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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 27/05/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di NT
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 699/2024
Oggi 27/05/2025 innanzi al giudice dott. ssa Simona Gerola sono comparsi:
Per l'avv.to CHIRI GIOVANNI Parte_1
Per , l'avv.to GIANOLIO ALBERTO ARRIGO Controparte_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti che collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistendo nelle istanze, eccezioni, deduzioni e conclusioni rassegnate .
L'avv. Chiri precisa che il documento prodotto su autorizzazione del giudice non è deliberato al 2024 ma aggiornato alla data che compare all'ultima pagina
L'avv. Gianolio precisa che, non essendo evidenti quali siano stati gli aggiornamenti, il regolamento potrebbe essere stato oggetto anche di un aggiornamento radicale
Dichiarano inoltre di rinunciare alla lettura del dispositivo
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio.
- 1 - Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo
RG 699/24
- 2 - REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Gerola , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Chiri Parte_1
RICORRENTE contro
con il patrocinio dell'Avv. Alberto Arrigo Gianolio Controparte_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER LA PARTE RICORRENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, accogliere il presente ricorso per tutte le motivazioni sopra esposte in fatto ed in diritto, e quindi:
- Accertare il diritto dell'ing. al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie Parte_1 maturate e non godute alla cessazione del rapporto di lavoro e di conseguenza condannare il al pagamento in favore del ricorrente della somma di €2.692,02, o della diversa Controparte_1 maggiore o minor somma che risulterà all'esito del presente giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
- con condanna al pagamento dei compensi professionali e alle spese sostenute per il presente procedimento, con distrazione a favore dell'avvocato antistatario PER LA PARTE CONVENUTA respingersi le domande ex adverso proposte, in quanto infondate. Con vittoria di spese e onorari.
Esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26.9.2024 conveniva avanti al Tribunale di Parte_1
NT il per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe Controparte_1
Il procuratore del ricorrente esponeva: che il ricorrente è stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso il Comune di a seguito di concorso pubblico nel gennaio 1997 con qualifica 8° livello Ingegnere capo;
CP_1
che nel mese di giugno 2004 il ha istituito le dirigenze e all'ing. Controparte_1 Parte_1 veniva conferito l'incarico di dirigente di area tecnica ai sensi dell'art.110 TUEL a tempo determinato a durata annuale prorogato di anno in anno sino al 2019 ;
che con deliberazione di giunta comunale n. 113 del 9 agosto 2019 veniva operata una riorganizzazione interna del Comune di con l'istituzione di due aree, una amministrativa CP_1 finanziaria e una tecnica;
che in data 6 dicembre 2019 con Decreto del Sindaco, poi rettificato il 10.12.2019, veniva nuovamente conferito ruolo dirigenziale al ricorrente fino alla scadenza del mandato del sindaco;
che nell'anno 2020 il Comune di si trovava in carenza di organico dovuta alla fuoriuscita CP_1 di alcuni lavoratori per pensionamento o mobilità e nell'area tecnica del Comune rimanevano 5
- 3 - funzionari tecnici e 2 funzionari amministrativi, Parte_1 Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 Per_5
e Per_6 che l'ing. svolgeva la mansione di Dirigente dell'area tecnica che allora comprendeva Parte_1
SUAP, SUE (attività produttive e edilizia urbanistica), Ambiente, Lavori Pubblici e Servizi
Cimiteriali e tale settore vedeva il ricorrente quale unico dirigente ed era al contempo privo di posizioni organizzative intermedie essendo vacante la relativa posizione;
che la suddetta area tecnica negli anni successivi è stata progressivamente divisa in tre settori distinti, sono state inserite tre nuove figure di alta specializzazione (ex posizioni organizzative) integrando così le effettive esigenze di organico;
che a causa della carenza di organico sopra indicata, l'ing. già nel 2019 con decreto 9 Parte_1 aprile 2019 veniva chiamato a svolgere funzioni sostitutive di altre posizioni dirigenziali vacanti, oltre a svolgere le funzioni del proprio ruolo, in particolare Area Affari Generali, Contratti e Appalti e Servizi Sociali ad interim fino al 6 dicembre 2019 ;
che nel maggio 2020 il sindaco decedeva e le funzioni fino alla successiva Persona_7 tornata elettorale venivano assunte dal vicesindaco;
che il 21 settembre 2020 veniva eletto il nuovo sindaco e a seguito di ciò gli incarichi dirigenziali venivano prorogati al 31 maggio 2021 con decreto del Sindaco n. 5 del 9 aprile 2021;
che il 21 maggio 2021 con deliberazione di giunta numero 76 veniva approvata la nuova macrostruttura che prevedeva l'eliminazione delle figure dirigenziali;
