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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 12/12/2024, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- Fabrizio Riga Presidente
- Anna Maria Tracanna Consigliera
- Emanuela Vitello Consigliera relatrice
-
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 375 dell'anno 2023 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. SCARPANTONI CARLO, Parte_1
dall'Avv. SCARPANTONI LUCA e dall'Avv. SCARPANTONI CLAUDIA giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. GIOVATI ANTONIO, e
[...]
dall'Avv.GIANGROSSI ILARIO giusta procura in atti;
APPELLATO
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 127/2023 del Tribunale di Teramo pubblicata il
08/03/2023 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8/9/2023 il sig. ha impugnato la sentenza del Pt_1
Tribunale di Teramo nella parte in cui ha condannato la in qualità di appaltante Parte_2
responsabile in via solidale, al pagamento in favore del sig. della somma di euro Pt_1
6.227,00 – liquidata in via equitativa - a titolo di trattamento di fine rapporto.
Il sig. aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento delle retribuzioni da Pt_1
dicembre 2019 a febbraio 2020, nonchè competenze di fine rapporto, maturate nel periodo in
Contr cui, come dipendente della , aveva prestato servizio presso la , appaltante del CP_1
servizio di pulizie degli impianti alla P.H.F.C. s.p.a., alla quale era subentrata come
Contr cessionaria d'azienda la . Contr La aveva proposto opposizione, chiamando preliminarmente in regresso la , CP_1
contestando l'esistenza di prova scritta a fondamento dell'ingiunzione (le buste paga prodotte non sarebbero che simulazioni), eccependo l'assenza di prova circa l'adibizione del lavoratore all'appalto, nonché la cessazione dell'appalto a dicembre 2029, e deducendo quindi l'insussistenza della sua responsabilità ex art. 29 d.lgs. In subordine ha inoltre eccepito l'insussistenza di responsabilità per l'indennità per ferie e permessi non goduti, considerata la sua natura risarcitoria.
Il giudice di primo grado, dopo aver autorizzato la chiamata in regresso, ha revocato il decreto ingiuntivo ritenendolo emesso senza prova scritta, ha ritenuto la responsabilità della CP_1
limitata fino al dicembre 2019, ritenendo l'appalto cessato a tale data essendo prevista nel contratto la sua durata fino a tale momento ed essendo stata fornita prova della disdetta da parte della . Ha comunque ritenuto provata lo svolgimento da parte del sig. CP_1 Pt_1 di attività lavorativa presso l'appalto, ed ha quindi ritenuto la responsabile ex art. 29 CP_1
d.lgs. 276/2003 per la retribuzione di dicembre, per il TFR maturato dal lavoratore fino a quel momento, per tredicesima e quattordicesima, escludendo invece l'indennità per ferie non Contr godute e permessi non goduti. Ha infine condannato la a manlevare la per gli CP_1
importi dovuti al lavoratore.
Il primo giudice ha determinato il TFR maturato dal lavoratore per il periodo di riferimento in cui è stato adibito all'appalto (da maggio 2016 al 31 dicembre 2019) in euro 6.227, liquidando a tale somma “in via equitativa, in assenza di elementi per una stima precisa, mediante assunzione a base del calcolo di una retribuzione pari in media ad € 1.300,00 nel corso del rapporto di lavoro, considerata la dinamica salariale, comprensiva della rivalutazione monetaria sugli accantonamenti (calcolati dividendo la somma di n.14 mensilità annue per 13,5 ex art.2120 c.c.) nell'ambito di tale liquidazione equitativa.”
Il Sig. ha proposto appello avverso tale decisione limitatamente alla liquidazione Pt_1
del trattamento di fine rapporto ritenendo che la base retributiva considerata utile per la sua determinazione risulti errata in quanto inferiore a quella prevista dall'art. 2120 c.c..
Il giudice avrebbe ritenuto applicabile la retribuzione globale di fatto indicata in € 1.367,80 nel cedolino paga di Novembre 2019 e non considerando che nel calcolo andava ricompreso il “premio mansione” annotato nello stesso documento contabile, e che rappresenterebbe il compenso corrisposto per remunerare la funzione di “capocantiere” o di responsabile dei lavoratori adibiti presso lo stabilimento (€ 1.757,50), funzione svolta dal sig. CP_1
come riferito anche dai testimoni. Il giudice inoltre non avrebbe tenuto conto del Pt_1
riconoscimento contenuto nella comunicazione della P.H.F.C. S.p.A. a dicembre 2019 (in cui
Contr lo informava dell'ulteriore passaggio dalla alla P.H.F.C. s.p.a. da tale momento) relativo alla quantificazione del TFR accantonato fino a tale momento per euro 10.832,94.
