CA
Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/12/2025, n. 3407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3407 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1200/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. IN SA Presidente
Dott. NA AS Consigliere rel.
Dott. IN Caniato Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con l'avv. Ferin Anna e l'avv. Peruzza Damiano
Appellante contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona
[...] P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Cassano Maria
Appellata
Oggetto: Indebito soggettivo – Indebito oggettivo. Appello avverso
l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. rep. n.1850/24 del Tribunale di Verona pubblicata in data 06/06/2024
CONCLUSIONI Per l'appellante
Nel merito
- accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. resa dal Tribunale di
Verona, Sez. I Civile, Dott.ssa Virginia Manfroni, cron. n. 7767/2024 del
6.06.2024 R.G. 4455/2022 rep. 1850/2024 del 6.06.2024, pubblicata e comunicata in data 6.06.2024 e non notificata, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure e:
- in via principale, respingere la domanda avversaria di ripetizione delle addizionali provinciali all'accisa sull'energia elettrica, in quanto infondata in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa;
- in via subordinata, dichiarare non dovuta l'IVA sull'addizionale provinciale oggetto di condanna da parte dell'Ordinanza impugnata e per l'effetto rideterminare il quantum oggetto di condanna ad una somma non superiore ad
Euro 19.123,64 per sorte capitale (Euro 12.405,66 riferiti alle forniture ex
[...]
e Euro 6.717,98 riferiti alle forniture ex Aim Energy S.r.l.), oltre i Parte_1 soli interessi legali dalla domanda giudiziale.;
- per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al Tribunale di Verona per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
- conseguentemente, condannare controparte a restituire le somme corrisposte nelle more del giudizio da in forza dell'appellata Parte_1 ordinanza in quanto non dovute, oltre ai relativi interessi di legge.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellata nel merito, in via principale: respingere, siccome infondato in fatto e diritto per i motivi di cui al presente atto, l'Appello interposto da ed Parte_1 ogni ulteriore domanda, anche in via subordinata, di cui all'Atto di citazione in appello e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte l'Ordinanza rep. n.1850/2024 cron. n.7767/2024 del 06.06.2024, pronunciata dal Tribunale di Verona nel giudizio RG n.4455/2022; con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, ovvero, in pag. 2/9 denegata ipotesi di accoglimento dell'interposto appello, con compensazione delle stesse.
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. Controparte_1
(d'ora in poi ) conveniva in giudizio
[...] CP_1 chiedendo la ripetizione degli importi versati a titolo di Parte_1 addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica addebitate nelle fatture emesse in relazione alla fornitura sull'energia elettrica per gli anni 2010-2011 assumendone la natura di indebito.
Si costituiva eccependo il difetto di competenza Parte_1 territoriale del Tribunale adito, l'inammissibilità della domanda stante la violazione delle pattuizioni contrattuali e la mancata comunicazione della richiesta di restituzione delle addizionali, contestando nel merito le pretese attoree e chiedendo il rigetto del ricorso.
Con l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n.1850/24 del 06.06.2024 il Tribunale di
Verona accoglieva la domanda di ripetizione di indebito e condannava
[...]
a restituire ad la somma di euro 23.445,38 oltre interessi Parte_1 CP_1 legali, compensando le spese di lite.
Giudizio di appello
Contro l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n.1850/24 del 06.06.2024 del Tribunale di
Verona ha interposto tempestivo appello chiedendo la Parte_1 riforma della sentenza di primo grado.
Si è costituita chiedendo il rigetto del gravame con conferma della sentenza CP_1 impugnata.
All'udienza del 9 dicembre 2025 la causa è stata rimessa in decisione ex art. 352
c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Motivi d'appello
Primo motivo di impugnazione pag. 3/9 Con il primo motivo lamenta la violazione dell'art. 101, secondo comma, c.p.c. e del principio del contraddittorio in relazione agli artt. 24 e 111 Cost.
L'appellante assume che il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere
[...] come un'emanazione dello Stato identificando il rapporto tra Parte_1 acquirente finale e fornitore di energia elettrica quale un rapporto “para-pubblico”, il quale consente di disapplicare la norma interna contrastante con la Direttiva
2008/118/CE. La qualificazione della quale soggetto “para-pubblico” Pt_1 inoltre è stata sollevata d'ufficio dal giudice senza interloquire con le parti come previsto dall'art. 101, secondo comma, c.p.c.
