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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 03/09/2025, n. 1416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1416 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3568 del 2017 - Pag. 1 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3568 del 2017 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Vendita cose immobili” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a [...] il Parte_1 C.F._1 25.10.1975, rappresentata e difesa dall'avv. ALESSANDRA MORCAVALLO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- ATTORE - CONTRO
, C.F. , parte nata a [...] il CP_1 C.F._2 09.09.1958, rappresentata e difesa dall'avv. BENEDETTO CARRATELLI, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- CONVENUTA - E
, C.F. parte nata a Corigliano Calabro in [...] CP_2 C.F._3 11.03.1942, quale procuratrice speciale del coniuge rappresentata e CP_3 Parte_2 difesa dall'avv. GIUSEPPE TURANO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- CONVENUTA – NONCHÉ
, C.F. , parte nata a [...] Controparte_4 C.F._4 Corone in data 20.02.1938
- CONVENUTO CONTUMACE –
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in Cancelleria il 07.12.2017
ha convenuto in giudizio , Parte_1 CP_1 Controparte_4
e , quale procuratrice speciale del coniuge
[...] CP_2 Controparte_4
La difesa dell'attore ha allegato che:
[...]
- , quale imprenditore agricolo professionale, in forza dell'atto pubblico Parte_1 dell'11.07.03, è proprietario dell'appezzamento di terreno, sito in San Demetrio Corone, località Ogliastretto, esteso per Ha 15.78.40, con sovrastante fabbricato rurale, in catasto al foglio 3, particelle 18, 42, 43, 44, 61, 62 e 74; nonché foglio 6, particelle 14, 31 e 32;
- il citato fondo, già di proprietà della madre dell'attore, coltivato dal prima Parte_1 del menzionato acquisto, in quanto inserito nella famiglia diretto-coltivatrice d'origine, dal 2003 è coltivato dall'attore, in qualità di imprenditore agricolo, unitamente alla sua famiglia, insediata sul fondo, secondo la vocazione naturale (uliveto e seminativo arboreo); R.G. n. 3568 del 2017 - Pag. 2 di 8
- con atto pubblico del 14.12.2016, registrato il 15.12.2016, a rogito del notaio Per_1
, rep. n. 98356, racc. n. 19440, , intervenuta quale procuratrice
[...] CP_2 speciale del coniuge ha venduto alla convenuta Controparte_4 CP_1 in regime di separazione dei beni, il fondo rustico di Ha 5.93.15, sito in agro di San Demetrio Corone, alla contrada Ogliastretto, in catasto al foglio 7, particelle 11 (porzione AA e AB) e 26; foglio 12, particelle 4, 15, 19, 21, 22, 93, 94, 176 e 179, con entrostanti fabbricati rurali in catasto al foglio 12, particelle 177 sub 1, 178 sub 1, 180 sub 1 e 190 sub 1;
- il predetto appezzamento di terreno risulta confinante con quello di proprietà dell'attore per il tramite del foglio 3, particella 61 del terreno che confina con il foglio 7, particella Pt_1 11 del terreno oggetto di compravendita Pignataro-Avato;
- l'attore ha appreso da altri vicini della intervenuta vendita, che lo aveva illegittimamente escluso dalla opportunità di ampliare la sua azienda;
- la compravendita de quo è avvenuta in violazione del diritto di prelazione spettante al proprietario del fondo confinante, imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell'art. 7 L. 817/71, novellato dal D.Lgs n. 228/2001 e dalla Legge n. 154/2016, non essendo stata notificata all'attore la volontà di vendere il fondo, né il preliminare di vendita;
- l'attore, dunque, è stato illegittimamente pretermesso dalla vendita del fondo confinante e ha interesse a vedere riconosciuto il proprio diritto di prelazione all'acquisto del fondo di proprietà del ed esercitare il retratto nei confronti della Parte_3 convenuta, attuale proprietaria;
CP_1
- sussistono tutti i requisiti di cui all'art. 7 della Legge n. 817/71: l'attore è proprietario del fondo acquisito con atto dell'11.7.03; detto terreno è confinante con quello posto in vendita, dal momento che la particella 61 del foglio 3 è contigua con la particella 11 del foglio 7; l'attore è imprenditore agricolo professionale;
l'attore coltiva in tale qualità dal 2003 il suo terreno, ove ha sede la sua azienda agricola e ove vive stabilmente con la famiglia coltivatrice;
il fondo in proprietà presenta una superficie in parte coltivata ad uliveto e in parte cespugliosa, destinata a pascolo, con una vocazione culturale conforme a quella oggetto della compravendita e la loro estensione complessiva non supera il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa dell'attore e della sua famiglia;
l'attore non ha mai venduto fondi rustici di sua proprietà; il fondo oggetto della compravendita risultava privo di coltivatori insediati, come espressamente dichiara lo stesso atto pubblico;
- la stipula del contratto è avvenuta in violazione di legge, in quanto non è stato notificato il preliminare di vendita all'attore, per come previsto dalla legge (c.d. denuntiatio);
- è stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 d. lgs. 28/2010, con esito negativo;
- ricorrono i presupposti per l'esercizio dell'azione di riscatto al medesimo prezzo fissato nel descritto atto pubblico del 14.12.2016, facendo sin da ora formale offerta della suddetta somma;
- dal momento della compiuta vendita – o, quanto meno, della richiesta di sostituzione dell'acquisto – si protrae una illegittima condizione di esclusione dell'attore dal fondo oggetto del contratto. A seguito dell'acquisto al prezzo fissato, egli avrebbe avuto titolo alla coltivazione e alla apprensione dei frutti e di tutti i benefici connessi, nonché all'accorpamento del terreno nella azienda già di proprietà con innegabili potenzialità di incremento della produttività, cui la disciplina della prelazione agraria tende;
- detta condizione di privazione si traduce in un danno crescente per tutto il periodo in cui il passaggio è stato o verrà negato e potrà essere riequilibrata solo attraverso idoneo risarcimento, corrispondente alla complessiva redditività del terreno oggetto della vendita invalida e al mancato incremento della redditività della azienda , a causa del Pt_1 mancato ampliamento della superficie coltivabile, per tutto il periodo in cui la predetta situazione si sarà protratta;
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Tanto premesso, ha concluso chiedendo al Tribunale adito di: Parte_1 a.accertare e dichiarare il diritto dell'attore al riscatto del fondo rustico Parte_1 oggetto dell'atto pubblico di compravendita (Rep. n. 98356; Racc. n. 19440) per notar
, stipulato in Corigliano Calabro in data 14 dicembre 2016 e registrato Persona_1 in Rossano in data 15 dicembre 2016, fra i signori - procuratrice speciale del CP_2 coniuge - quale venditore, ed , quale acquirente, Controparte_4 CP_1 esteso Ha 5.93.15 (ettari cinque, are novantatre, centiare quindici), sito in agro di San Demetrio Corone, alla contrada Ogliastretto, in catasto f 7, p.11e: 11 (porzione AA e porzione AB), e 26; fu12, p.11e: 4, 15, 19, 21, 22, 93, 94, 176 e 179, con entrostanti fabbricati, in catasto f. 12, p.lle: 177 sub 1, 178 sub 1, 180 sub 1, 190 sub 1, a seguito della mancata comunicazione ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione nell'acquisto spettante all'attore; b. dichiarare l'inefficacia del suddetto atto di compravendita fra le parti in esso costituite con sostituzione dell'attore nella posizione giuridica dell'acquirente Parte_1 [...]
