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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 10/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati: Dott. Maria Grixoni Presidente Dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. Dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 150/2024 RG promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. Parte_1
) e per essa, quale mandataria, , in persona P.IVA_1 Parte_2 appresentante pro tempo ), P.IVA_2 elettivamente domiciliata in VIA LOCATELLI 24/C BERGAMO presso lo studio dell'avv. TUCCI MARCO che la rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti appellante contro
(C.F. Controparte_1 C.F._1 llata contumace Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la società e, per essa, quale Parte_1 mandataria, la chiedeva al Tribunale di Nuoro di dichiarare Parte_2 ata ad Orgosolo il 30.4.1965 (C.F. Controparte_1
erede del defunto coniuge nato a [...] C.F._1 Persona_1
La ricorrente assumeva che il era deceduto il 3.11.2013 e che i chiamati Per_1 all'eredità vi avevano rinunciat clusione della , la quale, invece, CP_1 aveva trascritto il certificato di denuncia di successione e volturato catastalmente in proprio favore l'immobile sito in Nuoro, via Kennedy n. 23, appartenuto al de cuius, nel quale peraltro aveva continuato ad abitare. La , quindi, chiedeva l'accertamento e la declaratoria della qualità di Pt_1 erede in capo alla in forza dell'accettazione tacita Controparte_1 dell'eredità.
si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di parte Controparte_1 ricorrente. Il primo giudice, istruita la causa documentalmente, con sentenza n. 146/2024, pubblicata il 13.3.2024, dichiarava l'inammissibilità la domanda proposta dalla regolando secondo soccombenza le spese di lite. Parte_1
In particolare, il tribunale – premesso che il difetto di interesse ad agire era rilevabile d'ufficio dal giudice e che la questione non rientrava fra le ipotesi di cui all'art. 101 comma 2 c.p.c.– dichiarava l'inammissibilità della domanda di parte ricorrente, la quale non aveva “dedotto uno specifico interesse ad agire al fine ottenere la pronuncia di accertamento domandata né ha(aveva) rappresentato una situazione d'incertezza removibile solamente mediante una pronuncia giudiziale d'accertamento”. ha proposto appello lamentando, in via preliminare, la violazione Parte_1 dell'art. 101 comma 2 c.p.c., non avendo il giudice di prime cure instaurato il contraddittorio delle parti sulla questione rilevata d'ufficio e posta a fondamento della decisione, con conseguente nullità della sentenza. Nel merito, ha precisato di essere creditrice del de cuius e di Persona_1 voler agire in via esecutiva nei confronti della sua erede, i , per l'accertamento e la declaratoria di tale qualità in capo alla Conguargiu in forza dell'accettazione tacita del compendio ereditario, avendo la stessa provveduto a trascrivere il certificato di denuncia di successione e volturato catastalmente in proprio favore l'immobile sito in Nuoro, via Kennedy n. 23, appartenuto al de cuius.
, regolarmente citata, è rimasta contumace. Controparte_1
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Deve in primo luogo essere accolto il rilievo di nullità della sentenza gravata per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio. La società conveniva in giudizio chiedendo che Pt_1 Controparte_1 venisse ac dichiarato “in capo all , Controparte_1 la qualità di erede del signor , riservandosi in via istruttoria “di Persona_1 dedurre, instare e produrre, anche in relazione alle difese che verranno svolte da parte convenuta”, sul presupposto che la stessa era erede del defunto coniuge nato a [...] il [...] e deceduto il 3.11.2013 e che i Persona_1 ità vi avevano rinunciato ad esclusione della , la CP_1 quale, invece, aveva trascritto il certificato di denuncia di successione e volturato catastalmente in proprio favore l'immobile sito in Nuoro, via Kennedy n. 23, appartenuto al de cuius, nel quale peraltro aveva continuato a vivere.
