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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 04/06/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 305/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente Rel. est. dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 305/25 promossa da:
nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. CP_1
Lucio Teresa, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio Controparte_2 dell'Avv. Lucio Teresa, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: domanda congiunta di separazione e di divorzio Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 07/02/2025, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 26/09/2002 in Berat (Albania), che dall'unione sono nati i figli: il 25/06/2004 in Terni e il Parte_1 Persona_1
26/07/2011 in Terni e che il rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione e, decorsi i termini di legge, di divorzio.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“- dichiarare la separazione personale dei coniugi SI.ra e;
Parte_2 CP_1
- omologare le seguenti condizioni della separazione:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Terni, Strada di Collerolletta n.16 rimarrà assegnata al SI. , unitamente ai mobili di arredo e agli elettrodomestici, ad CP_1 eccezione della asciugatrice, che è stata di comune accordo dei coniugi ceduta alla SI.ra
CP_1
3. Il veicolo modello Mercedes Benz tg EW356HL intestato al SI. rimarrà CP_1 nell'assoluta disponibilità del coniuge, con rinuncia da parte della SI.ra di ogni CP_1 pretesa o rivendicazione;
4. La SI.ra rimarrà a vivere nella nuova abitazione sita in Via Del Gelso n.3, in CP_1
Terni;
5. ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento essendo titolare di redditi propri.
7. I coniugi scelgono per il figlio minore il principio dell'affidamento condiviso con collocamento paritario, consentendo al figlio di vivere per 7 giorni consecutivi con la madre e 7 giorni consecutivi con il padre.
Nei giorni di spettanza della madre, vivrà con la stessa nell'abitazione materna, sita Per_1 in Terni, Via Del Gelso n.3; nelle settimane di spettanza del padre, vivrà con lo stesso nella casa coniugale;
Per motivi di opportunità, il figlio manterrà la residenza legale presso l'abitazione del padre;
8. I genitori dovranno adottare di comune accordo tutte le decisioni più importanti per l'educazione, la formazione scolastica, la salute, tenendo sempre conto delle inclinazioni naturali, le capacità e le aspirazioni del figlio minore.
9. Nelle settimane di spettanza, ciascuno genitore dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese ordinarie che saranno necessarie per il mantenimento del figlio;
10. Per le spese straordinarie, che dovranno essere preventivamente concordate dalle parti, il genitore dovrà comunicare all'altro richiesta scritta, alla quale, se non intende corrispondere la somma, dovrà darne motivazione scritta entro 10 giorni. In mancanza, opererà, il principio del silenzio assenso.
Le spese straordinarie, per la cui classificazione si rimanda al Protocollo d'Intesa del
Tribunale di Terni, saranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%.
11. Ciascun genitore percepirà l'assegno unico nella misura del 50%, salvo diversi accordi;
12. Le somme versate dall'Inps sul libretto intestato a a titolo di indennità di Per_1 frequenza, verranno ritirate dai genitori e versate su un libretto di risparmio previo accordo scritto;
somme che verranno utilizzate solo per le necessità del minore e sempre previo accordo scritto dei genitori;
13. Per le settimane di spettanza di ciascun genitore che ricadono durante le feste religiose, verrà rispettato il principio dell'alternanza. Pertanto, ad anni alterni, il figlio trascorrerà con l'uno o l'altro genitore le settimane che ricadono in tali festività.
Per le altre festività i genitori si accorderanno di anno in anno in base al principio dell'alternanza.
Il figlio starà con il genitore nel giorno della festa del papà o della mamma e per il compleanno dell'uno o dell'altro genitore.
14. Nel corso delle ferie estive, dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo, verrà rispettato il principio dell'alternanza, stante la scelta dell'affidamento condiviso con collocamento paritario.
Durante il periodo estivo ciascun genitore trascorrerà con il figlio quindici giorni consecutivi di vacanza o suddivisi in due periodi, con facoltà per i genitori di concordare anche ulteriori giorni di permanenza con l'uno o l'altro genitore. Limitatamente a tale periodo, ciascun genitore terrà con sé il figlio dal sabato o dalla domenica, in base alla prenotazione effettuata nei prescelti luoghi di villeggiatura.