, dietro pagamento del prezzo ivi fissato nel termine all'uopo assegnando, con CP_1 l'ordine al Conservatore dei RR.II. della trascrizione ed all'ufficio del catasto della relativa voltura;
c. condannare i convenuti alla consegna del bene libero da cose e persone, nonché al risarcimento di tutti i danni conseguenti al mancato godimento del terreno e corrispondenti alla sua redditività dal momento dell'acquisto (o da altra data ritenuta di giustizia) fino alla consegna, da quantificare anche a mezzo di idonea c.t.u., oltre al mancato incremento di redditività della azienda dell'attore confinante a causa del negato accorpamento del terreno compravenduto per tutto il periodo dalla data dell'acquisto fino alla effettiva consegna, con gli accessori di legge, da liquidare previa idonea c.t.u. od anche in via equitativa;
d. condannare i convenuti alle spese del giudizio e della fase propedeutica di mediazione obbligatoria”. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria in data 30.10.2018, si è costituita in giudizio la convenuta La sua difesa ha dedotto che: CP_1
- sono insussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi della prelazione agraria;
- condizione principale del diritto di prelazione è la titolarità di un terreno confinante con il fondo offerto in vendita;
- il sig. agisce sulla scorta dell'“erroneo presupposto” di essere proprietario Parte_1 di un terreno confinante rispetto a quello acquistato dalla sig. ra;
CP_1
- tuttavia, l'assunto è errato, dal momento che la particella 61 del foglio 3 di proprietà dell'attore non confina con la particella 11 del foglio 7 acquistata dall'odierna deducente, essendo le due particelle interposte da una stradina comunale della larghezza di mt. 4;
- il diritto di prelazione a riscatto è esercitabile solo in presenza di fondi confinanti in senso giuridicamente proprio, ovvero caratterizzati da oggettiva contiguità e continuità fisica e materiale, per contatto reciproco lungo una comune linea di demarcazione (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 04.12.1982, n. 6644; Cass. Civ. Sez. Unite, 25.03.1988, n. 2582; da ultimo Cass. Civ. n. 19235 depositata il 29.09.2015);
- pertanto, la presenza della stradina pubblica (originariamente fosso di scolo) larga 4 mt., che si frappone tra le proprietà in esame, rende i terreni non confinanti tra loro;
- né sussistono gli ulteriori requisiti soggettivi richiesti dalla legge in capo al sig. : con Pt_1 riferimento alla asserita qualifica di imprenditore agricolo professionale dell'attore, di cui si contesta la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge, si evidenzia che la certificazione di attestazione della qualifica di imprenditore agricolo professionale, rilasciata dalla Provincia di Cosenza e prodotta dall'attore, ha carattere meramente dichiarativo e non costitutivo della sussistenza dei prescritti requisiti;
- l'attore non ha fornito prova idonea né della asserita mancata vendita di terreni nel biennio precedente, né della richiesta capacità lavorativa propria e della famiglia, richiesta dalla R.G. n. 3568 del 2017 - Pag. 4 di 8
legge, che è assolutamente insufficiente rispetto all'intera superficie che si otterrebbe aggiungendo ai terreni già di proprietà del il fondo che lo stesso intenderebbe Pt_1 acquistare;
- peraltro il , esercitando sul proprio fondo esclusivamente attività di allevamento di Pt_1 bestiame non può accedere alla prelazione agraria (Cass. 27 luglio 2002 n. 11134);
- l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno, atteso che, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di riscatto agrario, l' , rivestendo la posizione di terza CP_1 acquirente, sarebbe essa stessa danneggiata e, pertanto, legittimata a chiedere il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1485 c.c. nei confronti del venditore. Tanto premesso, ha concluso chiedendo al Tribunale adito di “Rigettare la CP_1 domanda attrice, con vittoria di spese e competenze di giudizio”. Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., depositate le relative memorie, la causa è stata istruita per mezzo della escussione dei testi indicati dalla parte attrice nonché attraverso la disposta CTU. Nelle more dell'attività istruttoria, con comparsa di intervento volontario ex art. 105, comma 2, c.p.c., depositata in Cancelleria in data 09.01.2023, si è costituita in giudizio la convenuta per resistere alla domanda proposta da . CP_2 Parte_1 La sua difesa, premessi cenni sui requisiti previsti dalla legge per l'esercizio della prelazione agraria, ha dedotto:
- l'insussistenza di qualsiasi presupposto per fare dichiarare l'inefficacia della compravendita intervenuta fra e invero avvenuta regolarmente CP_1 Controparte_4 e senza pretermissione di alcuno;
- non sussiste alcun rapporto di confinazione/contiguità tra il fondo rustico dell'attore e quello oggi in proprietà di tale da legittimare la presente azione di retratto agrario;
CP_1
- anche dalla stessa relazione elaborata dall'agronomo di parte attrice, dott. si evince Per_2 che a confine tra i due fondi “vi è uno scavo naturale ... con lo scopo di raccogliere naturalmente, da ambedue i lati, le acque meteoritiche di dilavamento provenienti dai terreni a monte”;
- invero, tra i due fondi vi è un vero e proprio fosso di scolo di vaste dimensioni, largo mt. 4 e profondo circa 40 mt. (elemento di naturale divisione fisica tra i due fondi), pubblico, avente propria autonoma identificazione e classificazione nell'apposito elenco stilato dalla Regione Calabria;
- la presenza di un tale elemento divisorio naturale, come detto a carattere pubblico, impedisce l'operatività della prelazione, posto che, il diritto di prelazione e riscatto del coltivatore diretto, proprietario del terreno confinante previsto dalla L. 817/71, esteso anche all'imprenditore agricolo professionale, spetta solo nel caso di fondi confinanti in senso giuridicamente proprio, cioè caratterizzati da continuità fisica e materiale per contatto reciproco lungo una comune linea di demarcazione;
- a rimarcare il fattore divisorio dei due terreni, sussiste altro dato di imprescindibile importanza, rilevato da tutti i tecnici redattori delle perizie già in atti, a mente del quale, tra i due terreni in contesa ( e oggi vi è una differenza di quota pari a Pt_1 CP_1 35/40 mt., tanto da rendere impossibile l'accesso alla proprietà dal terreno del CP_1
, facendo, di fatto, venire, in ogni caso, meno il requisito della contiguità Pt_1 giustificante la prelazione lamentata;
- l'attore non ha dato prova del possesso di tutti gli ulteriori requisiti per l'esercizio dell'azione di riscatto, quali: la qualifica di imprenditore agricolo professionale;
la mancata vendita di terreni nel biennio precedente;
la sussistenza del rapporto tra la capacità lavorativa della famiglia coltivatrice ed i terreni già in proprietà e quelli oggetto di riscatto;
la condizione impeditiva della presenza sul terreno di stabile insediamento di un coltivatore diretto da oltre un biennio. Tanto premesso, la convenuta, , ha concluso chiedendo al Tribunale adito: CP_2 R.G. n. 3568 del 2017 - Pag. 5 di 8