si era costituita aderendo alla domanda di parte Controparte_1 ricorrente, allegando che “sin dalla data di decesso del marito, aveva posto in essere atti incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità, intendendo in tal modo manifestare la propria intenzione di accettare l'eredità”. Alla prima udienza di comparizione del 7.3.2024, il tribunale tratteneva la causa in decisione ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies ult. co. c.p.c. e con sentenza n. 146/24 del 13.3.2024 dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di interesse ad agire, previo rilievo d'ufficio della questione. Il tribunale poneva, infatti, a fondamento della propria decisone una questione rilevata d'ufficio, senza tuttavia assegnare alle parti i termini di cui all'art. 101 comma 2 c.p.c. per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione, previsti a pena di nullità. E ciò, sull'errato presupposto dell'inapplicabilità al caso in oggetto della richiamata disposizione normativa trattandosi di una questione di natura meramente processuale. Al contrario, la Suprema Corte con la recente pronuncia n. 21314/2023 ha ribadito che “l'omessa indicazione alle parti di una questione di fatto oppure mista di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio, sulla quale si fondi la decisione priva i soggetti processuali del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva, con conseguente nullità della sentenza (cd. "della terza via" o "a sorpresa") per violazione del diritto di difesa tutte le volte in cui chi se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato” (cfr. anche Cass. n. 822/2024: “L'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, comma 2, c.p.c., non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già mere difese”). Nel caso di specie, - tanto più a fronte dell'adesione alla domanda di parte resistente -, se il tribunale avesse rilevato la questione della mancanza dell'interesse ad agire, la parte ricorrente avrebbe potuto fare valere le proprie specifiche deduzioni – e, quindi, la propria “attività assertiva in punto di fatto” - in ordine alla sua posizione di creditore della ed al suo interesse ad CP_1 agire. In difetto di concessione del relativi termini, la sentenza impugnata va, quindi, dichiarata nulla e la corte deve pronunciarsi nel merito, posto che il vizio di nullità si converte in motivo di impugnazione in forza del disposto di cui all'art. 161 c. 1 c.p.c. e non comporta la rimessione degli atti al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., trattandosi di ipotesi diversa da quelle ivi tassativamente previste. Orbene, l'interesse ad agire dell'appellante emerge con evidenza dalla qualità della di creditrice del de cuius e dalla manifestata volontà di Pt_1 Per_1 intraprendere un'azione esecutiva sull'immobile sito in Nuoro, via Kennedy n. 23 appartenuto al defunto, con conseguente necessità di trascrivere presso la competente conservatoria dei registri immobiliari la sentenza di declaratoria della qualità di erede della al fine di rispettare la continuità delle CP_1 trascrizioni (cfr. Cass. Civ. n. 15597/2019 “In tema di espropriazione immobiliare, il giudice dell'esecuzione ha il dovere di richiedere, ai fini della vendita forzata, la certificazione attestante che, in base alle risultanze dei registri immobiliari, il bene pignorato è di proprietà del debitore esecutato sulla base di una serie continua di trascrizioni di idonei atti di acquisto riferibili al periodo che va dalla data di trascrizione del pignoramento fino al primo atto di acquisto anteriore al ventennio dalla trascrizione stessa, la cui mancata produzione, imputabile al soggetto richiesto, consegue la dichiarazione di chiusura anticipata del processo esecutivo”; vedi anche Cass. Civ. n. 4301/2023 “in materia di espropriazione immobiliare, se è pignorato un diritto reale di provenienza ereditaria, ai fini della verifica della titolarità del diritto staggito in capo al debitore è irrilevante che la trascrizione dell'accettazione dell'eredità manchi al momento del pignoramento, purché essa intervenga prima della liquidazione del cespite;
tuttavia, la vendita forzata eseguita senza che sia stata trascritta l'accettazione dell'eredità non è né invalida, né inefficace, ma eventualmente assoggettabile a evizione (con gli effetti dell'art. 2921 c.c.), e fatta sempre salva, senza limite temporale alcuno, la possibilità di ripristino della continuità delle trascrizioni”). Quanto al merito della domanda di accertamento della qualità di erede in capo alla Congiargiu, è appena il caso di evidenziare che quest'ultima aderiva alla domanda proposta dalla (cfr. comparsa di costituzione primo Parte_1 grado depositata nell'interesse della Congiargiu: “aderisce alla domanda di parte ricorrente dichiarando di aver, sin dalla data di decesso del marito, posto in essere atti incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità, intendendo in tal modo manifestare la propria intenzione di accettare l'eredità”). In ogni caso, risulta documentalmente provato il comportamento della stessa incompatibile con la volontà di rinunciare all'eredità (cfr. denuncia di successione e voltura catastale presentate dalla - docc. dal 5 al 7 allegati al ricorso CP_1 in primo grado). Pertanto, in conformità al costante orientamento della Suprema Corte sul punto (vedi per tutte Cass. n. 11478/21, secondo cui “L'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi”), deve dichiararsi che è erede di . Controparte_1 Persona_1
Considerata l'adesione della alla domanda e le ragioni della decisione CP_1 impugnata, si compensano l cessuali di entrambi i gradi di giudizio.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo:
- accoglie l'appello proposto da e, per lei, quale mandataria, Parte_1
, avverso la sente di Nuoro n. 146/2024, e, per Parte_2
l'effetto, in totale riforma della stessa, dichiara nata ad Controparte_1
Orgosolo il 30.4.1965 (C.F. erede di nato C.F._1 Persona_1
a Nuoro il 7.12.1957 (C.F. e decedut 013; C.F._2
- compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc mediante allegazione al verbale. Così deciso in Sassari, il 10.1.2025 Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi Il Presidente Dott. Maria Grixoni
in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. Parte_1
) e per essa, quale mandataria, , in persona P.IVA_1 Parte_2 appresentante pro tempo ), P.IVA_2 elettivamente domiciliata in VIA LOCATELLI 24/C BERGAMO presso lo studio dell'avv. TUCCI MARCO che la rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti appellante contro
(C.F. Controparte_1 C.F._1 llata contumace Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la società e, per essa, quale Parte_1 mandataria, la chiedeva al Tribunale di Nuoro di dichiarare Parte_2 ata ad Orgosolo il 30.4.1965 (C.F. Controparte_1
erede del defunto coniuge nato a [...] C.F._1 Persona_1
La ricorrente assumeva che il era deceduto il 3.11.2013 e che i chiamati Per_1 all'eredità vi avevano rinunciat clusione della , la quale, invece, CP_1 aveva trascritto il certificato di denuncia di successione e volturato catastalmente in proprio favore l'immobile sito in Nuoro, via Kennedy n. 23, appartenuto al de cuius, nel quale peraltro aveva continuato ad abitare. La , quindi, chiedeva l'accertamento e la declaratoria della qualità di Pt_1 erede in capo alla in forza dell'accettazione tacita Controparte_1 dell'eredità.
