Sentenza 22 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/05/2002, n. 7517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7517 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 02 SAZIONE1 5 1 7 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SU Oggetto TERZA CIVILE SEZI Risoluzione contratto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: locazione R.G.N. 2726/99 Presidente Dott. Vito GIUSTINIANI - - Consigliere Dott. Michele VARRONE Cron. 20873 Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere 153+ Rep. Dott. Italo PURCARO Rel. Consigliere Ud. 28/01/02 Dott. Bruno ConsigliereDURANTE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta capia pudic Seff dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti € TOLUIAN SPA, in persona del Presidente del Consiglio il 22 MAG 2002 IL CANCELLIERE Amministrazione e legale rappresentante pro tempore TO Hushamand, elettivamente domiciliata in Ing. 0,77 L1500 ROMA VLE PANTELLERIA 14, CANCELLER presso l'Ing. VINCENZO SGARLATA, difesa dall'avvocato ANTONIO CANCARO con studio in 90144 PALERMO VIA TEVERE 24, giusta delega in atti;
394064 - ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
UFFICIO COPIE Richiesta copiahagee in PARIGI 2000 SRL, con sede in Reggio Calabria, dal Sig. Cou r persona dell'Amministratore 2002 per diritti € 4.23 IP CE OR 11.0303 231 legale rappresentante pro tempore, elettivamente IL CANCELLIERE domiciliata in ROMA VIA SISTINA 121, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO PANUCCIO, che la difende, giusta delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 569/98 del Tribunale di REGGIO CALABRIA, Sezione I Civile, emessa il 27/11/98 e depositata il 15/12/98 (R.G. 658/98); udita la relazione della. causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/02 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito l'Avvocato Alberto PANUCCIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del 1° motivo, l'assorbimento del 2° ed il rigetto del 3°. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 3 ottobre 1996, IP CE OR, quale legale rappresentante della società Parigi 2000 s. r. 1., intimò sfratto per morosità alla TO s. p. a. 1 cui addebitò il mancato pagamento, a partire dal mese di maggio 1996, dei cano- ni di locazione relativi ad un immobile sito in via Vittorio Emanuele III di Reggio Calabria, di proprietà dell'attrice e condotto in locazione dalla società in- timata. Con lo stesso atto l'attrice, oltre alla conva- 2 lida dello sfratto, chiese al Pretore di Reggio Cala- bria che fosse ingiunto alla controparte il pagamento della somma di £.
9.600.000 per canoni scaduti e non pagati, con interessi e spese. La TO si costituì in giudizio e contestò ogni pretesa avversaria, chiedendo che venisse dichiarato cessato il rapporto di locazione alla data del 1 maggio 1996 e venisse, altresì, dichiarato legittimo l'eserci- zio del diritto di ritenzione dell'immobile da parte di essa conduttrice, sino alla dovuta corresponsione del- commerciale, pari a l'indennità di avviamento L.86.400.000, oltre IVA. Esperita la necessaria istruttoria, il pretore adi- to, con sentenza in data 3 dicembre 1997, rigettò la domanda attorea ed, in parziale accoglimento della do- manda riconvenzionale della società convenuta, dichiarò che il rapporto di locazione relativo all'immobile in questione era scaduto il 1 maggio 1996, rigettando la richiesta di liquidazione dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale. Avverso detta sentenza proposero appello, in via principale, la società LU, nonché appello inciden- tale condizionato la società Parigi 2000. Il Tribunale di Reggio Calabria rigettò l'appello principale ed, in accoglimento di quello incidentale, 3 rilevato in parte motiva che dalla documentazione in atti, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudi- ce, non si evinceva la sussistenza di un accordo tra le parti per la cessazione consensuale del contratto alla data del 30 aprile 1996 e che, conseguentemente, il contratto stesso si era rinnovato per altri sei anni, mentre la conduttrice era rimasta in possesso dell'im- mobile, senza corrispondere i canoni dovuti, dichiarò risolto il contratto per fatto e colpa della conduttri- ce, con condanna della medesima al pagamento dei canoni scaduti ed al rilascio dell'immobile. Per la cassazione della menzionata sentenza la 50- cietà LU ha proposto ricorso sulla base di tre mo- tivi, illustrati da memoria, cui ha resistito con con- troricorso la società Parigi 2000. Motivi della decisione Con il primo motivo, lamentando violazione del- l'art.360 n.4 C. p. C., in relazione agli artt.112, 132, 345, 426 e 416 c. P. C., la ricorrente deduce che il giudice a quo non aveva tenuto conto del principio tantum devolutum quantum appellatum. Infatti, mentre la sentenza pretorile aveva rigettato la domanda di riso- luzione per inadempimento, sul punto nessuna censura era stata proposta né da parte dell'attuale ricorrente, da