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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/12/2025, n. 3472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3472 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 642/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
La Corte, composta di magistrati:
- Dott. RT AP – Pres. rel.
- Dott.ssa Antonio Corte – Consigliere
- Dott.ssa Elena Mara Grazioli – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 642/2025 promossa da già denominata (P. IVA ), con Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 sede in Milano, Corso Magenta n. 46, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappre- sentata e difesa dagli Avv.ti Antonello Calabria (C.F. – pec: C.F._1 [...]
e EA AN (C.F. - pec: Email_1 C.F._2 [...]
ed elettivamente domiciliata ai precitati indirizzi pec;
Email_2 appellante contro
(P.IVA ) con sede in San Donato Milanese (MI), Via Buo- Controparte_1 P.IVA_2 zzi n. 26, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. An- drea Calvi (C.F. – pec: , elettiva- C.F._3 Email_3 mente domiciliata presso il suo studio in Milano, Viale Gran Sasso n. 28 appellata per la riforma della sentenza n. 8743/2024 del Tribunale di Milano
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 Per l'appellante:
Voglia la Corte d'Appello di Milano, in riforma della sentenza impugnata:
- in via principale: accertare che nulla è dovuto dalla società (già denominata Parte_1
alla società in relazione alle fatture nn. 2020950702 e Parte_2 Controparte_2
2020950703, del data 30.04.2020, rispettivamente per Euro 10.693,53 ed Euro 280,00, e per l'effetto decurtare dall'importo della condanna della sentenza impugnata il valore di tali fatture pari ad Euro
10.973,53;
- in ogni caso: compenso professionale e spese di lite rifuse per entrambi i gradi di giudizio, in misura corrispondente al valore del presente giudizio.
Per l'appellato: piaccia alla Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare:
- rigettare l'appello promosso da in precedenza con atto Parte_1 Parte_2 di citazione notificato in data 5 marzo 2025, per l'effetto confermando in ogni sua parte la sentenza n.
8743/24 resa dal Tribunale di Milano in data 10 settembre 2024;
- con vittoria di spese e competenze professionali.
FATTO
1. In accoglimento del ricorso proposto da il Tribunale di Milano, Controparte_1 con decreto n. 9524/2020 reso in data 8/6/2020, ingiungeva a oggi Parte_2 [...]
il pagamento, in favore della ricorrente, di euro 46.949,33 oltre interessi e Parte_1 spese, quale corrispettivo di forniture di vaschette in plastica ad uso alimentare.
2. Avverso tale decreto l'intimata proponeva opposizione deducendo, in via preliminare,
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore di quello di Piacenza e, nel merito,
l'infondatezza della pretesa creditoria. In particolare, l'opponente contestava (i) la non debenza delle fatture n. 2020950702 (€ 10.693,53) e n. 2020950703 (€ 280,00), assumendo la mancata consegna della merce;
(ii) l'avvenuto pagamento di € 6.699,88, relativo alla fattura n.
2020950110, intervenuto in data 03/06/2020; (iii) l'inadempimento della convenuta con riferi- mento ai prodotti di cui alle fatture n. 2020950166 (€ 15.922,35) e n. 2020950643 (€
13.408,26), per asseriti difetti di compatibilità tra vaschette e coperchi, con conseguenti pro-
pagina 2 di 7 blemi di chiusura e inutilizzabilità, onde il diritto alla sospensione del pagamento ex art. 1460
c.c.
3. Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma Controparte_1 del decreto.
4. Con sentenza n. 8743/2024 del 10/9/2024, il Tribunale, rigettata l'eccezione di incom- petenza territoriale e dato atto dei pagamenti parziali effettuati dall'opponente in corso di causa
(per complessivi € 12.000) nonché del pagamento di € 6.699,88 relativo alla fattura n.
2020950110, revocava il decreto opposto e condannava oggi Parte_2 [...]
al pagamento in favore di della restante minor somma di Parte_1 Controparte_1 euro 28.249,45 oltre interessi. Il Tribunale osservava che aveva consegnato la Controparte_1 merce di cui alla fattura n. 2020950702 al trasportatore in data 30/4/2020 e, pertanto, ai CP_3 sensi dell'art. 1510, 2° comma c.c., doveva essere considerato libero dall'obbligo di consegna;
il rifiuto opposto da alla consegna, per contro, era illegittimo. Non era rav- Parte_2 visabile, infine, inadempimento della venditrice con riferimento alle fatture n. 2020950166 (€
15.922,35) e n. 2020950643 (€ 13.408,26).
