Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00604/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00861/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 861 del 2023, proposto da
TT AR, PA MA, LD NA, RO AR, EL Guidi, AN AR, ME TI, IC ER, UC EN, IZ RL, TA VU, RI BI, AR NA, IO RR, SS RI, AR HI, UC TO, SS SC, NZ PA, LI AD, IE HI, MA NT, AU AN, LO OT AL, AL AN, CE ON, AL ON, IZ TU, IA LU LI, AL NI, GI RI, FR IO, UR GO, MA MO, IC LI, IOo OR, NA OR, TA ON, IL RI, LI ST, NO RR, EO LE, EP RI, AL EL RD, IE AR, RG IG, AL IG, EO AN, LU EL, AR AN, Sami TI, rappresentati e difesi dall'avvocato Leonardo Guidi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero ELl’Ambiente e della Sicurezza Energetica e Ministero della Cultura, in persona del rispettivo Ministro pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AS Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Gualandi, CE Bonparola, CE Lulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del decreto della Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con la Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio del Ministero della cultura individuato con il n. R. 0000455 del 3 ottobre 2023, avente ad oggetto la proroga di cinque anni, sino al 27 aprile 2028, del provvedimento di valutazione di impatto ambientale DEC-VIA-54 del 20 marzo 2013, pubblicato nella G.U.R.I. del 27 aprile 2013, relativo al progetto “variante alla S.S. 16 Adriatica nel tratto compreso tra il Comune di Bellaria e il Comune di Misano Adriatico”;
dei presupposti pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 463 del 29 maggio 2023 e della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio prot. 25443-P del 24 luglio 2023,
e per il conseguente accertamento
dell'inefficacia della DEC-VIA-54 del 20 marzo 2013,
nonché per l’annullamento
di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, nessuno escluso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero della Cultura e di AS Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. PA AS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Ministero dell’ambiente, nel 2013, ha adottato il provvedimento di valutazione di impatto ambientale con riferimento alla realizzazione di una variante alla S.S. n. 16 Adriatica nel tratto che collega i Comuni di Bellaria-Igea Marina, Rimini, Riccione, Coriano e Misano Adriatico.
In data 22 marzo 2018, il soggetto proponente ha avanzato una prima richiesta di proroga della sua efficacia.
Con parere n. 2992 del 12 aprile 2019, la Commissione tecnica VIA, riunitasi per valutare l’assentibilità della domanda, ha espresso inizialmente giudizio negativo, ritenendo che “NON possa essere prorogata la durata della DEC VIA 2013-54 del 20/03/2013”. Nell’atto si legge che “la principale motivazione dell’opera era la necessità di un decongestionamento delle aree urbanizzate di Rimini e dei comuni vicini” (cfr. pag. 3 parere). Riguardo all’attualità delle valutazioni contenute nel provvedimento del 2013, si affermava “che in relazione alle modifiche allo stato dei luoghi è stata condotta un’analisi del territorio in una fascia di circa 500 metri a cavallo dell’infrastruttura, finalizzata a verificare l’eventuale modifica del tessuto insediativo nei comuni coinvolti e che sono state osservate variazioni dell’uso del territorio per alcune aree dove si evidenziano edifici di nuova costruzione” (cfr. pag. 4 parere). È stato, altresì, dato atto della sopravvenienza di modifiche normative sui contenuti della VIA (Direttiva 2015/52/UE e D.P.R. n. 104/2017) e rilevata l’inattualità dei dati riferibili alla qualità dell’aria.
ANAS ha presentato, pertanto, osservazioni volte a superare il giudizio negativo.
Con atto n. 3112 del 6 settembre 2019, la Commissione tecnica VIA, rimeditando il proprio precedente convincimento, ha manifestato il proprio assenso alla proroga quinquennale (sino al 2023).
Nell’estate 2022 ANAS ha dato avvio al procedimento, in conferenza dei servizi, per l’approvazione del progetto definitivo dell’opera e per la contestuale apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
Nell’esercizio dei relativi poteri partecipativi, con memoria in data 5 settembre 2022, parte degli odierni ricorrenti ha formulato le proprie osservazioni, rilevando - in particolare - l’omessa considerazione del sopravvenuto sviluppo urbanistico dell’area riferibile alla porzione nord dell’opera, quale ragione sopravvenuta a sostegno della inattualità del progetto originario.
