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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/03/2025, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del G.O.P. Avv. MASSIMILIANO LELLA in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
5332/2022
T R A
, COD. FISC. , e Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
, COD. FISC. rappresentate e difese Parte_2 CodiceFiscale_2
dall'Avv. Carmen Luisi ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Bari alla via Abbrescia n. 102
- ATTRICI –
E
, COD. , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._3 CodiceFiscale_4
Giuseppe Digirolamo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Santeramo in Colle alla via De
Laurentis n. 28;
- CONVENUTO –
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.12.2024 la causa veniva riservata ed introitata per la decisione sulle conclusioni rassegante dalle parti. PER LE ATTRICI: ( dalla comparsa conclusionale ) “ …. accertare e dichiarare che il IG. CP_1
a occupato e sfruttato illegittimamente i fondi rustici - uliveti delle ricorrenti, siti in Santeramo in
[...]
Colle alla contrada Largo La Guardia, censiti in catasto terreni al foglio 33, ptc. 382 e 384, dal 1° marzo
2019 sino alla data di stipula del contratto precario oneroso di fondi rustici del 24.5.2024; condannare il
IG. al risarcimento di tutti i danni causati alle ricorrenti in conseguenza della illegittima CP_1
occupazione e dell'illegittimo sfruttamento dei fondi rustici per cui è causa, e quindi per il mancato godimento dei fondi medesimi, dal 1° marzo 2019 sino alla data di stipula del contratto precario oneroso di fondi rustici del 24.5.2024, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
danni da determinarsi in via equitativa;
condannare il IG. al pagamento di spese e compensi di causa, oltre accessori di CP_1
legge, come da nota spese che deposita…”
PER IL CONVENUTO: ( dalla comparsa conclusionale ) “ … in via preliminare: accertare e dichiarare il sopravvenuto difetto di legittimazione attiva delle IG.re e Parte_1 Parte_2
a chiedere al IG. il rilascio dei terreni ubicati in Santeramo in Colle alla contrada
[...] CP_1
Lago Laguardia identificati in catasto terreni del predetto Comune al foglio 33 part.lle 382 e 384 e riconoscere la detta legittimazione attiva sussistente in capo alla sola procedura esecutiva immobiliare n.
345/2022 RGE Tribunale di Bari e, per l'effetto, dichiarare cessata la materia del contendere tra le odierne parti in causa;
in via principale: accertare e dichiarare che il IG. ha sempre detenuto CP_1
legittimamente i terreni oggetto di causa in virtù dei seguenti titoli, dal 29.1.2014 al 28.2.2019 in virtù di contratto agrario di affitto stipulato in data 29.1.2014 registrato in Gioia del Colle in data 30.1.2014 al n.
1175 serie 3, dal 01.03.2019 al 30.4.2024 in virtù di contratto di comodato d'uso gratuito stipulato con scrittura privata integrativa alla dichiarazione di interesse all'acquisto revocabile e non vincolata sottoscritta il 01 marzo 2019, dall'1.5.2024 ad oggi da contratto precario oneroso di fondi rustici registrato in Bari il 30.5.2024 al n. 9692 serie 3T e, per l'effetto, rigettare tutte le domande proposte dalle ricorrenti in quanto, come provato dalla documentazione innanzi elencata, non vi è mai stata, da parte del
IG. , alcuna detenzione sine titulo dei terreni de quo;
in via subordinata e riconvenzionale CP_1
nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale dovesse ritenere che il IG. ha detenuto i CP_1
terreni in questione senza valido titolo sin dal 28.2.2019 (data di risoluzione consensuale del contratto di pag. 2/8 fitto del 30.01.2014) e fino al 01.5.2024 (data di decorrenza del contratto precario oneroso di fondi rustici registrato in Bari il 30.5.2024 al n. 9692 serie 3T stipulato dal IG. con la procedura CP_1
esecutiva immobiliare n. 345/2022) voglia determinare e quantificare il danno da occupazione senza titolo, per tutti i motivi esposti in parte narrativa, in Euro 3.000 e contestualmente condannare le ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento in favore del resistente della somma di Euro 11.998,50 quale compenso allo stesso spettante per il lavoro da egli prestato presso i terreni oggetto di giudizio (e finalizzato alla irrigazione degli stessi e alla manutenzione delle piantagioni ivi insistenti) così
rinveniente: 380 ore lavorative all'anno quale fabbisogno di lavoro stimato come necessario per la coltura di piantagioni di olivo quali sono quelle oggetto di causa (come da “determinazione del fabbisogno di lavoro occorrente per ordinamento produttivo aziendale e parametri ettaro/coltura” approvata dalla con deliberazione n. 6191 del 28.7.1997 allegata agli atti del giudizio) moltiplicate per gli CP_2