6. Avverso tale sentenza già ha tempesti- Parte_1 Parte_2 vamente proposto appello affidato a due motivi di gravame.
7. Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto illegittimo il rifiuto di ricevere la merce di cui alla fattura n. 2020950702, sostenendo che tale rifiuto era in realtà giustificato da vizi riscontrati nelle precedenti forniture e dalla ri- chiesta, formulata con comunicazione del 15/4/2020, di sospendere per tali ragioni le consegne successive. Deduce che le parti avevano pattuito che le vaschette e i coperchi dovessero essere tra loro compatibili per un assemblaggio automatizzato, sicché, essendo emersi dei problemi dei coperchi nella chiusura della relativa vaschetta, la comunicazione del 15/4/2020 e la richiesta di sospensione delle forniture dei coperchi doveva intendersi estesa, ovviamente, anche alle va- schette. L'appellante evidenzia, inoltre, che le parti avevano pattuito il pagamento anticipato della merce, sicché non avendo ancora pagato alcunché con riferimento Parte_2 alla merce in questione, non aveva motivo di attendere la consegna e “non era neanche organiz- zata dal punto di vista produttivo per poter ricevere la merce”.
pagina 3 di 7 8. Con il secondo motivo, l'appellante contesta l'interpretazione del Tribunale in ordine alla clausola “franco destino” apposta sui documenti di trasporto. Deduce che, unitamente alla pattuizione del pagamento anticipato, con tale clausola le parti avevano inteso derogare al di- sposto di cui all'art. 1510, comma 2, c.c.
9. L'appellante conclude chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con accertamen- to della non debenza delle somme di cui alle fatture nn. 2020950702 e 2020950703
(quest'ultima, dell'importo di € 280,00, relativa ai costi del trasporto della merce), per comples- sivi euro 10.973,53, e la riduzione dell'importo della condanna, oltre alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi.
10. Si è costituita in giudizio chiedendo l'integrale rigetto Controparte_1 dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. In particolare, l'appellata ribadisce che la merce di cui alla fattura n. 2020950702 fu regolarmente consegnata al vettore in data 30/4/2020
e che il rifiuto opposto dall'appellante non era assistito da alcuna giustificazione, non essendo mai stati allegati né provati vizi della fornitura.
11. All'udienza del 9/12/2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
DIRITTO
12. L'appello è infondato.
13. Tema del giudizio consiste nello stabilire, in primo luogo, se il rifiuto, da parte dell'odierna appellante, della consegna della fornitura di 85.104 vaschette in plastica ad uso alimentare, codice e ZWART di cui alla fattura n. 2020950702 del CodiceFiscale_4
30/4/2020, sia giustificato (come dall'appellante sostenuto con il primo motivo di gravame) o meno.
13.1 Deve preliminarmente osservarsi che, con riferimento alla fattura in esame,
l'opponente, con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, aveva eccepito la mancata conse- gna della merce. Solo nel corso del giudizio ha dedotto di avere rifiutato la consegna della mer- ce recapitata dal vettore Nella prospettiva di parte appellante il rifiuto sarebbe Controparte_4 legittimo, in quanto giustificato da vizi riguardanti la merce (coperchi) oggetto di una preceden- te consegna che l'aveva indotta ad annullare gli ordini in corso e a chiedere alla fornitrice, con la comunicazione del 20/4/2020, di sospendere (tenere in stand by) le consegne.
pagina 4 di 7 13.2 L'assunto dell'appellante non può trovare condivisione.
13.3 Come già rilevato dal Tribunale, la comunicazione del 15/4/2020, non riguarda le “va- schette” (codice V-SCHALL V7H45 WIT e ZWART) oggetto della fattura in contestazione, ma esclusivamente il coperchio “LID V7 TRANSPARANT”. Dal testo della e-mail emerge de pla- no che lamentava problemi di macchinabilità e di chiusura del coperchio Parte_2 chiedendo di annullare gli ordini in corso e di tenere in stand by la consegna di 1 bancale su maggio. Si tratta, dunque, di una richiesta circoscritta alla consegna dei coperchi, non essendo- vi, nella comunicazione, alcun riferimento alla fornitura delle vaschette (V-SCHALL V7H45
WIT e ZWART) di cui alla fattura n. 2020950702.