a. rigettare la domanda attrice, infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze di giudizio;
b. con condanna alle spese di lite da distrarre in favore del sottoscritto del procuratore ex art. 93 c.p.c. All'esito del deposito della consulenza, ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 18.03.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come in atti e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. Le coordinate ermeneutiche di riferimento. 2.1. In via generale l'esercizio del retratto agrario è specificatamente disciplinato dall'art. 8 L. 26.05.1965 n. 590 ed integra il diritto potestativo da esercitarsi in via giudiziale in favore del soggetto titolare del diritto di prelazione, che non è stato posto nelle condizioni di esercitarlo, nei confronti del terzo acquirente del fondo. La ratio della disciplina è da ravvisarsi nel favorirsi della riunione nella medesima persona delle figure del proprietario del fondo e del lavoratore della terra, in un'ottica di miglioramento produttivo dell'agricoltura. La norma, con specifico riferimento all'ambito applicativo e, quindi, alle condizioni del retratto, indica che, in caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parità di condizioni ha diritto di prelazione purché: (A) coltivi il fondo stesso da almeno quattro anni, (B) non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed (C) il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia. Ai sensi, poi, dell'art. 7 L. 14.08.1971 n. 817, accanto alla riduzione del tempo utile per la coltivazione, l'esercizio del diritto, con le modifiche previste nella presente legge, spetta anche - nei limiti in cui ciò assume rilevanza nel presente giudizio - al coltivatore diretto nonché all'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti.
2.2. Dalla interpretazione coordinata delle disposizioni evocate si evince che, ai fini dell'accertamento del diritto di prelazione in relazione al retratto agrario, il retraente debba essere in possesso degli specifici requisiti oggettivi e soggettivi di cui agli artt. 7 L. 14.08.1971 n. 817 e art. 8 L. 26.05.1965 n. 590, al momento della vendita del fondo al soggetto terzo nonché al momento dell'esercizio del diritto. La parte che intende avvalersene è onerata della prova del possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla norma speciale in materia di prelazione, in applicazione dell'art. 2697 c.c. (cfr. Cass. Civ. n. 12249 del 2007, secondo cui “il diritto di prelazione del proprietario coltivatore diretto di fondi rustici confinanti con fondi venduti e il conseguente diritto di riscatto, ai sensi degli articoli 7 della legge 14 agosto 1971 n . 817 e 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, sono facoltà personali del soggetto richiedente, condizionate alla sussistenza di specifici requisiti soggettivi e oggettivi, la dimostrazione dei quali spetta al retraente”). In particolare, la giurisprudenza è concorde nell'affermare che, per il disposto dell'art. 7 legge 14 agosto 1971 n. 817, al proprietario di un fondo agrario confinante con altro offerto in vendita compete il diritto di prelazione ovvero il succedaneo diritto di riscatto se ricorrono nei suoi confronti tutte le condizioni previste dall'art. 8 legge 26 maggio 1965 n. 590, cui il citato art. 7 rinvia e quindi: la qualifica di coltivatore diretto, la coltivazione biennale dei terreni R.G. n. 3568 del 2017 - Pag. 6 di 8
agricoli confinanti di sua proprietà, il possesso della forza lavorativa adeguata ed il non avere effettuato vendite di fondi rustici nel biennio precedente l'esercizio dell'azione di riscatto. L'onere della prova grava sulla parte che intende far valere in giudizio il proprio diritto;
ma trattandosi, poi, di condizioni dell'azione, la sussistenza o meno di tali requisiti deve essere accertata dal giudice d'ufficio anche a prescindere dalle eccezioni formulate dalla parte convenuta (cfr. Cass. Civ. n. 3732 del 1998, Cass. Civ. n. 3757 del 2007). Infatti, la prova di tutte le condizioni cui è subordinato il diritto di prelazione e di riscatto deve essere fornita da colui che tale diritto fa valere, anche quando trattasi di fatti negativi. Pertanto, in caso di riscatto esercitato dal proprietario del fondo confinante a quello posto in vendita, spetta all'attore - tra l'altro - fornire la prova del requisito oggettivo della contiguità dei fondi (quello del retraente e quello per cui è stato esercitato il retratto), cioè della comunanza di confine in senso giuridicamente proprio e, quindi, di contiguità fisica e materiale, per contatto reciproco lungo la comune linea di demarcazione (sia essa meramente ideale ovvero esteriorizzata mediante muri, recinzioni o altri segnali), con esclusione della diversa ipotesi della cosiddetta contiguità funzionale, ossia di fondi separati ma idonei a essere accorpati in una azienda agraria (v. Cass. Civ. n.11757 del 2013). Con specifico riferimento, poi, agli altri singoli elementi costitutivi, grava in capo al retraente l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. relativo alla qualità di coltivatore diretto di un fondo confinante (cfr. Cass. Civ. Ordinanza n. 18099 del 2015); quello relativo al possesso di una adeguata forza lavoro in grado di coltivare non solo la superficie oggetto della domanda di prelazione, ma l'intera superficie risultante dalla sommatoria del fondo posseduto e di quello retrattato (cfr. Cass. Civ. n. 12893 del 2012); inoltre, quello concernente la mancata vendita di fondi rustici nel biennio precedente (v. Cass. Civ. n. 6247 del 2015); Infine, l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. posto in capo al retraente si estende anche alla dimostrazione che sul fondo oggetto di riscatto non sussista la condizione impeditiva dello stabile insediamento di un coltivatore diretto, senza che in tal caso possa essere applicato il principio di vicinanza della prova, trattandosi di circostante di fatto che possono in astratto rientrare nella piena conoscibilità ed accessibilità di entrambe le parti, anche in considerazione delle specifiche disposizioni in materia di legislazione agraria che richiedono la contiguità dei fondi e l'attività lavorativa del soggetto che intende esercitare il retratto. Pertanto, l'onere di dimostrare l'inesistenza di tale requisito incombe su colui che agisce per far valere il diritto di prelazione e riscatto (cfr. Cass. Civ. n. 23929 del 2007). Trattandosi di elementi costitutivi che devono contestualmente sussistere affinché la fattispecie spieghi i propri effetti, ove si accerti che il retraente non abbia fornito adeguata dimostrazione di alcuna tra le suddette condizioni, ben può omettere ogni ulteriore esame in ordine alla ricorrenza degli altri elementi (cfr. in motivazione Cass. civ. n. 537 del 2020). 2.3.Le coordinate ermeneutiche tracciate consentono di risolvere agevolmente le questioni oggetto del thema decidedum e probandum del presente giudizio.
