Art. 73. ((Per la concessione della pensione di cui al precedente articolo 71 occorre che ai genitori, collaterali od assimilati siano venuti a mancare, a causa della morte del militare o del civile, i necessari mezzi di sussistenza, tenendo conto dell'aiuto che il dante causa ad essi prestava al momento della morte. Si terra' anche conto dell'aiuto che il figlio sarebbe stato presumibilmente in grado di prestare ai genitori in qualsiasi momento futuro.
Si considera che siano venuti meno i necessari mezzi di sussistenza quando il richiedente risulti non assoggettabile per l'ammontare del suo reddito complessivo all'imposta complementare ai sensi delle leggi in vigore)) --------------- AGGIORNAMENTO (7) La L. 26 luglio 1957, n. 616 ha disposto (con l'art. 7) che "La misura del reddito complessivo, accertato ai fini dell'imposta complementare, indicata in lire 240.000 annuo negli articoli 62 e 73 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , e' elevata a lire 300.000 annue." --------------- AGGIORNAMENTO (9) La L. 9 novembre 1961, n. 1240 ha disposto (con l'art. 17) che "Il reddito complessivo previsto dagli articoli 62, comma terzo , e 73, comma terzo, della legge 10 agosto 1950, n. 648 , modificati dall' articolo 7 della legge 26 luglio 1957, n. 616 , e' elevato a lire 720.000 annue, e sara' valutato nei modi e con i criteri stabiliti dall' articolo 41 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , modificato dall'articolo 4 della presente legge."
Si considera che siano venuti meno i necessari mezzi di sussistenza quando il richiedente risulti non assoggettabile per l'ammontare del suo reddito complessivo all'imposta complementare ai sensi delle leggi in vigore)) --------------- AGGIORNAMENTO (7) La L. 26 luglio 1957, n. 616 ha disposto (con l'art. 7) che "La misura del reddito complessivo, accertato ai fini dell'imposta complementare, indicata in lire 240.000 annuo negli articoli 62 e 73 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , e' elevata a lire 300.000 annue." --------------- AGGIORNAMENTO (9) La L. 9 novembre 1961, n. 1240 ha disposto (con l'art. 17) che "Il reddito complessivo previsto dagli articoli 62, comma terzo , e 73, comma terzo, della legge 10 agosto 1950, n. 648 , modificati dall' articolo 7 della legge 26 luglio 1957, n. 616 , e' elevato a lire 720.000 annue, e sara' valutato nei modi e con i criteri stabiliti dall' articolo 41 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , modificato dall'articolo 4 della presente legge."