13.4 Sotto altro profilo, va osservato che l'esistenza di vizi dei coperchi (e cioè dei problemi di macchinabilità) lamentati da con la mail del 15/4/2020 non è comunque Parte_2 in alcun modo provata. L'opponente, invero, non ha dimostrato la non corrispondenza dei co- perchi ricevuti a quelli ordinati o la presenza di difetti di realizzazione;
non è provato, in altre parole, che i coperchi oggetto della precedente consegna presentassero il difetto lamentato (pe- raltro in modo del tutto generico) e, prima ancora, non vi è prova che il problema di assemblag- gio riguardasse le vaschette del tipo di quelle oggetto della fattura contestata. Non vi è prova, cioè, che i coperchi oggetto della precedente fornitura fossero destinati, secondo la previsione del contratto, all'accoppiamento con le vaschette del tipo di quelle oggetto di causa. Tale assun- to è stato contestato dall'appellata e, a fronte di tale contestazione, Parte_1 nulla ha dimostrato.
13.5 Quanto, poi, all'assunto dell'appellante secondo cui, avendo le parti convenuto il paga- mento anticipato delle merci, il tentativo di consegna delle vaschette effettuato prima di avere ricevuto il pagamento sarebbe sintomatico di un “atteggiamento assolutamente provocatorio” di va osservato che la richiesta di pagamento anticipato è stata da Controparte_1 CP_1 giustificata con la pregressa morosità della committente ed è contenuta nella mail
[...]
11/5/2020 (inviata dal legale di a quello di che riguarda, Controparte_1 Parte_2 perciò, una consegna successiva a quella oggetto di causa.
14. È parimenti infondato il secondo motivo di gravame.
pagina 5 di 7 14.1 La clausola “franco destino”, apposta sui documenti di trasporto, non costituisce di per sé deroga alla disciplina di cui all'art. 1510, comma 2, c.c., secondo cui, salvo patto contrario, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere.
L'efficacia derogatoria di tale clausola, infatti, richiede la prova del concorso di elementi precisi e univoci, idonei a dimostrare la volontà delle parti di modificare il regime legale. In altre paro- le, ai sensi dell'art. 1510, 2° comma c.c., la vendita di cosa da trasportare si presume "vendita con spedizione", nella quale il venditore si libera dall'obbligo di consegna rimettendo la cosa al vettore. Per configurare una "vendita con consegna all'arrivo" occorrono elementi atti a dimo- strare il patto di deroga (Cass. n. 16961/2014). Nel caso di specie, l'appellante non ha fornito alcun elemento da cui desumere un siffatto intento, né al riguardo può attribuirsi rilievo all'asserito accordo sul pagamento anticipato.
14.2 Deve comunque rilevarsi, peraltro, che nella fattispecie la merce è pervenuta al domicilio del destinatario che ne ha rifiutato la consegna, il che rende irrilevante la pattuizione circa il luogo di consegna, posto che la norma di cui all'art. 1510 c.c. disciplina l'allocazione del ri- schio nel caso in cui, ad esempio, medio tempore la merce andasse perduta. Il fornitore, dunque, ha adempiuto l'obbligo di consegna: ciò che rileva è se il rifiuto del destinatario di ricevere la merce (e di adempiere l'obbligo di pagamento) sia giustificato. Questione alla quale, alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere offerta risposta negativa.
15. L'appello, per le ragioni sopra esposte, deve essere rigettato. Le spese del grado, liquida- te in dispositivo con applicazione dei parametri medi previsti per lo scaglione di valore della causa quanto alle fai di studio, introduttiva e decisoria e minimi per la fase di trattazio- ne/istruttoria non essendo stata svolta istruttoria, seguono la soccombenza.
16. Deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.p.r. n. 115/2002, che ricorrono presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello già versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da già Parte_1
avverso la sentenza n. 8743/2024 resa dal Tribunale di Milano in data 10 Parte_2 settembre 2024, così provvede:
pagina 6 di 7 a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante a rimborsare a le spese Parte_1 Controparte_1 del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 4.888,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovute;
c) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello già versato per l'impugnazione.
Milano, 15 dicembre 2025
Il Presidente est.
