Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/03/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N.1716 2023 R.G.
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Rita Rigoni Presidente
dott.ssa Barbara Gallo Consigliere
dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al N. 1716 2023 R.G. promossa da:
, in persona del legale rappresentante, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa come da mandato in atti dall'Avv. Scudellaro Stefano, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Bagnoli di Sopra (VE), via G. Matteotti, n. 25
APPELLANTE
CONTRO
( ), in persona del legale rappresentante, rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2
difesa, come da mandato in atti, dagli Avv.ti RUSALEN RICCARDO e DOLCETTA ANDREA, elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in Fonte (TV), Via Gaidola 28/13-14
APPELLATA
Oggetto: Vendita di cose mobili, appello avverso la sentenza n. 1422/2023 del Tribunale di Treviso del 7.8.023, notificata il 28.8.2023
1
1422/2023, n. 2759 di Rep., del Tribunale di Treviso, pubblicata il 08.08.2023, a definizione del procedimento civile n. 6561/2021 R.G. (doc. A), notificata il 28.08.2023 (doc. B), ogni contraria domanda, eccezione, anche di decadenza e prescrizione ex art. 1495 c.c., e conclusione respinta,
Nel merito: in principalità
- accertarsi e dichiararsi che ha venduto a (ora Controparte_1 Controparte_2 Pt_1
lampade sfornite di marcatura CE (e/o non ha fornito la prova che la marcatura CE sia regolare) e comunque prive delle necessarie certificazioni e comunque incommerciabili per tutti i motivi dedotti in atti, atteso che la convenuta si è resa gravemente inadempiente nei confronti dell'attrice, dichiarare risolti ex art. 1453 c.c. il/i contratto/i di compravendita stipulato/i dalle parti e decritto/i in atti per grave inadempimento di Controparte_3
- conseguentemente, condannare a restituire all'attrice/appellante tutte le somme Controparte_1 percepite quale prezzo e pari ad € 16.468,63, e a corrispondere € 5.930,97 quale costo di installazione e ritiro delle lampade, o le diverse anche maggiori somme che risulteranno dovute in corso di causa;
oltre interessi al tasso legale dalla data dei singoli esborsi alla data di notificazione dell'atto di citazione e al tasso previsto dal IV comma dell'art. 1284 c.c. da tale data all'effettivo soddisfo;
in via subordinata
- accertata e dichiarata l'esistenza dei vizi contestati e descritti in atti delle lampade “Round Hight
Bay 230W 120° Natural White Eco Series”, e comunque delle lampade descritte in atti, dichiarare ex art. 1490 c.c. la responsabilità di non essendo stato eseguito a regola d'arte il Controparte_1 sistema di dissipazione del calore, o comunque non essendo stato eseguito a regola d'arte l'assemblaggio e/o il montaggio, o comunque sussistendo i vizi descritti in atti, come contestato direttamente dall'attrice e come accertato all'esito della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel procedimento per a.t.p. n. 253/2020 R.g. Tribunale di Treviso;
- visti gli artt. 1490 e segg. c.c., condannare la convenuta, quale venditrice, a risarcire all'attrice il minor valore delle lampade, pari ad € 16.468,63, e ogni ulteriore danno subito da Controparte_2
compreso quello derivante dai costi di installazione e sostituzione delle lampade guaste, pari
[...] ad € 5.930,97 o le diverse anche maggiori somme che risulteranno dovute in corso di causa;
oltre interessi al tasso legale dalla data dei singoli esborsi alla data di notificazione dell'atto di citazione e al tasso previsto dal IV comma dell'art. 1284 c.c. da tale data all'effettivo soddisfo;
In ogni caso
- condannare a rimborsare a i costi di c.t.u., di difesa legale Controparte_1 Parte_1
e di assistenza tecnica sostenuti per il procedimento di a.t.p. n. 253/2020 R.g. Tribunale di Treviso e pari ad € 9.748,54, oltre interessi al tasso legale dalla data dei singoli esborsi alla data di notificazione
2 dell'atto di citazione e al tasso previsto dal IV comma dell'art. 1284 c.c. da tale data all'effettivo soddisfo. - con vittoria di spese, compenso di causa e 15% s.g. per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria sia ammessa prova per interpello del legale rappresentante di CP_4 CP_1
e per testimoni, sui seguenti capitoli di prova, premessi da “vero che”:
[...]