che in data 15 giugno 2021 il emetteva un bando per il conferimento di 6 Controparte_1 incarichi di posizione organizzativa all'esito del quale all'ing. veniva attribuito l'incarico Parte_1 di responsabile del settore tecnico come posizione organizzativa dal 1 luglio 2021 con Decreto Sindacale n. 15/2021 ;
che alla data del 30.06.2021 l'ing. nello svolgimento del proprio incarico di dirigente Parte_1 aveva maturato 40,67 giorni di ferie ancora non goduti, conseguenza dalle carenze di organico dell'Ente presenti già dagli anni precedenti al 2021;
che l'ing. in data 01.07.2021 iniziava il nuovo incarico con inquadramento di istruttore Parte_1 direttivo tecnico e il 3 luglio 2021 risultava vincitore del bando di selezione per responsabile area tecnica ex art.110 TUEL con rapporto a tempo determinato per tre anni presso l'NI TE di
ZZ;
che l'NI TE di ZZ avanzava richiesta di comando parziale per dieci ore settimanali dell'ing. per il periodo 5-16 luglio 2021 e con determinazione dirigenziale n. 320 del Parte_1 05.07.2021 il prendeva atto del conferimento d'incarico e disponeva il Controparte_1 comando parziale del ricorrente come richiesto dall'NI TE di ZZ;
che in data 07.07.2021 l'ing. presentava al Comune di richiesta di aspettativa ex Parte_1 CP_1 art. 110 c. 5 Tuel dal 01.08.2024 a fronte dell'incarico affidatogli dall'NI TE di ZZ e nel mese di luglio 2021 chiedeva all'Ufficio personale del Comune di di poter fruire di 10 CP_1 giorni di ferie, che gli venivano concessi;
che con determinazione 328 del 08.07.2024 il concedeva l'aspettativa richiesta Controparte_1 per la durata di tre anni dal 01.08.2021 ;
che in data 20.07.2021 il di richiedeva all'NI TE di ZZ di autorizzare CP_1 CP_1 il comando parziale dell'ing. per dieci ore settimanali per il mese di agosto 2021 e in data Parte_1 22.07.2021 l'NI TE di ZZ disponeva il suddetto comanda parziale;
che il primo agosto 2021 l'ing. prendeva servizio presso NI TE di ZZ;
Parte_1
che in data 13.09.2021 il Comune di richiedeva un ulteriore comando parziale dell'ing. CP_1 per due ore settimanali per il periodo dal 18.09.2021 al 31.12.2021 e l'NI TE di Parte_1
ZZ disponeva il comando parziale del ricorrente per due ore a settimana, ma solo fino al mese di ottobre 2021; che il 23.10.2023 l'ing. rassegnava le proprie dimissioni dal Comune di con Parte_1 CP_1 effetto dal 01.01.2024, lavorando il periodo di preavviso presso l'NI TE di ZZ come da incarico in essere;
- 4 - che al momento delle dimissioni del ricorrente la pianta organica del Comune di includeva,
CP_1 per i settori di precedente competenza, dieci tecnici e due amministrativi, per completare le esigenze di organico del Comune resistente;
che con comunicazione del 05.02.2024 l'Ufficio personale del Comune di comunicava
CP_1 all'ing. che aveva maturato 33 giorni di ferie non godute e in data 22.02.2024 l'ing. Parte_1 richiedeva al Comune di il pagamento di quanto ancora dovuto, compresa Parte_1 CP_1 l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute residue pari a 33 giorni;
che con comunicazione del 22.03.2024 il Comune di opponeva il proprio rifiuto ritenendo
CP_1 non sussistenti i presupposti normativi e di contrattazione collettiva per l'erogazione dell'indennità richiesta;
che la richiesta è stata piu' volte reiterata inutilmente;
che il Comune di nel corso del rapporto di lavoro con l'ing. non ha mai proceduto
CP_1 Parte_1
a comunicare piani di fruizione delle ferie ai dipendenti e non ha mai invitato sollecitato o richiesto al ricorrente di godere delle ferie maturate e non godute nei termini di legge;
che altre lavoratrici dipendenti del Comune di che hanno cessato il rapporto di lavoro per CP_1 pensionamento, sig.re e hanno richiesto e Parte_2 CP_2 Controparte_3 ottenuto dall'Ente il pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute: Tanto premesso rivendicava , con ampie e articolate motivazioni giuridiche , il diritto dell'ing.
all'indennità sostitutiva delle ferie non godute Parte_1
Si costituiva ritualmente il contestando la fondatezza del ricorso Controparte_1
Il procuratore del convenuto, in estrema sintesi , rilevava che la sentenza della Corte di Giustizia
UE, 18.1.2024 C-218/22 richiamata in ricorso non si attaglia al caso del ferie non godute da un dirigente che ha il potere di decidere autonomamente , senza alcuna ingerenza da parte del datore di lavoro, il periodo nel quale godere delle ferie , nonché il potere di concedere ferie e permessi al personale dell'ufficio cui è preposto e che la fattispecie in esame è da ricondursi, quindi, nel solco del diffuso filone giurisprudenziale secondo cui “il dirigente che, pur avendo il potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza da parte del datore di lavoro, non lo eserciti e non fruisca del periodo di riposo annuale, non ha diritto all'indennità sostitutiva a meno che non provi di non avere potuto fruire del riposo a causa di necessità aziendali assolutamente eccezionali
e obiettive.
Precisava che la circostanza dedotta in ricorso secondo la quale il ricorrente non ha potuto godere delle ferie maturate per carenza di organico è smentita dalla dichiarazione 9.1.2025 del Dott. del Comune di , dalla quale risulta che, negli anni 2019, 2020 e 2023, il Persona_8 CP_1 livello occupazionale dei settori di pertinenza dell'ing. si è mantenuto, sostanzialmente, Parte_1 costante.