Con decreto direttoriale n. 455 del 3 ottobre 2023, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministero della cultura, previo parere della Commissione tecnica VIA n. 463 del 29 maggio 2023, ha disposto la seconda proroga del provvedimento di valutazione di impatto ambientale DEC-VIA-54 del 20 marzo 2013, con efficacia sino al 27 aprile 2028.
Avverso gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe i ricorrenti hanno proposto impugnazione chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi, in sintesi:
1. l’Amministrazione non avrebbe correttamente applicato l’art. 25, comma 5, TUA, non valorizzando le sopravvenienze fattuali che hanno inciso sulle matrici ambientali, sub specie dello sviluppo territoriale del contesto di riferimento, si ché avrebbe dovuto essere effettuata la rinnovazione della valutazione ambientale;
2. l’Amministrazione non avrebbe eseguito un’istruttoria autonoma, né avrebbe accertato o verificato le valutazioni e i rilievi di ANAS, limitandosi a recepirli;
3. la proroga sarebbe illegittima anche perché finalizzata a sanare l’inerzia colpevole del soggetto proponente in ordine alla tempestiva realizzazione del progetto.
4. secondo i ricorrenti, poiché la proroga è qualificabile in termini di provvedimento di secondo grado, in quanto incidente sul complesso degli effetti giuridici dell’atto originario (la DECVIA-54 del 20 marzo 2013), l’Amministrazione avrebbe dovuto esternare le ragioni di pubblico interesse giustificative dell’atto di proroga, consentendo, altresì, la partecipazione al procedimento, mediante trasmissione della prevista comunicazione di avvio, in base all’art. 7, l. n. 241 del 1990, anche nei confronti di coloro che, diversi dai diretti destinatari, dal provvedimento possano ricevere pregiudizio;
5. secondo i ricorrenti, la localizzazione dell’opera sarebbe avvenuta senza il doveroso approfondimento, esame e verifica, degli effetti socio economici e territoriali della scelta, rinviati in sede di progettazione esecutiva; inoltre, sarebbe stata omessa l'analisi sul “patrimonio agroalimentare”, richiesta dall'allegato VII comma 4 del D. Lgs. 152/2006.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero della cultura e AS per resistere al ricorso.
Le parti hanno depositato memorie difensive.
All’esito dell’udienza del 11 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare.
AS spa ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ad agire e di interesse di una parte dei ricorrenti, in particolare quelli non destinatari della comunicazione di avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
Pertanto, venendo in rilievo un ricorso collettivo nell’ambito del quale sussisterebbe una non omogeneità tra i ricorrenti, ne conseguirebbe l’inammissibilità dello stesso.
Inoltre, risulterebbero allegate all’atto introduttivo le procure dei sigg.ri LI IA LU e MA LL, non riportati, però, nell’epigrafe del ricorso, laddove, invece, compare due volte il nominativo di AN AU.
Occorre anzitutto rammentare che « il ricorso collettivo prestato da una pluralità di soggetti con un unico atto, è ammissibile nel solo caso in cui sussistano, congiuntamente, i requisiti dell’identità delle situazioni sostanziali e processuali, ossia che le domande giudiziali siano identiche nell’oggetto e che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengono censurati per gli stessi motivi e dall’assenza di un conflitto di interessi tra le parti » (Cons. Stato, sez. III, 1 giugno 2020, n. 3449; sez. IV 21 maggio 2021, n. 3902).