RT AP
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Agostino Ara- neo, magistrato ordinario in tirocinio.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
La Corte, composta di magistrati:
- Dott. RT AP – Pres. rel.
- Dott.ssa Antonio Corte – Consigliere
- Dott.ssa Elena Mara Grazioli – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 642/2025 promossa da già denominata (P. IVA ), con Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 sede in Milano, Corso Magenta n. 46, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappre- sentata e difesa dagli Avv.ti Antonello Calabria (C.F. – pec: C.F._1 [...]
e EA AN (C.F. - pec: Email_1 C.F._2 [...]
ed elettivamente domiciliata ai precitati indirizzi pec;
Email_2 appellante contro
(P.IVA ) con sede in San Donato Milanese (MI), Via Buo- Controparte_1 P.IVA_2 zzi n. 26, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. An- drea Calvi (C.F. – pec: , elettiva- C.F._3 Email_3 mente domiciliata presso il suo studio in Milano, Viale Gran Sasso n. 28 appellata per la riforma della sentenza n. 8743/2024 del Tribunale di Milano
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 Per l'appellante:
Voglia la Corte d'Appello di Milano, in riforma della sentenza impugnata:
- in via principale: accertare che nulla è dovuto dalla società (già denominata Parte_1
alla società in relazione alle fatture nn. 2020950702 e Parte_2 Controparte_2
2020950703, del data 30.04.2020, rispettivamente per Euro 10.693,53 ed Euro 280,00, e per l'effetto decurtare dall'importo della condanna della sentenza impugnata il valore di tali fatture pari ad Euro
10.973,53;
- in ogni caso: compenso professionale e spese di lite rifuse per entrambi i gradi di giudizio, in misura corrispondente al valore del presente giudizio.
Per l'appellato: piaccia alla Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare:
- rigettare l'appello promosso da in precedenza con atto Parte_1 Parte_2 di citazione notificato in data 5 marzo 2025, per l'effetto confermando in ogni sua parte la sentenza n.
8743/24 resa dal Tribunale di Milano in data 10 settembre 2024;
- con vittoria di spese e competenze professionali.
FATTO
1. In accoglimento del ricorso proposto da il Tribunale di Milano, Controparte_1 con decreto n. 9524/2020 reso in data 8/6/2020, ingiungeva a oggi Parte_2 [...]
il pagamento, in favore della ricorrente, di euro 46.949,33 oltre interessi e Parte_1 spese, quale corrispettivo di forniture di vaschette in plastica ad uso alimentare.
2. Avverso tale decreto l'intimata proponeva opposizione deducendo, in via preliminare,
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore di quello di Piacenza e, nel merito,
l'infondatezza della pretesa creditoria. In particolare, l'opponente contestava (i) la non debenza delle fatture n. 2020950702 (€ 10.693,53) e n. 2020950703 (€ 280,00), assumendo la mancata consegna della merce;
(ii) l'avvenuto pagamento di € 6.699,88, relativo alla fattura n.
2020950110, intervenuto in data 03/06/2020; (iii) l'inadempimento della convenuta con riferi- mento ai prodotti di cui alle fatture n. 2020950166 (€ 15.922,35) e n. 2020950643 (€
13.408,26), per asseriti difetti di compatibilità tra vaschette e coperchi, con conseguenti pro-
pagina 2 di 7 blemi di chiusura e inutilizzabilità, onde il diritto alla sospensione del pagamento ex art. 1460
c.c.
3. Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma Controparte_1 del decreto.
4. Con sentenza n. 8743/2024 del 10/9/2024, il Tribunale, rigettata l'eccezione di incom- petenza territoriale e dato atto dei pagamenti parziali effettuati dall'opponente in corso di causa
(per complessivi € 12.000) nonché del pagamento di € 6.699,88 relativo alla fattura n.
2020950110, revocava il decreto opposto e condannava oggi Parte_2 [...]
al pagamento in favore di della restante minor somma di Parte_1 Controparte_1 euro 28.249,45 oltre interessi. Il Tribunale osservava che aveva consegnato la Controparte_1 merce di cui alla fattura n. 2020950702 al trasportatore in data 30/4/2020 e, pertanto, ai CP_3 sensi dell'art. 1510, 2° comma c.c., doveva essere considerato libero dall'obbligo di consegna;
il rifiuto opposto da alla consegna, per contro, era illegittimo. Non era rav- Parte_2 visabile, infine, inadempimento della venditrice con riferimento alle fatture n. 2020950166 (€
15.922,35) e n. 2020950643 (€ 13.408,26).