Secondo motivo di impugnazione
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza per violazione ed errata interpretazione degli artt. 2033 c.c., 6 del d.l. n. 511/1988 e 2, primo comma della
Direttiva 2008/118/CE, nonché dell'art. 288 TFUE in ordine all'erroneo riconoscimento del rapporto “para-verticale” tra fornitore e consumatore finale.
Il Tribunale ha superato la questione dell'inefficacia orizzontale delle Direttive qualificando il fornitore di energia elettrica quale “emanazione dello Stato” nonostante sia un soggetto di diritto privato privo di poteri pubblicistici.
Il fatto che operi un'attività di pubblico interesse non Parte_1 consente di qualificare la società come un ente pubblico, non avendo alcun potere straordinario e configurandosi quale soggetto commerciale privo di poteri autoritativi e di controllo in materia di accise.
Terzo motivo di impugnazione
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza per violazione ed errata interpretazione degli artt. 2033 c.c., 6 del d.l. n. 511/1988 e 2, primo comma della
Direttiva 2008/118/CE, nonché dell'art. 288 TFUE in ordine all'impossibilità di disapplicare il diritto nazionale vigente nell'ambito dei giudizi privatistici tra consumatori e fornitori di energia elettrica.
La disapplicazione della normativa nazionale è stata ritenuta possibile in base ai principi sanciti nella sentenza della Corte europea dell'11 aprile 2024 resi nella causa C-316/2022. La sentenza conferma la possibilità di disapplicare la normativa nazionale quale un'eccezione alla regola generale alla regola della pag. 4/9 Corte UE ed afferma che il consumatore si trovi nell'impossibilità giuridica di chiedere la ripetizione dell'addizionale provinciale al fornitore.
Quarto motivo di impugnazione
Con il quarto motivo l'appellante si duole della violazione e dell'errata interpretazione degli artt. 52 e ss. del d. lgs. n. 504/1995, dell'art. 6 del d.l. n.
511/1988, dell'art. 2, primo comma, della direttiva 2008/118/CE, in ordine al riconoscimento dell'incompatibilità tra la norma italiana istitutiva dell'addizionale provinciale e le norme europee. Rileva che la pretesa restitutoria non è fondata poiché l'addizionale provinciale è compatibile con la direttiva 2008/118/CE non essendovi pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che dichiarino con efficacia erga omnes l'incompatibilità dell'addizionale provinciale, inoltre,
l'interpretazione della Corte di Cassazione è viziata poiché non ha considerato che l'addizionale provinciale italiana è un mero inasprimento dell'accisa sull'energia elettrica e non un'imposta ulteriore. Sostenere che per il solo biennio 2010-2011 il sistema sarebbe stato illegittimo poiché una componente dell'accisa sarebbe stata ritenuta tributo autonomo è una ricostruzione che non tiene conto della ratio della direttiva.
Quinto motivo di impugnazione
Con il quinto motivo l'appellante lamenta la violazione e l'errata applicazione degli artt. 13 e 19 del d.p.r. n. 633/1972 in ordine all'IVA sulle addizionali e all'erroneità del calcolo del quantum dovuto.
L'addizionale concorre a formare l'imponibile IVA, pertanto, deve presumersi che il consumatore finale abbia esercitato il diritto alla detrazione previsto dall'art. 19 del d.p.r. n. 633/1972 dell'IVA corrisposta al fornire quale componente del prezzo. La restituzione determinerebbe pertanto un ingiustificato arricchimento e l'importo corretto da restituire sarebbe pari ad euro 19.123,64 per sorte capitale a titolo di sole addizionali provinciali all'accisa oltre interessi ex art. 1284, primo comma, c.c.
Ragioni della decisione.
I primi quattro motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente in quanto pongono questioni strettamente connesse. Gli stessi vanno integralmente pag. 5/9 rigettati tenuto conto che come la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 43/2025 del 15/04/2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. n. 511/1988, convertito con modificazioni, nella l. n.