Inoltre, « la tutela dell'ambiente si connota per una peculiare ampiezza del riconoscimento della legittimazione partecipativa e del coinvolgimento dei soggetti potenzialmente interessati, com'è dimostrato dalle scelte legislative (di recepimento delle norme europee e della Convenzione di Aarhus) in tema di partecipazione alle procedure di VAS. e VIA, di legittimazione all'accesso alla documentazione in materia ambientale, di valorizzazione degli interessi "diffusi" anche quanto al profilo della legittimazione processuale (Consiglio di Stato sez. IV, 12 maggio 2014, n. 2403). In tale ottica, pretendere la dimostrazione di un sicuro pregiudizio all'ambiente o alla salute, ai fini della legittimazione e dell'interesse a ricorrere, costituirebbe una " probatio diabolica ", tale da incidere sul diritto costituzionale di tutela in giudizio delle posizioni giuridiche soggettive (Cons. Stato, sez. V, 31 maggio 2012, n. 3254: cfr. anche sez. V, n. 5193 del 16 settembre 2011). Ai fini della sussistenza delle condizioni dell'azione avverso provvedimenti lesivi dal punto di vista ambientale, il criterio della " vicinitas " - ovvero il fatto che i ricorrenti vivano abitualmente in prossimità del sito prescelto per la realizzazione dell'intervento o comunque abbiano uno stabile e significativo collegamento con esso, tenuto conto della portata delle possibili esternalità negative - rappresenta quindi un elemento di per sé qualificante dell'interesse a ricorrere (Cons. Stato, sez. IV, 21 dicembre 2017, n. 6667) » (Cons. Stato, sez. IV, 16.11.2020 n. 6862).
Nel caso di specie, la situazione giuridica che accomuna i ricorrenti è quella relativa ai lamentati pregiudizi che tutti – anche quelli che non sono destinatari degli atti del procedimento espropriativo – asseriscono di poter subire con riferimento sia alle relative proprietà, sia alla propria salute e alla qualità della vita, in conseguenza della vicinanza all’asse stradale oggetto del provvedimento in questa sede impugnato.
Di tale potenziale pregiudizio comune parte ricorrente ha compiutamente dato conto sia nel ricorso introduttivo, sia nei successivi atti di causa.
Allo stesso modo, parte ricorrente ha fornito elementi atti a dimostrare che i ricorrenti sono legittimati in quanto proprietari nelle “vicinanze” dell’opera in contestazione, sì che deve ritenersi assolto anche il requisito della c.d. “ vicinitas ”.
Neppure sussistono profili rilevanti di eterogeneità tra le posizioni dei ricorrenti, come invece ventilato da parte resistente, segnatamente con riguardo alla distinzione tra soggetti espropriandi e soggetti proprietari di immobili non espropriandi, non ravvisandosi tra gli uni e gli altri oggettive e serie ragioni di diversificazione o, addirittura, conflittualità, risultando senz’altro unitari e comuni gli interessi di tutela dedotti e fatti omogeneamente valere da tutti i ricorrenti.
Ne consegue, pertanto, l’infondatezza dell’eccezione.
Parimenti non risulta corretta la tesi secondo la quale la ricorrente LI non risulterebbe dall’epigrafe del ricorso, nonostante la produzione della procura, emergendo, al contrario, dal ricorso depositato in data 15 dicembre 2023, anche il nome della suddetta ricorrente. Invece, nell’epigrafe effettivamente manca il nome di MA LL, ma ciò rappresenta una mera irregolarità per omissione nell’epigrafe, essendo stata regolarmente depositata la procura da parte del predetto LL MA.
2. Ancora in via preliminare di rito.
AS ha eccepito la tardività dell’impugnazione della prima proroga del provvedimento di VIA, richiesta in data 22 marzo 2018 e rilasciata dall’amministrazione – con decorrenza retroattiva – in data 30 dicembre 2020.
L’eccezione è infondata, perché parte ricorrente non ha impugnato specificamente la prima proroga del provvedimento di VIA, mentre, con riguardo al tema della inammissibilità delle singole censure dedotte in quanto relative ad aspetti che avrebbero, secondo AS, dovuto formare oggetto di contestazione avverso la Via originaria o il primo atto di proroga, si dirà nel prosieguo della sentenza.
Pertanto, anche l’eccezione in esame deve essere respinta.
3. Nel merito.
3.1. Sui primi tre motivi di ricorso.
Le censure possono essere esaminate congiuntamente.