anni in cui il IG. ha prestato la propria attività lavorativa presso i terreni delle ricorrenti a CP_1
partire dalla data di risoluzione del contratto di fitto ovvero dal 28.2.2019 (due anni e mezzo) per un totale di 950 ore lavorative, moltiplicato per il compenso dovuto per ogni ora lavorativa pari ad Euro
12,63 (Euro 82,05 pari al salario giornaliero dovuto ad un operaio agricolo di primo livello della provincia di Bari diviso le ore di lavoro giornaliere ovvero 6,5 ore) così come previsto dal “contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli della provincia di Bari e BAT” in atti;
condannare le resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio in favore del sottoscritto procuratore il quale si dichiara antistatario…”
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA: Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato, unitamente al decreto di fissazione della udienza di comparizione delle parti, in data 6.7.2022, le IG.re Pt_1
e deducendo di essere, rispettivamente, usufruttuaria e nuda proprietaria
[...] Parte_2
dei fondi rustici siti nel Comune di Santeramo in Colle (BA) alla contrada Largo La Guardia, censiti in catasto terreni al foglio 33, ptc. 382 e 384, della estensione di mq.
8.920 circa, convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Bari il IG. per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) CP_1
accertare e dichiarare che il IG. occupa illegittimamente i fondi rustici – uliveti delle CP_1
ricorrenti, siti in Santeramo in Colle alla c.da Lago La Guardia, censiti in catasto terreni al foglio 33, ptc.
pag. 3/8 382 e 384; 2) per l'effetto, condannare il IG. all'immediato rilascio dei fondi rustici – uliveti CP_1
delle ricorrenti siti in Santeramo in Colle alla contrada Lago La Guardia, censiti in catasto terreni al foglio
33, ptc. 382 e 384, ovvero fissare la data di rilascio;
3) condannare il IG. al risarcimento di CP_1
tutti i danni causati alle ricorrenti in conseguenza della illegittima occupazione e dell'illegittimo sfruttamento dei fondi rustici per cui è causa, e quindi per il mancato godimento dei fondi medesimi, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
danni da quantificare in corso di causa, ovvero da determinarsi in via equitativa;
4) condannare il IG. al pagamento di spese e compensi di causa, oltre accessori CP_1
di legge”. Deducevano infatti che, nel mese di novembre 2019, in occasione di un sopralluogo presso i menzionati terreni la IG.ra aveva constatato che il cancello posto all'ingresso del vicolo Pt_1
attraverso il quale si accede ai predetti terreni, era chiuso con una catena e un lucchetto, e che tale circostanza, di fatto, impediva alle ricorrenti l'accesso ai propri terreni;
che la IG.ra , sempre nel Pt_1
mese di novembre 2019, aveva constatato che i detti terreni erano stati occupati illegittimamente dal convenuto, proprietario di fondi limitrofi, il quale sfruttava i detti fondi raccogliendo i frutti (olive) degli alberi ivi piantati;
che nonostante le contestazioni e diffide il IG. non aveva rimosso la catena e il CP_1
lucchetto apposti al cancello attraverso il quale si accede al vicolo, così di fatto impedendo alle ricorrenti stesse l'accesso ai terreni in questione e, inoltre, non aveva rilasciato i detti terreni, continuando a detenerli e a sfruttarli illegittimamente, sostenendo, in maniera infondata, di essere stato autorizzato a detenere i terreni sino a che non si fosse ottenuta l'autorizzazione alla vendita dal Giudice Tutelare per conto di , all'epoca minore, in virtù di una sua manifestazione d'interesse all'acquisto dei Parte_2
predetti terreni formulata con scrittura del 01.03.2019. Si costituiva in giudizio il resistente concludendo come innanzi indicato. Deduceva di essere legittimato alla detenzione dei terreni sin dall'anno 2014 in virtù: di contratto agrario di affitto stipulato in data 29.1.2014 registrato in Gioia del Colle in data
30.1.2014 con durata dall'1.1.2014 al 31.12.2029, con il quale la IG.ra , in proprio e quale Pt_1
esercente la potestà genitoriale sulla minore gli aveva concesso in fitto vari Parte_2
terreni tra cui anche quelli oggetto di causa;
disdetta del predetto contratto in data 28.2.2019, con il quale la IG.ra e il IG. risolvevano consensualmente il predetto contratto di affitto;
dichiarazione Pt_1 CP_1
di interesse all'acquisto revocabile e non vincolante presentata alla IG.ra in data 1.3.2019, con la Pt_1