1- “verso la metà di settembre del 2017, subito dopo avere ricevuto da Isokit S.r.l. la lamentela del decadimento del flusso luminoso delle lampade Round Hight Bay acquistate nell'aprile del 2017, denunciava il vizio a e chiedeva che in sostituzione di Controparte_2 Controparte_1 quelle guaste venissero fornite altre lampade”;
2- “nella seconda metà del settembre 2017 sostituiva 3 lampade guaste con altre Controparte_1
3 lampade nuove, come emerge dall'allegata documentazione (doc. 6), senza richiedere alcuna somma per la sostituzione”;
3- “alla fine dell'estate / inizi dell'autunno del 2017, sostituiva altre 3 lampade Controparte_1 guaste Round Hight Bay acquistate nell'aprile del 2017 senza richiedere alcuna somma per la sostituzione e per questa sostituzione non è stato emesso alcun d.d.t. di reso”;
4- “nel luglio del 2018, dopo avere ricevuto da lamentele per il guasto di altre Controparte_2
lampade, consegnava a altre 2 lampade Round Hight Bay, Controparte_1 Controparte_2 uguali a quelle acquistate nell'aprile del 2017, come da documentazione che si rammostra (doc. 7) senza richiedere alcuna somma per la sostituzione”; Co nel dicembre del 2018 dopo avere ricevuto da altre lamentele per il guasto Controparte_2
di altre lampade, consegnava a 3 lampade Round Hight Controparte_1 Controparte_2
Bay, uguali a quelle acquistate nell'aprile del 2017, come da documentazione che si rammostra (doc.
8), anche in questo caso senza richiedere alcuna somma per la sostituzione”;
6- “nel maggio 2019 ha rifornito a componenti per la Controparte_1 Controparte_2 sostituzione di altre due lampade e nel luglio del 2019 un'altra lampada come da documentazione che si rammostra (docc. 9 e 10) ottenendo il pagamento di € 422,22”;
7- ha ricevuto la pec 31.07.2019 (doc. 11) con la quale Controparte_1 Controparte_2
chiedeva che si facesse carico della necessaria sostituzione delle lampade che via Controparte_1 via si rompevano, come fatto sino per due anni dall'acquisto”;
8- ha ricevuto le pec 01.08.2019, (doc. 12) e la pec 30.08.2019 (doc. 13), con le Controparte_1
quali ha contestato nuovamente il vizio del prematuro spegnimento e ha Controparte_2 richiesto di avere la dichiarazione di conformità alla normativa vigente delle lampade acquistate”;
9- “tra il 2017 e il 2019 in Conselve (PD), nel capannone di Isokit S.r.l., ha Controparte_2
sostituito dodici lampade Round Hight Bay guaste e sostituito i componenti acquistati nel maggio del
3 2019 (doc. 9) da utilizzando due operai e una cesta carrabile della stessa CP_1 CP_1 [...]
; Controparte_2
10- “in data 11.03.2020 in Conselve (PD), nel capannone di Isokit S.r.l., ha Controparte_2
sostituito 6 lampade Round Hight Bay, vendute da impiegando 5 ore di lavoro e Controparte_1 utilizzando due operai e la cesta carrabile dalla stessa;
Controparte_2
11- “in data 17.04.2020 in Conselve (PD), presso il capannone di Isokit S.r.l., Controparte_2
ha sostituito 6 lampade Round Hight Bay, vendute da impiegando 4 ore di lavoro Controparte_1
e utilizzando due operai e la cesta carrabile di;
12- “in data 30.04.2020 in Controparte_2
Conselve (PD), presso il capannone di Isokit S.r.l., ha sostituito 2 lampade Controparte_2
Round Hight Bay, vendute da impiegando 3 ore di lavoro e utilizzando due operai Controparte_1
e la cesta carrabile di;
Controparte_2
13- “in data 27.09.2020 in Conselve (PD), presso il capannone di Isokit S.r.l., Controparte_2
ha sostituito 12 lampade Round Hight Bay, vendute da impiegando 8 ore di lavoro Controparte_1
e utilizzando due operai e la cesta carrabile di;
Controparte_2
14- “in data 07.10.2020 in Conselve (PD), presso il capannone di Isokit S.r.l., Controparte_2
ha sostituito 2 lampade Round Hight Bay, vendute da impiegando 2,5 ore di Controparte_1 lavoro e utilizzando due operai e la cesta carrabile di;
Controparte_2
15- “in data 11.09.2021 in Conselve (PD), presso il capannone di Isokit S.r.l., Controparte_2
ha sostituito 6 lampade Round Hight Bay, vendute da impiegando 5 ore di lavoro Controparte_1
e utilizzando due operai e la cesta carrabile di;
Controparte_2
16- “ad oggi (04.04.2022) presso il capannone della Isokit S.r.l. altre 6 lampade Round Hight Bay fornite da si stanno spegnendo e una è completamente spenta, come da Controparte_1 documentazione fotografica che si rammostra (doc. 35)”;
17- “le lampade di marca diversa dalle Round Hight Bay di installate dal 2019 da Controparte_1
nel capannone Isokit S.r.l. al posto di quelle guaste fornite da Controparte_2 CP_1 CP_1
sono tutt'ora funzionanti e non sono state sostituite”.
[...]
