP_
nulla deve all' e condannare l' , in persona del Parte_2 CP_1
in via subordinata: nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda in via principale, accertare e dichiarare la CP_ minor somma eventualmente dovuta dalla ricorrente e condannare l' , in persona del legale rappresentante, alla restituzione di quanto eventualmente recuperato nelle more del giudizio maggiorato di interessi legali e rivalutazione come per legge;
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi professionali oltre agli oneri di legge con attribuzione alla sottoscritta procuratrice che se ne dichiara antistataria”.
2. A fondamento delle proprie pretese, parte ricorrente deduce di essere titolare dal 1° agosto 2011 della pensione cat. AS n. 04354904 e di aver ricevuto in data 21.6.2023 comunicazione di revoca della prestazione per l'anno 2018 con richiesta di restituzione della somma di
€5.953,87; riferisce di aver presentato avverso tale provvedimento ricorso amministrativo conclusosi con delibera di rigetto del 30.3.2023. In diritto, la ricorrente chiede accertarsi l'insussistenza dell'indebito in ragione del mancato superamento dei limiti reddituali (non essendo titolare di redditi ulteriori rispetto alla prestazione in oggetto), evidenziando di non aver mai ricevuto le richieste di di trasmissione CP_1 del modello RED né la sospensione della prestazione a seguito della scadenza dei termini per effettuare tali comunicazioni;
rappresenta che la normativa (art 34, comma 10 bis DL 207/08 e la Circolare CP_1
195/2015) la esonererebbe dal presentare le dichiarazioni reddituali, non avendo percepito alcun reddito “incidente” sul diritto o sulla misura di tali prestazioni;
evidenzia, tra l'altro, che la normativa applicata da CP_1 prevederebbe la sospensione della prestazione prima della revoca, da disporsi, quest'ultima, unicamente in caso di mancata trasmissione dei dati richiesti nei 60 giorni dalla sospensione.
3. Si è costituita ritualmente in giudizio , eccependo CP_1
l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese. In particolare, l' ha CP_2 evidenziato di aver più volte sollecitato la presentazione delle
2 dichiarazioni necessarie per usufruire della prestazione con tre note
(29.7.2019 e 31.12.2020 e 29/9/2022) senza ricevere riscontro alcuno.
4. Tentata inutilmente una soluzione in via amministrativa e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, il Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale pronunciava sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
2. Come risulta dalla documentazione in atti, nonché pacifico in causa, la ricorrente è titolare di prestazione assistenziale assegno sociale cat AS n. 04354904. Con comunicazione datata 21 giugno 2023, ha CP_1 rappresentato alla ricorrente che “in seguito alla mancata presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2018, Le comunichiamo il formale provvedimento di revoca definitiva della prestazione in oggetto per l'anno 2018 (…) pertanto da gennaio 2019 a dicembre 2019 sull'assegno CP_ n. 078-490204354904 cat. AS l' ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di €5.953,87”.
3. A fondamento della propria azione di recupero, l' richiama il CP_2 disposto di cui all'art. 35 DL 30.12.2008 n. 207 conv. in L. 27.02.09 n.
14, come modificato dall'art. 13 DL 31.05.10 n. 78 conv. in L. 30.07.10.
n. 122 che al comma 10 bis prevede: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all' articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalita' stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro
60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in
3 cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
4. Con la Circolare n.195/2015, l' ha chiarito, al punto 2, che: CP_2
“Sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali all' i CP_2 titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento perché hanno redditi influenti sulle prestazioni non inclusi tra quelli che devono essere comunicati all'Amministrazione finanziaria in sede di dichiarazione dei redditi
(esempio redditi assoggettati ad imposta sostitutiva), ovvero, come specificato nel paragrafo precedente, devono dichiarare redditi in modo difforme da quanto effettuato ai fini fiscali. La comunicazione dei dati reddituali attraverso il modello RED deve essere effettuata anche da coloro che sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, che possiedono redditi ulteriori a quelli da pensione, ancorché abbiano rilevanza fiscale. Rientrano, a titolo di esempio, in questa categoria coloro che sono titolari di un reddito da pensione e da abitazione principale. Tali soggetti sono tenuti a dichiarare all' il reddito della CP_2 casa di abitazione, se rilevante sulla prestazione di cui sono titolari, qualora non abbiano presentato la dichiarazione dei redditi in quanto esonerati dall'obbligo ai fini fiscali”. Al punto 3.3., la medesima Circolare specifica che “Inoltre, nel caso in cui, ai fini della comunicazione all' CP_2 della situazione reddituale rilevante ai fini della determinazione del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate dall' e, più in generale, rispetto CP_2 alle prestazioni presenti nel Casellario Centrale dei Pensionati e conosciute dall' , il titolare non è tenuto ad effettuare nessuna dichiarazione CP_1 reddituale all' ”. CP_2
5. Ebbene, nel caso in esame, non è contestato che la ricorrente non abbia mai superato i limiti reddituali, non disponendo di redditi diversi e
4 ulteriori rispetto alla prestazione in esame. È anche pacifico che , CP_1 pur avendo inoltrato le note di avviso allegate in atti, non abbia mai provveduto a disporre la sospensione effettiva della prestazione.
6. A prescindere dalla specifica disciplina in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali, deve ritenersi insussistente, nel caso in esame,
l'indebito contestato. La ricorrente è titolare di tutti i requisiti, anche reddituali, per il godimento della prestazione e l'omessa dichiarazione, non avendo ad oggetto alcun reddito incidente sulla prestazione, non integra l'inadempimento sanzionato dall'art all'art. 35, comma 10 bis, DL
30.12.2008 n. 207.