3. Nel merito. Le domande formulate dalla parte attrice sono infondate e non possono essere accolte. 3.1. In particolare, come già precedentemente accennato, il legislatore, nel dettare le disposizioni di cui alla L. 14 agosto 1971, n. 817, art. 7, non ha inteso obliterare l'ordinario concetto giuridico di "confinanza" (inteso come materiale e fisica contiguità di terreni appartenenti a proprietari diversi) per sostituirlo con un concetto metagiuridico di "confinanza", concretato dalla mera idoneità di fondi, ancorchè separati e distanti tra loro, ad essere conglobati in un più ampio contesto aziendale, funzionalmente unico. Pertanto ai fini di cui alla L. n. 817 del 1971, art. 7, sono considerati terreni confinanti quelli per i quali sussiste relazione di contiguità materiale, e non solo funzionale, e, pertanto, non ha diritto di esercitare la prelazione o il riscatto il proprietario il cui fondo sia separato da quello posto in vendita anche solo da una strada vicinale (v. Cass. Civ. S.U. n. 2582 del 1988). R.G. n. 3568 del 2017 - Pag. 7 di 8
Similmente, il requisito della contiguità è stato escluso: nell'ipotesi di separazione determinata dalla presenza di una capezzagna larga tre metri con funzione di strada interpoderale (v. Cass. Civ. n. 25620 del 2015); di fondi posti ai lati di una strada vicinale anche se non aperta al pubblico transito o di una strada agraria privata (v. Cass. Civ. n. 24622 del 2007). In tale ultimo caso, la giurisprudenza unanime, cui il Tribunale intende conformarsi, ha avuto altresì occasione di precisare che il terreno, che costituisce la sede della strada, anche se può risultare dall'unione di porzioni distaccate dai fondi confinanti, non resta nella proprietà individuale di ciascuno dei conferenti si da risultare soggetto a servitù di passaggio a favore degli altri, ma da luogo alla formazione di un nuovo bene oggetto di comunione e goduto da tutti in base ad un comune diritto di proprietà (v. anche Cass. Civ. n. 58 del 1996; Cass. Civ. n. 10377 del 2002). Pertanto, i fondi posti ai suoi lati non possono essere considerati materialmente contigui tra loro e devono, perciò, qualificarsi come fondi non confinanti ai fini dell'istituto del riscatto agrario (in termini, ad esempio, Cass. Civ. n. 26689 del 2005). 3.2. Nel caso in esame, alla luce della istruttoria espletata, è evidente che i terreni non possono essere considerati materialmente contigui tra loro e, pertanto, non possono considerarsi fondi confinanti ai fini del riscatto agrario. Ad avviso del Tribunale è assorbente il rilievo per cui tra le uniche – secondo le univoche deduzioni delle parti - particelle confinanti (foglio 3 particella 61 e foglio 7 particella 11) non vi è materiale contiguità, in quanto le stesse sono divise da una strada, utilizzata non solo dal e Pt_1 dall' , ma anche dai titolari dei fondi confinanti. CP_1 Sul punto non può che rinviarsi all'approfondimento disposto in sede di c.t.u. 3.3.Il Tribunale, infatti, reputa di condividere appieno le considerazioni svolte e le conclusioni raggiunte dal C.T.U. in quanto motivate in modo logico, scientifico ed analitico e fondate sulle indagini espletate e sulla documentazione allegata. Non pare inopportuno ricordare che il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia – come nel caso di specie - tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. civ. n. 1815 del 2015; Cass. civ. n. 282 del 2009; Cass. civ. n. 8355 del 2007; da ultimo Cass. Civ. n. 33742 del 2022). Invero, che il tratto in questione – che delimita i due fondi – sia dedito al transito di mezzi e pedoni è chiaramente evincibile dalle fotografie allegate alla consulenza, espletata dopo approfondito esame ed ispezione dei luoghi di causa. Inoltre, che il tracciato sia utilizzato anche dalle auto dei confinanti è affermazione espressamente ammessa dal c.t.p. della parte attrice (v. osservazioni alla c.t.u., ove il consulente ammette che “le auto dei confinanti vengono usate in modo saltuario e privatamente per arrivare in maniera più comoda ai rispettivi terreni”). L'esistenza di un impluvio o di un fosso di scolo è mera osservazione del c.t.p. di parte, smentita dall'approfondimento del c.t.u. e che contrasta con le fotografie dei luoghi di causa, che evidenziano in maniera pacifica i segni di un passaggio espletato anche con mezzi meccanici e che, quindi, offrono chiara immagine di uno spazio sussumibile in una strada. Trattasi, come sottolineato dal c.t.u. in sede di risposta alle osservazioni, di tracce di pneumatico nelle foto della zona a valle e di tracce di mezzi cingolati nella zona a monte. Le analisi condotte dal consulente con riferimento agli estratti di mappa catastali sono elementi che suffragano conclusioni già evincibili dalle considerazioni esposte e che non risultano affatto scalfite dalle ulteriori considerazioni del c.t.p. di parte attrice, il quale, come correttamente evidenziato dal dott. , da un lato, non tiene conto della contemporanea presenza non solo Per_3 R.G. n. 3568 del 2017 - Pag. 8 di 8
dei simboli ma anche della colorazione dell'elemento cartografico e, dall'altro lato, suffraga le proprie asserzioni su documenti aggiuntivi rispetto a quelli presenti nel fascicolo d'ufficio. 3.4. Per l'effetto, come già sopra precisato, l'assenza di una sola delle suddette condizioni, importa il rigetto della domanda, con assorbimento di ogni ulteriore esame in ordine alla ricorrenza degli altri elementi (cfr. in motivazione Cass. civ. n. 537 del 2020).