Aggiungeva che al fine di escludere le addotte carenze di organico, rileva, infine, anche la concessione al ricorrente, con determinazione 8.7.2021 n. 328, della aspettativa ex art. 110, comma 5, D.Lgs. n. 267/2000, per consentirgli l'espletamento dell'incarico presso l'NI TE di ZZ. Rilevava altresì che l'ing. in data 3.7.2021, è risultato vincitore del concorso indetto dalla Parte_1
NI TE di ZZ e subito dopo, il 7.7.2021, ha presentato al Comune di domanda CP_1 per la concessione della aspettativa ex art. 110, comma 5, D.Lgs. n. 267/2000 e che quindi, anche volendo, non vi sarebbe stato il tempo per intraprendere alcuna “azione al fine di far esaurire al lavoratore le ferie maturate o quanto meno di fargliene godere il più possibile”; né sarebbe stato possibile subordinare la concessione della aspettativa alla fruizione delle ferie non godute, in quanto, come noto, il dipendente può fruire delle ferie maturate prima della aspettativa, una volta rientrato in servizio;
che l'ing. poco prima della concessione della aspettativa, aveva Parte_1 chiesto di fruire di 10 giorni di ferie, lasciando trasparire, in tal modo, la intenzione di godere delle ferie residue al rientro in servizio senonchè, , prima della scadenza del periodo di aspettativa, egli decideva di licenziarsi, rinunciando così, consapevolmente e volontariamente, alle ferie residue.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso
- 5 - La causa , istruita sulla documentazione versata in causa dalle parti , all'odierna udienza veniva discussa e decisa Il ricorso è fondato e merita accoglimento La materia dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute va esaminata alla stregua della normativa interna e della normativa eurounitaria, secondo l'interpretazione datane dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione nonché della Corte di Giustizia dell'NI Europea. L'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, conv. in L. n. 135/2012 prevede : “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché' delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”. Il principio suddetto ha trovato consacrazione , per quanto di interesse e da ultimo , negli artt. 38 e
39 del Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni
Locali triennio 2019 – 2021 ai sensi del quale “Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite, previa tempestiva autorizzazione, in tempo congruo nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. Il diniego delle ferie da parte dell'amministrazione deve avvenire in forma scritta, anche mediante comunicazione in forma digitale.. L'ente pianifica le ferie dei dipendenti al fine di garantire la fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. 11. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative
.... .... In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno di maturazione, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. 15. In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro primo semestre dell'anno successivo a quello di maturazione”
La S.C., Sez. IV, n. 21780 dell'8 luglio 2022, ha chiarito che, dalla interpretazione del diritto interno in senso conforme al diritto dell'NI, in particolare delle sentenze della Corte di giustizia dell'NI europea della grande sezione del 6 novembre 2018, rese in cause riunite C- 569 e C-570/2016, in causa C-619/2016, ed in causa C- Controparte_4 Parte_3 684/2016, nonché dell'art. 7 delle direttive 2003/88 e 93/104 e dell'art. 31 della Carta CP_5 dei diritti fondamentali della NI europea, deriva che:
A) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore
e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio da ultimo affermato da
Cass., Sez. L, n. 15652 del 14 giugno 2018; C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: - di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente;
- di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee
- 6 - ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (…) Deve trovare applicazione, nella specie, quindi, il principio per il quale è il datore di lavoro, convenuto dal dipendente per ottenere il pagamento dell'indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro, il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle (cfr. anche Cass. Ordinanza n. 17643 del 2023 )
I principi sopra esposti possono e devono essere applicati anche ai pubblici dirigenti come espressamente previsto da una recente pronuncia della Suprema Corte anche se essi hanno il potere di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie .
Il dirigente il quale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non abbia fruito delle ferie, ha diritto a un'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un'adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo» (v. Cass. 2 luglio 2020, n.
13613); si è in particolare chiarito che la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato, in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – che, nel caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (Cass. n. 21780/2022). Si è dunque ritenuto che il dirigente (pur munito del potere di autoorganizzarsi le ferie) che non sia collocato all'apice dell'ente pubblico e sia sottoposto a poteri organizzatori, o comunque gerarchici, dell'organo di vertice dello stesso, non perde il diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, ove il mancato godimento dipenda dall'inadempimento degli obblighi organizzativi del datore di lavoro, sul quale, pertanto, grava l'onere di provare di avere esercitato la sua capacità organizzativa in modo da assicurare che le ferie fossero effettivamente godute (Cass. n. 29844/2022). Si è dunque affermato il principio secondo cui “il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento» (Cass. n.
18140/2022). Si è infatti evidenziata la decisiva influenza spiegata dalla normativa eurounitaria e dalla sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia 6 novembre 2018, Max-Planck, secondo cui «l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'NI europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto». Si è in particolare rimarcato che la Direttiva estende i propri effetti in tema di ferie anche ai dirigenti (v. art. 17 Direttiva
2003/88/CE, che, nel consentire agli Stati membri un diverso trattamento rispetto ai diritti dei dirigenti, esclude dalle norme derogabili l'art. 7, riguardante appunto le ferie) e si è chiarito come operino, rispetto ad essi, i principi fissati in sede eurounitaria, essendosi espressamente affermato, nel contesto della pronuncia citata, la necessità che il giudice nazionale operi «prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione
- 7 - riconosciuti da quest'ultimo», onde «pervenire a un'interpretazione di tale diritto che sia in grado di garantire la piena effettività del diritto dell'NI». La Corte di Giustizia individua nel proprio ragionamento tre cardini del giudizio di diritto demandato al giudice nazionale, al fine di assicurare che il lavoratore sia stato messo effettivamente nelle condizioni di esercitare il proprio diritto alle ferie, consistenti: a) nella necessità che il lavoratore sia invitato «se necessario formalmente» a fruire delle ferie e «nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile … se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento» (punto 45); b) nella necessità di «evitare una situazione in cui l'onere di assicurarsi dell'esercizio effettivo del diritto alle ferie annuali retribuite sia interamente posto a carico del lavoratore» (punto 43); c) infine, sul piano processuale, nel prevedere che «l''onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro ….. sicché la perdita del diritto del lavoratore non può aversi ove il datore «non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto». Ancorché rispetto ad un dirigente, per la normale posizione di minor debolezza e maggiore conoscenza dei dati giuridici, le predette condizioni possano trovare in concreto applicazioni di minor rigore, sotto il profilo dell'intensità informativa o del grado di diligenza richiesta al datore di lavoro, ma certamente permangono a governare l'istituto dell'attribuzione, perdita o monetizzazione delle ferie. La lettura della Corte di Giustizia si coordina del resto con l'orientamento interpretativo della Corte Costituzionale, quale manifestato quando fu ad essa sottoposta questione di legittimità rispetto alla previsione, qui non applicabile ratione temporis, dell'art. 5, co. 8, d.l. 95/2012, conv., con mod. in L. 135/2012 secondo cui, nell'ambito del lavoro pubblico, le ferie, i riposi e i permessi siano obbligatoriamente goduti secondo le previsioni dei rispettivi ordinamenti e che non si possano corrispondere «in nessun caso» trattamenti economici sostitutivi. In proposito Corte Costituzionale 6 maggio 2016, n. 95, ha ritenuto che la legge non fosse costituzionalmente illegittima, in quanto da interpretare nel senso che la perdita del diritto alla monetizzazione non può aversi allorquando il mancato godimento delle ferie sia incolpevole, non solo perché dovuto ad eventi imprevedibili non dovuti alla volontà del lavoratore, ma anche quando ad essere chiamata in causa sia la «capacità organizzativa del datore di lavoro», nel senso che quest'ultima va esercitata in modo da assicurare che le ferie siano effettivamente godute nel corso del rapporto, quale diritto garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali (Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'NI europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio), sicché non potrebbe vanificarsi «senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso … da …. causa non imputabile al lavoratore», tra cui rientra quanto deriva dall'inadempimento del datore di lavoro ai propri obblighi organizzativi in materia, i quali non possono che essere ravvisati, per coerenza complessiva dell'ordinamento, nell'assetto sostanziale e processuale quale compiutamente delineato dalla Corte di Giustizia nei termini già sopra evidenziati”
(cfr. Cassazione n.9982/24)
Recentemente, infine, la Corte di giustizia UE, con la sentenza 18 gennaio 2024 nella causa n. C- 218/22, ha bocciato la legge italiana che vieta al dipendente pubblico la monetizzazione delle ferie in caso di dimissioni. La norma italiana censurata dalla Corte Europea è ancora una volta l'art. 5 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, il quale vieta. per i dipendenti pubblici, la corresponsione di un'indennità sostitutiva delle ferie anche in caso di dimissioni, risoluzione del rapporto, mobilità etc.
Il rinvio della questione alla Corte di giustizia era avvenuto in una causa in cui un dipendente comunale aveva chiesto, al momento delle sue dimissioni volontarie, il pagamento di una indennità in sostituzione delle ferie non godute nel corso del rapporto
- 8 - Rispetto alle ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative della pubblica amministrazione addotte dallo Stato italiano, la CEDU ha ribadito, secondo la propria costante giurisprudenza, il carattere fondamentale e incondizionato del diritto alle ferie nonché a un'indennità finanziaria sostitutiva di esse nel solo caso in cui al momento della cessazione del rapporto di lavoro, anche per dimissioni volontarie, queste non siano state godute. Secondo la Corte, il rifiuto dell'indennità sostitutiva (come invece ritenuto dalla Corte costituzionale italiana, che aveva respinto la questione di costituzionalità della norma di legge in esame) non può essere sorretto da ragioni organizzative o attinenti al contenimento della spesa pubblica.
La Corte di giustizia ha ribadito, inoltre, che il dipendente, per fruire, nelle condizioni date, dell'indennità finanziaria sostitutiva, non ha l'onere di provare di non aver potuto godere delle ferie per fatto a lui non imputabile, ma è il datore di lavoro che deve dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria per fargliele fruire.
Facendo applicazione dei suddetti principi al caso in esame va ritenuto che la parte datoriale non abbia assolto ai predetti oneri di allegazione e prova. Dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione in atti risulta, invero, pacifico che l'ing. in data 30.6.2021 aveva un numero di gg di ferie arretrate pari a 40,67 e il Parte_1 CP_1 convenuto non ha fornito alcuna prova di avere invitato il lavoratore alla fruizione delle ferie, in tempo utile a garantire la funzione di ristoro delle energie psico – fisiche e in riferimento ai successivi momenti di maturazione del diritto – anno per anno – né di averlo tempestivamente e formalmente informato che la mancata fruizione delle ferie successiva all'invito avrebbe determinato l'estinzione del diritto stesso nonché l'estinzione del diritto alla relativa indennità sostitutiva.
Anche il dedotto presunto potere di autoregolamentazione nella concessione delle ferie da parte del ricorrente risulta sfornito di supporto probatorio e anzi smentito dalla circostanza non contestata che il ricorrente nel luglio 2021 ha chiesto 10 gg di ferie che gli sono state concesse dall'Ufficio del Personale e , in ogni caso, per quanto sopra detto è circostanza irrilevante . Pure l'aspettativa richiesta e concessa non assume rilevanza nel caso di specie posto che , come anticipato , le ferie arretrate si riferiscono ad un periodo precedente alla presentazione dell'istanza stessa e inoltre il avrebbe dovuto invitare il ricorrente a fruire di tutte le ferie Controparte_1 arretrate ed ad informarlo che la mancata fruizione delle ferie successiva all'invito avrebbe determinato l'estinzione del diritto stesso, nonché l'estinzione del diritto alla relativa indennità sostitutiva allorchè ha concesso i 10 gg di ferie richiesti dall'ing. nel luglio del 2021 , o Parte_1 comunque nel periodo in cui il ricorrente ha fruito dell'aspettativa ex art. 110 dl 267/2000 e fino alla data delle dimissioni Null'altro vi è da aggiungere Il convenuto deve essere quindi condannato al pagamento in favore del ricorrente della CP_1 somma (non contestata) di euro 2.692,02, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria
Le spese di lite , liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza
PQM
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza , eccezione e deduzione disattesa o assorbita , così provvede : accoglie il ricorso e , per l'effetto, condanna il al pagamento in favore Controparte_1 di della somma di euro 2.692,02 euro , oltre interessi legali e rivalutazione Parte_1 monetaria, nonché alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente che liquida in complessivi euro 1.313,00, oltre rimb forf, iva e cpa di legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario
Così deciso in NT , il 27.5.2025
Il Giudice dott. Simona Gerola
- 9 - - 10 -
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 699/2024
Oggi 27/05/2025 innanzi al giudice dott. ssa Simona Gerola sono comparsi:
Per l'avv.to CHIRI GIOVANNI Parte_1
Per , l'avv.to GIANOLIO ALBERTO ARRIGO Controparte_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti che collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistendo nelle istanze, eccezioni, deduzioni e conclusioni rassegnate .