si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di parte Controparte_1 ricorrente. Il primo giudice, istruita la causa documentalmente, con sentenza n. 146/2024, pubblicata il 13.3.2024, dichiarava l'inammissibilità la domanda proposta dalla regolando secondo soccombenza le spese di lite. Parte_1
In particolare, il tribunale – premesso che il difetto di interesse ad agire era rilevabile d'ufficio dal giudice e che la questione non rientrava fra le ipotesi di cui all'art. 101 comma 2 c.p.c.– dichiarava l'inammissibilità della domanda di parte ricorrente, la quale non aveva “dedotto uno specifico interesse ad agire al fine ottenere la pronuncia di accertamento domandata né ha(aveva) rappresentato una situazione d'incertezza removibile solamente mediante una pronuncia giudiziale d'accertamento”. ha proposto appello lamentando, in via preliminare, la violazione Parte_1 dell'art. 101 comma 2 c.p.c., non avendo il giudice di prime cure instaurato il contraddittorio delle parti sulla questione rilevata d'ufficio e posta a fondamento della decisione, con conseguente nullità della sentenza. Nel merito, ha precisato di essere creditrice del de cuius e di Persona_1 voler agire in via esecutiva nei confronti della sua erede, i , per l'accertamento e la declaratoria di tale qualità in capo alla Conguargiu in forza dell'accettazione tacita del compendio ereditario, avendo la stessa provveduto a trascrivere il certificato di denuncia di successione e volturato catastalmente in proprio favore l'immobile sito in Nuoro, via Kennedy n. 23, appartenuto al de cuius.
, regolarmente citata, è rimasta contumace. Controparte_1
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Deve in primo luogo essere accolto il rilievo di nullità della sentenza gravata per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio. La società conveniva in giudizio chiedendo che Pt_1 Controparte_1 venisse ac dichiarato “in capo all , Controparte_1 la qualità di erede del signor , riservandosi in via istruttoria “di Persona_1 dedurre, instare e produrre, anche in relazione alle difese che verranno svolte da parte convenuta”, sul presupposto che la stessa era erede del defunto coniuge nato a [...] il [...] e deceduto il 3.11.2013 e che i Persona_1 ità vi avevano rinunciato ad esclusione della , la CP_1 quale, invece, aveva trascritto il certificato di denuncia di successione e volturato catastalmente in proprio favore l'immobile sito in Nuoro, via Kennedy n. 23, appartenuto al de cuius, nel quale peraltro aveva continuato a vivere.
