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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/08/2025, n. 1288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1288 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente est. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4305 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. MASDEA GIULIANO presso il quale elettivamente domicilia
E
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_1 C.F._2 in atti, dall'avv. MASDEA GIULIANO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/03/2025 , nata a [...], il [...], e Parte_1
nato a [...], il [...], premettendo: Controparte_1 di aver contratto matrimonio a NAPOLI il 25/06/2005; che dal matrimonio era nata una FI: il 21/03/2006; Per_1 che tra le parti in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data
20/11/2020, era intervenuta separazione in forza del decreto di omologa n. 6794 del 10/12/2020;
1 che nei patti della separazione era stato previsto l'affido condiviso della FI, la collocazione prevalente presso la madre e posto a carico del padre l'obbligo di pagamento di un assegno di mantenimento della FI di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
ciò premesso, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3
n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) La FI , maggiorenne, economicamente non autosufficiente, continuerà a vivere Per_1 presso la madre;
2) il sig. verserà alla GN , a titolo di contributo al mantenimento della CP_1 Pt_1 FI, la somma di Euro 400,00, da corrispondere a mezzo ricarica Postepay entro il giorno 15
(quindici) di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
3) attribuzione al 100% alla GN delle detrazioni e deduzioni fiscali;
Pt_1
CP_ 4) l'assegno per nucleo familiare è versato dall' direttamente alla FI;
Per_1
5) le spese straordinarie relative alla FI saranno divise al 50% tra i coniugi e, in Per_1 particolare:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
2 c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse universitarie;
b) libri di testo;
c) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/metro, treno, ecc.) dal luogo di residenza all'istituto universitario;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero;
b) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni
a gare e tornei);
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, ecc.);
e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni);
g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a NAPOLI il
25/06/2005 (atto n.69, parte II, S. A, Sez. XX, reg. Atti Matrimonio anno 2005);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
3 • ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c.;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 20/06/2025.
Il Presidente est.
Raffaele Sdino
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