Articolo 1 della Legge 3 maggio 1955, n. 397
Articolo 2
Versione
4 giugno 1955
Art. 1.
In attesa che venga stabilito l'ordinamento finanziario della Valle d'Aosta, previsto dal 3° comma dell'art. 50 dello Statuto speciale adottato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 , e' autorizzata la concessione a detta Regione di un acconto di lire 800 milioni per l'anno 1954 sulle quote di proventi erariali che, per tale anno, saranno attribuite alla Regione medesima.
Entrata in vigore il 4 giugno 1955