quale il resistente manifestava alla stessa il proprio interesse all'acquisto dei terreni oggetto del presente pag. 4/8 giudizio, in quanto interclusi da terreni di proprietà del resistente;
scrittura privata integrativa alla dichiarazione di interesse all'acquisto revocabile e non vincolata sottoscritta il 01 marzo 2019, con la quale la IG.ra , in qualità di usufruttuaria e, al contempo, in qualità di genitore esercente la potestà Pt_1
parentale sulla minore (nuda proprietaria dei terreni) autorizzava espressamente Parte_2
il resistente a detenere i terreni censiti in catasto terreni del Comune di Santeramo in Colle al fg. 33
particelle 382 e 384 di cui alla predetta dichiarazione di interesse all'acquisto, al fine di manutenere le piantagioni esistenti e di evitare il loro deperimento, nelle more dell'ottenimento delle autorizzazioni del
Giudice Tutelare e degli atti di assenso da parte della e/o istituto di credito a cui favore era iscritta CP_3
ipoteca sui medesimi terreni. Deduceva pertanto che tra le parti sussisteva un contratto di comodato d'uso gratuito a tempo determinato. Alla udienza del 03.10.2022 le ricorrenti contestavano il valore probatorio del documento depositato dalla controparte trattandosi di mera copia fotostatica di cui disconoscevano la conformità all'originale e priva di data certa. Il giudice, rilevato che parte resistente aveva dedotto la sussistenza di un rapporto di comodato tra le parti, rilevata l'improcedibilità delle domande, concedeva un termine alle parti per l'avvio della mediazione e disponeva il mutamento di rito in ordinario. Alla
mediazione non compariva la IG.ra senza addurre giustificazioni, per cui la mediazione non aveva Pt_2
esito e devono trarsene le conseguenze di cui all'art. 8 comma 4 bis del d. lgs. n.28 del 2010. Nel corso del giudizio era espletato l'interrogatorio formale del IG. ed erano escussi i testi CP_1 [...]
e ; quindi, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni Testimone_1 Testimone_2
e viene ora in decisione. Deve preliminarmente rilevarsi che, come documentato dal convenuto, i terreni oggetto di causa sono stati attinti da vincolo pignoratizio nell'ambito della procedura esecutiva n.
345/2022 RGE Tribunale di Bari alla quale è stata riunita la procedura esecutiva immobiliare n. 155/2023.
A seguito dell'apertura della procedura esecutiva anzidetta la IG.ra e la IG.ra Parte_2
hanno, quindi, perso il possesso dei ridetti terreni e con esso ogni e qualsivoglia potere di Parte_1
disporre degli stessi;
l'avv. Rosita Troilo, in qualità di custode nominata dal Tribunale di Bari nell'ambito della procedura esecutiva n. 345/2022, ha, poi, concesso in fitto al IG. i terreni ubicati in CP_1
Santeramo in Colle alla contrada Lago Laguardia identificati in catasto terreni del predetto Comune al foglio 33 part.lle 382 e 384 (oggetto del presente giudizio) con contratto precario oneroso di fondi rustici registrato in Bari il 30.5.2024 al n. 9692 serie 3T (depositato agli atti del giudizio dal convenuto). Ne
pag. 5/8 consegue che è cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di condanna del convenuto al rilascio del bene. Parte attrice, consapevole delle predette circostanze, ha rinunciato alla relativa domanda non svolgendo difese in ordine alla stessa nelle proprie difese finali. Resta quindi di verificare la sussistenza di una occupazione illegittima dei terreni dal novembre del 2019 alla data del decreto di pignoramento immobiliare del 27.07.2023 e la conseguente fondatezza delle istanze risarcitorie formulate da parte attrice. Dalla documentazione in atti e dalle risultanze istruttorie deve ritenersi provato che in effetti in favore del convenuto fu stipulato un contratto di comodato gratuito senza determinazione di durata che si è legittimamente protratto sino alla notifica dell'atto di diffida stragiudiziale del 31.03.2021,
con il quale la comodante ha manifestato inequivocabilmente la propria volontà di riottenere la disponibilità dell'immobile. Deve in proposito osservarsi come il contratto di comodato non necessiti di forma scritta e risulti provato dalla stessa scansione temporale della documentazione non contestata tra le parti e dalle dichiarazioni rese dal teste , che nella sua veste di avvocato si occupò della vicenda. Tes_2