parte della società Parigi 2000 s. r. 1., che aveva в 4 - chiesto la conferma della sentenza in "toto", mentre l'appello incidentale, relativo alla mancata pronuncia di risoluzione per inadempimento ed alla pretesa vigen- za del contratto oltre il 1 maggio 1996, era solo con- dizionato. La censura è fondata. E' noto che, in virtù del principio dispositivo, le parti hanno il potere di disporre dell'ordine logico delle questioni proposte nel giudizio, salvo che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio: ne consegue che il giudice, anche in sede di appello, è tenuto ad esaminare le questioni, che non siano rilevabili d'uf- ficio, nell'ordine proposto dalle parti, le quali re- stano libere di condizionare l'esame della questione logicamente principale a quello della questione logi- camente subordinata. In particolare, per quanto concerne il giudizio di appello, l'estensione dei poteri di tale giudice deve essere determinata in relazione all'iniziativa delle parti interessate, ed il giudice, dovendo mantenersi nei limiti segnati dall'appello, non può riformare la sentenza di primo grado con una statuizione che, anche se rispondente in ipotesi ad esatti criteri giuridici, risulti favorevole all'appellato senza che questi abbia proposto appello incidentale (ovvero lo abbia proposto 5 solo condizionatamente all'accoglimento di quello prin- cipale), quando l'appellante principale non abbia, a sua volta, chiesto il pieno e completo riesame della questione. L'esame del ricorso incidentale, anche se condizionato, è consentito, anche in via preliminare rispetto al ricorso principale, ma solo nell'ipotesi che con lo stesso venga prospettata una questione rile- vabile di ufficio. Orbene, nel caso di specie, la sentenza di primo grado ha respinto la domanda di risoluzione per inadem- pimento, proposta dall'odierna resistente, sul presup- posto che il contratto di locazione per cui è causa fosse cessato, alla data del 1 maggio 1996, per mutuo consenso ovvero per una presunta disdetta del condutto- re. Di tale decisione, come si evince agevolmente dal- l'esame degli atti, consentito a questa corte trattan- dosi di un error in procedendo, l'odierna ricorrente si è doluta in sede di appello solo sotto il profilo del- l'erroneità della ritenuta equivalenza a disdetta (del conduttore) della scadenza naturale del contratto e del mancato riconoscimento dell'indennità di avviamento. Dal suo canto, l'appellata Parigi 2000, con la comparsa costitutiva ha chiesto la conferma della sentenza impu- gnata e, solo in via subordinata, ha proposto appello incidentale condizionato, sul presupposto che fosse 6 stato ritenuto fondato l'appello principale della con- troparte. Peraltro, in una tale situazione processuale, il tribunale di Reggio Calabria, pur ritenendo infondate le censure dell'appellante principale, è passato ugual- mente ad esaminare l'appello incidentale condizionato dell'odierna resistente, ritenendo lo stesso fondato ed accogliendo, conseguentemente, l'originaria domanda della locatrice di risoluzione del contratto per ina- dempimento della conduttrice, con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento dei canoni scaduti ed al rilascio dell'immobile. Tuttavia così operando, il giudice di appello è in- corso nel dedotto vizio di ultrapetizione, poiché, in ipotesi di appello incidentale condizionato alla reie- zione dello appello principale, il giudice d'appello ha l'obbligo di sottoporre а vaglio critico le ragioni sulle quali si fonda l'appello incidentale solo se, con l'accoglimento dell'appello principale, la sentenza di primo grado, venga ad essere riformata. E' erroneo, pertanto, e viola il principio dispositivo, l'esame congiunto dell'appello principale e di quello inciden- tale condizionato, atteso che quest'ultimo proprio per- ché tale, può essere analizzato dal giudice del gravame solo dopo che sia stato esaminato (ed accolto) l'appel- 7 lo principale. Da quanto precede, consegue che, assorbiti i resi- dui motivi del ricorso, la sentenza impugnata deve es- sere cassata e rinviata ad altro giudice, per nuovo di- stinto esame delle questioni proposte con l'appello principale e, quindi, solo in ipotesi di accoglimento del medesimo, di quelle dedotte con l'appello inciden- tale. Il giudice di rinvio, che si designa nella Corte di Appello di Reggio Calabria, provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, di- chiara assorbiti gli altri due motivi, cassa in rela- zione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spe- 7129.11 se del giudizio di cassazione, ad altra sezione della CT 20,66 Corte di Appello di Reggio Calabria. 149.77 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- 8067 6,00 la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- 155,77 ne, il 28 gennaio 2002 . sigliere relatore ed estensoreIl фаркка сат Il Presidente IL CANCELLIERE C1 ملتا Dott.ssa Maria Aiello Depositata in Cancelleria Oggi, 22. 05.02 IL CANCELLIERS 018 Dott.ssa Maga Aiello