4. Il regime delle spese La obiettiva complessità dell'accertamento in ordine alla contiguità tra i fondi, la natura della presente controversia, l'esito della stessa e le ragioni poste a base della decisione costituiscono, complessivamente considerati, motivi idonei a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c.., ad eccezione delle spese di c.t.u., da porsi esclusivamente in capo alla parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. RIGETTA le domande proposte da;
Parte_1
B. DICHIARA integralmente COMPENSATE le SPESE di giudizio tra le parti;
C. PONE definitivamente a carico dell'attore le spese della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con decreto del 15.3.24. D. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti e per le comunicazioni di rito. Così deciso in data 3 settembre 2025. Il Giudice dott. Alessandro Caronia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3568 del 2017 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Vendita cose immobili” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a [...] il Parte_1 C.F._1 25.10.1975, rappresentata e difesa dall'avv. ALESSANDRA MORCAVALLO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- ATTORE - CONTRO
, C.F. , parte nata a [...] il CP_1 C.F._2 09.09.1958, rappresentata e difesa dall'avv. BENEDETTO CARRATELLI, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- CONVENUTA - E
, C.F. parte nata a Corigliano Calabro in [...] CP_2 C.F._3 11.03.1942, quale procuratrice speciale del coniuge rappresentata e CP_3 Parte_2 difesa dall'avv. GIUSEPPE TURANO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- CONVENUTA – NONCHÉ
, C.F. , parte nata a [...] Controparte_4 C.F._4 Corone in data 20.02.1938
- CONVENUTO CONTUMACE –
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in Cancelleria il 07.12.2017
ha convenuto in giudizio , Parte_1 CP_1 Controparte_4
e , quale procuratrice speciale del coniuge
[...] CP_2 Controparte_4
La difesa dell'attore ha allegato che:
[...]
- , quale imprenditore agricolo professionale, in forza dell'atto pubblico Parte_1 dell'11.07.03, è proprietario dell'appezzamento di terreno, sito in San Demetrio Corone, località Ogliastretto, esteso per Ha 15.78.40, con sovrastante fabbricato rurale, in catasto al foglio 3, particelle 18, 42, 43, 44, 61, 62 e 74; nonché foglio 6, particelle 14, 31 e 32;
- il citato fondo, già di proprietà della madre dell'attore, coltivato dal prima Parte_1 del menzionato acquisto, in quanto inserito nella famiglia diretto-coltivatrice d'origine, dal 2003 è coltivato dall'attore, in qualità di imprenditore agricolo, unitamente alla sua famiglia, insediata sul fondo, secondo la vocazione naturale (uliveto e seminativo arboreo); R.G. n. 3568 del 2017 - Pag. 2 di 8
- con atto pubblico del 14.12.2016, registrato il 15.12.2016, a rogito del notaio Per_1
, rep. n. 98356, racc. n. 19440, , intervenuta quale procuratrice
[...] CP_2 speciale del coniuge ha venduto alla convenuta Controparte_4 CP_1 in regime di separazione dei beni, il fondo rustico di Ha 5.93.15, sito in agro di San Demetrio Corone, alla contrada Ogliastretto, in catasto al foglio 7, particelle 11 (porzione AA e AB) e 26; foglio 12, particelle 4, 15, 19, 21, 22, 93, 94, 176 e 179, con entrostanti fabbricati rurali in catasto al foglio 12, particelle 177 sub 1, 178 sub 1, 180 sub 1 e 190 sub 1;
- il predetto appezzamento di terreno risulta confinante con quello di proprietà dell'attore per il tramite del foglio 3, particella 61 del terreno che confina con il foglio 7, particella Pt_1 11 del terreno oggetto di compravendita Pignataro-Avato;
- l'attore ha appreso da altri vicini della intervenuta vendita, che lo aveva illegittimamente escluso dalla opportunità di ampliare la sua azienda;
- la compravendita de quo è avvenuta in violazione del diritto di prelazione spettante al proprietario del fondo confinante, imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell'art. 7 L. 817/71, novellato dal D.Lgs n. 228/2001 e dalla Legge n. 154/2016, non essendo stata notificata all'attore la volontà di vendere il fondo, né il preliminare di vendita;
- l'attore, dunque, è stato illegittimamente pretermesso dalla vendita del fondo confinante e ha interesse a vedere riconosciuto il proprio diritto di prelazione all'acquisto del fondo di proprietà del ed esercitare il retratto nei confronti della Parte_3 convenuta, attuale proprietaria;
CP_1
- sussistono tutti i requisiti di cui all'art. 7 della Legge n. 817/71: l'attore è proprietario del fondo acquisito con atto dell'11.7.03; detto terreno è confinante con quello posto in vendita, dal momento che la particella 61 del foglio 3 è contigua con la particella 11 del foglio 7; l'attore è imprenditore agricolo professionale;
l'attore coltiva in tale qualità dal 2003 il suo terreno, ove ha sede la sua azienda agricola e ove vive stabilmente con la famiglia coltivatrice;
il fondo in proprietà presenta una superficie in parte coltivata ad uliveto e in parte cespugliosa, destinata a pascolo, con una vocazione culturale conforme a quella oggetto della compravendita e la loro estensione complessiva non supera il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa dell'attore e della sua famiglia;
l'attore non ha mai venduto fondi rustici di sua proprietà; il fondo oggetto della compravendita risultava privo di coltivatori insediati, come espressamente dichiara lo stesso atto pubblico;
- la stipula del contratto è avvenuta in violazione di legge, in quanto non è stato notificato il preliminare di vendita all'attore, per come previsto dalla legge (c.d. denuntiatio);
- è stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 d. lgs. 28/2010, con esito negativo;
- ricorrono i presupposti per l'esercizio dell'azione di riscatto al medesimo prezzo fissato nel descritto atto pubblico del 14.12.2016, facendo sin da ora formale offerta della suddetta somma;
- dal momento della compiuta vendita – o, quanto meno, della richiesta di sostituzione dell'acquisto – si protrae una illegittima condizione di esclusione dell'attore dal fondo oggetto del contratto. A seguito dell'acquisto al prezzo fissato, egli avrebbe avuto titolo alla coltivazione e alla apprensione dei frutti e di tutti i benefici connessi, nonché all'accorpamento del terreno nella azienda già di proprietà con innegabili potenzialità di incremento della produttività, cui la disciplina della prelazione agraria tende;
- detta condizione di privazione si traduce in un danno crescente per tutto il periodo in cui il passaggio è stato o verrà negato e potrà essere riequilibrata solo attraverso idoneo risarcimento, corrispondente alla complessiva redditività del terreno oggetto della vendita invalida e al mancato incremento della redditività della azienda , a causa del Pt_1 mancato ampliamento della superficie coltivabile, per tutto il periodo in cui la predetta situazione si sarà protratta;
R.G. n. 3568 del 2017 - Pag. 3 di 8
Tanto premesso, ha concluso chiedendo al Tribunale adito di: Parte_1 a.accertare e dichiarare il diritto dell'attore al riscatto del fondo rustico Parte_1 oggetto dell'atto pubblico di compravendita (Rep. n. 98356; Racc. n. 19440) per notar
, stipulato in Corigliano Calabro in data 14 dicembre 2016 e registrato Persona_1 in Rossano in data 15 dicembre 2016, fra i signori - procuratrice speciale del CP_2 coniuge - quale venditore, ed , quale acquirente, Controparte_4 CP_1 esteso Ha 5.93.15 (ettari cinque, are novantatre, centiare quindici), sito in agro di San Demetrio Corone, alla contrada Ogliastretto, in catasto f 7, p.11e: 11 (porzione AA e porzione AB), e 26; fu12, p.11e: 4, 15, 19, 21, 22, 93, 94, 176 e 179, con entrostanti fabbricati, in catasto f. 12, p.lle: 177 sub 1, 178 sub 1, 180 sub 1, 190 sub 1, a seguito della mancata comunicazione ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione nell'acquisto spettante all'attore; b. dichiarare l'inefficacia del suddetto atto di compravendita fra le parti in esso costituite con sostituzione dell'attore nella posizione giuridica dell'acquirente Parte_1 [...]