20/1989, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del d.l. n. 26/2007, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE rilevando che “deve escludersi che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica rispetti il requisito della finalità specifica, dal momento che il citato art. 6, al comma 1, lettera c), prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale «in favore delle province», che trova conferma nel preambolo del d.l. n. 511 del 1988, nella quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali».
Tale conclusione trova pieno conforto nella giurisprudenza di legittimità, che, nel ritenere non applicabile il suddetto art. 6 per contrasto con le menzionate direttive, ha precisato che la citata finalità non è «in grado di essere distinta dalla generica finalità di bilancio» (Cass., n. 27101 del 2019, confermata, da ultimo, da Corte di
Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 11 settembre 2024, n. 24373).Secondo la stessa giurisprudenza di legittimità, peraltro, nemmeno è riscontrabile «un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione» che consiste nella riduzione dei «costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché
[nella promozione della] coesione territoriale e sociale» (Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 28 luglio 2020, n. 16142).
La Corte ha disatteso l'eccezione di manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, basata sulla considerazione che erroneamente il giudice rimettente avrebbe escluso il potere di non applicare la disposizione censurata contrastante con il diritto unionale, rilevando che risulta preclusa, in una controversia orizzontale, la strada della disapplicazione di una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta. pag. 6/9 In considerazione dell'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della sentenza che ha dichiarato costituzionalmente illegittima l'addizionale in questione, deve pertanto riconoscersi il diritto del cliente del servizio di fornitura di energia elettrica di proporre la domanda di ripetizione di indebito nei confronti del fornitore, che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato (cfr. punto 8.2 della citata sentenza n. 43/2025 Corte Cost.).
Va rigettato il motivo di appello relativo alla condanna dell'appellante a restituire l'importo di euro 22.017,28 comprendente l'IVA sull'addizionale provinciale addebitata in fattura, anziché il minore importo di euro 19.123,64 per sola quota capitale.
L'appellante censura l'impugnata ordinanza “nella parte in cui il Giudice ha condannato a corrispondere a parte attrice anche l'IVA sulle addizionali, Pt_1 ritenendo che, in base al principio accessorium sequitur principale vada restituita anche l'IVA (ordinanza impugnata, capo relativo all'IVA a pag. 6)” ritenendo che in ossequio all'art. 13, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, l'IVA si applica sul corrispettivo versato e rilevando che “in ogni caso l'addizionale concorre a formare l'imponibile IVA, contrariamente a quanto ha ritenuto il Tribunale di
Verona “considerando che” data la forma giuridica del consumatore finale – società di capitale, dotata di partita IVA – deve presumersi, fino a prova contraria gravante su controparte, che il cliente (al contempo soggetto passivo IVA) abbia a suo tempo esercitato il diritto alla detrazione previsto dall'art. 19, D.P.R. n.
633/1972, dell'IVA corrisposta al fornitore quale componente del prezzo per la fornitura di energia elettrica;
sicché dalla restituzione dell'IVA il consumatore finale conseguirebbe un ingiustificato arricchimento, essendo l'IVA una sorta di
“partita di giro”, nel senso che il principio cardine del tributo è costituito dalla sua
“neutralità” per il soggetto passivo, il quale da una parte versa l'imposta al cedente e dall'altra beneficia del diritto alla detrazione imposta da imposta” ( cfr. atto di appello).
Il motivo di appello risulta infondato tenuto conto che, come recentemente osservato dalla Suprema Corte l'acquirente finale (cessionario) che ha versato un'IVA non dovuta non può chiederne il rimborso IVA direttamente pag. 7/9 all'amministrazione finanziaria (cfr. Cass. civ. n.6810/2025) e il diritto al rimborso spetta unicamente al fornitore (cedente) che ha materialmente versato l'imposta all'erario. In proposito si è osservato come l'acquirente deve invece agire in via civilistica contro il fornitore per ottenere la restituzione delle somme indebitamente pagate e una richiesta diretta al Fisco risulta ammissibile solo in casi eccezionali, come il fallimento del fornitore.