Ai sensi dell’art. 25, comma 5, TUA, « Il provvedimento di VIA è immediatamente pubblicato sul sito web dell'autorità competente e ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell'istanza di VIA. Decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'autorità competente. Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento, ovvero di modifiche, anche progettuali, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del secondo periodo non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di VIA originario. Se l'istanza di cui al secondo periodo è presentata almeno centoventi giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di VIA, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al secondo periodo, l'autorità competente verifica la completezza della documentazione. Qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorità competente richiede al soggetto istante la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato l'istante non depositi la documentazione integrativa ovvero, all'esito di una nuova verifica, da effettuarsi da parte dell'autorità competente nel termine di quindici giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata e l'autorità competente procede all'archiviazione ».
La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che in sede di valutazione dell’istanza di proroga della VIA, l'amministrazione è chiamata a verificare il mancato rispetto del termine di efficacia temporale dell'originario provvedimento e la possibilità di estendere l'efficacia temporale dell'atto originario, nel senso di verificare se siano intervenute modifiche sostanziali del quadro ambientale di riferimento tali da porsi quale ostacolo alla proroga del provvedimento in questione; infatti, il contesto ambientale in cui gli interventi oggetto di valutazione vanno ad inserirsi è suscettibile di modifiche nel corso del tempo e, in questi casi, si pone la necessità di verificare la compatibilità degli interventi con il mutato contesto ambientale. (Cons. Stato, sez. IV, 3 dicembre 2025, n. 9535).
Per pacifica giurisprudenza, il potere dell'amministrazione di riesaminare l'assetto di interessi definito dall’originaria VIA può legittimamente esplicarsi solo laddove siano intervenuti mutamenti o sopravvenienze fattuali (Cons. Stato, sez. IV, n. 1747, 2015; Cons. Stato, sez. IV, 3 dicembre 2025, n. 9535).
In tal senso, in prossimità della scadenza del termine di efficacia della VIA, l’interessato ha a sua disposizione due opzioni operative ben differenziate: può attivarsi instando, in via preventiva, per la proroga della VIA e conseguire la protrazione della durata del citato documento, oppure chiederne la rinnovazione, successivamente alla scadenza del relativo termine di efficacia. Ed è solo in quest’ultima ipotesi che, in base al dettato dell’art. 25, comma 5, citato, è possibile un nuovo scrutinio sui presupposti per la VIA (“ il procedimento di VIA deve essere reiterato… ”), nuovo scrutinio che non è invece previsto nel caso di proroga, in cui la valutazione amministrativa si focalizza solo sulla sussistenza dei presupposti per prolungare il termine di efficacia della VIA originaria. A tale stregua, la proroga, proprio perché intende solo consentire una prosecuzione del rapporto amministrativo al fine di completare l’attuazione di un certo programma di interessi a suo tempo già autorizzato, comporta non solo un procedimento diverso e semplificato rispetto al procedimento di rinnovazione della VIA, ma anche una valutazione discrezionale da parte dell’Amministrazione competente più circoscritta e limitata alla possibilità di estendere l’efficacia temporale dell’atto originario, alla luce di eventuali modifiche sostanziali del quadro fattuale e giuridico di riferimento (Cons. Stato, sez. IV, n. 8838 del 2024).
Pertanto, nel sistema delineato dal comma 5 dell’art. 25 d.lgs. 152/2006, la proroga della V.I.A. è ammessa purché sia corredata da una relazione aggiornata sul contesto ambientale e non risultino mutamenti essenziali. Dev’essere dimostrata la perdurante coerenza del quadro normativo e programmatico, da attestare con apposita relazione (Cons. Stato, sez. IV, 17 luglio 2024, n. 6428; Cons. Stato, sez. IV, 5 novembre 2024, n. 8838).