Risulta infatti che le parti posero fine anticipatamente ad un contratto di affitto di vari terreni, tra cui quelli oggetto di causa, e che contestualmente il resistente formulò una proposta di acquisto dei terreni oggetto di causa. È evidente, che non potendosi procedere alla compravendita del bene in quanto necessitava da un lato acquisire l'autorizzazione del giudice tutelare, essendo la nuda proprietaria del bene stesso minorenne, dall'altro l'assenso del creditore ipotecario del bene, è verosimile che entrambe le parti avessero interesse nelle more a stipulare un comodato: le attrici in quanto non erano mai state nella detenzione del bene prima del contratto di affitto del 2014 ( il contratto era stato consensualmente risolto nello stesso giorno ) ed intendevano venderlo;
il convenuto in quanto dovendo acquistare a breve il bene aveva interesse alla conservazione del suo valore attuale. Risulta pertanto attendibile il teste Tes_2
quando conferma la sussistenza di tale espressa volontà delle parti e la redazione dei documenti ( da lui predisposti ) in cui tale volontà era concretamente manifestata. Non è condivisibile la tesi di parte convenuta per cui si tratterebbe di un comodato a tempo con determinazione di durata. Da un lato tale determinazione di durata non è espressa in alcun modo, dall'altro sarebbe incoerente con le evidenti finalità delle parti, per cui, fallita per qualsivoglia motivo la compravendita, le attrici ( il cui bene era attinto da ipoteca ) avevano interesse alla restituzione del bene ovvero alla stipula di un nuovo contratto di affitto e tale interesse era ben noto al convenuto che non poteva stipulare nell'immediatezza la pag. 6/8 compravendita anche per la presenza di tale vincolo sul bene. Raggiunta la maggiore età da parte della minore e non essendosi addivenuti alla compravendita, la ha quindi legittimamente richiesto la Pt_1
restituzione del bene ex art. 1810 c.c. con l'atto di diffida del 31.03.2021. Ne consegue che non essendo stato restituito il bene le attrici hanno diritto al risarcimento dei danni subiti per il periodo successivo alla diffida e comunque per due stagioni agrarie, ovvero sino alla data del pignoramento immobiliare. Per quel che concerne la quantificazione di tale risarcimento si può fare riferimento al corrispettivo pattuito tra il convenuto e la custode della procedura esecutiva e quindi il risarcimento si può determinare in €. 1.200,00
complessivi ( ovvero €. 600,00 per due annate agrarie ). Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo e vanno liquidate sulla base del “decisum”. Ed infatti in tema di rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato – in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza dei compensi professionali rispetto all'opera effettivamente prestata – sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione della sentenza), contemperato però dal criterio del decisum che impone al giudice, in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, di considerare il contenuto effettivo della sua decisione (come previsto dal D.M. n. 127 del 2004, art. 5). ( cfr. da ultimo Corte di Cassazione, ordinanza n. 35073 del 14 dicembre
2023 ). La disposizione predetta ha inteso, infatti, fronteggiare il rischio connesso ad una quantificazione iniziale errata o ingiustificata dell'importo preteso, con conseguente lievitazione delle spese di lite. Ne
deriva che, in caso di accoglimento anche parziale della domanda, si guarda alla somma liquidata e non a quella inizialmente pretesa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in persona del Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e da nei confronti di Parte_1 Parte_2
, così provvede: CP_1
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla richiesta di rilascio dei terreni;
- dichiara che il IG. ha occupato senza titolo i fondi rustici - uliveti delle ricorrenti, siti in CP_1
Santeramo in Colle alla contrada Largo La Guardia, censiti in catasto terreni al foglio 33, ptc. 382 e 384,
pag. 7/8 dal 31.03.2021, data della diffida, sino alla stipula del contratto precario oneroso di fondi rustici del
24.5.2024;
- condanna il IG. al risarcimento di tutti i danni causati alle ricorrenti in conseguenza della CP_1
occupazione senza titolo, dal 31.03.2021 sino alla data del pignoramento immobiliare che liquida in €.
1.200,00 ( pari a due annualità agrarie ), oltre interessi sino al soddisfo;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali dell'attore che liquida, per tale quota, in €.
1.600,00 di cui €. 310,00 per spese oltre alla maggiorazione per spese generali IVA e CAP come per legge;
- condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di Parte_2
importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ex art. 8 comma 4 bis del d. lgs.
n.28 del 2010.
Bari, 28.03.2025 Il G.O.P.