6. Avverso tale sentenza già ha tempesti- Parte_1 Parte_2 vamente proposto appello affidato a due motivi di gravame.
7. Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto illegittimo il rifiuto di ricevere la merce di cui alla fattura n. 2020950702, sostenendo che tale rifiuto era in realtà giustificato da vizi riscontrati nelle precedenti forniture e dalla ri- chiesta, formulata con comunicazione del 15/4/2020, di sospendere per tali ragioni le consegne successive. Deduce che le parti avevano pattuito che le vaschette e i coperchi dovessero essere tra loro compatibili per un assemblaggio automatizzato, sicché, essendo emersi dei problemi dei coperchi nella chiusura della relativa vaschetta, la comunicazione del 15/4/2020 e la richiesta di sospensione delle forniture dei coperchi doveva intendersi estesa, ovviamente, anche alle va- schette. L'appellante evidenzia, inoltre, che le parti avevano pattuito il pagamento anticipato della merce, sicché non avendo ancora pagato alcunché con riferimento Parte_2 alla merce in questione, non aveva motivo di attendere la consegna e “non era neanche organiz- zata dal punto di vista produttivo per poter ricevere la merce”.
pagina 3 di 7 8. Con il secondo motivo, l'appellante contesta l'interpretazione del Tribunale in ordine alla clausola “franco destino” apposta sui documenti di trasporto. Deduce che, unitamente alla pattuizione del pagamento anticipato, con tale clausola le parti avevano inteso derogare al di- sposto di cui all'art. 1510, comma 2, c.c.
9. L'appellante conclude chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con accertamen- to della non debenza delle somme di cui alle fatture nn. 2020950702 e 2020950703
(quest'ultima, dell'importo di € 280,00, relativa ai costi del trasporto della merce), per comples- sivi euro 10.973,53, e la riduzione dell'importo della condanna, oltre alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi.
10. Si è costituita in giudizio chiedendo l'integrale rigetto Controparte_1 dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. In particolare, l'appellata ribadisce che la merce di cui alla fattura n. 2020950702 fu regolarmente consegnata al vettore in data 30/4/2020
e che il rifiuto opposto dall'appellante non era assistito da alcuna giustificazione, non essendo mai stati allegati né provati vizi della fornitura.
11. All'udienza del 9/12/2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
DIRITTO
12. L'appello è infondato.
13. Tema del giudizio consiste nello stabilire, in primo luogo, se il rifiuto, da parte dell'odierna appellante, della consegna della fornitura di 85.104 vaschette in plastica ad uso alimentare, codice e ZWART di cui alla fattura n. 2020950702 del CodiceFiscale_4
30/4/2020, sia giustificato (come dall'appellante sostenuto con il primo motivo di gravame) o meno.
13.1 Deve preliminarmente osservarsi che, con riferimento alla fattura in esame,
l'opponente, con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, aveva eccepito la mancata conse- gna della merce. Solo nel corso del giudizio ha dedotto di avere rifiutato la consegna della mer- ce recapitata dal vettore Nella prospettiva di parte appellante il rifiuto sarebbe Controparte_4 legittimo, in quanto giustificato da vizi riguardanti la merce (coperchi) oggetto di una preceden- te consegna che l'aveva indotta ad annullare gli ordini in corso e a chiedere alla fornitrice, con la comunicazione del 20/4/2020, di sospendere (tenere in stand by) le consegne.
pagina 4 di 7 13.2 L'assunto dell'appellante non può trovare condivisione.
13.3 Come già rilevato dal Tribunale, la comunicazione del 15/4/2020, non riguarda le “va- schette” (codice V-SCHALL V7H45 WIT e ZWART) oggetto della fattura in contestazione, ma esclusivamente il coperchio “LID V7 TRANSPARANT”. Dal testo della e-mail emerge de pla- no che lamentava problemi di macchinabilità e di chiusura del coperchio Parte_2 chiedendo di annullare gli ordini in corso e di tenere in stand by la consegna di 1 bancale su maggio. Si tratta, dunque, di una richiesta circoscritta alla consegna dei coperchi, non essendo- vi, nella comunicazione, alcun riferimento alla fornitura delle vaschette (V-SCHALL V7H45
WIT e ZWART) di cui alla fattura n. 2020950702.