, dietro pagamento del prezzo ivi fissato nel termine all'uopo assegnando, con CP_1 l'ordine al Conservatore dei RR.II. della trascrizione ed all'ufficio del catasto della relativa voltura;
c. condannare i convenuti alla consegna del bene libero da cose e persone, nonché al risarcimento di tutti i danni conseguenti al mancato godimento del terreno e corrispondenti alla sua redditività dal momento dell'acquisto (o da altra data ritenuta di giustizia) fino alla consegna, da quantificare anche a mezzo di idonea c.t.u., oltre al mancato incremento di redditività della azienda dell'attore confinante a causa del negato accorpamento del terreno compravenduto per tutto il periodo dalla data dell'acquisto fino alla effettiva consegna, con gli accessori di legge, da liquidare previa idonea c.t.u. od anche in via equitativa;
d. condannare i convenuti alle spese del giudizio e della fase propedeutica di mediazione obbligatoria”. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria in data 30.10.2018, si è costituita in giudizio la convenuta La sua difesa ha dedotto che: CP_1
- sono insussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi della prelazione agraria;
- condizione principale del diritto di prelazione è la titolarità di un terreno confinante con il fondo offerto in vendita;
- il sig. agisce sulla scorta dell'“erroneo presupposto” di essere proprietario Parte_1 di un terreno confinante rispetto a quello acquistato dalla sig. ra;
CP_1
- tuttavia, l'assunto è errato, dal momento che la particella 61 del foglio 3 di proprietà dell'attore non confina con la particella 11 del foglio 7 acquistata dall'odierna deducente, essendo le due particelle interposte da una stradina comunale della larghezza di mt. 4;
- il diritto di prelazione a riscatto è esercitabile solo in presenza di fondi confinanti in senso giuridicamente proprio, ovvero caratterizzati da oggettiva contiguità e continuità fisica e materiale, per contatto reciproco lungo una comune linea di demarcazione (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 04.12.1982, n. 6644; Cass. Civ. Sez. Unite, 25.03.1988, n. 2582; da ultimo Cass. Civ. n. 19235 depositata il 29.09.2015);
- pertanto, la presenza della stradina pubblica (originariamente fosso di scolo) larga 4 mt., che si frappone tra le proprietà in esame, rende i terreni non confinanti tra loro;
- né sussistono gli ulteriori requisiti soggettivi richiesti dalla legge in capo al sig. : con Pt_1 riferimento alla asserita qualifica di imprenditore agricolo professionale dell'attore, di cui si contesta la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge, si evidenzia che la certificazione di attestazione della qualifica di imprenditore agricolo professionale, rilasciata dalla Provincia di Cosenza e prodotta dall'attore, ha carattere meramente dichiarativo e non costitutivo della sussistenza dei prescritti requisiti;
- l'attore non ha fornito prova idonea né della asserita mancata vendita di terreni nel biennio precedente, né della richiesta capacità lavorativa propria e della famiglia, richiesta dalla R.G. n. 3568 del 2017 - Pag. 4 di 8
legge, che è assolutamente insufficiente rispetto all'intera superficie che si otterrebbe aggiungendo ai terreni già di proprietà del il fondo che lo stesso intenderebbe Pt_1 acquistare;
- peraltro il , esercitando sul proprio fondo esclusivamente attività di allevamento di Pt_1 bestiame non può accedere alla prelazione agraria (Cass. 27 luglio 2002 n. 11134);
- l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno, atteso che, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di riscatto agrario, l' , rivestendo la posizione di terza CP_1 acquirente, sarebbe essa stessa danneggiata e, pertanto, legittimata a chiedere il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1485 c.c. nei confronti del venditore. Tanto premesso, ha concluso chiedendo al Tribunale adito di “Rigettare la CP_1 domanda attrice, con vittoria di spese e competenze di giudizio”. Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., depositate le relative memorie, la causa è stata istruita per mezzo della escussione dei testi indicati dalla parte attrice nonché attraverso la disposta CTU. Nelle more dell'attività istruttoria, con comparsa di intervento volontario ex art. 105, comma 2, c.p.c., depositata in Cancelleria in data 09.01.2023, si è costituita in giudizio la convenuta per resistere alla domanda proposta da . CP_2 Parte_1 La sua difesa, premessi cenni sui requisiti previsti dalla legge per l'esercizio della prelazione agraria, ha dedotto:
- l'insussistenza di qualsiasi presupposto per fare dichiarare l'inefficacia della compravendita intervenuta fra e invero avvenuta regolarmente CP_1 Controparte_4 e senza pretermissione di alcuno;
- non sussiste alcun rapporto di confinazione/contiguità tra il fondo rustico dell'attore e quello oggi in proprietà di tale da legittimare la presente azione di retratto agrario;
CP_1
- anche dalla stessa relazione elaborata dall'agronomo di parte attrice, dott. si evince Per_2 che a confine tra i due fondi “vi è uno scavo naturale ... con lo scopo di raccogliere naturalmente, da ambedue i lati, le acque meteoritiche di dilavamento provenienti dai terreni a monte”;
- invero, tra i due fondi vi è un vero e proprio fosso di scolo di vaste dimensioni, largo mt. 4 e profondo circa 40 mt. (elemento di naturale divisione fisica tra i due fondi), pubblico, avente propria autonoma identificazione e classificazione nell'apposito elenco stilato dalla Regione Calabria;
- la presenza di un tale elemento divisorio naturale, come detto a carattere pubblico, impedisce l'operatività della prelazione, posto che, il diritto di prelazione e riscatto del coltivatore diretto, proprietario del terreno confinante previsto dalla L. 817/71, esteso anche all'imprenditore agricolo professionale, spetta solo nel caso di fondi confinanti in senso giuridicamente proprio, cioè caratterizzati da continuità fisica e materiale per contatto reciproco lungo una comune linea di demarcazione;
- a rimarcare il fattore divisorio dei due terreni, sussiste altro dato di imprescindibile importanza, rilevato da tutti i tecnici redattori delle perizie già in atti, a mente del quale, tra i due terreni in contesa ( e oggi vi è una differenza di quota pari a Pt_1 CP_1 35/40 mt., tanto da rendere impossibile l'accesso alla proprietà dal terreno del CP_1
, facendo, di fatto, venire, in ogni caso, meno il requisito della contiguità Pt_1 giustificante la prelazione lamentata;
- l'attore non ha dato prova del possesso di tutti gli ulteriori requisiti per l'esercizio dell'azione di riscatto, quali: la qualifica di imprenditore agricolo professionale;
la mancata vendita di terreni nel biennio precedente;
la sussistenza del rapporto tra la capacità lavorativa della famiglia coltivatrice ed i terreni già in proprietà e quelli oggetto di riscatto;
la condizione impeditiva della presenza sul terreno di stabile insediamento di un coltivatore diretto da oltre un biennio. Tanto premesso, la convenuta, , ha concluso chiedendo al Tribunale adito: CP_2 R.G. n. 3568 del 2017 - Pag. 5 di 8