Avv. Massimiliano Lella
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del G.O.P. Avv. MASSIMILIANO LELLA in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
5332/2022
T R A
, COD. FISC. , e Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
, COD. FISC. rappresentate e difese Parte_2 CodiceFiscale_2
dall'Avv. Carmen Luisi ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Bari alla via Abbrescia n. 102
- ATTRICI –
E
, COD. , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._3 CodiceFiscale_4
Giuseppe Digirolamo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Santeramo in Colle alla via De
Laurentis n. 28;
- CONVENUTO –
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.12.2024 la causa veniva riservata ed introitata per la decisione sulle conclusioni rassegante dalle parti. PER LE ATTRICI: ( dalla comparsa conclusionale ) “ …. accertare e dichiarare che il IG. CP_1
a occupato e sfruttato illegittimamente i fondi rustici - uliveti delle ricorrenti, siti in Santeramo in
[...]
Colle alla contrada Largo La Guardia, censiti in catasto terreni al foglio 33, ptc. 382 e 384, dal 1° marzo
2019 sino alla data di stipula del contratto precario oneroso di fondi rustici del 24.5.2024; condannare il
IG. al risarcimento di tutti i danni causati alle ricorrenti in conseguenza della illegittima CP_1
occupazione e dell'illegittimo sfruttamento dei fondi rustici per cui è causa, e quindi per il mancato godimento dei fondi medesimi, dal 1° marzo 2019 sino alla data di stipula del contratto precario oneroso di fondi rustici del 24.5.2024, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
danni da determinarsi in via equitativa;
condannare il IG. al pagamento di spese e compensi di causa, oltre accessori di CP_1
legge, come da nota spese che deposita…”
PER IL CONVENUTO: ( dalla comparsa conclusionale ) “ … in via preliminare: accertare e dichiarare il sopravvenuto difetto di legittimazione attiva delle IG.re e Parte_1 Parte_2
a chiedere al IG. il rilascio dei terreni ubicati in Santeramo in Colle alla contrada
[...] CP_1
Lago Laguardia identificati in catasto terreni del predetto Comune al foglio 33 part.lle 382 e 384 e riconoscere la detta legittimazione attiva sussistente in capo alla sola procedura esecutiva immobiliare n.
345/2022 RGE Tribunale di Bari e, per l'effetto, dichiarare cessata la materia del contendere tra le odierne parti in causa;
in via principale: accertare e dichiarare che il IG. ha sempre detenuto CP_1
legittimamente i terreni oggetto di causa in virtù dei seguenti titoli, dal 29.1.2014 al 28.2.2019 in virtù di contratto agrario di affitto stipulato in data 29.1.2014 registrato in Gioia del Colle in data 30.1.2014 al n.
1175 serie 3, dal 01.03.2019 al 30.4.2024 in virtù di contratto di comodato d'uso gratuito stipulato con scrittura privata integrativa alla dichiarazione di interesse all'acquisto revocabile e non vincolata sottoscritta il 01 marzo 2019, dall'1.5.2024 ad oggi da contratto precario oneroso di fondi rustici registrato in Bari il 30.5.2024 al n. 9692 serie 3T e, per l'effetto, rigettare tutte le domande proposte dalle ricorrenti in quanto, come provato dalla documentazione innanzi elencata, non vi è mai stata, da parte del
IG. , alcuna detenzione sine titulo dei terreni de quo;
in via subordinata e riconvenzionale CP_1
nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale dovesse ritenere che il IG. ha detenuto i CP_1
terreni in questione senza valido titolo sin dal 28.2.2019 (data di risoluzione consensuale del contratto di pag. 2/8 fitto del 30.01.2014) e fino al 01.5.2024 (data di decorrenza del contratto precario oneroso di fondi rustici registrato in Bari il 30.5.2024 al n. 9692 serie 3T stipulato dal IG. con la procedura CP_1
esecutiva immobiliare n. 345/2022) voglia determinare e quantificare il danno da occupazione senza titolo, per tutti i motivi esposti in parte narrativa, in Euro 3.000 e contestualmente condannare le ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento in favore del resistente della somma di Euro 11.998,50 quale compenso allo stesso spettante per il lavoro da egli prestato presso i terreni oggetto di giudizio (e finalizzato alla irrigazione degli stessi e alla manutenzione delle piantagioni ivi insistenti) così
rinveniente: 380 ore lavorative all'anno quale fabbisogno di lavoro stimato come necessario per la coltura di piantagioni di olivo quali sono quelle oggetto di causa (come da “determinazione del fabbisogno di lavoro occorrente per ordinamento produttivo aziendale e parametri ettaro/coltura” approvata dalla con deliberazione n. 6191 del 28.7.1997 allegata agli atti del giudizio) moltiplicate per gli CP_2