Nel caso di specie, a fronte della relazione presentata da AS, la Commissione Tecnica di verifica di impatto ambientale, all’esito dell’istruttoria, si è espressa in modo favorevole, confermando che: « Il proponente ha operato il raffronto tra l'attuale contesto territoriale ed ambientale nel quale si inseriscono le opere e quello originariamente posto alla base delle analisi effettuate in sede di Valutazione di Impatto Ambientale e successivamente approvato, al fine di evidenziare se siano intervenuti o meno cambiamenti significativi tali da modificare il quadro di riferimento ambientale analizzato nel SIA redatto nel novembre 2013 e di cui al DEC VIA n. M n. 54 del 20/03/2013 al fine di verificare eventuali cambiamenti intervenuti sia nella pianificazione che nelle componenti ambientali. In particolare, ha provveduto: - ad aggiornare il quadro della Pianificazione territoriale, urbanistica e di settore nonché della vincolistica in essere nell’ambito dell’intervento; In merito, in base all'analisi condotta, non sono subentrate modifiche e/o aggiornamenti significativi rispetto a quello analizzato nel SIA. Pertanto, la coerenza degli interventi in oggetto è stata già verificata ed è a oggi confermata; - ad analizzare in modo puntuale le singole componenti ambientali in base ai dati ambientali disponibili a livello regionale e agli esiti del monitoraggio ambientale ante operam fino a ora eseguito, non evidenziando variazioni significative rispetto a quanto valutato nel SIA. Pertanto, lo stato attuale dell'ambiente può definirsi invariato rispetto a quello descritto nel SIA ».
Alle medesime conclusioni era giunto il Ministero resistente il quale ha espresso parere tecnico favorevole con nota del 24 luglio 2023 (Vd. Doc. 3 depositato dai ricorrenti), secondo cui: “ Gli elementi di novità rispetto alla situazione vincolistica già valutata nel corso del procedimento di VIA non sono in stretto contatto con le aree di intervento di cui al DEC VIA n. 54 del 20.03.2023 per cui è stata richiesta la proroga .”
Con decreto del 3 novembre 2023 il Ministero dell’Ambiente, considerati i suddetti pareri e richiamando le motivazioni ivi contenute, ritenendo sussistenti i presupposti per poter accogliere l’istanza di proroga di 5 anni del termine di validità del decreto del 20 marzo 2013, già prorogato con DM 271 del 30 dicembre 2020, ha concesso l'ulteriore proroga con validità fino al 27 aprile 2028, confermando le prescrizioni di cui all'originario decreto.
Inoltre, con riguardo al tema relativo alle ragioni giustificative del mancato compimento dell’opera nei termini della prima proroga, AS ha affermato che tale “disallineamento” si è verificato a causa dell’indeterminatezza dovuta al lasso di tempo – circa 2 anni – intercorso dalla richiesta di proroga alla concessione stessa, intervenuta in data 30/12/2020 con una decorrenza retroattiva al 27 aprile 2018, in concomitanza della emergenza sanitaria da Covid-19 che ha reso particolarmente difficile il periodo di operatività.
Il Collegio ritiene che le motivazioni addotte da parte ricorrente e dall’Amministrazione a sostegno della proroga non siano idonee a giustificare il provvedimento in questa sede impugnato, in conformità a quanto previsto dal citato art. 25, comma 5, TUA.
Risulta in primo luogo fondata la doglianza di inadeguata considerazione, da parte dell’Amministrazione procedente, dei profondi mutamenti verificatisi nel decennio nell’area territoriale interessata dal progetto. Pur dandosi atto che AS ha prodotto una relazione tecnica argomentata, tanto la richiedente, quanto l’Amministrazione, non hanno dimostrato di aver tenuto adeguatamente conto e accertato l’effettiva invarianza del contesto ambientale di riferimento, che, al contrario, alla luce degli elementi messi in evidenza peraltro dalla stessa AS spa, risulta aver subito importanti modifiche rispetto, in particolare, al momento di adozione del provvedimento di VIA originario.
Si tenga conto, infatti, che sono decorsi ben dieci anni dall’approvazione della VIA e che il progetto della costruzione dell’autostrada di cui al provvedimento di VIA del 2013 con S.I.A. del 2010 ha avuto realizzazione pressoché nulla, ancora dopo la proroga del 2018.
La valutazione di impatto ambientale è un intervento amministrativo tecnico-discrezionale finalizzato a tutelare un determinato contesto ambientale dagli effetti nocivi che gli possono derivare dalla realizzazione di un nuovo impianto tecnologico-industriale; dunque, per motivi logici, consustanziali alla sua natura, oltre che giuridici, la relativa verifica non può che essere attualizzata e riferita al preciso momento nel quale il progetto esaminato inizia l'iter costruttivo (Cons. Stato, sez. V, 15 aprile 2025, n. 3262).