La si è costituita contestando la fondatezza dei motivi di appello, in particolare ha CP_1 evidenziato che la ricognizione dell'ammontare del TFR e della retribuzione globale di fatto effettuata dalla società datrice di lavoro (con riferimento sia alle buste paga che alla comunicazione di trasferimento di azienda) non avrebbe effetti nei confronti della società responsabile solidalmente, ed il giudice avrebbe quindi correttamente liquidato il TFR in via equitativa. Inoltre non vi sarebbe prova del fatto che il sig. abbia ricevuto a titolo Pt_1 non occasionale il c.d. “premio mansione”, non facendo prova nei confronti dell'appaltante Contr le buste paga. Ha specificato inoltre che la è stata dichiarata fallita con sentenza n. 4/22 emessa dal Tribunale di Forlì.
Preliminarmente deve essere respinta l'istanza di interruzione formulata dalla in data CP_1
11.12.2024, tenuto conto che l'appello è stato notificato tempestivamente alla curatela fallimentare, e che in ogni caso esso riguarda unicamente la riforma della condanna nei confronti della . CP_1
Nel merito l'appello è fondato.
L'appellante ha depositato unitamente al ricorso introduttivo la busta paga di novembre 2019,
e, a seguito di istanza di esibizione del Collegio, ulteriori buste paga relative ad agosto, settembre, ottobre 2019 (periodi evincibili dal riquadro relativo all'anzianità di servizio) che riportano tutte la voce “premio di mansione”, potendosi quindi escludere che si tratti di un compenso occasionale legato alla fine del rapporto. Inoltre l'appellante ha prodotto numerose buste paga relative al periodo tra il 2017 ed il 2018, in cui non vi è indicazione del premio di mansione ma vi è una voce costante, seppur variabile nell'importo, indicata come
“superminimo assorbibile”, voce scomparsa nelle buste paga in cui è presente il premio di mansione, e che dunque è stata presumibilmente da esso sostituita. In ogni caso si rileva che la nozione di retribuzione recepita dall'art. 2120 ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto è ispirata al principio della onnicomprensività, nel senso che in detto calcolo vanno compresi tutti gli emolumenti che trovano la loro causa tipica e normale nel rapporto di lavoro cui sono istituzionalmente connessi, anche se non strettamente correlati all'effettività della prestazione mentre ne vanno escluse solo quelle somme rispetto alle quali il rapporto di lavoro costituisce una mera occasione contingente per la relativa fruizione, quand'anche essa trovi la sua radice in un rapporto obbligatorio diverso ancorché collaterale e collegato al rapporto di lavoro (ex multis 05/05/2008, n. 10986).
Si osserva che le busta paga ed i CUD, sebbene non emesse dalla società appellata (chiamata a rispondere come co-obbligata solidale), rappresentano evidenza documentale di quanto percepito dal lavoratore, in assenza di contestazione circa gli importi effettivamente erogati.
L'inclusione delle suddette voci nel calcolo della retribuzione utile ai fini TFR e i CUD altresì prodotti dall'appellante, da cui si evince che alla data del 31 dicembre 2018 il TFR maturato e rimasto in azienda era pari ad euro 8.032,00 (mentre al 31 dicembre 2017 era pari ad euro
4.606,48), sono del tutto coerenti con l'importo indicato nella comunicazione inviata al Contr lavoratore al momento del passaggio dalla P.H.F.C. S.p.A alla , in cui lo si informa che il TFR da lui maturato sino a tale momento è pari ad euro 10.832,94.
I criteri legalmente previsti per il calcolo del trattamento di fine rapporto non lasciano dunque margine per una liquidazione “in via equitativa” con esclusione di alcune voci retributive e la corresponsione al lavoratore di un importo inferiore a quanto indicato al momento del trasferimento d'azienda, dunque la sentenza di primo grado deve essere riformata sul punto.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ferme le spese del primo grado di giudizio.
PQM
- In parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, condanna l'appellata, in qualità di responsabile solidale, a corrispondere all'appellante la somma di euro 10.832,94 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione al soddisfo.
- Condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite del grado in favore dell'appellante nella misura di euro 1.984,00 oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi all'avvocato antistatario.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 12/12/2024
La Consigliera est.