Si indicano come testimoni i SI.ri , Via Pozze n. 18/bis Cartura (PD), , Testimone_1 Testimone_2
Via Palazzi n. 45, Conselve (PD), Sedocco Lorenzo, Via Papa Giovanni XXIII n. 5, Conselve (PD);
Via Mardeveie, n. 23, Arre (PD); c/o Isokit in Conselve (PD), Via Testimone_3 Testimone_4
Terza Strada n. 10, , . Controparte_6 CP_7
Chiedesi sia disposta l'acquisizione del fascicolo del procedimento per a.t.p. n. 253/20 R.g.
Tribunale di Treviso e, in particolare, della relazione del C.T.U. Ing. Persona_1
Chiedesi sia disposta consulenza tecnica d'ufficio avente ad oggetto (I) l'esistenza dei vizi delle lampade già contestati e accertati in a.t.p. (assenza, per i motivi spiegati in atti, di regolare marcatura
4 CE, con conseguente non commerciabilità delle lampade ed errata realizzazione del sistema di dissipazione del calore) e, inoltre, (II) la completa e corretta quantificazione dei costi e dei danni patiti dall'attrice a seguito dei vizi e delle difformità delle lampade Round Hight Bay, anche alla luce delle considerazioni e degli ulteriori elementi valutativi offerti in atti.
Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie (compresa l'istanza ex art. 210 c.p.c.) formulate da parte convenuta per tutti i motivi dedotti nella memoria ex art. 183, VI c., n. 3, c.p.c. e, nella contestata e denegata ipotesi di ammissione delle prove orali avversarie, chiedesi di essere ammessi a prova contraria con i testimoni già indicati a prova diretta. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove ex adverso formulate. Ai sensi dell'art. 346 c.p.c. si richiamano integralmente per relationem tutte le domande, deduzioni, produzioni ed eccezioni svolte nel giudizio di primo grado”.
Conclusioni parte appellata: “Nel merito in via principale. Confermarsi integralmente la sentenza impugnata. Nel merito in via subordinata. Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'avversario appello, ridursi le pretese dell'appellante solo a quanto di diritto e di ragione e comunque provato. In ogni caso. Condannarsi parte appellante alla rifusione delle spese di lite.
In via istruttoria. Per mero scrupolo difensivo si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate in primo grado, vale a dire la prova per testi e per interpello del legale rappresentante della società attrice sui seguenti capitoli di prova: vero che i corpi illuminanti oggetto di causa sono stati forniti unitamente al manuale di installazione che si esibisce al teste (doc. 14 – allegato alla seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. per di data 21.03.2021); dica il CP_1 teste/interpellato se ha redatto la “Certificazione di conformità” dell'impianto Controparte_2
installato presso la propria cliente Isolkit realizzato montando i dispositivi illuminanti per cui è causa.
Si indica a teste: il SI. di Tezze sul Brenta.Nell'ipotesi in cui il legale rappresentante Testimone_5
della società attrice risponda confermando di avere redatto la certificazione dei conformità di cui al capitolo sub 2) si chiede che il Giudicante voglia ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c. a
[...]
l'esibizione della “Dichiarazione di Conformità”, secondo il modello ministeriale e Parte_1 secondo il D.M. 22.01.2008, n. 37 relativa all'impianto realizzato presso la propria cliente Isolkit”
FATTO
Il giudizio di primo grado.
1.1. (d'ora in poi , società operante nella realizzazione di impianti Parte_1 CP_2
elettrici per immobili sia ad uso abitativo, sia industriale, nel corso del 2016 veniva incaricata di installare nuove lampade per l'illuminazione del capannone della società Isokit S.r.l., sito in Conselve
(PD), Via III Strada n. 10.
5 1.2.Verso la fine del 2016, presso la sede della Isokit S.r.l. si svolgeva un incontro per individuare il tipo di lampada idonea allo scopo, sia per capacità illuminante, sia per costo, sia per durata.
In tale occasione, (d'ora in poi ), quale potenziale fornitore, illustrava a Controparte_1 CP_1
e ai titolari di Isokit S.r.l. i prodotti che riteneva più adatti. In particolare, suggeriva Controparte_2
l'acquisto delle lampade “Round Hight Bay 230W 120° Natural White Eco Series” e formulava offerta commerciale del 19.11.2016 (doc. 1 di parte convenuta)
1.3. , onde meglio documentare le qualità del prodotto, consegnava a CP_1 Controparte_2
l'allegata scheda tecnica col logo ” (doc. 2), nella quale dichiarava che “ CP_1 CP_1
arricchisce la sua gamma di Hight Bay con la versione rotonda. Utilizzando materiali di prima qualità, alimentatore Meanwell e LED Philips con rendimenti superiori a 140 lm/W, questa plafoniera tecnicamente evoluta sostituisce le obsolete HQI. Oltre al risparmio energetico, si aggiunge il vantaggio di un'immediata accensione e non necessita di doversi raffreddare prima della successiva riaccensione” (sempre doc.2).