Va inoltre considerato come il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui il soggetto che, ricevendo un compenso quale cedente o prestatore di servizio, addebiti a chi glielo corrisponde l'IVA, esercitando la rivalsa che gli compete quale soggetto passivo della relativa obbligazione tributaria (ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), quando, per le vicende inerenti il rapporto con la controparte, sia tenuto a restituire il compenso ricevuto,
è obbligato a restituirlo anche nella parte corrispondente alla somma ricevuta per l'addebito dell'imposta in ragione della rivalsa, posto che la prestazione ricevuta, divenuta indebita per effetto della risoluzione, comprendeva anche quella somma ( cfr. Cass. civ. n. 19806/2020).
Privo di pregio risulta inoltre il riferimento alla eventuale detrazione operata dall'appellato in quanto soggetto iva tenuto conto che in linea generale il pagamento di IVA non dovuta allorquando integra un indebito oggettivo legittima l'azione di ripetizione promossa nei confronti del cedente, non assumendo rilevanza la eventuale detrazione, comunque non consentita, del relativo importo ad opera del cessionario ( cfr. giurisprudenza in materia di IA : tra le altre Cass. civ. n.6149/2020).
Conclusioni e spese
La sentenza appellata merita integrale conferma.
Quanto al regolamento delle spese processuali sussistono giusti motivi per la compensazione integrale. Sul punto va rilevato come la sentenza della Corte
Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. n. 511/1988, è intervenuta solo in questa fase del giudizio ed i principi affermati dalla recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea dell'11.04.2024 nella causa 316/22, si pongono in contrasto con il pag. 8/9 consolidato orientamento sino a quel momento seguito dalla giurisprudenza di legittimità, e va sottolineato che anche in seno alla giurisprudenza di merito sono sorti orientamenti contrastanti in merito all'ammissibilità dell'azione di ripetizione di indebito esercitata dal consumatore nei confronti del fornitore.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo sull'appello avverso all'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. rep. n.1850/24 del Tribunale di Verona pubblicata in data 06/06/2024, lo respinge e per l'effetto:
1. conferma l'ordinanza impugnata;
2. compensa interamente le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2025
Il Consigliere estensore
NA AS
Il Presidente
IN SA
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1200/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. IN SA Presidente
Dott. NA AS Consigliere rel.
Dott. IN Caniato Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con l'avv. Ferin Anna e l'avv. Peruzza Damiano
Appellante contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona
[...] P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Cassano Maria
Appellata
Oggetto: Indebito soggettivo – Indebito oggettivo. Appello avverso
l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. rep. n.1850/24 del Tribunale di Verona pubblicata in data 06/06/2024
CONCLUSIONI Per l'appellante
Nel merito
- accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. resa dal Tribunale di
Verona, Sez. I Civile, Dott.ssa Virginia Manfroni, cron. n. 7767/2024 del
6.06.2024 R.G. 4455/2022 rep. 1850/2024 del 6.06.2024, pubblicata e comunicata in data 6.06.2024 e non notificata, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure e:
- in via principale, respingere la domanda avversaria di ripetizione delle addizionali provinciali all'accisa sull'energia elettrica, in quanto infondata in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa;
- in via subordinata, dichiarare non dovuta l'IVA sull'addizionale provinciale oggetto di condanna da parte dell'Ordinanza impugnata e per l'effetto rideterminare il quantum oggetto di condanna ad una somma non superiore ad
Euro 19.123,64 per sorte capitale (Euro 12.405,66 riferiti alle forniture ex
[...]
e Euro 6.717,98 riferiti alle forniture ex Aim Energy S.r.l.), oltre i Parte_1 soli interessi legali dalla domanda giudiziale.;
- per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al Tribunale di Verona per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
- conseguentemente, condannare controparte a restituire le somme corrisposte nelle more del giudizio da in forza dell'appellata Parte_1 ordinanza in quanto non dovute, oltre ai relativi interessi di legge.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellata nel merito, in via principale: respingere, siccome infondato in fatto e diritto per i motivi di cui al presente atto, l'Appello interposto da ed Parte_1 ogni ulteriore domanda, anche in via subordinata, di cui all'Atto di citazione in appello e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte l'Ordinanza rep. n.1850/2024 cron. n.7767/2024 del 06.06.2024, pronunciata dal Tribunale di Verona nel giudizio RG n.4455/2022; con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, ovvero, in pag. 2/9 denegata ipotesi di accoglimento dell'interposto appello, con compensazione delle stesse.