Emanuela Vitello
Il Presidente
Fabrizio Riga
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- Fabrizio Riga Presidente
- Anna Maria Tracanna Consigliera
- Emanuela Vitello Consigliera relatrice
-
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 375 dell'anno 2023 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. SCARPANTONI CARLO, Parte_1
dall'Avv. SCARPANTONI LUCA e dall'Avv. SCARPANTONI CLAUDIA giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. GIOVATI ANTONIO, e
[...]
dall'Avv.GIANGROSSI ILARIO giusta procura in atti;
APPELLATO
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 127/2023 del Tribunale di Teramo pubblicata il
08/03/2023 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8/9/2023 il sig. ha impugnato la sentenza del Pt_1
Tribunale di Teramo nella parte in cui ha condannato la in qualità di appaltante Parte_2
responsabile in via solidale, al pagamento in favore del sig. della somma di euro Pt_1
6.227,00 – liquidata in via equitativa - a titolo di trattamento di fine rapporto.
Il sig. aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento delle retribuzioni da Pt_1
dicembre 2019 a febbraio 2020, nonchè competenze di fine rapporto, maturate nel periodo in
Contr cui, come dipendente della , aveva prestato servizio presso la , appaltante del CP_1
servizio di pulizie degli impianti alla P.H.F.C. s.p.a., alla quale era subentrata come
Contr cessionaria d'azienda la . Contr La aveva proposto opposizione, chiamando preliminarmente in regresso la , CP_1
contestando l'esistenza di prova scritta a fondamento dell'ingiunzione (le buste paga prodotte non sarebbero che simulazioni), eccependo l'assenza di prova circa l'adibizione del lavoratore all'appalto, nonché la cessazione dell'appalto a dicembre 2029, e deducendo quindi l'insussistenza della sua responsabilità ex art. 29 d.lgs. In subordine ha inoltre eccepito l'insussistenza di responsabilità per l'indennità per ferie e permessi non goduti, considerata la sua natura risarcitoria.
Il giudice di primo grado, dopo aver autorizzato la chiamata in regresso, ha revocato il decreto ingiuntivo ritenendolo emesso senza prova scritta, ha ritenuto la responsabilità della CP_1
limitata fino al dicembre 2019, ritenendo l'appalto cessato a tale data essendo prevista nel contratto la sua durata fino a tale momento ed essendo stata fornita prova della disdetta da parte della . Ha comunque ritenuto provata lo svolgimento da parte del sig. CP_1 Pt_1 di attività lavorativa presso l'appalto, ed ha quindi ritenuto la responsabile ex art. 29 CP_1
d.lgs. 276/2003 per la retribuzione di dicembre, per il TFR maturato dal lavoratore fino a quel momento, per tredicesima e quattordicesima, escludendo invece l'indennità per ferie non Contr godute e permessi non goduti. Ha infine condannato la a manlevare la per gli CP_1
importi dovuti al lavoratore.
Il primo giudice ha determinato il TFR maturato dal lavoratore per il periodo di riferimento in cui è stato adibito all'appalto (da maggio 2016 al 31 dicembre 2019) in euro 6.227, liquidando a tale somma “in via equitativa, in assenza di elementi per una stima precisa, mediante assunzione a base del calcolo di una retribuzione pari in media ad € 1.300,00 nel corso del rapporto di lavoro, considerata la dinamica salariale, comprensiva della rivalutazione monetaria sugli accantonamenti (calcolati dividendo la somma di n.14 mensilità annue per 13,5 ex art.2120 c.c.) nell'ambito di tale liquidazione equitativa.”
Il Sig. ha proposto appello avverso tale decisione limitatamente alla liquidazione Pt_1
del trattamento di fine rapporto ritenendo che la base retributiva considerata utile per la sua determinazione risulti errata in quanto inferiore a quella prevista dall'art. 2120 c.c..
Il giudice avrebbe ritenuto applicabile la retribuzione globale di fatto indicata in € 1.367,80 nel cedolino paga di Novembre 2019 e non considerando che nel calcolo andava ricompreso il “premio mansione” annotato nello stesso documento contabile, e che rappresenterebbe il compenso corrisposto per remunerare la funzione di “capocantiere” o di responsabile dei lavoratori adibiti presso lo stabilimento (€ 1.757,50), funzione svolta dal sig. CP_1
come riferito anche dai testimoni. Il giudice inoltre non avrebbe tenuto conto del Pt_1
riconoscimento contenuto nella comunicazione della P.H.F.C. S.p.A. a dicembre 2019 (in cui
Contr lo informava dell'ulteriore passaggio dalla alla P.H.F.C. s.p.a. da tale momento) relativo alla quantificazione del TFR accantonato fino a tale momento per euro 10.832,94.