1.4. Il 28.04.2017 acquistava da cinquantatre lampade “Round Hight Controparte_2 CP_1
Bay 230W 120° Natural White Eco Series” per un costo complessivo di € 16.046,41 (docc. 3, 4 e 5; fatture nn. 585, 586, 587) e provvedeva alla loro installazione presso la Isokit S.r.l., cioè nello stesso capannone precedentemente ispezionato da alla fine del 2016. Controparte_1
1.5. L'attrice allegava che purtroppo, ben presto le lampade installate risultavano difettose, in quanto si esaurivano e non emettevano più luce (dopo un uso largamente inferiore alle 50.000 ore promesse)
e, inoltre, di una lampada si rompeva anche la protezione dei led.
1.6. Si rese quindi necessaria la sostituzione di 3 lampade nel settembre 2017 (doc. 6), 2 lampade nell'agosto del 2018 (doc. 7), 3 lampade nel gennaio del 2019 (doc. 8).
1.7. Con pec del 31.07.2019 (doc. 11) chiedeva che si facesse carico della CP_2 Controparte_1 necessaria sostituzione delle lampade che via via si rompevano, come fatto sino all'aprile del 2019.
1.8.A fronte del rifiuto opposto da di sostituire ulteriori lampade, nel febbraio 2020 CP_1 CP_2
radicava presso il Tribunale di Treviso 2020 ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. (n. 253/2020 r.g) nell'ambito del quale il 23.11.2020 veniva depositato l'elaborato finale (doc n. 20), il quale, accertava (pagg. 29 e 30) che, a fronte della fornitura di 54 lampade (53 originarie + una fornita successivamente), alla data del 27.07.2020 risultava che: 14 lampade risultavano ancora funzionanti presso la sede della Isokit;
11 lampade erano difettose o non funzionanti e ancora installate presso Isokit;
28 lampade difettose o non funzionanti erano stipate presso 1 lampada difettosa e non funzionante si trovava presso l'ufficio del Controparte_2
Ing. (c.t.p. attoreo). Per_2
6 1.9.Il CTU accertava, che: “la causa del vizio, costituito dal fatto che le lampade fornite da
[...]
si sono guastate così da avere una durata media inferiore a quella della vita media CP_1
attesa, è individuabile nell'errata posa del materiale si interfaccia termica (TIM) da cui consegue la non perfetta aderenza tra il supporto ove sono alloggiati i LED e il corpo dissipatore e la non omogenea trasmissione del calore tra detti elementi. La causa del vizio è quindi riferibile all'assemblaggio e/o al montaggio e/o alla realizzazione del sistema di dissipazione del calore o comunque di costruzione delle lampade” (pagg. 34 e 35; doc. 20) ed inoltre che: “Si ricorda che la dichiarazione di conformità è quel documento conclusivo del processo di marcatura CE che deve accompagnare il prodotto, unitamente al manuale e all'etichettatura, fino all'utilizzazione finale. Lo scrivente pertanto conclude che, sulla base dei documenti in atti e di quanto è stato messo a disposizione nel corso delle operazioni peritali, non è possibile determinare se i corpi illuminanti prodotti dalla e venduti e commercializzati dalla siano o meno conformi CP_8 Controparte_1
a tutte le Direttive applicabili in materia” (pag. 25 c.t.u. doc. 20).
1.10.Alla luce delle risultanze dell'ATP, conveniva innanzi al Tribunale di Treviso al CP_2 CP_1
fine di far dichiarare la risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto per grave inadempimento del venditore per avere quest'ultimo fornito lampade prive di marcatura CE (e/o con marcatura CE non regolare) e comunque prive delle necessarie certificazioni e quindi incommerciabili (aliud pro alio) ed al fine di ottenere la condanna di a restituire all'attrice tutte le somme percepite quale prezzo CP_1
e pari ad € 16.468,63 e a corrisponderle l'ulteriore somma di € 5.930,97 quale costo di installazione e sostituzione delle lampade.
1.11.In via subordinata la società attrice formulava domanda di risoluzione ex art. 1490 e 1497 c.c. - accertata e dichiarata l'esistenza dei vizi contestati delle lampade “Round Hight Bay 230W 120°
Natural White Eco Series”, non essendo stato eseguito a regola d'arte il sistema di dissipazione del calore, l'assemblaggio e/o il montaggio, con la medesima condanna restitutoria.
1.12.In via ulteriormente subordinata chiedeva condannarsi la convenuta al risarcimento della minor valore delle lampade, pari ad € 16.468,63, e ogni ulteriore danno subito da Controparte_2
compreso quello derivante dai costi di installazione e sostituzione delle lampade guaste, pari ad €
5.930,97, in ogni caso i costi di c.t.u., di difesa legale e di assistenza tecnica sostenuti per il procedimento di a.t.p. n. 253/2020 R.g. Tribunale di Treviso e pari ad € 9.748,54.