L'avv. Chiri precisa che il documento prodotto su autorizzazione del giudice non è deliberato al 2024 ma aggiornato alla data che compare all'ultima pagina
L'avv. Gianolio precisa che, non essendo evidenti quali siano stati gli aggiornamenti, il regolamento potrebbe essere stato oggetto anche di un aggiornamento radicale
Dichiarano inoltre di rinunciare alla lettura del dispositivo
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio.
- 1 - Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo
RG 699/24
- 2 - REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Gerola , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Chiri Parte_1
RICORRENTE contro
con il patrocinio dell'Avv. Alberto Arrigo Gianolio Controparte_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER LA PARTE RICORRENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, accogliere il presente ricorso per tutte le motivazioni sopra esposte in fatto ed in diritto, e quindi:
- Accertare il diritto dell'ing. al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie Parte_1 maturate e non godute alla cessazione del rapporto di lavoro e di conseguenza condannare il al pagamento in favore del ricorrente della somma di €2.692,02, o della diversa Controparte_1 maggiore o minor somma che risulterà all'esito del presente giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
- con condanna al pagamento dei compensi professionali e alle spese sostenute per il presente procedimento, con distrazione a favore dell'avvocato antistatario PER LA PARTE CONVENUTA respingersi le domande ex adverso proposte, in quanto infondate. Con vittoria di spese e onorari.
Esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26.9.2024 conveniva avanti al Tribunale di Parte_1
NT il per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe Controparte_1
Il procuratore del ricorrente esponeva: che il ricorrente è stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso il Comune di a seguito di concorso pubblico nel gennaio 1997 con qualifica 8° livello Ingegnere capo;
CP_1
che nel mese di giugno 2004 il ha istituito le dirigenze e all'ing. Controparte_1 Parte_1 veniva conferito l'incarico di dirigente di area tecnica ai sensi dell'art.110 TUEL a tempo determinato a durata annuale prorogato di anno in anno sino al 2019 ;
che con deliberazione di giunta comunale n. 113 del 9 agosto 2019 veniva operata una riorganizzazione interna del Comune di con l'istituzione di due aree, una amministrativa CP_1 finanziaria e una tecnica;
che in data 6 dicembre 2019 con Decreto del Sindaco, poi rettificato il 10.12.2019, veniva nuovamente conferito ruolo dirigenziale al ricorrente fino alla scadenza del mandato del sindaco;
che nell'anno 2020 il Comune di si trovava in carenza di organico dovuta alla fuoriuscita CP_1 di alcuni lavoratori per pensionamento o mobilità e nell'area tecnica del Comune rimanevano 5
- 3 - funzionari tecnici e 2 funzionari amministrativi, Parte_1 Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 Per_5
e Per_6 che l'ing. svolgeva la mansione di Dirigente dell'area tecnica che allora comprendeva Parte_1
SUAP, SUE (attività produttive e edilizia urbanistica), Ambiente, Lavori Pubblici e Servizi
Cimiteriali e tale settore vedeva il ricorrente quale unico dirigente ed era al contempo privo di posizioni organizzative intermedie essendo vacante la relativa posizione;
che la suddetta area tecnica negli anni successivi è stata progressivamente divisa in tre settori distinti, sono state inserite tre nuove figure di alta specializzazione (ex posizioni organizzative) integrando così le effettive esigenze di organico;
che a causa della carenza di organico sopra indicata, l'ing. già nel 2019 con decreto 9 Parte_1 aprile 2019 veniva chiamato a svolgere funzioni sostitutive di altre posizioni dirigenziali vacanti, oltre a svolgere le funzioni del proprio ruolo, in particolare Area Affari Generali, Contratti e Appalti e Servizi Sociali ad interim fino al 6 dicembre 2019 ;
che nel maggio 2020 il sindaco decedeva e le funzioni fino alla successiva Persona_7 tornata elettorale venivano assunte dal vicesindaco;
che il 21 settembre 2020 veniva eletto il nuovo sindaco e a seguito di ciò gli incarichi dirigenziali venivano prorogati al 31 maggio 2021 con decreto del Sindaco n. 5 del 9 aprile 2021;
che il 21 maggio 2021 con deliberazione di giunta numero 76 veniva approvata la nuova macrostruttura che prevedeva l'eliminazione delle figure dirigenziali;
che in data 15 giugno 2021 il emetteva un bando per il conferimento di 6 Controparte_1 incarichi di posizione organizzativa all'esito del quale all'ing. veniva attribuito l'incarico Parte_1 di responsabile del settore tecnico come posizione organizzativa dal 1 luglio 2021 con Decreto Sindacale n. 15/2021 ;
che alla data del 30.06.2021 l'ing. nello svolgimento del proprio incarico di dirigente Parte_1 aveva maturato 40,67 giorni di ferie ancora non goduti, conseguenza dalle carenze di organico dell'Ente presenti già dagli anni precedenti al 2021;