13.4 Sotto altro profilo, va osservato che l'esistenza di vizi dei coperchi (e cioè dei problemi di macchinabilità) lamentati da con la mail del 15/4/2020 non è comunque Parte_2 in alcun modo provata. L'opponente, invero, non ha dimostrato la non corrispondenza dei co- perchi ricevuti a quelli ordinati o la presenza di difetti di realizzazione;
non è provato, in altre parole, che i coperchi oggetto della precedente consegna presentassero il difetto lamentato (pe- raltro in modo del tutto generico) e, prima ancora, non vi è prova che il problema di assemblag- gio riguardasse le vaschette del tipo di quelle oggetto della fattura contestata. Non vi è prova, cioè, che i coperchi oggetto della precedente fornitura fossero destinati, secondo la previsione del contratto, all'accoppiamento con le vaschette del tipo di quelle oggetto di causa. Tale assun- to è stato contestato dall'appellata e, a fronte di tale contestazione, Parte_1 nulla ha dimostrato.
13.5 Quanto, poi, all'assunto dell'appellante secondo cui, avendo le parti convenuto il paga- mento anticipato delle merci, il tentativo di consegna delle vaschette effettuato prima di avere ricevuto il pagamento sarebbe sintomatico di un “atteggiamento assolutamente provocatorio” di va osservato che la richiesta di pagamento anticipato è stata da Controparte_1 CP_1 giustificata con la pregressa morosità della committente ed è contenuta nella mail
[...]
11/5/2020 (inviata dal legale di a quello di che riguarda, Controparte_1 Parte_2 perciò, una consegna successiva a quella oggetto di causa.
14. È parimenti infondato il secondo motivo di gravame.
pagina 5 di 7 14.1 La clausola “franco destino”, apposta sui documenti di trasporto, non costituisce di per sé deroga alla disciplina di cui all'art. 1510, comma 2, c.c., secondo cui, salvo patto contrario, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere.
L'efficacia derogatoria di tale clausola, infatti, richiede la prova del concorso di elementi precisi e univoci, idonei a dimostrare la volontà delle parti di modificare il regime legale. In altre paro- le, ai sensi dell'art. 1510, 2° comma c.c., la vendita di cosa da trasportare si presume "vendita con spedizione", nella quale il venditore si libera dall'obbligo di consegna rimettendo la cosa al vettore. Per configurare una "vendita con consegna all'arrivo" occorrono elementi atti a dimo- strare il patto di deroga (Cass. n. 16961/2014). Nel caso di specie, l'appellante non ha fornito alcun elemento da cui desumere un siffatto intento, né al riguardo può attribuirsi rilievo all'asserito accordo sul pagamento anticipato.
14.2 Deve comunque rilevarsi, peraltro, che nella fattispecie la merce è pervenuta al domicilio del destinatario che ne ha rifiutato la consegna, il che rende irrilevante la pattuizione circa il luogo di consegna, posto che la norma di cui all'art. 1510 c.c. disciplina l'allocazione del ri- schio nel caso in cui, ad esempio, medio tempore la merce andasse perduta. Il fornitore, dunque, ha adempiuto l'obbligo di consegna: ciò che rileva è se il rifiuto del destinatario di ricevere la merce (e di adempiere l'obbligo di pagamento) sia giustificato. Questione alla quale, alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere offerta risposta negativa.
15. L'appello, per le ragioni sopra esposte, deve essere rigettato. Le spese del grado, liquida- te in dispositivo con applicazione dei parametri medi previsti per lo scaglione di valore della causa quanto alle fai di studio, introduttiva e decisoria e minimi per la fase di trattazio- ne/istruttoria non essendo stata svolta istruttoria, seguono la soccombenza.
16. Deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.p.r. n. 115/2002, che ricorrono presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello già versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da già Parte_1
avverso la sentenza n. 8743/2024 resa dal Tribunale di Milano in data 10 Parte_2 settembre 2024, così provvede:
pagina 6 di 7 a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante a rimborsare a le spese Parte_1 Controparte_1 del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 4.888,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovute;
c) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello già versato per l'impugnazione.
Milano, 15 dicembre 2025
Il Presidente est.
RT AP
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Agostino Ara- neo, magistrato ordinario in tirocinio.
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