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. Controparte_1
(d'ora in poi ) conveniva in giudizio
[...] CP_1 chiedendo la ripetizione degli importi versati a titolo di Parte_1 addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica addebitate nelle fatture emesse in relazione alla fornitura sull'energia elettrica per gli anni 2010-2011 assumendone la natura di indebito.
Si costituiva eccependo il difetto di competenza Parte_1 territoriale del Tribunale adito, l'inammissibilità della domanda stante la violazione delle pattuizioni contrattuali e la mancata comunicazione della richiesta di restituzione delle addizionali, contestando nel merito le pretese attoree e chiedendo il rigetto del ricorso.
Con l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n.1850/24 del 06.06.2024 il Tribunale di
Verona accoglieva la domanda di ripetizione di indebito e condannava
[...]
a restituire ad la somma di euro 23.445,38 oltre interessi Parte_1 CP_1 legali, compensando le spese di lite.
Giudizio di appello
Contro l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n.1850/24 del 06.06.2024 del Tribunale di
Verona ha interposto tempestivo appello chiedendo la Parte_1 riforma della sentenza di primo grado.
Si è costituita chiedendo il rigetto del gravame con conferma della sentenza CP_1 impugnata.
All'udienza del 9 dicembre 2025 la causa è stata rimessa in decisione ex art. 352
c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Motivi d'appello
Primo motivo di impugnazione pag. 3/9 Con il primo motivo lamenta la violazione dell'art. 101, secondo comma, c.p.c. e del principio del contraddittorio in relazione agli artt. 24 e 111 Cost.
L'appellante assume che il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere
[...] come un'emanazione dello Stato identificando il rapporto tra Parte_1 acquirente finale e fornitore di energia elettrica quale un rapporto “para-pubblico”, il quale consente di disapplicare la norma interna contrastante con la Direttiva
2008/118/CE. La qualificazione della quale soggetto “para-pubblico” Pt_1 inoltre è stata sollevata d'ufficio dal giudice senza interloquire con le parti come previsto dall'art. 101, secondo comma, c.p.c.
Secondo motivo di impugnazione
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza per violazione ed errata interpretazione degli artt. 2033 c.c., 6 del d.l. n. 511/1988 e 2, primo comma della
Direttiva 2008/118/CE, nonché dell'art. 288 TFUE in ordine all'erroneo riconoscimento del rapporto “para-verticale” tra fornitore e consumatore finale.
Il Tribunale ha superato la questione dell'inefficacia orizzontale delle Direttive qualificando il fornitore di energia elettrica quale “emanazione dello Stato” nonostante sia un soggetto di diritto privato privo di poteri pubblicistici.
Il fatto che operi un'attività di pubblico interesse non Parte_1 consente di qualificare la società come un ente pubblico, non avendo alcun potere straordinario e configurandosi quale soggetto commerciale privo di poteri autoritativi e di controllo in materia di accise.
Terzo motivo di impugnazione
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza per violazione ed errata interpretazione degli artt. 2033 c.c., 6 del d.l. n. 511/1988 e 2, primo comma della
Direttiva 2008/118/CE, nonché dell'art. 288 TFUE in ordine all'impossibilità di disapplicare il diritto nazionale vigente nell'ambito dei giudizi privatistici tra consumatori e fornitori di energia elettrica.
La disapplicazione della normativa nazionale è stata ritenuta possibile in base ai principi sanciti nella sentenza della Corte europea dell'11 aprile 2024 resi nella causa C-316/2022. La sentenza conferma la possibilità di disapplicare la normativa nazionale quale un'eccezione alla regola generale alla regola della pag. 4/9 Corte UE ed afferma che il consumatore si trovi nell'impossibilità giuridica di chiedere la ripetizione dell'addizionale provinciale al fornitore.
Quarto motivo di impugnazione
Con il quarto motivo l'appellante si duole della violazione e dell'errata interpretazione degli artt. 52 e ss. del d. lgs. n. 504/1995, dell'art. 6 del d.l. n.