che l'ing. in data 01.07.2021 iniziava il nuovo incarico con inquadramento di istruttore Parte_1 direttivo tecnico e il 3 luglio 2021 risultava vincitore del bando di selezione per responsabile area tecnica ex art.110 TUEL con rapporto a tempo determinato per tre anni presso l'NI TE di
ZZ;
che l'NI TE di ZZ avanzava richiesta di comando parziale per dieci ore settimanali dell'ing. per il periodo 5-16 luglio 2021 e con determinazione dirigenziale n. 320 del Parte_1 05.07.2021 il prendeva atto del conferimento d'incarico e disponeva il Controparte_1 comando parziale del ricorrente come richiesto dall'NI TE di ZZ;
che in data 07.07.2021 l'ing. presentava al Comune di richiesta di aspettativa ex Parte_1 CP_1 art. 110 c. 5 Tuel dal 01.08.2024 a fronte dell'incarico affidatogli dall'NI TE di ZZ e nel mese di luglio 2021 chiedeva all'Ufficio personale del Comune di di poter fruire di 10 CP_1 giorni di ferie, che gli venivano concessi;
che con determinazione 328 del 08.07.2024 il concedeva l'aspettativa richiesta Controparte_1 per la durata di tre anni dal 01.08.2021 ;
che in data 20.07.2021 il di richiedeva all'NI TE di ZZ di autorizzare CP_1 CP_1 il comando parziale dell'ing. per dieci ore settimanali per il mese di agosto 2021 e in data Parte_1 22.07.2021 l'NI TE di ZZ disponeva il suddetto comanda parziale;
che il primo agosto 2021 l'ing. prendeva servizio presso NI TE di ZZ;
Parte_1
che in data 13.09.2021 il Comune di richiedeva un ulteriore comando parziale dell'ing. CP_1 per due ore settimanali per il periodo dal 18.09.2021 al 31.12.2021 e l'NI TE di Parte_1
ZZ disponeva il comando parziale del ricorrente per due ore a settimana, ma solo fino al mese di ottobre 2021; che il 23.10.2023 l'ing. rassegnava le proprie dimissioni dal Comune di con Parte_1 CP_1 effetto dal 01.01.2024, lavorando il periodo di preavviso presso l'NI TE di ZZ come da incarico in essere;
- 4 - che al momento delle dimissioni del ricorrente la pianta organica del Comune di includeva,
CP_1 per i settori di precedente competenza, dieci tecnici e due amministrativi, per completare le esigenze di organico del Comune resistente;
che con comunicazione del 05.02.2024 l'Ufficio personale del Comune di comunicava
CP_1 all'ing. che aveva maturato 33 giorni di ferie non godute e in data 22.02.2024 l'ing. Parte_1 richiedeva al Comune di il pagamento di quanto ancora dovuto, compresa Parte_1 CP_1 l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute residue pari a 33 giorni;
che con comunicazione del 22.03.2024 il Comune di opponeva il proprio rifiuto ritenendo
CP_1 non sussistenti i presupposti normativi e di contrattazione collettiva per l'erogazione dell'indennità richiesta;
che la richiesta è stata piu' volte reiterata inutilmente;
che il Comune di nel corso del rapporto di lavoro con l'ing. non ha mai proceduto
CP_1 Parte_1
a comunicare piani di fruizione delle ferie ai dipendenti e non ha mai invitato sollecitato o richiesto al ricorrente di godere delle ferie maturate e non godute nei termini di legge;
che altre lavoratrici dipendenti del Comune di che hanno cessato il rapporto di lavoro per CP_1 pensionamento, sig.re e hanno richiesto e Parte_2 CP_2 Controparte_3 ottenuto dall'Ente il pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute: Tanto premesso rivendicava , con ampie e articolate motivazioni giuridiche , il diritto dell'ing.
all'indennità sostitutiva delle ferie non godute Parte_1
Si costituiva ritualmente il contestando la fondatezza del ricorso Controparte_1
Il procuratore del convenuto, in estrema sintesi , rilevava che la sentenza della Corte di Giustizia
UE, 18.1.2024 C-218/22 richiamata in ricorso non si attaglia al caso del ferie non godute da un dirigente che ha il potere di decidere autonomamente , senza alcuna ingerenza da parte del datore di lavoro, il periodo nel quale godere delle ferie , nonché il potere di concedere ferie e permessi al personale dell'ufficio cui è preposto e che la fattispecie in esame è da ricondursi, quindi, nel solco del diffuso filone giurisprudenziale secondo cui “il dirigente che, pur avendo il potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza da parte del datore di lavoro, non lo eserciti e non fruisca del periodo di riposo annuale, non ha diritto all'indennità sostitutiva a meno che non provi di non avere potuto fruire del riposo a causa di necessità aziendali assolutamente eccezionali
e obiettive.
Precisava che la circostanza dedotta in ricorso secondo la quale il ricorrente non ha potuto godere delle ferie maturate per carenza di organico è smentita dalla dichiarazione 9.1.2025 del Dott. del Comune di , dalla quale risulta che, negli anni 2019, 2020 e 2023, il Persona_8 CP_1 livello occupazionale dei settori di pertinenza dell'ing. si è mantenuto, sostanzialmente, Parte_1 costante.