Nel caso di specie, sulla scorta di quanto affermato alla stessa AS e, comunque, risultante dagli atti di causa:
- vi è stato un rilevante sviluppo urbanistico delle aree in contestazione, gli immobili presenti nella fascia di 250 metri dai margini dell’opera essendo praticamente raddoppiati, passando da circa 1.100 a quasi 2.000;
- vi è stato un consistente consumo di suolo nell’ultimo decennio, che ha visto sostanzialmente crescere veri e propri quartieri, senza che rilevi il fatto che molti di questi fabbricati non abbiano una destinazione abitativa;
- il quasi raddoppio dell’edificato (800 nuovi edifici) viene ad assumere rilevanza sia sotto il profilo della possibile incidenza sulla matrice “rumore”, che su altre matrici, quali l’aria e il suolo, oltre che sul paesaggio, e costituisce comunque una rilevante alterazione della pressione antropica e delle caratteristiche del territorio, tale da giustificare una nuova valutazione di impatto ambientale;
- le caratteristiche dell’opera per cui è causa (una infrastruttura stradale di circa 28 km di lunghezza) e la vastità e varietà delle aree interessate (che riguardano sia zone ampiamente urbanizzate che aree agricole di pregio ad altissima vocazione produttiva), sono elementi già di per sé tali da far sorgere un dubbio in ordine all’inidoneità ed attualità di una valutazione di compatibilità ambientale resa oltre dieci anni prima;
- AS, poi, ha dato conto della sopravvenuta riconduzione degli attraversamenti dei fiumi Marecchia e Conca all’interno delle “fasce ad alta vulnerabilità idrologica” del Piano di assetto idrologico (cfr. pag. 20 parere n. 463/2023), rispetto alle quali « Il Proponente riporta che durante le lavorazioni dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari alla salvaguardia delle condizioni di qualità della risorsa idrica superficiale e sotterranea. Dovrà essere minimizzato l’impatto delle opere di fondazione sull’equilibrio idrogeologico del sottosuolo e salvaguardare la naturale ricarica della falda. Particolare attenzione deve esser rivolta alla possibile riduzione della permeabilità del suolo e alla di tutela della qualità delle acque dei corsi d’acqua scongiurando possibili dispersioni evitando inoltre lo stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose »;
- tra le aree di rilevanza ambientale e paesaggistica si riscontrano poi sei nuovi siti, oggetto di sopravvenuto vincolo specifico ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs n. 42/2004, in relazione ad uno solo dei quali (San Martino Montelabbate) il proponente afferma di essere già stato oggetto di valutazione di impatto ambientale in sede di ampliamento della terza corsia dell’autostrada A-14;
- numerosi sono, poi, gli aggiornamenti e le opere di c.d. mitigazione che il proponente dichiara di dover effettuare in ragione dei mutamenti sopravvenuti.
Lo stesso parere della Commissione Tecnica VIA e VAS n. 463/23, con riguardo alla pianificazione dei Comuni interessati dalla proroga della VIA, afferma: “ Riguardo alla pianificazione comunale dei 5 comuni attraversati dal nuovo tracciato in progetto, è da segnalare come tre di essi, nel periodo intercorso dalla relazione del precedente SIA, si siano dotati di un nuovo strumento di pianificazione comunale. I comuni in questione sono: Bellaria Igea Marina, Rimini e Misano Adriatico. L'analisi del sistema degli usi e del regime di trasformazione dei suoli delle aree vincolate attraversate dal tracciato di progetto, è stata svolta attraverso la lettura dei PRG comunali. Con l'aggiornamento dei piani regolatori, è necessaria una nuova analisi degli stessi in relazione al tracciato in progetto ”.
In definitiva, risulta che la Commissione VIA non ha operato la necessaria considerazione unitaria di sintesi della pluralità dei rilevanti mutamenti del contesto territoriale di riferimento sopravvenuti nell’ampio arco temporale trascorso rispetto all’originaria valutazione ambientale, frazionando irrazionalmente il suo giudizio nell’esame delle singole matrici ambientali, limitandosi ad analizzare in modo puntuale le singole componenti ambientali in base ai dati disponibili a livello regionale e agli esiti del monitoraggio eseguito.