1.13.Il Tribunale di Treviso rigettava la domanda attorea di risoluzione ex art. 1453 c.c. poiché ritenuta infondata mentre accoglieva l'eccezione di prescrizione spiegata da con riferimento CP_1
alla domanda ex art. 1490 c.c. per decorrenza del termine biennale stabilito per contratto.
2.Il giudizio di secondo grado.
7 2.1. Quale primo motivo di appello deduce l'omessa/errata applicazione degli articoli 1453 e CP_2
segg. c.c.
2.2.Il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto provata la conformità dei prodotti alla normativa UE (direttiva 2014/30/EU Elettromagnetica e 2014/35/EU Low Voltage Directive o direttiva bassa tensione) ed alle norme UNI EN 60598-2-11, EN 60598, 19898, sulla base delle certificazioni di conformità prodotte da , di provenienza da parte di soggetti terzi (non del CP_1
produttore cinese ) certificazioni oggetto di disconoscimento da parte di CP_8 CP_2
2.3.Evidenzia come la CTU espletata in sede di ATP avesse accertato che, in mancanza della dichiarazione di conformità da parte del produttore e della documentazione di supporto prevista dall'art. 5 del Dlvo n. 86/2016, non poteva essere emesso un giudizio di corrispondenza dei corpi illuminati forniti da alla normativa comunitaria. CP_1
2.4.Quale secondo motivo di censura l'appellante deduce la violazione dell'art. 1490 c.c. per erroneo accoglimento dell'eccezione di prescrizione spiegata dall'appellata in primo grado.
2.5.Il Tribunale di Treviso avrebbe ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione, convenzionalmente estesa la garanzia al termine di un biennio dalla consegna del bene (cfr. art.
1.2 dell'offerta commerciale del 7.11.2016, doc. 1 conv.), in tal modo ampliando la garanzia legale annuale prevista dall'art. 1495 c. 2 CC., e poiché le lampade erano state consegnate il 20.4.2017 e che la prima denunzia dei vizi aveva avuto luogo in data 31.7.2019 (doc. 11 att.), quindi oltre i due anni dalla consegna, l'azione era prescritta.
2.6.L'appellante ribadisce che già nel corso dei primi due anni dalla consegna la venditrice aveva implicitamente riconosciuto il vizio (Cass. 16766/2019;23970/2013), impedendo così il compiersi di qualsiasi termine di decadenza e prescrizione, avendo provveduto alla sostituzione di tre lampade non funzionanti nel settembre 2017, di due lampade nell'agosto 2018 e di altre tre lampade nel gennaio
2019.
2.7.Deduce altresì come l'accertamento del vizio e l'accertamento del fatto che tutta la partita di lampade presentasse lo stesso difetto di fabbricazione è stato definitivamente acquisito all'esito di un accertamento tecnico preventivo ante causam, con deposito dell'elaborato del c.t.u. Ing. in Per_1 data 23.11.2020, data a decorrere dalla quale poteva essere ricollegata la c.d. “scoperta” dei vizi, intesa come conoscenza oggettiva e completa della riferibilità degli inconvenienti percepiti ai difetti del sistema di dissipazione del calore.
2.8. Ribadisce che la durata di 50.000 ore “garantita” da non costituiva una qualità Controparte_1
specifica e precipua delle lampade fornite dalla convenuta, ma, più semplicemente, una caratteristica del tutto normale, propria di una qualsiasi lampada led e che nel momento in cui Controparte_1
nella sua proposta commerciale (doc. 1 parte convenuta) ha assicurato che la durata media delle
8 lampade oggetto di offerta era di 50.000 ore, tale dato induceva il compratore a far legittimo affidamento sul fatto che effettivamente tali lampade avrebbero funzionato quantomeno 50.000 ore con rilevanza anche ai sensi dell'art. 1512 c.c.
3.Si è costituita , la quale ha instato per il rigetto dell'impugnazione avversaria. CP_1
31.1. Quanto al primo motivo di censura, parte appellata evidenzia che ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 del Regolamento CE n. 765/2008 del 09.07.2008 e degli artt. 9, 10 e 11 del D.Lgs. n. 86 del 19.05.2016, l'apposizione della marcatura CE su di un prodotto determina una presunzione di conformità del prodotto medesimo sia alla normativa nazionale ed internazionale, sia alle norme armonizzate relative alla specifica categoria merceologica del prodotto stesso ed altresì come CP_1
abbia dato conto sia della presenza sui prodotti illuminanti della marcatura CE sia delle dovute certificazioni di conformità ai sensi del Dlvo n. 86/2016 e delle direttive UE EMC (2014/30/EU) e
LVD (2015/25/EU), ritenute legittime ed efficaci dal giudice di primo grado.
3.2. Quanto al secondo profilo di censura, ribadisce la correttezza della pronuncia di primo CP_1 grado che ha accolto l'eccezione di prescrizione per decorso del termine contrattuale biennale ex art. 1495, c.3, c.c., essendo la prima denunzia dei vizi (31.7.2019) tardiva rispetto al compimento del biennio (20.4.2019) dalla data della consegna della merce (20.4.2017).