Aggiungeva che al fine di escludere le addotte carenze di organico, rileva, infine, anche la concessione al ricorrente, con determinazione 8.7.2021 n. 328, della aspettativa ex art. 110, comma 5, D.Lgs. n. 267/2000, per consentirgli l'espletamento dell'incarico presso l'NI TE di ZZ. Rilevava altresì che l'ing. in data 3.7.2021, è risultato vincitore del concorso indetto dalla Parte_1
NI TE di ZZ e subito dopo, il 7.7.2021, ha presentato al Comune di domanda CP_1 per la concessione della aspettativa ex art. 110, comma 5, D.Lgs. n. 267/2000 e che quindi, anche volendo, non vi sarebbe stato il tempo per intraprendere alcuna “azione al fine di far esaurire al lavoratore le ferie maturate o quanto meno di fargliene godere il più possibile”; né sarebbe stato possibile subordinare la concessione della aspettativa alla fruizione delle ferie non godute, in quanto, come noto, il dipendente può fruire delle ferie maturate prima della aspettativa, una volta rientrato in servizio;
che l'ing. poco prima della concessione della aspettativa, aveva Parte_1 chiesto di fruire di 10 giorni di ferie, lasciando trasparire, in tal modo, la intenzione di godere delle ferie residue al rientro in servizio senonchè, , prima della scadenza del periodo di aspettativa, egli decideva di licenziarsi, rinunciando così, consapevolmente e volontariamente, alle ferie residue.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso
- 5 - La causa , istruita sulla documentazione versata in causa dalle parti , all'odierna udienza veniva discussa e decisa Il ricorso è fondato e merita accoglimento La materia dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute va esaminata alla stregua della normativa interna e della normativa eurounitaria, secondo l'interpretazione datane dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione nonché della Corte di Giustizia dell'NI Europea. L'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, conv. in L. n. 135/2012 prevede : “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché' delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”. Il principio suddetto ha trovato consacrazione , per quanto di interesse e da ultimo , negli artt. 38 e
39 del Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni
Locali triennio 2019 – 2021 ai sensi del quale “Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite, previa tempestiva autorizzazione, in tempo congruo nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. Il diniego delle ferie da parte dell'amministrazione deve avvenire in forma scritta, anche mediante comunicazione in forma digitale.. L'ente pianifica le ferie dei dipendenti al fine di garantire la fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. 11. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative
.... .... In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno di maturazione, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. 15. In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro primo semestre dell'anno successivo a quello di maturazione”
La S.C., Sez. IV, n. 21780 dell'8 luglio 2022, ha chiarito che, dalla interpretazione del diritto interno in senso conforme al diritto dell'NI, in particolare delle sentenze della Corte di giustizia dell'NI europea della grande sezione del 6 novembre 2018, rese in cause riunite C- 569 e C-570/2016, in causa C-619/2016, ed in causa C- Controparte_4 Parte_3 684/2016, nonché dell'art. 7 delle direttive 2003/88 e 93/104 e dell'art. 31 della Carta CP_5 dei diritti fondamentali della NI europea, deriva che:
A) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore
e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio da ultimo affermato da
Cass., Sez. L, n. 15652 del 14 giugno 2018; C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: - di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente;
- di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee
- 6 - ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (…) Deve trovare applicazione, nella specie, quindi, il principio per il quale è il datore di lavoro, convenuto dal dipendente per ottenere il pagamento dell'indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro, il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle (cfr. anche Cass. Ordinanza n. 17643 del 2023 )
I principi sopra esposti possono e devono essere applicati anche ai pubblici dirigenti come espressamente previsto da una recente pronuncia della Suprema Corte anche se essi hanno il potere di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie .
Il dirigente il quale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non abbia fruito delle ferie, ha diritto a un'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un'adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo» (v. Cass. 2 luglio 2020, n.
13613); si è in particolare chiarito che la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato, in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – che, nel caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (Cass. n. 21780/2022). Si è dunque ritenuto che il dirigente (pur munito del potere di autoorganizzarsi le ferie) che non sia collocato all'apice dell'ente pubblico e sia sottoposto a poteri organizzatori, o comunque gerarchici, dell'organo di vertice dello stesso, non perde il diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, ove il mancato godimento dipenda dall'inadempimento degli obblighi organizzativi del datore di lavoro, sul quale, pertanto, grava l'onere di provare di avere esercitato la sua capacità organizzativa in modo da assicurare che le ferie fossero effettivamente godute (Cass. n. 29844/2022). Si è dunque affermato il principio secondo cui “il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento» (Cass. n.
18140/2022). Si è infatti evidenziata la decisiva influenza spiegata dalla normativa eurounitaria e dalla sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia 6 novembre 2018, Max-Planck, secondo cui «l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'NI europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto». Si è in particolare rimarcato che la Direttiva estende i propri effetti in tema di ferie anche ai dirigenti (v. art. 17 Direttiva
2003/88/CE, che, nel consentire agli Stati membri un diverso trattamento rispetto ai diritti dei dirigenti, esclude dalle norme derogabili l'art. 7, riguardante appunto le ferie) e si è chiarito come operino, rispetto ad essi, i principi fissati in sede eurounitaria, essendosi espressamente affermato, nel contesto della pronuncia citata, la necessità che il giudice nazionale operi «prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione
- 7 - riconosciuti da quest'ultimo», onde «pervenire a un'interpretazione di tale diritto che sia in grado di garantire la piena effettività del diritto dell'NI». La Corte di Giustizia individua nel proprio ragionamento tre cardini del giudizio di diritto demandato al giudice nazionale, al fine di assicurare che il lavoratore sia stato messo effettivamente nelle condizioni di esercitare il proprio diritto alle ferie, consistenti: a) nella necessità che il lavoratore sia invitato «se necessario formalmente» a fruire delle ferie e «nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile … se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento» (punto 45); b) nella necessità di «evitare una situazione in cui l'onere di assicurarsi dell'esercizio effettivo del diritto alle ferie annuali retribuite sia interamente posto a carico del lavoratore» (punto 43); c) infine, sul piano processuale, nel prevedere che «l''onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro ….. sicché la perdita del diritto del lavoratore non può aversi ove il datore «non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto». Ancorché rispetto ad un dirigente, per la normale posizione di minor debolezza e maggiore conoscenza dei dati giuridici, le predette condizioni possano trovare in concreto applicazioni di minor rigore, sotto il profilo dell'intensità informativa o del grado di diligenza richiesta al datore di lavoro, ma certamente permangono a governare l'istituto dell'attribuzione, perdita o monetizzazione delle ferie. La lettura della Corte di Giustizia si coordina del resto con l'orientamento interpretativo della Corte Costituzionale, quale manifestato quando fu ad essa sottoposta questione di legittimità rispetto alla previsione, qui non applicabile ratione temporis, dell'art. 5, co. 8, d.l. 95/2012, conv., con mod. in L. 135/2012 secondo cui, nell'ambito del lavoro pubblico, le ferie, i riposi e i permessi siano obbligatoriamente goduti secondo le previsioni dei rispettivi ordinamenti e che non si possano corrispondere «in nessun caso» trattamenti economici sostitutivi. In proposito Corte Costituzionale 6 maggio 2016, n. 95, ha ritenuto che la legge non fosse costituzionalmente illegittima, in quanto da interpretare nel senso che la perdita del diritto alla monetizzazione non può aversi allorquando il mancato godimento delle ferie sia incolpevole, non solo perché dovuto ad eventi imprevedibili non dovuti alla volontà del lavoratore, ma anche quando ad essere chiamata in causa sia la «capacità organizzativa del datore di lavoro», nel senso che quest'ultima va esercitata in modo da assicurare che le ferie siano effettivamente godute nel corso del rapporto, quale diritto garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali (Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'NI europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio), sicché non potrebbe vanificarsi «senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso … da …. causa non imputabile al lavoratore», tra cui rientra quanto deriva dall'inadempimento del datore di lavoro ai propri obblighi organizzativi in materia, i quali non possono che essere ravvisati, per coerenza complessiva dell'ordinamento, nell'assetto sostanziale e processuale quale compiutamente delineato dalla Corte di Giustizia nei termini già sopra evidenziati”
(cfr. Cassazione n.9982/24)
Recentemente, infine, la Corte di giustizia UE, con la sentenza 18 gennaio 2024 nella causa n. C- 218/22, ha bocciato la legge italiana che vieta al dipendente pubblico la monetizzazione delle ferie in caso di dimissioni. La norma italiana censurata dalla Corte Europea è ancora una volta l'art. 5 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, il quale vieta. per i dipendenti pubblici, la corresponsione di un'indennità sostitutiva delle ferie anche in caso di dimissioni, risoluzione del rapporto, mobilità etc.
Il rinvio della questione alla Corte di giustizia era avvenuto in una causa in cui un dipendente comunale aveva chiesto, al momento delle sue dimissioni volontarie, il pagamento di una indennità in sostituzione delle ferie non godute nel corso del rapporto
- 8 - Rispetto alle ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative della pubblica amministrazione addotte dallo Stato italiano, la CEDU ha ribadito, secondo la propria costante giurisprudenza, il carattere fondamentale e incondizionato del diritto alle ferie nonché a un'indennità finanziaria sostitutiva di esse nel solo caso in cui al momento della cessazione del rapporto di lavoro, anche per dimissioni volontarie, queste non siano state godute. Secondo la Corte, il rifiuto dell'indennità sostitutiva (come invece ritenuto dalla Corte costituzionale italiana, che aveva respinto la questione di costituzionalità della norma di legge in esame) non può essere sorretto da ragioni organizzative o attinenti al contenimento della spesa pubblica.
La Corte di giustizia ha ribadito, inoltre, che il dipendente, per fruire, nelle condizioni date, dell'indennità finanziaria sostitutiva, non ha l'onere di provare di non aver potuto godere delle ferie per fatto a lui non imputabile, ma è il datore di lavoro che deve dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria per fargliele fruire.
Facendo applicazione dei suddetti principi al caso in esame va ritenuto che la parte datoriale non abbia assolto ai predetti oneri di allegazione e prova. Dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione in atti risulta, invero, pacifico che l'ing. in data 30.6.2021 aveva un numero di gg di ferie arretrate pari a 40,67 e il Parte_1 CP_1 convenuto non ha fornito alcuna prova di avere invitato il lavoratore alla fruizione delle ferie, in tempo utile a garantire la funzione di ristoro delle energie psico – fisiche e in riferimento ai successivi momenti di maturazione del diritto – anno per anno – né di averlo tempestivamente e formalmente informato che la mancata fruizione delle ferie successiva all'invito avrebbe determinato l'estinzione del diritto stesso nonché l'estinzione del diritto alla relativa indennità sostitutiva.
Anche il dedotto presunto potere di autoregolamentazione nella concessione delle ferie da parte del ricorrente risulta sfornito di supporto probatorio e anzi smentito dalla circostanza non contestata che il ricorrente nel luglio 2021 ha chiesto 10 gg di ferie che gli sono state concesse dall'Ufficio del Personale e , in ogni caso, per quanto sopra detto è circostanza irrilevante . Pure l'aspettativa richiesta e concessa non assume rilevanza nel caso di specie posto che , come anticipato , le ferie arretrate si riferiscono ad un periodo precedente alla presentazione dell'istanza stessa e inoltre il avrebbe dovuto invitare il ricorrente a fruire di tutte le ferie Controparte_1 arretrate ed ad informarlo che la mancata fruizione delle ferie successiva all'invito avrebbe determinato l'estinzione del diritto stesso, nonché l'estinzione del diritto alla relativa indennità sostitutiva allorchè ha concesso i 10 gg di ferie richiesti dall'ing. nel luglio del 2021 , o Parte_1 comunque nel periodo in cui il ricorrente ha fruito dell'aspettativa ex art. 110 dl 267/2000 e fino alla data delle dimissioni Null'altro vi è da aggiungere Il convenuto deve essere quindi condannato al pagamento in favore del ricorrente della CP_1 somma (non contestata) di euro 2.692,02, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria
Le spese di lite , liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza
PQM
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza , eccezione e deduzione disattesa o assorbita , così provvede : accoglie il ricorso e , per l'effetto, condanna il al pagamento in favore Controparte_1 di della somma di euro 2.692,02 euro , oltre interessi legali e rivalutazione Parte_1 monetaria, nonché alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente che liquida in complessivi euro 1.313,00, oltre rimb forf, iva e cpa di legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario
Così deciso in NT , il 27.5.2025
Il Giudice dott. Simona Gerola
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