Ciascun genitore dovrà comunicare all'altro entro il 30 aprile di ogni anno il periodo di vacanza che trascorrerà con il figlio, comunicando prima della partenza il luogo di villeggiatura.
15. I genitori si impegnano ad informarsi reciprocamente dell'andamento scolastico e della salute del figlio;
ciascun genitore nelle settimane in cui non terrà con sé il figlio potrà mantenere, con lo stesso, contatti telefonici e ciò anche nel periodo di vacanza estivo;
16. Relativamente ai compleanni del figlio, entrambi i genitori si impegneranno a trascorrere congiuntamente tali ricorrenze insieme al minore o stabilire altre condizioni;
17. Il figlio conserverà rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
a tal fine i genitori si impegnano a prestare reciproca collaborazione;
18. I genitori nel superiore interesse del figlio, si impegnano a mantenere rapporti civili, evitando manifestazioni di contrasto circa l'educazione dello stesso;
la comunicazione relativa agli orari e alle settimane di permanenza del figlio con ciascuno dei genitori dovrà avvenire direttamente tra gli stessi e non tramite il figlio.
19. I coniugi si concedono reciproco assenso all'iscrizione del minore sul proprio passaporto.
20. La figlia stante la raggiunta maggior età, potrà liberamente vedere e stare con il Pt_1 padre e con la madre quando vorrà;
21. I coniugi provvederanno al mantenimento della figlia, con ripartizione a carico di entrambi, nella misura del 50%, delle spese ordinarie straordinarie, fintanto che non troverà un'occupazione lavorativa;
22. La moglie riacquisterà il cognome da nubile ” Controparte_2
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
In rito, va affermata l'ammissibilità del ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
(Cass., n. 28727/2023).
Nel merito, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione che si ritengono congrue.
Viene, infine, fissata udienza in prosecuzione, come da separata ordinanza, avendo le parti chiesto, al contempo, pronuncia di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
-dichiara la separazione personale tra e , CP_1 Controparte_2 coniugi per matrimonio celebrato in Berat (Albania) in data 26/09/2002, omologando e prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in modalità da remoto in data 26 maggio 2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente Rel. est. dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 305/25 promossa da:
nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. CP_1
Lucio Teresa, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio Controparte_2 dell'Avv. Lucio Teresa, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: domanda congiunta di separazione e di divorzio Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 07/02/2025, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 26/09/2002 in Berat (Albania), che dall'unione sono nati i figli: il 25/06/2004 in Terni e il Parte_1 Persona_1
26/07/2011 in Terni e che il rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione e, decorsi i termini di legge, di divorzio.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“- dichiarare la separazione personale dei coniugi SI.ra e;
Parte_2 CP_1
- omologare le seguenti condizioni della separazione:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Terni, Strada di Collerolletta n.16 rimarrà assegnata al SI. , unitamente ai mobili di arredo e agli elettrodomestici, ad CP_1 eccezione della asciugatrice, che è stata di comune accordo dei coniugi ceduta alla SI.ra
CP_1
3. Il veicolo modello Mercedes Benz tg EW356HL intestato al SI. rimarrà CP_1 nell'assoluta disponibilità del coniuge, con rinuncia da parte della SI.ra di ogni CP_1 pretesa o rivendicazione;
4. La SI.ra rimarrà a vivere nella nuova abitazione sita in Via Del Gelso n.3, in CP_1
Terni;
5. ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento essendo titolare di redditi propri.
7. I coniugi scelgono per il figlio minore il principio dell'affidamento condiviso con collocamento paritario, consentendo al figlio di vivere per 7 giorni consecutivi con la madre e 7 giorni consecutivi con il padre.
Nei giorni di spettanza della madre, vivrà con la stessa nell'abitazione materna, sita Per_1 in Terni, Via Del Gelso n.3; nelle settimane di spettanza del padre, vivrà con lo stesso nella casa coniugale;
Per motivi di opportunità, il figlio manterrà la residenza legale presso l'abitazione del padre;
8. I genitori dovranno adottare di comune accordo tutte le decisioni più importanti per l'educazione, la formazione scolastica, la salute, tenendo sempre conto delle inclinazioni naturali, le capacità e le aspirazioni del figlio minore.