anni in cui il IG. ha prestato la propria attività lavorativa presso i terreni delle ricorrenti a CP_1
partire dalla data di risoluzione del contratto di fitto ovvero dal 28.2.2019 (due anni e mezzo) per un totale di 950 ore lavorative, moltiplicato per il compenso dovuto per ogni ora lavorativa pari ad Euro
12,63 (Euro 82,05 pari al salario giornaliero dovuto ad un operaio agricolo di primo livello della provincia di Bari diviso le ore di lavoro giornaliere ovvero 6,5 ore) così come previsto dal “contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli della provincia di Bari e BAT” in atti;
condannare le resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio in favore del sottoscritto procuratore il quale si dichiara antistatario…”
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA: Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato, unitamente al decreto di fissazione della udienza di comparizione delle parti, in data 6.7.2022, le IG.re Pt_1
e deducendo di essere, rispettivamente, usufruttuaria e nuda proprietaria
[...] Parte_2
dei fondi rustici siti nel Comune di Santeramo in Colle (BA) alla contrada Largo La Guardia, censiti in catasto terreni al foglio 33, ptc. 382 e 384, della estensione di mq.
8.920 circa, convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Bari il IG. per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) CP_1
accertare e dichiarare che il IG. occupa illegittimamente i fondi rustici – uliveti delle CP_1
ricorrenti, siti in Santeramo in Colle alla c.da Lago La Guardia, censiti in catasto terreni al foglio 33, ptc.
pag. 3/8 382 e 384; 2) per l'effetto, condannare il IG. all'immediato rilascio dei fondi rustici – uliveti CP_1
delle ricorrenti siti in Santeramo in Colle alla contrada Lago La Guardia, censiti in catasto terreni al foglio
33, ptc. 382 e 384, ovvero fissare la data di rilascio;
3) condannare il IG. al risarcimento di CP_1
tutti i danni causati alle ricorrenti in conseguenza della illegittima occupazione e dell'illegittimo sfruttamento dei fondi rustici per cui è causa, e quindi per il mancato godimento dei fondi medesimi, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
danni da quantificare in corso di causa, ovvero da determinarsi in via equitativa;
4) condannare il IG. al pagamento di spese e compensi di causa, oltre accessori CP_1
di legge”. Deducevano infatti che, nel mese di novembre 2019, in occasione di un sopralluogo presso i menzionati terreni la IG.ra aveva constatato che il cancello posto all'ingresso del vicolo Pt_1
attraverso il quale si accede ai predetti terreni, era chiuso con una catena e un lucchetto, e che tale circostanza, di fatto, impediva alle ricorrenti l'accesso ai propri terreni;
che la IG.ra , sempre nel Pt_1
mese di novembre 2019, aveva constatato che i detti terreni erano stati occupati illegittimamente dal convenuto, proprietario di fondi limitrofi, il quale sfruttava i detti fondi raccogliendo i frutti (olive) degli alberi ivi piantati;
che nonostante le contestazioni e diffide il IG. non aveva rimosso la catena e il CP_1
lucchetto apposti al cancello attraverso il quale si accede al vicolo, così di fatto impedendo alle ricorrenti stesse l'accesso ai terreni in questione e, inoltre, non aveva rilasciato i detti terreni, continuando a detenerli e a sfruttarli illegittimamente, sostenendo, in maniera infondata, di essere stato autorizzato a detenere i terreni sino a che non si fosse ottenuta l'autorizzazione alla vendita dal Giudice Tutelare per conto di , all'epoca minore, in virtù di una sua manifestazione d'interesse all'acquisto dei Parte_2
predetti terreni formulata con scrittura del 01.03.2019. Si costituiva in giudizio il resistente concludendo come innanzi indicato. Deduceva di essere legittimato alla detenzione dei terreni sin dall'anno 2014 in virtù: di contratto agrario di affitto stipulato in data 29.1.2014 registrato in Gioia del Colle in data
30.1.2014 con durata dall'1.1.2014 al 31.12.2029, con il quale la IG.ra , in proprio e quale Pt_1
esercente la potestà genitoriale sulla minore gli aveva concesso in fitto vari Parte_2
terreni tra cui anche quelli oggetto di causa;
disdetta del predetto contratto in data 28.2.2019, con il quale la IG.ra e il IG. risolvevano consensualmente il predetto contratto di affitto;
dichiarazione Pt_1 CP_1
di interesse all'acquisto revocabile e non vincolante presentata alla IG.ra in data 1.3.2019, con la Pt_1