a. rigettare la domanda attrice, infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze di giudizio;
b. con condanna alle spese di lite da distrarre in favore del sottoscritto del procuratore ex art. 93 c.p.c. All'esito del deposito della consulenza, ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 18.03.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come in atti e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. Le coordinate ermeneutiche di riferimento. 2.1. In via generale l'esercizio del retratto agrario è specificatamente disciplinato dall'art. 8 L. 26.05.1965 n. 590 ed integra il diritto potestativo da esercitarsi in via giudiziale in favore del soggetto titolare del diritto di prelazione, che non è stato posto nelle condizioni di esercitarlo, nei confronti del terzo acquirente del fondo. La ratio della disciplina è da ravvisarsi nel favorirsi della riunione nella medesima persona delle figure del proprietario del fondo e del lavoratore della terra, in un'ottica di miglioramento produttivo dell'agricoltura. La norma, con specifico riferimento all'ambito applicativo e, quindi, alle condizioni del retratto, indica che, in caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parità di condizioni ha diritto di prelazione purché: (A) coltivi il fondo stesso da almeno quattro anni, (B) non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed (C) il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia. Ai sensi, poi, dell'art. 7 L. 14.08.1971 n. 817, accanto alla riduzione del tempo utile per la coltivazione, l'esercizio del diritto, con le modifiche previste nella presente legge, spetta anche - nei limiti in cui ciò assume rilevanza nel presente giudizio - al coltivatore diretto nonché all'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti.
2.2. Dalla interpretazione coordinata delle disposizioni evocate si evince che, ai fini dell'accertamento del diritto di prelazione in relazione al retratto agrario, il retraente debba essere in possesso degli specifici requisiti oggettivi e soggettivi di cui agli artt. 7 L. 14.08.1971 n. 817 e art. 8 L. 26.05.1965 n. 590, al momento della vendita del fondo al soggetto terzo nonché al momento dell'esercizio del diritto. La parte che intende avvalersene è onerata della prova del possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla norma speciale in materia di prelazione, in applicazione dell'art. 2697 c.c. (cfr. Cass. Civ. n. 12249 del 2007, secondo cui “il diritto di prelazione del proprietario coltivatore diretto di fondi rustici confinanti con fondi venduti e il conseguente diritto di riscatto, ai sensi degli articoli 7 della legge 14 agosto 1971 n . 817 e 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, sono facoltà personali del soggetto richiedente, condizionate alla sussistenza di specifici requisiti soggettivi e oggettivi, la dimostrazione dei quali spetta al retraente”). In particolare, la giurisprudenza è concorde nell'affermare che, per il disposto dell'art. 7 legge 14 agosto 1971 n. 817, al proprietario di un fondo agrario confinante con altro offerto in vendita compete il diritto di prelazione ovvero il succedaneo diritto di riscatto se ricorrono nei suoi confronti tutte le condizioni previste dall'art. 8 legge 26 maggio 1965 n. 590, cui il citato art. 7 rinvia e quindi: la qualifica di coltivatore diretto, la coltivazione biennale dei terreni R.G. n. 3568 del 2017 - Pag. 6 di 8
agricoli confinanti di sua proprietà, il possesso della forza lavorativa adeguata ed il non avere effettuato vendite di fondi rustici nel biennio precedente l'esercizio dell'azione di riscatto. L'onere della prova grava sulla parte che intende far valere in giudizio il proprio diritto;
ma trattandosi, poi, di condizioni dell'azione, la sussistenza o meno di tali requisiti deve essere accertata dal giudice d'ufficio anche a prescindere dalle eccezioni formulate dalla parte convenuta (cfr. Cass. Civ. n. 3732 del 1998, Cass. Civ. n. 3757 del 2007). Infatti, la prova di tutte le condizioni cui è subordinato il diritto di prelazione e di riscatto deve essere fornita da colui che tale diritto fa valere, anche quando trattasi di fatti negativi. Pertanto, in caso di riscatto esercitato dal proprietario del fondo confinante a quello posto in vendita, spetta all'attore - tra l'altro - fornire la prova del requisito oggettivo della contiguità dei fondi (quello del retraente e quello per cui è stato esercitato il retratto), cioè della comunanza di confine in senso giuridicamente proprio e, quindi, di contiguità fisica e materiale, per contatto reciproco lungo la comune linea di demarcazione (sia essa meramente ideale ovvero esteriorizzata mediante muri, recinzioni o altri segnali), con esclusione della diversa ipotesi della cosiddetta contiguità funzionale, ossia di fondi separati ma idonei a essere accorpati in una azienda agraria (v. Cass. Civ. n.11757 del 2013). Con specifico riferimento, poi, agli altri singoli elementi costitutivi, grava in capo al retraente l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. relativo alla qualità di coltivatore diretto di un fondo confinante (cfr. Cass. Civ. Ordinanza n. 18099 del 2015); quello relativo al possesso di una adeguata forza lavoro in grado di coltivare non solo la superficie oggetto della domanda di prelazione, ma l'intera superficie risultante dalla sommatoria del fondo posseduto e di quello retrattato (cfr. Cass. Civ. n. 12893 del 2012); inoltre, quello concernente la mancata vendita di fondi rustici nel biennio precedente (v. Cass. Civ. n. 6247 del 2015); Infine, l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. posto in capo al retraente si estende anche alla dimostrazione che sul fondo oggetto di riscatto non sussista la condizione impeditiva dello stabile insediamento di un coltivatore diretto, senza che in tal caso possa essere applicato il principio di vicinanza della prova, trattandosi di circostante di fatto che possono in astratto rientrare nella piena conoscibilità ed accessibilità di entrambe le parti, anche in considerazione delle specifiche disposizioni in materia di legislazione agraria che richiedono la contiguità dei fondi e l'attività lavorativa del soggetto che intende esercitare il retratto. Pertanto, l'onere di dimostrare l'inesistenza di tale requisito incombe su colui che agisce per far valere il diritto di prelazione e riscatto (cfr. Cass. Civ. n. 23929 del 2007). Trattandosi di elementi costitutivi che devono contestualmente sussistere affinché la fattispecie spieghi i propri effetti, ove si accerti che il retraente non abbia fornito adeguata dimostrazione di alcuna tra le suddette condizioni, ben può omettere ogni ulteriore esame in ordine alla ricorrenza degli altri elementi (cfr. in motivazione Cass. civ. n. 537 del 2020). 2.3.Le coordinate ermeneutiche tracciate consentono di risolvere agevolmente le questioni oggetto del thema decidedum e probandum del presente giudizio.
