TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/12/2025, n. 1808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1808 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 4086/2023 R.G.
Promossa da
nato a [...] il [...], residente in [...](c.f. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio CodiceFiscale_1 dell'avvocato Federico Melis, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso ricorrente
Contro
l' Controparte_1 elettivamente domiciliato in Cagliari presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Spiga e Roberto Di Tucci per procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione convenuto
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.12.2023 il signor ha agito in Parte_1 giudizio nei confronti dell' , domandando al Tribunale di voler accertare e CP_1 dichiarare il proprio diritto all'indennizzo per danno biologico con riguardo alla denunciata malattia professionale “tendinopatia inserzionale della spalla dx e sx con calcificazione e artrosinovite secondaria bilaterale”, per la quale aveva infruttuosamente presentato la relativa domanda amministrativa, nonché il ricorso in opposizione nei termini di legge, conclusasi, anch'esso, con un rigetto da parte dell' resistente. CP_1
A fondamento del ricorso ha esposto di aver svolto, dall'1.7.1983 fino al 30.4.2013, attività lavorativa nel settore della raccolta dei rifiuti urbani, presso diverse società
pagina 1 (come da elencazione a pag. 2 del ricorso introduttivo) svolgendo mansioni di autista e raccoglitore.
In particolare, ha allegato di aver guidato, anche su strade dissestate, furgoni Fiat 100 e
Fiat 150, camion a tre assi oltre agli scaricabili, tutte macchine scarsamente ammortizzate, non dotate di servosterzo, con sospensioni rigide e prive di sedili anatomici.
Ha allegato inoltre, di aver svolto attività di movimentazione carichi (sollevamento e trasporto dei vari contenitori), comportante l'utilizzo di movimenti ripetitivi di braccia, oltre che l'assunzione di posture scorrette e statiche, dovendo sollevare i contenitori al di sopra della sua testa, impegnando quindi per l'intera giornata lavorativa il distretto delle spalle e delle braccia.
2. L ha resistito in giudizio, contestando l'assenza del rischio e la mancanza del CP_1 nesso di causalità tra le patologie denunciate e l'attività lavorativa, osservando che il ricorrente si trovava in quiescenza sin dal 2013.
Ha inoltre contestato lo svolgimento delle mansioni per come dedotte nel ricorso, osservando come, in ogni caso, incombesse sul ricorrente l'onere di dimostrare lo svolgimento di mansioni idonee a provocare le tecnopatie denunciate.
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali, prova testimoniale e c.t.u.
*******
4. La domanda è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
4.1 Deve ritenersi che l'esposizione dell'assicurato al rischio lavorativo dedotto nel ricorso sia stata comprovata in causa mediante la prova testimoniale, nel corso della quale sono stati sentiti i testimoni e colleghi di lavoro Testimone_1 Tes_2 del ricorrente (presso la SASPI s.p.a. e la De Vizia Transfer s.p.a), i quali hanno confermato lo svolgimento, da parte sua, delle mansioni di operatore ecologico, così come dedotte in giudizio.
Alla luce di tali testimonianze, coerenti e attendibili, deve, quindi, ritenersi che parte ricorrente abbia adeguatamente dimostrato lo svolgimento delle attività descritte.
Tuttavia, la valutazione dell'adeguatezza del rischio ai fini del riconoscimento delle patologie denunciate deve essere effettuata alla luce alle osservazioni mediche del c.t.u..
4.2. Al fine di verificare la sussistenza della malattia denunciata in ricorso e la derivazione causale di questa dall'attività lavorativa di cui si è dato conto, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio.
pagina 2 L'ausiliario, dopo accurati esami medici ed attento studio dei documenti prodotti, è giunto alle conclusioni medico-legali e diagnostiche di cui alla relazione di consulenza tecnica, da intendersi qui integralmente richiamate.
In particolare, il consulente ha accertato che “Il Sig. non presenta Parte_1 segni riferibili a malattia professionale per quanto riguarda la richiesta di indennizzo per tendinopatia inserzionale cronica del sovraspinato della spalla destra e sinistra”.
A giudizio del c.t.u. la patologia denunciata non può essere posta in comprovato rapporto causale diretto o concausale con l'esercizio dell'attività lavorativa svolta da parte ricorrente.
Ha osservato, infatti, l'ausiliario che “il quadro clinico del , non presenta, Pt_1 attualmente, una significatività clinica e funzionale particolarmente grave, non rilevandosi deficit, se non di grado minimo, della funzionalità della spalla stessa bilateralmente. Questo primo dato di fatto, cioè la scarsità di segni obiettivi clinici, depone per una evoluzione pressoché normale di quei fenomeni di degenerazione artrosica da conflitto che, su base eredo-familiare, metabolica, endocrina e costituzionale si possono verificare in individui anche relativamente giovani (65 aa) quale è il ”. Pt_1
Il perito officiato dal Tribunale ha pertanto concluso ritenendo che “nel caso in esame appare difficile valutare il ruolo causale e concausale dell'attività lavorativa svolta nella genesi ed aggravamento della patologia entesopatica bilaterale a carico dei distretti della spalla destra e sinistra in quanto l' è in quiescenza dal 2013, Parte_2 ovvero non svolge più questa attività lavorativa da oltre 10 anni.”.
Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, chiaramente esposte nella citata relazione, devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
La domanda va quindi rigettata.
5. Le spese processuali non seguono la soccombenza, avendo il ricorrente autocertificato il possesso del requisito reddituale di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. per il 2022 (per gli anni successivi, in difetto di comunicazioni di segno contrario, si presume la persistenza del requisito in parola).
6. Devono essere definitivamente poste a carico dell' le spese di consulenza CP_1 tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) rigetta la domanda proposta da nei confronti dell' ; Parte_1 CP_1
2) compensa integralmente le spese processuali;
pagina 3 3) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, CP_1 liquidate con separato decreto.
Cagliari, 17/12/2025.
Il Giudice dott. Andrea Bernardino
pagina 4