511/1988, dell'art. 2, primo comma, della direttiva 2008/118/CE, in ordine al riconoscimento dell'incompatibilità tra la norma italiana istitutiva dell'addizionale provinciale e le norme europee. Rileva che la pretesa restitutoria non è fondata poiché l'addizionale provinciale è compatibile con la direttiva 2008/118/CE non essendovi pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che dichiarino con efficacia erga omnes l'incompatibilità dell'addizionale provinciale, inoltre,
l'interpretazione della Corte di Cassazione è viziata poiché non ha considerato che l'addizionale provinciale italiana è un mero inasprimento dell'accisa sull'energia elettrica e non un'imposta ulteriore. Sostenere che per il solo biennio 2010-2011 il sistema sarebbe stato illegittimo poiché una componente dell'accisa sarebbe stata ritenuta tributo autonomo è una ricostruzione che non tiene conto della ratio della direttiva.
Quinto motivo di impugnazione
Con il quinto motivo l'appellante lamenta la violazione e l'errata applicazione degli artt. 13 e 19 del d.p.r. n. 633/1972 in ordine all'IVA sulle addizionali e all'erroneità del calcolo del quantum dovuto.
L'addizionale concorre a formare l'imponibile IVA, pertanto, deve presumersi che il consumatore finale abbia esercitato il diritto alla detrazione previsto dall'art. 19 del d.p.r. n. 633/1972 dell'IVA corrisposta al fornire quale componente del prezzo. La restituzione determinerebbe pertanto un ingiustificato arricchimento e l'importo corretto da restituire sarebbe pari ad euro 19.123,64 per sorte capitale a titolo di sole addizionali provinciali all'accisa oltre interessi ex art. 1284, primo comma, c.c.
Ragioni della decisione.
I primi quattro motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente in quanto pongono questioni strettamente connesse. Gli stessi vanno integralmente pag. 5/9 rigettati tenuto conto che come la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 43/2025 del 15/04/2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. n. 511/1988, convertito con modificazioni, nella l. n.
20/1989, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del d.l. n. 26/2007, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE rilevando che “deve escludersi che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica rispetti il requisito della finalità specifica, dal momento che il citato art. 6, al comma 1, lettera c), prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale «in favore delle province», che trova conferma nel preambolo del d.l. n. 511 del 1988, nella quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali».
Tale conclusione trova pieno conforto nella giurisprudenza di legittimità, che, nel ritenere non applicabile il suddetto art. 6 per contrasto con le menzionate direttive, ha precisato che la citata finalità non è «in grado di essere distinta dalla generica finalità di bilancio» (Cass., n. 27101 del 2019, confermata, da ultimo, da Corte di
Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 11 settembre 2024, n. 24373).Secondo la stessa giurisprudenza di legittimità, peraltro, nemmeno è riscontrabile «un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione» che consiste nella riduzione dei «costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché
[nella promozione della] coesione territoriale e sociale» (Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 28 luglio 2020, n. 16142).
La Corte ha disatteso l'eccezione di manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, basata sulla considerazione che erroneamente il giudice rimettente avrebbe escluso il potere di non applicare la disposizione censurata contrastante con il diritto unionale, rilevando che risulta preclusa, in una controversia orizzontale, la strada della disapplicazione di una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta. pag. 6/9 In considerazione dell'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della sentenza che ha dichiarato costituzionalmente illegittima l'addizionale in questione, deve pertanto riconoscersi il diritto del cliente del servizio di fornitura di energia elettrica di proporre la domanda di ripetizione di indebito nei confronti del fornitore, che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato (cfr. punto 8.2 della citata sentenza n. 43/2025 Corte Cost.).
Va rigettato il motivo di appello relativo alla condanna dell'appellante a restituire l'importo di euro 22.017,28 comprendente l'IVA sull'addizionale provinciale addebitata in fattura, anziché il minore importo di euro 19.123,64 per sola quota capitale.
