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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2078.
(Efficacia degli usi).
In mancanza di disposizioni di legge e di contratto collettivo si applicano gli usi. Tuttavia gli usi piu' favorevoli ai prestatori di lavoro prevalgono sulle norme dispositive di legge.
Gli usi non prevalgono sui contratti individuali di lavoro.
(Efficacia degli usi).
In mancanza di disposizioni di legge e di contratto collettivo si applicano gli usi. Tuttavia gli usi piu' favorevoli ai prestatori di lavoro prevalgono sulle norme dispositive di legge.
Gli usi non prevalgono sui contratti individuali di lavoro.
Commentari • 7
- 1. Cassazione civile n. 3651/1994https://www.brocardi.it/ · 256.38336
(massima n. 1) Mentre gli usi normativi, i quali richiedono gli estremi della generalità e della opino iuris seu necessitatis, sono inidonei, ai sensi dell'art. 2078 c.c., a prevalere sul contratto di lavoro, gli usi di fatto o contrattuali (in tema, nella specie, di corresponsione della gratifica natalizia) prescindono dagli estremi anzidetti e, inserendosi, ai sensi dell'art. 1340 c.c., non nel contratto collettivo ma in quello individuale, di cui integrano il contenuto in senso modificativo (soltanto in melius, ex art. 2077 c.c.) della contrattazione collettiva, obbligano le parti anche se da esse ignorati.
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Giurisprudenza • 215
- 1. Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/05/2025, n. 1718Provvedimento: […] -la violazione e falsa applicazione dei principi giurisprudenziali in tema di assorbimento dei superminimi e dell'art. 2078 c.c. attesi l'erroneo riconoscimento della sussistenza di un uso aziendale e l'irrilevanza del tempo ai fini dell'accertamento della natura del superminimo erogato;Leggi di più...
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