La motivazione del provvedimento di proroga deve ritenersi insufficiente, anche perché tutta l’istruttoria del procedimento è stata svolta dal soggetto proponente, ovvero ANAS, il quale ha addotto dati ed informazioni che né il Ministero, né altra pubblica amministrazione, risultano aver accertato o verificato.
Riguardo a tutte le matrici ambientali esaminate, la Commissione VIA si è limitata a fare proprio quanto riferito e dichiarato da ANAS nel parere, sia in ordine alla ricostruzione dello stato di fatto, sia con riguardo alle conseguenze in termini di impatto sull’ambiente.
La Commissione ha espresso il proprio definitivo assenso alla proroga “per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell’istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere”.
Pur potendo l’Amministrazione fare proprie le indicazioni del proponente, deve d’altronde effettuare una valutazione tecnica ponderata autonoma, sulla base anche di riscontri istruttori, e veicolati da adeguata motivazione a valle.
Per quanto riguarda, inoltre, le ragioni del “ritardo” addotte da AS, va rilevato come il ritardo del Ministero nell’adottare il provvedimento di proroga e le difficoltà legate alla pandemia non siano circostanze idonee a giustificare il notevole ritardo nel quale è incorsa AS: per un verso, infatti, il ritardo del Ministero nel disporre la prima proroga non si comprende come in concreto abbia impedito ad AS di procedere con la propria attività, e, con riguardo al Covid, il periodo di lock down è stato limitato e non vi sono elementi per ritenere che le limitazioni allora previste incidessero significativamente sulla realizzazione di un’opera come quella in esame.
Per le ragioni che precedono, quindi, i primi tre motivi di ricorso devono essere accolti.
4. Sul quarto motivo di ricorso.
La doglianza relativa alla mancanza di motivazione in ordine alle ragioni di interesse pubblico sottese alla concessione della proroga, e all’assenza di una partecipazione da parte degli interessati, invece, deve essere respinta.
Sotto il primo profilo, va rilevato come la valutazione sulla proroga non importa una specifica motivazione in ordine alle ragioni di interesse pubblico, ma solo la sussistenza dei presupposti previsti dal comma 5 dell’art. 25 TUA.
Per quanto riguarda, invece, il profilo partecipativo, va sottolineato come la fattispecie dell’art. 25, comma 5, TUA non contempli un contraddittorio procedimentale, non potendosi nemmeno riscontrare dei controinteressati in senso formale rispetto al provvedimento di proroga.
Pertanto, il motivo deve essere respinto.
5. Sul quinto motivo di ricorso.
Al riguardo, parte ricorrente lamenta che le aree attraversate dal 1° stralcio della variante alla S.S.16 Adriatica (porzione nord) interessano zone ad uso agricolo di elevata peculiarità.
La localizzazione dell’opera sarebbe avvenuta senza il doveroso approfondimento, esame e verifica, degli effetti socio - economici e territoriali della scelta, rinviati in sede di progettazione esecutiva.
Secondo il Collegio, quanto precede non integra un’ipotesi di modifica dello stato di fatto rilevante ai fini della legittimità della proroga qui in esame, trattandosi di circostanza di fatto già esistente al momento dell’adozione della VIA e della prima proroga.
Pertanto il motivo di ricorso deve essere respinto, ma ciò non toglie, ovviamente, che, in sede di rivalutazione dell’impatto ambientale anche la circostanza in questione, dedotta approfonditamente da parte ricorrente, debba essere esaminata dall’Amministrazione.
6. Conclusioni e spese.
Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere accolto per le ragioni sopra indicate e, per l’effetto, il provvedimento di proroga impugnato deve essere annullato, salve le rideterminazioni dell’Amministrazione resistente in conformità a quanto sopra esposto.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per le ragioni indicate in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento di proroga impugnato.
Compensa integralmente le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA IE, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
PA AS, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA AS | PA IE |
IL SEGRETARIO