quale il resistente manifestava alla stessa il proprio interesse all'acquisto dei terreni oggetto del presente pag. 4/8 giudizio, in quanto interclusi da terreni di proprietà del resistente;
scrittura privata integrativa alla dichiarazione di interesse all'acquisto revocabile e non vincolata sottoscritta il 01 marzo 2019, con la quale la IG.ra , in qualità di usufruttuaria e, al contempo, in qualità di genitore esercente la potestà Pt_1
parentale sulla minore (nuda proprietaria dei terreni) autorizzava espressamente Parte_2
il resistente a detenere i terreni censiti in catasto terreni del Comune di Santeramo in Colle al fg. 33
particelle 382 e 384 di cui alla predetta dichiarazione di interesse all'acquisto, al fine di manutenere le piantagioni esistenti e di evitare il loro deperimento, nelle more dell'ottenimento delle autorizzazioni del
Giudice Tutelare e degli atti di assenso da parte della e/o istituto di credito a cui favore era iscritta CP_3
ipoteca sui medesimi terreni. Deduceva pertanto che tra le parti sussisteva un contratto di comodato d'uso gratuito a tempo determinato. Alla udienza del 03.10.2022 le ricorrenti contestavano il valore probatorio del documento depositato dalla controparte trattandosi di mera copia fotostatica di cui disconoscevano la conformità all'originale e priva di data certa. Il giudice, rilevato che parte resistente aveva dedotto la sussistenza di un rapporto di comodato tra le parti, rilevata l'improcedibilità delle domande, concedeva un termine alle parti per l'avvio della mediazione e disponeva il mutamento di rito in ordinario. Alla
mediazione non compariva la IG.ra senza addurre giustificazioni, per cui la mediazione non aveva Pt_2
esito e devono trarsene le conseguenze di cui all'art. 8 comma 4 bis del d. lgs. n.28 del 2010. Nel corso del giudizio era espletato l'interrogatorio formale del IG. ed erano escussi i testi CP_1 [...]
e ; quindi, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni Testimone_1 Testimone_2
e viene ora in decisione. Deve preliminarmente rilevarsi che, come documentato dal convenuto, i terreni oggetto di causa sono stati attinti da vincolo pignoratizio nell'ambito della procedura esecutiva n.
345/2022 RGE Tribunale di Bari alla quale è stata riunita la procedura esecutiva immobiliare n. 155/2023.
A seguito dell'apertura della procedura esecutiva anzidetta la IG.ra e la IG.ra Parte_2
hanno, quindi, perso il possesso dei ridetti terreni e con esso ogni e qualsivoglia potere di Parte_1
disporre degli stessi;
l'avv. Rosita Troilo, in qualità di custode nominata dal Tribunale di Bari nell'ambito della procedura esecutiva n. 345/2022, ha, poi, concesso in fitto al IG. i terreni ubicati in CP_1
Santeramo in Colle alla contrada Lago Laguardia identificati in catasto terreni del predetto Comune al foglio 33 part.lle 382 e 384 (oggetto del presente giudizio) con contratto precario oneroso di fondi rustici registrato in Bari il 30.5.2024 al n. 9692 serie 3T (depositato agli atti del giudizio dal convenuto). Ne
pag. 5/8 consegue che è cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di condanna del convenuto al rilascio del bene. Parte attrice, consapevole delle predette circostanze, ha rinunciato alla relativa domanda non svolgendo difese in ordine alla stessa nelle proprie difese finali. Resta quindi di verificare la sussistenza di una occupazione illegittima dei terreni dal novembre del 2019 alla data del decreto di pignoramento immobiliare del 27.07.2023 e la conseguente fondatezza delle istanze risarcitorie formulate da parte attrice. Dalla documentazione in atti e dalle risultanze istruttorie deve ritenersi provato che in effetti in favore del convenuto fu stipulato un contratto di comodato gratuito senza determinazione di durata che si è legittimamente protratto sino alla notifica dell'atto di diffida stragiudiziale del 31.03.2021,
con il quale la comodante ha manifestato inequivocabilmente la propria volontà di riottenere la disponibilità dell'immobile. Deve in proposito osservarsi come il contratto di comodato non necessiti di forma scritta e risulti provato dalla stessa scansione temporale della documentazione non contestata tra le parti e dalle dichiarazioni rese dal teste , che nella sua veste di avvocato si occupò della vicenda. Tes_2
Risulta infatti che le parti posero fine anticipatamente ad un contratto di affitto di vari terreni, tra cui quelli oggetto di causa, e che contestualmente il resistente formulò una proposta di acquisto dei terreni oggetto di causa. È evidente, che non potendosi procedere alla compravendita del bene in quanto necessitava da un lato acquisire l'autorizzazione del giudice tutelare, essendo la nuda proprietaria del bene stesso minorenne, dall'altro l'assenso del creditore ipotecario del bene, è verosimile che entrambe le parti avessero interesse nelle more a stipulare un comodato: le attrici in quanto non erano mai state nella detenzione del bene prima del contratto di affitto del 2014 ( il contratto era stato consensualmente risolto nello stesso giorno ) ed intendevano venderlo;
il convenuto in quanto dovendo acquistare a breve il bene aveva interesse alla conservazione del suo valore attuale. Risulta pertanto attendibile il teste Tes_2
quando conferma la sussistenza di tale espressa volontà delle parti e la redazione dei documenti ( da lui predisposti ) in cui tale volontà era concretamente manifestata. Non è condivisibile la tesi di parte convenuta per cui si tratterebbe di un comodato a tempo con determinazione di durata. Da un lato tale determinazione di durata non è espressa in alcun modo, dall'altro sarebbe incoerente con le evidenti finalità delle parti, per cui, fallita per qualsivoglia motivo la compravendita, le attrici ( il cui bene era attinto da ipoteca ) avevano interesse alla restituzione del bene ovvero alla stipula di un nuovo contratto di affitto e tale interesse era ben noto al convenuto che non poteva stipulare nell'immediatezza la pag. 6/8 compravendita anche per la presenza di tale vincolo sul bene. Raggiunta la maggiore età da parte della minore e non essendosi addivenuti alla compravendita, la ha quindi legittimamente richiesto la Pt_1
restituzione del bene ex art. 1810 c.c. con l'atto di diffida del 31.03.2021. Ne consegue che non essendo stato restituito il bene le attrici hanno diritto al risarcimento dei danni subiti per il periodo successivo alla diffida e comunque per due stagioni agrarie, ovvero sino alla data del pignoramento immobiliare. Per quel che concerne la quantificazione di tale risarcimento si può fare riferimento al corrispettivo pattuito tra il convenuto e la custode della procedura esecutiva e quindi il risarcimento si può determinare in €. 1.200,00
complessivi ( ovvero €. 600,00 per due annate agrarie ). Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo e vanno liquidate sulla base del “decisum”. Ed infatti in tema di rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato – in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza dei compensi professionali rispetto all'opera effettivamente prestata – sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione della sentenza), contemperato però dal criterio del decisum che impone al giudice, in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, di considerare il contenuto effettivo della sua decisione (come previsto dal D.M. n. 127 del 2004, art. 5). ( cfr. da ultimo Corte di Cassazione, ordinanza n. 35073 del 14 dicembre
2023 ). La disposizione predetta ha inteso, infatti, fronteggiare il rischio connesso ad una quantificazione iniziale errata o ingiustificata dell'importo preteso, con conseguente lievitazione delle spese di lite. Ne
deriva che, in caso di accoglimento anche parziale della domanda, si guarda alla somma liquidata e non a quella inizialmente pretesa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in persona del Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e da nei confronti di Parte_1 Parte_2
, così provvede: CP_1
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla richiesta di rilascio dei terreni;
- dichiara che il IG. ha occupato senza titolo i fondi rustici - uliveti delle ricorrenti, siti in CP_1
Santeramo in Colle alla contrada Largo La Guardia, censiti in catasto terreni al foglio 33, ptc. 382 e 384,
pag. 7/8 dal 31.03.2021, data della diffida, sino alla stipula del contratto precario oneroso di fondi rustici del
24.5.2024;
- condanna il IG. al risarcimento di tutti i danni causati alle ricorrenti in conseguenza della CP_1
occupazione senza titolo, dal 31.03.2021 sino alla data del pignoramento immobiliare che liquida in €.
1.200,00 ( pari a due annualità agrarie ), oltre interessi sino al soddisfo;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali dell'attore che liquida, per tale quota, in €.
1.600,00 di cui €. 310,00 per spese oltre alla maggiorazione per spese generali IVA e CAP come per legge;
- condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di Parte_2
importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ex art. 8 comma 4 bis del d. lgs.
n.28 del 2010.
Bari, 28.03.2025 Il G.O.P.
Avv. Massimiliano Lella
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