La si è costituita contestando la fondatezza dei motivi di appello, in particolare ha CP_1 evidenziato che la ricognizione dell'ammontare del TFR e della retribuzione globale di fatto effettuata dalla società datrice di lavoro (con riferimento sia alle buste paga che alla comunicazione di trasferimento di azienda) non avrebbe effetti nei confronti della società responsabile solidalmente, ed il giudice avrebbe quindi correttamente liquidato il TFR in via equitativa. Inoltre non vi sarebbe prova del fatto che il sig. abbia ricevuto a titolo Pt_1 non occasionale il c.d. “premio mansione”, non facendo prova nei confronti dell'appaltante Contr le buste paga. Ha specificato inoltre che la è stata dichiarata fallita con sentenza n. 4/22 emessa dal Tribunale di Forlì.
Preliminarmente deve essere respinta l'istanza di interruzione formulata dalla in data CP_1
11.12.2024, tenuto conto che l'appello è stato notificato tempestivamente alla curatela fallimentare, e che in ogni caso esso riguarda unicamente la riforma della condanna nei confronti della . CP_1
Nel merito l'appello è fondato.
L'appellante ha depositato unitamente al ricorso introduttivo la busta paga di novembre 2019,
e, a seguito di istanza di esibizione del Collegio, ulteriori buste paga relative ad agosto, settembre, ottobre 2019 (periodi evincibili dal riquadro relativo all'anzianità di servizio) che riportano tutte la voce “premio di mansione”, potendosi quindi escludere che si tratti di un compenso occasionale legato alla fine del rapporto. Inoltre l'appellante ha prodotto numerose buste paga relative al periodo tra il 2017 ed il 2018, in cui non vi è indicazione del premio di mansione ma vi è una voce costante, seppur variabile nell'importo, indicata come
“superminimo assorbibile”, voce scomparsa nelle buste paga in cui è presente il premio di mansione, e che dunque è stata presumibilmente da esso sostituita. In ogni caso si rileva che la nozione di retribuzione recepita dall'art. 2120 ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto è ispirata al principio della onnicomprensività, nel senso che in detto calcolo vanno compresi tutti gli emolumenti che trovano la loro causa tipica e normale nel rapporto di lavoro cui sono istituzionalmente connessi, anche se non strettamente correlati all'effettività della prestazione mentre ne vanno escluse solo quelle somme rispetto alle quali il rapporto di lavoro costituisce una mera occasione contingente per la relativa fruizione, quand'anche essa trovi la sua radice in un rapporto obbligatorio diverso ancorché collaterale e collegato al rapporto di lavoro (ex multis 05/05/2008, n. 10986).
Si osserva che le busta paga ed i CUD, sebbene non emesse dalla società appellata (chiamata a rispondere come co-obbligata solidale), rappresentano evidenza documentale di quanto percepito dal lavoratore, in assenza di contestazione circa gli importi effettivamente erogati.
L'inclusione delle suddette voci nel calcolo della retribuzione utile ai fini TFR e i CUD altresì prodotti dall'appellante, da cui si evince che alla data del 31 dicembre 2018 il TFR maturato e rimasto in azienda era pari ad euro 8.032,00 (mentre al 31 dicembre 2017 era pari ad euro
4.606,48), sono del tutto coerenti con l'importo indicato nella comunicazione inviata al Contr lavoratore al momento del passaggio dalla P.H.F.C. S.p.A alla , in cui lo si informa che il TFR da lui maturato sino a tale momento è pari ad euro 10.832,94.
I criteri legalmente previsti per il calcolo del trattamento di fine rapporto non lasciano dunque margine per una liquidazione “in via equitativa” con esclusione di alcune voci retributive e la corresponsione al lavoratore di un importo inferiore a quanto indicato al momento del trasferimento d'azienda, dunque la sentenza di primo grado deve essere riformata sul punto.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ferme le spese del primo grado di giudizio.
PQM
- In parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, condanna l'appellata, in qualità di responsabile solidale, a corrispondere all'appellante la somma di euro 10.832,94 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione al soddisfo.
- Condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite del grado in favore dell'appellante nella misura di euro 1.984,00 oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi all'avvocato antistatario.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 12/12/2024
La Consigliera est.
Emanuela Vitello
Il Presidente
Fabrizio Riga