3.3.Allega infine come il venditore non avesse assunto contrattualmente l'obbligo di garantire la durata della lampada per almeno 50.000,00.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 4.11.2024 tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
DIRITTO
1.Il primo motivo di censura è infondato.
1.2. E' circostanza pacifica e documentale che le lampade Led fornite da sono state prodotte CP_1
dalla società cinese (per brevità poi ), con sede in Cina, Controparte_9 CP_8
Fuyong, Shenzhen 6F, B6 Building, Junfeng Industrial Park, Yonghe Road.
1.3. Il modello di lampada oggetto di causa è il “Round Hight Bay 230W 120° Natural White Eco
Series”, fornito in numero di 53 esemplari per il prezzo unitario di €233,08, oltre IVA al 22%, complessivo di €16.468,63 come da fatture in atti, materiale consegnato a il 20.4.2017. CP_2
1.4.Nell'atto di citazione di primo grado (pagina 6) l'attore deduceva come, “richiamati gli obblighi di legge per l'importatore previsti dell'art. 5 Dlvo n. 86/2016, acclarata l'obbligatorietà della marcatura e della documentazione di accompagnamento”, non avesse dimostrato di avere CP_1
effettivamente e regolarmente svolto le attività previste per una regolare marcatura CE, come prescritta dalla direttiva 2014/35/UE e dal D.Lgs 19.05.2016 n. 86 e non avesse consegnato al compratore/cliente la relativa documentazione di accompagnamento attestante, per l'appunto, la
9 conformità dei prodotti alla normativa UE” per come confermato nella CTU espletata in sede di ATP in cui si affermava la mancanza della dichiarazione di conformità del produttore con riferimento alle direttive diverse dalla 2014/30/EU ( Elettromagnetical EMC), richiamata della dichiarazione del
10.5.2016 agli atti e l'impossibilità di “determinare se i corpi illuminati prodotti da e venduti CP_8
e commercializzati da siano o meno conformi a tutte le direttive applicabili in Controparte_1
materia (pagg. 23-24).
1.5.Ed ancora nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. parte attrice deduceva come la controparte avrebbe dovuto produrre la seguente documentazione redatta da : - dichiarazione di CP_8
conformità; nomina di un mandatario in Europa;
redatta da - fascicolo tecnico Controparte_1
per la marcatura CE;
- dichiarazione di conformità; - istruzioni d'uso e manutenzione.
Fatte queste premesse deduceva come il prodotto, privo di una regolare marcatura CE, fosse incommerciabile, quale aliud pro alio, come tale legittimante la domanda di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. per grave inadempimento del venditore.
1.6.Tale doglianza è priva di pregio.
1.6 bis.Tra i vizi che il compratore è legittimato a far valere nei confronti del venditore vi sono i vizi derivanti dalla mancanza di qualità promesse della cosa venduta (art. 1497 c.c.), la consegna dell'"aliud pro alio" (istituto di creazione giurisprudenziale che non è soggetto ai termini di decadenza e prescrizione dell'art. 1495 c.c.) ed i vizi della cosa venduta, ossia quei vizi che la rendono inidonea all'uso o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore ai sensi dell'art. 1490 c.c..
2.6.In particolare, il vizio redibitorio (art. 1490 c.c.) e la mancanza di qualità promesse o essenziali
(1497 c.c.) sono accomunate dal fatto che presuppongono l'appartenenza della cosa al genere pattuito, ma si differenziano in quanto il primo riguarda le imperfezioni ed i difetti inerenti il processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa, mentre la seconda riguarda la natura della merce;
entrambe le ipotesi, poi, differiscono dalla consegna di "aliud pro alio" che ricorre quando la cosa venduta appartiene ad un genere completamente diverso da quello pattuito (cfr. Trib.
Forlì n. 685 del 2024).
1.7. La normativa di riferimento per il commercio di materiale elettrico è cristallizzata nel Dlvo n. 86 del 2016, di attuazione della direttiva LVD (Low Woltage Directive, d'ora in poi LVD) 2014/35/EU, il cui art.3 prevede delle specifiche obbligazioni sia in capo in capo ai produttori-fabbricanti, all'atto dell'immissione sul mercato o della messa in servizio del loro materiale elettrico, mentre il successivo art. 5 prevede particolari e correlati obblighi per gli importatori (quale è ), i quali debbono CP_1 immettere sul mercato “solo il materiale elettrico conforme”.
1.8.La citata ultima disposizione prevede che: “prima di immettere il materiale elettrico sul mercato, gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione
10 della conformità e che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che sul materiale elettrico sia apposta la marcatura CE, che il materiale elettrico sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 3, commi 5 e 6.
(prescrizioni ultime riguardanti l'apposizione da parte del fabbricante sul materiale elettrico o su un documento di accompagnamento di un numero che consenta l'identificazione del prodotto, nonché
l'indicazione da parte del fabbricante sul materiale elettrico dei dati di identificazione e contatto del produttore stesso).