9. Nelle settimane di spettanza, ciascuno genitore dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese ordinarie che saranno necessarie per il mantenimento del figlio;
10. Per le spese straordinarie, che dovranno essere preventivamente concordate dalle parti, il genitore dovrà comunicare all'altro richiesta scritta, alla quale, se non intende corrispondere la somma, dovrà darne motivazione scritta entro 10 giorni. In mancanza, opererà, il principio del silenzio assenso.
Le spese straordinarie, per la cui classificazione si rimanda al Protocollo d'Intesa del
Tribunale di Terni, saranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%.
11. Ciascun genitore percepirà l'assegno unico nella misura del 50%, salvo diversi accordi;
12. Le somme versate dall'Inps sul libretto intestato a a titolo di indennità di Per_1 frequenza, verranno ritirate dai genitori e versate su un libretto di risparmio previo accordo scritto;
somme che verranno utilizzate solo per le necessità del minore e sempre previo accordo scritto dei genitori;
13. Per le settimane di spettanza di ciascun genitore che ricadono durante le feste religiose, verrà rispettato il principio dell'alternanza. Pertanto, ad anni alterni, il figlio trascorrerà con l'uno o l'altro genitore le settimane che ricadono in tali festività.
Per le altre festività i genitori si accorderanno di anno in anno in base al principio dell'alternanza.
Il figlio starà con il genitore nel giorno della festa del papà o della mamma e per il compleanno dell'uno o dell'altro genitore.
14. Nel corso delle ferie estive, dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo, verrà rispettato il principio dell'alternanza, stante la scelta dell'affidamento condiviso con collocamento paritario.
Durante il periodo estivo ciascun genitore trascorrerà con il figlio quindici giorni consecutivi di vacanza o suddivisi in due periodi, con facoltà per i genitori di concordare anche ulteriori giorni di permanenza con l'uno o l'altro genitore. Limitatamente a tale periodo, ciascun genitore terrà con sé il figlio dal sabato o dalla domenica, in base alla prenotazione effettuata nei prescelti luoghi di villeggiatura.
Ciascun genitore dovrà comunicare all'altro entro il 30 aprile di ogni anno il periodo di vacanza che trascorrerà con il figlio, comunicando prima della partenza il luogo di villeggiatura.
15. I genitori si impegnano ad informarsi reciprocamente dell'andamento scolastico e della salute del figlio;
ciascun genitore nelle settimane in cui non terrà con sé il figlio potrà mantenere, con lo stesso, contatti telefonici e ciò anche nel periodo di vacanza estivo;
16. Relativamente ai compleanni del figlio, entrambi i genitori si impegneranno a trascorrere congiuntamente tali ricorrenze insieme al minore o stabilire altre condizioni;
17. Il figlio conserverà rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
a tal fine i genitori si impegnano a prestare reciproca collaborazione;
18. I genitori nel superiore interesse del figlio, si impegnano a mantenere rapporti civili, evitando manifestazioni di contrasto circa l'educazione dello stesso;
la comunicazione relativa agli orari e alle settimane di permanenza del figlio con ciascuno dei genitori dovrà avvenire direttamente tra gli stessi e non tramite il figlio.
19. I coniugi si concedono reciproco assenso all'iscrizione del minore sul proprio passaporto.
20. La figlia stante la raggiunta maggior età, potrà liberamente vedere e stare con il Pt_1 padre e con la madre quando vorrà;
21. I coniugi provvederanno al mantenimento della figlia, con ripartizione a carico di entrambi, nella misura del 50%, delle spese ordinarie straordinarie, fintanto che non troverà un'occupazione lavorativa;
22. La moglie riacquisterà il cognome da nubile ” Controparte_2
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
In rito, va affermata l'ammissibilità del ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
(Cass., n. 28727/2023).
Nel merito, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione che si ritengono congrue.
Viene, infine, fissata udienza in prosecuzione, come da separata ordinanza, avendo le parti chiesto, al contempo, pronuncia di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
-dichiara la separazione personale tra e , CP_1 Controparte_2 coniugi per matrimonio celebrato in Berat (Albania) in data 26/09/2002, omologando e prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in modalità da remoto in data 26 maggio 2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti