Articolo 20 della Legge 12 agosto 1957, n. 752
Articolo 19Articolo 21
Versione
14 settembre 1957
Art. 20. Legato di specie

Il legatario puo' ottenere, senza intervento dell'erede, il trasferimento o il tramutamento di una rendita nominativa o mista, che gli sia stata espressamente attribuita dal testatore, purche' presenti il relativo certificato di iscrizione e i documenti inerenti alla successione.
Nel caso pero' di perdita o spossessamento del certificato, il legatario non puo' essere ammesso ad esperire la procedura di ammortamento, se non documenti di essere venuto legittimamente in possesso del titolo.
Entrata in vigore il 14 settembre 1957