si era costituita aderendo alla domanda di parte Controparte_1 ricorrente, allegando che “sin dalla data di decesso del marito, aveva posto in essere atti incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità, intendendo in tal modo manifestare la propria intenzione di accettare l'eredità”. Alla prima udienza di comparizione del 7.3.2024, il tribunale tratteneva la causa in decisione ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies ult. co. c.p.c. e con sentenza n. 146/24 del 13.3.2024 dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di interesse ad agire, previo rilievo d'ufficio della questione. Il tribunale poneva, infatti, a fondamento della propria decisone una questione rilevata d'ufficio, senza tuttavia assegnare alle parti i termini di cui all'art. 101 comma 2 c.p.c. per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione, previsti a pena di nullità. E ciò, sull'errato presupposto dell'inapplicabilità al caso in oggetto della richiamata disposizione normativa trattandosi di una questione di natura meramente processuale. Al contrario, la Suprema Corte con la recente pronuncia n. 21314/2023 ha ribadito che “l'omessa indicazione alle parti di una questione di fatto oppure mista di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio, sulla quale si fondi la decisione priva i soggetti processuali del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva, con conseguente nullità della sentenza (cd. "della terza via" o "a sorpresa") per violazione del diritto di difesa tutte le volte in cui chi se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato” (cfr. anche Cass. n. 822/2024: “L'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, comma 2, c.p.c., non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già mere difese”). Nel caso di specie, - tanto più a fronte dell'adesione alla domanda di parte resistente -, se il tribunale avesse rilevato la questione della mancanza dell'interesse ad agire, la parte ricorrente avrebbe potuto fare valere le proprie specifiche deduzioni – e, quindi, la propria “attività assertiva in punto di fatto” - in ordine alla sua posizione di creditore della ed al suo interesse ad CP_1 agire. In difetto di concessione del relativi termini, la sentenza impugnata va, quindi, dichiarata nulla e la corte deve pronunciarsi nel merito, posto che il vizio di nullità si converte in motivo di impugnazione in forza del disposto di cui all'art. 161 c. 1 c.p.c. e non comporta la rimessione degli atti al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., trattandosi di ipotesi diversa da quelle ivi tassativamente previste. Orbene, l'interesse ad agire dell'appellante emerge con evidenza dalla qualità della di creditrice del de cuius e dalla manifestata volontà di Pt_1 Per_1 intraprendere un'azione esecutiva sull'immobile sito in Nuoro, via Kennedy n. 23 appartenuto al defunto, con conseguente necessità di trascrivere presso la competente conservatoria dei registri immobiliari la sentenza di declaratoria della qualità di erede della al fine di rispettare la continuità delle CP_1 trascrizioni (cfr. Cass. Civ. n. 15597/2019 “In tema di espropriazione immobiliare, il giudice dell'esecuzione ha il dovere di richiedere, ai fini della vendita forzata, la certificazione attestante che, in base alle risultanze dei registri immobiliari, il bene pignorato è di proprietà del debitore esecutato sulla base di una serie continua di trascrizioni di idonei atti di acquisto riferibili al periodo che va dalla data di trascrizione del pignoramento fino al primo atto di acquisto anteriore al ventennio dalla trascrizione stessa, la cui mancata produzione, imputabile al soggetto richiesto, consegue la dichiarazione di chiusura anticipata del processo esecutivo”; vedi anche Cass. Civ. n. 4301/2023 “in materia di espropriazione immobiliare, se è pignorato un diritto reale di provenienza ereditaria, ai fini della verifica della titolarità del diritto staggito in capo al debitore è irrilevante che la trascrizione dell'accettazione dell'eredità manchi al momento del pignoramento, purché essa intervenga prima della liquidazione del cespite;
tuttavia, la vendita forzata eseguita senza che sia stata trascritta l'accettazione dell'eredità non è né invalida, né inefficace, ma eventualmente assoggettabile a evizione (con gli effetti dell'art. 2921 c.c.), e fatta sempre salva, senza limite temporale alcuno, la possibilità di ripristino della continuità delle trascrizioni”). Quanto al merito della domanda di accertamento della qualità di erede in capo alla Congiargiu, è appena il caso di evidenziare che quest'ultima aderiva alla domanda proposta dalla (cfr. comparsa di costituzione primo Parte_1 grado depositata nell'interesse della Congiargiu: “aderisce alla domanda di parte ricorrente dichiarando di aver, sin dalla data di decesso del marito, posto in essere atti incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità, intendendo in tal modo manifestare la propria intenzione di accettare l'eredità”). In ogni caso, risulta documentalmente provato il comportamento della stessa incompatibile con la volontà di rinunciare all'eredità (cfr. denuncia di successione e voltura catastale presentate dalla - docc. dal 5 al 7 allegati al ricorso CP_1 in primo grado). Pertanto, in conformità al costante orientamento della Suprema Corte sul punto (vedi per tutte Cass. n. 11478/21, secondo cui “L'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi”), deve dichiararsi che è erede di . Controparte_1 Persona_1
Considerata l'adesione della alla domanda e le ragioni della decisione CP_1 impugnata, si compensano l cessuali di entrambi i gradi di giudizio.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo:
- accoglie l'appello proposto da e, per lei, quale mandataria, Parte_1
, avverso la sente di Nuoro n. 146/2024, e, per Parte_2
l'effetto, in totale riforma della stessa, dichiara nata ad Controparte_1
Orgosolo il 30.4.1965 (C.F. erede di nato C.F._1 Persona_1
a Nuoro il 7.12.1957 (C.F. e decedut 013; C.F._2
- compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc mediante allegazione al verbale. Così deciso in Sassari, il 10.1.2025 Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi Il Presidente Dott. Maria Grixoni