1.9. Ritiene il Collegio che abbia dimostrato di aver assolto ai propri obblighi di legge e CP_1
dimostrato la regolare immissione in commercio e marcatura dei prodotti in ossequio alla normativa nazionale e sovranazionale.
1.10. Osserva la Corte come parte convenuta in primo grado abbia dimostrato che le lampade non solo erano provviste della marcatura CE, come da fotografie in atti, ma ha anche prodotto le certificazioni di conformità rilasciate (non da terzi) ma dal fabbricante rispettivamente in data CP_8
10.5.2016 e 19.11.2016 (doc. n. 3 e 5 parte convenuta di primo grado) nelle quali il produttore, sotto la propria responsabilità, ha certificato la corrispondenza del prodotto alle direttive comunitarie LVD
(2014/35/EU) e EMC (2014/35/EU) e le certificazioni di verifica di conformità, queste sì rilasciate da soggetti terzi certificatori, per come consentito dall'art. 3 del Dlvo n. 86/2016 ed in particolare:
1.verifica della conformità alla Direttiva LVD rilasciata dall'ente certificatore SGSCSTC;
2
[...]
in data 30.09.2016 (doc. 6);
3. verifica della conformità alla Direttiva Controparte_10
EMC rilasciata dall'ente certificatore SGSCSTC;
4. in data Controparte_10
06.09.2016 (doc. 7.) 5. certificazione IEC per il mutuo riconoscimento dei certificati rilasciata da
SGS KO Ltd. in data 30.09.2016 (doc. 8), 6. rapporto di prova test Philips LU IESINA LM-
80 (doc. 9);7 rapporto di prova delle temperature rilasciato da SGS in data 25.09.2016 (doc. 10).
1.11. Evidenzia il Collegio che correttamente il Tribunale, peraltro motivando ampiamente sul punto, si sia discostato dalle conclusioni rassegnate dalla CTU espletata in sede di ATP, relative all'impossibilità di accertare la conformità dei corpi illuminanti a tutte le direttive europee in CP_8
materia, avendo il giudice di primo grado espletato una attenta e corretta delibazione sulla base della documentazione agli atti, in parte diversa da quella depositata in sede di ATP.
1.12. In primis nell'elaborato redatto dall'ing. non è stata valutata la certificazione resa Per_1 CP_8
in data 19.11.2016 (valorizzata invece dal Tribunale), la quale attestava la conformità dei corpi illuminanti oggetto di causa ad entrambe le direttive, vale a dire alla direttiva LVD (Low Voltage
Directive 2014/35/EU) ed alla direttiva EMC (Electromagnetical 2014/30/EU), concordando la Corte con la valutazione sul punto del Tribunale nella misura in cui il riferimento - nel documento del
11 19.11.2016 - per due volte al numero 2014/30/EU doveva intendersi frutto di un mero errore materiale.
1.13 In secondo luogo osserva la Corte come il CTU non abbia indicato specificamente a quali e diverse direttive e/o norme UNI EN dovessero riferirsi le ulteriori certificazioni mancanti, con ciò precludendo di fatto la possibilità di un ulteriore delibazione nel contraddittorio delle parti.
1.14.Il ogni caso le certificazioni e verifiche sopra citate si riferiscono tutte al modello di lampada avente codice BLP-HBL230WE04 (o BLP-HBL230WExx), da ritenersi coincidente – “con un grado di probabilità tanto elevato da rasentare la certezza” (cfr. pag. 20 CTU) – col modello avente codice
OIHLR230E-120NW, venduto da e oggetto della presente causa. CP_1
1.15. Risulta altresì prodotto da parte convenuta il manuale d'installazione (doc n.14 fascicolo di primo grado), mentre, per quanto concerne il fascicolo tecnico, osserva la Corte come tale documentazione - comprensiva dei disegni e progetti del materiale elettrico, nonché della descrizione della normativa di riferimento per la verifica della conformità del prodotto - richiamata all'allegato
III ed all'art.3 del Dlvo n. 86/2016, debba essere redatta e conservata per 10 anni dalla messa in commercio dal produttore ma non anche dall'importatore.
Sotto questo profilo pertanto alcun inadempimento può essere ascritto alla parte appellata, quale importatore.
2. Anche il secondo motivo di censura è infondato.
2.1. L'offerta commerciale del 7.11.2016 accettata da (doc. n. 1 fascicolo di parte convenuta CP_2
di primo grado), prevedeva tra i parametri tecnici delle lampade, la vita media di 50.000 ore.