3. Nel merito. Le domande formulate dalla parte attrice sono infondate e non possono essere accolte. 3.1. In particolare, come già precedentemente accennato, il legislatore, nel dettare le disposizioni di cui alla L. 14 agosto 1971, n. 817, art. 7, non ha inteso obliterare l'ordinario concetto giuridico di "confinanza" (inteso come materiale e fisica contiguità di terreni appartenenti a proprietari diversi) per sostituirlo con un concetto metagiuridico di "confinanza", concretato dalla mera idoneità di fondi, ancorchè separati e distanti tra loro, ad essere conglobati in un più ampio contesto aziendale, funzionalmente unico. Pertanto ai fini di cui alla L. n. 817 del 1971, art. 7, sono considerati terreni confinanti quelli per i quali sussiste relazione di contiguità materiale, e non solo funzionale, e, pertanto, non ha diritto di esercitare la prelazione o il riscatto il proprietario il cui fondo sia separato da quello posto in vendita anche solo da una strada vicinale (v. Cass. Civ. S.U. n. 2582 del 1988). R.G. n. 3568 del 2017 - Pag. 7 di 8
Similmente, il requisito della contiguità è stato escluso: nell'ipotesi di separazione determinata dalla presenza di una capezzagna larga tre metri con funzione di strada interpoderale (v. Cass. Civ. n. 25620 del 2015); di fondi posti ai lati di una strada vicinale anche se non aperta al pubblico transito o di una strada agraria privata (v. Cass. Civ. n. 24622 del 2007). In tale ultimo caso, la giurisprudenza unanime, cui il Tribunale intende conformarsi, ha avuto altresì occasione di precisare che il terreno, che costituisce la sede della strada, anche se può risultare dall'unione di porzioni distaccate dai fondi confinanti, non resta nella proprietà individuale di ciascuno dei conferenti si da risultare soggetto a servitù di passaggio a favore degli altri, ma da luogo alla formazione di un nuovo bene oggetto di comunione e goduto da tutti in base ad un comune diritto di proprietà (v. anche Cass. Civ. n. 58 del 1996; Cass. Civ. n. 10377 del 2002). Pertanto, i fondi posti ai suoi lati non possono essere considerati materialmente contigui tra loro e devono, perciò, qualificarsi come fondi non confinanti ai fini dell'istituto del riscatto agrario (in termini, ad esempio, Cass. Civ. n. 26689 del 2005). 3.2. Nel caso in esame, alla luce della istruttoria espletata, è evidente che i terreni non possono essere considerati materialmente contigui tra loro e, pertanto, non possono considerarsi fondi confinanti ai fini del riscatto agrario. Ad avviso del Tribunale è assorbente il rilievo per cui tra le uniche – secondo le univoche deduzioni delle parti - particelle confinanti (foglio 3 particella 61 e foglio 7 particella 11) non vi è materiale contiguità, in quanto le stesse sono divise da una strada, utilizzata non solo dal e Pt_1 dall' , ma anche dai titolari dei fondi confinanti. CP_1 Sul punto non può che rinviarsi all'approfondimento disposto in sede di c.t.u. 3.3.Il Tribunale, infatti, reputa di condividere appieno le considerazioni svolte e le conclusioni raggiunte dal C.T.U. in quanto motivate in modo logico, scientifico ed analitico e fondate sulle indagini espletate e sulla documentazione allegata. Non pare inopportuno ricordare che il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia – come nel caso di specie - tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. civ. n. 1815 del 2015; Cass. civ. n. 282 del 2009; Cass. civ. n. 8355 del 2007; da ultimo Cass. Civ. n. 33742 del 2022). Invero, che il tratto in questione – che delimita i due fondi – sia dedito al transito di mezzi e pedoni è chiaramente evincibile dalle fotografie allegate alla consulenza, espletata dopo approfondito esame ed ispezione dei luoghi di causa. Inoltre, che il tracciato sia utilizzato anche dalle auto dei confinanti è affermazione espressamente ammessa dal c.t.p. della parte attrice (v. osservazioni alla c.t.u., ove il consulente ammette che “le auto dei confinanti vengono usate in modo saltuario e privatamente per arrivare in maniera più comoda ai rispettivi terreni”). L'esistenza di un impluvio o di un fosso di scolo è mera osservazione del c.t.p. di parte, smentita dall'approfondimento del c.t.u. e che contrasta con le fotografie dei luoghi di causa, che evidenziano in maniera pacifica i segni di un passaggio espletato anche con mezzi meccanici e che, quindi, offrono chiara immagine di uno spazio sussumibile in una strada. Trattasi, come sottolineato dal c.t.u. in sede di risposta alle osservazioni, di tracce di pneumatico nelle foto della zona a valle e di tracce di mezzi cingolati nella zona a monte. Le analisi condotte dal consulente con riferimento agli estratti di mappa catastali sono elementi che suffragano conclusioni già evincibili dalle considerazioni esposte e che non risultano affatto scalfite dalle ulteriori considerazioni del c.t.p. di parte attrice, il quale, come correttamente evidenziato dal dott. , da un lato, non tiene conto della contemporanea presenza non solo Per_3 R.G. n. 3568 del 2017 - Pag. 8 di 8
dei simboli ma anche della colorazione dell'elemento cartografico e, dall'altro lato, suffraga le proprie asserzioni su documenti aggiuntivi rispetto a quelli presenti nel fascicolo d'ufficio. 3.4. Per l'effetto, come già sopra precisato, l'assenza di una sola delle suddette condizioni, importa il rigetto della domanda, con assorbimento di ogni ulteriore esame in ordine alla ricorrenza degli altri elementi (cfr. in motivazione Cass. civ. n. 537 del 2020).
4. Il regime delle spese La obiettiva complessità dell'accertamento in ordine alla contiguità tra i fondi, la natura della presente controversia, l'esito della stessa e le ragioni poste a base della decisione costituiscono, complessivamente considerati, motivi idonei a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c.., ad eccezione delle spese di c.t.u., da porsi esclusivamente in capo alla parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. RIGETTA le domande proposte da;
Parte_1
B. DICHIARA integralmente COMPENSATE le SPESE di giudizio tra le parti;
C. PONE definitivamente a carico dell'attore le spese della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con decreto del 15.3.24. D. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti e per le comunicazioni di rito. Così deciso in data 3 settembre 2025. Il Giudice dott. Alessandro Caronia