7. Sul punto, giova, infine, richiamare le motivazioni espresse sul tema dalla Suprema Corte: “nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già il D.L. n. CP_1
269 del 2003, art. 42 conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010,
l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiati, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti CP_1 in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di presta:zioni pensionistiche o assistenziali residenti in
Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. Lo stesso principio risulta CP_1 poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1,
l'istituzione presso l' del " Casellario dell'Assistenza" " per la raccolta, CP_1 la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed
5 all'art. 13 cit., comma 6, stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8", devono comunicare all' soltanto CP_1
i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da cui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già CP_1 integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L.
27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa". 20.- L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di, quei dati reddituali che proprio perchè non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' . CP_1
21.- Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi esso CP_1
l' già conosce. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato CP_2 nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso
(informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile CP_2 alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (D.L. n. 269 del
2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003) onera l' della attivazione dei CP_1 controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni
6 e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicchè, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce CP_1
o ha l'onere di conoscere.21.2. Inoltre come già detto, il D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1, prevede l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza CP_1 per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.Il comma 2 stabilisce " Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazione del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali." Infine va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale) allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa
(così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non
7 addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est.
Picone). 23. Va pertanto affermato che la Corte territoriale del tutto legittimamente ha riconosciuto che anche le prestazioni assistenziali successive al 2 ottobre 2003 non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens non potendosi applicare l'art. 2033 c.c., e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile nella mera omissione di una comunicazione di dati reddituali che l' già conosce o ha l'onere di conoscere. Ad ogni modo, per quanto CP_1 occorrer possa, va chiarito che i principi fin qui indicati sulla rilevanza dell'affidamento del pensionato nei termini sopra indicati, in relazione a requisiti reddituali rinvenienti da prestazioni erogate dallo stesso , CP_1 devono essere applicati anche nel caso in cui l'indebito riguardi l'assegno sociale per superamento del limite di reddito” (Cassazione civile sez. VI, 28/07/2020, n.16088).
8. Controversia analoga alla presente è stata già decisa dalla Corte
d'Appello di Milano con sent. n. 1042/2021, le cui motivazioni si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “Nel caso in CP_ esame non ha disposto né la sospensione del trattamento né la revoca dello stesso che non risultano essere mai stati comunicati a con la Pt_3 conseguenza che la richiesta di recupero dei ratei non può considerarsi legittima. Inoltre ritiene il collegio, concordando in tal senso con il giudice di primo grado, che la revoca del trattamento presuppone che al pensionato sia stata comunicata l'intervenuta sospensione atteso che da questa decorrono i 60 giorni per la trasmissione del modello RED ed evitare così la revoca. Né può condividersi la tesi secondo la quale l'invio della comunicazione della sospensione sia una mera manifestazione di correttezza istituzionale, priva di effetti giuridici atteso che è proprio dalla CP_ decorrenza di quel termine che deriva il potere di di revocare il trattamento. A ciò va aggiunto quanto previsto dalla Circolare 195/2015 ove vengono illustrate le nuove modalità di effettuazione della campagna
RED ITA a partire da quella relativa al 2015 per i redditi dell'anno 2014.
8 Invero, dopo aver affermato che i pensionati titolari delle prestazioni elencate nella tabella 1 sono obbligati a far conoscere la propria situazione reddituale all' , nonché quella del coniuge o dei familiari, laddove i CP_2 loro redditi incidano sul diritto o sulla misura di tali prestazioni, stabilisce che tale obbligo deve essere assolto da coloro che hanno altri redditi oltre a quello da pensione ovvero da coloro la cui situazione reddituale è mutata rispetto a quella dichiarata l'anno precedente, ancorché non possiedano più altri redditi oltre quelli da pensione (cioè tutte le prestazioni conosciute dall' in quanto presenti nel Casellario Centrale dei pensionati). CP_2
Quindi al punto 3.3 titolato “Assenza di redditi ulteriori oltre alle pensioni”
è previsto che:“… nel caso in cui, ai fini della comunicazione all'Istituto della situazione reddituale rilevante ai fini della determinazione del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate dall' e, più in generale, rispetto CP_2 alle prestazioni presenti nel Casellario Centrale dei Pensionati e conosciute dall' , il titolare non è tenuto a effettuare nessuna dichiarazione CP_1 reddituale all' .(…)”Il contenuto della circolare impegnava pertanto CP_2
l'Istituto, almeno per l'anno di riferimento essendo del tutto irrilevante in questo contesto che l'atto amministrativo sia poi stato modificato, a dover fare riferimento ai dati già conosciuti non percependo altri redditi Pt_3 diversi dalle due pensioni. Merita infine rilievo il fatto che l'art. 13 co. 1 L.
412/1991 consente la ripetibilità delle somme erogate solo in caso di omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di “di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta che non siano già conosciuti dall'ente”. Nel caso in esame è pacifico che la situazione reddituale di non aveva subito alcuna variazione per cui i dati, ben Pt_3 CP_ conosciuti da , erano rimasti inalterati”.
9. Alla luce di tali puntuali e condivisibili motivazioni, deve accertarsi l'insussistenza dell'indebito assistenziale, con conseguente accertamento che nulla è dovuto dalla ricorrente per tale titolo all' , il quale sarà CP_1 tenuto all'eventuale restituzione di quanto medio tempore trattenuto.
10. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, deve essere condannata al pagamento CP_1
9 delle stesse liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 e tenuto conto del pregio dell'attività prestata nonché della complessità delle questioni giuridiche affrontate, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1. accerta l'insussistenza dell'indebito di cui al provvedimento del 21 giugno 2023 con conseguente diritto della ricorrente a trattenere le somme ivi indicate;
2. condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in CP_1 complessivi € 1.865,00 oltre I.V.A. e C.P.A, 15% spese generali da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 29.1.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
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