2.2.Inoltre al punto 1.2. dell'offerta citata, rubricato assistenza e manutenzione, era stata operata un'estensione della garanzia ex art. 1490 c.c. a 24 mesi (anziché annuale come quella prevista dall'art. 1495, c.3, c.c.) a partire dalla data di consegna, servizio reso dal centro di assistenza tecnica , CP_1
“comprensivo della manodopera, dei costi di riparazione e/o sostituzione delle parti di tutti i prodotti che presenteranno difetto riconosciuto dalla fabbrica. Saranno esclusi i guasti causati da uso improprio. Il trasporto con destinazione nostro laboratorio di Castelfranco Veneto è a carico del mittente”.
2.3.Nel caso di specie nel periodo dal 20.4.2017 (data della consegna della merce) al 20.4.2019 sono state rese e sostituite 8 lampade, in particolare 3 a settembre 2017 (doc. 6), senza richiedere alcuna somma per la sostituzione” 2 nel luglio 2018 (doc. 7) e 3 nel dicembre del 2018 (doc. 8), anche in questo caso senza richiedere alcuna somma per la sostituzione”.
12 2.3bis Il primo atto avente valore interruttivo della prescrizione è stato inviato tardivamente via PEC in data 31.7.2019 (doc. 11), atto con il quale chiedeva che si facesse CP_2 Controparte_1
carico della necessaria sostituzione delle lampade che via via si rompevano, come fatto sino all'aprile del 2019.
2.4. Rileva la Corte, per come statuito dal giudice di primo grado, che l'azione di garanzia si è prescritta per decorso del termine biennale non potendo la condotta di ritenersi come CP_1
riconoscimento tacito del vizio dell'intera fornitura e del diritto del compratore alla garanzia.
2.5. Per quanto attiene il regime della prescrizione della garanzia nei contratti di compravendita, la giurisprudenza di legittimità sul punto rileva che l'azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia ex articolo 1495 del codice civile si prescrive, “in ogni caso”, nel termine di un anno (nel caso di specie due anni per espressa previsione contrattuale) dalla consegna del bene compravenduto, e ciò indipendentemente dalla scoperta del vizio (Cass. n. 8649/2024); la consegna del bene, dalla quale decorre il termine annuale di prescrizione ex articolo 1495 del codice civile per fare valere la garanzia per vizi della cosa ai sensi dell'articolo 1490 del codice civile, è quella effettiva e materiale, che pone il compratore a diretto contatto con il bene medesimo (cfr. Cass. 17597/2020).
2.6.La locuzione “in ogni caso” utilizzata dall'art. 1495, comma terzo, c.c. intende far decorrere quel termine anche se il compratore non abbia scoperto il vizio, ma non sottrarre il termine medesimo alle cause di interruzione di cui agli artt. 2943 e segg. c.c.; cosicchè la prescrizione deve ritenersi interrotta, a norma dell'art. 2944 c.c., per effetto del riconoscimento, da parte del venditore, del diritto del compratore alla garanzia (cfr. Cass. 33380/2023;), riconoscimento che, oltre che in forma espressa, può avvenire anche tacitamente e cioè mediante il compimento di atti incompatibili con l'intenzione di respingere la pretesa del compratore o di far valere la decadenza dal diritto alla garanzia
(cfr. Cass. 16766/2019; 27076/2019; 23970/2013;10288/2002;4119/1998).
2.7.Nel caso di specie, come già esposto, durante il periodo biennale di vigenza della garanzia, CP_1
ha sostituto otto lampade della stessa fornitura (lampade dalle stesse caratteristiche tecniche), con ciò riconoscendo il vizio esclusivamente per quelle oggetto di sostituzione.
2.8.Tale condotta del venditore importatore non può essere considerata come riconoscimento del vizio per l'intera fornitura di lampade (come nel caso deciso da Cass. n. 8775/2024 relativo alla sostituzione da parte del venditore dell'intera fornitura di calzature), essendo la presente fattispecie diversa da quelle valutate da Cass. n. 33380/2023 (plurime riparazioni dello stesso bene) oppure da
Cass. n. 16766/2019 (riconoscimento del vizio del filato solo all'esito della produzione del tessuto).
2.9.Risulta inoltre per tabulas (docc. 9 e 10 di parte appellante) come , successivamente alla CP_1
scadenza del termine biennale, abbia proceduto alla sostituzione di altre 3 lampade (2 a maggio 2019
13 ed una a luglio 2019), ma con richiesta del pagamento del corrispettivo per il servizio, pagamento regolarmente saldato da per come pacificamente ammesso da quest'ultima. CP_2
2.10. Anche tale condotta del venditore appare pertanto incompatibile con il riconoscimento del vizio e del diritto del compratore alla garanzia.
2.11.Ogni altra questione non viene esaminata in quanto assorbita.
2.12. L'appello pertanto deve essere rigettato.
2.13.Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base dei parametri medi per lo scaglione di riferimento previsti dal DM 55/2014 e succ. mod., con esclusione della fase istruttoria, non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale di Treviso n. 1422/2023 del
7.8.2023, notificata il 28.8.2023;
condanna parte appellante al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in €3.966,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, D.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto;
dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 25.11.2024
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott.ssa Rita Rigoni
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