L'appellante censura l'impugnata ordinanza “nella parte in cui il Giudice ha condannato a corrispondere a parte attrice anche l'IVA sulle addizionali, Pt_1 ritenendo che, in base al principio accessorium sequitur principale vada restituita anche l'IVA (ordinanza impugnata, capo relativo all'IVA a pag. 6)” ritenendo che in ossequio all'art. 13, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, l'IVA si applica sul corrispettivo versato e rilevando che “in ogni caso l'addizionale concorre a formare l'imponibile IVA, contrariamente a quanto ha ritenuto il Tribunale di
Verona “considerando che” data la forma giuridica del consumatore finale – società di capitale, dotata di partita IVA – deve presumersi, fino a prova contraria gravante su controparte, che il cliente (al contempo soggetto passivo IVA) abbia a suo tempo esercitato il diritto alla detrazione previsto dall'art. 19, D.P.R. n.
633/1972, dell'IVA corrisposta al fornitore quale componente del prezzo per la fornitura di energia elettrica;
sicché dalla restituzione dell'IVA il consumatore finale conseguirebbe un ingiustificato arricchimento, essendo l'IVA una sorta di
“partita di giro”, nel senso che il principio cardine del tributo è costituito dalla sua
“neutralità” per il soggetto passivo, il quale da una parte versa l'imposta al cedente e dall'altra beneficia del diritto alla detrazione imposta da imposta” ( cfr. atto di appello).
Il motivo di appello risulta infondato tenuto conto che, come recentemente osservato dalla Suprema Corte l'acquirente finale (cessionario) che ha versato un'IVA non dovuta non può chiederne il rimborso IVA direttamente pag. 7/9 all'amministrazione finanziaria (cfr. Cass. civ. n.6810/2025) e il diritto al rimborso spetta unicamente al fornitore (cedente) che ha materialmente versato l'imposta all'erario. In proposito si è osservato come l'acquirente deve invece agire in via civilistica contro il fornitore per ottenere la restituzione delle somme indebitamente pagate e una richiesta diretta al Fisco risulta ammissibile solo in casi eccezionali, come il fallimento del fornitore.
Va inoltre considerato come il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui il soggetto che, ricevendo un compenso quale cedente o prestatore di servizio, addebiti a chi glielo corrisponde l'IVA, esercitando la rivalsa che gli compete quale soggetto passivo della relativa obbligazione tributaria (ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), quando, per le vicende inerenti il rapporto con la controparte, sia tenuto a restituire il compenso ricevuto,
è obbligato a restituirlo anche nella parte corrispondente alla somma ricevuta per l'addebito dell'imposta in ragione della rivalsa, posto che la prestazione ricevuta, divenuta indebita per effetto della risoluzione, comprendeva anche quella somma ( cfr. Cass. civ. n. 19806/2020).
Privo di pregio risulta inoltre il riferimento alla eventuale detrazione operata dall'appellato in quanto soggetto iva tenuto conto che in linea generale il pagamento di IVA non dovuta allorquando integra un indebito oggettivo legittima l'azione di ripetizione promossa nei confronti del cedente, non assumendo rilevanza la eventuale detrazione, comunque non consentita, del relativo importo ad opera del cessionario ( cfr. giurisprudenza in materia di IA : tra le altre Cass. civ. n.6149/2020).
Conclusioni e spese
La sentenza appellata merita integrale conferma.
Quanto al regolamento delle spese processuali sussistono giusti motivi per la compensazione integrale. Sul punto va rilevato come la sentenza della Corte
Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. n. 511/1988, è intervenuta solo in questa fase del giudizio ed i principi affermati dalla recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea dell'11.04.2024 nella causa 316/22, si pongono in contrasto con il pag. 8/9 consolidato orientamento sino a quel momento seguito dalla giurisprudenza di legittimità, e va sottolineato che anche in seno alla giurisprudenza di merito sono sorti orientamenti contrastanti in merito all'ammissibilità dell'azione di ripetizione di indebito esercitata dal consumatore nei confronti del fornitore.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo sull'appello avverso all'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. rep. n.1850/24 del Tribunale di Verona pubblicata in data 06/06/2024, lo respinge e per l'effetto:
1. conferma l'ordinanza impugnata;
2. compensa interamente le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2025
Il Consigliere estensore
NA AS
Il Presidente
IN SA
pag. 9/9